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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 886 del 2009, proposto dall'ing. R. V., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso A. P. in Roma, via ...omissis...;

contro

L'arch. B. A., rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il medesimo, studio BDL in Roma, via Bocca di Leone n. 78;

Il Comune di Corsano, in persona del sindaco pro tempore;

per la riforma

della sentenza del Tar Puglia - Lecce:sezione II n. 00011/2009, con la quale, in accoglimento del ricorso dell'arch. B. A. è stata annullata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di funzionario tecnico indetto dal Comune di Corsano.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'arch. B. A.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con la determina del Responsabile del Settore del comune di Corsano in data 24.06.2008 di presa d'atto dei provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicatrice, l'ing. V. R. è stato proclamato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico ingegnere e/o architetto Cat. D3.

1.1. Avverso la deliberazione, l'art. 89 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi (delib. G.C. n. 32 de17/4/1999) e il verbale della Commissione giudicatrice n. 10 del 9 giugno 2008 di approvazione della graduatoria finale ed attribuzione del punteggio complessivo di punti 74,50 al candidato V. R., proclamato vincitore e di punti 73,86 all'arch. B. A. classificato secondo, è stato adito il Tribunale amministrativo regionale della Puglia con ricorso n. 1075/2008.

2. L'arch. B. A. ha esposto, in fatto, che il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto vacante di "Tecnico Laureato" o "Funzionario Tecnico" ingegnere e/o architetto Cat. D3 era stato bandito con la delibera di Giunta n. 117 del 29 agosto 2007. Con il verbale n. 1 del 21 dicembre 2007, la Commissione Giudicatrice, composta dal Segretario Comunale e da due esperti aveva stabilito che le prove di esame sarebbero consistite in due prove scritte ed una prova orale, determinando le materie ed i criteri e le modalità di valutazione delle stesse e di attribuzione del punteggio per i titoli. Con il verbale n. 2 del 16 gennaio 2008 sono stati ammessi al concorso cinquantatre candidati, tra i quali l'arch. B. al quale veniva attribuito, per i titoli documentati, il punteggio di punti 3,86/10 e il candidato R. al quale veniva attribuito il punteggio di 3,50/10. Le due prove scritte sono state espletate rispettivamente il 21 e il 22 febbraio 2008, all'esito delle quali all'arch. B. è stato attribuito il punteggio di 22/30 e di 21/30 e all'ing. R. il punteggio di 22/30 e di 24/30. Nella prova orale, svoltasi il 26 maggio 2008 e alla quale erano stati ammessi sei candidati, il ricorrente, arch. B. conseguiva la migliore valutazione con punti 27/30 mentre all'ing. R. veniva attribuito il punteggio di 25/30. Con il verbale n. 10 del 09 giugno 2008 sono stati attribuiti i punteggi totali ed è stata approvata la graduatoria, nella quale l'ing. R. si è qualificato al primo posto con punti 74,50 e l'arch. B. al secondo posto con punti 73,86. I punteggi finali complessivi attribuiti costituiscono la somma aritmetica di tutti i singoli punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove di esame svolte e del punteggio attribuito ai titoli valutati.

3. In punto di diritto, l'arch. B. deduceva due motivi, il primo dei quali di violazione ed errata applicazione del bando di concorso e del regolamento comunale nonché errata interpretazione ed applicazione degli artt. 7 e 8 del DPR n. 487/1994. La Commissione aveva sommato aritmeticamente i punteggi delle prove scritte da aggiungere ai punteggi delle prove orali e per i titoli documentati, e non aveva proceduto al calcolo della media delle due prove scritte. Applicando tale criterio di determinazione del punteggio, l'arch. B. sarebbe risultato vincitore del concorso, avendo conseguito la media di 21,50 nella prove scritte (22/30 + 21/30: 2) che sommato ai titoli e alla prova orale (3,86 + 27,00) è uguale a 52,36. All'ing. R. sarebbe spettato il secondo posto, avendo conseguito la media di 23,00 nella prove scritte (22/30 + 24/00: 2) che sommata ai titoli e alla prova orale (3,50 + 25,00) è uguale a 51,50. Nel secondo motivo è dedotta l'irrazionalità del criterio della somma aritmetica perché attribuisce importanza predominante alle prove scritte rispetto ai titoli ed alle prove orali.

4. Costituitosi il contraddittorio con l'ing. R. e il comune di Corsano, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Sezione di Lecce ha accolto il ricorso con la sentenza del 7 gennaio 2009, n. 11, disapplicando, nella medesima sede, l'art. 89 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi (delib. G.C. n. 32 de17/4/1999) perché non coerenti con i principi degli artt. 7 e 8 del DPR n. 487/1994.

5. La sentenza è appellata dall'ing. R.. In giudizio è costituito l'art. B. che chiede il rigetto dell'appello.

DIRITTO

1. In accoglimento del ricorso dell'arch. B. A., il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Sezione di Lecce, ha annullato con l'impugnata sentenza n. 11, del 7 gennaio 2009, la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico ingegnere e/o architetto Cat. D3, in comune di Corsano, nella quale è stato proclamato vincitore l'ing. V. R..

1.1. Ad avviso del tribunale salentino, la Commissione nel determinare i punteggi finali, avrebbe dovuto procedere al calcolo della media delle due prove scritte, ai sensi dell'art. 8, co. 4, DPR n. 487/1994, anziché sommarne aritmeticamente i punteggi prima di aggiungerli ai punteggi delle prove orali e dei titoli documentati. Avrebbe pertanto dovuto proclamare vincitore del concorso l'arch. B. che avrebbe conseguito il punteggio totale di 52,36 in luogo dell'ing. R. al quale sarebbero spettati punti 51,50, anziché proclamare vincitore il candidato V. R. con il punteggio complessivo di punti 74,50 e classificare secondo l'arch. B. A., con punti 73,86.

1.3. In particolare, secondo il primo giudice:

- il criterio della media dei voti riportate nelle prove scritte o pratiche stabilito nei concorsi per soli esami dall'art. 7, co. 3, DPR n. 487/1994, trova anche applicazione nei concorsi per titoli ed esami, giusta l'art. 8, co. 4, DPR n. 487/1994, laddove rinvia al voto complessivo riportato nelle prove d'esame;

- criterio analogo è stabilito, nel precedente ordinamento, dall'art. 10, DPR n. 686/1957, con carattere di disposizione di principio;

- l'applicazione del DPR n. 487/1994 anche nei concorsi degli enti locali è prevista dall'art. 70, co. 13 D.Lgs. n. 165/2001, per le parti non incompatibili con gli artt. 35 e 36 e salvo che la materia venga regolata con i principi ivi previsti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;

- il criterio della somma di tutti i punteggi conseguiti dal candidato, previsto dall'art. 89 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune di Corsano (delib. G.C. n. 32 de17/4/1999) non prevale su quello incompatibile della media delle prove, stabilito dalla normativa statale sui pubblici concorsi (DPR n. 487/1994).

2. Comune ad ambedue gli appelli è l'espresso richiamo al precedente della Sezione n. 4937 del 21 settembre 2005 in tema di applicazione dell'art. 8 del DPR n. 487/1994, laddove afferma che ... "a parte ogni considerazione sulla applicabilità di tale fonte agli enti locali, sta per certo che, nel caso di specie, la norma richiamata non esaurisce l'autonomia di cui tali persone giuridiche godono istituzionalmente (articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), quantomeno sotto il limitato aspetto di cosa debba intendersi per "voto complessivo riportato nelle prove d'esame". Questione che appunto è stata affrontata dall'amministrazione provinciale ... con le due norme regolamentari sopra indicate, la prima delle quali, specie se raffrontata alla seconda, non può che essere intesa nel senso della somma aritmetica dei punteggi attribuiti nelle singole prove".

2.1. Il Collegio ritiene di non potersi adeguare al citato precedente.

2.2. Nella cennata decisione la lettura della norma appare quantomeno atomistica, nella parte in cui afferma l'incertezza dell'inciso relativo al voto complessivo delle prove di esame, che, invece, trova una sua compiuta ed esauriente spiegazione nell'art. 7 comma 3 del medesimo decreto n. 487/1994, nel quale il voto delle prove scritte, pratiche o teorico-pratiche è esplicitamente definito come "la somma della media dei voti conseguiti" ed è distinto come tale dal punteggio finale a sua volta definito come la somma di tale punteggio con la votazione conseguita nel colloquio.

2.3. Ancora, nella decisione citata, la potestà regolamentare dell'ente locale di disporre in tema di valutazione delle prove d'esame è affermata con rinvio al solo art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il cui carattere di disposizione di mero principio la rende applicabile in via assoluta soltanto se la legge lo preveda espressamente e in assenza di altre disposizioni o precetti ai quali la potestà regolamentare dell'ente deve essere comunque coordinata.

