LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott.
BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott.
LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott.
D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott.
TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha
pronunciato la seguente:
ordinanza
sul
ricorso proposto da:
I.N.,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato
LOJODICE
OSCAR, giusta mandato a margine del ricorso;
-
ricorrente -
contro
INPS
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA
CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati FABIANI
GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in calce al ricorso
notificato; -
resistente -
avverso
la sentenza n. 362/2008 della CORTE D'APPELLO di BARI del
26/02/08, depositata l'01/04/2008; è presente il P.G. in
persona del Dott. FUZIO Riccardo.
FATTO E
DIRITTO
Nella
causa promossa da I.N. contro l'inps per la riliquidazione
dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2003, la
Corte di Appello di Bari, con sentenza depositata il 1.4.2008,
accogliendo in parte l'appello proposto dal lavoratore contro la
sentenza del Tribunale di Trani, ha condannato l'inps a corrispondere
all'appellante gli interessi anatocistici sugli interessi liquidati
dal Tribunale; ha condannato l'Istituto a pagare all'appellante le
spese del primo grado, liquidate in Euro 484,78 (di cui Euro 114,78
per diritti ed Euro 370 per onorari), ritenuto il valore della
controversia non superiore ad Euro 516,46; ha compensato le spese del
giudizio di appello, vista la natura della controversia e delle
questioni devolute.
Avverso
detta sentenza I.N. ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi
con i quali ha denunciato:
1)
violazione degli artt. 24, 38, 111 Cost., degli artt. 91, 92 e 93
c.p.c. e vizi di motivazione per avere il giudice di appello
compensato le spese di secondo grado senza adeguata motivazione;
2)
violazione delle norme di legge sopra citate, nonchè degli
artt. 112, 115 c.p.c., oltre che vizi di motivazione, per avere il
giudice di appello ritenuto la causa di valore non superiore ad Euro
516,46 nonostante la sentenza di primo grado fosse di condanna
generica, senza calcolare nel valore della causa gli interessi
anatocistici.
L'inps
non si è costituito.
Il
primo motivo è infondato.
Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20598 del
30.7.2008, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di
legittimità, e con riferimento al regime delle spese anteriore
a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (che ha
modificato l'art. 92 c.p.c., comma 2 richiedendo una "esplicita"
motivazione della compensazione), hanno affermato il principio che il
provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per
"giusti motivi" deve trovare nella sentenza un adeguato
supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria
l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto
provvedimento, purché tuttavia le ragioni giustificatrici di
esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso
della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in
particolare l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della
compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi
assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a
detta statuizione, anche quando le argomentazioni svolte per la
statuizione di merito contengano in sè considerazioni
giuridiche o di fatto idonee a giustificare le regolazione delle
spese adottata.
Nella
valutazione delle Sezioni Unite, la norma di legge che prevede la
possibilità per il giudice di compensare in tutto o in parte
le spese del giudizio in caso di reciproca soccombenza o per altri
giusti motivi discrezionalmente valutabili, prevista dal testo
originario dell'art. 92 c.p.c., comma 2 e confermata dalla L. 28
dicembre 2005, n. 263, non suscita dubbi di incostituzionalità
non comportando alcuna inammissibile compressione dei diritti di
difesa, ma resta un legittimo potere del giudice vincolato soltanto
dall'obbligo di adeguata motivazione.
Sulla
scorta di questi principi enunciati dalle Sezioni Unite, dai quali il
Collegio non intende discostarsi, deve ritenersi che il provvedimento
di compensazione delle spese del giudizio di secondo grado sia
adeguatamente motivato con il riferimento alla "natura del
giudizio e delle questioni devolute", avuto riguardo al parziale
accoglimento dei motivi di appello, sia con riferimento alla
liquidazione delle spese di primo grado che alla domanda di interessi
anatocistici.
Il
secondo motivo è parimenti infondato.
Questa
Corte ha ripetutamente affermato che affinchè una causa possa
ritenersi di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle
spese del giudizio, non è sufficiente che sia stata richiesta
una condanna generica sull'an, potendo ravvisarsi indeterminabilità
soltanto quando la controversia non sia suscettibile di valutazione
economica (cfr. Cass. n. 7757/1999, Cass. n. 1118/1985, Cass. n.
8074/2009).
Quanto
alla mancata considerazione degli interessi anatocistici, la censura
è generica ed irrilevante, non avendo il ricorrente
specificato di quanto sarebbe aumentato il valore della causa e quale
sarebbe stata la tariffa applicabile.
In
definitiva il ricorso è manifestamente infondato e deve essere
respinto. Nulla per le spese di questo giudizio poichè l'inps
non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi'
deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato
in Cancelleria il 14 gennaio 2010