Con
sentenza n. 10855 depositata lo scorso 5 maggio, la Cassazione ha
rigettato il ricorso presentato da una donna che aveva agito contro i
figli di primo letto del marito, defunto, al fine di ottenere il 50%
dei titoli e denari depositati dall'estinto, sull'assunto che la
stessa aveva col marito un regime di comunione legale dei beni. Tali
beni erano stati depositati dal marito presso una banca di Bergamo,
per un ammontare di quasi 2 milioni di euro. La donna, sposata in
seconde nozze con l'uomo e perciò non legata ai figli del
marito da un rapporto di parentela, fondava la sua pretesa sul fatto
che i suoi beni e quelli del coniuge erano in comunione legale. I
Supremi Giudici, constatando che i beni oggetto della disputa erano
beni personali del defunto, preesistenti al matrimonio, ha negato il
diritto della donna di ottenere la metà di quei soldi,
affermando che qualora uno dei due coniugi in comunione legale
acquisti un bene usando un altro bene ad esso appartenente prima del
matrimonio, l'acquisto non potrà essere incluso nella
comunione legale. In presenza di presunzioni gravi precise e
concordanti ed ai sensi della lettura degli articoli 177 e 179 del
Codice civile, il diritto invocato non rientra nella comunione
legale. Infatti i Giudici di Cassazione hanno spiegato che, pur in
assenza di una specifica dichiarazione di esclusione, le circostanze
in oggetto fornivano la obiettiva certezza della natura personale del
denaro.
Una
volta celebrato il matrimonio, salvo patto contrario, fra marito e
moglie si applica il regime di comunione dei beni.
Questa
regola generale può essere però derogata con appositi
atti da parte dei coniugi che possono così modificare il
regime della comunione e optare per la separazione. In entrambi i
regimi è prevista anche la variante di costituire un fondo
patrimoniale di garanzia con destinazione vincolata.
L'articolo
177 stabilisce che tutti i beni acquistati nel corso del matrimonio
da uno o da entrambi i coniugi debbano essere considerati di
proprietà comune, con l’eccezione di quelli acquistati
prima del matrimonio, che restano proprietà individuale anche
in regime di comunione dei beni, dei beni strumentali all’esercizio
di una professione e i redditi da lavoro la cui titolarità è
personale.
Di
seguito i due articoli oggetto della sentenza
Art.
177.
Oggetto
della comunione.
Costituiscono
oggetto della comunione:
a) gli
acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i
frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non
consumati allo scioglimento della comunione;
c) i
proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se,
allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le
aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il
matrimonio.
Qualora
si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al
matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli
utili e gli incrementi.
Art.
179.
Beni
personali.
Non
costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del
coniuge:
a) i
beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o
rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i
beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione
o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento
non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i
beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro
accessori;
d) i
beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne
quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della
comunione;
e) i
beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la
pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità
lavorativa;
f) i
beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali
sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia
espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto
di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683,
effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai
sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale
esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte
anche l'altro coniuge.
Mariagabriella
CORBI - Fonte: Il Sole 24 Ore
Dottoressa
in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare -
Mediatrice Familiare