SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 gennaio 2010
Direttiva 2005/29/CE - Pratiche
commerciali sleali - Normativa nazionale in forza della quale è in via di
principio vietata una pratica commerciale che subordina la participazione dei
consumatori ad un gioco a premi all'acquisto di una merce o di un servizio
Nel procedimento C-304/08,
avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal
Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 5 giugno 2008, pervenuta in
cancelleria il 9 luglio 2008, nella causa
Z.
contro
P.,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dal sig. A.
Tizzano (relatore), presidente di sezione, facente funzione di presidente della
Prima Sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešic e J.-J. Kasel,
giudici,
avvocato generale: sig.ra
V. Trstenjak
cancelliere: sig. B.
Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del
procedimento e in seguito all'udienza dell'11 giugno 2009,
considerate le
osservazioni presentate:
- per la Z., dall'avv. C. von Gierke, Rechtsanwältin;
- per la P., dagli avv.ti D. Mäder e C. Hunecke, Rechtsanwälte;
- per il governo tedesco,
dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
- per il governo belga,
dal sig. T. Materne, in qualità di agente;
- per il governo ceco,
dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
- per il governo
spagnolo, dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente;
- per il governo
italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. F.
Arena, avvocato dello Stato;
- per il governo
austriaco, dalla sig.ra A. Hable, in qualità di agente;
- per il governo polacco,
dal sig. M. Dowgielewicz nonché dalle sig.re K. Zawisza e M. Laszuk, in qualità
di agenti;
- per il governo
portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e P. Mateus Calado nonché dalla sig.ra
A. Barros, in qualità di agenti;
- per il governo
finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e W. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni
dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 settembre 2009,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle
pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel
mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149).
2 Tale domanda è stata
presentata nell'ambito di una controversia tra la Z. (associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale; in prosieguo: la «Wettbewerbszentrale») e la P., una società tedesca di vendita al dettaglio (in prosieguo: la «Plus»), in merito ad una
pratica commerciale di quest'ultima considerata sleale dalla
Wettbewerbszentrale.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il sesto, settimo e
diciassettesimo 'considerando' della direttiva 2005/29 prevedono quanto segue:
«(6) La presente
direttiva ravvicina (...) le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche
commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli
interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi
economici dei concorrenti legittimi. Secondo il principio di proporzionalità,
la presente direttiva tutela i consumatori dalle conseguenze di tali pratiche
commerciali sleali allorché queste sono rilevanti, ma riconosce che in alcuni
casi l'impatto sui consumatori può essere trascurabile. Essa non riguarda e
lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali
sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono
connesse ad un'operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del
principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno
a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria.
(...)
(7) La presente direttiva
riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare
le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. Non
riguarda le pratiche commerciali realizzate principalmente per altri scopi,
comprese ad esempio le comunicazioni commerciali rivolte agli investitori, come
le relazioni annuali e le pubblicazioni promozionali delle aziende. Non riguarda
i requisiti giuridici inerenti al buon gusto e alla decenza che variano
ampiamente tra gli Stati membri. Le pratiche commerciali quali ad esempio le
sollecitazioni commerciali per strada possono essere indesiderabili negli Stati
membri per motivi culturali. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza poter
continuare a vietare le pratiche commerciali nei loro territori per ragioni di
buon gusto e decenza conformemente alle normative comunitarie, anche se tali
pratiche non limitano la libertà di scelta dei consumatori. In sede di
applicazione della direttiva, in particolare delle clausole generali, è
opportuno tenere ampiamente conto delle circostanze del singolo caso in
questione.
(...)
(17) E' auspicabile che
le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per
garantire una maggiore certezza del diritto. L'allegato I riporta pertanto
l'elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali
che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga
alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L'elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».
4 L'art. 2 della direttiva 2005/29
prevede:
«Ai fini della presente
direttiva, si intende per:
(...)
d) “pratiche commerciali
tra imprese e consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”):
qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione
commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un
professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di
un prodotto ai consumatori;
(...)».
5 L'art. 3, n. 1, di tale direttiva
dispone quanto segue:
«La presente direttiva si
applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come
stabilite all'articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un'operazione
commerciale relativa a un prodotto».
