SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
16 luglio 2009
«Diritti d’autore – Società
dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Artt. 2
e 5 – Opere letterarie ed artistiche – Nozione di
“riproduzione” – Riproduzione “in parte”
– Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie –
Articoli di giornale – Riproduzioni temporanee e transitorie –
Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante
scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo,
da un trattamento elettronico della riproduzione, dalla
memorizzazione di una parte di tale riproduzione e dalla stampa della
stessa»
Nel procedimento C 5/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dallo Højesteret (Danimarca), con decisione 21 dicembre 2007,
pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2008, nella causa
Infopaq International A/S
contro
Danske Dagblades Forening,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente
di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis
e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra C. Strömholm,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 20 novembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la Infopaq International A/S, dall’avv. A. Jensen,
advokat;
– per
la Danske Dagblades Forening, dall’avv. M. Dahl Pedersen;
advokat;
– per
il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità
di agente;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Krämer
e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 12 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di decisione pregiudiziale verte, da un lato,
sull’interpretazione dell’art. 2, lett. a),
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio
2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione (GU L 167, pag. 10), e,
dall’altro, sui requisiti d’esenzione degli atti di
riproduzione temporanea ai sensi dell’art. 5 di tale
direttiva.
2 Tale
domanda è stata formulata nell’ambito di una
controversia insorta tra la Infopaq International A/S (in prosieguo:
la «Infopaq») e la Danske Dagblades Forening (in
prosieguo: «la DDF») in merito al rigetto della sua
domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del fatto che essa non
era tenuta ad ottenere il consenso dei titolari dei diritti d’autore
per gli atti di riproduzione di articoli di giornale mediante un
procedimento automatico, consistente nella digitalizzazione mediante
scansione e la conversione degli stessi in file digitale, seguito dal
trattamento elettronico del file stesso.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 L’art. 9,
n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato 1
C dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione
mondiale del commercio, approvato con la decisione del Consiglio 22
dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della
Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli
accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round
(1986 1994) (GU L 336, pag. 1) così
dispone:
«I membri si conformano agli articoli da 1 a
21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso (...)».
4 Ai
sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del
24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28
settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna»):
«1) L’espressione
“opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le
produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli
ed altri scritti; (...)
(...)
5) Le raccolte di
opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie
che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere
di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio
del diritto d’autore su ciascuna delle opere che fanno parte
delle raccolte stesse.
(...)
8) La protezione
della presente [c]onvenzione non si applica alle notizie del giorno
od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni
di stampa».
5 Ai
sensi dell’art. 9, n. 1, della convenzione di Berna,
gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla
convenzione stessa hanno il diritto esclusivo di autorizzare la
riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.
Il diritto comunitario
6 L’art. 1
della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa
alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122,
pag. 42), così recitava:
«1. Conformemente
alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano
i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come
opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela
delle opere letterarie e artistiche. (...)
(...)
3. Un programma
per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il
risultato della creazione intellettuale dell’autore. Per
determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione
altri criteri».
7 L’art. 3,
n 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11
marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di
dati (GU L 77, pag. 20), così dispone:
«A norma della presente direttiva, le banche
di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro
autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per
stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela
non si applicano altri criteri».
8 I
‘considerando’ quarto, sesto, nono, decimo, undicesimo,
ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo, trentunesimo e trentatreesimo
della direttiva 2001/29 così recitano:
«(4) Un
quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e
di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e
prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà
intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività
creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle
reti, (...)
(6) Senza
un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione
legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di
Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può
generare differenze significative in materia di protezione e, di
conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e
prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa
si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno
nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali
differenze ed incertezze normative diverrà più
significativo con l’ulteriore sviluppo della società
dell’informazione che ha già incrementato notevolmente
lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà
intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi
ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze
giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la
realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi
contenenti diritti d’autore e diritti connessi.
(...)
(9) Ogni
armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi
dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal
momento che tali diritti sono essenziali per la creazione
intellettuale. (...)
(10) Per
continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e
gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per
l’utilizzo delle loro opere, (...)
(11) Un sistema
efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei
diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di
garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le
risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la
dignità di creatori e interpreti o esecutori.
(...)
