SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
23 aprile 2009
«Direttiva 2005/29/CE – Pratiche
commerciali sleali – Normativa nazionale che vieta le offerte
congiunte ai consumatori»
Nei procedimenti riuniti C 261/07 e C 299/07,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dal rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgio), con decisioni 24
maggio e 21 giugno 2007, pervenute in cancelleria, rispettivamente,
il 1° e il 27 giugno 2007, nella causa
VTB-VAB NV (C 261/07)
contro
Total Belgium NV,
e
Galatea BVBA (C 299/07)
contro
Sanoma Magazines Belgium NV,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di
sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), A. Borg
Barthet, E. Levits e J. J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra M. Ferreira,
amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 18 giugno 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la VTB-VAB NV, dagli avv.ti L. Eliaerts e B. Gregoir, advocaten;
– per
la Total Belgium NV, dall’avv. J. Stuyck, advocaat;
– per
la Sanoma Magazines Belgium NV, dall’avv. P. Maeyaert,
advocaat;
– per
il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck e dal sig. T.
Materne, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. E.
Balate, avocat;
– per
il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in
qualità di agente;
– per
il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R.
Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
– per
il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità
di agente;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Wils,
in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 21 ottobre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione
dell’art. 49 CE e della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato
interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali
sleali») (GU L 149, pag. 22, in prosieguo: la
«direttiva»).
2 Tali
domande sono state presentate nel contesto di due controversie, da
una parte, tra la VTB-VAB NV (in prosieguo: la «VTB») e
la Total Belgium NV (in prosieguo: la «Total Belgium») e,
dall’altra, tra la Galatea BVBA (in prosieguo: la «Galatea»)
e la Sanoma Magazines Belgium NV (in prosieguo: la «Sanoma»)
con riguardo alle pratiche commerciali della Total Belgium e della
Sanoma, ritenute sleali dalla VTB nonché dalla Galatea.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il
quinto, il sesto, l’undicesimo e il diciassettesimo
‘considerando’ della direttiva così recitano:
«(5) (...) gli ostacoli alla libera
circolazione di servizi e di merci transfrontaliera o alla libertà
di stabilimento (...) dovrebbero essere eliminati. Ciò è
possibile solo introducendo a livello comunitario norme uniformi che
prevedono un elevato livello di protezione dei consumatori e
chiarendo alcuni concetti giuridici, nella misura necessaria per il
corretto funzionamento del mercato interno e per soddisfare il
requisito della certezza del diritto.
(6) La presente
direttiva ravvicina pertanto le legislazioni degli Stati membri sulle
pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che
ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e,
quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti
legittimi. (...)
(11) L’elevata convergenza conseguita mediante
il ravvicinamento delle disposizioni nazionali attraverso la presente
direttiva dà luogo a un elevato livello comune di tutela dei
consumatori. La presente direttiva introduce un unico divieto
generale di quelle pratiche commerciali sleali che falsano il
comportamento economico dei consumatori. Essa stabilisce inoltre
norme riguardanti le pratiche commerciali aggressive, che attualmente
non sono disciplinate a livello comunitario.
(17) È auspicabile che le pratiche
commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per
garantire una maggiore certezza del diritto. L’allegato I
riporta pertanto l’elenco completo di tali pratiche. Si tratta
delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali
senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli
articoli da 5 a 9. L’elenco può essere modificato solo
mediante revisione della presente direttiva».
4 L’art. 1
della direttiva prevede quanto segue:
«La presente direttiva intende contribuire al
corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un
livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli
interessi economici dei consumatori».
5 L’art. 2
della direttiva così dispone:
«Ai fini della presente direttiva, si intende
per:
(...)
d) "pratiche commerciali tra imprese e
consumatori" (in seguito denominate "pratiche
commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità
e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente
connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai
consumatori;
(...)».
6 L’art. 3,
n. 1, della direttiva così recita:
«La presente direttiva si applica alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite
all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo
un’operazione commerciale relativa a un prodotto».
7 Ai
sensi dell’art. 4 della direttiva:
«Gli Stati membri non limitano la libertà
di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle
merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente
direttiva».
8 L’art. 5
della direttiva, rubricato «Divieto delle pratiche commerciali
sleali», è così redatto:
«1. Le
pratiche commerciali sleali sono vietate.
2. Una pratica
commerciale è sleale se:
a) è
contraria alle norme di diligenza professionale,
e
b) falsa o è
idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in
relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale
è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica
commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche
commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento
economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile,
particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si
riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica,
della loro età o ingenuità, in un modo che il
professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate
nell’ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia
impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima
consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non
sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In
particolare, sono sleali le pratiche commerciali:
a) ingannevoli
di cui agli articoli 6 e 7
o
b) aggressive di
cui agli articoli 8 e 9.
5. L’allegato
I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono
considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli
Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione
della presente direttiva».
9 L’art. 6
della direttiva, rubricato «Azioni ingannevoli», dispone
quanto segue:
«1. È
considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga
informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo,
anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare
il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto
corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni
caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali
la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione,
la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al
consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità
allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine
geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal
suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e
controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i
motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita,
qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o
all’approvazione dirette o indirette del professionista o del
prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo è
calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al
prezzo;
e) la necessità di una manutenzione,
ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del
professionista o del suo agente, quali l’identità, il
patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento,
l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà
industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i
riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di
sostituzione o di rimborso ai sensi della direttiva 1999/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo
[(GU L 171, pag. 12)], o i rischi ai quali può
essere esposto.
2. È altresì considerata ingannevole
una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto
di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia
idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attività di marketing del
prodotto, compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri
confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri
segni distintivi di un concorrente;
b) il mancato rispetto da parte del professionista
degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è
impegnato a rispettare, ove:
i) non si tratti di una semplice aspirazione ma di
un impegno fermo e verificabile;
e
ii) il professionista indichi in una pratica
commerciale che è vincolato dal codice».
10 L’art. 7
della direttiva, rubricato «Omissioni ingannevoli», così
recita:
«1. È considerata ingannevole una
pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di
tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei
limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni
rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per
prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o
sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere
una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale è altresì
considerata un’omissione ingannevole quando un professionista
occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o
intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo
conto degli aspetti di cui a detto paragrafo, o non indica l’intento
commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già
evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò
induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere
una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per
comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di
spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di
informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque
misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a
disposizione dei consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all’acquisto sono
considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino
già evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in
misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b) l’indirizzo geografico e l’identità
del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa
informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e
l’identità del professionista per conto del quale egli
agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la
natura del prodotto comporta l’impossibilità di
calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità
di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di
spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che
tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalità di pagamento, consegna,
esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi
dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
e) l’esistenza di un diritto di recesso o
scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali
che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti gli obblighi di
informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle
comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il
marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non
completo».
11 L’art. 8
della direttiva, rubricato «Pratiche commerciali aggressive»,
prevede quanto segue:
«È considerata aggressiva una pratica
commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie,
coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito
condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la
libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in
relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso».
12 L’art. 9
della direttiva, rubricato «Ricorso a molestie, coercizione o
indebito condizionamento», è così redatto:
«Nel determinare se una pratica commerciale
comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza
fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i
seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di
qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità
tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore,
al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o
sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore
intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di
risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad
un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione
legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa».
13 Infine,
ai sensi dell’art. 19 della direttiva:
«Gli Stati membri adottano e pubblicano le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007.
(...)
Essi applicano tali disposizioni entro il 12
dicembre 2007. (...)».
La normativa nazionale
14 L’art. 54
della legge 14 luglio 1991 sulle pratiche commerciali e
sull’informazione e la tutela dei consumatori (Moniteur
belge del 29 agosto 1991, in prosieguo: la «legge del
1991»), è così redatto:
«Ai sensi del presente articolo per operazione
commerciale congiunta si intende l’acquisto, a titolo oneroso o
gratuito, di prodotti, di servizi, di qualsiasi altro vantaggio, o di
titoli che consentano di conseguire gli stessi, abbinato all’acquisto
di altri prodotti o di altri servizi, anche se identici.
