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Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 20 marzo
2007, n. 1309
FATTO E DIRITTO
1.- Il TAR Lazio,
con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha respinto il
ricorso dell'istante avverso la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell'INPS di rigetto della sua domanda intesa ad
ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle lesioni dallo stesso subite a seguito di incidente
stradale, in cui era rimasto coinvolto con la propria
autovettura, mentre si recava al luogo di lavoro.Il TAR
ha individuato la ragione dell'infondatezza del ricorso, nel
fatto che l'incidente in questione è stato causato da un
errore di guida inescusabile del ricorrente, che si è
immesso in una importante via di comunicazione, senza fermarsi
allo "stop". Sotto questo profilo, è parso
legittimo il deliberato del Consiglio di Amministrazione che ha
denegato il riconoscimento richiesto, dal momento che la condotta
del ricorrente integra gli estremi della colpa grave, per cui, ai
sensi dell'art. 1 del Regolamento Organico, deve essere escluso
il nesso di causalità tra il servizio prestato e
l'infortunio subito "in itinere".2.- Appella
l'interessato, il quale contesta la sentenza impugnata, giacché
questa non avrebbe tenuto conto della normativa in materia
(d.P.R. n. 411/1976; d.P.R. n. 1092/1973; d.P.R. n. 1124/1965) e
avrebbe avallato acriticamente "la descrizione della
dinamica" dell'incidente, che i Carabinieri avrebbero fatto
in modo lacunoso. In ogni caso, se volesse ravvisarsi nella
specie la colpa grave del ricorrente, al fine di escludere il
nesso di causalità ai sensi dell'art. 1 del Regolamento
Organico, occorre evidenziare che tale disposizione regolamentare
è illegittima, perché contrasta con la normativa
avanti citata. La consulenza tecnica di parte, la cui perizia è
stata depositata in giudizio, dimostrerebbe però che la
responsabilità del sinistro "è attribuibile al
conducente dell'altra autovettura", e immotivatamente il
Consiglio di Amministrazione avrebbe recepito "il verbale
dei Carabinieri".3.- Resiste l'INPS, chiedendo la
reiezione del ricorso, siccome infondato.4.- Il ricorso è
stato trattenuto in decisione all'udienza del 30 gennaio
2007.Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS,
pronunciandosi sulla domanda dell'interessato volta ad ottenere
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
lesioni dallo stesso subite a seguito di un incidente stradale
nel quale è rimasto coinvolto, mentre si recava, con la
sua autovettura, al lavoro, ha escluso nella specie il nesso di
casualità tra servizio prestato e infortunio "in
itinere" occorso. La ragione del contestato diniego
(riconosciuta legittima dal TAR) è stata esplicitata nel
provvedimento impugnato: il dipendente "ometteva di fermarsi
allo "stop", secondo quanto risulta dal verbale redatto
dai Carabinieri di Cisterna intervenuti sul luogo
dell'incidente".La motivazione è chiara,
precisa e circostanziata, e il Collegio non può che
condividerla, non essendo chiamato a ricostruire (come pretende
l'appellante, il quale analizza in dettaglio "la dinamica
dell'incidente" con l'ausilio di una consulenza tecnica di
parte) le modalità dell'incidente.Una adesione
alla versione dell'incidente, tendente ad escludere la
responsabilità dell'interessato per attribuirla all'altro
conducente, che "procedeva ad alta velocità
nonostante l'incrocio segnalato ed il pericolo di uscita di
automezzi", non era nella disponibilità del Consiglio
di Amministrazione dell'INPS, a fronte di una attenta
ricostruzione dell'incidente da parte dei Carabinieri,
"intervenuti sul luogo dell'incidente".Per
questo, non possono giovare all'istante i successivi sviluppi
(relativi ai profili risarcitori) che la vicenda ha avuto nel
giudizio promosso dall'altro conducente incidentato (accordo
transattivo con accettazione del concorso di colpa al 50%).
Neppure giova all'appellante la ulteriore considerazione che il
Consiglio di Amministrazione non poteva "sottoporre a
verifica" il giudizio del Collegio Medico, che, diversamente
da quanto sostiene il ricorrente (pag. 3 del ricorso), non si è
pronunciato sul nesso causale tra "le malattie denunciate"
ed il servizio, ma ha dichiarato che "le infermità in
diagnosi ad eccezione della patologia a carico del ginocchio
sinistro sono in rapporto causale diretto tra l'infortunio
occorso".Il Consiglio di Amministrazione non ha,
quindi, "sottoposto a verifica" il parere del Collegio
Medico, ma, nell'ambito della sua competenza, ha deliberato, in
modo convincente e chiaro, sulla domanda del ricorrente, non
riconoscendo la sussistenza di un nesso causale diretto tra le
infermità subite dall'interessato e il servizio (non
l'incidente).L'appellante introduce un'altra
problematica, relativa alla distinzione tra dolo e colpa grave, e
richiama un orientamento giurisprudenziale del giudice ordinario,
secondo il quale (con la sola eccezione di casi caratterizzati da
"rischio elettivo") "la possibile colpa del
lavoratore nella causazione dell'incidente non interrompe il
nesso di causalità".In effetti,
l'orientamento del giudice ordinario non conferma le conclusioni
alle quali intende pervenire l'interessato, dal momento che è
stato statuito in modo univoco che "la violazione di norme
fondamentali del codice della strada può integrare
(secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del
rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di
tutela da escludere la stessa in radice" (si veda Cass.,
Sez. lav., n. 11885 del 6 agosto 2003). E nella specie, il dubbio
che il ricorrente abbia violato gravemente le norme del codice
della strada, per non essersi fermato allo "stop", non
è stato per nulla fugato, sicché è
irrilevante, ai fini che interessano, che, in ipotesi, vi sia
stato un concorso di colpa dell'altro conducente.L'appello
va, pertanto, respinto.Sussistono motivi per disporre la
compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe. Compensa le
spese.Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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