SENTENZA N. 62
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
• Francesco
AMIRANTE Presidente
• Ugo DE
SIERVO Giudice
• Paolo
MADDALENA “
• Alfio
FINOCCHIARO “
• Alfonso
QUARANTA “
• Franco GALLO
“
• Luigi
MAZZELLA “
• Gaetano
SILVESTRI “
• Sabino
CASSESE “
• Maria Rita SAULLE
“
• Giuseppe
TESAURO “
• Paolo Maria
NAPOLITANO “
• Giuseppe FRIGO
“
• Alessandro
CRISCUOLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei
sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica),
promosso con ordinanza del 7 aprile 2008 dal Consiglio di Stato sul
ricorso proposto Cavalli Andrea contro il Ministero della difesa,
iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,
dell’anno 2008.
Visti l’atto
di costituzione di Cavalli Andrea nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica del 10 febbraio 2009 il Giudice relatore Paolo Maria
Napolitano;
uditi l’avvocato
Angelo Fiore Tartaglia per Cavalli Andrea e l’avvocato dello
Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – La IV
Sezione del Consiglio di Stato, nel corso di un giudizio avente ad
oggetto la impugnazione della sentenza con la quale il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio aveva rigettato il ricorso avverso
la irrogazione, nei confronti di un caporal maggiore dell’Esercito
italiano in servizio permanente, della sanzione disciplinare della
perdita del grado per rimozione, ha sollevato, con riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599
(Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica), nella parte in cui prevede la possibilità,
per l’organo competente all’adozione delle sanzioni
disciplinari di stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione
di disciplina non solo in senso più favorevole all’incolpato
ma, sia pure soltanto in casi di particolare gravità, anche a
sfavore di questo.
1.1. – Riferisce
il rimettente che il ricorrente nel giudizio a quo, condannato alla
pena detentiva di un anno a quattro mesi di reclusione, a seguito di
“patteggiamento”, in relazione ad una imputazione di
detenzione a fini di “spaccio” di sostanze stupefacenti,
aveva impugnato di fronte al giudice amministrativo il provvedimento
col quale, stante il ricordato pregiudizio penale, il competente
direttore generale del Ministero della difesa, nonostante il «parere
favorevole a conservare il grado espresso dalla Commissione di
disciplina», aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione
disciplinare della perdita del grado per rimozione.
Avendo l’adito
Tribunale amministrativo rigettato il ricorso – precisa il
Collegio –, la relativa sentenza era stata gravata di appello,
affidato a cinque motivi, quattro dei quali erano stati dichiarati
infondati con separata sentenza parziale. Con riferimento al restante
motivo, avente ad oggetto la compatibilità costituzionale del
citato art. 75 della legge n. 599 del 1954, il Consiglio di Stato,
ritenendolo non manifestamente infondato e rilevante ai fini della
definizione del giudizio – ciò, in particolare, in
quanto solo la rimozione della norma in discorso avrebbe consentito
l’accoglimento del gravame – ha sollevato questione di
legittimità costituzionale.
Riguardo alla non
manifesta infondatezza, il rimettente osserva che la norma impugnata,
originariamente applicabile ai sottufficiali di Esercito, Marina e
Aeronautica ed estesa, dall’art. 30 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze armate), ai volontari di truppa in servizio permanente,
quale è l’appellante nel giudizio a quo, prevede che
l’organo competente per l’adozione della sanzione
disciplinare possa discostarsi, in casi di particolare gravità,
dal parere reso dalla Commissione di disciplina anche in senso
sfavorevole all’incolpato.
1.2. – Detta
previsione, ad avviso del rimettente, violerebbe l’art. 3 della
Costituzione. Osserva, sul punto, che la finalità del
procedimento disciplinare è quella di «salvaguardare la
corretta sussistenza dell’ordinamento particolare al quale si
riferisce, con l’effetto dissuasivo proprio delle sanzioni»:
perciò, verificatasi un’infrazione, essa viene valutata
da una apposita Commissione, composta da esperti, che la «ascrive
ad una particolare categoria per la quale è prevista
l’irrogazione di una specifica sanzione».
Trattandosi,
prosegue il rimettente, di vicenda interna ad un ordinamento
particolare, la normativa prevede che il vertice della
amministrazione interessata (prima il Ministro, ora, per effetto
della differenziazione delle competenze, il direttore generale del
personale militare) possa, «apprezzando elementi esterni alla
fattispecie» applicare, con finalità essenzialmente
umanitarie, una sanzione meno grave.
Espressione di tale
orientamento sono non solo l’art. 114, quinto comma, del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti gli
impiegati civili dello Stato), ma anche l’art. 46 della legge 3
giugno 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei
militari di truppa della Guardia di Finanza), nonché l’art.
42 della legge 19 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico
dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei
carabinieri), disposizioni, queste ultime, emanate nello stesso arco
di tempo che, anche se ne «è dubbia in giurisprudenza la
sfera di applicazione», sono, in ogni caso, riferibili «a
soggetti con il medesimo stato giuridico dell’appellante».
Solamente la
disposizione censurata, oltre a quella applicabile al procedimento
disciplinare degli ufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica, cioè
l’art. 88 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica),
consente, in casi di particolare gravità, un intervento in
malam partem.
Ravvisa in ciò
il rimettente un’ingiustificata disparità di trattamento
in danno di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle tre
Armi, rispetto al trattamento degli altri dipendenti pubblici, ivi
compresi quelli appartenenti al medesimo comparto delle Forze Armate.
1.3. – La norma
viene, altresì, ritenuta in contrasto con l’art. 97
della Costituzione, che è volto a salvaguardare, attraverso
l’organizzazione degli uffici, l’imparzialità e il
buon andamento della amministrazione.
Ad avviso del
rimettente, sarebbe arduo giustificare che un organo monocratico
possa disattendere le conclusioni, frutto di una collegiale
valutazione tecnica, cui, all’esito della fase procedimentale
svoltasi di fronte a sé nel contraddittorio delle parti, sia
giunta la Commissione di disciplina, se non nel senso di permettere
la riduzione, per finalità umanitarie, della sanzione in quel
modo individuata.
2. – Si è
costituito nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale
l’appellante nel giudizio a quo, la cui difesa, richiamati
ampiamente i contenuti della ordinanza di rimessione, osserva che la
irragionevolezza della disparità esistente fra il trattamento
del personale delle tre Armi e quello appartenente all’Arma dei
carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza non si giustifica in
forza dei peculiari compiti attribuiti a queste ultime –
risultando, semmai, più evidente proprio per le funzioni di
repressione degli illeciti e di polizia militare ad esse assegnati –
né in ragione del diverso inquadramento economico e
stipendiale che possa derivare dai distinti compiti svolti dalle
singole Forze Armate.
Osserva la parte
privata che la conseguenza della disposizione censurata è la
valutazione più benevola e garantista dell’illecito
disciplinare commesso dal militare che svolge funzioni di polizia
volte alla repressione degli illeciti, rispetto a quello, di pari
gravità, commesso dal militare che tali funzioni non svolge.
3. – E’
intervenuto nel giudizio, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
Il rimettente,
infatti, non avrebbe adeguatamente esposto i fatti di causa, in
particolare in ordine alla eventuale “particolare gravità”
dell’illecito commesso, sicché non sarebbe chiara
l’effettiva rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Ulteriore motivo di
inammissibilità deriverebbe dal fatto che il rimettente ha
omesso di considerare come la giurisprudenza, ivi compreso il giudice
che in prime cure ha esaminato la fattispecie a quo, si sia
costantemente e ripetutamente espressa nel senso che la norma
impugnata sarebbe applicabile anche ai militari facenti parte della
Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.
Essendo, pertanto,
la disposizione censurata suscettibile di un’interpretazione
che ne escluda la incostituzionalità, la relativa questione
sarebbe inammissibile.
3.1. – In
subordine, la difesa pubblica sostiene la infondatezza della
questione.
Premesso, infatti,
che il censurato art. 75 della legge n. 599 del 1954 trova
applicazione nei confronti di qualunque militare, non v’è
dubbio che la diversità di disciplina applicabile ai
dipendenti civili dello Stato trovi la sua ratio nella peculiare,
oggettiva, diversità di status esistente fra le due categorie,
civile e militare, interessate.
Ma, aggiunge
l’Avvocatura, la questione sarebbe infondata anche ove si
volesse ritenere che il citato art. 75 della legge n. 599 del 1954
fosse applicabile solo ai militari di Esercito, Marina e Aeronautica;
infatti la possibilità pel Ministro di discostarsi in pejus
rispetto al divisamento del Consiglio di disciplina, invece che porsi
in contrasto coi principi di uguaglianza e di buona amministrazione,
ne costituisce applicazione.