2.4. Lo stesso art. 89 del T.U.E.L, dopo avere demandato alla competenza regolamentare degli enti locali l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ne limita espressamente la portata nei confronti della contrattazione collettiva nazionale, e, per le dotazioni organiche, nei riguardi delle norme statali sugli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari. Ancora nell'ambito delle leggi statali (oltre che dei regolamenti dell'ente) vanno assunte le determinazioni organizzative e le misure che adottano i soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

3. Per ciò che attiene alla definizione delle procedure per le assunzioni e per il reclutamento prevista nei commi terzo e quarto dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, il coordinamento fra la normativa statale e la potestà regolamentare degli enti locali non appare insensibile alla modifica dell'ordinamento del pubblico impiego introdotto con il testo unico di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

3.1. Secondo le disposizioni dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali sono tenuti, nell'esercizio della potestà regolamentare, a definire le procedure per le assunzioni con riferimento ai principi della legge statale - rectius all'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 - e ad applicare il DPR n. 487/1994 in via sussidiaria alle procedure di reclutamento, in mancanza, cioè di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa.

3.2. La disposizione aveva una sua coerenza logica sotto il vigore del D.Lgs. n. 29/1993, il cui art. 36 regolava il solo reclutamento (assunzioni agli impieghi) del personale nelle amministrazioni pubbliche: con il regolamento, gli enti locali potevano adattare alle proprie esigenze organizzative le modalità di accesso all'impiego nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 36 per l'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni (concorso pubblico, selezione, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, chiamata numerica degli iscritti), ferma restando la loro piena potestà regolamentare nelle materie non disciplinate dalla legge statale, fra cui la procedura di reclutamento, applicabile perciò in via sussidiaria, in mancanza di esercizio della potestà regolamentare.

3.3. Con l'abrogazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 29/1993 seguita al testo unico sul pubblico impiego del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 35 ha stabilito sia i principi propri dell'accesso all'impiego secondo le tipologie previste nel precedente art. 36 D.Lgs. n. 29/1993 sia quelli applicabili alle procedure proprie del reclutamento.

3.4. Nel nuovo testo dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001, anche siffatti procedimenti sono stati riservati regolamento degli enti locali, unitamente alle dotazioni organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi ed ai requisiti di accesso, stante l'univocità dell'inciso relativo alle "procedure concorsuali". Nella nuova norma non è più ripetuta però la riserva esclusiva al regolamento degli enti delle procedure concorsuali con applicazione in via sussidiaria del DPR n. 487/1994. Compare invece, all'ultimo comma dell'art. 35, la clausola generale del "rispetto dei principi fissati dai commi precedenti".

3.5. Fra i principi stabiliti dal terzo comma della disposizione in esame, che ricalcano quelli previsti dall'art. 1, comma secondo del DPR n. 487/1994, figura anche quello relativo all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

3.6. La disposizione dell'art. 35, che prevale senz'altro su quella dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, sia con riferimento al criterio strettamente temporale che con riguardo al criterio logico-sistematico, data la valenza del D.Lgs. n. 165/2001 all'intero pubblico impiego, supera perciò -chiaramente ancorchè implicitamente- la riserva di regolamento contenuta nell'art. 89, comma quarto del D.Lgs. n. 267/2000, sulla disciplina dei procedimenti concorsuali per ricondurla ai principi di oggettività e trasparenza propri del DPR n. 487/1994.

3.7. Diversa conclusione non è possibile trarre dalla salvezza nell'art. 70, u.c. del D.Lgs. n. 165/2001, di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti della disciplina applicabile al reclutamento: in disparte la difficoltà di riferire espressamente la norma anche agli ordinamenti locali, anche nell'art. 70 il potere di regolare autonomamente la materia è comunque assoggettato alla coerenza con i principi previsti dal DPR n. 487/1994.

4. Sono così superati tutti gli argomenti proposti nell'atto introduttivo dell'appello diretti a dimostrare la cedevolezza della normativa statale a fronte della potestà regolamentare nella materia dell'organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale attribuita agli enti locali prima dall'art. 6 della legge n. 127/1997 e poi dal nuovo assetto costituzionale introdotto dalla l. cost. n. 2/2001. Il rinvio del settimo comma dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 -specifico per le procedure concorsuali negli enti locali- alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, rappresenta il limite della potestà regolamentare. Gli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale.

4.1. Che di questi meccanismi faccia parte anche il criterio della media dei voti riportate nelle prove scritte o pratiche si desume non solo dal carattere di disciplina generale del pubblici concorsi proprio del DPR n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite, come poi nella specie si è verificato.