A parte le deroghe qui di seguito previste, i
venditori non possono offrire ai consumatori operazioni commerciali
congiunte. Sono parimenti vietate le operazioni commerciali congiunte
offerte ai consumatori da più venditori che agiscono con unità
d’intenti».
15 Gli
artt. 55-57 della legge del 1991 prevedono alcune deroghe al
predetto divieto.
16 L’art. 55
della legge del 1991 dispone quanto segue:
«Possono essere offerti congiuntamente ad un
prezzo unitario complessivo:
1. prodotti o servizi che costituiscono un insieme
unitario;
Il Re può, su proposta dei Ministri
competenti e del Ministro delle Finanze, indicare i servizi offerti
nel settore finanziario che costituiscono un insieme unitario;
2. prodotti o servizi identici, a condizione che:
a) ciascun
prodotto e ciascun servizio possa essere acquistato separatamente,
nello stesso punto vendita, al prezzo normale,
b) sia fornita
all’acquirente una chiara informazione su tale possibilità
e sul singolo prezzo di ogni prodotto e di ogni servizio,
c) lo sconto
eventualmente concesso a chi acquista l’insieme dei prodotti o
dei servizi ammonti al massimo ad un terzo della somma dei singoli
prezzi».
17 Ai
sensi dell’art. 56 della legge del 1991:
«Possono essere offerti a titolo gratuito,
congiuntamente ad un prodotto o ad un servizio principale:
1. gli accessori di un prodotto principale, che il
suo produttore ha specificamente adattato al prodotto medesimo e che
sono forniti insieme ad esso per aumentarne la funzionalità o
agevolarne l’uso,
2. le confezioni o i contenitori utilizzati per la
custodia e la preparazione dei prodotti, tenuto conto del tipo e del
valore di tali prodotti,
3. piccoli prodotti e servizi considerati normali
nel commercio, nonché trasporto, montaggio, controllo ed
assistenza per i prodotti venduti,
4. campioni di prova dell’assortimento del
produttore o del fornitore del prodotto principale, purché
siano offerti nella quantità o nella dimensione strettamente
necessaria per una valutazione delle caratteristiche del prodotto,
5. fotografie a colori, adesivi e altre immagini di
minimo valore commerciale,
6. titoli per partecipare a lotterie legalmente
autorizzate,
7. oggetti con scritte pubblicitarie non
cancellabili e chiaramente visibili, non presenti in commercio in
quanto tali, a condizione che il loro prezzo d’acquisto pagato
dal venditore ammonti al massimo al 5 % del prezzo di vendita del
prodotto o del servizio principale con il quale sono distribuiti».
18 Infine,
l’art. 57 della legge del 1991 prevede quanto segue:
«È inoltre consentito offrire a titolo
gratuito, congiuntamente ad un prodotto o ad un servizio principale:
1. titoli che
consentano l’acquisto di un prodotto o servizio identico, a
condizione che la riduzione del prezzo risultante da tale acquisto
non ecceda la percentuale fissata dall’art. 55, n. 2;
2. titoli che
consentano l’acquisto di uno dei benefici previsti
dall’art. 56, nn. 5 e 6;
3. titoli che
consentano esclusivamente una restituzione in contanti, a condizione:
a) che
menzionino il valore in contanti che rappresentano;
b) che, nei
punti vendita dei prodotti o di fornitura dei servizi, la quota o
l’importanza della restituzione offerta sia chiaramente
indicata, al pari dei prodotti o servizi il cui acquisto legittima
l’acquisizione di titoli;
4. titoli
consistenti in documenti che legittimano, successivamente
all’acquisto di un certo quantitativo di prodotti o di servizi,
un’offerta gratuita o una riduzione di prezzo all’atto
dell’acquisto di un prodotto o di un servizio simile, a
condizione che tale beneficio sia procurato dallo stesso venditore e
non sia superiore ad un terzo del prezzo dei prodotti o servizi
precedentemente acquistati.
I titoli devono menzionare il limite eventuale della
loro validità, al pari delle modalità dell’offerta.
