A proposito della conciliazione monocratica con esito dichiarato positivo: istituto irrevocabile o no?
Dott. Carlo Teri
Come é noto la conciliazione
monocratica trova la sua disciplina nell'articolo 11 D. Lgs. n.124/04,
il cui scopo si concreta nella volontà del legislatore di deflazionare
il contenzioso e favorire la riscossione dei crediti di lavoro,
attuando il contenuto della legge delega n.30/03, dal che al Governo é
stata affidata l'emanazione di decreti per la “definizione di un
raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di
conciliazione delle controversie individuali” ; il tutto per una
“semplificazione della procedura all'insegna della promozione di
soluzioni conciliative in sede pubblica e nel caso dinanzi al
conciliatore monocratico delle Direzioni Provinciali del lavoro. In
Sicilia ancora Ispettorato provinciale del lavoro ovvero Servizio
Ispettorato.
E' noto che vi sono limiti e
presupposti per l'applicazione della conciliazione monocratica ed
infatti le direttive ministeriali hanno esteso precise indicazioni per
i casi e fattispecie che si oppongono all'applicabilità dell'istituto e
precisamente riguardano richieste di:
1) conciliazioni palesemente pretestuose;
2)oggettivamente inattendibili;
3)prive di fondamento.
Inoltre l’intervento ispettivo dovrebbe essere attivato ugualmente di
fronte ad un' ipotesi di richiesta di conciliazione monocratica qualora
emergano profili in cui si evidenzino quadri
diretti ed esclusivi di rilevanza penale
interessino altri lavoratori oltre a lavoratore oggetto della procedura conciliativa
riguardino fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento
abbiano ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.
Quest'ultimo punto è stato oggetto di
varie riflessioni per svariate ragioni stante che la mancata attuazione
dell'istituto in parola in tali casi deriverebbe nell'ipotesi dove la
parte retributiva è stata soddisfatta ma é assente la copertura
contributiva oppure nelle fattispecie inverse e quindi in presenza di
diritti disponibili patrimoniali, fulcro essenziale proprio
dell'istituto della conciliazione monocratica-
Premesso ciò, si rimarca la natura innovativa di tale composizione
bonaria che, una volta conclusa positivamente, previa convocazione
delle parti che sottoscrivono l'accordo e quindi si soddisfano da parte
datoriale gli adempimenti ivi compresi gli oneri contributivi ( e
sempre qualora non sussistano le condizioni ostative di cui sopra),
il tentativo di conciliazione monocratica dovrebbe costituire la
via assoluta per la definizione della
vicenda in considerazione anche che con l'esito positivo si conclama la
genuinità e disponibilità delle parti .
Un intervento ispettivo come chiarito
dal Ministero (circ.n. 36/09) potrebbe attivarsi solo se il tentativo
di conciliazione non sia andato a buon fine.
Diversamente l'istituto monocratico acquisisce piena efficacia ed estingue il procedimento ispettivo.
Nella circostanza non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, c. 1, 2 e 3 cod. civile-
Sorge invece la problematica (che non
confermerebbe quanto adesso delineato) per un caso in corso che accade
nella Regione Sicilia laddove un Servizio Ispettorato di una provincia
dell'isola orientale valuta di accendere ugualmente un intervento
ispettivo, con la sola adozione di tutti i provvedimenti a carico del
responsabile legale di una società ed a posteriori della procedura
conclusiva della conciliazione, esperita ai sensi dell'articolo 11 del
D.leg.vo 24.04.2004 n.124-
Si chiarisce che trattasi degli stessi soggetti lavoratori interessati all'istituto conciliativo.
I fatti che occupano questa riflessione
, senza nessun rilievo deliberatamente critico , stante la
particolarità della fattispecie, si determinano nell'azione dell'organo
che sembra avere adottato i provvedimenti sanzionatori ,in quanto
l'impresa interessata era stata oggetto di accertamento da Ufficio
appartenente ad altro Ministero che nel corso d'indagine aveva rilevato
in via endoprocedurale (trattandosi di accertamento avvenuto prima
dell'entrata in vigore del collegato lavoro) i lavoratori che si erano
dichiarati disponibili alla conciliazione ed i cui verbali di
accertamento venivano acquisiti e valutati dal Servizio interessato in
data successiva al tentativo di accordo andato a buon fine.
La questione rappresentata obbliga a porsi queste domande :
A parità di situazioni ed in assenza di
profili sanzionatori attivati, ed alla luce degli effetti conclusivi
che dispiega una conciliazione monocratica come anzi annotato, può un
mero- verbale di accertamento, a posteriori valutato, rivoluzionare
l'istituto in argomento con l'inevitabile conseguenza di rendere in
pratica annullabile il verbale sottoscritto da un conciliatore
monocratico , la cui pratica transattiva é stata affidata per delega
proprio dal responsabile dell'ufficio che oggi invece annulla di fatto
l'esito positivo di accordo con i relativi effetti ricettizi per le
parti coinvolte?
Ci si chiede nella circostanza che
natura e finalità dispieghino le somme approvate ed erogate, nel
contesto dell'accordo, per diritti patrimoniali ai lavoratori
interessati, ed i relativi oneri previdenziali già versati
dall'impresa, sulla base della risoluzione raggiunta in relazione al
periodo di lavoro riconosciuto.
Pare inevitabile che la questione sarà
esaminata dalla competente Autorità giudiziaria anche perché le
eventuali insorgenze di casi simili potrebbero apportare precedenti
pregiudizievoli per la credibilità dell'istituto di che trattasi e
della stessa figura del conciliatore monocratico che, per dovere
istituzionale, ha il compito d'informare correttamente ed assicurare le
parti interessate degli effetti di una situazione giuridica che poi di
fatto nel caso é stata svilita al di là degli esiti giudiziali finali
che si avranno-
Dott. Carlo Teri