4.2. Se quindi il regolamento dell'ente locale ben si presta a conformare le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni, così non è per il procedimento concorsuale la cui rigidità, nell'ambito delle diverse tipologie previste dalla legge, è sinonimo di efficienza ed imparzialità, delle quali sono espressione i meccanismi oggettivi e trasparenti che devono presiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti secondo l'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 e che proprio per questo sottraggono le modalità di calcolo del punteggio all'autonomia regolamentare degli enti.

4.3. In astratto, la modalità di computo del punteggio complessivo o finale con la sommatoria o con la media dei punti è del tutto discrezionale e rimessa alla libera determinazione del legislatore che può privilegiare le prove scritte rispetto a quelle orali e ai titoli o diversamente bilanciarli: la modalità della media contenuta nell'art. 7 del DPR n. 487/1994 è pertanto la scelta propria dei concorsi di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni. La diversità prevista per il personale in regime di diritto pubblico disciplinato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, ove è prevista la somma dei voti riportati nelle prove scritte, non implica -come ancora si sostiene nell'appello in esame- la possibilità per gli enti locali di regolamentare diversamente la procedura, salvo venire meno ai criteri oggettivi e trasparenti che devono governare i meccanismi di valutazione delle prove scritte in tutte le amministrazioni soggette al regime del testo unico.

5. Correttamente perciò la sentenza impugnata, nel riformare la graduatoria dei vincitori del concorso di cui alla determina n. 101 del 19 giugno 2008 nella parte in cui ha proclamato vincitore l'ing. V. R. in luogo dell'arch. B. A., ha annullato il bando di concorso relativamente al rinvio, per la valutazione delle prove e dei titoli, al regolamento comunale per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego ed ha disapplicato l'art. 89 del regolamento stesso che prevede l'attribuzione del punteggio finale costituito dalla somma di tutti i punteggi conseguiti.

5.1. Sono al proposito da disattendere le eccezioni d'inammissibilità del ricorso formulate nel prosieguo dell'appello per non avere l'arch. B. impugnato tempestivamente il bando di concorso e per la mancanza di concreto beneficio dell'accoglimento, stante la necessità di ripetere l'intera procedura sin dal principio.

5.2. Secondo l'oramai consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, i bandi di gara e di concorso vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione: di fronte alla clausola illegittima del bando, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva (Cons. Stato ad. plen. , 29 gennaio 2003, n. 1).

5.2.1. Nel momento in cui l'elenco dei candidati con il voto riportato nelle prove scritte è stato affisso nelle sede in cui si è svolta la prova e pubblicato sul sito internet del comune, l'arch. B. non era ancora nella condizione di conoscere se il criterio seguito dalla commissione di sommare i voti conseguiti nelle prove scritte poteva pregiudicarlo o meno, in assenza dell'aggiunta dei punteggi relativi ai titoli ed alle prove orali.

5.2.3. La conoscenza di una situazione pregiudizievole in astratto non determina perciò l'insorgere dell'interesse a ricorrere sino al verificarsi in concreto della lesione,la cui attualità è inscindibilmente connessa con la graduatoria finale e la determinazione del punteggio complessivo.

5.3. Né appare possibile prospettare che dal venire meno dell'efficacia della norma regolamentare, sia per disapplicazione che per annullamento, si determini in capo all'ente l'onere di annullamento dell'intera procedura dal quale scaturirebbe il difetto d'interesse al ricorso, così come prospettato nell'ulteriore motivo di appello.

5.3.1. Una evenienza di tal fatta è ipotizzabile allorchè la pronunzia rivesta carattere demolitorio di criteri discrezionali di valutazione idonei come tali ad influire sulla par condicio dei concorrenti e non certo qualora il carattere meccanico del criterio annullato altro non implichi che la ripetizione di un calcolo matematico da parte dell'amministrazione, anche se dallo stesso deriva il mutamento dell'ordine dei vincitori, nella graduatoria del concorso.

6. Data la delicatezza delle questioni trattate e la natura degli interessi coinvolti, il Collegio compensa le spese del grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato, sezione 5, respinge l'appello.

Le spese sono compensate fra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

- Gianpiero Paolo Cirillo - Presidente F.F.

- Cesare Lamberti - Consigliere, Estensore

- Filoreto D'Agostino - Consigliere

- Giancarlo Montedoro - Consigliere

- Nicola Russo - Consigliere

IL PRESIDENTE F.F.

Gianpiero Paolo Cirillo

L'ESTENSORE

Cesare Lamberti

Depositata in Segreteria il 1 febbraio 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

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