FATTO
Con sentenza n. 4 del 2011, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso
proposto dall'odierna appellata per l'annullamento del provvedimento
prot. n. 92/2-2-2-78 IS in data 15 novembre 2010, recante esclusione
dal concorso per l'ammissione al 17° corso biennale (2011-2013) di 490
allievi marescialli del ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri.
Come ricostruito in fatto dal giudice di primo grado, l'appellata è
stata esclusa dal concorso per superamento del limite di età.
Giova considerare, al riguardo, che l'art. 2, comma 1, lett. b), del
bando prevede, quale requisito di partecipazione alla selezione, il
"mancato superamento" del 26° anno di età al momento della scadenza del
termine di presentazione delle domande, fissato all'11 novembre 2010;
l'Amministrazione ha escluso dalla procedura l'odierna appellata, la
quale, nata il 21 maggio 1984, ha "compiuto" i 26 anni il 21 maggio
2010, 5 mesi e 21 giorni prima, quindi, dell'11 novembre 2010.
Nell'accogliere il ricorso, il T.A.R. Lazio – pur dando atto del
contrasto interpretativo da tempo emerso in merito all'esatta
interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono
requisiti di età per l'ammissione alle procedure selettive – ha
valorizzato la specificità della formulazione al riguardo utilizzata
dalla lex specialis della procedura in contestazione.
Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha dato atto dell'indirizzo
interpretativo in forza del quale, allorquando il verificarsi di
determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al
concorso) sia collegato al compimento di una data età, essi decorrono
dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età
deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al
compimento, il relativo anno; ha tuttavia ritenuto che l'illustrato
orientamento vada seguito nei soli casi in cui sia chiaramente e
puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite
massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura
selettiva siano effettivamente (e interamente) "compiuti".
Viceversa, quella stessa opzione interpretativa – ha sostenuto il
T.A.R. - non può trovare applicazione nei casi in cui il bando di
concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di
anni, senza precisare che tale età deve essere totalmente "compiuta".
Nel caso di specie, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b.1), del
bando di concorso stabilisce quali requisiti di partecipazione:
- l'aver "compiuto" il diciottesimo anno di età;
- il "non aver superato" il ventiseiesimo.
Ad avviso del giudice di prima istanza, se la prima parte della
clausola del bando è chiara nel prescrivere che può partecipare chi ha
"compiuto" il 18° genetliaco, la seconda non lo è altrettanto; letta
tuttavia sistematicamente con la prima, oltre che in coerenza con il
principio del favor partecipationis, la stessa sarebbe da intendere nel
senso che non possa partecipare chi ha superato il 26° anno di età e
sia giunto al genetliaco del 27°.
La regola del semplice "compimento" degli anni, quindi, andrebbe
seguita nel primo caso non anche nel secondo, in quanto la citata
clausola fa espresso riferimento al "superamento" di un determinato
numero di anni; anche dopo il ventiseiesimo compleanno l'interessato
avrebbe un'età di 26 anni, conservandola fino al momento in cui
"compie" 27 anni. Solo a partire da tale data, pertanto, l'interessato
acquisterebbe un'età pari a 27 anni, "superando" quella di 26.
Ha proposto appello l'Amministrazione sostenendo l'erroneità della sentenza di cui chiede l'annullamento.
Con ordinanza n. 2472 dell'8 giugno 2011, la quarta Sezione del
Consiglio di Stato, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta
dall'Amministrazione, ha sospeso l'esecuzione della sentenza gravata,
ritenendo la piena corrispondenza di significato delle espressioni
"compiere" e "non superare" un determinato limite di età; premesso,
invero, che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla
nascita, la quarta Sezione ha sostenuto che "si supera il 26 anno il
giorno in cui si compiono (cioè si esauriscono) i 26 anni".
Con istanza formulata ai sensi dell'art. 99, co. 2, c.p.a. l'appellante
– dando atto del contrasto giurisprudenziale emerso in merito
all'esatta interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che
richiedono requisiti di età per l'ammissione alle procedure selettive -
ha chiesto il deferimento del ricorso all'Adunanza Plenaria.
All'udienza del 28 novembre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L'appello va accolto.
2. La questione sottoposta al vaglio dell'Adunanza plenaria attiene
all'interpretazione delle clausole dei bandi di concorso che richiedono
requisiti di età per l'ammissione alle procedure selettive.
