SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
25 febbraio 2010
«Ambiente – Direttiva 1999/31/CE –
Art. 10 – Tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi – Assoggettamento del gestore della
discarica a tale imposta – Costi di gestione di una discarica
–Direttiva 2000/35/CE – Interessi di mora»
Nel procedimento C 172/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con decisione 1°
aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2008, nella causa
Pontina Ambiente Srl
contro
Regione Lazio,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra C. Toader,
presidente dell’Ottava Sezione, facente funzione di presidente
della Seconda Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans,
K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e L. Bay Larsen,
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra R. Şereş,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 4 giugno 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la Pontina Ambiente Srl, dal rag. F. Zadotti, e
dall’avv. A. Presutti;
– per
il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità
di agente, assistita dal sig. G. De Bellis, avvocato
dello Stato;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. Aresu
e dal sig. J. B. Laignelot, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 17 settembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
degli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE,
dell’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999,
1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182,
pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284,
pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 1999/31»),
nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200,
pag. 35).
2 Tale
domanda è stata sollevata nell’ambito di una
controversia tra la società Pontina Ambiente Srl (in
prosieguo: la «Pontina Ambiente») e la Regione Lazio in
merito a due avvisi di accertamento aventi ad oggetto il tardivo
versamento da parte della Pontina Ambiente del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi per il terzo e quarto
trimestre 2004 nonché l’irrogazione delle corrispondenti
sanzioni e l’applicazione degli interessi di mora.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Il
ventinovesimo ‘considerando’ della direttiva 1999/31 così
recita:
«[C]onsiderando che si dovrebbero adottare
misure volte a garantire che i prezzi di smaltimento dei rifiuti in
una discarica coprano l’insieme dei costi connessi con la
creazione e la gestione della discarica, compresa, per quanto
possibile, la garanzia finanziaria o il suo equivalente che il
gestore deve prestare e i costi stimati di chiusura, compresa la
necessaria manutenzione postoperativa».
4 L’art. 1,
n. 1, della direttiva 1999/31 prevede:
«Per adempiere i requisiti della direttiva
[del Consiglio 15 luglio 1975] 75/442/CEE [relativa ai rifiuti
(GU L 194, pag. 39), come modificata dalla decisione
della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135,
pag. 32; in prosieguo: la “direttiva 75/442”)], in
particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è
di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i
rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a
prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni
negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento
delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e
dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso
l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana
risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo
di vita della discarica».
5 A
termini dell’art. 2 della direttiva 1999/31:
«Ai fini della presente direttiva si intende
per:
(…)
l) “gestore”:
la persona fisica o giuridica responsabile della discarica
conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale
è situata la discarica; tale persona può variare dalla
fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura;
(…)
n) “detentore”:
chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è
in possesso;
(…)».
6 L’art. 10
della direttiva 1999/31 così dispone:
«Gli Stati membri adottano misure affinché
tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio
delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli
connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo
equivalente di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv), e i
costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla
chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal
prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di
rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del
Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di
accesso all’informazione in materia di ambiente [GU L 158,
pag. 56], gli Stati membri assicurano la trasparenza nella
rilevazione e nell’uso delle informazioni necessarie in materia
di costi».
7 L’art. 3,
n. 1, della direttiva 75/442 così recita:
«Gli Stati membri adottano le misure
appropriate per promuovere:
a) in primo
luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione (...) dei
rifiuti (...)
(...)».
8 L’art. 1
della direttiva 2000/35 prevede che le disposizioni della direttiva
medesima si applichino a tutti i pagamenti effettuati a titolo di
corrispettivo di una transazione commerciale.
9 A
termini dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2000/35, per
«transazioni commerciali» si intendono tutti i «contratti
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che
comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro
pagamento di un prezzo».
10 Il
successivo art. 3, rubricato «Interessi in caso di ritardo
di pagamento», impone, segnatamente, agli Stati membri di
assicurare che siano esigibili interessi in caso di mora che possano
essere pretesi dal creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi
contrattuali e legali e che non abbia ricevuto il corrispettivo
dovuto alla scadenza prevista, salvo che il ritardo non sia
imputabile al debitore.
La normativa nazionale
11 Al
fine di favorire la minore produzione di rifiuti nonché il
recupero dagli stessi di materia prima e di energia, l’art. 3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure
di razionalizzazione della finanza pubblica (Supplemento ordinario
alla GURI n. 302 del 29 dicembre 1995; in prosieguo: la «legge
n. 549/95»), ha istituito un tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi.
12 A
termini dell’art. 3, comma 25, della legge n. 549/95,
il fatto generatore dell’imposta è il deposito in
discarica dei rifiuti solidi.
13 Dal
successivo comma 26 dello stesso articolo 3 emerge che il soggetto
passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di
stoccaggio definitivo il quale è obbligato a ripercuotere il
tributo medesimo sull’ente che effettua il conferimento.
14 Il
successivo comma 27 del medesimo art. 3 dispone che il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è
dovuto alle Regioni.
15 Ai
sensi dei successivi commi 28 e 29, la somma da versare viene
determinata moltiplicando l’importo del tributo per il volume
di rifiuti depositati in discarica espresso in chilogrammi nonché
per un coefficiente correttore in funzione del peso specifico, della
natura e delle modalità di deposito in discarica dei rifiuti.
16 Il
successivo comma 31 prevede una sanzione pecuniaria in caso di
omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, la quale può
raggiungere il 400% dell’importo del tributo relativo
all’operazione effettuata.
17 Gli
artt. 1, primo comma, e 2, lett. a), del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione
della direttiva 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali (GURI n. 249 del 23
ottobre 2002, pag. 16), riprendono, sostanzialmente, il tenore
degli artt. 1 e 2, punto 1, della detta direttiva.
La causa principale e la domanda di rinvio
pregiudiziale
18 La
Pontina Ambiente, con sede in Roma, si occupa della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti. La sua attività consiste,
segnatamente, nel ricevere in apposita discarica i rifiuti solidi di
diversi comuni della Regione Lazio, al fine di effettuare il loro
stoccaggio, il loro trattamento ai fini della produzione dei derivati
e di compost, nonché della loro riduzione volumetrica.
19 In
base alla legge n. 549/95 ed alla relativa legge regionale di
esecuzione, la Pontina Ambiente è soggetta al pagamento
trimestrale, alla Regione Lazio, del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi, il quale dev’essere versato
entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del trimestre
solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. La
Pontina Ambiente è tenuta a ripercuotere tale tributo sui
comuni che depositano i loro rifiuti nella discarica.
20 Detta
società versava in ritardo l’importo relativo al terzo
ed al quarto trimestre del 2004, ragion per cui le autorità
competenti della Regione Lazio le notificavano, nell’ottobre
del 2006, due avvisi di accertamento con contestuale irrogazione
delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 3, comma 31,
della legge n. 549/95.
21 Il
4 gennaio 2007, la Pontina Ambiente adiva la Commissione
tributaria provinciale di Roma con domanda di annullamento dei
provvedimenti adottati dalla Regione Lazio.
22 La
Pontina Ambiente contestava le disposizioni della legge n. 549/95
nella parte in cui individuano nel gestore della discarica il
soggetto passivo del tributo di cui trattasi. Detta società
contestava parimenti le sanzioni inflittele per il ritardo nel
pagamento del tributo alla Regione Lazio, in quanto tale ritardo
sarebbe stato causato dai comuni interessati. Essa lamentava il fatto
che la corresponsione di detto tributo da parte del gestore della
discarica non è subordinata al pagamento, da parte dei comuni
interessati, della prestazione di servizi fornita e che nei confronti
dei comuni medesimi non era prevista alcuna sanzione.
23 La
Pontina Ambiente deduceva, in particolare, l’incompatibilità
con il diritto dell’Unione di talune modalità di
applicazione del tributo di cui trattasi relative all’individuazione
del suo soggetto passivo ed al sistema sanzionatorio in caso di
ritardato versamento del tributo stesso, e, precisamente, con gli
artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE, 46 CE, con
l’art. 10 della direttiva 1999/31 nonché con le
pertinenti disposizioni della direttiva 2000/35.
