N. 514/2010 Reg. Dec.
N. 10528 Reg. Ric.
ANNO
2004
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10528 del 2004, proposto da:
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cecinato, con domicilio
eletto presso G. G. in Roma, corso ...omissis...;
contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Lanzetta,
Guglielmo Tita, domiciliata per legge in Roma, via della Frezza, 17;
per
la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE:Sezione I n. 06189/2003, resa tra
le parti, concernente RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N. P.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons.
Roberto Garofoli e udito per le parti l'avvocato Cecinato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza gravata è stato respinto il ricorso proposto dall'odierno
ricorrente, dipendente dell'INPS in servizio presso la sede provinciale di
Taranto, avverso la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione dell'INPS
ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della borsite olecranica post traumatica conseguente a scivolamento lungo le
scale che lo stesso ricorrente (risultando fuori uso l'ascensore) ha
utilizzato, in data 24 aprile 1995, per recarsi per ragioni di servizio nei
locali dell'archivio tessere dell'ufficio: delibera assunta dal Consiglio di
Amministrazione nonostante il competente collegio medico avesse ritenuto la
“sussistenza del nesso causale tra il servizio e l'infermità denunciata”.
Propone gravame il ricorrente ritenendo l'erroneità della sentenza
impugnata di cui chiede l'annullamento.
All'udienza dell'11 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
Giova considerare che, per indirizzo giurisprudenziale ricorrente,
l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche
nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo
svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro volto dal dipendente, ma insito
in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette
mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative,
rimanendo irrilevante l'eventuale carattere meramente occasionale di detto
rischio, dal momento che va ritenuto estraneo alla nozione legislativa di
occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.
Conseguentemente l'occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di
incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro
(Cass. civ., Sez. lav., 4 agosto 2005, n. 16417).
E' tuttavia pur sempre necessario che la caduta sia in collegamento con
situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro o nelle modalità della
prestazione lavorativa, come è dato per esempio registrare quando l'infortunio
si sia verificato a causa della pavimentazione insidiosa dei locali che il
dipendente è costretto a percorrere a cagione e per l'espletamento della sua
attività professionale (Cass. civ., Sez. lav., 7 aprile 2000, n. 4433).
E' quanto non si è verificato nel caso di specie.
Come invero correttamente ritenuto dal primo giudice, il ricorrente non
dimostra, nè allega, che le scale ove si verificò l'infortunio fossero in
condizioni tali da rendere insicuro il transito delle persone, circostanza che
d'altronde non può certamente essere desunta in modo automatico, come invece
implicitamente sostenuto dal ricorrente, dall'assenza di dispositivi
antisdrucciolo.
In assenza di particolari fonti di pericolo (gradini consunti, resi
scivolosi dall'uso o dalla presenza di particolari sostanze, presenza
eccezionale di ostacoli, ecc.), deve ritenersi sufficiente un livello
assolutamente minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione, sicché va
esclusa la dipendenza dell'infortunio da un rischio specifico, pure inteso in
senso esteso, come sopra illustrato.
Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto il gravame.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le
parti delle spese di giudizio.
P. Q.
M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009
con l'intervento dei Signori:
- Giuseppe
Barbagallo - Presidente
- Roberto
Garofoli - Consigliere, Estensore
- Manfredo
Atzeni - Consigliere
- Claudio
Contessa - Consigliere
- Gabriella De
Michele - Consigliere
IL PRESIDENTE
Giuseppe
Barbagallo
L'ESTENSORE
Roberto Garofoli
Depositata in
Segreteria il 4 febbraio 2010