Istituto dell'adesione al P.v.c.: normali
formalità nell'azione di controllo
Il riferimento dell' articolo per
l’accertamento parziale, stabilisce l'applicazione esclusiva ai
p.v.c. da cui risultano:
- circa le imposte sui proventi, ai
sensi art.41-bis Dpr n.600/73, “…elementi che consentono
di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il
maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe
dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi
di partecipazione in società, associazioni e imprese di cui
art.5 Tuir … o l’esistenza di deduzioni, esenzioni ed
agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché
l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate,
escluse le ipotesi di cui agli artt.36-bis e 36-ter stesso decreto";
- riferita all' Iva, ai sensi
art.54, c.4, Dpr n.633/72, “… elementi che consentono di
stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o
in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non
spettanti.”
Sono esclusi dall'azione di
applicazione dell’istituto, come previsto dalla Circolare
n.55/2008 Agenzia Entrate:
- le infrazioni essenziali inerenti le
imposte diverse da quelle sopra citate, per esempio, l’imposta
di registro;
- le infrazioni formali in tema di
imposte sui redditi e di IVA, che non sono riferibili alle violazioni
sostanziali oggetto di adesione, con esclusione delle infrazioni
degli obblighi contabili, che pertanto riconducibili in applicazione
del nuovo istituto, prodromiche alle infrazioni sostanziali oggetto
di adesione.
SPECIFICA DELLE INFRAZIONI FORMULATI
NEL P.V.C.
In senso generale, l’obbligo di
motivazione degli atti amministrativi è sancito e determinato
dall’art.3 Legge 241/90, che prevede “ogni provvedimento
amministrativo … deve essere motivato… la motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria”;
L'obbligo della motivazione in materia
fiscale, inoltre, è stato ribadito dall’art.7, Legge
n.212/2000, con riferimento a tutti gli atti dell’A.F.
La descrizione della motivazione deve
essere sufficiente e puntuale; benché non è previsto
che la stessa sia indispensabilmente minuziosa o articolata in
maniera descrittiva, pur rimanendo necessario l'individuazione di
tutti gli elementi idonei per la ricostruzione dell’iter logico
– giuridico seguito dall’organo che ha provveduto alla
costituzione dell’atto, individuati, per espressa previsione
normativa, nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche.
Con il termine “presupposti di
fatto” si indica ciò che è accaduto o è
stato riscontrato dal punto di vista materiale e/o fenomenico e,
nello specifico, eventi, atti o situazioni che sono stati analizzati,
valutati e registrati da parte di chi redige l’atto e
costituiscono i supporti reali dell’atto stesso.
Con la terminologia “ragioni
giuridiche”, invece, si intende l’esposizione delle
argomentazioni di natura giuridica sui cui l’atto è
basato, non essendo completa la mera indicazione di norme.
Tra questi deve esserci un nesso
conduttore, nel senso che le ragioni giuridiche devono riferirsi a
quei presupposti di fatto e non ad altri; ciò si evince anche
dall’art.3 Legge n.241/90 “in relazione alle risultanze
dell’istruttoria”; s'intende che la motivazione deve
essere inerente a certi presupposti di fatto, in stretto collegamento
con specifiche ragioni giuridiche.
Anche il p.v.c. deve attenersi alle
succitate prescrizioni, soprattutto in presenza d’avviso di
accertamento, secondo l'iter vigente, in cui è presente una
motivazione “per relationem”. Al contrario l'assenza o la
carenza della motivazione, per i motivi detti, potrebbe invalidare
l’avviso di accertamento che ne consegue.
È indispensabile rammentare le
norme incluse nell’art.7 Legge n.212/2000, secondo cui “se
nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve
essere allegato all’atto che lo richiama”.
In particolare, secondo le disposizioni
contenute nel D.Lgs. n.32/2001 in materia di avvisi di accertamento e
altri atti a contenuto impositivo, l’obbligatorietà
dell’annessione dell’atto richiamato è
indispensabile solo nei casi in cui questo non sia conosciuto né
ricevuto altrimenti dal contribuente, ovvero il relativo contenuto
essenziale non sia riportato nell’atto principale.
Di conseguenza , quando i verificatori
muovono rilievi nei confronti del soggetto verificato sui risultati
della verifica svolta nei confronti di un altro, al relativo p.v.c.
devono essere integralmente allegati e non solo citati, i rispettivi
atti ispettivi stilati nei confronti del contribuente.
Mariagabriella CORBI