cds_15_2012
N. 00015/2012REG.PROV.COLL.
N. 03543/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3543 del 2010, proposto da:
Gabriele C., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo,
con domicilio eletto presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo
Ojetti, 114;
nei confronti di
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato per legge;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA- SEZIONE I
BIS n. 03199/2010, resa tra le parti concernente COLLOCAMENTO IN
CONGEDO PER " NON AMMISSIONE IN SERVIZIO PERMANENTE".
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il
Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli l’Avvocato
Francesco A. Caputo e l’ Avvocato dello Stato Luca Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato
chiesto dall’odierno appellante Gabriele C. l’annullamento del
provvedimento notificatogli il 5 novembre 2009, con cui i competenti
organi dell’Arma dei Carabinieri lo avevano definitivamente posto in
congedo.
L’originario ricorrente, l’ex carabiniere “in ferma volontaria”
aveva prospettato motivi di censura incentrati sui vizi di violazione
di legge ed eccesso di potere.
Il Tribunale amministrativo regionale, in sede di delibazione sulla
domanda cautelare di sospensione della esecutività del provvedimento
impugnato ha definito la causa nel merito respingendo il ricorso.
In particolare, il primo giudice ha rilevato che la “ferma
volontaria” (rapporto d’impiego di natura prettamente temporanea)
costituiva una sorta di “tirocinio” volto a sperimentare le doti del
militare ed a valutarne le attitudini al successivo sviluppo di
carriera.
Il Gabriele Cosenza nel corso della sua quadriennale permanenza
nell’Arma, (oggetto, tra l’altro, di ben cinque sanzioni
disciplinari)aveva riportato – più volte – delle note caratteristiche
oltremodo negative.
Posto che il provvedimento impugnato era stato adottato nel pieno
rispetto delle garanzie “partecipative” dell’interessato, su proposta
dell’Ufficiale (che aveva mai avuto, nei confronti dell’odierno
appellante, alcun motivo di inimicizia) dal quale il Cosenza
direttamente dipendeva e che la detta proposta era stata approvata
dalla scala gerarchica e condivisa dall’autorevole “Commissione di
Valutazione e Avanzamento” (secondo cui il Cosenza aveva manifestato
“mediocri requisiti complessivi…:con evidenti carenze di qualità
militari, professionali e di condotta”) non sussisteva alcuno dei
denunciati vizi.
Avverso la sentenza in epigrafe l’ originario ricorrente in primo
grado ha proposto appello evidenziando che la motivazione della
impugnata decisione era apodittica e non teneva conto dell’intero
periodo di servizio da questi prestato nell’arma dei Carabinieri (a far
data dal 2004) mentre si era unicamente soffermata sull’esperienza
professionale da questi svolta in provincia di Grosseto.
Erroneamente era stato evidenziato il coinvolgimento dello stesso in
un procedimento penale per un reato bagatellare (art. 726 c.p.) in
ordine al quale non aveva assunto la qualità di imputato.
L’appellante ha poi puntualizzato le dette doglianze depositando una
articolata memoria ed ha altresì depositato una sentenza resa dal
Tribunale militare di Roma di proscioglimento (per difetto di querela)
dal reato di insubordinazione aggravata con ingiuria contestatogli in
danno del proprio superiore previa riqualificazione del fatto quale
semplice ingiuria.
Ciò dimostrava, ad avviso dell’appellante, il fumus persecutionis di
cui era stato vittima, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto
dal primo giudice.
Allorchè l’appellante era stato posto in condizione di esplicare la
propria attività senza subire condizionamenti negativi – come nel
periodo di servizio presso la stazione dei carabinieri di Arcidosso-
questi aveva svolto la propria attività in modo impeccabile.
All’adunanza camerale del 18 maggio 2010 fissata per la trattazione
dell’incidente cautelare la Sezione ha respinto l’istanza di
sospensione della esecutività dell’appellata decisione in
considerazione “della particolare gravità degli addebiti, come
risultanti dal verbale n. 391/2009 della Commissione di valutazione e
avanzamento, con specifico riguardo alle delicate funzioni demandate ai
militari dell’Arma dei Carabinieri”.
Alla odierna pubblica udienza del 13 dicembre 2011 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1.L’appello è infondato e va respinto.
2.Deve premettersi in punto di fatto che risulta incontestato che
l’odierno appellante nel corso del periodo trascorso in ferma
“volontaria” ha riportato ben cinque sanzioni disciplinari ed è stato
destinatario di note non positive (rectius: assai sfavorevoli).
2.1. La Sezione ha in passato manifestato, in casi analoghi, il
condivisibile convincimento, dal quale il Collegio non ravvisa motivo
per discostarsi, secondo cui è legittimo il provvedimento che dispone
il collocamento in congedo del militare in ferma volontaria per scarso
rendimento e condotta disciplinare manchevole, quando esso si fonda
sull'esame della condotta del militare negli anni precedenti e sul
giudizio espresso da superiori gerarchici (ex multis Consiglio Stato ,
sez. IV, 03 giugno 2010 , n. 3541).
2.2. Nel caso in esame censure di difetto di istruttoria e di omessa
valutazione dell’intero periodo di servizio svolto dall’appellante
contenute nel gravame, seppur abilmente formulate, non appaiono
persuasive.
2.3. L’impugnato provvedimento che ha disposto il collocamento in
congedo del carabiniere in ferma volontaria per scarso rendimento (e
condotta disciplinare manchevole) si è infatti fondato sull'esame della
condotta del militare negli anni precedenti e sul giudizio espresso da
superiori gerarchici (sulla legittimità di tale approccio valutativo si
veda, tra le tante, Consiglio di Stato, IV, 3.11.1998, n. 1418).
