SENTENZA
DELLA CORTE (Grande Sezione)
23
settembre 2008
«Parità
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro –
Art. 13 CE – Direttiva 2000/78/CE – Regime
pensionistico di azienda privata che esclude il diritto alla pensione
di reversibilità a favore del coniuge superstite più
giovane di più di quindici anni rispetto all’ex
dipendente deceduto – Discriminazione basata sull’età
– Collegamento con il diritto comunitario»
Nel
procedimento C 427/06,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesarbeitsgericht
(Germania) con decisione 27 giugno 2006, pervenuta in
cancelleria il 18 ottobre 2006, nella causa
Birgit
Bartsch
contro
Bosch
und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH,
LA
CORTE (Grande Sezione),
composta
dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann,
C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e
L. Bay Larsen, presidenti di sezione, dal
sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann,
J. Makarczyk, dalla sig.ra P. Lindh, dai
sigg. J.-C. Bonichot e T. von Danwitz, giudici,
avvocato
generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere:
sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del
10 ottobre 2007,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
la Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH,
dall’avv. J. Masling, Rechtsanwalt;
– per
il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla
sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in
qualità di agente;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O’Neill,
in qualità di agente, assistita dal sig. A. Dashwood,
barrister;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Kreuschitz
e dal sig. J. Enegren, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 22 maggio 2008,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 13 CE della direttiva del Consiglio 27
novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16), e dei
principi generali del diritto comunitario.
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra la sig.ra Bartsch e la Bosch und Siemens
Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH (in prosieguo: la
«BSH Altersfürsorge»), che è un fondo
pensionistico d’impresa, relativamente al rifiuto da parte di
quest’ultima di versare alla sig.ra Bartsch una pensione
di reversibilità.
Contesto
normativo
La
normativa comunitaria
3 Ai
sensi dell’art. 1 della direttiva 2000/78:
«La
presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta
alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni
personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali,
per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al
fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della
parità di trattamento».
4 L’art. 6
della stessa direttiva enuncia quanto segue:
«1. Fatto
salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono
prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età
non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e
ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto
nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati
obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di
formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale
finalità siano appropriati e necessari.
Tali
disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
a) la
definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e
alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese
le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire
l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli
stessi;
b) la
fissazione di condizioni minime di età, di esperienza
professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso
all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;
c) la
fissazione di un’età massima per l’assunzione
basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in
questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro
prima del pensionamento.
2. Fatto
salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono
prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza
sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle
prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la
fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o
gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito
di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non
costituisca una
discriminazione fondata sull’età purché ciò
non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».
5 Il
recepimento della direttiva di cui trattasi nell’ordinamento
giuridico degli Stati membri doveva avvenire, ai sensi dell’art. 18,
primo comma, della stessa, al più tardi il 2 dicembre 2003.
Tuttavia, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo:
«Per
tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono
disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2
dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per
attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull’età
o sull’handicap. In tal caso essi informano immediatamente la
Commissione (…)».
6 La
Repubblica federale di Germania si è avvalsa di tale facoltà,
di modo che il recepimento delle disposizioni della direttiva
2000/78, relative alla discriminazione fondata sull’età
e sull’handicap, doveva essere effettuato in tale Stato membro
entro il 2 dicembre 2006.
Le
linee direttrici della BSH Altersfürsorge
7 L’art. 6,
n. 4, delle linee direttrici della BSH Altersfürsorge
del 1º gennaio 1984, nella loro versione applicabile a
partire dal 1º aprile 1992 (in prosieguo: le «linee
direttrici»), prevede quanto segue:
«Condizioni
di pagamento della pensione
(…)
4. La
pensione [considerata all’art. 5, n. 1, lett. b),]
viene pagata alla vedova o al vedovo di un lavoratore deceduto nel
corso del suo rapporto di lavoro (…) che abbia compiuto il
periodo minimo di contribuzione (di cui all’art. 2) quando
e per tutto il tempo in cui l’assicurazione legale tedesca
contro la vecchiaia gli conferisca il diritto alla pensione di
reversibilità (pensione di vedovo o vedova). La regola
corrispondente si applica alla vedova o al vedovo del titolare di una
pensione.
Le
prestazioni non possono essere erogate:
a) quando
la vedova o il vedovo è di più di quindici anni più
giovane dell’ex lavoratore e
(…)».
Causa
principale e questioni pregiudiziali
8 Dalla
decisione di rinvio risulta che la sig.ra Bartsch, nata nel
1965, ha sposato nel 1986 il sig. Bartsch, nato nel 1944 e
deceduto il 5 maggio 2004. Il sig. Bartsch aveva concluso, il
23 febbraio 1988, un contratto di lavoro con la società
Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH (in prosieguo: la
«BSH»), presso la quale ha preso servizio il
1º marzo 1988 e per la quale ha lavorato come
venditore fino al giorno della morte.
