Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 20 aprile 2007, n. 9414
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. Salvatore SENESE -
Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI -
Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel.
Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE -
Consigliere -
Dott. Filippo CURCURUTO -
Consigliere -
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
Ri. SRL, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro.
via L.G.Fa.(...), presso lo studio dell'avvocato
Ca.Bo.Ni., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gi.Be., giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ba.Ge.;
- intimato -
avverso
la sentenza n. 975/03 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 23/04/03 -
R. G. N. 1054/2000;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/07 dal
Consigliere Dott. Attilio Celentano;
udito
l'Avvocato Bo.Ni.;
udito il
P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Ge.Ba.,
licenziato il 29 aprile 1998 dalla Ri. s.r.l, chiedeva
al Pretore di Avellino la immediata reintegrazione in via cautelare;
ottenutala, chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento, con le
conseguenze di legge.
La domanda veniva
accolta e la sentenza di primo grado, impugnata dalla Ri., veniva confermata
dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata il 23 aprile 2003.
I giudici di secondo grado
ritenevano che l'illecito contestato al lavoratore (aver sottoscritto la scheda
presenza come se avesse prestato attività nel giorno di Pasqua, mentre non
aveva lavorato durante tale festività) non fosse di gravità tale da
giustificare la irrogazione della massima sanzione
disciplinare.
Per la cassazione di tale
decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, illustrato con
memoria, la Ri. s.r.l.
II lavoratore non si è
costituito.
Motivi della decisione
1. Denunciando violazione e/o
falsa applicazione dell'art 2697 c.c. con riferimento all'art. 2119 stesso
codice, nonché vizio di motivazione, la difesa della
società, ricordato che la contestazione mossa al Ba. è
di aver sottoscritto la scheda di presenza come se avesse prestato la propria
attività il giorno di Pasqua, mentre non ha lavorato in tale festività, deduce
che i giudici del merito avrebbero dovuto accertare: a) la veridicità del fatto
contestato; b) la sussistenza di un comportamento doloso o colposo del
dipendente; c) la proporzione fra l'infrazione e il provvedimento assunto
dall'azienda, tenuto conto dell'elemento psicologico, di quello oggettivo,
nonché del ruolo ricoperto dall'interessato presso il datore di lavoro.
Assume che i giudici di appello non hanno seguito l'iter sopra descritto, ma si
sono limitati ad accertare che il lunedì successivo alla Pasqua il signor Ba. aveva svolto una prestazione abnorme (lavorando dalle 2,45
alle 21,30) e sulla scorta di tale fatto hanno trascurato gli altri elementi di
indagine evidenziati dal datore di lavoro per cogliere la volontà infedele del
dipendente.
Sostiene la illogicità
di tale modo di argomentare, che valorizza un fatto estraneo alla condotta
contestata, trascurando le testimonianze (Vi.) che avevano dimostrato che la
annotazione relativa al giorno di Pasqua era stata fatta addirittura in
anticipo, così creando una giustificazione diversa da quella addotta
dall'interessato, che aveva inizialmente dichiarato di aver così operato perché
doveva recuperare molti riposi lasciati in sospeso e per gestire in modo
efficiente la giornata di Pasquetta.
Lamenta che non si è tenuto adeguatamente conto che il signor Ba. era il responsabile della filiale di Ir. No. della società
ricorrente, e che allo stesso erano state irrogate le
sanzioni della sospensione per 2,5 giorni nel 1997 e per altri 5 giorni a
seguito di lettera di contestazione dell'11.2.1998.
Aggiunge che dopo il
licenziamento è stato accertato che per altre 11 domeniche il Ba. aveva segnato la sua presenza pur essendo assente.
Sostiene, quindi, che i giudici
non hanno considerato che il comportamento contestato era preordinato e che,
anche in considerazione della posizione ricoperta dal signor Ba. in filiale, sussisteva proporzione fra l'illecito e il
licenziamento per giusta causa o, in subordine, per giustificato motivo.
2. Il ricorso non è fondato.
Non è vero che i giudici di appello non abbiano accertato la sussistenza o meno del
fatto contestato e non lo abbiano valutato in relazione alla sanzione
applicata.
La Corte napoletana ha rilevato
che la giustificazione addotta dal dipendente (applicazione della prassi,
vigente per il personale subalterno, di registrare la
presenza nel giorno precedente l'inizio del turno iniziato dopo la mezzanotte)
non era valida, atteso che la posizione sovraordinata ricoperta dal Ba. gli imponeva di conoscere che tali prassi non era
estensibile a lui
Ha quindi accertato la
sussistenza della violazione contestata ma, in
considerazione del notevole impegno lavorativo (preordinatamente) espletato
nella successiva giornata del lunedì, ha ritenuto che l'illecito, sia sul piano
oggettivo che su quello soggettivo, non fosse tale da compromettere in modo
grave il necessario livello di fiducia esigibile da chi ricopriva il delicato
incarico di preposto ad una filiale dell'azienda; non meritasse, quindi, la
massima sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Ha così ritenuto ininfluente la
circostanza che il sig. Ba. avesse riferito al teste
Vi. di non voler lavorare il giorno di Pasqua, e
generica la contestazione della recidiva, mentre non erano state provate
ulteriori occasioni nelle quali il Ba. avrebbe
registrato falsamente la sua presenza.
Si tratta di un
apprezzamento di fatto congruamente motivato, avverso il quale la difesa Ri. oppone una diversà valutazione, come tale inammissibile in
questa sede. Né valutando la condotta del dipendente nelle due giornate di
Pasqua e del successivo lunedì i giudici di merito hanno violato l'art . 2697 c.c., atteso che è dovere
del giudice di considerare tutto ciò che risulta comunque ritualmente acquisito
agli atti del processo al fine di esprimere un meditato giudizio sulla gravità
dell'illecito contestato e sulla congruità della relativa sanzione.
Per tutto
quanto esposto il ricorso va rigettato. La mancata costituzione del
lavoratore esonera la soccombente dal rimborso di spese di giudizio.
P.T.M.
La corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.