6 Ai sensi dell'art. 4
della summenzionata direttiva:
«Gli Stati membri non
limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle
merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva».
7 L'art. 5 della direttiva 2005/29,
intitolato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», è formulato nel modo
seguente:
«1. Le pratiche
commerciali sleali sono vietate.
2. Una pratica
commerciale è sleale se:
a) è contraria alle norme
di diligenza professionale,
e
b) falsa o è idonea a
falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al
prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro
medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato
gruppo di consumatori.
3. Le pratiche
commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico
solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente
vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della
loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il
professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell'ottica del membro
medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune
e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non
sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono sleali le pratiche
commerciali:
a) ingannevoli di cui
agli articoli 6 e 7,
o
b) aggressive di cui agli
articoli 8 e 9.
5. L'allegato I riporta l'elenco di quelle
pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si
applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante
revisione della presente direttiva».
8 Infine, in conformità
all'art. 19 della direttiva 2005/29:
«Gli Stati membri
adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12
giugno 2007. (...)
Essi applicano tali
disposizioni entro il 12 dicembre 2007. (...)».
La normativa nazionale
9 La legge tedesca contro
la concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 2004 I,
pag. 1414; in prosieguo: l'«UWG»), è rivolta, ai sensi del suo art. 1, a tutelare i concorrenti, i consumatori, nonché gli altri operatori del mercato dalla concorrenza
sleale. Essa tutela al tempo stesso l'interesse collettivo a una concorrenza
non falsata.
10 L'art. 3 dell'UWG è formulato nel modo
seguente:
«Sono illecite le
pratiche concorrenziali sleali che risultino idonee ad alterare in misura non
meramente irrilevante la concorrenza a danno dei concorrenti, dei consumatori o
degli altri operatori del mercato».
11 L'art. 4 dell'UWG dispone:
«In particolare, agisce
slealmente ai sensi dell'art. 3 colui che:
(...)
6. subordina la
partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi all'acquisto di
una merce o di un servizio, a meno che il concorso o il gioco a premi siano per
natura collegati alla merce o al servizio;
(...)».
Causa principale e questione
pregiudiziale
12 Risulta dalla
decisione di rinvio che dal 16 settembre al 13 novembre 2004 la Plus ha lanciato la campagna promozionale «Ihre Millionenchance» («Diventa milionario!»), con
cui il pubblico veniva invitato ad acquistare prodotti venduti nei suoi negozi
per accumulare punti. Al raggiungimento di venti punti si poteva partecipare
gratuitamente all'estrazione del 6 novembre 2004 o a quella del 27 novembre
2004 del Deutscher Lottoblock (associazione nazionale di 16 società che
organizzano lotterie).
13 Ritenendo tale pratica
sleale ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4, n. 6, dell'UWG, in
quanto subordinava la partecipazione dei consumatori ad un gioco a premi
all'acquisto di merci, la Wettbewerbszentrale chiedeva al Landgericht Duisburg di ordinare alla Plus di cessare tale pratica.
14 Dopo essere stata
condannta in primo e in secondo grado, la Plus proponeva un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof.
15 Nella sua decisione di
rinvio, tale giudice si interroga circa la compatibilità di dette disposizioni
nazionali con la direttiva 2005/29, dal momento che esse prevedono un divieto
generale dei concorsi e dei giochi a premi con obbligo di acquisto. Orbene, una
pratica siffatta non è compresa tra quelle elencate all'allegato I di tale
direttiva, che sono le uniche ad essere vietate in qualsiasi caso a prescindere
da un pericolo concreto per gli interessi dei consumatori. Inoltre, secondo il
giudice del rinvio non è escluso che in tal modo l'UWG riconosca ai consumatori
una tutela più estesa di quella voluta dal legislatore comunitario, nonostante
la direttiva in parola abbia realizzato un'armonizzazione completa della
materia.
16 Il Bundesgerichtshof
formula altresì nella sua decisione di rinvio talune osservazioni in merito
alla ricevibilità del suo rinvio pregiudiziale.
