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N

N. 645/2010 Reg. Dec.

N. 3156 Reg. Ric.

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3156 del 2008, proposto da S. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Felice Ancora, Gianuario Carta, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via di S. Costanza, 7;

contro

Il Ministero della Attività Produttive, Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA, Sezione III^ TER n. 02364/2007, resa tra le parti, concernente AGEVOLAZIONI FINANZIARIE EX LEGE 488/92.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio de Ministero intimato.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2009 il Cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l' avv.to Ancora e l' Avvocato dello Stato Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1). Con decreto n. 62005 del 14.09.1998 l' allora Ministero dell' Industria del Commercio e dell' Artigianato accoglieva la domanda presentata dalla S.r.l. S. per la concessione di agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese quali previste dal d.l. n. 415/1992, convertito nella legge n. 488/1992. In base alle risorse disponibili per la Regione Sardegna era concesso un contributo in conto capitale di Lire 353.140.000= (euro 183.381, 59), pari al 49% delle spese preventivate nella misura di Lire 867.000.000= e ritenute ammissibili in via provvisoria.

In esito ad istruttoria e relazione della Banca concessionaria, individuata nel Banco - fatta propria dal Ministero prima con d.m. n. 1006441 del 31.12.2001 e poi con determinazione definitiva n. 1006441 del 09.05.2003 - talune delle voci incluse nel progetto di intervento, ed in particolare quelle relative all' acquisto di macchinari, erano stralciate dal coacervo delle spese ammesse al beneficio in via provvisoria. Il contributo ammissibile era, pertanto, stabilito in misura ridotta pari a Lire 178.160.000= (euro 92.011,96), con proporzionale riduzione a Lire 89.080.000= (euro 46.005,98) di ciascuno dei due ratei di contribuzione erogabili e recupero dello somma di Lire 87.490.000= (euro 45.184,81), corrisposta in eccedenza sulla base del provvedimento di prima determinazione.

Avverso la determinazione di quantificazione definitiva del contributo la Soc. S. insorgeva avanti al T.A.R. per li Lazio deducendo motivi di violazione del riparto di competenze definito dalla legge n. 448/1992; di distrazione dal fine tipico di agevolare gli investimenti privati in relazione alla loro ricaduta sul piano dello sviluppo economico e sociale, nonché di violazione dei limiti di legge per la determinazione in concreto del contributo.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Il T.A.R. in particolare statuiva:

- che in base al quadro regolamentare che si evince dal d.m. 20.10.1995, n. 527, l' istituto di credito c.d. concessionario è deputato all' istruttoria tecnica sull' ammissibilità e congruità delle spese preventivate nel programma di investimenti-

- che la valutazione dell' istituto di credito, espressione di discrezionalità tecnica, si presenta indenne da vizi logici ed errori di fatto;

- che, nella pluralità di cause giustificatrici della determinazione riduttiva del "quantum" del contributo, assume valenza primaria l' acquisto di macchinari non corrispondenti alla prescritta qualificazione come "nuovi di fabbrica";

che nel procedimento amministrativo di ammissione alle agevolazioni finanziarie - strutturato nelle due distinte fasi di prima approvazione del progetto, con concessione il via provvisoria del contributo, e di definitiva determinazione del contributo stesso - debbono trovare applicazione tutti i parametri fissati "mediotempore" dall' Amministrazione fino all' atto conclusivo di liquidazione;

- che correttamente sono state stralciate le spese relative al capitolo "progettazione e studi".

Avverso la sentenza del T.A.R. la Soc. S. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R. insistendo - anche in sede di note conclusive - per l' annullamento del provvedimento impugnato

Il Ministero dello sviluppo economico e delle attività produttive si è costituito in resistenza.

All' udienza del 01.12.2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione

2). Non va condiviso il primo mezzo di impugnativa con il quale si sostiene che il Ministero convenuto, nel pronunziarsi definitivamente sulla concessione delle agevolazioni finanziarie in relazione alle attività produttive programmate dalla soc. S. facendo proprie le conclusioni istruttorie cui è pervenuta la banca concessionaria, avrebbe agito in violazione dell' ordinario riparto delle competenze nella materia, che assegnano all' autorità ministeriale ogni definitiva ed autonoma statuizione in merito, con atto che ha valore costitutivo del diritto a percepire il contributo.

Il quadro normativo derivante dal d.m. 20.10.1995, n. 527 - che detta norme sulle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese - assegna alla banca concessionaria uno specifico ruolo di verifica della documentazione finale prodotta dal soggetto ammesso in via provvisoria all' agevolazione contribuita che implica, oltre il controllo degli aspetti di completezza e di regolarità formale della documentazione prodotta, un "giudizio di pertinenza e congruità delle spese" al programma di investimenti (art. 9 d.m. citato).

La circolare del Ministero dell' Industria del Commercio e dell' Artigianato n. 234363 del 20.11.1997 ribadisce che "per l' istruttoria delle iniziative il Ministero si avvale di banche o di società di servizi controllate da banche, con le quali stipula apposite convenzioni" e che "sulla scorta della relazione (della banca concessionaria) e degli accertamenti sulla realizzazione del programma il Ministero emana il decreto di concessione definitiva (del contributo) e dispone l' erogazione in favore dell' impresa".

La banca concessionaria, in virtù della sfera di poteri pubblicistici ad esse assegnati in base al rapporto di convenzione, agisce come organo indiretto dell'Amministrazione per tutte le attività di verifica sui contenuti e finalizzazione delle attività produttive per le quali è richiesto il finanziamento.

