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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

(Numero 638/09)

sul ricorso in appello n. 5626/1999, proposto dal comune di Giugliano in Campania, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Riccardo Soprano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Gianmarco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46.

CONTRO

Andrea D’Alterio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pasquale Cirillo, Luca Cirillo e Luigi M. D’Angiolella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Ennio Luponio, in Roma, Via M. Mercati, n. 51.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, 18 marzo 1999, n. 776.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 22 gennaio 2008, il Consigliere Marco Lipari;

Uditi gli avv.ti VIVIANI per delega di SOPRANO e OREFICE per delega di D’ANGIOLELLA come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Andrea D’Alterio, ha annullato i provvedimenti adottati dal comune di Giugliano, concernenti il concorso per l’assunzione di 18 vigili urbani.

2. Il comune appella la sentenza, deducendo l’infondatezza dell’originario ricorso.

3. L’appellato resiste al gravame.

DIRITTO

1. La pronuncia di accoglimento del tribunale si basa sull’affermazione secondo cui nella procedura selettiva in contestazione si sono svolte due prove scritte, mentre il bando di concorso prevedeva, espressamente, una sola prova scritta.

2. L’appello, che contesta tale statuizione, è fondato.

3. Risulta documentalmente dimostrato che l’originario bando concorsuale è stato integrato, successivamente, mediante la delibera della giunta municipale 5 dicembre 1986, n. 1681. Con tale atto, l’amministrazione ha stabilito, fra l’altro, di modificare le modalità di svolgimento della procedura selettiva, introducendo una seconda prova scritta, concernente il diritto amministrativo e il diritto costituzionale.

4. Pertanto, è infondata la censura riguardante l’asserita violazione della lex specialis della procedura concorsuale, posto che le operazioni selettive hanno puntualmente rispettato le prescrizioni del bando.

5. L’appellato ripropone le censure non esaminate dal tribunale e svolge ulteriori tesi difensive.

6. In primo luogo, l’interessato sostiene che la modifica del bando, per essere efficace, avrebbe dovuto essere notificata, personalmente, a tutti i partecipanti.

7. La censura, anche prescindendo dai suoi profili di novità, essendo stata proposta per la prima volta in appello, è priva di pregio.

8. Infatti, nel caso di specie, l’integrazione del bando è stata debitamente pubblicata, nelle stesse forme previste per la comunicazione dell’originario bando di concorso. Contestualmente, è stata prevista la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

9. Pertanto, non era necessaria alcuna comunicazione personale agli originari partecipanti alla procedura.

10. La Sezione ha costantemente affermato che la pubblicazione nell'albo di un comune di delibere con le quali si modifica la precedente disciplina prevista in un bando di concorso interno, costituisce la forma ufficiale e legale per portare a conoscenza degli interessati le modifiche intervenute (Consiglio Stato , sez. V, 15 gennaio 1990 , n. 32).

11. Le ulteriori censure articolate dall’appellato, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

12. In sostanza, l’appellato lamenta che l’amministrazione non gli avrebbe fatto conoscere tempestivamente la votazione conseguita, limitandosi a comunicargli l’esclusione dalle prove orali.

13. La censura è infondata.

14. L’eventuale ritardo dell’ amministrazione nella comunicazione dei risultati delle prove scritte non determina, di per sé, alcuna illegittimità della procedura concorsuale. Né indica alcuna presunta mancanza di “accuratezza della correzione degli elaborati”.

15. Quanto all’asserito difetto di motivazione, prospettato in modo del tutto generico, è sufficiente evidenziare che il giudizio negativo della commissione di concorso risulta adeguatamente esternato attraverso il voto numerico attribuito all’interessato, sulla base di criteri predeterminati dall’amministrazione.

16. In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

17. Le spese possono essere compensate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello, compensando le spese;

per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio 2008, con l'intervento dei signori:

SERGIO SANTORO - Presidente

CESARE LAMBERTI - Consigliere

CLAUDIO MARCHITIELLO - Consigliere

MARCO LIPARI - Consigliere Estensore

NICOLA RUSSO - Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Marco Lipari f.to Sergio Santoro

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05.02.2008

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

P. IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi

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