REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
(Numero
638/09)
sul
ricorso in appello n. 5626/1999, proposto dal comune di Giugliano in
Campania, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Riccardo Soprano, ed elettivamente domiciliato presso
lo studio di Gianmarco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46.
CONTRO
Andrea
D’Alterio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pasquale
Cirillo, Luca Cirillo e Luigi M. D’Angiolella ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Ennio Luponio, in Roma,
Via M. Mercati, n. 51.
per la
riforma
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Quinta Sezione, 18 marzo 1999, n. 776.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
tutti gli atti di causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 22 gennaio 2008, il Consigliere Marco
Lipari;
Uditi
gli avv.ti VIVIANI per delega di SOPRANO e OREFICE per delega di
D’ANGIOLELLA come da verbale di udienza;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. La
sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig.
Andrea D’Alterio, ha annullato i provvedimenti adottati dal
comune di Giugliano, concernenti il concorso per l’assunzione
di 18 vigili urbani.
2. Il
comune appella la sentenza, deducendo l’infondatezza
dell’originario ricorso.
3. L’appellato
resiste al gravame.
DIRITTO
1. La
pronuncia di accoglimento del tribunale si basa sull’affermazione
secondo cui nella procedura selettiva in contestazione si sono svolte
due prove scritte, mentre il bando di concorso prevedeva,
espressamente, una sola prova scritta.
2. L’appello,
che contesta tale statuizione, è fondato.
3. Risulta
documentalmente dimostrato che l’originario bando concorsuale è
stato integrato, successivamente, mediante la delibera della giunta
municipale 5 dicembre 1986, n. 1681. Con tale atto, l’amministrazione
ha stabilito, fra l’altro, di modificare le modalità di
svolgimento della procedura selettiva, introducendo una seconda prova
scritta, concernente il diritto amministrativo e il diritto
costituzionale.
4. Pertanto,
è infondata la censura riguardante l’asserita violazione
della lex specialis della procedura concorsuale, posto che le
operazioni selettive hanno puntualmente rispettato le prescrizioni
del bando.
5. L’appellato
ripropone le censure non esaminate dal tribunale e svolge ulteriori
tesi difensive.
6. In
primo luogo, l’interessato sostiene che la modifica del bando,
per essere efficace, avrebbe dovuto essere notificata, personalmente,
a tutti i partecipanti.
7. La
censura, anche prescindendo dai suoi profili di novità,
essendo stata proposta per la prima volta in appello, è priva
di pregio.
8. Infatti,
nel caso di specie, l’integrazione del bando è stata
debitamente pubblicata, nelle stesse forme previste per la
comunicazione dell’originario bando di concorso.
Contestualmente, è stata prevista la riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di partecipazione.
9. Pertanto,
non era necessaria alcuna comunicazione personale agli originari
partecipanti alla procedura.
10. La
Sezione ha costantemente affermato che la pubblicazione nell'albo di
un comune di delibere con le quali si modifica la precedente
disciplina prevista in un bando di concorso interno, costituisce la
forma ufficiale e legale per portare a conoscenza degli interessati
le modifiche intervenute (Consiglio Stato , sez. V, 15 gennaio 1990 ,
n. 32).
11. Le
ulteriori censure articolate dall’appellato, che possono essere
esaminate congiuntamente, sono infondate.
12. In
sostanza, l’appellato lamenta che l’amministrazione non
gli avrebbe fatto conoscere tempestivamente la votazione conseguita,
limitandosi a comunicargli l’esclusione dalle prove orali.
13. La
censura è infondata.
14. L’eventuale
ritardo dell’ amministrazione nella comunicazione dei risultati
delle prove scritte non determina, di per sé, alcuna
illegittimità della procedura concorsuale. Né indica
alcuna presunta mancanza di “accuratezza della correzione degli
elaborati”.
15. Quanto
all’asserito difetto di motivazione, prospettato in modo del
tutto generico, è sufficiente evidenziare che il giudizio
negativo della commissione di concorso risulta adeguatamente
esternato attraverso il voto numerico attribuito all’interessato,
sulla base di criteri predeterminati dall’amministrazione.
16. In
definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il
conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
17. Le
spese possono essere compensate.
PER
QUESTI MOTIVI
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l'appello, compensando le spese;
per
l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il
ricorso di primo grado;
ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera
di consiglio del 22 gennaio 2008, con l'intervento dei signori:
SERGIO SANTORO - Presidente
CESARE LAMBERTI - Consigliere
CLAUDIO MARCHITIELLO - Consigliere
MARCO LIPARI - Consigliere Estensore
NICOLA RUSSO - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marco Lipari
f.to Sergio Santoro
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05.02.2008
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi