SENTENZA
DELLA CORTE (Quarta Sezione)
16
ottobre 2008
«Ravvicinamento
delle legislazioni – Tutela dei lavoratori subordinati in caso
di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987/CEE –
Art. 8 bis – Attività in diversi Stati membri»
Nel
procedimento C 310/07,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
ai sensi dell’art. 234 CE, dal Lunds tingsrätt
(Svezia) con decisione 28 giugno 2007 pervenuta in
cancelleria il 5 luglio 2007, nella causa
Stato
svedese rappresentato dalla Tillsynsmyndigheten i konkurser,
contro
Anders
Holmqvist,
LA
CORTE (Quarta Sezione),
composta
dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász
(relatore), G. Arestis e J. Malenovský, giudici,
avvocato
generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere:
sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del
16 aprile 2008,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
la Tillsynsmyndighet i konkurser, dal sig. B. Andersson, in
qualità di agente;
– per
il sig. Holmqvist, dalla sig.ra A. Alfredson,
giurista;
– per
il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità
di agente;
– per
il governo ellenico, dal sig. K. Georgiadis, nonché
dalle sig.re E.-M. Mamouna e S. Alexandriou, in
qualità di agenti;
– per
il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in
qualità di agente, assistito dal sig. F. Arena,
avvocato dello Stato;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal
sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. Gibbs, in
qualità di agente, assistita dalla sig.ra D. Rhee,
barrister;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Enegren,
in qualità di agente,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 3 giugno 2008,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20
ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283,
pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (GU L 270,
pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 80/987»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia che vede il Regno di Svezia, rappresentato dalla
Tillsynsmyndighet i konkurser (Autorità di vigilanza in
materia di procedure concorsuali; in prosieguo: l’«Autorità»),
contrapposto al sig. Holmqvist, in merito al riconoscimento, a
favore di quest’ultimo, della garanzia del pagamento degli
stipendi prevista dalla normativa svedese in seguito al fallimento
del datore di lavoro.
Contesto
normativo
Il
diritto comunitario
3 Ai
sensi del settimo ‘considerando’ della direttiva 2002/74:
«Per
assicurare la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei
casi d’insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività
in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori
nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia, è
necessario introdurre disposizioni che indichino esplicitamente
l’organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati
dei lavoratori subordinati in tali casi e che fissino quale obiettivo
della cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati
membri il pagamento quanto più celere possibile dei diritti
non pagati dei lavoratori subordinati. È inoltre necessario
garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia
prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli
Stati membri».
4 L’art. 8 bis
della direttiva 80/987 così prevede:
«1. Quando
un’impresa avente attività sul territorio di almeno due
Stati membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, l’organismo di garanzia
competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori è
quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o
esercitavano abitualmente il loro lavoro.
2. La
portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata
dal diritto cui è soggetto l’organismo di garanzia
competente.
3. Gli
Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei
casi di cui al paragrafo 1, le decisioni adottate nel quadro di una
procedura d’insolvenza di cui all’articolo 2, paragrafo
1, la cui apertura è stata chiesta in un altro Stato membro,
siano prese in considerazione per determinare lo stato d’insolvenza
del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva».
Il
diritto nazionale
5 Il
giudice del rinvio precisa che la direttiva 80/987 è stata
recepita nell’ordinamento svedese con la legge (1992:497),
relativa alla garanzia della retribuzione (Lönegarantilagen
[1992:497] 4 giugno 1992 [SFS 1992, n. 497]; in
prosieguo: la «legge sulla garanzia della retribuzione»).
6 Ai
sensi dell’art. 1 della legge sulla garanzia della
retribuzione:
«Lo
Stato è responsabile, ai sensi di questa legge, per il
pagamento dei crediti dei lavoratori subordinati (garanzia statale
della retribuzione) presso il datore di lavoro che:
1. è
stato dichiarato fallito in Svezia o in un altro paese scandinavo;
2. è
oggetto di ristrutturazione aziendale ai sensi della legge sulla
ristrutturazione aziendale (lagen [1996:764] om
företagsrekonstruktion), ovvero
3. è
oggetto, in un paese dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo diverso dalla Svezia, di una procedura concorsuale
d’insolvenza, prevista dall’art. 2, n. 1, della
direttiva 80/987 (…)».
