SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
19 marzo 2009
«Politica agricola comune –
Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari –
Direttiva 85/73/CEE»
Nel procedimento C 309/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) con decisione 13
giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2007, nella causa
Baumann GmbH
contro
Land Hessen,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di
sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Borg
Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 4 settembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la Baumann GmbH, dai sigg. L. Liebenau e M. Stephani,
Rechtsanwälte;
– per
il Land Hessen, dal sig. H. Nebel, in qualità di
agente;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher
e dalla sig.ra M. Vollkommer, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata sentito l’avvocato
generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione,
da un lato, dell’art. 5, n. 3, della direttiva del
Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle
ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle
direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 32,
pag. 14), come modificata e codificata dalla direttiva del
Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE (GU L 162, pag. 1;
in prosieguo: la «direttiva 85/73»), nonché,
dall’altro lato, dell’allegato A, capitolo I, punto 4,
lett. a), della medesima direttiva.
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra la Baumann GmbH (in prosieguo: «la Baumann»)
ed il Land Hessen in merito al calcolo dei contributi dovuti a titolo
delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 1
della direttiva 85/73 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono – secondo
le modalità previste nell’allegato A – a
riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle
ispezioni ed ai controlli dei prodotti contemplati in tale allegato,
ivi compresi quelli intesi ad assicurare la protezione animale nei
mattatoi, secondo i requisiti della direttiva 93/119/CEE».
4 A
tenore dell’art. 5, nn. 1, 3 e 4, della detta
direttiva:
«1. I
contributi comunitari sono stabiliti in modo tale da coprire i costi
sostenuti dall’autorità competente per:
– gli
oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione;
– le
spese amministrative connesse con l’esecuzione dei controlli e
delle ispezioni, cui possono essere imputate le spese necessarie alla
formazione permanente degli ispettori,
per quanto attiene all’esecuzione dei
controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.
(…)
3. Gli Stati
membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli
dei contributi comunitari, purché il contributo totale
riscosso da ciascuno Stato membro non superi il costo effettivo delle
spese d’ispezione.
4. Fatta salva la
scelta dell’autorità autorizzata a percepire i
contributi comunitari, i contributi comunitari si sostituiscono a
qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dalle autorità
nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni
ed i controlli di cui agli articoli 1, 2 e 3 e la loro
certificazione.
La presente direttiva non preclude la possibilità
per gli Stati membri di riscuotere un contributo per la lotta contro
le epizoozie e le malattie enzootiche».
5 L’allegato
A, capitolo I, punto 1, della direttiva 85/73 stabilisce gli importi
forfettari per le spese di ispezione connesse con le operazioni di
macellazione. Le modalità di finanziamento dei controlli e
delle ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento sono
previste nel punto 2 di questo stesso capitolo. A tenore del detto
capitolo I, punto 4, lett. a) e b):
«Per coprire costi più elevati, gli
Stati membri possono:
a) ricorrere ad
un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari
previsti ai punti 1 e 2, lett. a).
Oltre a quella prevista al punto 5, lettera a),
devono ricorrere le seguenti condizioni:
(...)
– maggiori
spese causate da particolari tempi di spostamento,
– maggiore
durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione,
non dovuti al personale di ispezione,
(…)
– esecuzione
di ispezioni dei capi che, su richiesta del proprietario, sono
macellati al di fuori dell’orario normale di macellazione.
L’ammontare dei supplementi del livello
forfettario di riferimento del contributo dipende dall’ammontare
dei costi da coprire;
b) o riscuotere
un contributo specifico per coprire i costi sostenuti».
La normativa nazionale
6 Come
risulta dalla decisione di rinvio, la direttiva 85/73 è stata
trasposta nel diritto tedesco in parte con disposizioni emanate dalle
autorità federali e in parte con disposizioni adottate dai
Länder.