Quando il venditore interrompe l’offerta, il
consumatore deve beneficiare del vantaggio offerto in percentuale
degli acquisti precedentemente effettuati».
19 Il
5 giugno 2007, il Regno belga ha adottato la legge di modifica della
legge 14 luglio 1991 sulle pratiche commerciali e sull’informazione
e la tutela dei consumatori (Moniteur belge del 21 giugno
2007, pag. 34272; in prosieguo: la «legge 5 giugno
2007») che, conformemente al suo art. 1, traspone le
disposizioni della direttiva.
Cause principali e questioni pregiudiziali
Causa C 261/07
20 Dalla
decisione di rinvio risulta che, dal 15 gennaio 2007, la Total
Belgium, una controllata del gruppo Total che distribuisce,
segnatamente, carburante nelle stazioni di servizio, offre ai
consumatori titolari di una tessera Total Club tre settimane di
servizio di soccorso stradale gratuito per ogni rifornimento di
almeno venticinque litri di carburante per automobile o di almeno
dieci litri per ciclomotore.
21 Il
5 febbraio 2007 la VTB, una società che fornisce servizi di
soccorso ed assistenza stradale, proponeva dinanzi al rechtbank van
koophandel te Antwerpen un’azione inibitoria nei confronti
della Total Belgium per la cessazione di tale pratica commerciale, in
quanto essa costituirebbe, in particolare, un’offerta congiunta
vietata dall’art. 54 della legge del 1991.
22 Ciò
premesso, il rechtbank van koophandel te Antwerpen decideva di
sospendere il procedimento e di sollevare dinanzi alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva (...) osti ad una
disposizione nazionale, come l’art. 54 della legge [del
1991] che – ad eccezione dei casi tassativamente elencati nella
legge – vieta ogni offerta congiunta di un venditore ad un
consumatore, compresa l’offerta con la quale un prodotto, che
il consumatore deve acquistare, viene abbinata ad un servizio
gratuito, il cui godimento è collegato all’acquisto del
prodotto, senza riguardo alle circostanze della fattispecie, in
particolare nonostante l’influenza che l’offerta concreta
può avere sul consumatore medio, e malgrado la questione se,
nelle circostanze del caso di specie, tale offerta possa essere
considerata in contrasto con gli obblighi di diligenza professionale
o con gli usi di lealtà commerciale».
Causa C 299/07
23 La
causa principale oppone la Galatea, una società che gestisce
un negozio di biancheria a Schoten (Belgio), alla Sanoma, una
controllata del gruppo finlandese Sanoma, editrice di diverse
riviste, tra cui il settimanale Flair.
24 Il
numero di Flair del 13 marzo 2007 conteneva un allegato che
dava diritto, tra il 13 marzo e il 15 maggio 2007, ad uno sconto dal
15 al 25 % su diversi prodotti venduti in vari negozi di
biancheria situati nella regione fiamminga.
25 Il
22 marzo 2007, la Galatea proponeva dinanzi al rechtbank van
koophandel te Antwerpen un’azione inibitoria per la cessazione
di tale pratica, deducendo che la Sanoma aveva violato, in
particolare, l’art. 54 della legge del 1991.
26 Ciò
premesso, il rechtbank van koophandel te Antwerpen decideva di
sospendere il procedimento e di sollevare dinanzi alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 49 CE sulla libera
prestazione dei servizi, nonché la direttiva (...) ostino ad
una disposizione nazionale, come l’art. 54 della legge
[del 1991] che – ad eccezione dei casi tassativamente elencati
nella legge – vieta ogni offerta congiunta di un venditore ad
un consumatore, in virtù della quale l’acquisto, a
titolo oneroso o gratuito, di prodotti, di servizi, di qualsiasi
altro vantaggio, o di titoli che consentano di conseguire gli stessi,
è abbinato all’acquisto di altri prodotti o servizi,
anche identici, senza riguardo alle circostanze della fattispecie, in
particolare nonostante l’influenza che l’offerta concreta
può avere sul consumatore medio, e malgrado la questione se,
nelle circostanze del caso di specie, tale offerta possa essere
considerata in contrasto con gli obblighi di diligenza professionale
o con gli usi di lealtà commerciale».
