SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 marzo 2010
«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime
sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di
beneficiario della protezione sussidiaria – Qualità di
“rifugiato” – Art. 2, lett. c) –
Cessazione dello status di rifugiato – Art. 11 –
Cambiamento delle circostanze – Art. 11, n. 1,
lett. e) – Rifugiato – Timore infondato di
persecuzioni – Valutazione – Art. 11, n. 2 –
Revoca dello status di rifugiato – Prova – Art. 14,
n. 2»
Nei procedimenti riuniti C 175/08, C 176/08,
C 178/08 e C 179/08,
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE,
dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisioni 7 febbraio e
31 marzo 2008, pervenute in cancelleria il 29 aprile 2008, nelle
cause
Aydin Salahadin Abdulla (C 175/08),
Kamil Hasan (C 176/08),
Ahmed Adem,
Hamrin Mosa Rashi (C 178/08),
Dler Jamal (C 179/08)
contro
Bundesrepublik Deutschland,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente,
dai sigg. K. Lenaerts, J. C. Bonichot, dalle
sig.re R. Silva de Lapuerta e P. Lindh,
presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans,
A. Rosas, K. Schiemann, P. Kūris, A. Ó Caoimh,
L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz e
A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. K. Malacek,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 2 giugno 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. Salahadin Abdulla, dall’avv. A. Lex,
Rechtsanwältin;
– per
il sig. Hasan e il sig. Jamal, dall’avv. T. Grüner,
Rechtsanwalt;
– per
il sig. Adem e la sig.ra Mosa Rashi,
dall’avv. C. Heidemann, Rechtsanwalt;
– per
il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma, C. Blaschke e
N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;
– per
il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità
di agente, assistita dal sig. G. Albenzio, avvocato dello
Stato;
– per
il governo cipriota, dal sig. D. Lysandrou, in qualità
di agente;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in
qualità di agente, assistita dal sig. T. Ward,
barrister;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dalla
sig.ra M. Condou Durande, nonché dai
sigg. F. Erlbacher e F. Hoffmeister, in qualità
di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 15 settembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione
dell’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva
del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12, e
rettifica contenuta in GU 2005, L 204, pag. 24; in
prosieguo: la «direttiva»), letto in combinato disposto
con l’art. 2, lett. c), della medesima direttiva.
2 Tali
domande sono state sottoposte nell’ambito di controversie che
vedono opposti, rispettivamente, il sig. Salahadin Abdulla,
il sig. Hasan, il sig. Adem e sua moglie, la
sig.ra Mosa Rashi, e il sig. Jamal (in prosieguo,
congiuntamente: i «ricorrenti nelle cause principali»),
cittadini iracheni, alla Bundesrepublik Deutschland (Repubblica
federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium des Innern
(Ministero federale dell’Interno), a sua volta rappresentato
dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (ufficio
federale per l’immigrazione e i rifugiati; in prosieguo: il
«Bundesamt»), relativamente alla revoca da parte di
quest’ultimo del loro status di rifugiati.
Contesto normativo
La convenzione relativa allo status dei
rifugiati
3 La
convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il
28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies,
vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è entrata
in vigore il 22 aprile 1954, ed è stata completata dal
Protocollo relativo allo status dei rifugiati, adottato il 31 gennaio
1967 a New York ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo:
la «Convenzione di Ginevra»).
4 Ai
sensi dell’art. 1, sezione A, paragrafo 2, primo
comma, della Convenzione di Ginevra, il termine «rifugiato»
si applica a chiunque, «temendo a ragione di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non
può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della
protezione di questo Paese; oppure a chiunque, non avendo la
cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza
abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole
tornarvi per il timore di cui sopra».
5 L’art. 1,
sezione C, paragrafo 5, di detta Convenzione dispone che:
«Una persona, cui sono applicabili le
disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente
Convenzione:
(…)
5. se, cessate le
circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come
rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la
protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza.
Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili
ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente
articolo, che possono far valere, per rifiutare la protezione dello
Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su
persecuzioni anteriori».
La normativa dell’Unione
6 L’art. 6,
n. 1, primo comma, TUE, è così formulato:
«L’Unione riconosce i diritti, le
libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata
il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico
dei trattati».
7 Ai
sensi dell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»):
«Il diritto di asilo è garantito nel
rispetto delle norme stabilite dalla [Convenzione di Ginevra] e a
norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea».
8 Il
secondo ed il terzo ‘considerando’ della direttiva
stabiliscono che:
«(2) Il
Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e
16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un
regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione,
in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra (...), e di
garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla
persecuzione, in ottemperanza al principio di non «nonrefoulement»
(divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).
(3) La
convenzione di Ginevra (…) [costituisce] la pietra angolare
della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione
dei rifugiati».
9 Il
decimo ‘considerando’ della direttiva precisa quanto
segue:
«La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella
[Carta]. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto
della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo
e dei familiari al loro seguito».
10 Il
sedicesimo e diciassettesimo ‘considerando’ della
direttiva sono così formulati:
«(16) Dovrebbero essere stabilite norme
minime per la definizione ed il contenuto dello status di rifugiato,
al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli
Stati membri nell’applicazione della convenzione di Ginevra.
(17) È
necessario introdurre dei criteri comuni per l’attribuzione ai
richiedenti asilo, della qualifica di rifugiati ai sensi
dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra».
11 Ai
sensi dell’art. 1 della direttiva:
«La presente direttiva stabilisce norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta».
12 In
base all’art. 2, lett. a), c), d), e) e g), della
direttiva, si intende per:
«a) “protezione
internazionale”: lo status di rifugiato e di protezione
sussidiaria quale definito alle lettere d) e f);
(…)
c) “rifugiato”:
cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si
trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a
causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto
paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e
non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi
ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;
d) “status
di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro,
di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
e) “persona
ammissibile alla protezione sussidiaria”: cittadino di un paese
terzo (...) che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel paese di origine, (...) correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo
15, (...) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non
vuole avvalersi della protezione di detto paese,
(…)
g) “domanda
di protezione internazionale”: una richiesta di protezione
rivolta ad uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese
terzo (...) di cui si può ritenere che intende ottenere lo
status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (…)».
13 Gli
artt. 13 e 18 della direttiva stabiliscono che gli Stati membri
riconoscono lo status di rifugiato o lo status offerto dalla
protezione sussidiaria ai cittadini di paesi terzi che soddisfano i
requisiti di cui, rispettivamente, ai capi II e III o II e V della
direttiva medesima.
14 L’art. 4
della direttiva, contenuto nel capo II della stessa, intitolato
«Valutazione delle domande di protezione internazionale»,
definisce le condizioni di esame dei fatti e delle circostanze,
disponendo, al n. 1, quanto segue:
«Gli Stati membri possono ritenere che il
richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi
necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo
Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a
esaminare tutti gli elementi significativi della domanda».
15 L’art. 4,
n. 3, della direttiva precisa gli elementi da prendere in
considerazione ai fini della valutazione su base individuale della
domanda di protezione.
16 Ai
sensi dell’art. 4, n. 4, della direttiva, «[i]l
fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni (....)
o minacce dirette di siffatte persecuzioni (...) costituisce un serio
indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire
persecuzioni (...), a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che
tali persecuzioni (...) non si ripeteranno».
17 L’art. 5,
n. 1, della direttiva, parimenti contenuto nel capo II della
stessa, aggiunge che un timore fondato di essere perseguitato può
essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del
richiedente dal suo paese di origine.
18 L’art. 6
della direttiva, che compare nel capo II, e intitolato «Responsabili
della persecuzione o del danno grave», stabilisce che:
«I responsabili della persecuzione o del danno
grave possono essere:
a) lo Stato;
b) i partiti o le
organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio;
c) soggetti non
statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui
alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non
possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni
gravi come definito all’articolo 7».
19 L’art. 7,
nn. 1 e 2, contenuto nel medesimo capo e intitolato «Soggetti
che offrono protezione», dispone quanto segue:
«1. La
protezione può essere offerta:
a) dallo Stato;
oppure
b) dai partiti o
organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che
controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.
2. La protezione
è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1
adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti
atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un
sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di
perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono
persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale
protezione».
20 L’art. 9,
nn. 1 e 2, della direttiva, contenuto nel capo III della
medesima e intitolato «Requisiti per essere considerato
rifugiato», definisce gli atti di persecuzione. Al n. 3
prevede la sussistenza di un collegamento fra i motivi di
persecuzione citati all’art. 10 della direttiva e tali
atti di persecuzione.
21 L’art. 10,
n. 1, della direttiva, che figura nel capo III di quest’ultima
e che è intitolato «Motivi di persecuzione», fissa
gli elementi di cui tenere conto per valutare ciascuno dei cinque
motivi della persecuzione.
22 L’art. 11
della direttiva, contenuto nello stesso capo e intitolato
«Cessazione», così dispone:
«1. Un
cittadino di un paese terzo (…) cessa di essere un rifugiato
qualora:
(…)
e) non possa più
rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza,
perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato
il riconoscimento dello status di rifugiato;
(…)
2. Ai fini
dell’applicazione dell[a] letter[a] e) (...) del paragrafo 1,
gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze ha un
significato e una natura non temporanea tali da eliminare il fondato
timore di persecuzioni».
23 L’art. 14
della direttiva, intitolato «Revoca, cessazione o rifiuto del
rinnovo dello status» e contenuto nel capo IV della stessa, a
sua volta intitolato «Status di rifugiato», è così
formulato:
«1. Per
quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate
successivamente all’entrata in vigore della presente direttiva
gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status
di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo (...) da
un organismo [competente] se questi ha cessato di essere un rifugiato
ai sensi dell’articolo 11.
2. Fatto salvo
l’obbligo del rifugiato, ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta
la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha
riconosciuto lo status di rifugiato dimostra su base individuale che
l’interessato ha cessato di essere o non è mai stato un
rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
(…)».
24 L’art. 15
della direttiva, intitolato «Danno grave», contenuto nel
capo V di questa, intitolato «Requisiti per poter beneficiare
della protezione sussidiaria», stabilisce che:
«Sono considerati danni gravi:
a) la condanna a
morte o all’esecuzione; o
b) la tortura o
altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del
richiedente nel suo paese di origine; o
c) la minaccia
grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante
dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato
interno o internazionale».
25 Conformemente
ai suoi artt. 38 e 39, la direttiva è entrata in vigore
il 20 ottobre 2004 e la sua trasposizione doveva avvenire al più
tardi entro il 10 ottobre 2006.