7 L’art. 2 bis
della stessa legge così dispone:
«Nel
caso previsto all’art. 1, n. 3, il pagamento viene
concesso in conformità alla detta garanzia soltanto se il
lavoratore svolge o svolgeva il suo lavoro per conto del datore di
lavoro principalmente in Svezia.
Qualora
il datore di lavoro sia stato dichiarato fallito in Svezia e il
lavoratore presta o prestava il suo lavoro per conto del datore di
lavoro principalmente in altro paese dell’[Unione europea] o
dello [Spazio economico europeo], il pagamento in base a tale
garanzia non viene concesso».
Causa
principale e questioni pregiudiziali
8 Il
sig. Holmqvist era dipendente presso la società per
azioni di diritto svedese Jörgen Nilsson Åkeri och
Spedition AB (in prosieguo: la «Jörgen Nilsson Åkeri
och Spedition») in qualità di autotrasportatore. Detta
società, che aveva il suo unico stabilimento a Tjörnarp
(Svezia), non disponeva di alcuna filiale all’estero.
9 Il
lavoro del sig. Holmqvist consisteva nell’effettuare
consegne di merci dalla Svezia in Italia e viceversa, attraversando
la Germania e l’Austria. Lo scarico di tali merci in Italia
veniva effettuato dal personale dei diversi clienti regolari o
occasionali della Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition,
mediante le attrezzature disponibili nei luoghi di consegna.
10 Il
sig. Holmqvist trasportava anche, dall’Italia in Svezia,
merci per conto di clienti regolari o occasionali. Le corrispondenti
operazioni di carico venivano effettuate dal personale e mediante le
attrezzature disponibili sul posto. Il sig. Holmqvist
sorvegliava tali operazioni affinché fossero rispettate le
norme relative alla sicurezza stradale, ma il lavoro di carico veniva
effettuato da altre persone.
11 In
Svezia, le operazioni di carico e scarico delle merci si svolgevano
in condizioni analoghe.
12 Il
10 aprile 2006 il giudice del rinvio ha constatato il
fallimento della società Jörgen Nilsson Åkeri och
Spedition.
13 Con
decisione 27 giugno 2006 l’amministrazione competente
in materia di procedure concorsuali ha riconosciuto al sig. Holmqvist
il beneficio della garanzia del pagamento degli stipendi, in
applicazione della legge sulla garanzia della retribuzione.
14 L’Autorità
ha chiesto al giudice del rinvio di dichiarare che il sig. Holmqvist
non era legittimato a fruire del beneficio di tale garanzia
nell’ambito della procedura concorsuale avviata nei confronti
della Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition.
15 L’Autorità
ha fatto valere dinanzi a tale giudice che l’interessato non
poteva beneficiare di detta garanzia in quanto la Jörgen Nilsson
Åkeri och Spedition ha esercitato talune attività in
Stati membri diversi dal Regno di Svezia e il sig. Holmqvist ha
svolto le sue mansioni principalmente in tali altri Stati. Essa
sostiene che la direttiva 80/987 non richiede che un’impresa
disponga di un luogo per lo svolgimento delle sue attività o
di una filiale sul territorio di un altro Stato membro perché
si possa ritenere che essa vi eserciti determinate attività e
che, nella fattispecie, sia la Jörgen Nilsson Åkeri och
Spedition sia il sig. Holmqvist hanno esercitato soprattutto
attività in Germania, in Austria e in Italia. A quest’ultimo,
pertanto, non avrebbe dovuto essere riconosciuta la garanzia del
pagamento degli stipendi prevista dalla legislazione svedese.
16 Il
sig. Holmqvist ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio
principalmente che la Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition
ha esercitato le sue attività esclusivamente in Svezia e, in
subordine, che si deve ritenere che, anche supponendo che tale
società abbia esercitato le sue attività in diversi
Stati membri, egli abbia esercitato abitualmente il suo lavoro in
Svezia. Egli ha ricordato, anzitutto, che la Jörgen Nilsson
Åkeri och Spedition veniva gestita e amministrata a partire dal
suo unico ufficio, con sede a Tjörnarp, che anche il suo garage
e la sua officina si trovavano nello stesso luogo e che ogni
spedizione iniziava e terminava in Svezia. Il sig. Holmqvist ha,
poi, fatto valere che, secondo la giurisprudenza della Corte,
l’esistenza di una sede o di una presenza commerciale
costituisce il criterio idoneo a determinare lo Stato in cui il
lavoratore deve chiedere il beneficio della garanzia del pagamento
degli stipendi (sentenze 17 settembre 1997, causa C 117/96,
Mosbæk, Racc. pag. I 5017, e 16 dicembre 1999,
causa C 198/98, Everson e Barrass, Racc. pag. I 8903).
Il sig. Holmqvist ha sostenuto, infine, che, considerando che
l’art. 8 bis della direttiva 80/987 ha effetto
diretto, egli era legittimato a fruire del beneficio di detta
garanzia in Svezia indipendentemente dall’applicazione delle
disposizioni della legge sulla garanzia della retribuzione.
17 Ritenendo
che l’interpretazione dell’art. 8 bis della
direttiva 80/987 fosse necessaria per emettere la sua sentenza, il
Lunds tingsrätt ha deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’art. 8 bis della direttiva 80/987 (…) debba
essere interpretato nel senso che esige, affinché si possa
ritenere che un’impresa operi sul territorio di un determinato
Stato membro, che tale impresa possieda una filiale o uno
stabilimento fisso nel territorio del detto Stato membro.
2) Qualora
la prima questione sia risolta negativamente, quali condizioni debba
soddisfare un’impresa affinché possa considerarsi
operante in diversi Stati membri.
3) Nel
caso in cui si ritenga che una società svolga la propria
attività in diversi Stati membri e che il lavoratore presti la
propria attività presso la detta società in Stati
membri diversi, in base a quali criteri si debba determinare il luogo
in cui il lavoro viene prestato abitualmente.
4) Se
l’art. 8 bis della direttiva 80/987 (…) abbia
effetto diretto».
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
prima e seconda questione
18 Per
fornire una soluzione utile al giudice del rinvio nell’ambito
della prima e seconda questione, che occorre esaminare
congiuntamente, è necessario determinare in quali circostanze
un’impresa eserciti, ai sensi dell’art. 8 bis
della direttiva 80/987, delle attività in diversi Stati
membri.
19 Ai
sensi dell’art. 8 bis della direttiva 80/987, che
compare nella Sezione III bis di quest’ultima, intitolata
«Disposizioni relative alle situazioni transnazionali»,
un’impresa si trova nella situazione suddetta se svolge
«attività sul territorio di almeno due Stati membri»,
ma né quest’articolo né nessun’altra
disposizione di detta direttiva definiscono questi ultimi termini.
20 Occorre
ricordare che il dettato iniziale della direttiva 80/987 non
conteneva disposizioni riguardanti le situazioni transnazionali, in
quanto l’art. 8 bis è stato introdotto nel suo
testo dalla direttiva 2002/74.
21 Quest’ultima
direttiva è stata adottata, a tenore del suo settimo
‘considerando’, in particolare, «per assicurare la
certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi
d’insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività
in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori
nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia (…)».
22 Da
una parte, va osservato, come fa il governo dei Paesi Bassi, che tale
obiettivo può essere raggiunto soltanto se la nozione di
«attività sul territorio di almeno due Stati membri»
viene interpretata estensivamente.
23 Infatti,
tale interpretazione è necessaria per garantire, mediante
l’inclusione nell’ambito di applicazione dell’art. 8
bis della direttiva 80/987 del maggior numero possibile di casi
relativi a rapporti di lavoro subordinato che presentano carattere
transnazionale, un minimo di tutela dei diritti dei lavoratori
subordinati vittime dell’insolvenza del loro datore di lavoro e
che si trovano in una situazione che presenta elementi i cui
presupposti sono maturati sul territorio di altri Stati.