17 A tale riguardo, detto giudice precisa
che, nonostante la direttiva 2005/29 non sia stata ancora trasposta in diritto
tedesco e sebbene in tal sede non sia prevista alcuna modifica o abrogazione
delle disposizioni dell'UWG di cui trattasi nella causa principale, egli è
cionondimeno tenuto, in forza della giurisprudenza risultante dalla sentenza 4
luglio 2006, Adelener e a. (causa C-212/04, Racc. pag. 6057), ad interpretare
il diritto interno conformemente alla direttiva 2005/29 a partire dal 12
dicembre 2007, cioè dalla data ultima entro la quale, in base all'art. 19 di
tale direttiva, doveva essere assicurata l'applicazione delle disposizioni
nazionali di trasposizione.
18 Inoltre, se è
indubbiamente vero che la pubblicità censurata risulta addirittura essere
anteriore all'entrata in vigore della direttiva 2005/29, cioè il 12 giugno
2005, il giudice del rinvio spiega che in considerazione del fatto che
l'inibitoria presentata dalla Wettbewerbszentrale riguarda infrazioni future,
il ricorso in «Revision» potrà essere accolto esclusivamente nel caso in cui
l'inibitoria possa essere parimenti richiesta sulla base del diritto vigente
alla data di pronuncia della sua decisione.
19 Alla luce di quanto
sopra considerato, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 5, n. 2, della
direttiva 2005/29 (...) possa essere interpretato nel senso che esso osta ad
una normativa nazionale in forza della quale una pratica commerciale, con la
quale si subordina la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco promozionale
all'acquisto di una merce o di un servizio, è in via di principio illecita a
prescindere dal fatto che tale operazione pubblicitaria leda concretamente gli
interessi dei consumatori».
Sulla questione pregiudiziale
20 Con la sua questione,
il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/29 debba essere
interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come l'UWG,
che preveda un divieto di principio, senza tener conto delle circostanze
specifiche di ogni singolo caso, delle pratiche commerciali che subordinano la
partecipazione dei consumatori ad un concorso o ad un gioco a premi
all'acquisto di una merce o di un servizio.
Sulla ricevibilità
21 Il governo spagnolo
eccepisce l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto
la direttiva 2005/29 non è applicabile ad una situazione come quella di cui
alla causa principale.
22 Secondo tale governo,
poiché la controversia vede opposte due società di diritto tedesco, la
situazione di cui alla causa principale è caratterizzata dal fatto che tutti
gli elementi si collocano all'interno di un solo Stato membro per cui le
disposizioni della direttiva 2005/29 non sono applicabili alla controversia di
cui alla causa principale (v. sentenza 21 ottobre 1999, causa C-97/98,
Jägerskiöld, Racc. pag. I-7319, pag. 45). In via subordinata, il governo
spagnolo afferma, in sostanza, che la direttiva 2005/29 non è applicabile alla
causa principale poiché i fatti che l'hanno fatta sorgere si sono verificati
non solo prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva
in parola, ma addirittura prima della sua adozione. Di conseguenza, la Corte non può valutare la conformità della normativa tedesca con la direttiva 2005/29.
Infine, il governo spagnolo rileva che tale direttiva non è comunque diretta a
disciplinare i concorsi o le lotterie collegati alla commercializzazione di
merci o di servizi destinati ai consumatori, dal momento che tale disciplina è
stata espressamente trattata in una proposta di regolamento COM(2001) 546 def.
relativo alle promozioni delle vendite, successivamente ritirata dalla
Commissione delle Comunità europee nel corso del 2006.
23 Tali argomenti,
tuttavia, non possono essere accolti.
24 Al riguardo, occorre
innanzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della
cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali stabilita dall'art. 234 CE,
spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la
controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione
giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna
causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di
pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone
alla Corte. Pertanto, dal momento che le questioni poste riguardano
l'interpretazione di una norma del diritto comunitario, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (v., segnatamente, sentenze 13 marzo 2001,
causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38; 22 maggio 2003,
causa C-18/01, Korhonen e a., Racc. pag. I-5321, punto 19, nonché 19 aprile
2007, causa C-295/05, Asemfo, Racc. pag. I-2999, punto 30).
