Area professionisti Partners Collabora Community 03/09/2010 04:46:20


ARGOMENTI
Esame avvocato
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ


Sito del giorno
Parlamento Italiano

Contiene raccolte di leggi e documentazione. E\' possibile reperire decreti in corso di conversione, progetti legge, ecc... In costante aggiornamento

Home Esame avvocato Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Contributi Previdenza Complementare








SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 settembre 2008 

«Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Art. 13 CE – Direttiva 2000/78/CE – Regime pensionistico di azienda privata che esclude il diritto alla pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite più giovane di più di quindici anni rispetto all’ex dipendente deceduto – Discriminazione basata sull’età – Collegamento con il diritto comunitario»

Nel procedimento C 427/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesarbeitsgericht (Germania) con decisione 27 giugno 2006, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2006, nella causa

Birgit Bartsch

contro

Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e L. Bay Larsen, presidenti di sezione, dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J.-C. Bonichot e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 ottobre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH, dall’avv. J. Masling, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Dashwood, barrister;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Kreuschitz e dal sig. J. Enegren, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13 CE della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16), e dei principi generali del diritto comunitario.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Bartsch e la Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH (in prosieguo: la «BSH Altersfürsorge»), che è un fondo pensionistico d’impresa, relativamente al rifiuto da parte di quest’ultima di versare alla sig.ra Bartsch una pensione di reversibilità.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2000/78:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4        L’art. 6 della stessa direttiva enuncia quanto segue:

«1.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a)      la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

b)      la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

c)      la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

2.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

5        Il recepimento della direttiva di cui trattasi nell’ordinamento giuridico degli Stati membri doveva avvenire, ai sensi dell’art. 18, primo comma, della stessa, al più tardi il 2 dicembre 2003. Tuttavia, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo:

«Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull’età o sull’handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione (…)».

6        La Repubblica federale di Germania si è avvalsa di tale facoltà, di modo che il recepimento delle disposizioni della direttiva 2000/78, relative alla discriminazione fondata sull’età e sull’handicap, doveva essere effettuato in tale Stato membro entro il 2 dicembre 2006.

 Le linee direttrici della BSH Altersfürsorge

7        L’art. 6, n. 4, delle linee direttrici della BSH Altersfürsorge del 1º gennaio 1984, nella loro versione applicabile a partire dal 1º aprile 1992 (in prosieguo: le «linee direttrici»), prevede quanto segue:

«Condizioni di pagamento della pensione

(…)

4.      La pensione [considerata all’art. 5, n. 1, lett. b),] viene pagata alla vedova o al vedovo di un lavoratore deceduto nel corso del suo rapporto di lavoro (…) che abbia compiuto il periodo minimo di contribuzione (di cui all’art. 2) quando e per tutto il tempo in cui l’assicurazione legale tedesca contro la vecchiaia gli conferisca il diritto alla pensione di reversibilità (pensione di vedovo o vedova). La regola corrispondente si applica alla vedova o al vedovo del titolare di una pensione.

Le prestazioni non possono essere erogate:

a)      quando la vedova o il vedovo è di più di quindici anni più giovane dell’ex lavoratore e

(…)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

8        Dalla decisione di rinvio risulta che la sig.ra Bartsch, nata nel 1965, ha sposato nel 1986 il sig. Bartsch, nato nel 1944 e deceduto il 5 maggio 2004. Il sig. Bartsch aveva concluso, il 23 febbraio 1988, un contratto di lavoro con la società Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH (in prosieguo: la «BSH»), presso la quale ha preso servizio il 1º marzo 1988 e per la quale ha lavorato come venditore fino al giorno della morte.

9        La BSH Altersfürsorge, che era stata costituita dalla BSH, si è impegnata ad assumere verso la sig.ra Bartsch gli eventuali obblighi che tale società aveva contratto in materia di regime pensionistico privato a favore del defunto sig. Bartsch.