Deve, infatti,
considerarsi che le tre predette Armi costituiscono un organismo più
articolato e disomogeneo rispetto ai corpi di polizia ad ordinamento
militare; in tal senso, posto che «sia le istanze
sanzionatorie» che i criteri di loro valutazione possono
variare fra l’una e l’altra, il potere di reformatio in
pejus attribuito al Ministro consente l’armonizzazione ed
omogeneizzazione dei criteri sanzionatori che, diversamente, data la
segmentazione delle Forze Armate, potrebbe mancare.
La difesa pubblica
prosegue osservando che erra il rimettente là dove attribuisce
una specifica competenza tecnica alla Commissione di disciplina:
questa è infatti un organo costituito ad hoc senza che sia
garantita una particolare qualificazione o specializzazione dei suoi
componenti.
Diversamente da
quanto sostenuto dal rimettente, la sede ove si opera la valutazione
tecnica dell’illecito disciplinare è quella
ministeriale, sicché risponde a un criterio di buona
amministrazione attribuire agli organi ministeriali, dotati di
dirigenti in possesso di «specializzazioni post-universitarie
in diritto disciplinare militare», la funzione di raccordo e
necessario adeguamento delle sanzioni ai criteri generali che
presiedono l’azione disciplinare.
Osserva, da ultimo,
la Avvocatura che comunque il potere di reformatio in pejus è
attribuito al Ministro solo in casi di particolare gravità –
non costituendo un ordinario potere di revisione delle deliberazioni
assunte dalla Commissione di disciplina – che dovranno essere
adeguatamente evidenziati e motivati. In questo modo, conclude la
difesa erariale, è altresì possibile accedere ad una
lettura costituzionalmente orientata della norma tale da escludere,
data l’inconfigurabilità di un potere di reformatio in
pejus meramente discrezionale, che il suo esercizio sia fonte di
disuguaglianza.
Considerato in diritto
1. – La IV
sezione del Consiglio di Stato ha sollevato, con riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599
(Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica), nella parte in cui prevede la possibilità
per l’organo competente alla adozione delle sanzioni
disciplinari di stato di discostarsi dal giudizio della Commissione
di disciplina non solo in senso più favorevole all’incolpato
ma, sia pure soltanto in casi di particolare gravità, anche a
sfavore di questo.
1.1. – Il
rimettente, in particolare, dubita della legittimità
costituzionale della indicata disposizione in quanto essa
determinerebbe un’ingiustificata disparità di
trattamento in danno dei sottufficiali – nonché dei
volontari di truppa in servizio permanente, per effetto della
estensione a costoro, operata dall’art. 30, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art.
3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli,
modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate), della disciplina dettata
dalla legge n. 599 del 1954 – rispetto alla analoga normativa,
sempre in tema di procedimento disciplinare, applicabile al personale
civile dello Stato, contenuta nell’art. 114, quinto comma, del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), ai
sottufficiali e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri,
contenuta nell’art. 42, quarto comma, della legge 18 ottobre
1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei
militari di truppa dell’Arma dei carabinieri), ai sottufficiali
e militari di truppa del Corpo della Guardia di finanza, contenuta
nell’art. 46, terzo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833
(Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della
Guardia di finanza), la quale prevede che il giudizio della
Commissione di disciplina possa essere disatteso dall’organo
che infligge concretamente la sanzione disciplinare solo in senso più
favorevole all’incolpato.
1.2. – Ulteriore
profilo di illegittimità costituzionale viene ravvisato dal
giudice a quo nella norma censurata – con riferimento alla
violazione dell’art. 97 della Costituzione posto a presidio
della imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione
– in quanto essa consente ad un organo monocratico di
modificare, irrogando una sanzione più afflittiva, la
valutazione tecnica, comparata e ponderata, già operata, nel
rispetto del contraddittorio e con le garanzie della collegialità,
dalla Commissione di disciplina.
2. – Occorre
valutare, preliminarmente, le eccezioni di inammissibilità
formulate dalla difesa erariale.
