N.
177/2010 Reg. Dec.
N.
4959 Reg. Ric.
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4959 del 2005, proposto dalla
Provincia di Bologna, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Vergottini,
con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via A. Bertoloni N. 44;
contro
Banca A, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Morello e Fabio
Roversi Monaco, con domicilio eletto presso l'avv. Gian Marco Grez in Roma,
Lungotevere Flaminio 46; Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, Regione Emilia-Romagna;
per
la riforma
della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - Sezione II n.
00563/2004, resa tra le parti, concernente NORMATIVA SUL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il
consigliere. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Manservizi
per delega di De Vergottini e Morello.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E DIRITTO
La questione sottoposta all'esame del Collegio è quella del rilascio
della certificazione di ottemperanza agli obblighi di assunzione di soggetti
disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68. Nella situazione
in esame tale certificazione era stata subordinata dal dirigente del Servizio
Lavoro della Provincia di Bologna - nei confronti di Banca A - al ricalcolo
delle assunzioni, con riferimento retroattivo al giorno 1.7.2002 (data di
trasformazione dell'ente, a seguito della confluenza dell'originario Banca B e
di Banca C, di natura privata, e di Casse di Risparmio di natura pubblica).
Tale determinazione (n. prot. 7533 del 27.10.2004) traeva le proprie
ragioni giustificative da modifiche introdotte, a livello normativo, nella
materia di cui trattasi: la citata legge n. 68/1999, infatti, abrogava la
previgente disciplina, contenuta nella legge 2.4.1968, n. 482, e prevedeva da
una parte (art. 18) una disciplina apposita per orfani, coniugi superstiti di
dipendenti deceduti per causa di servizio e profughi, dall'altra (art. 3) una
specifica disciplina per l'assunzione di soggetti disabili, con fissazione di
una quota di riserva, pari al 7% dei lavoratori occupati, per i datori di
lavoro pubblici o privati con più di 50 dipendenti. Ai fini del calcolo della
predetta quota di riserva, pertanto, con la nuova legge non erano più
computabili i lavoratori, rientranti nella disciplina del citato art. 18
(essendo stata introdotta al riguardo una quota di riserva specifica, pari
all'1%, applicabile nei confronti dei medesimi datori di lavoro sopra
indicati). A seguito di una disposizione transitoria tuttavia (art. 11, comma
2, D.P.R. 10.10.2000, n. 333, il cui termine di 24 mesi è stato prorogato con
D.L. 25.10.2002, n. 236, come sostituito dalla legge di conversione 27.12.2004,
n. 284, fino al 31.12.2003) i datori di lavoro, pubblici o privati, potevano
computare nelle quote obbligatorie di riserva tutti i lavoratori già occupati a
tale titolo, in base alla previgente normativa in materia di collocamento
obbligatorio, ivi compresi quelli di cui all'art. 18 della nuova legge (orfani,
coniugi superstiti ecc.), nel predetto limite dell'1%. Solo con la scadenza del
regime transitorio, dunque, la quota di riserva dei lavoratori disabili avrebbe
dovuto essere calcolata come previsto a regime, ovvero con esclusione dei
soggetti sopra indicati.
Una disciplina speciale tuttavia (art. 4, comma 11 bis, D.L.
20.5.1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19.7.1993, n. 236,
nonché D.M. 15.5.2000) aveva già introdotto per gli enti privatizzati - al fine
di mantenerne gli equilibri economici e gestionali - un sistema di gradualità,
ammettendo che l'obbligo di calcolare la quota di riserva di cui trattasi (in
misura però maggiorata: 12%) potesse applicarsi solo alle assunzioni effettuate
dopo la trasformazione della natura giuridica dell'ente, fino all'assolvimento
dell'obbligo di copertura delle quote previste dalla ricordata legge n.
68/1999. Premesso quanto sopra, nella sentenza appellata si riteneva
illegittima la richiesta della Provincia di far valere la predetta gradualità
dalla data di trasformazione dell'ente da soggetto pubblico a soggetto privato
(con calcolo della quota di riserva del 12% su tutte le assunzioni effettuate
dopo la trasformazione stessa), anche indipendentemente dalla scopertura, o
meno, a tale data delle quote riservate ai disabili: una scopertura da ritenere
invece presupposto, secondo la medesima sentenza, per l'applicazione della
predetta percentuale riservata ai disabili, fino al raggiungimento della quota
al riguardo prevista dalla disciplina a regime.
In sede di appello si contestava, viceversa, la possibilità di
interpretare l'istituto della gradualità come beneficio cumulabile con quello
connesso al regime transitorio, senza tenere conto del preciso dettato
normativo, che ammette tale gradualità con riferimento alle "assunzioni
effettuate in data successiva alla trasformazione della natura giuridica, da
pubblica a privata" degli enti interessati, senza applicazione della nuova
prevista percentuale (in regime ordinario, pari al 7%) all'intero organico
aziendale, quale ereditato dall'ente pubblico; sarebbe stato rilevante secondo
tale tesi interpretativa, pertanto, non il momento in cui fosse risultata una
scopertura, ma il numero dei nuovi assunti dopo la trasformazione, a cui
rapportare comunque il beneficio gradualistico. Secondo la tesi di controparte
(condivisa dal TAR), invece, l'applicazione della disciplina agevolata avrebbe
dovuto essere calcolata non su tutte le assunzioni effettuate dopo la
trasformazione anzidetta (1.7.2002), ma dal momento della rilevata scopertura (1°
gennaio 2004). In quest'ultima prospettiva però - come fa rilevare ancora la
parte appellante - sarebbe stata alterata la base di calcolo dell'aliquota del
12%, a danno dei diritti dei soggetti disabili (visto che la percentuale di
riserva sarebbe venuta ad applicarsi sul numero dei soggetti assunti dal 2004,
anziché dal 2002).