10      Dalla decisione di rinvio risulta, inoltre, che il rapporto di lavoro tra il sig. Bartsch e la BSH era disciplinato dalle linee direttrici e, in particolare, dall’art. 6 delle stesse. La situazione di cui alla causa principale rientra nell’ambito di applicazione di quanto disposto dall’art. 6, n. 4, secondo comma, lett. a), delle linee direttrici, in quanto la sig.ra Bartsch è più giovane di più di quindici anni del suo defunto marito.

11      In seguito al decesso di suo marito, la sig.ra Bartsch ha chiesto alla BSH Altersfürsorge il pagamento della pensione di reversibilità in base alle linee direttrici.

12      Poiché la BSH Altersfürsorge ha respinto la domanda della sig.ra Bartsch, quest’ultima ha adito l’Arbeitsgericht affinché dichiarasse che detto fondo pensionistico era tenuto a pagarle la pensione in base all’applicazione delle linee direttrici. Poiché l’Arbeitsgericht non ha accolto la sua richiesta, l’interessata ha adito il Landesarbeitsgericht, il quale ha confermato la sentenza di primo grado.

13      La sig.ra Bartsch ha proposto contro la sentenza del Landesarbeitsgericht ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesarbeitsgericht, che ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)     Se il diritto primario della Comunità europea includa un divieto di discriminazione fondato sull’età la cui osservanza i giudici degli Stati membri devono garantire anche qualora l’eventuale comportamento discriminatorio non abbia attinenza con il diritto comunitario.

         b)     In caso di risposta negativa alla questione sub a):

se una tale attinenza possa essere conferita dall’art. 13 CE o – anche prima della scadenza del termine previsto per l’attuazione – dalla [direttiva 2000/78/CE].

2)      Se un divieto comunitario di discriminazione fondata sull’età eventualmente derivante dalla risposta alla prima questione si applichi anche ai rapporti tra i datori di lavoro privati, da un lato, e i loro lavoratori, in attività o in pensione, o i loro superstiti, dall’altro.

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

         a)     se un tale divieto di discriminazione fondata sull’età si applichi ad un regime pensionistico aziendale, ai sensi del quale un coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità se è più giovane di più di quindici anni rispetto al coniuge defunto;

         b)     in caso di risposta affermativa alla terza questione sub a):

se il fatto che il datore di lavoro ha interesse a limitare i rischi inerenti al regime pensionistico aziendale possa costituire un motivo di giustificazione di un regime del genere;

         c)     in caso di risposta negativa alla terza questione sub b):

se l’eventuale divieto di discriminazione fondata sull’età applicabile al regime pensionistico aziendale abbia efficacia retroattiva illimitata o se valga limitatamente per il passato e, in questo caso, secondo quali modalità».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

14      Con le due parti della sua prima questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se il diritto comunitario contenga un divieto di qualsiasi discriminazione basata sull’età di cui i giudici degli Stati membri debbano garantire l’applicazione anche qualora il comportamento eventualmente discriminatorio non presenti alcun nesso con il diritto comunitario. In caso di soluzione negativa, detto giudice chiede se un tale nesso con il diritto comunitario, in circostanze come quelle della causa principale, risulti dall’art. 13 CE ovvero dalla direttiva 2000/78, già prima della scadenza del termine assegnato allo Stato membro di cui trattasi per il recepimento della direttiva stessa.

15      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando una normativa nazionale rientra nella sfera di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità della detta normativa con i principi generali del diritto comunitario (v., in tal senso, in particolare, sentenza 22 novembre 2005, causa C 144/04, Mangold, Racc. pag. I 9981, punto 75).

16      Tuttavia, né la direttiva 2000/78 né l’art. 13 CE consentono di ricollegare all’ambito di applicazione del diritto comunitario una situazione in fatto e in diritto come quella di cui trattasi nella causa principale.

17      Da una parte, le linee direttrici non costituiscono un provvedimento di attuazione della direttiva 2000/78 e, dall’altra, il decesso del sig. Bartsch è anteriore alla scadenza del termine per il recepimento di detta direttiva relativamente allo Stato membro di cui trattasi.

