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N

N. 516/2010 Reg. Dec.

N. 2784 Reg. Ric.

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2784 del 2006, proposto da:

Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

I. D., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Bivona e dall'Avv. Giuseppe Gioia, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, Sezione I-TER n. 741/2006, resa tra le parti, concernente INFLIZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA DESTITUZIONE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Ministero dell'interno riferisce che il sig. I. (agente della Polizia di Stato) nel periodo compreso fra il 24 giugno 2003 e l'8 ottobre dello stesso anno ebbe a maturare numerose assenze adducendo motivi relativi a stati morbosi propri e del figlio minore senza - tuttavia - produrre le necessarie certificazioni mediche, nonostante ne fosse stato a più riprese richiesto in modo espresso dagli organi competenti.

In particolare, l'agente I. era rimasto ininterrottamente assente dal servizio per 21 giorni consecutivi (dall'8 settembre 2003 all'8 ottobre 2003) per asseriti motivi di salute senza produrre alcuna valida certificazione medica.

Con atto in data 18 novembre 2003 la competente Questura di Nuoro ebbe a contestare al sig. I. gli addebiti in parola, menzionando espressamente:

- l'art. 5, n. 1) e n. 4) del d.P.R. 737 del 1981 (i quali comminano la sanzione della deplorazione - rispettivamente - per "abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri" e per "mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni"), nonché

- l'art. 4, n. 1), n. 12) e n. 18) del medesimo decreto (i quali comminano la sanzione della pena pecuniaria - rispettivamente - per "la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto", "l'irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari" e "qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza").

Risulta, ancora, agli atti che con atto sottoscritto in data 11 febbraio 2004 il Questore della Provincia di Nuoro, richiamato l'art. 4, n. 1), n. 12) e n. 18) del d.P.R. 737, cit., ebbe ad infliggere al sig. I. una sanzione pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità dello stipendio, motivando come segue: "contravvenendo a specifiche disposizioni normative, non ha prodotto documentazione sanitaria e istanze di regolarizzazione di congedo straordinario relative a più periodi di assenza dal servizio per malattia e per situazioni parentali - Persisteva in tale comportamento, nonostante reiterati inviti da parte del proprio ufficio, determinando disservizio".

Tuttavia, con atto in data 6 maggio 2004, il Questore di Nuoro dispose l'annullamento in autotutela del richiamato atto in data 11 febbraio 2004 "anche perché non ancora notificato" e "in relazione a particolari circostanze emerse", senza nulla aggiungere in ordine alle effettive ragioni di tale nuova determinazione, né in ordine ai motivi di pubblico interesse che inducevano ad adottare tale nuova determinazione.

Contestualmente, il Questore disponeva il rinnovo del procedimento sanzionatorio fin dagli atti di avvio.

Ed infatti, con atto in data 10 luglio 2004 la Questura procedeva ad una nuova contestazione di addebiti in relazione (ancora una volta) alle assenze non giustificate relative al periodo dal 24 giugno all'8 ottobre 2003, affermando che il comportamento contestato "potrebbe configurare la mancanza di cui all'art. 7, nr. 7) del d.P.R. 737/81" (si tratta dell'ipotesi di "omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria", per la quale è prevista la massima sanzione della destituzione dal servizio).

Con deliberazione in data 23 febbraio 2005 il competente consiglio provinciale di disciplina proponeva a stretta maggioranza l'irrogazione, nei confronti del sig. I., della sanzione della destituzione.

Nell'occasione, l'Organo deliberante (dopo aver esaminato e respinto alcune eccezioni in rito sollevate dall'appellato) osservava che non potesse dirsi nella specie violato il divieto del bis in idem, in quanto il primo procedimento disciplinare non si era concretato in alcun provvedimento finale ed in quanto il provvedimento in data 11 febbraio 2004 non era mai stato notificato ed era stato fatto oggetto di un provvedimento di annullamento in autotutela.

Se ne dedurrebbe la persistente volontà dell'Amministrazione di perseguire il sig. I. per la sua condotta disciplinarmente rilevante, anche perché "esigenze di legittimità hanno consigliato l'adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela con conseguente rinnovazione degli atti".

Con il decreto in data 22 marzo 2005 (fatto oggetto di impugnativa in primo grado) il Ministero dell'interno disponeva la destituzione del sig. I. dai ranghi della Polizia di Stato.

