N. 645/2010 Reg. Dec.
N. 3156 Reg. Ric.
ANNO
2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 3156 del 2008, proposto da S.
S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Felice Ancora, Gianuario Carta, con
domicilio eletto presso il primo, in Roma, via di S. Costanza, 7;
contro
Il Ministero della Attività Produttive, Direzione Generale Coordinamento
Incentivi alle Imprese, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA, Sezione III^ TER n. 02364/2007, resa
tra le parti, concernente AGEVOLAZIONI FINANZIARIE EX LEGE 488/92.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio de Ministero intimato.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2009 il Cons. Bruno
Rosario Polito e uditi per le parti l' avv.to Ancora e l' Avvocato dello Stato
Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E DIRITTO
1). Con decreto n. 62005 del 14.09.1998 l' allora Ministero dell' Industria
del Commercio e dell' Artigianato accoglieva la domanda presentata dalla S.r.l.
S. per la concessione di agevolazioni alle attività produttive nelle aree
depresse del Paese quali previste dal d.l. n. 415/1992, convertito nella legge
n. 488/1992. In base alle risorse disponibili per la Regione Sardegna era concesso un contributo in conto capitale di Lire 353.140.000= (euro
183.381, 59), pari al 49% delle spese preventivate nella misura di Lire
867.000.000= e ritenute ammissibili in via provvisoria.
In esito ad istruttoria e relazione della Banca concessionaria,
individuata nel Banco - fatta propria dal Ministero prima con d.m. n. 1006441
del 31.12.2001 e poi con determinazione definitiva n. 1006441 del 09.05.2003 -
talune delle voci incluse nel progetto di intervento, ed in particolare quelle
relative all' acquisto di macchinari, erano stralciate dal coacervo delle spese
ammesse al beneficio in via provvisoria. Il contributo ammissibile era,
pertanto, stabilito in misura ridotta pari a Lire 178.160.000= (euro
92.011,96), con proporzionale riduzione a Lire 89.080.000= (euro 46.005,98) di
ciascuno dei due ratei di contribuzione erogabili e recupero dello somma di
Lire 87.490.000= (euro 45.184,81), corrisposta in eccedenza sulla base del
provvedimento di prima determinazione.
Avverso la determinazione di quantificazione definitiva del contributo la Soc. S. insorgeva avanti al T.A.R. per li Lazio deducendo motivi di violazione del riparto di
competenze definito dalla legge n. 448/1992; di distrazione dal fine tipico di
agevolare gli investimenti privati in relazione alla loro ricaduta sul piano
dello sviluppo economico e sociale, nonché di violazione dei limiti di legge
per la determinazione in concreto del contributo.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito
respingeva il ricorso.
Il T.A.R. in particolare statuiva:
- che in base al quadro regolamentare che si evince dal d.m. 20.10.1995,
n. 527, l' istituto di credito c.d. concessionario è deputato all' istruttoria
tecnica sull' ammissibilità e congruità delle spese preventivate nel programma
di investimenti-
- che la valutazione dell' istituto di credito, espressione di
discrezionalità tecnica, si presenta indenne da vizi logici ed errori di fatto;
- che, nella pluralità di cause giustificatrici della determinazione
riduttiva del "quantum" del contributo, assume valenza primaria l'
acquisto di macchinari non corrispondenti alla prescritta qualificazione come
"nuovi di fabbrica";
che nel procedimento amministrativo di ammissione alle agevolazioni
finanziarie - strutturato nelle due distinte fasi di prima approvazione del
progetto, con concessione il via provvisoria del contributo, e di definitiva
determinazione del contributo stesso - debbono trovare applicazione tutti i
parametri fissati "mediotempore" dall' Amministrazione fino
all' atto conclusivo di liquidazione;
- che correttamente sono state stralciate le spese relative al capitolo
"progettazione e studi".
Avverso la sentenza del T.A.R. la Soc. S. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R. insistendo - anche in sede di note
conclusive - per l' annullamento del provvedimento impugnato
Il Ministero dello sviluppo economico e delle attività produttive si è
costituito in resistenza.