27 Con
ordinanza del presidente della Corte 29 agosto 2007, le cause
C 261/07 e C 299/07 sono state riunite ai fini della fase
scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
28 Con
le sue due questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la
direttiva vada interpretata nel senso che osti ad una normativa
nazionale, come l’art. 54 della legge del 1991, che, salvo
talune eccezioni, e senza riguardo alle circostanze specifiche del
caso di specie, fissa un principio generale di divieto di offerte
congiunte da parte del venditore al consumatore.
Sulla ricevibilità della domanda di
decisione pregiudiziale nella causa C 261/07
29 La
VTB contesta la ricevibilità della domanda di decisione
pregiudiziale argomentando che essa verterebbe sull’interpretazione
di una direttiva il cui termine di trasposizione, fissato al 12
dicembre 2007, non era ancora scaduto alla data in cui è stata
emanata la decisione di rinvio, vale a dire il 24 maggio 2007.
30 Per
le stesse ragioni, e senza sollevare espressamente un’eccezione
di irricevibilità, i governi belga e spagnolo ritengono che la
direttiva non sarebbe applicabile alla causa principale. In
particolare, secondo il governo spagnolo, una disposizione nazionale
non potrebbe essere disapplicata da un giudice per violazione della
direttiva prima del decorso del termine previsto per la sua
trasposizione.
31 Tali
argomenti, tuttavia, non possono essere accolti.
32 Al
riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza,
nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici
nazionali stabilita dall’art. 234 CE, spetta
esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la
controversia e che deve assumersi la responsabilità
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce
delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità
di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la
propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla
Corte. Pertanto, dal momento che le questioni poste dei giudici
nazionali riguardano l’interpretazione di una norma del diritto
comunitario, la Corte è, in via di principio, tenuta a
statuire (v., segnatamente, sentenze 13 marzo 2001, causa C 379/98,
PreussenElektra, Racc. pag. I 2099, punto 38; 22
maggio 2003, causa C 18/01, Korhonen e a.,
Racc. pag. I 5321, punto 19, nonché 19 aprile
2007, causa C 295/05, Asemfo, Racc. pag. I 2999,
punto 30).
33 Ne
consegue che la presunzione di rilevanza inerente alle questioni
proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere
esclusa solo in casi eccezionali e, segnatamente, qualora risulti
manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni
del diritto comunitario considerate in tali questioni non abbia alcun
rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa
principale (v., segnatamente, sentenze 15 dicembre 1995, causa
C 415/93, Bosman, Racc. pag. I 4921, punto 61,
nonché 1° aprile 2008, causa C 212/06, Governo della
Comunità francese e governo vallone, Racc. pag. I 1683,
punto 29).
34 Nel
caso di specie, è giocoforza rilevare che non risulta
manifestamente che la presente questione pregiudiziale non sia
rilevante con riguardo alla decisione della quale è adito il
giudice del rinvio.
35 Infatti,
da una parte, dalla giurisprudenza risulta che possono essere
considerate rientranti nell’ambito di applicazione della
direttiva non solo le disposizioni nazionali aventi espressamente ad
oggetto l’attuazione della stessa, ma altresì, a
decorrere dalla data di entrata in vigore di detta direttiva, le
disposizioni nazionali preesistenti idonee a garantire la conformità
del diritto nazionale a quest’ultima (v., in tal senso,
sentenza 7 settembre 2006, causa C 81/05, Cordero Alonso,
Racc. pag. I 7569, punto 29).
36 Orbene,
se è pur vero, nella causa principale, che la legge 5 giugno
2007, che modifica la legge del 1991 e mira formalmente a trasporre
la direttiva, è successiva ai fatti di cui alla causa
principale e all’adozione della decisione di rinvio, ciò
nondimeno, come risulta da tale decisione e come riconosciuto dal
governo belga all’udienza, le disposizioni controverse
contenute negli artt. 54 - 57 della legge del 1991, vale a dire
quelle che fissano il principio di divieto generale di offerte
congiunte e prevedono talune eccezioni a tale principio, non sono
state né abrogate né modificate dalla legge 5 giugno
2007.
