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N

N. 988/2010 Reg. Sent.

N. 2737 Reg. Ric.

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2008, proposto da: C. P., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cavallaro e Claudio Duchi, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Milano, Largo Augusto n. 3;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pio Dario Vivone e Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale, in Milano via Filzi n. 22;

nei confronti di

Comune di Lomazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Locati, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano via dei Pellegrini n. 24;

- B. A., non costituita;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VIII/8187 del 13.10.2008 avente ad oggetto "Comune di Lomazzo (CO) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2008", con la quale è stata istituita una terza sede farmaceutica.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lomazzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/02/2010 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Parte ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe deducendo i vizi di incompetenza e violazione di legge.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lombardia e il Comune di Lomazzo eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Non si è costituita in giudizio la dott.ssa B. A., titolare della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Lomazzo

Le parti hanno prodotto documenti.

All'udienza del 18.02.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge che il Comune di Lomazzo con delibera consiliare n. 5 del 26 febbraio 2008 ha proposto alla Regione Lombardia la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presenti sul territorio comunale, rappresentando l'esigenza della istituzione di una terza sede farmaceutica da collocare nel territorio sito ad ovest rispetto al centro della città, esigenza correlata ai mutamenti verificatisi negli ultimi anni nella distribuzione della popolazione dovuti a nuovi insediamenti residenziali ed abitativi.

La richiesta del Consiglio Comunale specifica la necessità di mantenere comunque la sede farmaceutica n. 2, "classificata rurale e istituita con il criterio topografico e attualmente comprendente la frazione di ...omissis... di Lomazzo in quanto il centro del capoluogo risulta difficilmente raggiungibile dalla suddetta frazione".

Con atto del 29.05.2008 n. 251 il Direttore Generale dell'A.S.L. della Provincia di Como ha espresso parere favorevole in ordine alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Lomazzo mediante la istituzione di una terza sede, dando atto che è "indispensabile il mantenimento in attività della sede farmaceutica n. 2 della frazione ...omissis..., classificata rurale e istituita in base al criterio topografico, in quanto: - fisicamente ben delimitata rispetto al centro città; - distante più di tremila metri dalle farmacie viciniori; - con oggettive difficoltà di comunicazione per i cittadini ivi residenti che per recarsi alla sede farmaceutica del centro città devono attraversare la ferrovia e strade ad alta densità di traffico".

Anche l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Como, con atto datato 10.06.2008, ha espresso parere favorevole all'istituzione della terza sede farmaceutica nel Comune di Lomazzo.

Infine, con il provvedimento impugnato la Regione Lombardia ha disposto la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune interessato, disponendo il mantenimento della sede farmaceutica n. 1 - privata, funzionante e istituita con criterio demografico - della sede farmaceutica n. 2 (frazione ...omissis...) - privata, funzionante e istituita con criterio topografico - nonché l'istituzione di una terza sede sulla base del criterio topografico.

Il provvedimento ribadisce l'esigenza di mantenimento anche della seconda sede farmaceutica, classificata rurale.

2) Con il primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di incompetenza, in quanto la deliberazione del Comune di Lomazzo n. 5 del 26.02.2008, con la quale è stata richiesta l'istituzione della terza sede farmaceutica, è stata adottata dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta Comunale.

La censura è inammissibile per carenza di interesse.

Invero, con deliberazione n. 161 del 01.12.2009 la Giunta del Comune di Lomazzo ha disposto la convalida della deliberazione consiliare n. 5 datata 26.02.2008, ai sensi dell'art. 6 della legge 1968 n. 249.

Tale disposizione prevede che "alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale".

Del resto, il provvedimento di convalida, correlato al vizio di incompetenza, opera retroattivamente, sicché l'invalidità lamentata da parte ricorrente è venuta meno ab origine, con conseguente carenza di interesse a dedurre il vizio stesso, specie considerando che l'atto di convalida non è stato oggetto di impugnazione (cfr. di recente Consiglio di stato, sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2840).

Con memoria depositata in data 05.02.2010 la ricorrente prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 1968 n. 249 per violazione dell'art. 111 della Costituzione.

La questione è irrilevante, in quanto afferisce alla legittimità costituzionale di una norma di cui l'amministrazione ha fatto applicazione mediante il provvedimento di convalida che, però, non è stato impugnato, neppure mediante motivi aggiunti e, pertanto, non costituisce oggetto del presente giudizio.

In ogni caso, va rilevata l'esistenza di un diverso profilo di inammissibilità della censura in esame, nonché di irrilevanza della questione di costituzionalità adombrata dalla ricorrente.

Invero, in base all'art. 2 della legge 1968 n. 475, la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche comunali è disposta dalla Regione in base ad un procedimento non configurato come ad iniziativa necessariamente comunale, atteso che l'amministrazione locale è tenuta semplicemente ad esprimere un parere.

Ne deriva che un eventuale atto di impulso adottato dal Comune non integra un presupposto in senso tecnico della deliberazione di revisione della pianta organica, in quanto assume il mero valore di strumento di conoscenza delle esigenze di un determinato ambito territoriale, che la Regione deve valutare in piena autonomia.

Pertanto, l'eventuale illegittimità dell'atto diretto a sollecitare l'esercizio del potere regionale di variazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche non si trasmette al provvedimento di revisione, perché il primo atto non è legato al secondo da un rapporto di presupposizione giuridicamente rilevante in base alla legge, con conseguente carenza di interesse, anche per il profilo in esame, a censurare l'incompetenza del Consiglio Comunale, in quanto non incidente sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Del resto, la considerazione ora svolta conferma l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente in sede di memoria, in quanto la norma applicata in sede di convalida dal Consiglio comunale non integra un parametro in base al quale valutare la illegittimità, neppure in via derivata, del provvedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune.

3) Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 104, comma 2, del r.d. 1934 n. 1265 - recante il T.U. delle Leggi Sanitarie - in quanto il provvedimento impugnato ha disposto l'istituzione di una nuova sede farmaceutica senza prevedere il riassorbimento delle sedi istituite con il solo criterio della distanza. In particolare la ricorrente lamenta il mancato assorbimento della sede farmaceutica n. 2, istituita in frazione ...omissis... del Comune di Lomazzo.

Il motivo è infondato.

L'art. 104, comma 2, del r.d. 1934 n. 1265 stabilisce che "In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma".

L'applicabilità della disposizione nel caso di specie deve essere valutata considerando la natura della farmacia n. 2, istituita in frazione ...omissis... del Comune di Lomazzo.

Come già ricordato al punto sub. 1 della motivazione, dal contenuto del provvedimento impugnato, del parere dell'A.S.L. di Cuneo e della delibera comunale, con la quale è stata prospettata l'esigenza di revisionare la pianta organica, emerge che la farmacia da ultimo indicata è classificata come rurale.

Sul punto va precisato che solo con la memoria depositata in data 05.02.2010 la parte ricorrente contesta, seppure in modo generico, la classificazione come rurale della farmacia n. 2.

Tuttavia, tale considerazione, da un lato, non è supportata da alcun elemento di riscontro, in quanto come ricordato non solo l'atto impugnato, ma anche la documentazione in esso richiamata riferisce della natura rurale di tale sede farmaceutica, dall'altro, non può integrare un nuovo motivo di gravame, in quanto formulata in una memoria non notificata alle altre parti e, pertanto, non qualificabile né come ricorso per motivi aggiunti, né come ricorso autonomo.

Tanto premesso, va osservato che le farmacie rurali si caratterizzano per il fatto di essere istituite sulla base di un criterio topografico - demografico e non in base al solo parametro della distanza.

Invero, l'art. 1 della legge 1968 n. 221 identifica come farmacie rurali quelle "ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati".

Nel caso di specie la natura rurale della farmacia istituita in frazione ...omissis... del Comune di Lomazzo ne esclude la riassorbibilità ai sensi del citato art. 104 del T.U.L.S..

Invero, la norma prevede il riassorbimento delle sole farmacie istituite con il criterio della distanza che, però, non è riferibile alle farmacie di tipo rurale, le quali, come già detto, sono istituite sulla base del diverso criterio topografico - demografico.

In tal senso la giurisprudenza ha da tempo chiarito che "la previsione del comma secondo dell'art. 104 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della L. 8 novembre 1991, n. 362, relativa al riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione, in sede di revisione delle piante organiche … si riferisce esclusivamente alle farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza e non anche alle farmacie rurali (che sono istituite in base al diverso criterio "topografico"). In base all'art. 1 L. 8 marzo 1968, n. 221, il criterio discretivo, fissato per la distinzione delle due categorie di farmacie urbana e rurale, è quello topografico-demografico, per cui sono "rurali" le farmacie situate in "comuni, "frazioni" o "centri abitativi con meno di cinquemila abitanti, ovvero in "quartieri periferici" non congiunti, per continuità abitativa, alla città. Sono farmacie urbane quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione sueriore a 5.000 abitanti......la mancata previsione legislativa del riassorbimento delle farmacie rurali nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione si spiega evidentemente con la considerazione che le farmacie rurali sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale che prescinde dall'ordinario criterio della popolazione..." (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 maggio 2006, n. 2717; Consiglio di Stato, sez. IV, 06 aprile 2004, n. 1848; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 25 gennaio 2008, n. 209; T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 03 dicembre 2004, n. 4229).

Emerge così l'infondatezza del motivo in esame, in quanto la natura rurale della farmacia n. 2 ne esclude la riassorbibilità ai sensi dell'art. 104 del T.U.L.S., contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso.

4) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza, definitivamente pronunciando respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:

 

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

L'ESTENSORE

Fabrizio Fornataro

IL REFERENDARIO

Raffaello Gisondi

Depositata in Segreteria il 6 aprile 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

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