All' udienza del 01.12.2009 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione
2). Non va condiviso il primo mezzo di impugnativa con il quale si
sostiene che il Ministero convenuto, nel pronunziarsi definitivamente sulla
concessione delle agevolazioni finanziarie in relazione alle attività produttive
programmate dalla soc. S. facendo proprie le conclusioni istruttorie cui è
pervenuta la banca concessionaria, avrebbe agito in violazione dell' ordinario
riparto delle competenze nella materia, che assegnano all' autorità
ministeriale ogni definitiva ed autonoma statuizione in merito, con atto che ha
valore costitutivo del diritto a percepire il contributo.
Il quadro normativo derivante dal d.m. 20.10.1995, n. 527 - che detta
norme sulle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in
favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese - assegna alla
banca concessionaria uno specifico ruolo di verifica della documentazione
finale prodotta dal soggetto ammesso in via provvisoria all' agevolazione
contribuita che implica, oltre il controllo degli aspetti di completezza e di
regolarità formale della documentazione prodotta, un "giudizio di
pertinenza e congruità delle spese" al programma di investimenti (art. 9
d.m. citato).
La circolare del Ministero dell' Industria del Commercio e dell'
Artigianato n. 234363 del 20.11.1997 ribadisce che "per l' istruttoria
delle iniziative il Ministero si avvale di banche o di società di servizi
controllate da banche, con le quali stipula apposite convenzioni" e che
"sulla scorta della relazione (della banca concessionaria) e degli
accertamenti sulla realizzazione del programma il Ministero emana il decreto di
concessione definitiva (del contributo) e dispone l' erogazione in favore dell'
impresa".
La banca concessionaria, in virtù della sfera di poteri pubblicistici ad
esse assegnati in base al rapporto di convenzione, agisce come organo indiretto
dell'Amministrazione per tutte le attività di verifica sui contenuti e
finalizzazione delle attività produttive per le quali è richiesto il finanziamento.
Stante la particolare qualificazione tecnica della banca concessionaria
l' organo di amministrazione attiva (nella specie la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese), in sede di adozione di
ogni conclusiva determinazione sull'"an" e sul "quantum"
della spettanza del contributo, può far proprie le conclusioni rassegnate dall'
istituto nell' apposita relazione e non è tenuto alla riedizione del
procedimento valutativo, salvo ravvisi motivate ragioni per discostarsi dal giudizio
espresso dall' organo tecnico.
2.1). Sono, invece, fondati i motivi che investono nel merito la
motivazione posta a sostegno della determinazione ministeriale che ha escluso
dall' ammissione a contribuzione talune delle spese sostenute dalla soc. S.,
inizialmente incluse nel programma di intervento.
Sotto un primo profilo la Società appellante - quanto al diniego di
contribuzione per la voce relativa a "macchinari, impianti e
attrezzature" - correttamente pone in rilievo, sul piano temporale, che la
domanda di agevolazione è stata avanzata in data 16.03.1998, in base al bando
per la concessione delle agevolazioni relativo al primo semestre del 1998, e
che l' ammissione provvisoria al beneficio è stata deliberata il 14.09.1998. L'
attuazione dell' intervento è poi avvenuta in conformità al quadro normativo e
regolamentare vigente al momento dell' erogazione del rateo di contribuzione
(28.04.1999) e del suo successivo impiego.
Nella relazione della banca concessionaria, cui rinvia "obrelationem"
il d.m. 31.12.2001 impugnato, sono elevate a condizioni ostative dell'
ammissione al finanziamento talune omissioni del beneficiario in via
provvisoria del contributo concernenti: la mancata preventiva comunicazione di
una variazione di programma in corso d' opera, in osservanza del punto 3.9
della circolare n. 900315 del 14.07.2000; l' insussistenza delle condizioni di
particolare complessità dei materiali, onde poter ricorrere al contratto c.d.
