N.
1991/2010 Reg. Dec.
N.
9954 Reg. Ric.
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9954 del 2008, proposto da:
M. P., rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Li Gotti, con domicilio
eletto presso L. O. in Roma, via ...omissis...;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Min. dell'Economia e delle
Finanze Dip. Politiche Fiscali, Comando Generale della Guardia di Finanza,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi 12;
per
la riforma
della sentenza del TAR CALABRIA - CATANZARO:SEZ. I n. 00553/2008, resa
tra le parti, concernente MANCATA RICONOSCIMENTO INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA
DI SERVIZIO -RIS.DANNI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. Sergio
De Felice e udito per la parte resistente l'avvocato dello Stato Antonio
Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, l'attuale appellante,
M. P., agiva per l'accertamento del suo diritto al risarcimento dei danni
patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, per responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, per l'annullamento del silenzio-rigetto
sulla domanda presentata in data 9.11.2006 al fine dell'annullamento della
determinazione dirigenziale n. 305 del Comando Generale Guardia di Finanze, del
decreto di decisione del ricorso gerarchico, nonché per il riconoscimento alla
dipendenza da causa di servizio della sua infermità con corresponsione
dell'equo indennizzo.
Il ricorrente, maresciallo ordinario in congedo
della Guardia di finanza, nella quale si era arruolato in data 21.9.1992,
dichiarato permanentemente non idoneo al servizio in data 23.1.2004 dalla
Commissione Medico Ospedaliera di Messina, con giudizio poi confermato in data
31.3.2004 dalla CMO di II istanza di Palermo, in quanto sofferente di sindrome
ansiosa-depressiva-persistente, agiva quindi in primo grado per il risarcimento
di danni, che asseriva essergli derivati dal cosiddetto mobbing.
In particolare individuava nella sua domanda un
contesto nel quale, a partire da alcune domande di trasferimento rifiutate nel
1999 si sarebbe giunto, attraverso un crescendo di atti illegittimi e
vessazioni ed un grave infortunio sul lavoro in data 19.11.2001 e passando a
mezzo di altri screzi con la struttura militare, alla diagnosi di
"Sindrome ansiosa depressiva reattiva", che portava alla inidoneità
al servizio militare del medesimo, il quale con decisione della CMO di II grado
di Palermo del 21.3.2004, veniva giudicato idoneo al transito nei ruoli civili
del Ministero delle Finanze.
Il ricorrente aveva anche chiesto in data
17.5.2002 e 22.1.2003 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
di talune patologie, di cui due (distorsione al ginocchio e condrite), venivano
considerate dal Comitato di Verifica delle cause di servizio, come dipendenti
da causa di servizio, mentre la terza (sindrome ansiosa depressiva persistente)
non veniva riconosciuta dipendente da tale causa.
Tale parere del Comitato veniva recepito dalla
Amministrazione con decreto del Dirigente del Servizio Amministrativo del
Comando Generale della Guardia di Finanza n. 320 del 16.2.2005.
Il ricorrente presentava quindi ricorso
gerarchico, che veniva accolto dal Comando Generale della Guardia di Finanza,
con la motivazione che il Comitato di Verifica non aveva tenuto conto dei fatti
di servizio da lui segnalati in data 29.4.2004.
Il Comitato di Verifica provvedeva quindi
nuovamente, confermando però la determinazione negativa precedente; la
determinazione dirigenziale assunta successivamente confermava quindi il
precedente diniego, negando la causa di servizio.
Avverso tale determinazione veniva proposto
ricorso gerarchico, che veniva però respinto.
Anche i ricorsi proposti in via giurisdizionale
venivano respinti dal giudice di primo grado, con la sentenza che il M.
contesta con l'atto di appello per i seguenti motivi:
1) la CMO di Messina aveva riconosciuto la
dipendenza da causa di servizio della sindrome ansioso depressiva e quindi è
contraddittoria la decisione del Comitato di negare il riconoscimento
nonostante il giudizio tecnico qualificato espresso dalla CMO di Messina,
motivando il diniego con riferimento ad una sussistenza della predisposizione
alla infermità; la infermità psichica è dovuta, come sarebbe dimostrato
documentalmente, alle vessazioni del datore di lavoro;
2) si lamenta carenza di istruttoria, in quanto
il Comitato ha fornito un parere senza idonea istruttoria a seguito del quale
l'amministrazione ha negato la causa di servizio, senza alcuna traccia della
durata, delle condizioni, delle modalità e della pericolosità del servizio
prestato dal M. per il Corpo di appartenenza;
3) il giudice di primo grado avrebbe dovuto
disporre una consulenza tecnica di ufficio, per accertare la riconducibilità
della patologia alle vessazioni nel servizio, né è stata adeguatamente valutata
la consulenza tecnica di parte, che asseriva tale dipendenza: il TAR ha errato
nell'affermare che non sarebbero riscontrabili episodi di stress e contrasti
all'interno della struttura militare tali da costituire elemento scatenante
della patologia del ricorrente, trascurato dal Comitato di verifica. Al
contrario, il trasferimento negato in favore di altro collega che non aveva i
requisiti per chiederlo, avrebbe determinato la patologia lamentata;
4) altri fatti mobbizzanti si sono verificati
prima dell'infortunio al ginocchio e altri prima della diagnosi della patologia
psichica avvenuta in data 8.3.2002;
5) nel decreto di accoglimento sul ricorso
gerarchico si era ritenuto di considerare verosimili le argomentazioni e
documentazioni del M.;
6) il M., dopo il provvedimento di transito nei
ruoli civili, per fini solo punitivi, era stato trasferito presso la Commissione Tr ibutaria di Gorizia e successivamente, a Varese a circa km. 1400 dalla sua
città di residenza;
7) si lamenta pertanto che il datore di lavoro
non abbia adempiuto al suo dovere esistente ai sensi dell'art. 2087 c.c. di
adottare ogni misura idonea a proteggere la incolumità dei lavoratori
dipendenti.
Si è costituito il Ministero appellato
chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.
Alla udienza pubblica del 23 marzo 2010 il
ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Con l'atto di appello si reitera la richiesta
di dichiarazione del diritto al risarcimento dei danni e di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio della malattia consistente nella sindrome
ansioso-depressivo-reattiva, rigettata dal primo giudice.
A sostegno dell'appello, nella invocazione che
il datore di lavoro non abbia adempiuto al suo dovere esistente ai sensi
dell'art. 2087 c.c. di adottare ogni misura idonea a proteggere la incolumità
dei lavoratori dipendenti, si sostiene: 1) che la CMO di Messina aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della sindrome ansioso
depressiva ed è illegittima la decisione del Comitato di negare il
riconoscimento; 2) carenza di istruttoria, in quanto il Comitato ha fornito un
parere senza idonea istruttoria a seguito del quale l'amministrazione ha negato
la causa di servizio, ma senza alcuna traccia della durata, delle condizioni,
delle modalità e della pericolosità del servizio prestato dal M. per il Corpo
di appartenenza; 3) la esigenza da parte del giudice di disporre consulenza tecnica
di ufficio; 4) la esistenza di altri fatti espressione di mobbing.
Tra tali fatti mobbizzanti si evoca il
provvedimento di transito nei ruoli civili, per fini solo punitivi, presso la Commissione Tributaria di Gorizia e successivamente, a Varese, a circa km. 1400 dalla sua
città di residenza.
L'appello è del tutto infondato sulla base
delle seguenti considerazioni, relative al mancato assolvimento dell'onere
della prova; alla mancata impugnativa di tutti gli atti organizzativi e
presupposti la cui illegittimità viene dedotta come parte del comportamento
illecito del datore di lavoro; al ruolo del Comitato di Verifica.
In punto di fatto, come rilevato anche dal
primo giudice, il parere del Comitato di Verifica del 12.11.2004 considerava la
sindrome ansioso-depressiva come dovuta a situazioni contingenti che si
innescano di frequente su personalità predisposta, "non
rinvenendosi...documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee,
per intensità e durata a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può collegarsi
agli invocati eventi, neppure sotto il profilo con causale efficiente e
determinante".
Le situazioni definite e riportate come
pregiudizievoli attengono: a mancati trasferimenti (da Palermo a Messina); alla
pretermissione in un successivo trasferimento da Cosenza a Vibo Valentia; alla
negata compilazione del modello mensile delle presenze; a indagini sgradite da
parte dei superiori; al mancato trasferimento ad altra sezione di Polizia
Tributaria (di Cosenza); a negligenze nella diagnosi e nella cura della
distorsione al ginocchio; a decurtazioni nelle schede di valutazione
caratteristica; e così via (pagina 11 della impugnata sentenza).
In relazione a tutte tali circostanze, ritenute
dall'appellante comprovanti del disegno persecutorio, quel che il Collegio
rileva è, da un lato, la mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo e cioè
del disegno persecutorio e, dall'altro lato, a monte, la assenza di qualsiasi
iniziativa a contestazione di tutta una serie di atti, peraltro del tutto
eterogenei tra loro, asseriti quali segmenti di una unica linea di condotta che
sarebbe stata assunta, in tesi, in danno del dipendente.