Il provvedimento in questione veniva impugnato dal sig. I. innanzi al T.A.R. del Lazio il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, accoglieva il ricorso ed annullava la sanzione desti tutoria.

Nell'occasione (in via di estrema sintesi) i primi giudici ritenevano:

- che la grave sanzione irrogata all'odierno appellato si ponesse in contrasto con la previsione di cui all'art. 26 del d.P.R. 737 del 1981, il quale consente la riapertura del procedimento disciplinare già concluso solo in casi tassativi (nella specie non sussistenti);

- che l'operato dell'Amministrazione dell'interno si ponesse in contrasto con il generale principio del ne bis in idem nella materia sanzionatoria, atteso che per le medesime condotte al sig. I. era stata già irrogata una sanzione pecuniaria.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dal Ministero dell'interno, il quale ne contestava la correttezza e ne chiedeva l'integrale riforma articolando tre motivi di doglianza (1) Insussistenza della violazione dell'art. 26, d.P.R. n. 737/1981; 2) Erroneo riferimento al principio del ne bis in idem; 3) Sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela).

Si costituiva on giudizio il sig. I., il quale concludeva per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 1944/06 (resa all'esito della camera di consiglio del 21 aprile 2006) questo Consiglio di Stato accoglieva l'istanza di sospensione cautelare della pronuncia gravata, osservando - per un verso - che l'appello apparisse assistito dal requisito del fumus boni juris e che - per altro verso - l'interesse dedotto dall'Amministrazione apparisse, in una valutazione comparativa, prevalente rispetto a quello vantato dal ricorrente in primo grado.

Con successiva ordinanza n. 2688 del 30 maggio 2006, questo giudice provvedeva alla correzione di un errore materiale contenuto nella citata ordinanza n. 1944 del 2006.

All'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell'interno avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto da un agente di P.S. avverso il provvedimento di destituzione dal servizio disposto ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 a causa della prolungata ed ingiustificata assenza dal servizio del dipendente.

2. Con il primo motivo di appello, il Ministero dell'interno lamenta l'erroneità della pronuncia in epigrafe per la parte in cui ha ritenuto violata la previsione di cui all'art. 26 del d.P.R. 737 del 1981, disciplinante le condizioni e i limiti per la riapertura del procedimento disciplinare a carico degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Nella tesi del Ministero appellante, il richiamo effettuato dai primi giudici alla menzionata disposizione non risulterebbe pertinente in quanto essa si limiterebbe a fissare limiti e condizioni per l'esercizio della sola reformatio in melius dei provvedimenti sanzionatori, mentre alcuna limitazione opporrebbe all'esercizio della reformatio in pejus (nel caso di specie, realizzato dall'Amministrazione), anche in considerazione della particolare esigenza di severità sanzionatoria che caratterizza la materia disciplinare nel settore che ne occupa.

Secondo l'appellante, inoltre, il fatto stesso che in sede di disciplina regolamentare (art. 26, cit.) si sia avvertito il bisogno di limitare con una previsione espressa il potere dell'Amministrazione di limitare in bonam partem i propri provvedimenti, comporterebbe - argomentando a contrario - che laddove venga in rilievo una modifica in senso migliorativo, tale modifica sarebbe possibile anche in presenza di una nuova valutazione degli elementi già acquisiti, in conformità alle regole generali in materia di autotutela (ricorso in appello, pag. 6).

2.1. L'argomento, nel suo complesso, non può essere condiviso.

Si osserva in primo luogo al riguardo che le evidenti esigenze di certezza caratterizzanti il settore dei procedimenti disciplinari non ammettono in alcun modo un'opzione ermeneutica dalla portata sostanzialmente integrativa del dato normativo, quale quella proposta dalla difesa erariale.

Ed infatti, laddove la disposizione richiamata dai primi giudici dispone che il procedimento disciplinare già concluso possa essere riaperto solo al ricorrere di alcune tassative condizioni (emersione di nuove prove le quali possano condurre al proscioglimento dell'incolpato, ovvero ad una sanzione di minire gravità), non sembrano sussistere margini di sorta per ammettere che la medesima disposizione preveda altresì la riapertura del procedimento disciplinare in tutte le ipotesi in cui ciò avvenga in modo sfavorevole per il dipendente.

Dal punto di vista sistematico, è evidente che la disposizione in esame risulti ispirata dal principio di favor per l'incolpato e che essa non ammetta le integrazioni (meramente interpretative ed in malam partem) di cui è menzione nella richiamata prospettazione offerta dalla difesa erariale.

Ed ancora, pure ad ammettere in via astratta l'esercitabilità dei poteri di autotutela nella materia disciplinare - come ritenuto dall'appellante -, resta fermo che l'esercizio di tali poteri sarebbe possibile (conformemente ai generali principi regolatori della materia) solo al ricorrere di alcune tassative condizioni (es.: previa esplicitazione dello specifico interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere di autotutela, ponderazione fra i vari interessi nella specie coinvolti, valutazione dell'elemento/tempo nella concreta dinamica degli eventi), che nel caso di specie non sono in alcun modo state valutate dall'Amministrazione procedente, se non attraverso il ricorso a mere formule di stile.

Né può in alcun modo essere condivisa la tesi secondo cui l'esercizio del potere di autotutela nella materia disciplinare potrebbe essere fondato sic et simpliciter sulla nuova e diversa valutazione che l'Amministrazione abbia operato degli elementi già in suo possesso, atteso che una siffatta prospettazione configgerebbe (oltre che con il richiamato dato normativo) con le evidenti ragioni di tutela sottese alla scelta normativa di assoggettare il procedimento disciplinare ad un rigido sistema di decadenze e preclusioni, nel cui ambito il momento della contestazione degli addebiti assolve al preciso compito di cristallizzare l'inadempienza contestata e di porre l'incolpato in condizione di predisporre in modo adeguato le proprie difese, anche in relazione alla tipologia dell'infrazione contestata e della sanzione correlata. Quanto rilevato appare determinante e assorbente. Si esaminano comunque le ulteriori censure che appaiono infondate.

Con il secondo motivo di appello, il Ministero dell'interno lamenta l'erroneità del riferimento che i primi giudici avrebbero operato al divieto del bis in idem nella materia sanzionatoria.

Al riguardo, il Ministero appellante osserva che il riferimento risulterebbe erroneo atteso che non vi sarebbe stata in concreto l'applicazione di alcuna precedente sanzione in relazione ai fatti che hanno infine condotto alla destituzione e che, quindi, il primo procedimento disciplinare non potrebbe in alcun modo dirsi concluso (con conseguente consumazione del potere sanzionatorio).

Ed infatti, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che il primo procedimento sanzionatorio non si sarebbe mai concluso, atteso che il relativo provvedimento finale (sottoscritto dal Questore in data 11 febbraio 2004) era stato oggetto di un successivo atto di ritiro prima ancora che esso fosse portato a legale conoscenza dell'interessato.

Secondo l'Avvocatura erariale, l'Amministrazione avrebbe - al contrario - posto in essere nel caso di specie un atto di mero ritiro, per altro operante su un atto avente ancora carattere meramente interno, in quanto non formalmente notificato e, quindi, non integrato nella relativa efficacia.

La prospettazione in questione rinverrebbe nella disciplina normativa degli anni più recenti una puntuale conferma ad opera dell'art. 21-bis della l. 241 del 1990, secondo cui il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario soltanto con la comunicazione effettuata nei suoi confronti.

Con il terzo motivo, infine, l'Avvocatura erariale osserva che, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che il promo procedimento disciplinare fosse realmente concluso con l'adozione del provvedimento espresso in data 11 febbraio 2004, nondimeno l'operato dell'Amministrazione risulterebbe legittimo in quanto concretante un legittimo esercizio del potere di autotutela, certamente esercitabile anche nella materia sanzionatoria.

Al riguardo, il Ministero appellante osserva che le modalità concrete di esercizio del richiamato potere ne paleserebbero la piena legittimità, in considerazione del fatto:

- che l'Amministrazione procedente aveva effettuato un'adeguata valutazione dell'interesse pubblico attuale e concreto all'adozione dell'atto di ritiro, anche in considerazione della gravità delle infrazioni contestate al dipendente;

- che nessun affidamento poteva dirsi nel caso di specie insorto nella sfera giuridica del sig. I..