La normativa nazionale
26 Ai
sensi dell’art. 3, n. 1, della legge relativa al
procedimento in materia di asilo (Asylverfahrensgesetz; in prosieguo:
l’«AsylVfG»):
«Uno straniero è considerato rifugiato
ai sensi della [convenzione di Ginevra] qualora, nel paese di cui ha
la cittadinanza, sia minacciato dai pericoli elencati all’art. 60,
n. 1, della legge sul soggiorno degli stranieri
[Aufenthaltsgesetz] (…)».
27 L’art. 60
della legge sul soggiorno degli stranieri, che figura al capo
dedicato alla cessazione del soggiorno e intitolato «Divieto di
riconduzione alla frontiera», al n. 1 dispone:
«In applicazione della convenzione [di
Ginevra], uno straniero non può essere ricondotto alla
frontiera verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua libertà
siano minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche. (…)».
28 Ai
sensi dell’art. 73, n. 1, prima e seconda frase,
dell’AsylVfG, come modificato dalla legge di trasposizione
delle direttive dell’Unione europea in materia di soggiorno ed
asilo (Gesetz zur Umsetzung aufenhalts- und asylrechtlicher
Richtlinien der Europäischen Union) 19 agosto 2007
(BGBl. 2007 I, pag. 1970):
«Il riconoscimento del diritto d’asilo e
dello status di rifugiato sono revocati immediatamente qualora le
condizioni su cui si basavano siano venute meno. Ciò avviene
in particolare qualora uno straniero non possa più rinunciare
ad avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza,
essendo venute meno le circostanze che hanno determinato il
riconoscimento del diritto di asilo o dello status di rifugiato (…)».
29 In
base al medesimo art. 73, n. 1, terza frase, dell’AsylVfG
il riconoscimento del diritto d’asilo e dello status di
rifugiato non sono revocati «allorché lo straniero può
invocare motivi imperativi dovuti a precedenti persecuzioni per
rifiutare di avvalersi della protezione dello Stato di cui ha la
cittadinanza (…)».
Cause principali e questioni pregiudiziali
30 I
ricorrenti nelle cause principali sono giunti in Germania nel corso
del periodo 1999 2002, e a tale paese hanno chiesto asilo.
31 A
sostegno delle rispettive domande hanno fatto valere diversi motivi,
che davano loro adito di temere di essere perseguitati in Iraq dal
regime del partito Baas di Saddam Hussein.
32 Il
Bundesamt ha riconosciuto il loro status di rifugiati nel 2001 e nel
2002.
33 Nel
corso del 2004 e del 2005 il Bundesamt, considerata l’evoluzione
della situazione in Iraq, ha avviato i procedimenti per la revoca
dello status di rifugiato concesso agli interessati.
34 In
seguito ai detti procedimenti, esso ha effettivamente revocato lo
status con decisioni adottate fra gennaio e agosto 2005.
35 Con
sentenze pronunciate fra luglio e ottobre 2005 i giudici
amministrativi competenti hanno annullato le decisioni di revoca,
affermando, in sostanza, che, tenuto conto della situazione
estremamente instabile esistente in Iraq, non si poteva concludere
che avesse avuto luogo un cambiamento duraturo e stabile della
situazione tale da giustificare la revoca dello status di rifugiati.
36 Aditi
con impugnazione della Repubblica federale di Germania, i giudici
amministrativi superiori competenti, con sentenze emesse nei mesi di
marzo e agosto 2006, hanno annullato le pronunce di primo grado e
respinto i ricorsi di annullamento avverso le decisioni di revoca.
Riguardo ad un cambiamento sostanziale della situazione in Iraq, essi
hanno ritenuto che i ricorrenti nelle cause principali fossero ormai
al riparo dalle persecuzioni subite sotto il precedente regime e che
non sarebbero stati esposti a nuove minacce di persecuzione,
fortemente probabili, dettate da altri motivi.
37 I
ricorrenti nelle cause principali hanno proposto ricorsi in
«Revision» (ricorso per cassazione) avverso le sentenze
in parola dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa
federale), diretti ad ottenere la conferma delle decisioni di primo
grado.
38 Tale
giudice reputa che la cessazione dello status di rifugiato occorra
quando, da un lato, la situazione esistente nel paese di origine del
rifugiato sia mutata in maniera profonda e duratura e le circostanze
alla base del suo timore di persecuzione, sulla scorta delle quali è
stato riconosciuto come rifugiato, siano cessate, e quando,
dall’altro, l’interessato non debba temere di essere
«perseguitato» ai sensi della direttiva per altri motivi.
39 Ad
avviso del giudice in parola l’espressione «protezione
del paese», di cui all’art. 11, n. 1, lett. e),
della direttiva, ha il medesimo senso dell’espressione
«protezione di detto paese» utilizzata all’art. 2,
lett. c), della direttiva e fa riferimento unicamente alla
protezione dalle persecuzioni.
40 Pericoli
di carattere generico non rientrerebbero nell’ambito né
della protezione prevista dalla menzionata direttiva né della
Convenzione di Ginevra. La questione se un rifugiato possa essere
obbligato a tornare nel suo paese di origine allorché
sussistono pericoli di carattere generico non potrebbe essere
verificata nel contesto della cessazione dello status di rifugiato in
applicazione dell’art. 73, n. 1, dell’AsylVfG.
Tale esame potrebbe avere luogo solo in una fase ulteriore, al
momento di stabilire se la persona interessata debba essere
rimpatriata nel suo paese di origine.
41 Il
giudice del rinvio sottolinea che, sulla base di constatazioni
effettuate nel corso del relativo procedimento di appello, i
ricorrenti nelle cause principali non possono avvalersi degli effetti
conseguenti ad atti di persecuzione antecedenti per rifiutare di
tornare in Iraq. Tale giudice ne deduce l’impossibilità
che dinanzi ad esso si facciano valere i «motivi imperativi»
dovuti a precedenti persecuzioni di cui all’art. 73, n. 1,
terza frase, dell’AsylVfG nonché all’art. 1,
sezione C, n. 5, seconda frase, della Convenzione di Ginevra.
42 Detto
giudice osserva tuttavia che la cessazione dello status di rifugiato
non fa perdere ad un soggetto, necessariamente, il diritto di
soggiorno in Germania.
43 Alla
luce di ciò, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in ognuna
delle cause principali, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva
(...), debba essere interpretato nel senso che – a prescindere
dall’art. 1, sezione C, n. 5, seconda frase,
della convenzione [di Ginevra] – lo status di rifugiato si
estingua nel momento in cui venga meno il fondato timore del
rifugiato stesso di essere perseguitato, ai sensi dell’art. 2,
lett. c), della direttiva stessa, in base al quale il
riconoscimento è stato concesso, e non sussistano altri motivi
di timore di persecuzione ai sensi dello stesso art. 2,
lett. c), della direttiva.
2) In caso di
soluzione negativa della prima questione: se la cessazione dello
status di rifugiato ai sensi dell’art. 11, n. 1,
lett. e), della direttiva (...) presupponga inoltre che nello
Stato di cui il rifugiato è cittadino:
a) esista un
soggetto che offra protezione ai sensi dell’art. 7, n. 1,
della direttiva e, in tal caso, se sia al riguardo sufficiente che
l’offerta di protezione sia resa possibile solo con l’ausilio
di truppe multinazionali;
b) il rifugiato
non sia esposto a danno grave ai sensi dell’art. 15 della
direttiva, in base al quale possa beneficiare della protezione
sussidiaria ai sensi dell’art. 18 della direttiva stessa,
e/o
c) le condizioni
di sicurezza siano stabili e le condizioni di vita generali
garantiscano i requisiti minimi di sussistenza.
3) Se, nel caso
in cui le precedenti circostanze, in base alle quali sia stato
riconosciuto all’interessato lo status di rifugiato, siano
venute meno, nuove, differenti circostanze che integrino una
situazione di persecuzione:
a) debbano essere
valutate sulla base del criterio di probabilità, applicabile
ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, oppure se nei
confronti dell’interessato debba essere applicato un criterio
differente,
b) debbano essere
valutate in considerazione dell’alleggerimento dell’onere
della prova previsto dall’art. 4, n. 4, della
direttiva (…)».
44 Con
ordinanza del presidente della Corte 25 giugno 2008 le cause da
C 175/08 a C 179/08 sono state riunite ai fini delle fasi
scritta e orale del procedimento, come pure della sentenza. Con
ordinanza del presidente della Corte 4 agosto 2008 la causa C 177/08
è stata in seguito separata da dette cause e cancellata dal
ruolo.
Competenza della Corte
45 Nelle
cause principali i ricorrenti hanno presentato le rispettive domande
di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore della
direttiva, ossia prima del 20 ottobre 2004.
46 Qualora
il rifugiato abbia cessato di godere del suo status ex art. 11
della direttiva, l’art. 14, n. 1, della stessa
prevede la revoca dello status in discussione solamente allorché
la domanda di protezione internazionale sia stata presentata
successivamente all’entrata in vigore della direttiva.
47 Le
domande di protezione internazionale alla base delle questioni
sottoposte dal giudice del rinvio non rientrano quindi ratione
temporis nell’ambito della direttiva.
48 Occorre
tuttavia ricordare che, quando le questioni sollevate dai giudici
nazionali vertono sull’interpretazione di una norma di diritto
comunitario, la Corte è in linea di principio tenuta a
pronunciarsi. Non risulta, infatti, dal dettato degli artt. 68 CE
e 234 CE, né dalle finalità del procedimento
istituito da quest’ultima disposizione che gli autori del
Trattato CE abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte
i rinvii pregiudiziali vertenti su di una direttiva nel caso
specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al
contenuto delle disposizioni della direttiva in parola per
determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna
al detto Stato. In un caso del genere esiste un interesse comunitario
certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione,
le soluzioni riprese dal diritto comunitario ricevano
un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in
cui verranno applicate (v. sentenza 16 marzo 2006, causa C 3/04,
Poseidon Chartering, Racc. pag. I 2505, punti 15 e 16,
e giurisprudenza ivi citata).
49 Nella
presente causa il giudice del rinvio pone in evidenza che la legge di
attuazione delle direttive in materia di diritto di soggiorno e
diritto di asilo, entrata in vigore il 28 agosto 2007 e da cui
discende la nuova formulazione dell’art. 73, n. 1,
dell’AsylVfG, ha provveduto alla trasposizione degli artt. 11
e 14 della direttiva senza restringere l’applicabilità
ratione temporis delle relative disposizioni, cosicché dette
disposizioni nazionali sono applicabili a domande di protezione
internazionale presentate anteriormente all’entrata in vigore
della direttiva.
50 Alla
luce di quanto sopra occorre fornire una soluzione alle questioni
poste dal giudice del rinvio.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
51 La
direttiva è stata adottata sul fondamento, in particolare,
dell’art. 63, primo comma, n. 1), lett. c), CE,
il quale incaricava il Consiglio dell’Unione europea di
adottare misure relative all’asilo, conformemente alla
Convenzione di Ginevra e agli altri trattati pertinenti, nell’ambito
delle norme minime relative all’attribuzione dello status di
rifugiato a cittadini di paesi terzi.
52 Dal
terzo, sedicesimo e diciassettesimo ‘considerando’ della
direttiva risulta che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra
angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla
protezione dei rifugiati e che le disposizioni della direttiva
relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di
rifugiato nonché al contenuto del medesimo sono state adottate
al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri
ad applicare detta convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni.
53 L’interpretazione
delle disposizioni della direttiva deve pertanto essere effettuata
alla luce dell’economia generale e della finalità di
questa direttiva, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli
altri trattati pertinenti di cui all’art. 63, primo comma,
punto 1), CE.
54 Tale
interpretazione deve parimenti essere operata, come deriva dal decimo
‘considerando’ della direttiva, nel rispetto dei diritti
fondamentali e dei principi riconosciuti segnatamente nella Carta.
Sulla prima questione
55 Con
la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva debba
essere interpretato nel senso che lo status di rifugiato si estingue
nel momento in cui vengano meno le circostanze alla base del fondato
timore del rifugiato stesso di essere perseguitato, ai sensi
dell’art. 2, lett. c), della direttiva stessa, in
base al quale il riconoscimento era stato concesso, e non sussistano
altri motivi di timore di «essere perseguitato» ai sensi
dello stesso art. 2, lett. c), della direttiva.
56 In
proposito va ricordato che, secondo il dettato dell’art. 2,
lett. c), della direttiva, il rifugiato è, in
particolare, un cittadino di un paese terzo che si trova fuori dal
paese di cui ha la cittadinanza «per il timore fondato di
essere perseguitato» per motivi di razza, religione,
nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un
determinato gruppo sociale e non può o, «a causa di tale
timore», non vuole avvalersi della «protezione» di
detto paese.
57 Il
cittadino interessato deve quindi, a causa delle circostanze
esistenti nel suo paese di origine, fronteggiare il timore fondato di
una persecuzione nei suoi confronti per almeno uno dei cinque motivi
elencati nella direttiva e nella Convenzione di Ginevra.
58 Tali
circostanze dimostrano, infatti, che il paese terzo non protegge il
proprio cittadino da atti di persecuzione.
59 Esse
sono la causa dell’impossibilità per l’interessato,
o del suo rifiuto giustificato, di avvalersi della «protezione»
del suo paese di origine ai sensi dell’art. 2, lett. c),
della direttiva, vale a dire con riferimento alla capacità di
tale paese di prevenire o di sanzionare atti di persecuzione.
60 Esse
sono quindi determinanti per il riconoscimento dello status di
rifugiato.
61 In
base all’art. 4, n. 1, della direttiva, i fatti e le
circostanze sono esaminati, ai fini del riconoscimento in parola, in
cooperazione con il richiedente.
62 Conformemente
all’art. 13 della direttiva, lo Stato membro concede lo
status di rifugiato al richiedente se quest’ultimo soddisfa i
requisiti previsti, segnatamente, agli artt. 9 e 10 della
direttiva stessa.
63 L’art. 9
della direttiva definisce gli elementi che consentono di considerare
degli atti come una persecuzione. A riguardo l’art. 9,
n. 1, precisa che i fatti pertinenti devono essere
«sufficientemente gravi», per loro natura o frequenza, da
rappresentare una «violazione grave dei diritti umani
fondamentali», o costituire la somma di diverse misure il cui
impatto sia «sufficientemente grave» da esercitare sulla
persona un effetto analogo a quello di una «violazione grave
dei diritti umani fondamentali».
64 L’art. 9,
n. 3, della direttiva aggiunge che i motivi di persecuzione di
cui all’art. 10 della stessa devono essere collegati agli
atti di persecuzione.
65 L’art. 11,
n. 1, lett. e), della direttiva, così come l’art. 1,
sezione C, n. 5, della Convenzione di Ginevra, prevede la
perdita della qualità di rifugiato quando siano venute meno le
circostanze che hanno determinato il riconoscimento di tale qualità,
vale a dire, in altri termini, quando non ricorrano più le
condizioni per la concessione dello status di rifugiato.
66 Utilizzando
un tenore letterale secondo cui, quando le circostanze di cui
trattasi «sono venute meno», il cittadino «non
[può] più rinunciare alla protezione del paese di cui
ha la cittadinanza», la menzionata disposizione, con il suo
dettato stesso, stabilisce un vincolo di causalità fra il
cambiamento delle circostanze e l’impossibilità per
l’interessato di protrarre il suo rifiuto e, di conseguenza, di
conservare il suo status di rifugiato, in quanto il suo timore
originario di essere perseguitato non appare più fondato.
67 Disponendo
che il cittadino «non possa più rinunciare» alla
protezione del paese di origine, la previsione in parola comporta che
la «protezione» in causa è la medesima che fino a
tale momento era assente, ossia quella nei confronti degli atti di
persecuzione contemplati dalla direttiva.
68 In
tal modo, le circostanze che dimostrano l’incapacità o,
al contrario, la capacità del paese di origine di garantire
una protezione da atti di persecuzione costituiscono un elemento
decisivo della valutazione che conduce alla concessione o,
eventualmente, in modo simmetrico, alla cessazione dello status di
rifugiato.
69 Di
conseguenza, lo status di rifugiato cessa dal momento in cui il
cittadino interessato non appare più esposto, nel paese di
origine, a circostanze che dimostrano l’incapacità di
detto paese di assicurargli una protezione nei confronti degli atti
di persecuzione che subirebbe per uno dei cinque motivi elencati
all’art. 2, lett. c), della direttiva. Siffatta
cessazione comporta quindi che il cambiamento delle circostanze abbia
sanato le cause che avevano condotto al riconoscimento dello status
di rifugiato.
70 Per
giungere alla conclusione che il timore del rifugiato di essere
perseguitato non è più fondato, le autorità
competenti, alla luce dell’art. 7, n. 2, della
direttiva, devono verificare, tenuto conto della situazione
individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono
protezione del paese terzo in causa abbiano adottato adeguate misure
per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi
dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che
permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli
atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato,
in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a
detta protezione.
71 Tale
verifica porta le autorità competenti a valutare, in
particolare, le condizioni per l’esercizio dell’attività
delle istituzioni, amministrazioni e autorità di pubblica
sicurezza, da un lato, e, dall’altro, dei gruppi o entità
del paese terzo che potrebbero essere all’origine, con le loro
azioni o inattività, di atti di persecuzione subiti dal
beneficiario dello status di rifugiato, in caso di ritorno in tale
paese. In conformità all’art. 4, n. 3, della
direttiva, relativo all’esame dei fatti e delle circostanze, le
autorità in parola possono tenere conto, segnatamente, delle
disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e
relative modalità di applicazione, e della misura in cui il
rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo è garantito
in tale paese.
72 L’art. 11,
n. 2, della direttiva prevede, d’altro canto, che il
cambiamento delle circostanze constatato dalle autorità
competenti debba avere «un significato e una natura non
temporanea» tali da eliminare il fondato timore di persecuzioni
del rifugiato.
73 Il
cambiamento delle circostanze ha «un significato e una natura
non temporanea» ai sensi dell’art. 11, n. 2,
della direttiva, quando si possa considerare che gli elementi alla
base dei timori del rifugiato di essere perseguitato siano stati
eliminati in modo duraturo. La valutazione del carattere
significativo e della natura non temporanea del cambiamento delle
circostanze comporta quindi la mancanza di fondati timori di subire
atti di persecuzione che rappresentano una violazione grave dei
diritti umani fondamentali ai sensi dell’art. 9, n. 1,
della direttiva.
74 Occorre
precisare che il soggetto o i soggetti che offrono protezione, nella
sfera dei quali si valuta l’effettività di un
cambiamento delle circostanze nel paese di origine sono,
conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva, lo
Stato stesso, o partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio.
75 A
quest’ultimo riguardo si deve riconoscere che l’art. 7,
n. 1, della direttiva non osta a che la protezione possa essere
garantita da organizzazioni internazionali, anche per mezzo della
presenza di una forza multinazionale sul territorio del paese terzo.
76 Alla
luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre
risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 11,
n. 1, lett. e), della direttiva deve essere interpretato
nel senso che:
– una
persona perde lo status di rifugiato quando, considerato un
cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una
natura non temporanea, occorso nel paese terzo interessato, vengano
meno le circostanze alla base del fondato timore della persona stessa
di essere perseguitata a causa di uno dei motivi di cui all’art. 2,
lett. c), della direttiva, motivi per i quali essa è
stata riconosciuta come rifugiata, e non sussistano altri motivi di
timore di «essere perseguitat[a]» ai sensi dell’art. 2,
lett. c), della direttiva;
– ai
fini della valutazione del cambiamento delle circostanze, le autorità
competenti dello Stato membro devono verificare, tenuto conto della
situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti
che offrono protezione di cui all’art. 7, n. 1, della
direttiva abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano
essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in
particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di
individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che
costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di
cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta
protezione;
– i
soggetti che offrono protezione di cui all’art. 7, n. 1,
lett. b), della direttiva possono includere organizzazioni
internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza
multinazionale su tale territorio.
Sulla seconda questione
77 In
considerazione della risposta data alla prima questione, nonché
delle precisazioni fornite ai punti 74 e 75 della presente sentenza,
non occorre rispondere alla seconda questione proposta.
78 Ciò
non di meno, riguardo a detta seconda questione, sub b), va in ogni
caso posto in evidenza che la direttiva, nell’ambito del
concetto di «protezione internazionale», disciplina due
regimi distinti di protezione, vale a dire, da un lato, lo status di
rifugiato, e, dall’altro, lo status conferito dalla protezione
sussidiaria, in quanto l’art. 2, lett. e), della
direttiva dichiara che la persona ammissibile alla protezione
sussidiaria è chi «non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato».
79 Pertanto,
salvo disconoscere le rispettive sfere dei due regimi di protezione,
la cessazione del primo non può essere subordinata alla
constatazione che le condizioni di applicazione del secondo non
sussistono.
80 Nel
sistema della direttiva l’eventuale cessazione dello status di
rifugiato avviene senza incidere sul diritto della persona
interessata di chiedere il riconoscimento dello status conferito
dalla protezione sussidiaria, quando siano presenti tutti gli
elementi necessari, contemplati dall’art. 4 della
direttiva, al fine di stabilire che siano soddisfatte le condizioni
idonee a giustificare una siffatta protezione, elencate all’art. 15
della direttiva.
Sulla terza questione
Osservazioni preliminari
81 La
terza questione concerne la situazione in cui, ipoteticamente, sia
già stata constatata la cessazione delle circostanze in base
alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto.
82 Essa
fa riferimento alle condizioni in cui le autorità competenti
verificano successivamente, se del caso, prima di constatare la
cessazione di detto status, se sussistano altre circostanze che
giustifichino il fondato timore dell’interessato di essere
perseguitato.
83 Tale
verifica comporta quindi una valutazione analoga a quella effettuata
al momento dell’esame di una domanda iniziale di concessione
dello status di rifugiato.
Sulla terza questione, sub a)
84 Con
la sua terza questione, sub a), il giudice del rinvio chiede in
sostanza se, quando le circostanze in base alle quali lo status di
rifugiato è stato riconosciuto abbiano cessato di sussistere e
le autorità competenti dello Stato membro verifichino che non
ricorrono altre circostanze che giustifichino il fondato timore della
persona interessata di essere perseguitata, per il medesimo motivo di
quello inizialmente rilevante o per uno degli altri motivi elencati
all’art. 2, lett. c), della direttiva, il criterio di
probabilità per l’esame del rischio derivante da dette
altre circostanze sia lo stesso criterio applicato ai fini della
concessione dello status di rifugiato.
85 In
proposito occorre ricordare che:
– tale
criterio di probabilità si applica alla valutazione
dell’importanza del rischio di subire effettivamente atti di
persecuzione in un contesto determinato, come stabilito nell’ambito
della cooperazione fra lo Stato membro e l’interessato, cui si
riferiscono gli artt. 4, n. 1, e 14, n. 2, della
direttiva;
– conformemente
all’art. 9, n. 1, della direttiva, i fatti pertinenti
presi in esame devono essere sufficientemente gravi.
86 Va
dato atto che il livello di difficoltà riscontrato,
innanzitutto, per riunire gli elementi pertinenti ai fini della
valutazione delle circostanze può, sotto il solo profilo della
materialità dei fatti, rivelarsi più o meno elevato a
seconda dei casi.
87 A
tale riguardo, chi, dopo aver soggiornato svariati anni quale
rifugiato al di fuori del suo paese di origine, faccia valere altre
circostanze al fine di giustificare il timore di essere perseguitato,
non dispone di regola delle stesse possibilità di valutazione
del rischio cui sarebbe esposto nel suo paese di origine rispetto ad
un richiedente che ha lasciato di recente il proprio paese di
origine.
88 Per
contro, il livello di necessità che deve guidare,
successivamente, la valutazione degli elementi riuniti è
invariato, sia nella fase dell’esame di una domanda diretta
alla concessione dello status di rifugiato come nella fase dell’esame
della questione del mantenimento del medesimo, quando, dopo aver
constatato che le circostanze alla base del suo riconoscimento non
sussistono più, si valutano altre circostanze che possono aver
fatto nascere il fondato timore di subire atti di persecuzione.
89 In
queste due fasi dell’esame, infatti, la valutazione verte sulla
stessa questione di appurare se le circostanze accertate
rappresentino o meno una minaccia tale che la persona interessata
possa fondatamente temere, con riferimento alla sua situazione
individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di
persecuzione.
90 Detta
valutazione dell’importanza del rischio deve, in tutti i casi,
essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di
questioni d’integrità della persona umana e di libertà
individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali
dell’Unione.
91 Occorre
quindi risolvere la terza questione, sub a), dichiarando che, quando
le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è
stato riconosciuto abbiano cessato di sussistere e le autorità
competenti dello Stato membro verifichino che non ricorrono altre
circostanze che giustifichino il fondato timore della persona
interessata di essere perseguitata, per il medesimo motivo di quello
inizialmente rilevante o per uno degli altri motivi elencati
all’art. 2, lett. c), della direttiva, il criterio di
probabilità per l’esame del rischio derivante da dette
altre circostanze è lo stesso criterio applicato ai fini della
concessione dello status di rifugiato.
Sulla terza questione, sub b)
92 Con
la sua terza questione, sub b), il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se l’art. 4, n. 4, della direttiva, nella
misura in cui fornisce indicazioni quanto alla portata, in termini di
forza probatoria, di atti o minacce precedenti di persecuzione, trovi
applicazione quando le autorità competenti considerino di
revocare lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 11,
n. 1, lett. e), della direttiva e l’interessato, per
giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione,
faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato
riconosciuto come rifugiato.
93 A
tale riguardo va constatato che l’art. 4, n. 4, della
direttiva trova applicazione quando le autorità competenti
devono valutare se le circostanze al loro esame giustifichino un
timore fondato del richiedente di essere perseguitato.
94 Tale
situazione si riscontra, in primo luogo e soprattutto, nella fase
dell’esame di una domanda iniziale di concessione dello status
di rifugiato, quando il richiedente fa valere atti o minacce
precedenti di persecuzione quali indizi della fondatezza del suo
timore che la persecuzione in causa si ripeterà in caso di
ritorno nel paese di origine. Le autorità competenti terranno
conto della forza probatoria attribuita dall’art. 4, n. 4,
della direttiva a tali atti o minacce precedenti, alla condizione,
derivante dall’art. 9, n. 3, della direttiva, che
detti atti e dette minacce siano collegati al motivo di persecuzione
invocato dal richiedente la protezione.
95 Nell’ipotesi
contemplata dalla questione posta, la valutazione da parte delle
autorità competenti circa l’esistenza di altre
circostanze oltre a quelle in base alle quali lo status di rifugiato
è stato riconosciuto è, come rilevato al punto 83 della
presente sentenza, analoga a quella operata al momento dell’esame
di una domanda iniziale.
96 Di
conseguenza, in siffatta ipotesi, l’art. 4, n. 4,
della direttiva può trovare applicazione quando vi siano atti
o minacce precedenti di persecuzione e questi siano collegati al
motivo di persecuzione esaminato in tale fase.
97 Ciò
potrà verificarsi, segnatamente, quando il rifugiato faccia
valere un motivo di persecuzione diverso da quello considerato al
momento del riconoscimento dello status di rifugiato e quando:
– precedentemente
alla sua domanda iniziale di protezione internazionale abbia subito
atti o minacce di persecuzione a causa di tale altro motivo, ma non
li abbia fatti valere a quell’epoca;
– abbia
subito atti o minacce di persecuzione a causa di detto motivo dopo la
sua partenza dal paese di origine e che gli atti o le minacce di cui
trattasi siano originati da tale motivo.
98 Per
contro, qualora il rifugiato, invocando lo stesso motivo di
persecuzione considerato al momento della concessione dello status di
rifugiato, opponga alle autorità competenti che, alla
cessazione dei fatti sulla base dei quali il riconoscimento era
avvenuto, sono seguiti altri fatti che hanno originato un timore di
persecuzioni per il medesimo motivo, la valutazione da effettuare non
è di regola ex art. 4, n. 4, della direttiva, ma ex
art. 11, n. 2, della stessa.
99 È,
infatti, nell’ambito di quest’ultima disposizione che le
autorità competenti dovranno valutare se l’asserito
cambiamento delle circostanze, costituito, ad esempio, dalla
sparizione di un responsabile delle persecuzioni seguita dalla
comparsa di un altro responsabile delle persecuzioni, sia
sufficientemente significativo affinché il timore del
rifugiato di essere perseguitato non possa più essere
considerato come fondato.
100 Si
deve quindi risolvere la terza questione, sub b), dichiarando che:
– l’art. 4,
n. 4, della direttiva, nella misura in cui fornisce indicazioni
quanto alla portata, in termini di forza probatoria, di atti o
minacce precedenti di persecuzione, può applicarsi quando le
autorità competenti considerino di revocare lo status di
rifugiato ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. e),
della direttiva e l’interessato, per giustificare il permanere
di un fondato timore di persecuzione, faccia valere circostanze
diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come
rifugiato;
– tuttavia,
ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il
motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento
del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o
minacce precedenti di persecuzione i quali sono collegati al motivo
di persecuzione esaminato in tale fase.
Sulle spese
101 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) L’art. 11,
n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 29 aprile
2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere
interpretato nel senso che:
– una
persona perde lo status di rifugiato quando, considerato un
cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una
natura non temporanea, occorso nel paese terzo interessato, vengano
meno le circostanze alla base del fondato timore della persona stessa
di essere perseguitata a causa di uno dei motivi di cui all’art. 2,
lett. c), della direttiva 2004/83, motivi per i quali essa è
stata riconosciuta come rifugiata, e non sussistano altri motivi di
timore di «essere perseguitat[a]» ai sensi dell’art. 2,
lett. c), della direttiva 2004/83;
– ai fini
della valutazione di un cambiamento delle circostanze, le autorità
competenti dello Stato membro devono verificare, tenuto conto della
situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti
che offrono protezione di cui all’art. 7, n. 1, della
direttiva 2004/83 abbiano adottato adeguate misure per impedire che
possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in
particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di
individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che
costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di
cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta
protezione;
– i
soggetti che offrono protezione ex art. 7, n. 1, lett. b),
della direttiva 2004/83 possono comprendere organizzazioni
internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza
multinazionale su tale territorio.
2) Quando le
circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato
riconosciuto abbiano cessato di sussistere e le autorità
competenti dello Stato membro verifichino che non ricorrono altre
circostanze che giustifichino il fondato timore della persona
interessata di essere perseguitata, per il medesimo motivo di quello
inizialmente rilevante o per uno degli altri motivi elencati
all’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, il
criterio di probabilità per l’esame del rischio
derivante da dette altre circostanze è lo stesso criterio
applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato.
3) L’art. 4,
n. 4, della direttiva, nella misura in cui fornisce indicazioni
quanto alla portata, in termini di forza probatoria, di atti o
minacce precedenti di persecuzione, può applicarsi quando le
autorità competenti considerino di revocare lo status di
rifugiato ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. e),
della direttiva 2004/83 e l’interessato, per giustificare il
permanere di un fondato timore di persecuzione, faccia valere
circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto
come rifugiato. Tuttavia, ciò potrà di regola
verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da
quello considerato al momento del riconoscimento dello status di
rifugiato e vi siano atti o minacce precedenti di persecuzione i
quali sono collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale
fase.
Firme
Lingua processuale: il tedesco.