2.3.1. D'altronde per pacifica giurisprudenza, ai fini della
emanazione del provvedimento di ammissione in servizio permanente del
militare la legge demanda alla Autorità militare competente una
valutazione globale del rendimento della personalità del militare, ivi
compresi gli aspetti relativi alla buona condotta, alla attitudine e al
rendimento; pertanto, è legittimo il giudizio negativo circa la
meritevolezza di detta ammissione, che abbia tenuto conto dei non buoni
precedenti disciplinari del militare e di sfavorevoli rapporti
informativi compilato sul suo conto.
Ciò perchè, la non ammissione al servizio permanente:
1) non costituisce un provvedimento di carattere disciplinare sicché
in tale procedimento non trovano applicazione le disposizioni
concernenti le sanzioni disciplinari;
2) il provvedimento (e giudizio) di non ammissione è assimilabile in
tutto e per tutto a quello di dispensa dal servizio militare per non
idoneità a ricoprire gli uffici del grado oltre che per scarso
rendimento;
3) il proscioglimento dalla ferma volontaria per inidoneità o per
scarso rendimento, così come il giudizio di non ammissione al servizio
permanente comportano un giudizio ampiamente discrezionale sulle
prestazioni e sul comportamento del militare, giudizio finalizzato ad
accertare se il soggetto sia o meno idoneo a disimpegnare col normale
rendimento le relative attribuzioni (così, Cons. Stato, Sez. IV, 15
febbraio 2006, n. 210);
4) gli episodi della vita professionale presi in considerazione ai
fini del proscioglimento non sono esclusivamente apprezzabili
nell'ottica disciplinare, ben potendo esprimere il disvalore morale,
attitudinale e la scarsa qualità delle prestazioni lavorative rese
durante l'espletamento del servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15
febbraio 2006, n. 610)
2.4. Né, d'altronde, può ritenersi degna di positiva considerazione
la censura consistente nell'avere sovrapposto le ragioni di
inadeguatezza e scarso rendimento con i possibili profili di tipo
disciplinare proprio a cagione della circostanza che il provvedimento
di collocamento in congedo per scarso rendimento, non costituisce
misura di carattere disciplinare, tanto che non trovano applicazione
nel relativo procedimento le disposizioni concernenti le sanzioni
disciplinari (Consiglio di Stato, IV, 3.11.1998, n. 1418).
2.5.Fermo quanto sopra, con riferimento alla valutazione contenuta
nel giudizio sotteso al provvedimento impugnato, va ricordato il
costante orientamento del giudice amministrativo che, pur consapevole
dell'ampia discrezionalità che supporta i giudizi valutativi
riguardanti il personale militare, ritiene che tale valutazione non
esula dal sindacato giurisdizionale di legittimità, essendo rimesso al
giudice amministrativo il compito di ricercare la coerenza generale del
metro valutativo adoperato per il candidato, anche con riferimento alle
valutazioni espresse nei confronti degli altri scrutinati (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, 11 marzo 1997 n. 239 e 18 marzo 1997 n. 256), nonché di
censurare l'operato dell’amministrazione se tale coerenza manca, non
potendo mai l'agire della pubblica amministrazione essere considerato
illimitato o comunque insindacabile in sede di legittimità (cfr.,
ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 1996 n. 1127).
2.6.Ricostruito nei termini di cui sopra il quadro interpretativo
della giurisprudenza in materia, il Collegio, confermando l'avviso già
espresso in sede cautelare, non raccoglie dall'esame della
documentazione presente in atti l'esistenza di alcuna spia o elemento
dai quali far discendere il non imparziale, abnorme, o semplicemente
erroneo comportamento dell’amministrazione, posto che l’appellante fu
sottoposto a numerose sanzioni disciplinari e sottoposto ad un
procedimento penale per il reato di cui all’art. 726 del codice penale
(circostanza questa, che seppur non equiparabile ad una sentenza di
condanna, non depone certo positivamente in riferimento ai delicati
compiti demandati all’appellante ed al necessario prestigio da cui lo
stesso dovrebbe essere circondato per svolgerli).
2.7. La pretesa, infine, di vedere valutato in via esclusiva un
periodo ben preciso di servizio prestato dall’appellante, si scontra
con la necessità di una valutazione omnicomprensiva, né la supposta e
non dimostrata “inimicizia” con taluno dei superiori può chiarire in
senso favorevole allo stesso la uniformità di rilievi negativi mossigli
nel corso della sua esperienza professionale.
3. Neppure il deposito della sentenza di proscioglimento resa dal
Tribunale militare di Roma può costituire smentita a quanto finora
rilevato: si rammenta infatti che la valutazione negativa proveniente
dal superiore fu condivisa dall’intera scala gerarchica; l’episodio
preso in esame dal Tribunale militare (che è pervenuto al
proscioglimento dell’appellante esclusivamente per motivi procedurali)
semmai costituisce ulteriore comprova della circostanza che
l’appellante non aveva tenuto un comportamento consono ai propri
doveri, e corrobora le valutazioni dell’amministrazione che devono
ritenersi pienamente legittime.
4.Conclusivamente, l’appello è infondato e, conseguentemente, deve essere respinto.
5.Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto
l’appellante deve essere condannato al pagamento delle stesse in favore
dell’appellata amministrazione nella misura che appare congruo
determinare in Euro tremila (€ 3000//00) oltre accessori di legge, se
dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)definitivamente pronunciando sull'appello, numero di registro
generale 3543 del 2010 come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore
dell’appellata amministrazione nella misura di Euro tremila (€
3000//00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)