24 Ritenendo
eventualmente fondate le censure formulate dalla Pontina Ambiente, la
Commissione tributaria provinciale di Roma decideva quanto segue:
«Tenuto conto del fatto che l’art. 3,
commi 26 e 31, della legge n. 549/95 [...] nell’interpretazione
datale dall’amministrazione finanziaria ed alla luce
dell’indiscutibile tenore letterale di tali disposizioni,
potrebbe risultare in contrasto con gli artt. 12 [CE],
14 [CE], 43 [CE] e 46 [CE], nonché con
l’art. 10 della direttiva 1999/31 [...] nonché con
i [settimo, decimo, sedicesimo e diciannovesimo] ‘considerando’
[...] della direttiva 2000/35 [...], considerato, conseguentemente,
che si pone un problema di compatibilità con l’ordinamento
comunitario della menzionata normativa nazionale, sospende il
giudizio in corso e l’esecutività dell’avviso di
accertamento e rimette alla Corte […] la risoluzione della
questione, nell’ambito delle sue competenze specifiche».
Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale
Sulla ricevibilità della domanda di
pronuncia pregiudiziale e sulla formulazione dei quesiti
25 La
Commissione delle Comunità europee si interroga sulla
ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale atteso
che, da un lato, il giudice del rinvio non ha espressamente formulato
quesiti e, dall’altro, la domanda è diretta a far sì
che la Corte si pronunci sulla compatibilità della normativa
nazionale con il diritto dell’Unione.
26 Il
governo italiano e la Commissione osservano peraltro che la decisione
di rinvio non contiene alcuna indicazione che consenta di comprendere
i motivi per i quali la domanda di pronuncia pregiudiziale riguardi
gli artt. 12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE.
27 Si
deve rammentare, da un lato, che, nell’ambito di un rinvio
pregiudiziale, se è pur vero che non spetta alla Corte
pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno
con il diritto dell’Unione, essa è tuttavia competente a
fornire al giudice a quo tutti gli elementi di interpretazione, che
rientrano nel diritto dell’Unione, atti a consentirgli di
valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa per
la quale è stato adito (sentenze 16 luglio 2009, causa
C 254/08, Futura Immobiliare e a., non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 28, e giurisprudenza ivi richiamata).
28 Dall'altro,
si deve rilevare che sebbene il giudice del rinvio non abbia
espressamente formulato quesiti, egli ha tuttavia fornito sufficienti
indicazioni, riguardo tanto agli elementi di fatto quanto agli
elementi di diritto che caratterizzano la causa principale, per
consentire alla Corte di comprendere l’oggetto della domanda di
rinvio e fornirgli un’interpretazione delle pertinenti
disposizioni del diritto dell’Unione che possano risultare
utili alla soluzione di tale controversia.
29 Ciò
vale per quanto riguarda l’art. 10 della direttiva 1999/31
e la direttiva 2000/35. La decisione di rinvio non fornisce invece
alcuna spiegazione quanto alla pertinenza della domanda di pronuncia
pregiudiziale per quanto riguarda gli artt. 12 CE, 14 CE,
43 CE e 46 CE. In particolare, detto giudice non precisa
sotto quale profilo i menzionati articoli potrebbero risultare
applicabili alla fattispecie da esso descritta e che, come rilevato
dall’avvocato generale ai paragrafi 35 38 delle
conclusioni, appare puramente interna ad un solo Stato membro, senza
presentare alcun elemento di collegamento con una situazione
transfrontaliera.
30 Ciò
premesso, si deve rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale
è ricevibile, salvo per la parte riguardante gli articoli
12 CE, 14 CE, 43 CE e 46 CE.
31 Dalle
indicazioni fornite dal giudice a quo si può dedurre che la
domanda pregiudiziale verte sulle seguenti questioni:
1) Se l’art. 10
della direttiva 1999/31 debba essere interpretato nel senso che osti
ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa
principale, che assoggetti il gestore della discarica ad un tributo
speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi che debba poi
essergli rimborsato dall’amministrazione che abbia effettuato
il deposito dei rifiuti e preveda sanzioni pecuniarie a carico del
gestore medesimo in caso di tardivo pagamento di tale tributo, senza
tuttavia esigere che l’amministrazione stessa rimborsi
l’importo del tributo al gestore entro un determinato termine e
sopporti, in caso di rimborso tardivo, tutti i costi derivati dal
ritardo ivi compreso l’importo delle sanzioni pecuniarie
inflitte al gestore stesso.
