N.
7374/2009 Reg. Dec.
N.
6528 Reg. Ric.
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso
numero di registro generale 6528 del 2004, proposto da:
S. M.,
rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Cella, Andrea Pettinau, con domicilio
eletto presso A. L. in Roma, via ...omissis...;
contro
- Presidente
della Giunta Regionale della Sardegna, Assessore Affari Generali Regione
Autonoma della Sardegna, Assessore Difesa dell'Ambiente Regione Autonoma
Sardegna, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandra Camba, Sandra Trincas,
con domicilio eletto presso Ufficio Di Rappresentanza Regione Sardegna in Roma,
via Lucullo, 24;
- Fondo
Integrativo Trattamento Quiescenza (FITQ);
- Ministero
del Tesoro;
- Cpdel Cassa
Previdenza Dipendenti Enti Locali;
nei confronti di
- P. G.;
per la riforma
della sentenza
del Tar Sardegna - Cagliari n. 00500/2003, resa tra le parti, concernente
DIRITTO AD OTTENERE RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI A FONDO INTEGRATIVO
PREVID..
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2009 il dott. Maurizio Meschino e
uditi per le parti l'avvocato Alessandra Camba;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Il sign. S.
M., con ricorso n. 1052 del 1994, proposto al TAR per la Sardegna ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere la restituzione dei contributi
versati al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di
previdenza e di assistenza del personale regionale (F.I.T.Q., di seguito
"Fondo"), istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, non
avendo ricevuto dal Fondo alcun assegno integrativo della pensione, né altra
prestazione.
2. Il Tar, con
sentenza semplificata n. 500 del 2003, ha respinto il ricorso disponendo la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
3. Con
l'appello in epigrafe è stato chiesto l'annullamento della sentenza di primo
grado.
La parte
appellata si è costituita depositando memoria difensiva.
4. All'udienza
del 21 luglio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.Nella
sentenza di primo grado si afferma:
- pure se non
si sia beneficiato delle prestazioni del Fondo non può essere richiesta la
restituzione dei contributi versati ad esso poiché il Fondo ha, in parte,
natura solidaristica, non essendo possibile distinguere nell'ambito delle sue
entrate quelle destinate all'integrazione della pensione da quelle destinate ad
altri fini;
- è infondata
la dedotta questione di costituzionalità essendo propria della funzione
solidaristica, che in parte caratterizza il Fondo, la irrilevanza della
proporzione tra contributi e prestazioni ed essendo stata giudicata tale
asimmetria più volte conforme alla Costituzione.
2.
Nell'appello, e nella memoria di parte, si richiama anzitutto che ai sensi
della legislazione regionale in materia il ricorrente è stato obbligato a
contribuire al Fondo pur dopo il trentacinquesimo anno di contribuzione (avendo
maturato oltre 46 anni di servizio), senza però ricevere alcun assegno
integrativo a carico del Fondo stesso. Ai sensi infatti dell'art. 9 della legge
regionale 5 giugno 1989, n. 24, (recante norme in materia di personale)
"L'assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di
reversibilità spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5
maggio 1965, n. 15, è determinato sulla base della differenza tra il
trattamento di quiescenza spettante secondo i medesimi articoli per il servizio
comunque riconosciuto presso il FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio
spettante secondo la vigente normativa degli istituti di previdenza", per
cui il ricorrente, avendo maturato il massimo del periodo contributivo,
percepisce l'intera misura della pensione calcolata dal Fondo direttamente
dagli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, senza alcuna
integrazione del trattamento.
La sentenza
impugnata è quindi censurata in quanto:
- la asserita
natura solidaristica del Fondo non è provata; tale finalità non può comunque
informare interamente la funzione del Fondo che è in parte vincolata alla
creazione di una prestazione, vista la distinzione fra prestazioni obbligatorie
(come l'assegno integrativo della pensione diretta) e prestazioni facoltative
stabilita dall'art. 3 della legge n. 15 del 1965, né la detta natura può,
peraltro, giustificare un arricchimento senza causa;
- la normativa
sul Fondo non reca alcun divieto espresso di rispondere positivamente alla
domanda del ricorrente, dovendosi altrimenti riproporne i vizi di
incostituzionalità sollevati in primo grado, per contrasto con gli articoli 3 e
38 della Costituzione.