(20) La presente
direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle
direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive [91/250] (...)
e [96/9] e sviluppa detti principi e regole e li integra nella
prospettiva della società dell’informazione. Le
disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate
le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente
previsto nella presente direttiva.
(21) La presente
direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto
di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel
rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una
definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto
nel mercato interno.
(22) La
diffusione della cultura non può essere veramente promossa se
non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme
illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o
riprodotte abusivamente.
(...)
31) Deve essere
garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle
varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari
titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (...)
(...)
(33) Si dovrebbe
prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per
consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono
riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte
integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate
all’unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete
tra terzi con l’intervento di un intermediario o l’utilizzo
legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di
riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore
economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni,
tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e
la realizzazione di copie cache; compresi gli atti che facilitano
l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché
l’intermediario non modifichi le informazioni e non
interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente
riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego
delle informazioni. L’utilizzo è da considerare
legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è
limitato dalla legge».
9 Ai
sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti
sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori,
per quanto riguarda le loro opere».
10 L’art. 5
della medesima direttiva così recita:
«1. Sono
esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2
gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi
di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte
integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti
all’unico scopo di consentire:
a) la
trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un
intermediario o
b) un utilizzo
legittimo
di un’opera o di altri materiali.
(...)
5. Le eccezioni e
limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate
esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in
contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri
materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare».
11
Ai sensi dell’art. 6 della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE,
concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di
alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12):
«Le fotografie che sono opere originali, ossia
sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore,
fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1 [che
precisa la durata dei diritti dell’autore di un’opera
letteraria o artistica ai sensi dell’art. 2 della
convenzione di Berna]. Per determinare il diritto alla protezione non
sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono
prevedere la protezione di altre fotografie».
Il diritto nazionale
12 Gli
artt. 2 e 5, n. 1, della direttiva 2001/29 sono stati
trasposti nell’ordinamento giuridico danese dagli artt. 2
e 11 bis, n. 1, della legge sul diritto d’autore 14 giugno
1995, n. 395 (lov n. 395 om ophavsret; Lovtidende 1995
A, pag. 1796), come modificata e codificata, segnatamente, dalla
legge 17 dicembre 2002, n. 1051 (lov n. 1051 om ændring
af ophavsretsloven; Lovtidende 2002 A, pag. 7881).
Causa principale e questioni pregiudiziali
13 La
Infopaq svolge attività di monitoraggio e di analisi della
stampa consistenti, in sostanza, nella redazione di sintesi di
articoli selezionati tratti dalla stampa quotidiana danese e da varie
riviste. Tale selezione di articoli avviene in funzione dei temi
scelti dai clienti e viene attuata mediante un procedimento
denominato «raccolta dati». Le sintesi sono inviate ai
clienti per posta elettronica.
14 La DDF è
un’associazione professionale dei quotidiani danesi, il cui
scopo è in particolare quella di assistere i propri membri in
tutte le questioni riguardanti i diritti d’autore.
15 Nel corso del
2005 la DDF è venuta a conoscenza del fatto che la Infopaq
procedeva al trattamento a scopi commerciali di articoli tratti da
pubblicazioni senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore
su tali articoli. Ritenendo che un tale consenso fosse necessario ai
fini del trattamento di articoli con il procedimento di cui trattasi,
la DDF ha comunicato alla Infopaq la propria posizione.
16 Il
procedimento di raccolta dati implica le seguenti cinque fasi, che
comportano, a parere della DDF, quattro atti di riproduzione di
articoli di giornale.
17 In primo luogo
i collaboratori della società Infopaq registrano manualmente
in una banca dati elettronica le pubblicazioni di cui trattasi.
18 In secondo
luogo si procede alla digitalizzazione mediante scansione di tali
pubblicazioni, dopo che il dorso delle stesse è stato tagliato
in modo che tutti i fogli siano staccati. La parte della
pubblicazione da trattare è selezionata nella banca dati prima
dell’inserimento della pubblicazione nel dispositivo per la
scansione (scanner). L’operazione consente di produrre un file
in formato TIFF («Tagged Image File Format») per ciascuna
pagina della pubblicazione. Alla fine di tale operazione, il file
TIFF viene trasferito su un server OCR («Optical Character
Recognition») (riconoscimento ottico dei caratteri).
