Permessi e congedi per i lavoratori con figli
disabili
Più forza se si è
amati
Le alternative per i
disabili non sono tantissime e, in tanti, si pensa che in fondo sia
inutile cercarle, invece è giusto far sapere quanto invece
tutto può essere facilitato (anche la disabilità)
quando si ha la sicurezza di una persona vicina che ti ama, che
condivide la speranza, l’affetto, la tenerezza e l’amore.
Non si ha idea di quanto questa presenza possa stimolare e rafforzare
la propria identità, ad essere sicuri, ad acquisire
consapevolezza e stima nei confronti di se stessi, aiutare nei
momenti di panico e stimolare ad osare le azioni di cui non si ha
coraggio. Nelle piccole cose come prendere dei bicchieri o stare al
telefono con il proprio partner, cose che per una persona senza
disabilità sono banali, per coloro che sono affetti da
disabilità sono un imput, un sentirsi “normale”.
Perché negare queste cose? Perché rinunciare? E’
vero, non è facile la vita vicino ad un disabile ma,
solitamente, è un membro della famiglia ed è solo
tramite l’amore e l’abnegazione che determinate conquiste
sono possibili. Ecco perché anche il mondo del lavoro ha
cercato di collaborare per rendere il compito meno gravoso attraverso
congedi e permessi particolari. Infatti i soggetti disabili sono i
parenti o gli affini entro il 3° grado. E' orientamento già
consolidato l'inclusione del coniuge.
I congedi sono
diversificati a seconda dei casi
Genitore dipendente:
1. padre unico
lavoratore: dal 7° mese dalla nascita (massima durata del congedo
parentale del padre);
2. padre 'single':
dal 10° mese dalla nascita (massima durata del congedo parentale
del genitore unico);
3. padre lavoratore
subordinato e madre lavoratrice subordinata senza diritto al congedo
parentale: a decorrere dalla fine del congedo di maternità +
ulteriori 7 mesi del congedo parentale del padre);
4. padre lavoratore
dipendente e madre lavoratrice autonoma: dal 3° mese di congedo
di maternità + mesi di congedo parentale della madre + 7 mesi
di congedo parentale del padre.
madre lavoratrice
subordinata:
1. madre lavoratrice
dipendente: dalla fine del periodo del congedo di maternità +
6 mesi (massima durata del congedo parentale della madre);
2. madre single: dal
termine del periodo di congedo di maternità + ulteriori 10
mesi.
coppia di lavoratori
dipendenti, entrambi aventi diritto al congedo:
1. se la madre ne ha
usufruito di 6 mesi prima del prolungamento, il padre può
beneficiarne del residuo di congedo parentale di 5 mesi alle
condizioni normali (dalla nascita fino all'8° compleanno del
figlio/a disabile);
2. se il padre ha
beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre può
utilizzare il residuo di congedo parentale di 4 mesi alle condizioni
normali (a decorrere dal termine del congedo di maternità fino
all'8° compleanno della figlia o del figlio disabile);
3. se nessuno dei due
genitori ha usufruito del proprio congedo parentale ordinario, la
stessa può essere utilizzata alle condizioni normali.
Permessi per la cura
di minori disabili (dai 3 ai 18 anni)
Il diritto dei tre giorni
di permesso mensile retribuito, a carico dell'INPS, è assolto
da contribuzione figurativa.
Il diritto è
riconosciuto al genitore anche qualora l'altro ne sia escluso (perché
casalinga/o, disoccupata/o, lavoratrice/lavoratore autonoma/o).
Non si richiede la
convivenza, ma nemmeno l'assistenza continuativa ed esclusiva,
requisiti che si danno per presupposti.
La coppia genitoriale,
entrambi dipendenti, possono dividersi l'assenza (ad esempio: 2
giorni il padre e 1 giorno la madre, anche in contemporanea con uno
dei giorni del padre); così come è compatibile la
fruizione tra questo diritto in capo a un genitore mentre l'altro
gode del congedo 'ordinario'.
I giorni di permesso
possono essere frazionati fino a mezza giornata. In presenza di
contratto lavorativo part-time verticale nel mese, il numero dei
giorni di permesso usufruibili va ridotto in proporzione della
percentuale delle ore lavorative (nella circolare Inps n. 133/2000 si
trova un esempio di computo).
Quanto ai permessi, la
lavoratrice o il lavoratore ha diritto a tre giorni di assenza dal
posto di lavoro, retribuiti, con contribuzione figurativa.
I giorni di permesso
possono essere frazionati fino a mezza giornata.
Questo diritto è
riconosciuto:
- in caso di
convivenza; la circolare INPS n. 133/2000 ricorda che è
comunque necessario che non siano presenti nel nucleo familiare altri
soggetti che possono fornire assistenza;
- in assenza di
convivenza, l'assistenza della lavoratrice o del lavoratore deve
soddisfare le condizioni della continuità e dell'esclusività.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze
dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice
Familiare