Affido esclusivo e detrazioni figli a carico
(D.ssa Mariangela
Corbi)
La Commissione Tributaria di Lecce, in
presenza di separazione legale dei coniugi, ha stabilito che le
detrazioni per i figli a carico spettano, in assenza di accordi e di
prova dell'effettivo carico, al genitore affidatario.
Nel caso analizzato è stato
applicato il principio sancito dalla norma prevista nella Finanziaria
2007 (comma 6, articolo unico, legge n. 296/06), rimarcando quanto
già affermato precedentemente dalla sentenza n. 477 del
12.11.08, sempre della II Sezione, in tema di detrazioni per i figli
a carico.
La Commissione ha analizzato
l’impugnazione di una cartella esattoriale con cui era stata
intimato, alla ricorrente, il pagamento di circa 500,00 € per
l’illegittima detrazione fiscale totale (100%) per il figlio
alla stessa affidato dal Tribunale mediante omologa di separazione
giudiziale prima e di scioglimento del matrimonio successivamente.
Per l'Amministrazione finanziaria la
detrazione da attuare poteva essere riconosciuta alla ricorrente solo
nella misura del 50%, perché nella sentenza di separazione
del tribunale si evinceva solo l’affido e non la posizione “a
carico” ad uno dei due coniugi dei figli, con la relativa
conseguenza che le detrazioni fiscali spettavano ad entrambi in
eguale misura.
Avverso l’Amministrazione, la
Commissione Tributaria ha accolto nel merito il ricorso, innanzitutto
perché l’Ufficio non ha fornito alcuna prova che i figli
della ricorrente, alla stessa affidati dal Tribunale, fossero rimasti
anche a carico del coniuge separato. Di ciò è palese
anche nella sentenza di divorzio.
La Commissione ha concluso che il
ricorso va accolto in applicazione, ratio temporis, dell'art. 12,
commi 1 e 2 del TU 917/86 ai sensi del quale la detrazione "spetta
in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno".
La Commissione Tributaria di Lecce ha
aggiunto "non può sottacersi la nuova formulazione del
citato articolo così come modificato dalla legge 296/06,
secondo il quale: in caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario".
(Commissione Tributaria Provinciale di
Lecce - Sezione Seconda - Presidente Dr. Mario Fiorella, Relatore
Antonio Quarta, Sentenza 25 maggio 2010, n. 343)
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione -
Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare