ORDINANZA
N. 334
ANNO
2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE “
-
Ugo DE SIERVO “
-
Paolo MADDALENA “
-
Alfio FINOCCHIARO “
-
Alfonso QUARANTA “
-
Franco GALLO “
-
Luigi MAZZELLA “
-
Gaetano SILVESTRI “
-
Sabino CASSESE “
-
Maria Rita SAULLE “
-
Giuseppe TESAURO “
-
Paolo Maria NAPOLITANO “
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a
seguito della sentenza della Corte di cassazione, n. 21748 del 16
ottobre 2007 e del decreto della Corte di appello di Milano del 25
giugno 2008, promossi con ricorsi della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica depositati in cancelleria il 17 settembre
2008 ed iscritti ai nn. 16 e 17 del registro conflitti tra poteri
dello Stato 2008, fase di ammissibilità.
Udito
nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il Giudice relatore Ugo
De Siervo.
Ritenuto
che con ricorso depositato il 17 settembre 2008 (reg. confl. poteri
amm. n. 16 del 2008), la Camera dei deputati ha sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti della Corte di cassazione e della Corte
di appello di Milano, assumendo che tali Autorità giudiziarie
abbiano «esercitato attribuzioni proprie del potere
legislativo, comunque interferendo con le prerogative del potere
medesimo»;
che,
in particolare, la sentenza della Corte di cassazione, sez. 1 civile,
n. 21748 del 2007 e il decreto della Corte di appello di Milano, sez.
I civile, n. 88 del 25 giugno 2008 avrebbero «creato una
disciplina innovativa della fattispecie, fondata su presupposti non
ricavabili dall'ordinamento vigente con alcuno dei criteri
ermeneutici utilizzabili dall'autorità giudiziaria»,
così meritando di essere annullate da questa Corte;
che
entrambi i provvedimenti menzionati sono stati adottati a seguito
della domanda del tutore di una giovane donna di interrompere il
trattamento (alimentazione con sondino gastrico) che mantiene in
essere lo stato vegetativo permanente in cui ella giace da numerosi
anni, a seguito di un incidente stradale;
che
tale domanda, già rigettata dal Tribunale di Lecco e da altra
sezione della Corte di appello di Milano, è stata infine
accolta tramite il decreto impugnato, a seguito della pronuncia del
giudice di legittimità con cui si è annullato il
provvedimento negativo della Corte di appello;
che
la Corte di cassazione ha stabilito che il legale rappresentante che
chiede l'interruzione del trattamento vitale «deve,
innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella
ricerca del best interest, deve decidere non “al posto”
dell'incapace né “per” l'incapace, ma “con”
l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del
paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale
stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita
della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua
personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni,
dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche,
religiose, culturali e filosofiche»;
che,
pertanto, l'interruzione del trattamento può venire disposta
soltanto: «a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in
base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia
alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici
riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la
persona abbia la benché minima possibilità di un
qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad
una percezione del mondo esterno; e b) sempre che tale istanza sia
realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari,
concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla
sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi
convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di
cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della
persona»;
che
la Camera ricorrente ritiene pacificamente ammissibile il conflitto,
in quanto esso non avrebbe ad oggetto un mero error in iudicando da
parte dell'Autorità giudiziaria: quest'ultima, viceversa,
avrebbe colmato il vuoto normativo assunto a presupposto delle
proprie pronunce «mediante un'attività che assume
sostanzialmente i connotati di vera e propria attività di
produzione normativa»;
che
sarebbe perciò interesse della Camera «ripristinare
l'ordine costituzionale delle attribuzioni», giacché per
tale via si sarebbe realizzato «il radicale sovvertimento del
principio della divisione dei poteri», in violazione degli
artt. 70, 101, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione;
che
il presupposto da cui muove la ricorrente risiede nel difetto di
un'espressa disciplina legislativa atta a regolamentare la
fattispecie, come avrebbe affermato la stessa Corte di cassazione;
che
mentre quest'ultima ha ugualmente ritenuto di poter accogliere la
domanda, la Camera sostiene che ciò sarebbe precluso al
giudice, attesa la «appartenenza della materia alla sfera
tipica della discrezionalità legislativa»: l'autorità
giudiziaria avrebbe invece «proceduto all'auto produzione della
disposizione normativa»;
che
tale circostanza troverebbe conferma in numerosi indici segnalati
dalla ricorrente;
che,
anzitutto, la Cassazione, traendo spunti da «una congerie di
richiami a soluzioni che al riguardo sarebbero state adottate in
ordinamenti e sentenze straniere» e spingendosi persino oltre i
limiti ivi tracciati, avrebbe essa stessa confermato «l'impossibilità
di reperire nel nostro ordinamento vigente una apposita disciplina
legislativa»; inoltre, «le numerose proposte di legge
avanzate in materia, peraltro pendenti al momento dell'adozione dei
provvedimenti giudiziari impugnati» sarebbero «probanti»
del vuoto normativo che fino ad ora ha accompagnato il cd.