2.1. – Con la
prima di esse si contesta la mancanza di una adeguata descrizione
della fattispecie, ridondante in difetto di motivazione sulla
rilevanza della questione, non essendosi il rimettente, atteso che il
potere di modifica in malam partem è subordinato al positivo
riscontro della particolare gravità del caso, espresso
chiaramente sulla ricorrenza di tale condizione.
L’eccezione
non merita accoglimento.
Il rimettente,
infatti, nella descrizione della fattispecie al suo esame, ha
rilevato che l’illecito disciplinare contestato al militare in
questione era connesso alla commissione di un delitto di
considerevole gravità e dal quale era scaturita, previa
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, la applicazione della pena detentiva di ben un anno e quattro
mesi di reclusione; evidente è, pertanto, la ricorrenza del
caso di particolare gravità che, in via astratta, legittima
l’intervento in malam partem dell’organo cui compete
l’adozione della sanzione disciplinare.
Sul punto va anche
rilevato che nella ordinanza di rimessione si dà, altresì,
atto del fatto che la sentenza emessa in prime cure era stata
impugnata, fra l’altro, anche in quanto non aveva tenuto conto
della carenza di motivazione del provvedimento irrogativo della
sanzione disciplinare riguardo alla presenza della ipotesi «di
particolare gravità». La circostanza – esplicitata
con, sia pur sintetica, puntualità dal rimettente – che
tale specifico motivo di impugnazione era stato rigettato con
sentenza parziale emessa nella stessa data dell’ordinanza di
rimessione, vale ad escludere la sussistenza del dedotto profilo di
carenza di motivazione della ordinanza stessa.
2.2. – Ulteriore
motivo di inammissibilità della questione consisterebbe,
secondo la prospettazione dell’Avvocatura dello Stato, nel non
aver considerato il rimettente il fatto che, diversamente da quanto
da lui affermato, l’art. 75 della legge n. 599 del 1954, sulla
base degli orientamenti giurisprudenziali amministrativi, sarebbe
applicabile non ai soli sottufficiali e volontari di truppa di
Esercito, Marina e Aeronautica, ma anche agli stessi sottufficiali
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza,
di tal ché la stessa prospettata disparità di
trattamento non sarebbe in realtà sussistente, stante la
possibilità di dare un’interpretazione della norma
censurata che ne assicuri l’uniforme applicazione.
Anche in questo caso
l’eccezione non merita accoglimento.
Infatti, se è
pur vero che la ampiamente prevalente giurisprudenza amministrativa
appare orientata nel senso di ritenere applicabile l’art. 75
della legge n. 599 del 1954 anche ai sottufficiali dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza o, come più
correttamente si deve dire, agli appartenenti ai ruoli degli
Ispettori e dei Sovrintendenti di tali Forze armate, tale
applicazione è stata, tuttavia, esclusa dalla medesima
magistratura amministrativa nei confronti del personale appartenente
al ruolo degli appuntati e carabinieri ed al ruolo degli appuntati e
finanzieri, nei cui confronti sono invece tuttora applicabili,
rispettivamente, le disposizioni contenute nei ricordati artt. 42,
quarto comma, della legge n. 1168 del 1961 e 46, terzo comma, della
legge n. 833 del 1961.
Poiché, nel
caso che interessa, l’aggravamento della sanzione disciplinare
è stato operato nei confronti di un militare appartenente al
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che, per essere
quello iniziale nella scala gerarchica delle tre Armi, può
essere utilmente comparato con quello degli appuntati e carabinieri e
appuntati e finanzieri, ruoli egualmente iniziali nella scala
gerarchica, rispettivamente, dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza, non può, in linea di
principio, disconoscersi l’inconciliabile diversità
della normativa regolante il particolare aspetto in questione del
procedimento disciplinare rispetto a quello relativo alle tre
categorie di appartenenti alle Forze armate, tale da escludere
l’inammissibilità della questione sotto il profilo della
asserita disparità di trattamento.
3. – La
questione è fondata.
3.1. – E’
opportuna una sintetica ricostruzione del sistema disciplinare
previsto dalla legge n. 599 del 1954 che, in base al rinvio disposto
dall’art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 1995, si
applica al militare in questione (ed ai sottufficiali e militari di
truppa dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare).
L’art. 63
della citata legge n. 599 del 1954 contempla quattro sanzioni
disciplinari di stato:
a) la sospensione
disciplinare dall’impiego, di cui all’art. 21;
b) la cessazione
dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di
cui all’art. 40, lettera c);
c) la sospensione
disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall’art.
