Cassazione:
niente squilli dopo la mezzanotte
E’
una regola della buona educazione : non telefonare dopo una certa ora
della sera. Tale principio è stato maggiormente sottolineato
dai Giudici di Cassazione comminando un’ammenda di euro 300
ad un abruzzese che aveva telefonato alla ex moglie dopo le 24 (n.
36/2010). A nulla è valsa la giustificazione addotta che la
telefonata dopo quell'ora non era dettata dall'intento di
"interferire nella sfera della libertà della ex moglie ma
era stata fatta allo scopo di richiedere informazioni sul figlio".,
ma esclusivamente per informarsi del mancato incontro con il figlio
il giorno prima. Già il Tribunale di Chieti aveva condannato
l'uomo, denunciato per lo squillo dalla ex , per il reato punito
dall'art. 660 c.p.. Il ricorso avanzato, per dimostrare la buona
fede, non è stato accolto anzi la Cassazione ha ritenuto
"impertinenti le considerazioni sull'assenza del requisito della
petulanza, avendo la sentenza impugnata basato la decisione
sull'esistenza dell'unico biasimevole motivo di recare molestia...
L'ora in cui era stata effettuata la telefonata, attorno alla
mezzanotte, dimostrava sia l'obiettiva molesta intrusione in ore
riservate al riposo sia l'evidente intenzione di molestare la moglie
piuttosto che di vedere il bambino, che a quell'ora avrebbe dovuto
dormire".
Purtroppo
ogni atto e gesto crea una conseguenza anche penale infatti oltre al
verificarsi di:
-
"molestia o disturbo alle persone" (art. 660 c.p.).
Ricevere in maniera petulante telefonate e messaggi telefonici.
-
"Violenza privata" (art. 610 c.p.).
Essere costretti a fare, tollerare od omettere qualche cosa,
ci si
aggiunge anche l'articolo 339 "Circostanze aggravanti".
Le
pene stabilite nei tre articoli precedenti lievitano se la violenza o
la minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da gruppo
di persone, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o mediante
intimidazione derivante da "sette" o associazioni segrete,
esistenti o fittizie. Se la minaccia o atto violento e' commessa da
un numero superiore a cinque persone riunite, tramite l' uso di armi
anche soltanto da parte di una di esse, oppure da dieci persone, pur
senza uso di armi, la pena e', nei casi succitati dalla prima parte
dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre
a quindici anni, e, nel caso previsto dal capoverso dell'articolo
336, della reclusione da due a otto anni
La
legge del 23 Aprile 2009 n 38 introduce la possibilità di
rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza,
istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta
molesta.
Queste
norme sono applicabili nei casi di stalking.
Per
stalking s'intende l'insieme di comportamenti fastidiosi finalizzati
allo sconvolgimento della vita della vittima così da
costringerla a vivere prigioniera di se stessa.
Con la
ricezione di tale istanza, che deve essere compilata attentamente e
documentata per dimostrarne la fondatezza, il Questore si attiva ad
ammonire verbalmente il soggetto nei cui confronti è stato
chiesto l'intervento, invitandolo a tenere un comportamento conforme
alla legge, considerando, nei suoi confronti, la possibilità
di adottare eventuali provvedimenti restrittivi in ambito di armi e
munizioni. Di tale azione "ammonitoria" viene stilato un
verbale di cui viene rilasciata una copia al richiedente ed una
all’ammonito.
Se il
soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, perpetrando
ancora azione di stalking, la procedibilità del reato di “atti
persecutori” diventa automaticamente d’ufficio e la pena
prevista è sensibilmente più elevata.
Mariagabriella
CORBI
Dottoressa
in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare -
Mediatrice Familiare