“testamento di vita”: «d'altro canto, è ben
comprensibile», aggiunge la Camera, «che nell'ambito dei
campi dell'esperienza umana in cui, come nel caso di cui si tratta,
l'evoluzione medico scientifica sollevi controverse questioni
etico/giuridiche fondamentali, la risposta del legislatore –
quale che ne possa essere il verso – non sia pressoché
immediata, ma necessiti di adeguati tempi di riflessione, ferma
restando nelle more l'obbligatoria applicazione della normativa
esistente»;
che
in presenza di tali condizioni, per giustificare l'intervento del
giudice non «sarebbe conferente appellarsi alla impossibilità
del “non liquet”, considerato che la sua ratio non è
certamente quella di consentire la trasformazione del giudice in
legislatore, ma anzi è volta, come si sa, a rendere ancor più
ineludibile il vincolo al rispetto del sistema legislativo vigente»;
che,
infatti, alla luce degli artt. 70, 101 e 102 della Costituzione,
«nessuno potrebbe disconoscere che nella Costituzione,
conformemente alla nostra tradizione giuridica, opera una istanza di
ripartizione dei compiti tra il potere legislativo ed il potere
giudiziario il cui nucleo essenziale non può subire
alterazioni o attenuazioni di sorta. Tale istanza trova appunto la
sua puntuale espressione nelle disposizioni costituzionali sopra
richiamate, le quali respingono recisamente l'idea, che emerge
obiettivamente dalle sentenze qui impugnate, che tra funzione
legislativa e funzione giurisdizionale vi sia niente di più
che una frontiera mobile che ciascun potere potrebbe liberamente
varcare all'occorrenza»;
che,
a maggior ragione, tale conclusione dovrebbe venire ribadita con
riferimento alla disciplina dei diritti costituzionali soggetti a
riserva di legge, giacché in tal caso «la legge è
il mezzo “privilegiato” destinato alla conformazione»
di tali diritti;
che,
prosegue la ricorrente, l'Autorità giudiziaria non avrebbe
potuto pronunciare ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla
legge in generale, poiché, al contrario, gli artt. 357 e 414
cod. civ., in tema di poteri del tutore, già allo stato
avrebbero precluso l'accoglimento della domanda, non potendosi
attribuire al primo, a parere della Camera, la prerogativa di
«disporre della vita del soggetto tutelato»;
che,
parimenti, l'art. 5 cod. civ., in tema di atti dispositivi del
proprio corpo, e gli artt. 575, 576, 577, 579, 580 cod. pen., in tema
di omicidio, avrebbero imposto all'Autorità giudiziaria di
concludere che nel nostro ordinamento vige «un principio
ispiratore di fondo che è quello della indisponibilità
del bene della vita», tutelato dall'art. 2 della Costituzione,
secondo quanto già apprezzato, in fattispecie che la Camera
reputa analoga, dal Tribunale di Roma, sezione I civile, con sentenza
del 15 dicembre 2006;
che,
per contro, gli elementi normativi richiamati dall'Autorità
giudiziaria a sostegno delle pronunce appaiono alla ricorrente
«palesemente inidonei»: infatti, sia il decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della direttiva
2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica
nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso
clinico), sia l'art. 13 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per
la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza), sia il codice deontologico dei medici,
sia l'art. 2 della CEDU, sia infine la Convenzione di Oviedo
sancirebbero l'opposto principio di tutela del diritto alla vita e
alla salute del paziente;
che,
infine, neppure gli artt. 13 e 32 della Costituzione varrebbero,
secondo la Camera dei deputati, a sorreggere le conclusioni cui è
giunta l'Autorità giudiziaria, posto che «anche a
considerare l'ipotesi che i principi costituzionali siano
suscettibili di applicazione diretta in sede giudiziaria, detta
eventualità non può che risultare circoscritta al caso
in cui il loro contenuto precettivo sia univoco ed auto sufficiente,
come tale in grado di assolvere ex se alla funzione di criterio
esauriente di qualificazione della fattispecie»;
che,
invece, le precitate disposizioni costituzionali non varrebbero, di
per sé, a somministrare al giudice la regola del giudizio,
anche in ragione delle «differenti letture di cui appare
suscettibile l'art. 32 della Costituzione»;
che
l'Autorità giudiziaria, per conseguire il risultato cui è
giunta, avrebbe dovuto, secondo la Camera, prospettare piuttosto una
questione di legittimità costituzionale dell'art. 357 cod.