25 Ne consegue che la
presunzione di rilevanza inerente alle questioni proposte in via pregiudiziale
dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali e,
segnatamente, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione
delle disposizioni del diritto comunitario considerate in tali questioni non
abbia alcun rapporto con la realtà o con l'oggetto della causa principale (v.,
segnatamente, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag.
I-4921, punto 61, nonché 1° aprile 2008, causa C-212/06, Governo della Comunità
francese e Governo vallone, Racc. pag. I-1683, punto 29).
26 Orbene, ciò non sembra
avvenire nel caso di specie.
27 Anzitutto, per quanto
riguarda il riferimento da parte del governo spagnolo alla citata sentenza
Jägerskiöld, per far valere l'assenza di dimensione comunitaria della controversia
all'origine della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, è sufficiente
constatare che quella sentenza riguardava l'interpretazione delle disposizioni
del Trattato CE relative alla libera prestazione di servizi che, come
rammentato dalla Corte al punto 42 della stessa sentenza, non sono applicabili
ad attività i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato
membro.
28 Per contro, nella
causa principale, contrariamente alle disposizioni del Trattato di cui si
trattava nella causa all'origine della citata sentenza Jägerskiöld,
l'applicazione della direttiva 2005/29 non è subordinata alla presenza di un
elemento di estraneità. Infatti, in forza dell'art. 3, n. 1, di tale direttiva
essa si applica a qualsiasi pratica commerciale sleale attuata da un'impresa
nei confronti dei consumatori.
29 Per quanto riguarda
poi l'argomento secondo cui la direttiva 2005/29 non si applicherebbe alla
controversia principale in quanto i fatti che l'hanno originata si sono
verificati prima dell'adozione di tale direttiva, occorre rilevare, da un
canto, che, secondo la giurisprudenza della Corte, dalla data in cui una
direttiva è entrata in vigore i giudici degli Stati membri devono astenersi per
quanto possibile dall'interpretare il diritto interno in un modo che
rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di
attuazione, la realizzazione del risultato perseguito da questa direttiva (v.,
in particolare, sentenza 23 aprile 2009, cause riunite C-261/07 e C-299/07,
VTB-VAB e Galatea, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39 e
giurisprudenza ivi citata).
30 Nella fattispecie, un
siffatto obbligo di astensione era applicabile, per lo meno, al momento
dell'adozione della decisione di rinvio, ossia il 5 giugno 2008, data alla
quale non solo la direttiva 2005/29 era entrata in vigore, ma alla quale, per
giunta, era scaduto il termine di trasposizione di essa, fissato al 12 dicembre
2007.
31 D'altro canto, e in
ogni caso, risulta espressamente dalla decisione di rinvio che, poiché l'azione
inibitoria riguarda anche infrazioni future, l'esito del ricorso in «Revision»
proposto dalla Plus dipende dall'accertamento del fatto che l'azione inibitoria
in esame possa essere accolta sulla base del diritto applicabile al momento in
cui, con la pronuncia della presente sentenza, interverrà la decisione che
statuisce sulla controversia principale.
32 Pertanto, come
rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 49-57 delle sue conclusioni,
l'interpretazione della direttiva 2005/29 richiesta dal giudice del rinvio va
ritenuta utile al medesimo al fine di consentirgli di pronunciarsi nella
controversia di cui è adito.
33 Infine, per quanto
riguarda l'argomento secondo cui le pratiche di promozione delle vendite di cui
alla causa principale non sarebbero contemplate dalla direttiva 2005/29 in
quanto esse sono state oggetto di una proposta di regolamento della
Commissione, è sufficiente rilevare che tale circostanza non può, da sola,
escludere - in particolare tenuto conto del fatto che tale proposta è stata ritirata
nel 2006 e non ha quindi portato all'adozione di un regolamento - che tali
pratiche possano costituire, allo stato attuale del diritto comunitario,
pratiche commerciali sleali ai sensi di tale direttiva e rientrare nel campo di
applicazione della medesima.
34 Ciò premesso, la
domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere ritenuta ricevibile.
Nel merito
35 Per risolvere la
questione proposta, occorre anzitutto stabilire se le pratiche oggetto del
divieto di cui alla causa principale, che collegano l'acquisto di merci o di
servizi alla partecipazione dei consumatori ad un gioco o a un concorso,
costituiscano pratiche commerciali ai sensi dell'art. 2, lett. d), della
direttiva 2005/29 e siano, di conseguenza, assoggettate alle previsioni di
quest'ultima.
36 A tale proposito, è opportuno rilevare
che l'art. 2, lett. d), della direttiva 2005/29 definisce, utilizzando una
formulazione particolarmente ampia, la nozione di pratica commerciale come
«qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione
commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un
professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di
un prodotto ai consumatori».
37 Orbene, occorre
constatare che campagne promozionali, come quelle in esame nella causa
principale, che subordinano la partecipazione gratuita del consumatore ad una
lotteria all'acquisto di una determinata quantità di merci o servizi, si
iscrivono chiaramente nel contesto della strategia commerciale di un operatore
e sono rivolte direttamente alla promozione e allo smercio delle sue vendite.
Ne deriva che esse costituiscono pratiche commerciali ai sensi dell'art. 2,
lett. d), della direttiva 2005/29 e ricadono, conseguentemente, nella sua sfera
di applicazione (v., per analogia, in materia di offerte congiunte, sentenza
VTB-VAB e Galatea, cit., punto 50).
38 Tale conclusione non
può essere rimessa in discussione tramite l'argomentazione esposta dal governo
ceco e austriaco, secondo cui le disposizioni dell'UWG di cui trattasi nella
causa principale, contrariamente a quelle della direttiva 2005/29, sarebbero
principalmente dirette non alla tutela dei consumatori, ma a quella dei
concorrenti contro pratiche commerciali sleali attuate da taluni operatori,
cosicché tali disposizioni non ricadrebbero nell'ambito di applicazione della
direttiva.
39 Infatti, come è stato
sottolineato al punto 36 della presente sentenza, la direttiva 2005/29 è
caratterizzata da un ambito di applicazione per materia particolarmente ampio
che si estende a qualsiasi pratica commerciale in collegamento diretto con la
promozione, la vendita o la fornitura di un prodotto ai consumatori. In tal
modo, come risulta dal sesto 'considerando' di tale direttiva, sono escluse da
detto ambito di applicazione soltanto le normative nazionali relative alle
pratiche commerciali sleali che ledono «unicamente» gli interessi economici dei
concorrenti o che sono connesse ad un'operazione tra professionisti.
40 Orbene, come ha
rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, ciò
evidentemente non accade nel caso delle disposizioni nazionali in esame nella
causa principale, poiché gli artt. 1, 3 e 4 dell'UWG sono espressamente diretti
alla tutela dei consumatori e non esclusivamente a quella dei concorrenti e
degli altri attori sul mercato.
41 Ciò detto, occorre
rammentare poi che la direttiva 2005/29 realizza un'armonizzazione completa a
livello comunitario delle norme relative alla pratiche commerciali sleali delle
imprese nei confronti dei consumatori. Pertanto, come prevede espressamento
l'art. 4 della medesima, gli Stati membri non possono adottare misure più
restrittive di quelle definite dalla direttiva in parola, neppure al fine di
assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori (sentenza VTB-VAB e
Galatea, cit., punto 52).
42 Si deve poi rilevare
che l'art. 5 della direttiva 2005/29 prevede il divieto delle pratiche
commerciali sleali e indica i criteri che consentono di determinare un siffatto
carattere di slealtà.
43 Così, conformemente al
n. 2 di tale disposizione, una pratica commerciale è sleale se è contraria alle
norme di diligenza professionale e falsa o è idonea a falsare in misura
rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore
medio.
44 Quanto al n. 4 di
detto articolo esso definisce due categorie precise di pratiche commerciali
sleali, e cioè le «pratiche ingannevoli» e le «pratiche aggressive» che
soddisfano i criteri specificati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7 nonché 8 e
9 della direttiva 2005/29. In forza di tali disposizioni, siffatte pratiche
sono vietate in particolare quando, tenuto conto delle caratteristiche e
circostanze del caso, inducano o siano idonee ad indurre il consumatore medio
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso.
45 Infine, la direttiva
2005/29 prevede anche, al suo allegato I, un elenco esaustivo di 31 pratiche
commerciali che, conformemente all'art. 5, n. 5, di tale direttiva, sono
considerate sleali «in ogni caso». Di conseguenza, come espressamente precisato
dal diciassettesimo 'considerando' della direttiva, si tratta delle uniche
pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione
caso per caso ai sensi delle disposizioni degli articoli 5-9 della direttiva
2005/29.
46 Pertanto, è alla luce
del contenuto e dell'economia generale delle disposizioni della direttiva
2005/29 - ricordate ai punti che precedono - che vanno esaminate le questioni
sollevate dal giudice del rinvio.
47 Al riguardo è giocoforza
rilevare che, nell'introdurre un divieto assoluto delle pratiche che
subordinano la partecipazione dei consumatori ad un gioco o ad un concorso
all'acquisto di merci o di servizi, un normativa nazionale come quella oggetto
della causa principale non soddisfa i requisiti posti dalla direttiva 2005/29.
48 Infatti, da un lato,
l'art. 4, n. 6, dell'UWG vieta qualsiasi operazione commerciale che colleghi
l'acquisto di merci o servizi alla partecipazione dei consumatori ad un
concorso o ad un gioco a premi, con la sola eccezione di quelle riguardanti un
gioco o un concorso per natura collegati alla merce o al servizio di cui
trattasi. In altri termini, detto tipo di pratica è vietato in generale, senza
che sia necessario accertare, con riferimento al contesto di fatto di ogni
fattispecie, se l'operazione commerciale di cui trattasi presenti un carattere
«sleale» alla luce dei criteri enunciati agli artt. 5-9 della direttiva
2005/29.
49 Orbene, è pacifico che
siffatte pratiche, che collegano l'acquisto di merci o servizi alla
partecipazione dei consumatori ad un gioco o ad un concorso, non sono
contemplate dall'allegato I di tale direttiva che, come ricordato al punto 45
della presente sentenza, elenca tassativamente le sole pratiche che possono
essere vietate senza essere esaminate caso per caso.
50 D'altra parte una
normativa del tipo di quella oggetto della causa principale si pone in
contrasto con il contenuto dell'art. 4 della direttiva 2005/29 che vieta
espressamente agli Stati membri di mantenere o di adottare misure nazionali più
restrittive, anche se tali misure sono volte a garantire un livello più elevato
di tutela dei consumatori.
51 Pertanto, occorre
constatare che la direttiva 2005/29 osta ad un divieto di offerte commerciali
che collegano l'acquisto di merci o servizi alla partecipazione dei consumatori
ad un concorso o ad un gioco, come qella prevista dalla normativa nazionale in
esame nella causa principale.
52 Tale conclusione non
può essere rimessa in discussione dalla circostanza che l'art. 4, n. 6,
dell'UWG preveda un'eccezione a favore delle prassi riguardanti un gioco o un
concorso per natura collegati alla merce o al servizio di cui trattasi.
53 Infatti, anche se tali
eccezioni possono limitare la portata del divieto previsto da tale disposizione,
cionondimeno esse non possono, in ragione della loro natura limitata e
predefinita, sostituirsi all'analisi, che deve essere necessariamente
effettuata in considerazione del contesto di fatto di ogni caso di specie, del
carattere «sleale» di una pratica commerciale alla luce dei criteri previsti
dagli artt. 5-9 della direttiva 2005/29, qualora si tratti, come nella causa
principale, di una pratica non prevista dal suo allegato I (v. sentenza VTB-VAB
e Galatea, cit., punti 64 e 65).
54 Alla luce delle considerazioni
che precedono, occorre risolvere la questione posta dichiarando che la
direttiva 2005/29 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una
normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che prevede un
divieto in via di principio, a prescindere dalle circostanze della singola
fattispecie, delle pratiche commerciali che subordinano la partecipazione dei
consumatori ad un concorso o gioco a premi all'acquisto di una merce o di un
servizio.
Sulle spese
55 Nei confronti delle
parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
La direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle
pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel
mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel
senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa
principale, che prevede un divieto in via di principio, a prescindere dalle
circostanze della singola fattispecie, delle pratiche commerciali che
subordinano la partecipazione dei consumatori ad un concorso o gioco a premi
all'acquisto di una merce o di un servizio.