7 Il
legislatore del Land Hessen, fondandosi sulla legge sui costi dei
controlli sanitari (Veterinärkontroll-Kostengesetz) del 3
novembre 1998 (GVBl. 1998 I, pag. 414), che dà
attuazione a talune disposizioni della normativa federale, ha
adottato il regolamento in materia di spese amministrative prelevate
nell’ambito del settore di competenza del Ministero
dell’Ambiente, del Territorio rurale e della Tutela dei
consumatori (Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und
Verbraucherschutz) del 16 dicembre 2003 (GVBl. 2003 I,
pag. 362; in prosieguo: la «VwKostO-MULV»), nonché
il regolamento di modifica (Änderungsverordnung) del 31 gennaio
2005 (GVBl. 2005 I, pag. 74).
8 Conformemente
all’art. 4, n. 6, della legge sulle spese dei
controlli veterinari, le imprese che macellano oltre 1 500 capi
al mese sono considerate «grandi imprese»
(«Großbetriebe») e possono essere assoggettate, in
ragione di controlli particolari, alla riscossione di contributi
specifici, in funzione dei costi prodotti da tali controlli.
9 A
tenore dell’art. 5 di questa stessa legge:
«Per atti amministrativi effettuati su
specifica domanda al di fuori del normale orario di macellazione può
essere richiesta una maggiorazione del contributo. Gli oneri speciali
sostenuti per la realizzazione di atti amministrativi al di fuori del
normale orario di macellazione possono, in particolare, essere
fatturati in aggiunta. Le ore normali di macellazione sono:
– per
le grandi imprese: dalle 6 alle 18 i giorni lavorativi e dalle 6 alle
15 il sabato;
– per
le altre imprese: dalle 7 alle 18 i giorni lavorativi e dalle 7 alle
15 il sabato».
10 Secondo
il giudice del rinvio, la VwKostO-MULV prevede, per ciascuna di tali
due categorie di imprese, aliquote scalari per i differenti tipi di
capi macellati che non riprendono strettamente la ratio e la
struttura dell’allegato A, capitolo I, punto 1, della direttiva
85/73.
11 Conformemente
alla VwKostO-MULV, la maggiorazione dei contributi prevista
dall’art. 5 della legge sulle spese dei controlli
veterinari è del 25% rispetto ai contributi normalmente
dovuti.
La controversia di cui alla causa
principale e le questioni pregiudiziali
12 Come
risulta dagli atti trasmessi alla Corte, all’origine della
controversia di cui alla causa principale sono avvisi di pagamento
emessi dal Land Hessen in relazione ai contributi dovuti a titolo
delle ispezioni e dei controlli veterinari di carni fresche nei
locali appartenenti alla Baumann. Ritenendo che le norme di
regolamento vigenti in tale Land che fissano le aliquote di tali
contributi siano in contrasto con il diritto comunitario derivato, la
Baumann ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht
Darmstadt. Con sentenza 6 luglio 2006, quest’ultimo accoglieva
la domanda di tale società e dichiarava che la VwKostO-MULV
non costituisce un valido fondamento normativo che abiliti il Land
Hessen a discostarsi, a danno degli operatori economici, dai
contributi forfettari previsti dall’allegato A, capitolo I,
punto 4, lett. a), della direttiva 85/73.
13 Il
Land Hessen ha interposto appello avverso la detta sentenza dinanzi
allo Hessischer Verwaltungsgerichtshof, il quale, ritenendo che la
soluzione della controversia dipenda dall’interpretazione della
direttiva 85/73, ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il
legislatore nazionale, nell’avvalersi delle possibilità
previste dall’art. 5, n. 3, della direttiva [85/73] e
dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), di tale
direttiva per l’aumento, per determinati stabilimenti, del
livello forfettario al fine di coprire i costi più elevati, e
punto 4, lett. b), per la riscossione di un contributo che copra
i costi effettivi, sia strettamente vincolato ai livelli tariffari
previsti per il contributo nell’allegato A, capitolo I, punti 1
e 2, lett. a) (per tipo di animale, animale giovane o adulto,
peso carcassa ecc.), ovvero, nel fissare l’importo del
contributo, possa differenziarne l’ammontare tra ispezioni su
capi destinati al macello nelle grandi aziende e altre ispezioni, e
graduare inoltre l’importo del contributo in ordine
decrescente, nell’ambito di tali due gruppi, in funzione del
numero di capi macellati per tipo di animale, con la sola condizione
che tale importo corrisponda ai costi effettivi.
