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Affido esclusivo e detrazioni figli a carico

(D.ssa Mariangela Corbi)

La Commissione Tributaria di Lecce, in presenza di separazione legale dei coniugi, ha stabilito che le detrazioni per i figli a carico spettano, in assenza di accordi e di prova dell'effettivo carico, al genitore affidatario.

Nel caso analizzato è stato applicato il principio sancito dalla norma prevista nella Finanziaria 2007 (comma 6, articolo unico, legge n. 296/06), rimarcando quanto già affermato precedentemente dalla sentenza n. 477 del 12.11.08, sempre della II Sezione, in tema di detrazioni per i figli a carico.

La Commissione ha analizzato l’impugnazione di una cartella esattoriale con cui era stata intimato, alla ricorrente, il pagamento di circa 500,00 € per l’illegittima detrazione fiscale totale (100%) per il figlio alla stessa affidato dal Tribunale mediante omologa di separazione giudiziale prima e di scioglimento del matrimonio successivamente.

Per l'Amministrazione finanziaria la detrazione da attuare poteva essere riconosciuta alla ricorrente solo nella misura del 50%, perché nella sentenza di separazione del tribunale si evinceva solo l’affido e non la posizione “a carico” ad uno dei due coniugi dei figli, con la relativa conseguenza che le detrazioni fiscali spettavano ad entrambi in eguale misura.

Avverso l’Amministrazione, la Commissione Tributaria ha accolto nel merito il ricorso, innanzitutto perché l’Ufficio non ha fornito alcuna prova che i figli della ricorrente, alla stessa affidati dal Tribunale, fossero rimasti anche a carico del coniuge separato. Di ciò è palese anche nella sentenza di divorzio.

La Commissione ha concluso che il ricorso va accolto in applicazione, ratio temporis, dell'art. 12, commi 1 e 2 del TU 917/86 ai sensi del quale la detrazione "spetta in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno".

La Commissione Tributaria di Lecce ha aggiunto "non può sottacersi la nuova formulazione del citato articolo così come modificato dalla legge 296/06, secondo il quale: in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".

(Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sezione Seconda - Presidente Dr. Mario Fiorella, Relatore Antonio Quarta, Sentenza 25 maggio 2010, n. 343)

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare

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