18      L’art. 13 CE, che consente al Consiglio dell’Unione europea di prendere, nell’ambito delle competenze ad esso conferite dal Trattato CE, i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sull’età, non è di per sé idoneo a collocare nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, allo scopo di vietare qualsiasi discriminazione fondata sull’età, situazioni che, come nella causa principale, non rientrano nell’ambito delle misure adottate sulla base di detto articolo e, in particolare, della direttiva 2000/78, anteriormente alla scadenza del termine che essa stessa prevede per il suo recepimento.

19      Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la causa che ha dato luogo alla sentenza 2 ottobre 1997, causa C 122/96, Saldanha e MTS (Racc. pag. I 5325), non può essere fatta valere a sostegno di una conclusione opposta a quella enunciata al punto precedente.

20      Tale sentenza riguardava l’applicazione dell’art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE), che conferisce direttamente il diritto alla non discriminazione in base alla nazionalità (v., in particolare, sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C 92/92 e C 326/92, Phil Collins e a., Racc. pag. I 5145, punto 34) nell’ambito di applicazione del Trattato.

21      Al riguardo, la Corte ha constatato, al punto 22 della citata sentenza Saldanha e MTS, che la causa principale verteva sulla tutela degli interessi invocata da un socio, cittadino di uno Stato membro, nei confronti di una società avente sede in un altro Stato membro. Al punto 23 della stessa sentenza la Corte ha rilevato che l’art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE] attribuiva al Consiglio e alla Commissione, per attuare la libertà di stabilimento, il potere di coordinare, in quanto necessario e per renderle equivalenti, le garanzie richieste negli Stati membri alle società ai sensi dell’art. 58, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 48, secondo comma, CE) per tutelare gli interessi tanto dei soci come dei terzi.

22      La Corte ne ha dedotto, al punto 23 suddetto, che le norme che, nel settore del diritto societario, contemplano la tutela degli interessi dei soci rientrano nella «sfera di applicazione del Trattato», ai sensi dell’art. 6, primo comma, dello stesso, e sono, quindi, soggette al divieto di qualsiasi discriminazione a motivo alla cittadinanza.

23      L’applicabilità del diritto comunitario nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Saldanha e MTS non derivava dunque solo dalla circostanza che si trattasse di una discriminazione in base alla cittadinanza, ma dipendeva dalla constatazione che la disciplina nazionale in esame si collocava nell’ambito di applicazione del Trattato.

24      Quest’ultimo aspetto distingue, inoltre, la presente controversia principale da quella che ha dato luogo alla citata sentenza Mangold. Infatti, in quest’ultima causa, la disciplina nazionale in esame costituiva una misura di attuazione di una direttiva comunitaria, ossia la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), grazie alla quale tale disciplina era così entrata nell’ambito di applicazione del diritto comunitario (v. citata sentenza Mangold, punto 75). Per contro, le linee direttrici di cui trattasi nella causa principale non corrispondono a misure di recepimento di disposizioni comunitarie.

25      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l’applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario. Un tale nesso non risulta dall’art. 13 CE né, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, dalla direttiva 2000/78 già prima della scadenza del termine assegnato allo Stato membro di cui trattasi per il recepimento della direttiva stessa.

 Sulla seconda e sulla terza questione

26      Alla luce della soluzione data alla prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda e della terza questione.

 Sulle spese

27      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l’applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario. Un tale nesso non risulta dall’art. 13 CE né, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, già prima della scadenza del termine assegnato allo Stato membro di cui trattasi per il recepimento della direttiva stessa.

Firme


Stampa il documento Torna Indietro




CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
02/09/2010 alle 11:50
Titolo:
Lettera di dimissioni per pensionamento
di:
Rotolati

CANALI GIURIDICI
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Ambientale
Diritto Commerciale
Diritto Penale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche
Privacy

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!