37 In
altri termini, sia al momento dei fatti di cui alla causa principale,
sia all’atto dell’adozione della decisione di rinvio,
tali disposizioni preesistenti erano considerate dalle autorità
nazionali suscettibili di garantire la trasposizione della direttiva
a far data dalla sua entrata in vigore, vale a dire il 12 giugno
2005, e ricomprese, pertanto, nella sua sfera di applicazione.
38 D’altra
parte, risulta, in ogni caso, dalla giurisprudenza della Corte che,
in pendenza del termine per il recepimento di una direttiva, gli
Stati membri, destinatari di quest’ultima, devono astenersi
dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente
il risultato prescritto dalla direttiva stessa (sentenza 18 dicembre
1997, causa C 129/96, Inter-Environnement Wallonie,
Racc. pag. I 7411, punto 45; 8 maggio 2003, causa
C 14/02, ATRAL, Racc. pag. I 4431, punto 58, e 22
novembre 2005, causa C 144/04, Mangold, Racc. pag. I 9981,
punto 67).
39 Al
riguardo, la Corte ha avuto modo di precisare che un tale obbligo di
astensione si impone a tutte le autorità degli Stati membri
interessati, ivi compresi i giudici nazionali. Ne consegue che, dalla
data in cui una direttiva è entrata in vigore, i giudici degli
Stati membri devono astenersi per quanto possibile dall’interpretare
il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere
gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la
realizzazione del risultato perseguito da questa direttiva (v., in
particolare, sentenza 4 luglio 2006, causa C 212/04, Adeneler
e a., Racc. pag. I 6057, punti 122 e 123).
40 In
quanto la direttiva era già entrata in vigore all’epoca
dei fatti di cui alla causa principale, l’interpretazione
richiesta dal rechtbank van koophandel te Antwerpen, che verte sulle
disposizioni centrali della direttiva, va ritenuta utile al giudice
del rinvio al fine di consentirgli di pronunciarsi nella controversia
di cui è adito, conformandosi a detto obbligo di astensione.
41 Alla
luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere la domanda di
decisione pregiudiziale introdotta dal giudice del rinvio nella causa
C 261/07 ricevibile.
Nel merito
Osservazioni presentate alla Corte
42 La
Total Belgium, la Sanoma, il governo portoghese e la Commissione
delle Comunità europee ritengono che la direttiva osti a un
divieto di offerte congiunte come quello previsto dall’art. 54
della legge del 1991.
43 Al
riguardo, la Total Belgium, la Sanoma e la Commissione sostengono che
le offerte congiunte rientrano nella nozione di «pratica
commerciale» ai sensi della direttiva. Orbene, atteso che tale
direttiva realizza una completa armonizzazione nel settore delle
pratiche commerciali sleali, potrebbero essere vietate «in ogni
caso» dagli Stati membri solo ed esclusivamente quelle pratiche
che, conformemente a quanto previsto dall’art. 5, n. 5,
della direttiva, sono riportate nel suo allegato I. Poiché le
offerte congiunte non sono riportate in detto allegato, esse non
potrebbero pertanto essere vietate in quanto tali, bensì solo
qualora il giudice nazionale, alla luce delle concrete circostanze
del caso di specie, accerti che i requisiti di cui all’art. 5
della direttiva sono soddisfatti. Conseguentemente, come sostiene
anche il governo portoghese, un divieto di principio delle offerte
congiunte, come quello previsto dall’art. 54 della legge
del 1991, sarebbe in contrasto con la direttiva.
44 Di
parere opposto, la VTB nonché i governi belga e francese fanno
valere, essenzialmente, che le offerte congiunte esulano dalla
nozione di «pratica commerciale» ai sensi della direttiva
e, pertanto, non ricadono nella sua sfera di applicazione.
45 Al
riguardo, il governo belga precisa che le offerte congiunte avevano
costituito l’oggetto della proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel
mercato interno (GU 2002, C 75, pag. 11), che operava una chiara
distinzione tra il trattamento giuridico di tali offerte e quello
delle pratiche commerciali di cui si occupa la direttiva. Orbene,
atteso che tale proposta è stata ritirata solo nel 2006, le
autorità belghe avrebbero fondatamente ritenuto che le offerte
congiunte non costituissero «pratiche commerciali».
Conseguentemente, il legislatore belga, all’atto della
trasposizione della direttiva, non avrebbe ritenuto di dover
modificare l’art. 54 della legge del 1991 né di
essere tenuto a interpretarlo alla luce dei criteri posti dall’art. 5
della direttiva.
46 Il
governo francese aggiunge, in particolare, che, se è pur vero
che la direttiva obbliga gli Stati membri a vietare le pratiche
commerciali sleali nei confronti dei consumatori, ciò comunque
non impedisce a tali Stati di vietare, per una migliore tutela dei
consumatori, altre pratiche, come le offerte congiunte,
indipendentemente dal loro carattere sleale ai sensi della direttiva.
47 Infine,
secondo la VTB, l’art. 5 della direttiva, in ogni caso,
non esclude che gli Stati membri qualifichino sleali pratiche
commerciali diverse da quelle menzionate dal suo allegato I.
Soluzione della Corte
48 Per
risolvere le presenti questioni, è necessario, in limine,
chiarire se le offerte congiunte, oggetto del divieto controverso,
costituiscono pratiche commerciali ai sensi dell’art. 2,
lett. d), della direttiva e sono, pertanto, assoggettate alle
prescrizioni previste da quest’ultima.
49 Al
riguardo, occorre rilevare che l’art. 2, lett. d),
della direttiva definisce, facendo uso di una formula particolarmente
ampia, la nozione di pratica commerciale come «qualsiasi
azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione
commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta
in essere da un professionista, direttamente connessa alla
promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».
50 Orbene,
come l’avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 69 e 70 delle
sue conclusioni, le offerte congiunte costituiscono atti commerciali
che si iscrivono chiaramente nel contesto della strategia commerciale
di un operatore e rivolte direttamente alla promozione e allo smercio
delle sue vendite. Ne deriva che esse costituiscono pratiche
commerciali ai sensi dell’art. 2, lett. d), della
direttiva e ricadono, conseguentemente, nella sua sfera di
applicazione.
51 Chiarito
questo punto, occorre ricordare, anzitutto, che la direttiva intende
fissare, conformemente al suo quinto e sesto ‘considerando’
nonché al suo art. 1, norme uniformi in materia di
pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei
consumatori, al fine di contribuire al corretto funzionamento del
mercato interno e di garantire un livello elevato di tutela di questi
ultimi.
52 La
direttiva procede, in tal modo, a un’armonizzazione completa di
dette norme a livello comunitario. Pertanto, come previsto
espressamente dal suo art. 4 e contrariamente a quanto
sostengono la VTB e il governo francese, gli Stati membri non possono
adottare misure più restrittive di quelle definite dalla
direttiva, anche al fine di garantire un livello più elevato
di tutela dei consumatori.
53 Si
deve poi rilevare che l’art. 5 della direttiva prevede il
divieto delle pratiche commerciali sleali e indica i criteri che
consentono di determinare un siffatto carattere di slealtà.
54 Così,
conformemente al n. 2 di tale disposizione, una pratica
commerciale è sleale se è contraria alle norme di
diligenza professionale e falsa o è idonea a falsare in misura
rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del
consumatore medio.
55 Inoltre,
l’art. 5, n. 4, della direttiva definisce due
categorie precise di pratiche commerciali sleali, e cioè le
«pratiche ingannevoli» e le «pratiche aggressive»
che soddisfano i criteri specificati, rispettivamente, dagli artt. 6
e 7 nonché 8 e 9 della direttiva. In forza di tali
disposizioni, siffatte pratiche sono vietate quando, tenuto conto di
tutte le caratteristiche e circostanze del caso, inducano o siano
idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di
natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
56 La
direttiva redige anche, al suo allegato I, un elenco esaustivo di 31
pratiche commerciali che, conformemente all’art. 5, n. 5,
della direttiva, sono considerate sleali «in ogni caso».
Conseguentemente, come espressamente precisato dal diciassettesimo
‘considerando’ della direttiva, si tratta delle uniche
pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una
valutazione caso per caso ai sensi delle disposizioni degli articoli
da 5 a 9 della direttiva.