19 In terzo
luogo, tale server OCR converte il file TIFF in dati che possono
essere assoggettati a trattamento digitale. Nel corso di tale
procedimento, l’immagine di ciascun carattere è
convertita in codice digitale che indica al computer il tipo di
carattere. Ad esempio, l’immagine delle lettere «TDC»
è trasformata in un’informazione che il computer potrà
trattare come lettere «TDC» convertendole in formato di
testo riconoscibile dal sistema del computer. Tale dati sono
memorizzati in forma di file di testo che possono essere letti da
qualsiasi programma di trattamento testuale. Il procedimento OCR si
conclude con la cancellazione del file TIFF.
20 In quarto
luogo, il file di testo viene analizzato per ricercarvi le parole
chiave predefinite. Di volta in volta, viene generato un file che
indica il titolo, la sezione e il numero di pagina della
pubblicazione in cui compare la parola chiave, nonché un
valore, espresso percentualmente da 0 a 100, per indicare la
posizione di tale parola chiave nel testo, agevolando in tal modo la
lettura dell’articolo. Per migliorarne ulteriormente la
reperibilità nella lettura dell’articolo, la parola
chiave è riportata con le cinque parole che la precedono e le
cinque parole che la seguono (in prosieguo: l’«estratto
composto da undici parole»). Il procedimento si conclude con la
cancellazione del file di testo.
21 In quinto
luogo, il procedimento di raccolta dati si conclude con la stampa di
una scheda per ciascuna pagina della pubblicazione in cui compare la
parola chiave. Una scheda siffatta può assumere la seguente
forma:
«4 novembre 2005 – Dagbladet
Arbejderen, pag. 3:
TDC: 73% “prossima cessione del gruppo di TDC,
che dovrebbe essere acquisito da”».
22 La Infopaq ha
negato che una tale attività richieda il consenso dei titolari
dei diritti d’autore ed ha quindi proposto ricorso contro la
DDF dinanzi all’Østre Landsret, chiedendo che a
quest’ultima fosse ordinato di riconoscere che la Infopaq ha il
diritto di utilizzare il procedimento di cui sopra senza il consenso
di tale organizzazione professionale o dei suoi membri. Poichè
l’Østre Landsret ha respinto il ricorso, la Infopaq ha
interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
23 Secondo
quest’ultimo, è pacifico che il consenso dei titolari
dei diritti d’autore non è necessario per un’attività
di monitoraggio della stampa e di elaborazione di sintesi, se essa
consiste nella lettura fisicamente svolta da una persona, nella
selezione degli articoli rilevanti sulla base delle parole chiave
predefinite e nella trasmissione all’autore della sintesi di
una scheda contenente il risultato redatta manualmente con
l’indicazione della parola chiave in un articolo e la posizione
di tale articolo nella pubblicazione. Del pari, le parti nella causa
principale sono concordi sul fatto che l’elaborazione di
sintesi è, in se stessa, lecita e non richiede alcun consenso
dei titolari dei diritti d’autore.
24 È
altresì incontroverso che tale procedimento di raccolta dati
implica due atti di riproduzione, vale a dire la creazione di file
TIFF in occasione della digitalizzazione mediante scansione degli
articoli stampati e la creazione di file di testo risultanti dalla
conversione dei file TIFF. Inoltre, è pacifico che tale
procedimento comporta la riproduzione di parti di articoli in forma
digitale, quando l’estratto composto da undici parole viene
inserito nella memoria informatica e quando tali undici parole
vengono riportate su una scheda stampata su supporto cartaceo.
25 Tuttavia, le
parti nella causa principale controvertono sulla questione se i due
ultimi atti citati rappresentino atti di riproduzione ai sensi
dell’art. 2 della direttiva 2001/29. Del pari, esse
dissentono sulla questione se l’insieme degli atti di cui
trattasi nella causa principale benefici, eventualmente,
dell’esenzione dal diritto di riproduzione di cui all’art. 5,
n. 1, di tale direttiva.
26 Di
conseguenza, lo Højesteret ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se la
memorizzazione e la successiva stampa di un estratto ricavato da una
pubblicazione e costituito da una parola chiave nonché dalle
cinque parole a questa precedenti e dalle cinque successive, possano
essere considerate atti di riproduzione protetti dall’art. 2
della direttiva [2001/29].
2) Se il contesto
nel quale si svolgono gli atti di riproduzione assuma rilievo al fine
di stabilire se essi possano essere considerati “transitori”
ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.
3) Se un atto di
riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio”
qualora la riproduzione venga sottoposta a trattamento, ad esempio
mediante la creazione di un file di testo sulla base di un file di
immagine o mediante la ricerca di sequenze di parole in base ad un
file di testo.
4) Se un atto di
riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio”
qualora venga memorizzata una parte della riproduzione, che comprende
uno o più estratti di testo di undici parole.
5) Se un atto di
riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio”
qualora venga stampata una parte della riproduzione, che comprende
uno o più estratti di testo di undici parole.
6) Se la fase del
procedimento tecnologico nella quale si svolgono gli atti di
riproduzione temporanea assuma rilievo al fine di stabilire se essi
costituiscano “parte integrante e essenziale di un procedimento
tecnologico” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della
direttiva 2001/29.
7) Se atti di
riproduzione temporanea possano essere considerati “parte
integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” qualora
consistano nella scansione manuale di interi articoli di giornale,
mediante la quale questi ultimi vengono trasformati da documenti su
carta stampata in documenti digitali.
8) Se atti di
riproduzione temporanea costituiscano “parte integrante e
essenziale di un procedimento tecnologico” qualora essi
consistano nella stampa di una parte della riproduzione, comprendente
uno o più estratti di testo di undici parole.
9) Se la nozione
di “utilizzo legittimo” ai sensi dell’art. 5,
n. 1, della direttiva 2001/29 comprenda qualsiasi forma di uso
che non richiede il consenso del titolare del diritto d’autore.
10) Se la nozione
di “utilizzo legittimo” ai sensi dell’art. 5,
n. 1, della direttiva 2001/29 comprenda la scansione di interi
articoli di giornale, la successiva elaborazione della riproduzione,
nonché la memorizzazione e l’eventuale stampa di una
parte della riproduzione consistente in uno o più estratti di
testo di undici parole, effettuate da un’impresa ai fini
dell’attività di redazione di sintesi, anche qualora il
titolare del diritto non vi abbia acconsentito.
11) Quali criteri
debbano essere utilizzati per stabilire se atti di riproduzione
temporanea abbiano “rilievo economico proprio” ai sensi
dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, nella
misura in cui siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale
disposizione.
12) Se
l’incremento in termini di efficienza conseguito
dall’utilizzatore attraverso atti di riproduzione temporanea
possa essere preso in considerazione per stabilire se gli atti
abbiano “rilievo economico proprio” ai sensi dell’art. 5,
n. 1, della direttiva 2001/29.
13) Se la
scansione di interi articoli di giornali effettuata da un’impresa,
la successiva elaborazione della riproduzione e la memorizzazione
nonché l’eventuale stampa di parte della riproduzione,
consistente in uno o più estratti di testo di undici parole,
senza il consenso del titolare del diritto, possano essere
considerati “determinati casi speciali che non s[o]no in
contrasto con lo sfruttamento normale” degli articoli di
giornale e che “non arrec[a]no ingiustificato pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare” ai sensi dell’art. 5,
n. 5, della direttiva 2001/29».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazione preliminare
27 Occorre
preliminarmente ricordare che tanto l’applicazione uniforme del
diritto comunitario quanto il principio di uguaglianza esigono che
una disposizione di diritto comunitario che, come quelle dell’art. 2
della direttiva 2001/29, non contenga alcun espresso richiamo al
diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del
suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera
Comunità, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme
(v., in particolare, sentenze 6 febbraio 2003, causa C 245/00,
SENA, Racc. pag. I 1251, punto 23, e 7 dicembre
2006, causa C 306/05, SGAE, Racc. pag. I 11519,
punto 31).
28 Tali esigenze
si impongono in particolar modo per quanto riguarda la direttiva
2001/29, tenuto conto del tenore letterale del suo sesto e del suo
ventunesimo ‘considerando’.