2) Se la
direttiva 2000/35 debba essere interpretata nel senso che le somme
dovute al gestore di una discarica da parte dell’amministrazione
che abbia ivi depositato rifiuti, come quelle dovute a titolo di
rimborso di un tributo, ricadano nella sfera di applicazione della
direttiva medesima e se gli Stati membri siano pertanto tenuti,
conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, a far sì
che siano esigibili interessi in caso di ritardo nel pagamento delle
dette somme.
Nel merito
Sulla prima questione
32 A
termini dell’art. 10 della direttiva 1999/31, gli Stati
membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti
dall’impianto e dall’esercizio della discarica siano
coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di
qualsiasi tipo di rifiuti nella discarica medesima.
33 Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle
conclusioni, l’art. 10 della direttiva 1999/31 non impone
agli Stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al
finanziamento dei costi delle discariche. Conseguentemente, allo
stato attuale del diritto dell’Unione, considerato che non
esiste nessuna normativa adottata sulla base dell’art. 175 CE
che imponga agli Stati membri un metodo specifico per quanto riguarda
il finanziamento di tali costi, tale finanziamento può, a
scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente
assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità
(v., per analogia, sentenza Futura Immobiliare e a., cit., punto
48).
34 Ne
consegue che l’art. 10 della direttiva 1999/31 non osta a
che uno Stato membro istituisca un tributo sul deposito di rifiuti la
cui corresponsione gravi sui gestori delle discariche e che venga poi
ripercossa sul detentore dei rifiuti che li deposita in discarica.
Detto articolo non osta nemmeno alla comminazione di sanzioni a
carico del gestore che versi il tributo con ritardo, atteso che la
previsione di tale sanzione, al pari dell’individuazione del
soggetto passivo di un tributo di tal genere, ricade nella sfera di
competenza dei soli Stati membri.
35 L’art. 10
della direttiva 1999/31 esige tuttavia, come emerge parimenti dal
ventinovesimo ‘considerando’ della direttiva medesima,
l’adozione di misure da parte degli Stati membri al fine di
garantire che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti
mediante deposito in discarica venga determinato in modo tale da
coprire tutti i costi connessi all’impianto e alla gestione
delle discariche.
36 Tale
esigenza costituisce espressione del principio «chi inquina
paga» il quale implica, come la Corte ha già avuto modo
di affermare nel contesto della direttiva 75/442 e della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE,
relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), che il costo
dello smaltimento dei rifiuti deve gravare sui loro detentori (v.
sentenze 7 settembre 2004, causa C 1/03, Van de Walle e a.,
Racc. pag. I 7613, punto 57; 24 giugno 2008, causa
C 188/07, Commune de Mesquer, Racc. pag. I 4501,
punto 71, nonché Futura Immobiliare e a., cit., punti 44
e 45 e giurisprudenza ivi richiamata). Tale esigenza è insita
nell’oggetto della direttiva 1999/31 che, a termini
dell’art. 1, n. 1, della medesima, è volta ad
adempiere i requisiti della direttiva 75/442 e, in particolare, del
suo art. 3 il quale, inter alia, impone agli Stati membri di
adottare idonee misure per promuovere la prevenzione o la riduzione
della produzione dei rifiuti.
37 Ne
risulta, in particolare, che, a prescindere dalle normative nazionali
che disciplinano le discariche, tali normative devono garantire che
tutti i costi di gestione delle discariche stesse gravino
effettivamente sui detentori dei rifiuti che li depongono nelle
discariche ai fini del loro smaltimento.
38 Conseguentemente,
se uno Stato membro può istituire un tributo sui rifiuti a
carico dei gestori delle discariche che debba essere rimborsato ai
medesimi dalle amministrazioni che depositano i rifiuti in discarica,
ciò è subordinato alla condizione che tale sistema
fiscale sia accompagnato da misure dirette a garantire che il
rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve termine al fine
di non far gravare sui gestori stessi delle discariche oneri di
gestione eccessivi derivanti da ritardi nei pagamenti da parte delle
dette amministrazioni, pregiudicando in tal modo il principio «chi
inquina paga». In effetti, far gravare sui gestori tali oneri
condurrebbe ad imputare ai medesimi costi connessi allo smaltimento
dei rifiuti che essi non hanno prodotto ma di cui garantiscono
semplicemente lo smaltimento nell’ambito della loro attività
di prestatori di servizi.