2) Se il
legislatore nazionale, sulla base della sopraindicata normativa,
possa imporre, per le macellazioni cui si procede su richiesta dei
proprietari fuori del normale orario, un supplemento percentuale sui
contributi riscossi per le ispezioni sugli animali al macello
effettuate nel normale orario di macellazione, qualora ciò
corrisponda agli effettivi costi aggiuntivi, o se tali costi debbano
essere inclusi nell’importo forfettario (maggiorato) del
contributo per tutti i soggetti passivi».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
14 Per
risolvere la prima questione, si deve distinguere la facoltà
concessa agli Stati membri dall’allegato A, capitolo I, punto
4, lett. a), della direttiva 85/73 da quella loro consentita dal
medesimo punto 4, lett. b).
15 Per
quanto riguarda la prima di tali due disposizioni, si deve rilevare
che essa consente agli Stati membri, per coprire costi più
elevati di quelli previsti dalla direttiva 85/73, di aumentare «per
un determinato stabilimento» i livelli forfettari previsti dal
detto allegato A, capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a).
16 A
questo proposito è giocoforza constatare, da un lato, che
dalla formulazione del detto punto 4, lett. a), risulta che tale
disposizione è destinata ad essere applicata solo ad un
«determinato» stabilimento, con la conseguenza che uno
Stato membro può avvalersene solo caso per caso e non può
introdurre, sulla base di una siffatta disposizione, una suddivisione
in categorie degli stabilimenti di macellazione basata, come nella
causa principale, sulla loro dimensione.
17 Tale
interpretazione è del resto corroborata dall’elenco
delle condizioni che possono giustificare l’applicazione
dell’aumento di cui trattasi, figurante all’allegato A,
capitolo 1, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73, condizioni
che, da un lato, sono tutte relative ad elementi specifici che
consentono di individualizzare uno stabilimento rispetto ad un altro
e, dall’altro lato, sono suscettibili di controllo
giurisdizionale (v., in questo senso, sentenza 9 settembre 1999,
causa C 374/97, Feyrer, Racc. pag. I 5153, punti
26 e 27).
18 Dall’altro
lato, poiché l’allegato A, capitolo I, punto 4,
lett. a), della direttiva 85/73 si riferisce esplicitamente agli
importi forfettari fissati ai punti 1 e 2, lett. a), del
medesimo capitolo I, l’aumento cui gli Stati membri possono
procedere in applicazione del detto punto 4 può avere ad
oggetto soltanto tali importi forfettari e deve, pertanto,
rispettarne la ratio e la struttura.
19 Da
quanto sopra consegue che uno Stato membro non può, in
applicazione dell’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a),
della direttiva 85/73, percepire un contributo la cui aliquota varia
in funzione della dimensione dello stabilimento e del numero degli
animali abbattuti.
20 Per
quanto riguarda l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b),
della direttiva 85/73, va ricordato, da un lato, che tale
disposizione conferisce agli Stati membri una facoltà di cui
essi possono avvalersi in modo generale e discrezionale, alla sola
condizione che il contributo non superi i costi reali effettivamente
sostenuti (v. sentenza Feyrer, già citata, punto 27).
21 D’altro
lato, un contributo percepito in applicazione della detta
disposizione non deve assumere la forma di un importo forfettario
(v., in questo senso, sentenza emessa in pari data, causa C 270/07,
Commissione/Germania, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
32).
22 Poiché
il rispetto dei costi effettivamente sostenuti costituisce la sola
condizione imposta agli Stati membri, questi ultimi possono modulare
– avvalendosi dell’allegato A, capitolo I, punto 4,
lett. b), della direttiva 85/73 – l’importo del
detto contributo in base alla dimensione dell’impresa ed in
funzione del numero di capi macellati solo nel caso in cui sia
accertato che tali fattori abbiano effettivamente inciso su siffatti
costi.