29 Di
conseguenza, il governo austriaco non può validamente
sostenere che spetta agli Stati membri fornire la definizione della
nozione di «riproduzione in parte» cui all’art. 2
della direttiva 2001/29 (v. in tal senso, con riferimento nozione di
«pubblico» di cui all’art. 3 della medesima
direttiva, sentenza SGAE, cit., punto 31).
Sulla prima questione
30 Con la sua
prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la
nozione di «riproduzione in parte» ai sensi della
direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che include
atti di memorizzazione informatica di un estratto composto da undici
parole nonché di stampa di un siffatto estratto su supporto
cartaceo.
31 Si deve
necessariamente rilevare che la direttiva 2001/29 non definisce né
la nozione di «riproduzione», né quella di
«riproduzione in parte».
32 Di
conseguenza, tali nozioni devono essere definite con riferimento al
tenore letterale, al contesto delle disposizioni dell’art. 2
della direttiva 2001/29, in cui sono contenute, nonché alla
luce sia degli obiettivi di tale direttiva nel suo complesso, sia del
diritto internazionale (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit.,
punti 34 e 35, nonché giurisprudenza ivi citata).
33 L’art. 2,
lett. a), della direttiva 2001/29 prevede che gli autori
dispongano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
riproduzione in tutto o in parte delle loro opere. Ne consegue che la
tutela del diritto di autorizzare o vietare la riproduzione, di cui
beneficia l’autore, ha ad oggetto un’«opera».
34 Orbene, a tal
proposito, emerge dall’economia generale della convenzione di
Berna, e segnatamente dal suo art. 2, commi quinto e ottavo, che
la protezione di taluni elementi in quanto opere letterarie o
artistiche presuppone che costituiscano creazioni intellettuali.
35 Del pari, in
conformità agli artt. 1, n. 3, della direttiva
91/250, 3, n. 1, della direttiva 96/9 e 6 della direttiva
2006/116, opere quali programmi per elaboratore, banche dati o
fotografie sono tutelate dal diritto d’autore solo qualora
siano opere originali, ossia rappresentino il risultato della
creazione intellettuale dell’autore.
36 Nell’istituire
un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore,
la direttiva 2001/29 si basa, come emerge dai suoi ‘considerando’
quarto, nono, decimo, undicesimo e ventesimo, sul medesimo principio.
37 Pertanto, il
diritto d’autore ai sensi dell’art. 2, lett. a),
della direttiva 2001/29 può trovare applicazione solamente con
riferimento ad un oggetto che abbia carattere di originalità,
ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale
dell’autore.
38 Per quanto
riguarda le parti di un’opera, si deve rilevare che nulla,
nella direttiva 2001/29 ovvero in un’altra direttiva
applicabile in materia, lascia intendere che tali parti siano
assoggettate ad un regime diverso da quello dell’opera nel suo
complesso. Ne discende che esse sono tutelate dal diritto d’autore
laddove partecipino, in quanto tali, all’originalità
dell’opera nel suo insieme.
39 Alla luce
delle considerazioni svolte al punto 37 di questa sentenza, le
diverse parti di un’opera beneficiano quindi di una tutela ai
sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29
a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono
espressione della creazione intellettuale dell’autore
dell’opera stessa.
40 Per quanto
concerne la portata di una siffatta tutela dell’opera, dal nono
e dal decimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29
risulta che l’obiettivo principale della stessa è quello
di instaurare un alto livello di protezione in favore, segnatamente,
degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato
compenso per l’utilizzo delle loro opere, anche in occasione
della riproduzione delle stesse, allo scopo di poter continuare la
loro attività creativa e artistica.
41 In un’identica
prospettiva, il ventunesimo ‘considerando’ della
direttiva 2001/29 richiede che gli atti coperti dal diritto di
riproduzione siano intesi in senso ampio.
42 Peraltro, tale
esigenza di un’ampia definizione degli atti in questione emerge
altresì dal tenore letterale dell’art. 2 di tale
direttiva, che impiega espressioni quali «diretta o indiretta»,
«temporanea o permanente» e «in qualunque modo o
forma».
43 Di
conseguenza, la tutela conferita dall’art. 2 della
direttiva 2001/29 deve avere un’ampia portata.
44 Per quanto
riguarda gli articoli di giornale, la creazione intellettuale del
loro autore, di cui al punto 37 di questa sentenza, risulta di
norma dalla modalità con cui è presentato il soggetto
nonché dall’espressione linguistica. Peraltro, nella
causa principale, è pacifico che gli articoli di giornale
rappresentano, in quanto tali, opere letterarie che rientrano
nell’ambito d’applicazione della direttiva 2001/29.
45 Quanto agli
elementi di tali opere che sono oggetto della tutela stessa, si deve
rilevare che esse sono composte da parole le quali, isolatamente
considerate, non rappresentano, in quanto tali, una creazione
intellettuale dell’autore che le impiega. È solo
mediante la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole
che si consente all’autore di esprimere il proprio spirito
creativo in maniera originale ottenendo un risultato che costituisca
una creazione intellettuale.
46 Le parole in
quanto tali non rappresentano, quindi, elementi che beneficiano di
tutela.
47 Ciò
posto, tenuto conto dell’esigenza di un’interpretazione
ampia della portata della tutela conferita dall’art. 2
della direttiva 2001/29, non può escludersi che talune frasi
isolate, o addirittura talune parti di frasi del testo di cui
trattasi, siano idonee a trasmettere al lettore l’originalità
di una pubblicazione quale un articolo di giornale, comunicando a chi
legge un elemento che è in se stesso espressione della
creazione intellettuale dell’autore di tale articolo. Simili
frasi o simili parti di frase possono quindi beneficiare della tutela
prevista dall’art. 2, lett. a), della direttiva
citata.
48 Alla luce di
tali considerazioni, la riproduzione di un estratto di un’opera
protetta che, come gli estratti di cui trattasi nella causa
principale, comprenda undici parole consecutive dell’opera
stessa, può rappresentare una riproduzione parziale, ai sensi
dell’art. 2 della direttiva 2001/29, qualora un simile
estratto contenga un elemento dell’opera che, in quanto tale,
esprima la creazione intellettuale dell’autore, il che
dev’essere verificato dal giudice del rinvio.
49 Peraltro, va
rilevato che il procedimento di raccolta dati impiegato dalla Infopaq
consente la cattura di molteplici estratti delle opere protette. Tale
procedimento, infatti, riproduce un estratto composto da undici
parole ogni volta che nell’opera di cui trattasi compare una
parola chiave e, inoltre, esso trova spesso applicazione con
riferimento a svariate parole chiave, dal momento che taluni clienti
chiedono alla Infopaq di redigere sintesi in base a criteri multipli.
50 In tal modo,
detto procedimento aumenta la possibilità che la Infopaq
effettui riproduzioni parziali ai sensi dell’art. 2,
lett. a), della direttiva 2001/29, in quanto l’accumulo di
tali estratti può comportare la ricostruzione di ampi
frammenti, idonei a riflettere l’originalità dell’opera
in questione, contenendo un numero di elementi tali da esprimere una
creazione intellettuale dell’autore dell’opera stessa.
51 Alla luce di
quanto sopra, la prima questione pregiudiziale deve essere risolta
nel senso che un atto compiuto nel corso di un procedimento di
raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un
estratto di un’opera tutelata composto da undici parole e nella
stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di
riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva
2001/29, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l’espressione
della creazione intellettuale del loro autore, il che dev’essere
verificato dal giudice del rinvio.
Sulle questioni da due e dodici
52 Supponendo che
gli atti di cui alla causa principale rientrino nella nozione di
riproduzione parziale di un’opera protetta, ai sensi
dell’art. 2 della direttiva 2001/29, dagli artt. 2 e
5 della direttiva stessa emerge che non può procedersi ad una
siffatta riproduzione senza il consenso dell’autore
interessato, salvo che tale riproduzione non soddisfi i requisiti di
cui all’art. 5 della direttiva.
53 In tale
contesto, con le sue questioni da due a dodici il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se gli atti di riproduzione effettuati nel corso
di un procedimento di raccolta dati, quale quello di cui trattasi
nella causa principale, soddisfino i requisiti di cui all’art. 5,
n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, se tale procedimento
possa essere svolto senza il consenso dei titolari dei diritti
d’autore in questione, laddove mira a consentire la redazione
di una sintesi di articoli di giornale e consiste nella
digitalizzazione mediante scansione dell’insieme di tali
articoli, nella memorizzazione di un estratto di undici parole e
nella stampa di tale estratto.
