VERIFICHE FISCALI
Diritti e obblighi del contribuente soggetto a
verifica
Coloro che sottopongono a verifica dovranno rendere
edotto il contribuente e farlo riscontrare nel verbale i diritti
che gli devono essere garantiti durante le verifiche fiscali, che
consistono:
• farsi tutelare da un
professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia
tributaria;
• avanzare la
richiesta dell’ analisi dei documenti amministrativi e
contabili venga effettuato nell’ufficio dei verificatori o
presso lo studio del professionista che lo assiste o rappresenta;
• fornire spiegazioni
oppure obiezioni da registrare nell’ atto nel p.v.v.;
• adire al Garante del
contribuente, qualora ritenga che coloro che effettuano le verifiche
procedano in maniera difforme alla prassi convenzionale e/o
giuridica;;
• provvedere ad
integrare mediante presentazione all’ufficio impositore, entro
60 giorni dalla notifica del p.v.c. Redatto a conclusione della
verifica, osservazioni e richieste;
• richiedere, prendere
visione, controllare , far produrre fotocopie di tutti i documenti
acquisiti per la verifica, adottando i criteri cautelativi;
• essere a conoscenza
degli obblighi cui sottoporsi ed in particolare di quello di esibire
all’atto della verifica tutti i libri, registri, scritture e
documenti inerenti all’attività svolta, facendogli
rilevare che:
• i libri, registri,
scritture e documenti di cui venga negata l’esibizione saranno
considerati, a suo favore, ai fini dell’accertamento in sede
amministrativa o contenziosa e s’intende come rifiuto anche le
semplici dichiarazioni di non possedere i libri, registri, documenti
e scritture e/o la sottrazione di essi al controllo;
• negare l’esibizione
o comunque ostacolare l’ispezione delle scritture contabili e
dei documenti, l’ esistenza, compilazione e conservazione sono
obbligatorie per legge, e dei quali risulta l’esistenza, ne
consegue una serie di specifiche sanzioni amministrative;
• l’assenza, il
rifiuto di esibizione o comunque la mancanza delle scritture
contabili obbligatorie, ovvero inesistenza di tali scritture per
qualsivoglia motivo, può autorizzare l’A.F. Alla
determinazione induttiva del reddito e dell’Iva.
• è possibile
conoscere in ogni momento i riferimenti del reparto presso cui
ottenere in qualsiasi momento informazioni in ordine all’attività
ispettiva, nonché del nominativo del Direttore della verifica,
ai sensi ex art.7, c.2, lett.a), Legge n.212/2000.
IL VERBALE CONCLUSIVO DI VERIFICA
La redazione del verbale conclusivo della verifica è
sancita dall’art.52 Dpr n.633/72, che implica che tutti gli
atti posti in essere nel corso dell’attività stessa
siano inclusi nel verbale, nonché dall’art.24 della
Legge n.4/1929, secondo cui le violazioni delle disposizioni
contenute nelle leggi finanziarie sono riscontrate, elencate e
contestate in primis verbalmente
La funzione del p.v.c. È di:
-documentare sistematicamente i controlli svolti e i
metodi adottati e assemblare le relative risultanze, anche nel caso
di esito positivo;
• comunicare in
maniera ufficiale al contribuente l’esito del controllo, anche
per consentire di assumere le iniziative a difesa ritenute opportune,
in quanto esso è inidoneo, di per sé, ad incidere sulla
posizione del contribuente e non autonomamente impugnabile avanti le
commissioni tributarie;
porre l’ufficio competente in condizioni di
avviare, ove necessario, le procedure per la rettifica della
dichiarazione, l’accertamento e la liquidazione delle imposte
dovute, nonché per l’irrogazione delle relative sanzioni
e il calcolo degli interessi eventualmente dovuti in ordine alle
imposte non pagate.
Il p.v.c., in quanto atto redatto da pubblici
ufficiali nell’esercizio dello loro funzioni, è, ai
sensi dell’art.2699 c.c., atto pubblico e, pertanto, ai sensi
dell’art.2700 c.c., è valido a tutti gli effetti a meno
che non si proceda, su querela di parte, per falso, circa la
provenienza del documento, il pubblico ufficiale che lo ha stilato,
le dichiarazioni delle parti e di altri fatti che colui che svolgeva
compito di verifica dichiara essere successi in sua presenza o da
lui compiuti.
La capacità probante del verbale, come atto
pubblico, è data dalla registrazione di fatti ed eventi
materiali, oltre che le eventuali dichiarazioni e documentazione
allegata e/o annotata nel documento.
La Cassazione civile Sentenza, Sez.Trib, n.1453 del
21.01.2009, ha confermato il valore impositivo del verbale finale
delle verifiche della Guardia di Finanza anche se non contestati dal
contribuente.
La giurisprudenza di legittimità è
unanime nel convalidare appieno la validità del p.v.c., benchè
l’ufficio impositore, su cui grava l’onere della prova
dei fatti contestati, può integrarla tramite esibizione in
giudizio del p.v.c. Stesso cui la verifica, proprio perché il
contribuente, oggetto di controllo, è stato testimone e parte
attiva nonché sottoscrittore dello stesso verbale.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell’educazione –
Consulente dell’educazione familiare – Mediatrice
Familiare
maria.gab@hotmail.it
– www.noproblemforyou.it