23 Spetta
al giudice del rinvio verificare se esista un nesso tra, da un lato,
la dimensione di un’impresa di macellazione nonché il
numero degli animali macellati e, dall’altro lato, i costi
effettivamente sostenuti per effettuare le ispezioni e i controlli
veterinari prescritti dalle pertinenti disposizioni comunitarie.
24 Alla
luce di quanto sopra considerato, la prima questione va risolta
dichiarando che:
– l’allegato
A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73 deve
essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di
discostarsi dai livelli tariffari previsti da tale allegato A,
capitolo I, punti 1 e 2, lett. a), e di percepire un contributo
la cui aliquota varia in funzione della dimensione degli stabilimenti
ed è fissata in modo decrescente in funzione del numero di
capi abbattuti per tipo di animale;
– l’allegato
A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73 deve
essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è
tenuto a rispettare il livello tariffario previsto ai punti 1 e 2,
lett. a), del medesimo capitolo e può percepire un
contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione
dell’impresa e del numero di capi macellati per tipo di
animale, qualora sia accertato che tali fattori abbiano una reale
incidenza sui costi effettivamente sostenuti per effettuare le
ispezioni e i controlli veterinari prescritti dalle pertinenti
disposizioni del diritto comunitario.
Sulla seconda questione
25 Con
la seconda questione il giudice del rinvio vuole in sostanza sapere
se l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a) e b), della
direttiva 85/73 debba essere interpretato nel senso che uno Stato
membro può percepire, per l’ispezione dei capi che, su
richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell’orario
normale di macellazione, un «supplemento percentuale» che
si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l’ispezione
dei capi qualora tale aumento corrisponda a costi aggiuntivi
effettivamente sostenuti.
26 Anche
per risolvere tale questione si deve distinguere la facoltà
concessa agli Stati membri dall’allegato A, capitolo I, punto
4, lett. a), della direttiva 85/73 da quella loro consentita dal
medesimo punto 4, lett. b).
27 Per
quanto riguarda la prima di tali due disposizioni, si deve ricordare
che essa consente agli Stati membri di aumentare il livello
forfettario solo per un determinato stabilimento, il che impedisce a
questi ultimi di procedere ad un aumento generalizzato del livello
forfettario che deve essere pagato dall’insieme degli operatori
economici.
28 Si
deve aggiungere che, dato che l’allegato A, capitolo I, punto
4, lett. a), della direttiva 85/73 fa riferimento all’ammontare
«dei supplementi» dei livelli forfettari, gli Stati
membri possono, se del caso, procedere contemporaneamente a più
aumenti senza poter tuttavia procedere ad un siffatto aumento
generalizzato dell’importo forfettario.
29 Dal
momento che le condizioni cui è soggetto un siffatto aumento
sono chiaramente definite nell’allegato A, capitolo I, punto 4,
lett. a), della direttiva 85/73, non può considerarsi che
tale aumento costituisca un contributo specifico ai sensi della
sentenza 30 maggio 2002, cause riunite C 284/00 e C 288/00,
Stratmann e Fleischversorgung Neuss (Racc. pag. I 4611),
che vada ad aggiungersi al contributo comunitario al fine di coprire
talune spese effettuate a titolo di ispezioni e di controllo che non
in tutti i casi hanno luogo.
30 Un
siffatto aumento, per essere conforme alla direttiva 85/73, deve
tuttavia corrispondere alle spese aggiuntive da coprire.
31 Per
quanto riguarda aumenti di spese che possono derivare dall’ispezione
di capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di
fuori dell’orario normale di macellazione, si deve rilevare
che, tra gli elementi che possono far aumentare tali spese, figurano
ovviamente i costi salariali derivanti dalle somme versate a titolo
delle ore, se del caso straordinarie, effettuate dalle persone
preposte ai controlli di cui trattasi al di fuori del loro normale
orario di lavoro.
32 Spetta
al giudice del rinvio esaminare se, nella causa principale, l’importo
supplementare del 25%, che si aggiunge agli importi forfettari
previsti dall’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a),
della direttiva 85/73 rappresenti un valore forfettario che
corrisponde alle spese aggiuntive derivanti dall’ispezione di
capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori
dell’orario normale di macellazione.