54 Ai sensi
dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, un atto
di riproduzione è esente dal diritto di riproduzione previsto
dall’art. 2 della medesima solo qualora soddisfi cinque
requisiti, vale a dire qualora
– tale
atto sia temporaneo;
– sia
transitorio o accessorio;
– costituisca
parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;
– il
procedimento sia eseguito all’unico scopo di consentire la
trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un
intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri
materiali, e
– tale
atto sia privo di rilievo economico proprio.
55 Si deve
anzitutto rilevare che tali requisiti hanno carattere cumulativo, nel
senso che la mancata osservanza di uno solo di essi implica che
l’atto di riproduzione non è esente, ai sensi
dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, dal
diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della stessa.
56 Inoltre, ai
fini dell’interpretazione di ciascuno di tali requisiti si deve
rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni
di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale
sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate
restrittivamente (sentenze 29 aprile 2004, causa C 476/01,
Kapper, Racc. pag. I 5205, punto 72, e 26 ottobre
2006, causa C 36/05, Commissione/Spagna, Racc. pag. I 10313,
punto 31).
57 Ciò
avviene nel caso dell’esenzione prevista dall’art. 5,
n. 1, della direttiva 2001/29, che rappresenta una deroga al
principio generale sancito da tale direttiva, ossia il principio
della necessità di un’autorizzazione del titolare del
diritto d’autore per qualsiasi riproduzione di un’opera
protetta.
58 Ciò è
ancor più vero dal momento che tale esenzione dev’essere
interpretata alla luce dell’art. 5, n. 5, della
direttiva 2001/29, secondo cui tale esenzione è applicata
esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in
contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri
materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare.
59 Ai sensi del
quarto, del sesto e del ventunesimo ‘considerando’ della
direttiva 2001/29, le condizioni enunciate dal citato art. 5,
n. 1, devono essere inoltre interpretate alla luce delle
requisito di certezza del diritto degli autori per quanto riguarda la
tutela delle loro opere.
60 Nella causa in
esame, la Infopaq sostiene che gli atti di riproduzione di cui
trattasi nella causa principale soddisfano il requisito relativo al
carattere transitorio, dal momento che essi vengono cancellati alla
fine del procedimento di ricerca elettronica.
61 A tal
proposito, si deve rilevare, alla luce del terzo requisito richiamato
al punto 54 di questa sentenza, che un atto di riproduzione
temporaneo e transitorio mira a consentire la realizzazione di un
procedimento tecnologico di cui deve costituire parte integrante e
essenziale. Pertanto, tenuto conto dei principi enunciati ai punti 57
e 58 di questa sentenza, gli atti di riproduzione in questione non
possono eccedere quanto necessario per il buon funzionamento di tale
procedimento tecnologico.
62 La certezza
del diritto dei titolari dei diritti d’autore impone inoltre
che la conservazione e la soppressione della riproduzione non
dipendano da un intervento umano discrezionale, segnatamente quello
dell’utilizzatore delle opera protetta. Invero, in un caso
siffatto, non sarebbe in alcun modo garantita l’effettiva
soppressione, ad opera della persona interessata, della riproduzione
creata ovvero, in ogni caso, la soppressione della stessa nel momento
in cui la sua esistenza non sia più giustificata dalla sua
funzione intesa a consentire la realizzazione di un procedimento
tecnico.
63 Una siffatta
conclusione è confermata dal trentatreesimo ‘considerando’
della direttiva 2001/29 che elenca, quali esempi caratteristici degli
atti cui fa riferimento l’art. 5, n. 1, gli atti che
facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache;
compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei
sistemi di trasmissione. Simili atti sono, per definizione, creati e
soppressi automaticamente e senza intervento umano.
64 Alla luce di
quanto precede, deve constatarsi che un atto può essere
qualificato come «transitorio», nel senso di cui al
secondo requisito enunciato dall’art. 5, n. 1, della
direttiva 2001/29, esclusivamente qualora la sua durata sia limitata
a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento
tecnico in questione, restando inteso che tale procedimento deve
essere automatizzato in modo tale da sopprimere tale atto in maniera
automatica, senza intervento umano, nel momento in cui è
esaurita la sua funzione tesa a consentire la realizzazione di un
siffatto procedimento.