civ.: omettendo tale condotta, essa avrebbe invece proceduto alla
«disapplicazione delle norme di legge che avrebbero precluso la
soluzione adottata», sostituendole con «una disciplina
elaborata ex novo»;
che
per tali ragioni, la Camera dei deputati chiede alla Corte, previa
declaratoria di ammissibilità del conflitto, di dichiarare che
non spettava all'Autorità giudiziaria adottare gli atti
impugnati, con conseguente annullamento degli stessi;
che
con ricorso depositato il 17 settembre 2008 (reg. confl. poteri amm.
n. 17 del 2008) il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti della Corte di Cassazione e della Corte di
appello di Milano, avente ad oggetto i medesimi atti impugnati dalla
Camera dei deputati, chiedendo a questa Corte di dichiarare che «non
spettava al Potere giudiziario, e in particolare alla Suprema Corte
di Cassazione: a) stabilire il diritto del malato in stato vegetativo
permanente di conseguire l'interruzione di trattamenti sanitari
invasivi che si risolvono in un inutile accanimento terapeutico cui
consegua con certezza il suo decesso; b) disporre la esercitabilità
di tale diritto personalissimo da parte del tutore alla stregua e nel
presupposto di presunte opinioni espresse in precedenza
dall'infermo», con conseguente annullamento della sentenza n.
21748 del 2007 della Corte di cassazione e del decreto del 25 giugno
del 2008 della Corte di appello di Milano;
che
i presupposti in fatto del ricorso sono i medesimi già
enunciati dalla Camera dei deputati: i provvedimenti dell'Autorità
giudiziaria avrebbero determinato una «interferenza nell'area
della attribuzione della funzione legislativa», fondata su una
«cosciente intenzione supplettiva diretta ad ovviare ad una
supposta situazione di vuoto normativo»; anzi, le proposte di
legge vertenti in argomento attribuirebbero a tale interferenza i
caratteri di un intervento indebito «in un puntuale
procedimento di legislazione che il Parlamento ha in corso»;
che,
in punto di ammissibilità, il Senato osserva che «il
proposito del ricorso è unicamente quello di dimostrare che la
sentenza ha fissato un principio di diritto debordando verso le
attribuzioni del Legislativo e superando, quindi, i limiti che
l'ordinamento pone al Potere Giudiziario, e non quello di un invito
al riesame del processo logico seguito dalla Cassazione per giungere
alla sua pronuncia»: non si tratterebbe perciò di
rilevare un error in iudicando, ma l'esorbitanza dai «confini
stessi della giurisdizione»; in tale ottica, la censura rivolta
agli «errori interpretativi dell'organo giudiziario»
costituirebbe «passaggio essenziale al fine di mettere in
evidenza il momento e il modo in cui il giudice» avrebbe
ecceduto dalla funzione sua propria;
che,
nel merito, il Senato ritiene che la Corte di cassazione abbia
adottato «un atto sostanzialmente legislativo», con cui
«si introduce nell'ordinamento italiano l'autorizzazione alla
cessazione della vita del paziente in stato vegetativo permanente»,
omettendo di conseguire tale effetto tramite la sola via aperta al
giudice in tal caso, ovvero sollevando questione di costituzionalità
sugli artt. 357 e 424 cod. civ., nella parte in cui essi
precluderebbero la piena tutela del diritto alla salute; la
Cassazione, in altri termini, avrebbe «inteso trovare, nelle
pieghe dell'ordinamento, un appiglio normativo che consentisse di
formulare il principio di diritto che abilitasse a determinare la
cessazione della vita del paziente»; per far ciò,
prosegue il Senato, «ha dovuto far ricorso a sporadiche
sentenze di giudici appartenenti ad ordinamenti diversi da quello
italiano e alla Convenzione di Oviedo (…) ignorando che in
diritto positivo italiano esistono già norme utilizzabili nel
caso di specie e, in particolare, quelle del codice penale (artt. 579
e 580 cod. pen.)»;
che,
per tale via, la Cassazione avrebbe esorbitato dalla propria funzione
nomofilattica, ledendo le attribuzioni assegnate dall'art. 70 della
Costituzione al Parlamento: la fattispecie avrebbe dovuto essere
decisa non già tramite un non liquet, ma riconoscendo
l'infondatezza della pretesa alla luce del diritto vigente; infatti,
spetterebbe al Parlamento «adottare una soddisfacente
disciplina diretta a regolare le scelte di fine vita»: sostiene
il ricorrente che «la riconduzione della tematica in parola
all'interno del circuito della rappresentanza politica parlamentare
consente di assicurare la partecipazione delle più svariate
componenti della società civile, ivi comprese quelle