3.Le censure
sono infondate.
Infatti:
- la
legislazione regionale in materia dispone, in sintesi, che l'assegno
integrativo della pensione diretta è corrisposto se il dipendente ha maturato
15 anni di servizio effettivamente prestato nell'Amministrazione regionale, nel
limite massimo del 50 per cento dell'ultima retribuzione annuale lorda,
aumentata del 2,50 per cento per ogni altro anno di servizio effettivo sino al
massimo di 35 anni (art 4 della legge n. 15 del 1965) e sulla base della
differenza tra quanto così riconosciuto ed il trattamento per lo stesso
servizio spettante secondo la normativa degli istituti di previdenza (art. 9
della legge n. 24 del 1989), per cui non fruisce di integrazione pensionistica
chi, come nel caso di specie, a motivo dell'anzianità di servizio maturata,
percepisca il 100 per cento dell'ultima retribuzione in godimento da parte
degli istituti di previdenza (o gestioni succedute);
- in questo
quadro nella sentenza di primo grado il diniego della correlazione tra
contributi e prestazioni è stato correttamente basato sul richiamo della
struttura del Fondo; dalla legge istitutiva emerge infatti che: il Fondo è
alimentato da più voci di entrata, a partire dai contributi del personale e
dell'Amministrazione (art. 2); tali entrate affluiscono tutte al Fondo senza
determinazioni di scopo (art. 18); così da assicurare il generale finanziamento
delle prestazioni, ripartite in obbligatorie e facoltative (art. 3) ma senza
alcuna connessione delle prime (come delle restanti) con una specifica fonte di
entrata, ciò che comporterebbe altrimenti (non essendo invece previsto) che la
relativa spesa sia vincolata all'ammontare dell'entrata corrispondente;
- considerato,
da un lato, che il finanziamento del Fondo non è assicurato soltanto dai
contributi del personale, essendovi quelli dell'Amministrazione regionale e,
dall'altro, che la struttura del Fondo rende impossibile commisurare e
vincolare le prestazioni ai singoli contributi, risulta corretto dedurne la
natura solidaristica del Fondo stesso, nel senso della "pari contribuzione
degli iscritti per una disuguale utilizzazione" cosicché "la mancata
utilizzazione da parte di taluni ai fini dell'integrazione della pensione
sopperisce alla maggiore utilizzazione del fondo stesso per fini diversi"
(Cons. Stato, 17 marzo 1999, n. 313); fini, si può soggiungere, di cui può
essersi avvantaggiato, o avrebbe comunque potuto avvantaggiarsi, anche chi non
ha ricevuto l'integrazione della pensione, fruendo così di un'altra forma di
prestazione;
- non sono
fondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate, altresì censurando la
complessiva irrazionalità del sistema, poiché, in linea generale, il principio
solidaristico rappresenta "l'impronta caratteristica della previdenza
obbligatoria generale" (Corte Costituzionale, sentenza 31 luglio 2000, n.
404), e, quanto alle specifiche censure indicate, si deve osservare che non si
producono: la asserita disparità di trattamento fra Amministrazione percipiente
il Fondo e il dipendente obbligato alla contribuzione, essendo la prima non
soltanto percipiente ma anche datrice di contributi al Fondo per il
finanziamento generale di tutte le prestazioni; la mancanza di qualunque
beneficio a causa della obbligatorietà della contribuzione, potendo
l'interessato fruire dell'intero arco delle prestazioni; la disparità di
trattamento tra il dipendente che ha meno contribuito e quello che ha
contribuito di più, percependo questi il massimo della pensione erogabile;
l'irragionevole parità di beneficio tra chi abbia contribuito per 35 anni e chi
di più, essendo tale deduzione basata sul presupposto di una concezione
assicurativo-privatistica del Fondo, come visto non avallata dalla relativa
disciplina.
4. Per quanto
considerato l'appello deve essere respinto.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando
sull'appello
in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra
le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2009 con l'intervento dei
Magistrati:
- Giuseppe Barbagallo -
Presidente
- Paolo Buonvino - Consigliere
- Aldo Fera - Consigliere
- Domenico Cafini - Consigliere
- Maurizio Meschino -
Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo
L'ESTENSORE
Maurizio Meschino
Depositata in Segreteria il 24
novembre 2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)