Stante la particolare qualificazione tecnica della banca concessionaria l' organo di amministrazione attiva (nella specie la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese), in sede di adozione di ogni conclusiva determinazione sull'"an" e sul "quantum" della spettanza del contributo, può far proprie le conclusioni rassegnate dall' istituto nell' apposita relazione e non è tenuto alla riedizione del procedimento valutativo, salvo ravvisi motivate ragioni per discostarsi dal giudizio espresso dall' organo tecnico.

2.1). Sono, invece, fondati i motivi che investono nel merito la motivazione posta a sostegno della determinazione ministeriale che ha escluso dall' ammissione a contribuzione talune delle spese sostenute dalla soc. S., inizialmente incluse nel programma di intervento.

Sotto un primo profilo la Società appellante - quanto al diniego di contribuzione per la voce relativa a "macchinari, impianti e attrezzature" - correttamente pone in rilievo, sul piano temporale, che la domanda di agevolazione è stata avanzata in data 16.03.1998, in base al bando per la concessione delle agevolazioni relativo al primo semestre del 1998, e che l' ammissione provvisoria al beneficio è stata deliberata il 14.09.1998. L' attuazione dell' intervento è poi avvenuta in conformità al quadro normativo e regolamentare vigente al momento dell' erogazione del rateo di contribuzione (28.04.1999) e del suo successivo impiego.

Nella relazione della banca concessionaria, cui rinvia "obrelationem" il d.m. 31.12.2001 impugnato, sono elevate a condizioni ostative dell' ammissione al finanziamento talune omissioni del beneficiario in via provvisoria del contributo concernenti: la mancata preventiva comunicazione di una variazione di programma in corso d' opera, in osservanza del punto 3.9 della circolare n. 900315 del 14.07.2000; l' insussistenza delle condizioni di particolare complessità dei materiali, onde poter ricorrere al contratto c.d. "chiavi in mano", nonché il difetto dei requisiti di idoneità tecnica e professionale dell' impresa a ciò deputata, secondo quanto stabilito dalla circolare prima richiamata; la mancanza di un contratto registrato in ossequio a deliberato del Comitato tecnico consultivo del 27.07.2000.

Osserva la Sezione che, in base principio "tempus regit actum", l' attività dell' impresa volta a realizzare il programma di investimenti riceve orientamento e norma, quanto alle modalità ed alle forme di impiego delle somme erogate in via provvisoria, dalla disciplina in atto al momento in cui è posta in essere l' iniziativa. Detto quadro regolamentare esplica, invero, effetto conformativo - su un piano formale, oltreché sostanziale - dell' attività sia dell' imprenditore, che da esso trae affidamento, sia dell' azione amministrativa di controllo pubblicistico sul corretto impiego del contributo.

I rilievi formulati dalla banca concessionaria in sede di relazione finale vengono a raccordarsi a regole di indirizzo che si collocano in un momento successivo alla data in cui sono state rese disponibili le somme per l' esecuzione del programma di intervento e non possono essere, pertanto, elevate a parametro di valutazione della correttezza dell'attività adempitiva della Soc. S. finalizzata all' impiego del beneficio economico.

2.2). Per ciò che, in particolare, riguarda la qualificazione "nuovo di fabbrica", che deve caratterizzare i macchinari compresi nel programma dell' intervento finanziato, ritiene il collegio - in linea con l' ordine argomentativo della Società appellante - che detta qualità va accertata sul piano sostanziale, in relazione all' assenza di precedente utilizzo del bene in un processo produttivo, e non su un piano strettamente formale, come avvenuto nel caso di specie, in relazione all' acquisto da intermediario che, in quanto parte del contratto c.d. "chiavi in mano", ha inserito i macchinari nel più articolato e composito progetto di realizzazione del complesso delle strutture impiantistiche dell' azienda.

Inoltre - diversamente da quanto posto in rilievo dalla banca concessionaria nella relazione finale - la rispondenza dell' intervento allo scopo per il quale il contributo è stato erogato va verificata non sulla base di un giudizio, peraltro non assistito da idonea motivazione, fondato sul difetto di requisiti di capacità tecnica in capo all' impresa che ha proceduto all' allestimento degli impianti, ma su un piano di effettività, in relazione all' idoneità delle strutture aziendali realizzate a garantire gli incrementi di produzione cui è finalizzato il finanziamento a carico delle risorse pubbliche.

2.3). Infine, in contrario a quanto dedotto dalla società ricorrente, non si configura irragionevole la scelta dell' Amministrazione di disporre lo stralcio della spesa - pari ad euro 17.043,08 - per "allestimento pratica", ove si consideri l' eccedenza del "quantum" in raffronto al costo complessivo dell' investimento ed il suo carattere non strettamente essenziale ai fini del buon esito della richiesta di contribuzione.

Per le considerazioni che precedono l' appello va accolto nei limiti che precedono e per l' effetto, in riforma della sentenza impugnata, va parzialmente accolto il ricorso di primo grado a vanno annullati in parte "de qua" i provvedimenti con esso impugnati

In relazione ai profili della controversia ed alla reciprocità dei capi di soccombenza, spese ed onorari di giudizio possono essere compensati fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

P. Q. M.

Accoglie l' appello nei limiti di cui in motivazione e per l' effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado e annulla in parte "de qua" i provvedimenti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

- Giovanni Ruoppolo - Presidente

- Paolo Buonvino - Consigliere

- Rosanna De Nictolis - Consigliere

- Domenico Cafini - Consigliere

- Bruno Rosario Polito - Consigliere, Estensore

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Ruoppolo

L'ESTENSORE

Bruno Rosario Polito

 

Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

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