"chiavi in mano", nonché il difetto dei requisiti di idoneità tecnica
e professionale dell' impresa a ciò deputata, secondo quanto stabilito dalla
circolare prima richiamata; la mancanza di un contratto registrato in ossequio
a deliberato del Comitato tecnico consultivo del 27.07.2000.
Osserva la Sezione che, in base principio "tempus regit actum",
l' attività dell' impresa volta a realizzare il programma di investimenti
riceve orientamento e norma, quanto alle modalità ed alle forme di impiego
delle somme erogate in via provvisoria, dalla disciplina in atto al momento in
cui è posta in essere l' iniziativa. Detto quadro regolamentare esplica,
invero, effetto conformativo - su un piano formale, oltreché sostanziale -
dell' attività sia dell' imprenditore, che da esso trae affidamento, sia dell'
azione amministrativa di controllo pubblicistico sul corretto impiego del
contributo.
I rilievi formulati dalla banca concessionaria in sede di relazione
finale vengono a raccordarsi a regole di indirizzo che si collocano in un
momento successivo alla data in cui sono state rese disponibili le somme per l'
esecuzione del programma di intervento e non possono essere, pertanto, elevate
a parametro di valutazione della correttezza dell'attività adempitiva della
Soc. S. finalizzata all' impiego del beneficio economico.
2.2). Per ciò che, in particolare, riguarda la qualificazione "nuovo
di fabbrica", che deve caratterizzare i macchinari compresi nel programma
dell' intervento finanziato, ritiene il collegio - in linea con l' ordine
argomentativo della Società appellante - che detta qualità va accertata sul
piano sostanziale, in relazione all' assenza di precedente utilizzo del bene in
un processo produttivo, e non su un piano strettamente formale, come avvenuto
nel caso di specie, in relazione all' acquisto da intermediario che, in quanto
parte del contratto c.d. "chiavi in mano", ha inserito i macchinari
nel più articolato e composito progetto di realizzazione del complesso delle
strutture impiantistiche dell' azienda.
Inoltre - diversamente da quanto posto in rilievo dalla banca
concessionaria nella relazione finale - la rispondenza dell' intervento allo
scopo per il quale il contributo è stato erogato va verificata non sulla base
di un giudizio, peraltro non assistito da idonea motivazione, fondato sul
difetto di requisiti di capacità tecnica in capo all' impresa che ha proceduto
all' allestimento degli impianti, ma su un piano di effettività, in relazione
all' idoneità delle strutture aziendali realizzate a garantire gli incrementi
di produzione cui è finalizzato il finanziamento a carico delle risorse
pubbliche.
2.3). Infine, in contrario a quanto dedotto dalla società ricorrente, non
si configura irragionevole la scelta dell' Amministrazione di disporre lo
stralcio della spesa - pari ad euro 17.043,08 - per "allestimento
pratica", ove si consideri l' eccedenza del "quantum" in
raffronto al costo complessivo dell' investimento ed il suo carattere non
strettamente essenziale ai fini del buon esito della richiesta di
contribuzione.
Per le considerazioni che precedono l' appello va accolto nei limiti che
precedono e per l' effetto, in riforma della sentenza impugnata, va
parzialmente accolto il ricorso di primo grado a vanno annullati in parte
"de qua" i provvedimenti con esso impugnati
In relazione ai profili della controversia ed alla reciprocità dei capi
di soccombenza, spese ed onorari di giudizio possono essere compensati fra le
parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.
Q. M.
Accoglie l' appello nei limiti di cui in motivazione e per l' effetto, in
riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente il ricorso di primo
grado e annulla in parte "de qua" i provvedimenti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009
con l'intervento dei Signori:
- Giovanni
Ruoppolo - Presidente
- Paolo Buonvino
- Consigliere
- Rosanna De
Nictolis - Consigliere
- Domenico
Cafini - Consigliere
- Bruno Rosario
Polito - Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
Giovanni
Ruoppolo
L'ESTENSORE
Bruno Rosario
Polito
Depositata in
Segreteria il 9 febbraio 2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)