Area professionisti Partners Collabora Community 23/05/2012 05:53:34


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare








N

N. 7374/2009 Reg. Dec.

N. 6528 Reg. Ric.

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso numero di registro generale 6528 del 2004, proposto da:

S. M., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Cella, Andrea Pettinau, con domicilio eletto presso A. L. in Roma, via ...omissis...;

 

 

contro

- Presidente della Giunta Regionale della Sardegna, Assessore Affari Generali Regione Autonoma della Sardegna, Assessore Difesa dell'Ambiente Regione Autonoma Sardegna, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandra Camba, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso Ufficio Di Rappresentanza Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;

- Fondo Integrativo Trattamento Quiescenza (FITQ);

- Ministero del Tesoro;

- Cpdel Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali;

 

nei confronti di

 

- P. G.;

per la riforma

 

della sentenza del Tar Sardegna - Cagliari n. 00500/2003, resa tra le parti, concernente DIRITTO AD OTTENERE RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI A FONDO INTEGRATIVO PREVID..

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2009 il dott. Maurizio Meschino e uditi per le parti l'avvocato Alessandra Camba;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1.Il sign. S. M., con ricorso n. 1052 del 1994, proposto al TAR per la Sardegna ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere la restituzione dei contributi versati al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale regionale (F.I.T.Q., di seguito "Fondo"), istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, non avendo ricevuto dal Fondo alcun assegno integrativo della pensione, né altra prestazione.

2. Il Tar, con sentenza semplificata n. 500 del 2003, ha respinto il ricorso disponendo la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

3. Con l'appello in epigrafe è stato chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado.

La parte appellata si è costituita depositando memoria difensiva.

4. All'udienza del 21 luglio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

1.Nella sentenza di primo grado si afferma:

- pure se non si sia beneficiato delle prestazioni del Fondo non può essere richiesta la restituzione dei contributi versati ad esso poiché il Fondo ha, in parte, natura solidaristica, non essendo possibile distinguere nell'ambito delle sue entrate quelle destinate all'integrazione della pensione da quelle destinate ad altri fini;

- è infondata la dedotta questione di costituzionalità essendo propria della funzione solidaristica, che in parte caratterizza il Fondo, la irrilevanza della proporzione tra contributi e prestazioni ed essendo stata giudicata tale asimmetria più volte conforme alla Costituzione.

2. Nell'appello, e nella memoria di parte, si richiama anzitutto che ai sensi della legislazione regionale in materia il ricorrente è stato obbligato a contribuire al Fondo pur dopo il trentacinquesimo anno di contribuzione (avendo maturato oltre 46 anni di servizio), senza però ricevere alcun assegno integrativo a carico del Fondo stesso. Ai sensi infatti dell'art. 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, (recante norme in materia di personale) "L'assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilità spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è determinato sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante secondo i medesimi articoli per il servizio comunque riconosciuto presso il FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli istituti di previdenza", per cui il ricorrente, avendo maturato il massimo del periodo contributivo, percepisce l'intera misura della pensione calcolata dal Fondo direttamente dagli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, senza alcuna integrazione del trattamento.

La sentenza impugnata è quindi censurata in quanto:

- la asserita natura solidaristica del Fondo non è provata; tale finalità non può comunque informare interamente la funzione del Fondo che è in parte vincolata alla creazione di una prestazione, vista la distinzione fra prestazioni obbligatorie (come l'assegno integrativo della pensione diretta) e prestazioni facoltative stabilita dall'art. 3 della legge n. 15 del 1965, né la detta natura può, peraltro, giustificare un arricchimento senza causa;

- la normativa sul Fondo non reca alcun divieto espresso di rispondere positivamente alla domanda del ricorrente, dovendosi altrimenti riproporne i vizi di incostituzionalità sollevati in primo grado, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.

3.Le censure sono infondate.