9 La
BSH Altersfürsorge, che era stata costituita dalla BSH, si
è impegnata ad assumere verso la sig.ra Bartsch gli
eventuali obblighi che tale società aveva contratto in materia
di regime pensionistico privato a favore del defunto sig. Bartsch.
10 Dalla
decisione di rinvio risulta, inoltre, che il rapporto di lavoro tra
il sig. Bartsch e la BSH era disciplinato dalle linee direttrici
e, in particolare, dall’art. 6 delle stesse. La situazione
di cui alla causa principale rientra nell’ambito di
applicazione di quanto disposto dall’art. 6, n. 4,
secondo comma, lett. a), delle linee direttrici, in quanto la
sig.ra Bartsch è più giovane di più di
quindici anni del suo defunto marito.
11 In
seguito al decesso di suo marito, la sig.ra Bartsch ha chiesto
alla BSH Altersfürsorge il pagamento della pensione di
reversibilità in base alle linee direttrici.
12 Poiché
la BSH Altersfürsorge ha respinto la domanda della
sig.ra Bartsch, quest’ultima ha adito l’Arbeitsgericht
affinché dichiarasse che detto fondo pensionistico era tenuto
a pagarle la pensione in base all’applicazione delle linee
direttrici. Poiché l’Arbeitsgericht non ha accolto la
sua richiesta, l’interessata ha adito il Landesarbeitsgericht,
il quale ha confermato la sentenza di primo grado.
13 La
sig.ra Bartsch ha proposto contro la sentenza del
Landesarbeitsgericht ricorso per cassazione («Revision»)
dinanzi al Bundesarbeitsgericht, che ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) a) Se
il diritto primario della Comunità europea includa un divieto
di discriminazione fondato sull’età la cui osservanza i
giudici degli Stati membri devono garantire anche qualora l’eventuale
comportamento discriminatorio non abbia attinenza con il diritto
comunitario.
b) In
caso di risposta negativa alla questione sub a):
se
una tale attinenza possa essere conferita dall’art. 13 CE
o – anche prima della scadenza del termine previsto per
l’attuazione – dalla [direttiva 2000/78/CE].
2) Se
un divieto comunitario di discriminazione fondata sull’età
eventualmente derivante dalla risposta alla prima questione si
applichi anche ai rapporti tra i datori di lavoro privati, da un
lato, e i loro lavoratori, in attività o in pensione, o i loro
superstiti, dall’altro.
3) In
caso di risposta affermativa alla seconda questione:
a) se
un tale divieto di discriminazione fondata sull’età si
applichi ad un regime pensionistico aziendale, ai sensi del quale un
coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità
se è più giovane di più di quindici anni
rispetto al coniuge defunto;
b) in
caso di risposta affermativa alla terza questione sub a):
se
il fatto che il datore di lavoro ha interesse a limitare i rischi
inerenti al regime pensionistico aziendale possa costituire un motivo
di giustificazione di un regime del genere;
c) in
caso di risposta negativa alla terza questione sub b):
se
l’eventuale divieto di discriminazione fondata sull’età
applicabile al regime pensionistico aziendale abbia efficacia
retroattiva illimitata o se valga limitatamente per il passato e, in
questo caso, secondo quali modalità».
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
prima questione
14 Con
le due parti della sua prima questione, che occorre esaminare
congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se il diritto
comunitario contenga un divieto di qualsiasi discriminazione basata
sull’età di cui i giudici degli Stati membri debbano
garantire l’applicazione anche qualora il comportamento
eventualmente discriminatorio non presenti alcun nesso con il diritto
comunitario. In caso di soluzione negativa, detto giudice chiede se
un tale nesso con il diritto comunitario, in circostanze come quelle
della causa principale, risulti dall’art. 13 CE
ovvero dalla direttiva 2000/78, già prima della scadenza del
termine assegnato allo Stato membro di cui trattasi per il
recepimento della direttiva stessa.
15 Dalla
giurisprudenza della Corte risulta che, quando una normativa
nazionale rientra nella sfera di applicazione del diritto
comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti
gli elementi di interpretazione necessari alla valutazione, da parte
del giudice nazionale, della conformità della detta normativa
con i principi generali del diritto comunitario (v., in tal senso, in
particolare, sentenza 22 novembre 2005, causa C 144/04, Mangold,
Racc. pag. I 9981, punto 75).
16 Tuttavia,
né la direttiva 2000/78 né l’art. 13 CE
consentono di ricollegare all’ambito di applicazione del
diritto comunitario una situazione in fatto e in diritto come quella
di cui trattasi nella causa principale.
