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Istituto dell'adesione al P.v.c.: normali formalità nell'azione di controllo

Il riferimento dell' articolo per l’accertamento parziale, stabilisce l'applicazione esclusiva ai p.v.c. da cui risultano:

- circa le imposte sui proventi, ai sensi art.41-bis Dpr n.600/73, “…elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi di partecipazione in società, associazioni e imprese di cui art.5 Tuir … o l’esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli artt.36-bis e 36-ter stesso decreto";

- riferita all' Iva, ai sensi art.54, c.4, Dpr n.633/72, “… elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti.”

Sono esclusi dall'azione di applicazione dell’istituto, come previsto dalla Circolare n.55/2008 Agenzia Entrate:

- le infrazioni essenziali inerenti le imposte diverse da quelle sopra citate, per esempio, l’imposta di registro;

- le infrazioni formali in tema di imposte sui redditi e di IVA, che non sono riferibili alle violazioni sostanziali oggetto di adesione, con esclusione delle infrazioni degli obblighi contabili, che pertanto riconducibili in applicazione del nuovo istituto, prodromiche alle infrazioni sostanziali oggetto di adesione.

SPECIFICA DELLE INFRAZIONI FORMULATI NEL P.V.C.

In senso generale, l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi è sancito e determinato dall’art.3 Legge 241/90, che prevede “ogni provvedimento amministrativo … deve essere motivato… la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”;

L'obbligo della motivazione in materia fiscale, inoltre, è stato ribadito dall’art.7, Legge n.212/2000, con riferimento a tutti gli atti dell’A.F.

La descrizione della motivazione deve essere sufficiente e puntuale; benché non è previsto che la stessa sia indispensabilmente minuziosa o articolata in maniera descrittiva, pur rimanendo necessario l'individuazione di tutti gli elementi idonei per la ricostruzione dell’iter logico – giuridico seguito dall’organo che ha provveduto alla costituzione dell’atto, individuati, per espressa previsione normativa, nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche.

Con il termine “presupposti di fatto” si indica ciò che è accaduto o è stato riscontrato dal punto di vista materiale e/o fenomenico e, nello specifico, eventi, atti o situazioni che sono stati analizzati, valutati e registrati da parte di chi redige l’atto e costituiscono i supporti reali dell’atto stesso.

Con la terminologia “ragioni giuridiche”, invece, si intende l’esposizione delle argomentazioni di natura giuridica sui cui l’atto è basato, non essendo completa la mera indicazione di norme.

Tra questi deve esserci un nesso conduttore, nel senso che le ragioni giuridiche devono riferirsi a quei presupposti di fatto e non ad altri; ciò si evince anche dall’art.3 Legge n.241/90 “in relazione alle risultanze dell’istruttoria”; s'intende che la motivazione deve essere inerente a certi presupposti di fatto, in stretto collegamento con specifiche ragioni giuridiche.

Anche il p.v.c. deve attenersi alle succitate prescrizioni, soprattutto in presenza d’avviso di accertamento, secondo l'iter vigente, in cui è presente una motivazione “per relationem”. Al contrario l'assenza o la carenza della motivazione, per i motivi detti, potrebbe invalidare l’avviso di accertamento che ne consegue.

È indispensabile rammentare le norme incluse nell’art.7 Legge n.212/2000, secondo cui “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

In particolare, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.32/2001 in materia di avvisi di accertamento e altri atti a contenuto impositivo, l’obbligatorietà dell’annessione dell’atto richiamato è indispensabile solo nei casi in cui questo non sia conosciuto né ricevuto altrimenti dal contribuente, ovvero il relativo contenuto essenziale non sia riportato nell’atto principale.

Di conseguenza , quando i verificatori muovono rilievi nei confronti del soggetto verificato sui risultati della verifica svolta nei confronti di un altro, al relativo p.v.c. devono essere integralmente allegati e non solo citati, i rispettivi atti ispettivi stilati nei confronti del contribuente.

Mariagabriella CORBI

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