Infatti:

- la legislazione regionale in materia dispone, in sintesi, che l'assegno integrativo della pensione diretta è corrisposto se il dipendente ha maturato 15 anni di servizio effettivamente prestato nell'Amministrazione regionale, nel limite massimo del 50 per cento dell'ultima retribuzione annuale lorda, aumentata del 2,50 per cento per ogni altro anno di servizio effettivo sino al massimo di 35 anni (art 4 della legge n. 15 del 1965) e sulla base della differenza tra quanto così riconosciuto ed il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la normativa degli istituti di previdenza (art. 9 della legge n. 24 del 1989), per cui non fruisce di integrazione pensionistica chi, come nel caso di specie, a motivo dell'anzianità di servizio maturata, percepisca il 100 per cento dell'ultima retribuzione in godimento da parte degli istituti di previdenza (o gestioni succedute);

- in questo quadro nella sentenza di primo grado il diniego della correlazione tra contributi e prestazioni è stato correttamente basato sul richiamo della struttura del Fondo; dalla legge istitutiva emerge infatti che: il Fondo è alimentato da più voci di entrata, a partire dai contributi del personale e dell'Amministrazione (art. 2); tali entrate affluiscono tutte al Fondo senza determinazioni di scopo (art. 18); così da assicurare il generale finanziamento delle prestazioni, ripartite in obbligatorie e facoltative (art. 3) ma senza alcuna connessione delle prime (come delle restanti) con una specifica fonte di entrata, ciò che comporterebbe altrimenti (non essendo invece previsto) che la relativa spesa sia vincolata all'ammontare dell'entrata corrispondente;

- considerato, da un lato, che il finanziamento del Fondo non è assicurato soltanto dai contributi del personale, essendovi quelli dell'Amministrazione regionale e, dall'altro, che la struttura del Fondo rende impossibile commisurare e vincolare le prestazioni ai singoli contributi, risulta corretto dedurne la natura solidaristica del Fondo stesso, nel senso della "pari contribuzione degli iscritti per una disuguale utilizzazione" cosicché "la mancata utilizzazione da parte di taluni ai fini dell'integrazione della pensione sopperisce alla maggiore utilizzazione del fondo stesso per fini diversi" (Cons. Stato, 17 marzo 1999, n. 313); fini, si può soggiungere, di cui può essersi avvantaggiato, o avrebbe comunque potuto avvantaggiarsi, anche chi non ha ricevuto l'integrazione della pensione, fruendo così di un'altra forma di prestazione;

- non sono fondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate, altresì censurando la complessiva irrazionalità del sistema, poiché, in linea generale, il principio solidaristico rappresenta "l'impronta caratteristica della previdenza obbligatoria generale" (Corte Costituzionale, sentenza 31 luglio 2000, n. 404), e, quanto alle specifiche censure indicate, si deve osservare che non si producono: la asserita disparità di trattamento fra Amministrazione percipiente il Fondo e il dipendente obbligato alla contribuzione, essendo la prima non soltanto percipiente ma anche datrice di contributi al Fondo per il finanziamento generale di tutte le prestazioni; la mancanza di qualunque beneficio a causa della obbligatorietà della contribuzione, potendo l'interessato fruire dell'intero arco delle prestazioni; la disparità di trattamento tra il dipendente che ha meno contribuito e quello che ha contribuito di più, percependo questi il massimo della pensione erogabile; l'irragionevole parità di beneficio tra chi abbia contribuito per 35 anni e chi di più, essendo tale deduzione basata sul presupposto di una concezione assicurativo-privatistica del Fondo, come visto non avallata dalla relativa disciplina.

4. Per quanto considerato l'appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando

sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

- Giuseppe Barbagallo - Presidente

- Paolo Buonvino - Consigliere

- Aldo Fera - Consigliere

- Domenico Cafini - Consigliere

- Maurizio Meschino - Consigliere, Estensore

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Barbagallo

L'ESTENSORE

Maurizio Meschino

 

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

 

 

Stampa il documento Torna Indietro




CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni lunedì, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!