3. E' emerso, al riguardo, un contrasto interpretativo.
3.1. Per una prima e prevalente opzione, "quando la legge ricollega il
verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di
ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi
decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il
limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha
inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno" (Cons.
Stato, Sez. V, 26 settembre 1995, n. 1352; 14 settembre 2009, n. 4478;
23 agosto 2010, n. 5907).
Sulla scorta dell'impostazione che si espone, quale che sia la
formulazione utilizzata dalla lex specialis, il limite di età ivi
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compleanno; invero, facendo riferimento
all'evento della nascita dell'individuo, il compimento dell'anno di
vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente
vissuto".
3.2. In giurisprudenza è tuttavia emersa una differente posizione volta
a circoscrivere l'operatività del suesposto indirizzo ai soli casi in
cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni
considerati quale limite massimo di età del candidato, per la
partecipazione alla procedura selettiva, siano effettivamente (e
interamente) "compiuti".
Sulla scorta di tale diverso indirizzo, nei diversi casi in cui il
bando di concorso, nell'indicare il requisito di ammissione, faccia
riferimento semplicemente ad un determinato numero di anni, senza
spiegare che tale età deve essere totalmente "compiuta", il limite
massimo di età va inteso in senso diverso, non essendo consentita
l'esclusione dalla procedura di coloro i quali, pur avendo "compiuto"
gli anni indicati dalla lex specialis, non abbiano tuttavia raggiunto
il compleanno dell'anno successivo, essendo irrilevanti le frazioni di
anno (Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2010, n. 4476; 5 marzo 2010, n.
1284; Cass., Sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10169, quest'ultima
intervenuta con riferimento a previsione contenuta nell'art. 1, d. lgs.
7 agosto 1997, n. 280).
A supporto di tale orientamento è spesso addotta l'esigenza di
preferire, a fronte di clausole del bando non inequivoche ed in omaggio
al favor partecipationis, un'interpretazione che preservi l'affidamento
dalle stesse ingenerato e che, al contempo, consenta la più ampia
partecipazione alla procedura selettiva.
4. L'Adunanza Plenaria condivide il primo degli orientamenti illustrati.
E' utile in primo luogo considerare che la formula linguistica
utilizzata nel caso di specie dall'Amministrazione nell'indicare il
limite massimo di età per la partecipazione alla procedura concorsuale
indetta, oltre a non costituire da un punto di vista statistico
un'anomalia, ricorrendo in numerosissimi bandi, è stata utilizzata
anche nella normativa generale.
Ed invero, prima che il requisito dell'età massima per l'accesso ai
pubblici impieghi fosse eliminato salve specifiche e tassative deroghe
adottate dalle singole amministrazioni con appositi atti regolamentari
(art. 3, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127), la disciplina generale
sui concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, di cui all'articolo 2,
d.P.R. 3 maggio 1994, n. 487, individuava, tra gli altri requisiti
generali, quello della età non inferiore agli anni 18 e "non superiore
ai 40".
Ebbene, la giurisprudenza ha sostenuto che, quando la legge ricollega
il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito
di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi
decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il
limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha
inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Cons.
Stato, Sez. V, 26 settembre 1995, n. 1352).
D'altra parte, sul piano logico, superata la data del compleanno,
l'interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al limite
fissato nel bando.
Facendo, invero, riferimento all'evento della nascita dell'individuo,
il compimento dell'anno di vita si realizza allorquando il suddetto
anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato
quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte
del giorno del compleanno.
A nulla rileva, pertanto, che il bando, anziché contenere il
riferimento al "compimento", richiami – come nel caso all'esame - il
concetto dell'età "non superiore a".
Si tratta di formulazione concettualmente equivalente alla prima,
atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla
nascita, sicché si "supera" il limite di età indicato quale requisito
di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si
esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis.
Detto altrimenti, "superare" e "compiere" un determinato limite di età
vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe
evocando la "conclusione", l'"esaurimento", l'"ultimazione" di un
determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del
compleanno.
E' quanto, del resto, consente di soddisfare quell'esigenza di certezza
sottesa alle clausole che richiedono requisiti di età per l'ammissione
alle procedure selettive.
Né a diversa conclusione può pervenirsi valorizzando il dato sociale
per cui un individuo si considera di una certa età pur dopo il suo
compimento e per l'intero anno successivo; si tratta, invero, di
argomentazione da sé sola non decisiva, tanto più se si considera che
non si tratta di prassi in senso tecnico.
5. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l'appello e,
in riforma della sentenza impugnata, respinto il ricorso di primo grado.
6. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.