57 Infine,
occorre rilevare che le offerte congiunte non figurano tra le
pratiche elencate da detto allegato I.
58 Pertanto,
è alla luce del contenuto e dell’economia generale delle
disposizioni della direttiva - ricordate ai punti che precedono - che
vanno esaminate le questioni sollevate dal giudice del rinvio.
59 Orbene,
al riguardo è giocoforza rilevare che, nel fissare una
presunzione di illegittimità delle offerte congiunte, una
normativa nazionale come quella oggetto della causa principale non
soddisfa i requisiti posti dalla direttiva.
60 Infatti,
anzitutto l’art. 54 della legge del 1991 stabilisce il
principio del divieto di offerte congiunte, mentre tali pratiche non
sono previste dall’allegato I della direttiva.
61 Orbene,
come si è già ricordato al precedente punto 56, tale
allegato elenca esaustivamente le sole pratiche commerciali vietate
in ogni caso, che non devono, pertanto, costituire l’oggetto di
un esame caso per caso.
62 In
tal modo, la direttiva osta al regime istituito dall’art. 54
della legge del 1991 in quanto tale articolo vieta, in termini
generali e preventivi, le offerte congiunte indipendentemente da
qualsivoglia verifica del loro carattere sleale alla luce dei criteri
posti dagli artt. 5-9 della direttiva.
63 Inoltre,
così operando, una norma del tipo di quella oggetto della
causa principale si pone in contrasto con il contenuto dell’art. 4
della direttiva che vieta espressamente agli Stati membri di
mantenere o di adottare misure nazionali più restrittive,
anche se tali misure sono volte a garantire un livello di tutela più
elevato dei consumatori.
64 Infine,
occorre aggiungere che una siffatta interpretazione non può
essere messa in discussione dalla circostanza che la legge del 1991
prevede, ai suoi artt. 55 - 57, un certo numero di eccezioni a
tale divieto di offerte congiunte.
65 Infatti,
anche se tali eccezioni possono limitare la portata del divieto di
offerte congiunte, ciò nondimeno esse non possono, in ragione
della loro natura limitata e predefinita, sostituirsi all’analisi,
che deve essere necessariamente effettuata in considerazione del
contesto di ogni caso di specie, del carattere «sleale»
di una pratica commerciale alla luce dei criteri previsti dagli
artt. 5 - 9 della direttiva, qualora si tratti, come nelle cause
principali, di una pratica non prevista dal suo allegato I.
66 Tale
rilievo trova peraltro conferma nel contenuto stesso di alcune delle
deroghe in oggetto. In tal senso, ad esempio, l’art. 55
della legge del 1991 autorizza le offerte congiunte ad un prezzo
globale solo in quanto esse riguardino prodotti o servizi che
costituiscano un insieme, o siano identiche. Orbene, come
correttamente rilevato dalla Commissione nella sua risposta al
quesito scritto posto dalla Corte, non può escludersi che,
mediante, in particolare, un’informazione corretta del
consumatore, un’offerta congiunta di diversi prodotti o servizi
che non costituiscano un insieme né siano identici soddisfi le
esigenze di lealtà poste dalla direttiva.
67 Ciò
premesso, si deve rilevare che la direttiva osta a un divieto di
offerte congiunte come quello previsto dalla legge del 1991.
Pertanto, non è necessario interrogarsi in ordine ad
un’eventuale violazione dell’art. 49 CE,
evocata nella questione pregiudiziale sollevata nel contesto della
causa C 299/07.
68 Alla
luce delle suesposte considerazioni, le questioni sollevate vanno
risolte affermando che la direttiva va interpretata nel senso che
osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto delle cause
principali, che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle
circostanze specifiche del caso di specie, vieta qualsiasi offerta
congiunta del venditore al consumatore.
Sulle spese
69 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
La direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e
che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive
97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)
va interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come
quella oggetto delle cause principali, che, salvo talune eccezioni e
senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie,
vieta qualsiasi offerta congiunta del venditore al consumatore.
Firme
Lingua processuale: l’olandese.