Area professionisti Partners Collabora Community 10/02/2012 21:24:44


ARGOMENTI
Codice civile
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Home Codice civile Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Contributi Previdenza Complementare








Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile

Sentenza del 20 aprile 2007, n. 9414

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE LAVORO

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. Salvatore SENESE - Presidente -

 

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

 

Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -

 

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

 

Dott. Filippo CURCURUTO - Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

 

Ri. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. via L.G.Fa.(...), presso lo studio dell'avvocato Ca.Bo.Ni., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gi.Be., giusta delega in atti;

 

- ricorrente -

 

contro

 

Ba.Ge.;

 

- intimato -

 

avverso la sentenza n. 975/03 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 23/04/03 - R. G. N. 1054/2000;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/07 dal Consigliere Dott. Attilio Celentano;

 

udito l'Avvocato Bo.Ni.;

 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

Ge.Ba., licenziato il 29 aprile 1998 dalla Ri. s.r.l, chiedeva al Pretore di Avellino la immediata reintegrazione in via cautelare; ottenutala, chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di legge.

 

La domanda veniva accolta e la sentenza di primo grado, impugnata dalla Ri., veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata il 23 aprile 2003.

 

I giudici di secondo grado ritenevano che l'illecito contestato al lavoratore (aver sottoscritto la scheda presenza come se avesse prestato attività nel giorno di Pasqua, mentre non aveva lavorato durante tale festività) non fosse di gravità tale da giustificare la irrogazione della massima sanzione disciplinare.

 

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, illustrato con memoria, la Ri. s.r.l.

 

II lavoratore non si è costituito.

 

Motivi della decisione

 

1. Denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art 2697 c.c. con riferimento all'art. 2119 stesso codice, nonché vizio di motivazione, la difesa della società, ricordato che la contestazione mossa al Ba. è di aver sottoscritto la scheda di presenza come se avesse prestato la propria attività il giorno di Pasqua, mentre non ha lavorato in tale festività, deduce che i giudici del merito avrebbero dovuto accertare: a) la veridicità del fatto contestato; b) la sussistenza di un comportamento doloso o colposo del dipendente; c) la proporzione fra l'infrazione e il provvedimento assunto dall'azienda, tenuto conto dell'elemento psicologico, di quello oggettivo, nonché del ruolo ricoperto dall'interessato presso il datore di lavoro.

 

Assume che i giudici di appello non hanno seguito l'iter sopra descritto, ma si sono limitati ad accertare che il lunedì successivo alla Pasqua il signor Ba. aveva svolto una prestazione abnorme (lavorando dalle 2,45 alle 21,30) e sulla scorta di tale fatto hanno trascurato gli altri elementi di indagine evidenziati dal datore di lavoro per cogliere la volontà infedele del dipendente.

 

Sostiene la illogicità di tale modo di argomentare, che valorizza un fatto estraneo alla condotta contestata, trascurando le testimonianze (Vi.) che avevano dimostrato che la annotazione relativa al giorno di Pasqua era stata fatta addirittura in anticipo, così creando una giustificazione diversa da quella addotta dall'interessato, che aveva inizialmente dichiarato di aver così operato perché doveva recuperare molti riposi lasciati in sospeso e per gestire in modo efficiente la giornata di Pasquetta.

 

Lamenta che non si è tenuto adeguatamente conto che il signor Ba. era il responsabile della filiale di Ir. No. della società ricorrente, e che allo stesso erano state irrogate le sanzioni della sospensione per 2,5 giorni nel 1997 e per altri 5 giorni a seguito di lettera di contestazione dell'11.2.1998.

 

Aggiunge che dopo il licenziamento è stato accertato che per altre 11 domeniche il Ba. aveva segnato la sua presenza pur essendo assente.

 

Sostiene, quindi, che i giudici non hanno considerato che il comportamento contestato era preordinato e che, anche in considerazione della posizione ricoperta dal signor Ba. in filiale, sussisteva proporzione fra l'illecito e il licenziamento per giusta causa o, in subordine, per giustificato motivo.

 

2. Il ricorso non è fondato.

 

Non è vero che i giudici di appello non abbiano accertato la sussistenza o meno del fatto contestato e non lo abbiano valutato in relazione alla sanzione applicata.

 

La Corte napoletana ha rilevato che la giustificazione addotta dal dipendente (applicazione della prassi, vigente per il personale subalterno, di registrare la presenza nel giorno precedente l'inizio del turno iniziato dopo la mezzanotte) non era valida, atteso che la posizione sovraordinata ricoperta dal Ba. gli imponeva di conoscere che tali prassi non era estensibile a lui

 

Ha quindi accertato la sussistenza della violazione contestata ma, in considerazione del notevole impegno lavorativo (preordinatamente) espletato nella successiva giornata del lunedì, ha ritenuto che l'illecito, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, non fosse tale da compromettere in modo grave il necessario livello di fiducia esigibile da chi ricopriva il delicato incarico di preposto ad una filiale dell'azienda; non meritasse, quindi, la massima sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

 

Ha così ritenuto ininfluente la circostanza che il sig. Ba. avesse riferito al teste Vi. di non voler lavorare il giorno di Pasqua, e generica la contestazione della recidiva, mentre non erano state provate ulteriori occasioni nelle quali il Ba. avrebbe registrato falsamente la sua presenza.

 

Si tratta di un apprezzamento di fatto congruamente motivato, avverso il quale la difesa Ri. oppone una diversà valutazione, come tale inammissibile in questa sede. Né valutando la condotta del dipendente nelle due giornate di Pasqua e del successivo lunedì i giudici di merito hanno violato l'art . 2697 c.c., atteso che è dovere del giudice di considerare tutto ciò che risulta comunque ritualmente acquisito agli atti del processo al fine di esprimere un meditato giudizio sulla gravità dell'illecito contestato e sulla congruità della relativa sanzione.

 

Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. La mancata costituzione del lavoratore esonera la soccombente dal rimborso di spese di giudizio.

 

P.T.M.

 

La corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Stampa il documento Torna Indietro




CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
31/01/2012 alle 12:48
Titolo:
Re: Totalizzazione o ricongiunzione contributiva
di:
Daniele

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni lunedì, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!