17 Da
una parte, le linee direttrici non costituiscono un provvedimento di
attuazione della direttiva 2000/78 e, dall’altra, il decesso
del sig. Bartsch è anteriore alla scadenza del termine
per il recepimento di detta direttiva relativamente allo Stato membro
di cui trattasi.
18 L’art. 13 CE,
che consente al Consiglio dell’Unione europea di prendere,
nell’ambito delle competenze ad esso conferite dal Trattato CE,
i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate
sull’età, non è di per sé idoneo a
collocare nell’ambito di applicazione del diritto comunitario,
allo scopo di vietare qualsiasi discriminazione fondata sull’età,
situazioni che, come nella causa principale, non rientrano
nell’ambito delle misure adottate sulla base di detto articolo
e, in particolare, della direttiva 2000/78, anteriormente alla
scadenza del termine che essa stessa prevede per il suo recepimento.
19 Contrariamente
a quanto sostiene la Commissione, la causa che ha dato luogo alla
sentenza 2 ottobre 1997, causa C 122/96, Saldanha e
MTS (Racc. pag. I 5325), non può essere fatta
valere a sostegno di una conclusione opposta a quella enunciata al
punto precedente.
20 Tale
sentenza riguardava l’applicazione dell’art. 6 del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE),
che conferisce direttamente il diritto alla non discriminazione in
base alla nazionalità (v., in particolare, sentenza 20 ottobre
1993, cause riunite C 92/92 e C 326/92, Phil Collins e a.,
Racc. pag. I 5145, punto 34) nell’ambito di
applicazione del Trattato.
21 Al
riguardo, la Corte ha constatato, al punto 22 della citata sentenza
Saldanha e MTS, che la causa principale verteva sulla tutela degli
interessi invocata da un socio, cittadino di uno Stato membro, nei
confronti di una società avente sede in un altro Stato membro.
Al punto 23 della stessa sentenza la Corte ha rilevato che l’art. 54,
n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito
a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE] attribuiva al
Consiglio e alla Commissione, per attuare la libertà di
stabilimento, il potere di coordinare, in quanto necessario e per
renderle equivalenti, le garanzie richieste negli Stati membri alle
società ai sensi dell’art. 58, secondo comma, del
Trattato CE (divenuto art. 48, secondo comma, CE) per
tutelare gli interessi tanto dei soci come dei terzi.
22 La
Corte ne ha dedotto, al punto 23 suddetto, che le norme che, nel
settore del diritto societario, contemplano la tutela degli interessi
dei soci rientrano nella «sfera di applicazione del Trattato»,
ai sensi dell’art. 6, primo comma, dello stesso, e sono,
quindi, soggette al divieto di qualsiasi discriminazione a motivo
alla cittadinanza.
23 L’applicabilità
del diritto comunitario nella causa che ha dato luogo alla citata
sentenza Saldanha e MTS non derivava dunque solo dalla circostanza
che si trattasse di una discriminazione in base alla cittadinanza, ma
dipendeva dalla constatazione che la disciplina nazionale in esame si
collocava nell’ambito di applicazione del Trattato.
24 Quest’ultimo
aspetto distingue, inoltre, la presente controversia principale da
quella che ha dato luogo alla citata sentenza Mangold. Infatti, in
quest’ultima causa, la disciplina nazionale in esame costituiva
una misura di attuazione di una direttiva comunitaria, ossia la
direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a
tempo determinato (GU L 175, pag. 43), grazie alla
quale tale disciplina era così entrata nell’ambito di
applicazione del diritto comunitario (v. citata sentenza Mangold,
punto 75). Per contro, le linee direttrici di cui trattasi nella
causa principale non corrispondono a misure di recepimento di
disposizioni comunitarie.
25 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima
questione dichiarando che il diritto comunitario non contiene un
divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età di
cui i giudici degli Stati membri devono garantire l’applicazione
allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non
presenta alcun nesso con il diritto comunitario. Un tale nesso non
risulta dall’art. 13 CE né, in circostanze
come quelle di cui alla causa principale, dalla direttiva 2000/78 già
prima della scadenza del termine assegnato allo Stato membro di cui
trattasi per il recepimento della direttiva stessa.
Sulla
seconda e sulla terza questione
26 Alla
luce della soluzione data alla prima questione, non occorre procedere
alla soluzione della seconda e della terza questione.
Sulle
spese
27 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Il
diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi
discriminazione fondata sull’età di cui i giudici degli
Stati membri devono garantire l’applicazione allorché il
comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso
con il diritto comunitario. Un tale nesso non risulta dall’art. 13 CE
né, in circostanze come quelle di cui alla causa principale,
dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE,
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, già prima
della scadenza del termine assegnato allo Stato membro di cui
trattasi per il recepimento della direttiva stessa.
Firme