espressione del mondo scientifico, culturale, religioso. Secondo una
impostazione che appare difficilmente contestabile il ricorso alla
legge permette di rispettare il principio dell'art. 67 della
Costituzione nella adozione di scelte di sicuro interesse dell'intera
comunità nazionale», in particolar modo in presenza di
una disciplina dei diritti fondamentali «riservata alla legge»;
che
il Senato pone poi in rilievo che l'Autorità giudiziaria
avrebbe articolato i propri provvedimenti su due punti, entrambi
contestabili, ovvero «il diritto del malato di conseguire
l'interruzione di trattamenti sanitari» e «la
esercitabilità di tale diritto da parte del tutore»;
che,
quanto al primo punto, il ricorrente osserva che l'alimentazione e
l'idratazione assistita sono solo da alcuni ritenute trattamento
terapeutico, mentre altri li considerano «cure essenziali
doverosamente impartite dal sanitario», che avrebbe, anche
sulla base del documento redatto dal Comitato nazionale di bioetica
del 18 dicembre 2003, il «dovere di procedere»; ad ogni
modo, in difetto di «una normativa intesa a determinare la
interruzione di trattamenti del malato terminale», la stessa
Corte di Cassazione in precedente pronuncia (ordinanza n. 8291 del
2005) ed il Tribunale di Roma (con sentenza del 15 dicembre 2006)
avevano escluso che il giudice potesse in tale materia espletare
«attività sostanzialmente paranormativa»;
che,
piuttosto, sia l'art. 2 della CEDU (come interpretato dalla Corte EDU
con la sentenza Pretty v. Gran Bretagna del 29 aprile 2002), sia
l'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
sottolineano, a parere del ricorrente, la «essenzialità
del principio di tutela della vita», così saldandosi
all'art. 27 della Costituzione e agli artt. 579 e 580 cod. pen., in
tema di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio: «esistono,
quindi, due modi contrapposti di considerare la persona e i suoi
diritti inviolabili che conducono a leggere la decisione sulla
interruzione della alimentazione o come causa del decesso o come
manifestazione della libera determinazione della cessazione di un
trattamento terapeutico inaccettabile in quanto sproporzionato e
inutile»;
che
per risolvere tale alternativa, il Senato stima necessario
l'intervento del legislatore, al quale soltanto spetterebbe
sciogliere il nodo, stabilendo, tra l'altro, condizioni e natura
dello stato vegetativo permanente, «ancora oggetto di
incertezze e divergenze di opinioni in quanto non coincidente con la
morte cerebrale»: parimenti, è stata la legge 29
dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione
di morte) a stabilire espressamente che la morte si identifica con la
cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo;
che
la necessità di legiferare troverebbe conferma in «strumenti
internazionali», quali l'art. 5, paragrafo 3, della Convenzione
di Oviedo (la cui attuazione avrebbe richiesto il decreto legislativo
previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano
riguardo all'applicazione della biologia e della medicina:
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo
il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12
gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani) e
l'art. 3, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea;
che,
quanto ai poteri del tutore, il Senato afferma «la non
esistenza nel nostro ordinamento del puntuale potere del tutore di
intervenire in tema di diritto indisponibile alla interruzione della
vita e il regime costituzionale dei diritti definiti personalissimi»,
in assenza di una disciplina di diritto positivo concernente il cd.
testamento biologico;
che,
in particolare, sarebbe erroneo il convincimento espresso
dall'Autorità giudiziaria circa l'estensione dei poteri tutori
al di fuori della sfera degli interessi patrimoniali, in assenza di
una specifica norma attributiva di tali poteri: la stessa Cassazione,
in altra pronuncia (ordinanza n. 8291 del 2005) avrebbe escluso il
«generale potere di rappresentanza con riferimento ai
cosiddetti atti personalissimi»;
che,
innanzi a tale principio, le ipotesi contrarie segnalate dagli atti
oggetto del conflitto, (art. 4 del d.lgs. 211 del 2003 in tema di
sperimentazioni cliniche; art. 13 della legge n. 194 del 1978 in tema
di interruzione volontaria della gravidanza; art. 6 della Convenzione
di Oviedo) apparirebbero eccezionali ed insuscettibili di
applicazione analogica: l'esercizio del diritto di «disporre
del proprio corpo» e di «decidere sulle proprie cure»
non potrebbe perciò essere affidato al tutore.