39 In
ogni caso, così come un tributo come quello oggetto della
causa principale, calcolato sul volume di rifiuti depositati in
discarica, costituisce un costo di gestione, ai sensi dell’art. 10
della direttiva 1999/31, che deve essere incluso nel prezzo da
corrispondere ai gestori delle discariche da parte dei detentori che
depongano ivi rifiuti, allo stesso modo tutti i costi connessi al
recupero delle somme dovute a tal titolo dai detentori di rifiuti ai
gestori e, in particolare, i costi connessi al ritardo nel versamento
di tali somme, tra cui gli eventuali costi sopportati al fine di
evitare sanzioni pecuniarie, devono essere ripercossi in tale prezzo
per poter soddisfare i requisiti sanciti dall’art. 10
della direttiva 1999/31.
40 Lo
stesso ragionamento vale per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie
inflitte ai gestori delle discariche a causa del ritardo nel
pagamento del tributo di cui trattasi, qualora tale ritardo derivi
dal ritardo del detentore dei rifiuti nel rimborso delle somme dovute
a titolo del tributo stesso, cosa che spetta al giudice nazionale
verificare.
41 Alla
luce di tutte le suesposte considerazioni, la prima questione
dev’essere risolta dichiarando che l’art. 10 della
direttiva 1999/31 dev’essere interpretato nel senso che non
osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa
principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo
che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che
depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie
nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo,
a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure
volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga
effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al
recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel
pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni
locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie
eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo,
vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono
tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale
verificare se tali requisiti siano soddisfatti.
Sulla seconda questione
42 La
direttiva 2000/35, dopo aver affermato, all’art. 1, che le
sue disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo
di corrispettivo di una transazione commerciale, definisce, al
successivo art. 2, punto 1, le «transazioni commerciali»
come «contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche
amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione
di servizi, contro pagamento di un prezzo».
43 Tali
disposizioni sono state trasposte in termini analoghi
nell’ordinamento giuridico italiano per mezzo del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
44 Nella
specie, atteso che la causa principale verte sui rapporti tra il
gestore di una discarica e l’amministrazione che vi depone
rifiuti, dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio emerge
che tale gestore fornisce all’amministrazione un servizio, vale
a dire lo smaltimento dei rifiuti depositati nella discarica, a
fronte del quale l’amministrazione stessa gli versa un
corrispettivo comprendente, conformemente all’art. 3,
comma 26, della legge n. 549/95, l’importo del tributo
speciale da questi versato.
45 Emerge
quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano,
il rapporto tra il gestore di un discarica e l’amministrazione
che vi depone rifiuti costituisce un contratto tra un’impresa e
una pubblica amministrazione che comporta una prestazione di servizi
a fronte di un corrispettivo e, conseguentemente, una transazione
commerciale ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva
2000/35.
46 Conseguentemente,
i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nell’ambito di
una siffatta transazione ricadono nella sfera di applicazione della
direttiva 2000/35.
47 Ne
consegue che, in una fattispecie come quella oggetto della causa
principale, gli Stati membri devono far sì che, conformemente
all’art. 3 della direttiva 2000/35, siano esigibili
interessi in caso di ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo
dovute dall’ente locale che deponga rifiuti nella discarica al
gestore della discarica medesima, somme eventualmente comprendenti,
come già rilevato supra al punto 38, l’importo del
tributo corrisposto dal detto gestore e che deve essere rimborsato
dall’amministrazione locale che abbia depositato tali rifiuti
nella discarica.
48 Dalle
suesposte considerazioni risulta che la seconda questione
pregiudiziale dev’essere risolta affermando che gli artt. 1,
2, punto 1, e 3 della direttiva 2000/35 devono essere interpretati
nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di
un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella
discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un
tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata
direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì,
conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il
gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle
dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata.
Sulle spese
49 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
1) L’art. 10
della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa
alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882,
dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa
nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta
i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro
rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle
discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei
gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione,
tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a
garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente
e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in
particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme
a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi,
ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi
ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le
amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta
al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.
2) Gli
artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono
essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una
discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia
depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a
titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di
applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono
pertanto far sì, conformemente all’art. 3 della
direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di
mora nel pagamento delle dette somme imputabile all’amministrazione
locale interessata.
Firme
Lingua processuale: l’italiano.