3.1. I due motivi in questione, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Al riguardo il Collegio osserva che, anche a prescindere dal se possa affermarsi che nel caso concreto il primo procedimento sanzionatorio si fosse effettivamente concluso al momento in cui la Questura di Nuoro aveva proceduto alla nuova contestazione di addebiti, ed anche ad ammettere - con l'Avvocatura erariale - che nel caso di specie l'Amministrazione avesse proceduto ad adottare un atto di mero ritiro relativa ad un atto dalla valenza meramente interna, nondimeno la serie procedimentale conclusasi con l'adozione della sanzione destitutoria risulterebbe illegittima in quanto affetta da profili di carenza motivazionale e contraddittorietà.

Sotto tale aspetto, la pronuncia oggetto di gravame merita di essere puntualmente confermata per la parte in cui ha affermato che, anche ad ammettere in ipotesi la sussistenza in capo all'Amministrazione di un potere di adottare nuove determinazioni in ordine alle condotte poste in essere dal sig. I., le concrete vicende di causa palesano che non sussistessero nella specie i presupposti per un tale esercizio di jus poenitendi (ovvero, che tali presupposti non siano stati esplicitati dall'Amministrazione nel corso del procedimento, come pure sarebbe stato necessario).

Ed infatti, premesso che appare innegabile che i fatti contestati al sig. I. nel novembre del 2003 e nel luglio del 2004 fossero sostanzialmente i medesimi, in tanto l'Amministrazione avrebbe potuto procedere ad una nuova e diversa valutazione della specifica gravità di tali fatti, in quanto avesse di tanto fornito adeguata contezza in sede motivazionale nel corso del procedimento, anche al fine di consentire all'incolpato di predisporre in modo adeguato le proprie difese.

Ed invero, dall'esame degli atti di causa emerge che:

- nell'adottare il decreto di annullamento della prima sanzione, il Questore di Nuoro si sia limitato a richiamare il fatto che il primo provvedimento non fosse ancora notificato, nonché il dato relativo a "particolari circostanze emerse", senza aggiungere alcun elemento dal quale fosse dato comprendere l'effettiva consistenza di tali circostanze, né la specifica gravità ai fini dell'adozione di un atto sostanzialmente reiterativo di un procedimento già giunto alle sue fasi conclusive;

- nell'ambito del verbale del Consiglio Provinciale di Disciplina in data 23 febbraio 2005, è dato leggere che "esigenze di legittimità hanno consigliato l'adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela con conseguente rinnovazione degli atti", senza in alcun modo esplicitare l'obiettiva consistenza delle asserite esigenze di legittimità, né le sopravvenienze che avevano indotto l'Amministrazione a ritornare sul proprio operato, valutando in modo sensibilmente più grave le medesime condotte in relazione alle quali si era già svolto sino alle sue fasi conclusive un primo procedimento disciplinare;

- in definitiva, l'esigenza di conformare l'attività amministrativa al generale canone del rite, recteque agere comportava che anche l'adozione di un atto di mero ritiro risultasse legittima solo a condizione che l'Amministrazione esplicitasse in modo adeguato le ragioni per cui riteneva (a circa otto mesi dalla prima contestazione di addebiti) di dover rivedere tanto a fondo il proprio pregresso operato, da sanzionare con la destituzione i medesimi comportamenti che appena alcuni mesi prima aveva ritenuto meritevoli di una mera sanzione pecuniaria;

- il solo fatto che il primo procedimento sanzionatorio non fosse terminato con l'adozione di un provvedimento espresso e che l'Amministrazione non avesse consumato il relativo potere non obliterava comunque il dato storico per cui essa avesse già mosso una formale contestazioni in relazione ai fatti richiamati in premessa e che vi avesse abbinato una possibile conseguenza sanzionatoria, avviando a tal fine una fase procedimentale in contraddittorio con l'interessato. Del pari, tale circostanza non poteva escludere che, una volta che l'Amministrazione avesse comunque ritenuto di rideterminarsi sulla questione, gravasse in capo alla stessa l'obbligo di puntualmente motivare in ordine alle ragioni concrete sottese all'esercizio del proprio jus poenitendi, anche alla luce delle ineludibili esigenze di garanzia che devono necessariamente essere sottese allo svolgimento di qualunque procedimento disciplinare.

4. In base a quanto esposto, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi onde disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese del grado del giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

- Giuseppe Barbagallo - Presidente

- Roberto Garofoli - Consigliere

- Manfredo Atzeni - Consigliere

- Claudio Contessa - Consigliere, Estensore

- Gabriella De Michele - Consigliere

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Barbagallo

L'ESTENSORE

Claudio Contessa

 

Depositata in Segreteria il 4 febbraio 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

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