Considerato
che la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica con due
distinti ricorsi hanno sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dell'Autorità giudiziaria, deducendo che la sentenza
n. 21748 del 2007 della Corte di cassazione ed il decreto 25 giugno
2008 della Corte di appello di Milano avrebbero usurpato, e comunque
menomato, le attribuzioni legislative del Parlamento;
che,
in particolare, tali provvedimenti, venendo a stabilire termini e
condizioni affinché possa cessare il trattamento di
alimentazione ed idratazione artificiale cui è sottoposto un
paziente in stato vegetativo permanente, avrebbero utilizzato la
funzione giurisdizionale per modificare in realtà il sistema
legislativo vigente, così invadendo l'area riservata al
legislatore;
che
i ricorsi meritano di essere riuniti, riferendosi alla medesima
vicenda;
che
in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è
chiamata a delibare, senza contraddittorio tra le parti,
esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando se sussistano
i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato;
che
non è dubbia la legittimazione attiva di ciascun ramo del
Parlamento a difendere le attribuzioni costituzionali che gli
spettino, quand'anche esercitate congiuntamente;
che
spetta parimenti alla Corte di cassazione ed alla Corte di appello di
Milano la legittimazione passiva al conflitto, in quanto organi
competenti a dichiarare in via definitiva, in relazione al
procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui
appartengono (ex plurimis, ordinanza n. 44 del 2005);
che
la Corte di cassazione, con la sentenza oggetto dei conflitti, ha
enunciato, nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione,
il principio di diritto cui deve attenersi il giudice di rinvio nella
fattispecie sottoposta al suo giudizio e che la Corte di appello di
Milano ha applicato questo principio al caso concreto, avendo
previamente ritenuto manifestamente infondati gli ipotetici dubbi di
legittimità costituzionale;
che,
per costante giurisprudenza di questa Corte, l'ammissibilità
di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali sussiste «solo
quando sia contestata la riconducibilità della decisione o di
statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si
lamenti il superamento dei limiti, diversi dal generale vincolo del
giudice alla legge, anche costituzionale, che essa incontra
nell'ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali»
(ordinanza n. 359 del 1999; nello stesso senso, tra le più
recenti, sentenze n. 290, n. 222, n. 150, n. 2 del 2007);
che
la medesima giurisprudenza afferma che un conflitto di attribuzione
nei confronti di un atto giurisdizionale non può ridursi alla
prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo rispetto a
quello censurato, giacché il conflitto di attribuzione «non
può essere trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso
le pronunce dei giudici» (ordinanza n. 359 del 1999; si veda
altresì la sentenza n. 290 del 2007);
che,
peraltro, questa Corte non rileva la sussistenza nella specie di
indici atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i
provvedimenti censurati – aventi tutte le caratteristiche di
atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti efficacia
solo per il caso di specie – come meri schermi formali per
esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare
l'esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che ne è
sempre e comunque il titolare;
che
entrambe le parti ricorrenti, pur escludendo di voler sindacare
errores in iudicando, in realtà avanzano molteplici critiche
al modo in cui la Cassazione ha selezionato ed utilizzato il
materiale normativo rilevante per la decisione o a come lo ha
interpretato;
che
la vicenda processuale che ha originato il presente giudizio non
appare ancora esaurita, e che, d'altra parte, il Parlamento può
in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia,
fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni
costituzionali coinvolti;
che,
pertanto, non sussiste il requisito oggettivo per l'instaurazione dei
conflitti sollevati.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i ricorsi,
dichiara
inammissibili, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi per conflitto di attribuzione
sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei
confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di
Milano, di cui in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il l'8 ottobre 2008.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Ugo
DE SIERVO, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria l'8 ottobre 2008.
Il
Direttore della Cancelleria
F.to:
DI PAOLA