24 D’altra
parte, come osservano il sig. Holmqvist nonché i governi
italiano e del Regno Unito, detto settimo ‘considerando’
conferma che la giurisprudenza anteriore all’adozione della
direttiva 2002/74 continua a fornire elementi pertinenti
all’interpretazione di determinate disposizioni della direttiva
80/987.
25 Tuttavia,
si deve osservare che, tenuto conto dell’obiettivo suddetto,
consistente, in particolare, nell’assicurare la salvaguardia
dei diritti dei lavoratori che si avvalgono della libertà di
circolazione, e della genesi del testo di detto art. 8 bis
nel corso del procedimento legislativo sfociato nell’adozione
della direttiva 2002/74, occorre, come ha osservato l’avvocato
generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, discostarsi, ai fini
dell’interpretazione dei termini «attività sul
territorio di almeno due Stati membri» che figurano in tale
articolo, dalla nozione di «stabilimento», sancita dalla
giurisprudenza risultante dalle citate sentenze Mosbæk, nonché
Everson e Barrass.
26 Per
quanto riguarda tale procedimento legislativo, si deve osservare che,
come risulta dalle osservazioni scritte della Commissione delle
Comunità europee, nella proposta iniziale di tale istituzione
relativa alla modifica della direttiva 80/987, compariva
l’espressione «impresa dotata di stabilimenti sul
territorio di almeno due Stati membri» e che tale proposta
aveva definito il termine «stabilimento» come indicante
«qualsiasi sede operativa in cui un datore di lavoro eserciti
in modo non temporaneo un’attività economica,
avvalendosi di risorse umane e mezzi materiali». Orbene,
occorre ricordare, da una parte, che, in sede di esame di detta
proposta da parte del Consiglio dell’Unione europea, la
Commissione aveva suggerito di sostituire, all’art. 8 bis
della direttiva, il termine «stabilimento» con quello di
«attività». Tale formulazione è stata da
ultimo accolta. D’altra parte, la definizione suddetta non
appare neppure nella versione definitiva della direttiva 2002/74.
Tale cambiamento nel dettato dell’art. 8 bis dimostra
la volontà del legislatore comunitario di ampliare l’ambito
di applicazione di tale articolo, non limitandolo alle imprese che
dispongono di filiali o di stabilimenti in diversi Stati membri.
27 Inoltre,
come ricorda il governo dei Paesi Bassi, se la nozione di «attività»
venisse interpretata in modo tale da richiedere la presenza
dell’impresa mediante filiali o stabilimenti, ne deriverebbe
che il lavoratore che esercita la sua attività in uno Stato
membro diverso da quello nel quale il suo datore di lavoro ha sede,
situazione che era alla base della citata sentenza Mosbæk, non
potrebbe beneficiare della tutela prevista dall’art. 8 bis
della direttiva 80/987.
28 Pertanto,
va constatato che l’art. 8 bis della direttiva 80/987
non richiede che un’impresa avente sede in uno Stato membro
disponga di una filiale o di uno stabilimento fisso sul territorio di
un altro Stato membro per poter ritenere che essa abbia delle
attività anche in quest’ultimo Stato.
29 Sebbene
tale articolo non implichi condizioni rigorose di collegamento, ma
preveda un vincolo meno stretto della presenza dell’impresa
mediante filiale o stabilimento fisso, non si può tuttavia
accogliere il ragionamento del governo svedese secondo cui sarebbe
sufficiente che il lavoratore effettui una qualsiasi forma di lavoro
in un altro Stato membro per conto del datore di lavoro, e che tale
attività lavorativa derivi da un’esigenza e da
un’istruzione impartite da quest’ultimo, perché si
possa ritenere che un’impresa abbia delle attività sul
territorio di detto altro Stato membro.
30 Infatti,
come sostiene il governo del Regno Unito, la nozione di «attività»
che compare all’art. 8 bis della direttiva 80/987
deve essere interpretata nel senso che si riferisce ad aspetti
caratterizzati da un certo grado di persistenza sul territorio di uno
Stato membro. Tale persistenza corrisponde, come rileva il governo
dei Paesi Bassi, all’impiego duraturo di un lavoratore o di
lavoratori su tale territorio.
31 La
Commissione ritiene che la presenza di una infrastruttura materiale
in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa ha
stabilito la sua sede sociale sia anch’essa indispensabile
perché si possa ritenere che quest’ultima disponga, in
detto Stato membro, di una presenza permanente, ma essa ritiene che
un semplice ufficio sia sufficiente a tale scopo.
32 Tuttavia,
considerate le diverse forme che il lavoro transfrontaliero può
assumere e tenuto conto dei recenti mutamenti intervenuti nelle
condizioni di lavoro, nonché dei progressi nel settore delle
telecomunicazioni, non si può sostenere che un’impresa
debba necessariamente disporre di una infrastruttura materiale per
garantire una presenza economica stabile in uno Stato membro diverso
da quello in cui essa ha stabilito la sua sede sociale. Infatti, i
vari aspetti di un rapporto di lavoro, in particolare la
comunicazione delle istruzioni al lavoratore e la trasmissione dei
resoconti di quest’ultimo al datore di lavoro, nonché il
versamento degli stipendi, possono ormai essere effettuati a
distanza.
33 Quindi,
un’impresa può impiegare un gran numero di lavoratori in
uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sua sede
sociale ed essere in grado di esercitarvi un attività
economica considerevole, senza tuttavia disporre di una
infrastruttura materiale o di un ufficio sul territorio di tale altro
Stato membro.
34 Tuttavia,
per ritenere che un’impresa avente sede in uno Stato membro
abbia delle attività sul territorio di un altro Stato membro
deve disporre in quest’ultimo Stato di una presenza economica
stabile, caratterizzata dalla presenza di risorse umane che le
consentano di svolgervi determinate attività.
35 Nel
caso di un’impresa di trasporti che ha sede in uno Stato
membro, la semplice circostanza che un lavoratore occupato da detta
impresa in tale Stato effettui consegne di merci tra detto Stato e un
altro Stato membro attraversando altri Stati membri non può
consentire di concludere che è soddisfatto il criterio esposto
al punto precedente della presente sentenza e non è, pertanto,
sufficiente per poter ritenere che detta impresa eserciti, ai fini
dell’art. 8 bis della direttiva 80/987, delle
attività in un luogo diverso dallo Stato membro in cui ha
sede.
36 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la
prima e seconda questione dichiarando che l’art. 8 bis
della direttiva 80/987 deve essere interpretato nel senso che, per
poter ritenere che un’impresa avente sede in uno Stato membro
abbia delle attività sul territorio di un altro Stato membro,
non è necessario che essa disponga di una filiale o di uno
stabilimento fisso in tale altro Stato. Occorre, tuttavia, che tale
impresa disponga in quest’ultimo Stato di una presenza
economica stabile, caratterizzata dall’esistenza di risorse
umane che le consentano di compiervi determinate attività. Nel
caso di un’impresa di trasporti che ha sede in uno Stato
membro, la semplice circostanza che un lavoratore da essa occupato in
detto Stato effettui consegne di merci tra quest’ultimo Stato e
un altro Stato membro non può consentire di concludere che
detta impresa disponga di una presenza economica stabile in un altro
Stato membro.
Sulla
terza e quarta questione
37 Tenuto
conto delle soluzioni fornite alle questioni prima e seconda, non
occorre risolvere le questioni terza e quarta.
Sulle
spese
38 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 8 bis
della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza
del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, deve
essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che un’impresa
avente sede in uno Stato membro abbia delle attività sul
territorio di un altro Stato membro, non è necessario che essa
disponga di una filiale o di uno stabilimento fisso in tale altro
Stato. Occorre, tuttavia, che tale impresa disponga in quest’ultimo
Stato di una presenza economica stabile, caratterizzata
dall’esistenza di risorse umane che le consentano di compiervi
determinate attività. Nel caso di un’impresa di
trasporti che ha sede in uno Stato membro, la semplice circostanza
che un lavoratore da essa occupato in detto Stato effettui consegne
di merci tra quest’ultimo Stato e un altro Stato membro non può
consentire di concludere che detta impresa disponga di una presenza
economica stabile in un altro Stato membro.
Firme