33 Per
quanto riguarda la seconda delle dette disposizioni, cioè
l’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della
direttiva 85/73, si deve ricordare che dal punto 20 della presente
sentenza risulta che tale disposizione conferisce agli Stati membri
una facoltà di cui essi possono avvalersi in modo generale e
discrezionale alla sola condizione che il contributo percepito non
ecceda i costi reali effettivamente sostenuti.
34 Si
deve peraltro ricordare che, come risulta dal punto 31 della citata
sentenza Commissione/Germania, un contributo percepito in
applicazione della detta disposizione non può assumere la
forma di importo forfettario, con la conseguenza che il suo importo
globale può variare caso per caso in funzione delle spese che
le ispezioni e i controlli veterinari in un determinato stabilimento
hanno effettivamente causato all’autorità competente.
35 Da
ciò consegue che, sebbene l’allegato A, capitolo I,
punto 4, lett. b), della direttiva 85/73 non si riferisca ad
«uno stabilimento determinato», l’importo totale
del contributo dovuto da ciascuno stabilimento potrà variare
caso per caso.
36 Nella
misura in cui non è da escludersi che l’ispezione di
capi che, su richiesta del loro proprietario, sono macellati al di
fuori dell’orario normale di macellazione provochi costi
supplementari per l’autorità competente, in particolare
per quanto riguarda i costi salariali, compete al giudice del rinvio
verificare se il contributo totale percepito corrisponda ai costi
effettivamente sostenuti.
37 Alla
luce di quanto sopra considerato, la seconda questione va risolta
dichiarando che:
– l’allegato
A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73 deve
essere interpretato nel senso che uno Stato membro può
percepire, per l’ispezione dei capi che, su richiesta del
proprietario, sono macellati al di fuori dell’orario normale di
macellazione, un «supplemento percentuale» che si
aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l’ispezione
dei capi, quando tale aumento rappresenta un valore forfettario che
corrisponde a spese aggiuntive da coprire;
– l’allegato
A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73 deve
essere interpretato nel senso che uno Stato membro può
percepire, per l’ispezione dei capi che, su richiesta del
proprietario, sono macellati al di fuori dell’orario normale di
macellazione, un «supplemento percentuale» che si
aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l’ispezione
dei capi, qualora tale aumento corrisponda a spese aggiuntive
effettivamente sostenute.
Sulle spese
38 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al
quale spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
1) L’allegato
A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva del Consiglio
29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni
e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e
codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE,
deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri
di discostarsi dai livelli tariffari previsti da tale allegato A,
capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a), e di percepire un contributo
la cui aliquota varia in funzione della dimensione degli stabilimenti
ed è fissata in modo decrescente in funzione del numero di
capi abbattuti per tipo di animale.
L’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b),
della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva
96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è
tenuto a rispettare il livello tariffario previsto ai punti 1 e 2,
lett. a), del medesimo capitolo e può percepire un
contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione
dell’impresa e del numero di capi macellati per tipo di
animale, qualora sia accertato che tali fattori abbiano una reale
incidenza sui costi effettivamente sostenuti per effettuare le
ispezioni e i controlli veterinari prescritti dalle pertinenti
disposizioni del diritto comunitario.
2) L’allegato
A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73, come
modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere
interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire, per
l’ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono
macellati al di fuori dell’orario normale di macellazione, un
«supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi
abitualmente percepiti per l’ispezione dei capi, quando tale
aumento rappresenta un valore forfettario che corrisponde a spese
aggiuntive da coprire.
L’allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b),
della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva
96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può
percepire, per l’ispezione dei capi che, su richiesta del
proprietario, sono macellati al di fuori dell’orario normale di
macellazione, un «supplemento percentuale» che si
aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l’ispezione
dei capi, qualora tale aumento corrisponda a spese aggiuntive
supplementari effettivamente sostenute.
Firme
Lingua processuale: il tedesco.