COLLABORAZIONI
OCCASIONALI E CONSULENZE PROFESSIONALI
Per collaborazione occasionale s’intende
quando ha il requisito della saltuarietà. Non dovrebbe avere
carattere continuativo e consequenziale.. Il lavoratore dovrebbe
poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere
vincolato, dal committente, a orari rigidi e predeterminati,ad
eccezion fatta per esigenze dell’azienda. In questa tipologia
di collaborazione, quindi, il lavoratore non è vincolato ad un
orario di lavoro statico e la sua attività è inquadrata
come non strutturale all’intero ciclo produttivo ma solo come
di supporto al perseguimento degli obiettivi del committente. Il
lavoratore occasionale presta la propria opera dietro versamento di
un corrispettivo assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%.
Detto pagamento del corrispettivo non esime da tutti gli obblighi
fiscali del lavoratore che dovrà affrontare, sui propri
introiti complessivi, l’integrazione dell’aliquota Irpef
legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito.
Questa tipologia di lavoro non prevede né il
versamento di contributi previdenziali solo nel caso che il reddito
annuo sia superiore a 5.000 euro), né un contratto scritto, né
l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli
infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.
Il decreto legge 269/2003, approvato e applicato
nella legge 236/2003, all’art. 44, prevede che dal 1 gennaio
2004 i prestatori d’opera occasionale che hanno un reddito
annuo superiore a 5.000 euro devono iscriversi e versare contributi
previdenziali presso la gestione separata Inps dei lavoratori
parasubordinati. In tal caso, i collaboratori occasionali dovranno
versare la stessa aliquota prevista per i collaboratori coordinati e
continuativi, ossia del 17,80% o del 18,80%, a seconda dello
scaglione di reddito lordo percepito durante l’anno.
LE CONSULENZE PROFESSIONALI (PRESTAZIONI D’OPERA)
Le consulenze professionali, dal punto di vista
giurisprudenziali, sono delle prestazioni d’opera e fanno
riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile e, se si
tratta di prestazioni d’opera intellettuali, agli articoli
2229-2230 e seguenti. Non vincolate da contratti, accordi o normative
nazionali che disciplinano la prestazione d’opera.
Anche se ci si avvale di accordi verbali,
generalmente le parti firmano un «ordine di lavoro o contratto
di prestazione d’opera». Questo atto, essendo unico
oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso, necessita di una
descrizione dettagliata dell’opera o del servizio richiesto; i
tempi di consegna – da parte del committente – dei
materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di
consegna del lavoratore; la data e le modalità di recesso; il
prezzo pattuito; i tempi di pagamento e una penale in caso di
ritardato. Infatti, in caso inadempienza, è possibile per il
lavoratore anche adire alle vie legali.
Dopo l’approvazione del dlgs 276/03, i
prestatori d’opera devono essere in possesso di partita Iva
individuale. I prestatori d’opera iscritti al Fondo Inps del
10%, anche se la loro prestazione è occasionale, devono
indicare nella fattura la rivalsa previdenziale del 4%. Si è
esenti da tale obbligo nel caso che l’attività oggetto
della consulenza (o prestazione d’opera) è diversa dalla
propria attività professionale prevalente.
La collaborazione occasionale può essere esercitata da tutti i
lavoratori e per qualsiasi tipologia di attività lavorativa,
purché si rientri nei limiti di tempo e di remunerazione
complessivo annuo con lo stesso committente sopra indicati.
La collaborazione occasionale di lavoro indipendente
non prevede particolari tutele perché trattasi di attività
regolata da contratto negoziato tra le parti. Tant’è che
il committente non ha neanche il vincolo di attenersi alle regole
sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste (626/94) per
gli altri lavoratori.
COMPENSO PATTUITO
Non è d’obbligo
l’iscrizione ad un albo professionale né l’apertura
di una Parita IVA, in quanto il corrispettivo versato dal committente
è soggetto ad una ritenuta di acconto pari al 20%
dell’importo.
AI FINI INAIL
Nessun obbligo è
dovuto per le prestazioni occasionali ai fini INAIL.
Bisogna distinguere il lavoro esclusivamente
occasionale dalla qualità di rapporto di collaborazione
occasionale inserita con l’articolo 61 del Decreto attuativo
della Legge Biagi n. 30/2003. Il distinguo è nella presenza o
meno di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale
distinzione è fondamentale ai fini dell’assoggettamento
o meno agli oneri previdenziali INPS.
Bisogna tener presente
che le attività di collaborazione coordinata e continuativa
‘’minime’’ (cioè di durata non
superiore a 30 giorni e la cui remunerazione non supera 5mila Euro
per ogni committente) sono soggette alla contribuzione prevista dalla
gestione separata INPS, invece le prestazioni occasionali ‘’tipiche’’
- prive dei requisiti di continuità e del coordinamento con il
committente – sono obbligate a contributo previdenziale INPS se
il reddito occasionale è superiore a 5mila Euro.
Colui che presta attività
occasionale dovrà presentare comunicazione scritta al
committente di aver superato o meno la fascia di esenzione di 5mila
Euro di somme ricevute anche da più committenti nel corso
dell’ anno di imposta.
Quindi, riassumendo, sì
può svolgere consulenze occasionali con ricevuta e r.a.20% (la
r.a. Si applica solo se il destinatario della prestazione è un
soggetto che svolge attività professionale o d’impresa,
se è un privato no);
si compila con i seguenti elementi:
• intestazione ( i
dati personali)
• soggetto
destinatario della prestazione
• somma ricevuta
(dicitura tipo “somma dovuta x prestazione occasionale”)
• r.a. 20% (se
impresa/professionista)
• netto vs dare
La r.a. 20% la versa il committente
(impresa/professionista)il mese successivo al pagamento,
ci sono dei limiti x le prestazioni occasionali: non
devono superare, nell’anno, € 5.000 Superato il limite
bisogna iscriversi all’INPS e versare i contributi.
(Mariagabriella CORBI)
Dottoressa in Scienze dell’educazione - Consulente
dell’educazione familiare - Mediatrice Familiare