48;
d) la perdita del
grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6, dell’art. 60.
Solo per la più
grave di dette sanzioni, e cioè per la perdita del grado per
rimozione, è prevista la sottoposizione alla valutazione del
Consiglio di disciplina. Negli articoli da 67 a 74 della predetta
legge sono specificamente indicate le procedure che regolano
l’attivazione ed il funzionamento del collegio nonché la
sua composizione. In particolare, per quello che interessa ai fini
della presente decisione, l’art. 69 prevede che «La
Commissione di disciplina [sia] formata, di volta in volta» e
l’art. 74 che, al termine dei suoi lavori, quando «la
Commissione [ritenga] di poter deliberare, il Presidente [ponga] ai
voti il seguente quesito: “il … è meritevole di
conservare il grado?”».
Risulta, quindi, che
la Commissione di disciplina non è un organo permanente ma un
collegio che viene convocato ad hoc ogni volta che si presenti la
necessità di giudicare in merito alla irrogazione della
sanzione della perdita del grado per rimozione e che essa, a
differenza dell’analogo organo competente a valutare gli
illeciti disciplinari del personale civile dello Stato, può
solo pronunciarsi sull’applicazione o meno di tale sanzione.
E’, pertanto,
manifestamente irragionevole che il Ministro o, attualmente, il
responsabile della struttura amministrativa competente, possa
effettuare una reformatio in pejus di tale giudizio, dato che, così
facendo, verrebbe non a integrare o correggere tale decisione, ma a
capovolgerla. Il quesito rivolto alla Commissione ha un esclusivo
contenuto: essa deve dichiarare se l’illecito disciplinare che
le viene sottoposto debba comportare la perdita del grado del
militare che lo ha commesso. Nel caso in cui l’Organo
competente dell’Amministrazione militare non si attenga al
verdetto quando esso è favorevole all’incolpato,
verrebbe a sostituire una valutazione favorevole al mantenimento del
grado con una di segno opposto.
La disposizione
censurata, nel discostarsi da quanto al riguardo previsto dagli artt.
46, terzo comma, della legge n. 833 del 1961 e 42, quarto comma,
della legge n. 1168 del 1961, non viene, quindi, a porre in essere
una disciplina che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, rientra negli ampi limiti di discrezionalità di cui
gode il legislatore in questa materia (sentenza n. 356 del 1995,
ordinanze n. 182 del 2008 e n. 295 del 2001). Essa, al contrario,
trasmoda nella manifesta irragionevolezza (sentenze n. 375 del 2000,
n. 104 del 1991, n. 1128 del 1988), con violazione dell’art. 3
Cost., dato che attribuisce ad un soggetto che non ha partecipato
allo svolgimento del procedimento, e che non ha quindi acquisito e
valutato direttamente tutti gli elementi e le argomentazioni che ne
hanno caratterizzato l’iter, la facoltà di rovesciare il
giudizio che l’Organo collegiale appositamente costituito è
stato chiamato a pronunciare.
3.2. – Né
può condividersi la tesi secondo cui, poiché l’art.
75 della legge n. 599 del 1954 limita questo ribaltamento del
giudizio «soltanto in casi di particolare gravità»,
si potrebbe giungere ad una interpretazione della disposizione
costituzionalmente orientata, nel senso di escludere che il potere di
revisione sia attribuito in via ordinaria e in via meramente
discrezionale, ma sia esercitabile solo nei riguardi di situazioni
che presentino il carattere dell’estrema gravità.
E’ opportuno
sottolineare che la Commissione, nel pronunciarsi sul mantenimento o
sulla perdita del grado, non limita la sua valutazione a verificare
l’esistenza dell’illecito disciplinare e la
responsabilità del militare incolpato, ma esprime un giudizio
globale. Vale a dire che una volta accertata la responsabilità
disciplinare, la quale costituisce, generalmente, il primo passaggio
che il suddetto organo deve compiere, quest’ultimo deve
valutare tutto l’insieme dei fatti relativi alla mancanza
contestata, l’incidenza che essa viene ad avere sulla
disciplina militare, la lesione che arreca all’elevato livello
di onorabilità che deve essere posseduto dagli appartenenti
alle Forze Armate, nonché la personalità del militare,
ivi compresi, quindi, quei “casi di particolare gravità”
che, secondo la censurata disposizione, facoltizzerebbero il
ribaltamento della decisione. Tra l’altro, nel caso in
questione, dato che si trattava di giudicare in merito ai riflessi
disciplinari di una sentenza penale di condanna passata in giudicato,
il Consiglio di disciplina doveva solo operare la valutazione circa
la possibilità che il militare che aveva compiuto tale reato
fosse “meritevole di conservare il grado”.