La condotta di mobbing del datore di lavoro,
ravvisabile in ipotesi di comportamenti materiali o provvedimentali
contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione,
indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali, deve
essere provata dal lavoratore.
A tale fine valenza decisiva è assunta
dall'accertamento dell'elemento soggettivo e cioè dalla prova del disegno
persecutorio (così Consiglio Stato, V, 27 maggio 2008, n. 2515), che nella
specie risulta del tutto indimostrato.
La idoneità offensiva della condotta deve
essere dimostrata poi per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, per
le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti da
una connotazione emulativa e pretestuosa, ma tali comportamenti non possono
essere qualificati come mobbing se è dimostrabile (o non è dimostrato il
contrario) che ad essi vi è una ragionevole spiegazione alternativa.
La ricorrenza di una condotta mobbizzante va
esclusa quante volte la valutazione complessiva dell'insieme delle circostanze
addotte e accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim
elementi e episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di
individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente
persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle
condotte poste in essere sul luogo di lavoro (così anche Consiglio di Stato,
VI, 1 ottobre 2008, n. 4738).
In ordine alla questione relativa alla mancanza
di impugnativa di tutti (e anche singolarmente di alcuno di essi) gli atti
organizzatori menzionati dall'appellante, non può non richiamarsi il principio
per cui la domanda di risarcimento dei danni discendenti da illecito
demansionamento e mobbing, così come da trasferimenti ritenuti illegittimi, o
da illegittimi dinieghi di trasferimento, non può essere accolta qualora il
lavoratore non abbia tempestivamente impugnato i provvedimenti organizzativi o
presupposti, adottati dall'amministrazione nell'ambito della sua attività
gestionale, da cui è derivata la asserita modifica in peius del rapporto
di lavoro (Consiglio di Stato, V, 27 maggio 2008, n. 2515).
Va quindi respinta la domanda risarcitoria del
danno da mobbing - tale è la prospettazione della domanda di parte appellante -
proposta dal pubblico dipendente con rapporto di lavoro non contrattuale in
mancanza di prova dell'intento persecutorio della pubblica amministrazione
datrice di lavoro, che non è evincibile dalla asserita illegittimità di
provvedimenti amministrativi i quali non siano mai stati impugnati (Consiglio
di Stato, V, 27 maggio 2008, n. 2515).
Colpisce nella specie esaminata che di tutti i
menzionati atti, asseriti come segmenti di una unica linea persecutoria,
nessuno sia mai stato fatto oggetto di contestazione in via giurisdizionale,
sicchè, al di là sia della invocazione in generale della c.d. pregiudizialità
amministrativa anche in tale fattispecie, ovvero dell'alternativo richiamo alla
esigenza che il danneggiato si attivi ai sensi dell'art. 1127 c.c., non è
dimostrabile il loro carattere globalmente illecito e soggettivamente emulativo
nel senso generale dell'abuso del diritto di cui all'articolo 833 c.c., in
quanto in relazione a neanche uno di essi si è realmente dimostrata la loro
asserita illegittimità.
In ordine poi, a quanto sostenuto nell'appello
sulla discordanza tra il parere del Comitato di Verifica (negativo per il
signor M.) e il parere della C.M.O. di Messina (inizialmente positivo), non può
non ricordarsi che costituisce principio ormai consolidato che in sede di
procedimento per la concessione dell'equo indennizzo e di liquidazione del
trattamento pensionistico privilegiato (e la medesima valutazione deve valere
in questa sede, sulla base della prospettazione della domanda risarcitoria per
come proposta, ai fini della richiesta di equo indennizzo), il parere del
Comitato di Verifica sulla causa di servizio può ben discostarsi dal giudizio
espresso dalla commissione medica ospedaliera e si impone all'amministrazione,
in quanto esso è momento di sintesi e di superiore valutazione che, pertanto,
può essere assunto come motivazione unica della determinazione finale.
Inoltre, in sostanza, il parere del Comitato di
Verifica può essere indagato in sede di legittimità soltanto per
irragionevolezza o macroscopica illogicità (così ex plurimis, Consiglio
Stato sez. VI, 01 dicembre 2009, n. 7516), nella specie non ravvisabili.
Per le considerazioni sopra svolte, l'appello
va respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le
parti la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe,
così provvede:
rigetta l'appello, confermando la impugnata
sentenza;spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 23 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
- Pier Luigi Lodi - Presidente F.F.
- Vito Poli - Consigliere
- Anna Leoni - Consigliere
- Salvatore Cacace - Consigliere
- Sergio De Felice - Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE F.F.
Pier Luigi Lodi
L'ESTENSORE
Sergio De Felice
Depositata in Segreteria il 7 aprile 2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)