Tenuto conto delle opposte argomentazioni delle parti, il Collegio
ritiene che l'appello sia da accogliere.
Avalla l'interpretazione della Provincia di Bologna, in primo luogo, il dettato
dell'art. 1 del D.M. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
data 15.5.2000, D.M. autorizzativo della gradualità degli adempimenti in
materia di assunzioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis
della legge 19.7.1993, n. 236 (di conversione del D.L. 20.5.1993, n. 148, che
demandava al predetto Ministero la determinazione delle modalità
dell'adempimento graduale di cui trattasi).
La predetta disposizione - da considerarsi di stretta interpretazione, in
quanto norma eccezionale di favore - disponeva infatti che i datori di lavoro
destinatari dell'autorizzazione (ovvero quelli che avessero trasformato la
propria natura giuridica da pubblica a privata e occupassero più di 50
dipendenti) dovessero comunque riservare "una percentuale pari al 12%
delle assunzioni, effettuate in data successiva alla trasformazione",
senza alcun riferimento alla sussistenza o meno, in tale data, di una
scopertura delle quote legislativamente previste. Non va peraltro dimenticato
che - fino al 31.12.2003 - operava il diverso regime transitorio, disciplinato
dall'art. 11 del D.P.R 10.10.2000, n. 333, che consentiva di computare ancora
nella quota riservata una percentuale di lavoratori, appartenenti alle
categorie di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999: l'assenza di una scopertura
della quota riservata ai lavoratori disabili pertanto, ove rilevata in base al
predetto regime transitorio e valutata al fine di escludere l'applicabilità
dell'ulteriore disciplina transitoria, di cui al ricordato art. 4, comma 11
bis, L. n. 236/93, implicherebbe non solo una inammissibile ultrattività del
citato art. 11 D.P.R. n. 333/2000, ma anche una sommatoria di benefici, da
considerarsi non prevista e incompatibile col prioritario interesse pubblico
all'occupazione di lavoratori disabili, nella percentuale voluta dalla legge.
Come sottolineato dalla parte appellante, infatti, il computo della quota
di riserva sul numero di nuovi lavoratori assunti è ovviamente connesso - per
consistenza e con incidenza sui tempi necessari, ai fini al raggiungimento
della quota prevista a regime - alla base di calcolo della percentuale del 12%:
ove tale percentuale si applicasse, infatti, solo sui lavoratori assunti dal
2004, non solo risulterebbe inferiore il numero complessivo di lavoratori disabili
da assumere, ma occorrerebbe un periodo di tempo proporzionalmente più lungo
per raggiungere la quota del 7% di tali lavoratori, rispetto al numero
complessivo dei dipendenti dell'ente.
Gli effetti sopra indicati non appaiono conformi alle intenzioni del
legislatore, che in alcun modo sembra avere previsto un cumulo degli effetti
dei regimi transitori, introdotti con D.P.R. n. 333/2000 e con D.L. n.
148/1993, pur consentendo alle imprese interessate di avvalersi del sistema, di
volta in volta più favorevole per l'equilibrio economico aziendale.
Appare dunque condivisibile la tesi, secondo cui l'obbligo di assunzione
di soggetti disabili deve avere come presupposto una scopertura della relativa
quota di riserva, ma con riferimento alla quota prevista a regime e senza
alcuna non prevista sommatoria di discipline eccezionali di favore, implicanti
un diverso temporaneo criterio di calcolo, ovvero un regime di gradualità.
Non appaiono fondate, infine, le censure di violazione di legge ed
eccesso di potere, riferite alla sussistenza di convenzioni con altre Province
(Modena, Reggio Emilia, Parma e Milano), in base alle quali Banca A sarebbe da
ritenere ottemperante agli obblighi di assunzione di cui trattasi, per la
durata delle convenzioni stesse e applicando la percentuale prevista dal 1°
gennaio 2004: eventuali vincoli convenzionali, infatti, non possono esercitare
alcun effetto sul provvedimento, che la Provincia di Bologna ha emesso nell'esercizio delle proprie competenze e in diretta applicazione dei presupposti di
legge, nel rilevante interesse pubblico inerente la tutela del diritto al
lavoro dei soggetti disabili.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello
debba essere accolto, risultando condivisibile l'indirizzo interpretativo,
espresso dalla Provincia di Bologna nell'impugnata nota n. 7533 del 27.10.2004;
quanto alle spese giudiziali dei due gradi di giudizio, tuttavia, il Collegio
stesso ne ritiene propria la compensazione, tenuto conto della complessità
della normativa di riferimento.
P.
Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo
accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR per l'Emilia
Romagna-Bologna- n. 563 del 24.3.2005, respinge il ricorso originariamente
proposto.
Compensa le spese giudiziali per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009
con l'intervento dei Signori:
- Giuseppe
Barbagallo - Presidente
- Roberto
Garofoli - Consigliere
- Manfredo
Atzeni - Consigliere
- Claudio
Contessa - Consigliere
- Gabriella De
Michele - Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
Giuseppe
Barbagallo
L'ESTENSORE
Gabriella De
Michele
Depositata in
Segreteria il 19 gennaio 2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)