65 Nella causa
principale, non può escludersi in radice che i due primi atti
di riproduzione di cui trattasi, vale a dire la creazione di file
TIFF e di file di testo derivanti dalla conversione dei file TIFF,
possano essere qualificati come transitori, essendo automaticamente
cancellati dalla memoria informatica.
66 Per quanto
riguarda il terzo atto di riproduzione, ossia la memorizzazione
informatica dell’estratto composto da undici parole, gli
elementi sottoposti alla Corte non consentono di valutare se il
procedimento tecnico sia automatizzato in modo tale da cancellare
detto file dalla memoria informatica senza intervento umano ed in un
breve lasso di tempo. Il giudice del rinvio dovrà quindi
verificare se la sua soppressione dipenda dalla volontà
dell’utilizzatore della riproduzione e se non vi sia il rischio
che tale file rimanga memorizzato dopo avere esaurito la sua funzione
di realizzazione del procedimento tecnico in questione.
67 È
tuttavia pacifico che, con l’ultimo atto di riproduzione del
procedimento di raccolta dati, la Infopaq effettua una riproduzione
che si pone al di fuori della sfera informatica, procedendo ad una
stampa dei file contenenti gli estratti composti da undici parole e
riproducendo gli stessi, in tal modo, su supporto cartaceo.
68 Orbene, una
volta fissata su tale supporto materiale, detta riproduzione scompare
solo nel momento della distruzione di tale supporto.
69 Peraltro, dal
momento che il procedimento di raccolta dati non è,
evidentemente, idoneo a distruggere esso stesso un supporto di tal
genere, la soppressione di tale riproduzione dipende dalla sola
volontà dell’utilizzatore di un procedimento siffatto,
il quale non è detto voglia effettivamente procedervi, sicché
tale riproduzione rischia di persistere per un periodo prolungato in
funzione delle necessità dell’utilizzatore.
70 Di
conseguenza, deve rilevarsi che l’ultimo atto del procedimento
di raccolta dati di cui alla causa principale, nel corso del quale la
Infopaq stampa gli estratti composti da undici parole, non
rappresenta un atto transitorio ai sensi dell’art. 5,
n. 1, della direttiva 2001/29.
71 Inoltre, non
emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, né è stato
sostenuto, che un atto di tal genere possa avere carattere
accessorio.
72 Da quanto
precede discende che tale atto non soddisfa il secondo requisito
enunciato dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29
e, pertanto, non può essere esentato dal diritto di
riproduzione previsto dall’art. 2 della direttiva stessa.
73 Ne consegue
che il procedimento di raccolta dati di cui trattasi nella causa
principale non può essere realizzato senza il consenso dei
titolari di diritti d’autore e, pertanto, non è
necessario esaminare se i quattro atti costitutivi di tale
procedimento rispettino gli altri requisiti enunciati al citato
art. 5, n. 1.
74 Di
conseguenza, le questioni da due a dodici devono essere risolte
affermando che l’atto di stampa di un estratto composto da
undici parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta
dati quale quello di cui trattasi nella causa principale, non
soddisfa il requisito della transitorietà, di cui all’art. 5,
n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, tale procedimento non
può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei
diritti d’autore interessati.
Sulla terza questione
75 Tenuto conto
della soluzione fornita alle questioni da due a dodici, non è
necessario risolvere la tredicesima questione.
Sulle spese
76 Nei confronti
delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara:
1) Un atto
compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente
nella memorizzazione informatica di un estratto di un’opera
tutelata composto da undici parole e nella stampa del medesimo, può
rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio
2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione, qualora gli elementi in tal modo ripresi
siano l’espressione della creazione intellettuale del loro
autore, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.
2) L’atto
di stampa di un estratto composto da undici parole, effettuato nel
corso di un procedimento di raccolta dati quale quello di cui
trattasi nella causa principale, non soddisfa il requisito della
transitorietà, di cui all’art. 5, n. 1, della
direttiva 2001/29 e, pertanto, tale procedimento non può
essere realizzato senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore
interessati.
Firme
Lingua processuale: il danese.