Ne deriva, quindi,
che se i fatti posti alla base di tali “casi” hanno fatto
parte del giudizio, su di essi già si è pronunciata la
Commissione di disciplina, non ritenendo che legittimassero la
perdita del grado.
Qualora, invece, la
situazione che determinerebbe la diversa conclusione del procedimento
non sia stata contestata, o, comunque, fatta presente al militare
durante lo svolgimento del procedimento stesso, si sarebbe verificata
l’evidente anomalia della non conoscenza, da parte
dell’incolpato, di tutti gli elementi su cui si fondano le
accuse, con l’impossibilità di potersi difendere in
contraddittorio.
Questa Corte «Di
fronte alla distinzione tra procedimenti disciplinari giurisdizionali
e procedimenti disciplinari amministrativi, […] ha già
ricordato che la proclamazione contenuta nell’art. 24 Cost., se
indubbiamente si dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo
solo con riferimento ai primi, non manca tuttavia di riflettersi,
seppure in maniera più attenuata, sui secondi, in relazione ai
quali, in compenso, si impongono al più alto grado di cogenza
le garanzie di imparzialità e di trasparenza che circondano
l’agire della pubblica amministrazione. V’è,
insomma, un sensibile accostamento tra i due diversi tipi di
procedimento disciplinare, che trova ragione “nella natura
sanzionatoria delle pene disciplinari, che sono destinate ad incidere
sullo stato della persona nell’impiego o nella professione”
(sentenza n. 71 del 1995). L’approdo del procedimento, nell’un
caso e nell’altro, può toccare invero la sfera
lavorativa e, con essa, le condizioni di vita della persona e postula
perciò, anche in relazione ai procedimenti non aventi
carattere giurisdizionale, talune garanzie che non possono mancare,
quali la contestazione degli addebiti e la conoscenza, da parte
dell’interessato, dei fatti e dei documenti sui quali si
fondano (sentenza n. 505 del 1995).» (sentenza n. 460 del
2000).
In questa seconda
ipotesi verrebbero, pertanto, meno quelle “garanzie” che
la giurisprudenza di questa Corte ritiene ineliminabili anche
nell’ambito di una procedura disciplinare.
Si deve, infine,
osservare che sia l’art. 60 della più volte citata legge
n. 599 del 1954, laddove enuncia i motivi che comportano la perdita
del grado, sia, in più punti, l’art. 74, laddove
prescrive i passaggi procedurali che regolano il funzionamento della
Commissione, sia il censurato art. 75, laddove afferma che il vertice
dell’Amministrazione può discostarsi dalle conclusioni
della Commissione di disciplina «anche a sfavore» del
militare, definiscono quest’ultima decisione col termine
“giudizio”. Vale a dire che essa non costituisce un
parere obbligatorio ma non vincolante, bensì la fase
conclusiva di un procedimento che, pur avendo natura amministrativa,
deve essere rispettato dall’Amministrazione militare di
appartenenza dell’incolpato (fatta salva la possibilità,
riconosciuta, in virtù di un principio generale che
attualmente impronta i processi disciplinari, dell’irrogazione,
per motivi umanitari, di una sanzione più lieve) sia per non
vanificare l’attività defensionale ivi dispiegata
dall’incolpato, sia per non rendere inutile lo svolgimento
della fase procedurale davanti alla Commissione di disciplina, con
violazione del canone del “buon andamento” previsto
dall’art. 97 della Costituzione.
4. –
All’accoglimento della questione sotto il profilo del contrasto
con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, stante la manifesta
irragionevolezza della norma ridondante in violazione del principio
di buon andamento e imparzialità della amministrazione,
consegue l’assorbimento del restante motivo di censura
riguardante l’asserita disparità di trattamento.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 della
legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica), limitatamente alle parole «e,
soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore».
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 25 febbraio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA