REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Numero 45/2010
nei giudizi di
legittimità costituzionale della legge della Provincia
autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici,
della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di
sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008,
n. 1, in materia di urbanistica): articoli 1, nella parte in cui
sostituisce l’art. 1, commi 1, 2, 4, 6 e 7, della legge della
Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in
materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la
trasparenza negli appalti); 2; 3; 4, nella parte in cui sostituisce
l’art. 2, comma 2, della legge prov. n. 26 del 1993; 5; 6; 10;
15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l’art.
13-bis, commi 1, 2, lettere b), c), e), f), i), j), k), l), m), n),
o), p), q), r), s), e 3, della medesima legge prov. n. 26 del 1993;
18, comma 1, lettera a); 20; 22, nella parte in cui, al comma 1,
lettere c), d) ed e), nel modificare l’art. 20 della legge
provinciale n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i
commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in
cui sostituisce l’art. 22, comma 3, della medesima legge prov.
n. 26 del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera
a); 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45, comma 1, lettera
a); 46; 47; 48; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66;
67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87;
88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104;
105; 106; 107; 108; 110; 111, commi 1 e 2; 112, comma 2, e della
legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16
(Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio
annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio
annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di
Trento – legge finanziaria provinciale 2009): art. 29, commi 2
e 3, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con due
ricorsi, rispettivamente notificati il 6-9 ottobre 2008 ed il 17-21
novembre 2008, depositati in cancelleria il 14 ottobre 2008 ed il 25
novembre 2008 ed iscritti ai nn. 62 e 92 del registro ricorsi 2008.
Visti gli atti di
costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nell’udienza
pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l’avvocato
dello Stato Danilo del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei
ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon, Andrea Manzi e Franco
Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso
notificato il 9 ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della
Corte il successivo 14 ottobre (reg. ric. n. 62 del 2008), il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della
Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di
lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in
materia di sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4
marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica), nelle seguenti
disposizioni: 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, commi
1, 2, 4, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10
settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); 2; 3; 4,
nella parte in cui sostituisce l’art. 2, comma 2, della legge
prov. n. 26 del 1993; 5; 6; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17,
nella parte in cui introduce l’art. 13-bis, commi 1, 2, lettere
b), c), e), f), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), e 3,
della medesima legge prov. n. 26 del 1993; 18, comma 1, lettera a);
20; 22, nella parte in cui, al comma 1, lettere c), d) ed e), nel
modificare l’art. 20 della legge prov. n. 26 del 1993,
sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del
medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui sostituisce l’art.
22, comma 3, della medesima legge prov. n. 26 del 1993; 25; 26; 27;
28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a); 34; 35; 36; 37; 38; 39;
40; 41; 42; 43; 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; 55; 56;
57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73;
74; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94;
95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110;
111, commi 1 e 2; 112, comma 2.
2.— Il ricorrente
ha prospettato la violazione degli articoli 11, 117, primo e secondo
comma, lettere e), l), ed m), della Costituzione, nonché degli
artt. 4 e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige).
3.— Espone la
difesa dello Stato che la legge provinciale sospettata di
illegittimità costituzionale si interseca con la disciplina
dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale
all’art. 4, comma 5, stabilisce che «le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la
propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti
e nelle relative norme di attuazione».
Secondo il ricorrente,
come la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare con la
sentenza n. 401 del 2007, per la Provincia autonoma di Trento opera,
a tale riguardo, il meccanismo sancito dal decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà
statale di indirizzo e coordinamento), il quale all’art. 2, tra
l’altro, prevede che «la legislazione regionale e
provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti
limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati
da atto legislativo dello Stato». Lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, a sua volta, attribuisce alle
Province autonome la potestà legislativa in diverse materie
tra le quali, assumono rilievo le seguenti: «tutela e
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare»
(art. 8, primo comma, n. 3, dello statuto di autonomia); «urbanistica
e piani regolatori» (art. 8, primo comma, n. 5, dello statuto
di autonomia); «opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamità pubbliche» (art. 8, primo comma, n. 13, dello
statuto di autonomia); «viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse provinciale» (art. 8, primo comma, n. 17,
dello statuto di autonomia).
Lo statuto, nel citato
art. 8, precisa che detta potestà deve essere esercitata
«entro i limiti indicati dall’art. 4» e, pertanto,
«in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento
giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi
internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è
compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali –
nonché delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica» (art. 4, primo comma, dello
statuto di autonomia).
La giurisprudenza della
Corte costituzionale, con la sentenza n. 269 del 2007, ha ritenuto
che tra i suddetti limiti rientra anche quello di prestare puntuale
osservanza al diritto comunitario, precisando che «le direttive
comunitarie, infatti, fungono da norme interposte atte ad integrare
il parametro per la valutazione di conformità della normativa
regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia
autonoma di Trento) all’ordinamento comunitario, in base agli
artt. 117, primo comma, e 11 Cost., quest’ultimo inteso quale
principio fondamentale».
Il Presidente del
Consiglio dei ministri rileva, quindi, in ragione dei richiamati
limiti, che le disposizioni censurate appaiono in contrasto con le
direttive comunitarie sui pubblici appalti, in quanto non rispettano
l’obbligo di dare puntuale esecuzione al diritto comunitario.
Inoltre, deduce
l’Avvocatura dello Stato, anche dopo la riforma del Titolo V
della parte II della Costituzione, la Corte costituzionale, ha
ritenuto, con le sentenze n. 51 e n. 447 del 2006, che «il
legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potestà
legislativa primaria della Regione speciale attraverso l’emanazione
di leggi qualificabili come “riforme economico-sociali”»
(citata sentenza n. 51 del 2006).
Al riguardo è
innegabile, secondo il ricorrente, che le disposizioni contenute nel
d.lgs. n. 163 del 2006 rechino, oltre a principi generali
dell’ordinamento giuridico, norme fondamentali di riforma
economico-sociale. In tal senso viene in rilievo la scelta del
legislatore statale di dare alla concorrenza una tutela rafforzata e
maggiore rispetto a quella apprestata dal diritto comunitario. In
proposito sono richiamate: la previsione di un numero minore di
ipotesi nelle quali si può ricorrere alla procedura negoziata;
«il divieto di procedura negoziata per l’affidamento
delle concessioni di lavori»; l’estensione «dei
principi del Trattato CE ai contratti di sponsorizzazione»; la
tassatività dei casi di utilizzo dell’accordo quadro per
gli appalti di lavori; una maggiore apertura alla concorrenza nelle
procedure ristrette.
Tali opzioni, afferma
l’Avvocatura dello Stato, sono «sconfessate» dalla
Provincia autonoma di Trento, che, invece, con le norme impugnate ha:
«esteso l’utilizzo della procedura negoziata; consentito
la procedura negoziata per l’affidamento delle concessioni;
regolato con gara solo le sponsorizzazioni relative a beni culturali;
ristretto la concorrenza nelle procedure ristrette».
Secondo il ricorrente,
inoltre, limiti alla potestà legislativa provinciale
sussistono, altresì, in ragione delle competenze legislative
statali, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., in
ordine alla tutela della concorrenza, all’ordinamento civile,
alla giurisdizione, alle norme processuali e alla giustizia
amministrativa, così come definite dalla citata sentenza della
Corte costituzionale n. 401 del 2007, in relazione ai contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
4.— Tanto premesso,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha specificato le censure
come di seguito, in sintesi, riportato, salvo quella relativa alla
sostituzione, nella legge prov. n. 26 del 1993, dell’art. 1
comma 1, che è priva totalmente di considerazioni, pur essendo
stata indicata nell’epigrafe del ricorso.
L’art. 1 della
legge prov. n. 10 del 2008, nel sostituire l’art. 1, della
legge prov. n. 26 del 1993, al comma 2 di quest’ultimo,
stabilisce che la legge in questione «si applica per la
realizzazione di lavori pubblici d’importo inferiore alla
soglia comunitaria nonché di lavori d’importo superiore
alla soglia medesima», «dimenticando» che le
direttive comunitarie in materia si applicano anche a quelli di
importo pari alla soglia comunitaria.
Pertanto, ad avviso del
ricorrente, la suddetta norma eccederebbe le competenze statutarie e
lederebbe il vincolo del diritto comunitario.
Il comma 4, dell’art.
1 della legge prov. n. 26 del 1993, come sostituito, poiché
attiene ai contratti misti, ambito che rientra nella materia
ordinamento civile, violerebbe la potestà legislativa
esclusiva dello Stato.
A sua volta, il comma 6
dell’art. 1 della legge prov. n. 26 del 1993, come novellato,
reca una disciplina delle opere a scomputo degli oneri di
urbanizzazione in contrasto con i principi affermati dal Trattato CE
a tutela della concorrenza. Da un lato, per gli appalti sopra soglia
si prevede un regime di affidamento diverso da quello fissato
dall’art. 32 del d.lgs. n. 163 del 2006; dall’altro si
consente l’affidamento diretto delle opere a scomputo sotto
soglia. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a sostegno delle
proprie censure, ricorda, altresì, che il suddetto affidamento
diretto ha formato oggetto di procedura di infrazione promossa dalla
commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, che è
stata superata novellando l’art. 122 del Codice degli appalti.
Il suddetto comma 6, pertanto, sarebbe incostituzionale in relazione
all’art. 4, dello statuto, perché violerebbe gli
obblighi internazionali dello Stato derivanti dall’ordinamento
comunitario e perché invaderebbe la materia tutela della
concorrenza riservata alla potestà legislativa dello Stato.
Analogamente è
censurato l’art. 1, comma 7, della legge prov. n. 26 del 1993,
come sostituito dall’art. 1 della legge prov. n. 10 del 2008.
Tale norma attiene ai contratti di sponsorizzazione, disciplinati
solo con riguardo ai lavori relativi a beni culturali, «con
l’effetto di legittimare la trattativa privata per le altre
sponsorizzazioni», in contrasto con quanto previsto dall’art.
26 del d.lgs. n. 163 del 2006.
L’art. 2 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce l’art. 1-bis della legge
prov. n. 26 del 1993, che detta i principi dell’attività
contrattuale. La norma lederebbe la competenza statale a dettare i
principi generali della materia, in particolare laddove si consideri
che essa riproduce solo quelli enunciati dall’art. 2, comma 1,
del d.lgs. n. 163 del 2006 e non quelli contenuti nei commi 2, 3 e 4
del suddetto art. 2, «laddove la legislazione provinciale non
può sottrarsi a tali principi».
L’art. 3 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce l’art. 1-ter della legge
prov. n. 26 del 1993 e reca «“le definizioni” dei
tipi contrattuali, delle procedure, dei soggetti, delle varianti».
La norma introdotta sarebbe incostituzionale, in tutti i suoi commi,
perché tocca istituti rientranti nelle materie tutela della
concorrenza ed ordinamento civile.
Inoltre, in particolare,
i commi 5, 6, 8, e 13 del suddetto art. 1-ter sarebbero illegittimi
perché riguardano i servizi o i concorsi di progettazione, e
dunque un ambito che non rientra tra quelli di cui all’art. 8
del citato statuto speciale.
L’art. 4 della
legge prov. n. 10 del 2008, sarebbe incostituzionale nella parte in
cui sostituisce l’art. 2 della legge prov. n. 26 del 1993, il
cui comma 2 fa riferimento ai soggetti privati che affidano lavori
pubblici di importo superiore a tre milioni di euro, finanziati dalla
Provincia in misura superiore al 50 per cento, assoggettandoli agli
obblighi delle stazioni appaltanti pubbliche. Il Codice degli
appalti, invece, fissa la diversa e inferiore soglia di un milione di
euro, così assicurando una maggiore concorrenzialità.
La norma provinciale invaderebbe, pertanto, la materia tutela della
concorrenza.
L’art. 5 della
legge prov. n. 10 del 2008, nel sostituire l’art. 3 della legge
prov. n. 26 del 1993, stabilisce i criteri di determinazione del
valore degli appalti, «ricalcando» la disciplina del
d.lgs. n. 163 del 2006. Poiché la soglia di valore attiene
alla tutela della concorrenza, la norma sarebbe incostituzionale.
L’art. 6 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce l’art. 3-bis della legge
prov. n. 26 del 1993. Tale disposizione, poiché «reca
una definizione sconosciuta al diritto comunitario e nazionale»
di «lavori sequenziali», invaderebbe la competenza
statale in materia tutela della concorrenza.
L’art. 10 della
legge prov. n. 10 del 2008, nel sostituire l’art. 7-bis, della
legge prov. n. 26 del 1993, che disciplina il diritto di accesso e i
divieti di accesso agli atti in materia di lavori pubblici, sarebbe
lesivo della potestà legislativa statale nelle materie tutela
della concorrenza, ordinamento civile e livelli essenziali delle
prestazioni.
L’art. 15 della
legge prov. n. 10 del 2008, sostituisce l’art. 12 della legge
prov. n. 26 del 1993 e disciplina le prescrizioni tecniche. Ad avviso
del ricorrente «si tratta delle specifiche tecniche che possono
essere chieste ai concorrenti in relazione alle prestazioni, e
attengono alla tutela della concorrenza. A riprova, esse ricevono una
minuta disciplina da parte delle direttive comunitarie sui pubblici
appalti». L’intero articolo sarebbe incostituzionale
perché invaderebbe la competenza legislativa statale.
L’art. 16 della
legge prov. n. 10 del 2008, modifica l’art. 13 della legge
prov. n. 26 del 1993. In particolare, il comma 1, lettera c), del
citato art. 16, sostituisce il comma 6-ter dell’art. 13. La
norma così modificata detta disposizioni in materia di
adeguamento dei prezzi dell’appalto. Si inciderebbe, pertanto,
su un istituto che si inserisce nella fase di esecuzione del
contratto e rientra nella materia ordinamento civile.
L’art. 17 della
legge prov. n. 10 del 2008, introduce l’art. 13-bis della legge
prov. n. 26 del 1993 che elenca le materie demandate al regolamento
provinciale e al capitolato generale provinciale e disciplina i
capitolati. La disposizione, nella parte in cui disciplina i
capitolati (art. 13-bis, comma 2, lettera c, e comma 3) sarebbe
incostituzionale. Poiché questi ultimi hanno natura
contrattuale, gli stessi rientrerebbero nella materia ordinamento
civile riservata allo Stato.
Anche il comma l sarebbe
incostituzionale laddove rinvia al regolamento provinciale senza
specificare che quest’ultimo non può disciplinare le
materie di competenza legislativa statale esclusiva.
Nel dettaglio, poi, sono
state demandate al regolamento provinciale materie che rientrano
nell’ordinamento civile e nella tutela della concorrenza, come
tali riservate allo Stato. Sotto tale profilo, sarebbe
incostituzionale il comma 2, lettere: b); e); f); i); j); k); 1); m);
n); o); p); q); r); s). Tale disposizione, infatti, eccederebbe la
competenza statutaria, attribuendo alla Provincia la potestà
regolamentare nella seguenti materie: norme tecniche connesse con la
progettazione dei lavori; forme di pubblicità e di
conoscibilità degli atti procedimentali; requisiti soggettivi,
certificazioni di qualità, qualificazione degli esecutori e
modalità di verifica, secondo i criteri stabiliti dalla
presente legge; procedure di affidamento dei contratti, compresi i
servizi di ingegneria e architettura e le prestazioni di consulenza e
supporto tecnico-amministrativo nonché forme di comunicazione,
verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di
pubblicità, inviti, comunicazioni; contenuti della
progettazione definitiva in caso di contratti d’appalto aventi
a oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori;
modalità di stipulazione e contenuto del contratto; direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
relative coperture assicurative e attività di supporto
tecnico-amministrativo; disciplina delle penali e dei premi e loro
modalità applicative; attività necessarie per l’avvio
dell’esecuzione dei contratti e per le sospensioni disposte dal
direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;
esecuzione dei lavori; forma e contenuto della contabilità dei
lavori; proroghe; contestazioni, controversie e riserve; formulazione
di nuovi prezzi; schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative; casi
e procedure per l’esecuzione d’ufficio dei lavori;
modalità di collaudo e attività di supporto
tecnico-amministrativo, comprese le ipotesi di collaudo semplificato
sulla base di apposite certificazioni di qualità, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori.
L’art. 18, comma 1,
lettera a), della legge prov. n. 10 del 2008, modifica l’art.
14 della legge prov. n. 26 del 1993, introducendo i commi 01 e 02.
Tali disposizioni, nell’indicare il contenuto del documento
preliminare di progettazione, lederebbero i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale ai quali concorre la
progettazione uniforme delle opere pubbliche.
L’art. 20 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce l’art. 17-bis nella legge
prov. n. 26 del 1993. Esso disciplina il «documento tecnico di
cantiere», che può essere chiesto dal direttore dei
lavori nella fase esecutiva. La norma interferirebbe con la
progettazione e con l’esecuzione, che costituiscono oggetto
della potestà legislativa statale, ai sensi dell’art.
117, lettere l) ed m), Cost.
L’art. 22, comma 1,
lettera c), della legge n. 10 del 2008, nel modificare l’art.
20, comma 5, della legge prov. n. 26 del 1993, disciplina
l’affidamento esterno degli incarichi di progettazione e
«pertanto, la tutela della concorrenza (tra cui rientrano
secondo la Corte costituzionale le procedure di affidamento), e gli
appalti di servizi, che non sono compresi tra le materie di
competenza legislativa provinciale» secondo l’art. 11
(recte: art. 8) dello statuto di autonomia.
L’art. 22, comma 1,
lettera d), nel modificare l’art. 20, comma 8, della legge
prov. n. 26 del 1993, indicando come vanno utilizzate le tariffe
professionali, lederebbe la potestà legislativa statale nella
materia tutela della concorrenza.
L’art. 22, comma 1,
lettera e), nell’introdurre nell’art. 20 della legge
prov. n. 26 del 1993, il comma 12-bis, detta limiti al subappalto per
i servizi di progettazione. Esso ricadrebbe, pertanto, nelle materie
tutela della concorrenza ed ordinamento civile, ed atterrebbe,
altresì, alla fase di esecuzione del contratto, anch’essa
da ascrivere all’ordinamento civile.
L’art. 22, comma 1,
lettera e), nell’introdurre nell’art. 20 della legge
prov. n. 26 del 1993, il comma 12-ter, disciplina i requisiti
soggettivi per l’affidamento e verrebbe ad incidere, pertanto,
sulla materia tutela della concorrenza.
L’art. 23, della
legge n. 10 del 2008 sostituisce l’art. 21 della legge prov. n.
26 del 1993. La norma sarebbe incostituzionale, nel suo complesso, in
quanto disciplina i concorsi di progettazione, che esulano dalla
materia lavori pubblici, rientrando tra i servizi. Si tratterebbe,
altresì, di un istituto riconducibile alla materia tutela
della concorrenza.
L’art. 24 della
legge prov. n. 10 del 2008, è impugnato nella parte in cui
sostituisce l’art. 22, comma 3, della legge prov. n. 26 del
1993. La norma sarebbe incostituzionale in quanto, mediante il rinvio
al precedente art. 20, disciplinerebbe anche l’affidamento di
incarichi esterni, «che rientra nelle procedure di affidamento
e dunque nella materia tutela della concorrenza, riservata allo
Stato».
L’art. 25
sostituisce l’art. 23 della legge prov. n. 26 del 1993 e nel
disciplinare l’istituto della garanzia dell’offerta
sarebbe interamente incostituzionale. La garanzia infatti è un
contratto civilistico, che rientra nella materia ordinamento civile e
pertanto non può essere disciplinato dalla legge provinciale.
L’art. 26 della
legge prov. n. 10 del 2008, introduce l’art. 23-bis della legge
prov. n. 26 del 1993. Detta norma, nel disciplinare le garanzie che
l’esecutore dei lavori è tenuto a prestare, invaderebbe
la materia ordinamento civile.
L’art. 27 della
legge prov. n. 10 del 2008, modifica l’art. 24, comma l, della
legge prov. n. 26 del 1993. Esso sarebbe lesivo delle competenze
statali, laddove disciplina gli incarichi esterni di collaudo e i
requisiti soggettivi richiesti, incidendo sulle materie ordinamento
civile e tutela della concorrenza.
L’art. 28 della
legge prov. n. 10 del 2008 sostituisce l’art. 27 della legge
prov. n. 26 del 1993. La norma sarebbe incostituzionale in quanto
disciplina, in generale, le procedure di affidamento, la pubblicità
e i termini – tutti istituti regolati dalle direttive
comunitarie sugli appalti – che rientrano nella materia «tutela
della concorrenza», riservata alla legge statale.
L’art. 29 della
legge n. 10 del 2008 introduce l’art. 27-bis della legge prov.
n. 26 del 1993, relativo alla pubblicità dei bandi di gara. La
disposizione in esame sarebbe incostituzionale perché invade
la materia tutela della concorrenza. Una pubblicità uniforme
su tutto il territorio nazionale, infatti, è condizione
essenziale per la concorrenza.
L’art. 30 della
legge prov. n. 10 del 2008 sostituisce l’art. 28 della legge
prov. n. 26 del 1993, che disciplina gli avvisi di aggiudicazione,
incidendo sulla materia della tutela della concorrenza.
L’art. 31 introduce
l’art. 28-bis della legge prov. n. 26 del 1993. Esso disciplina
le informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le
aggiudicazioni. Anche in questo caso sarebbe lesa la potestà
legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, oltre
quella attinente alla giurisdizione e al processo. Infatti, una
pubblicità uniforme su tutto il territorio nazionale è
condizione essenziale per la concorrenza ed è inoltre
prodromica alla tutela giurisdizionale. A sostegno delle proprie
argomentazioni, il ricorrente deduce che «la disciplina delle
informazioni circa mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni forma
oggetto di disciplina dettagliatissima da parte delle direttive
comunitarie sugli appalti, essendo strumentale alla tutela
giurisdizionale e ai meccanismi di standstill previsti dalla
direttiva ricorsi di imminente recepimento in Italia». Si
imporrebbe «pertanto come indispensabile una disciplina
unitaria su tutto il territorio nazionale».
L’art. 32 della
legge n. 10 del 2008 modifica l’art. 29, comma 2-bis, della
legge prov. n. 26 del 1993, e disciplina i contratti a corpo e a
misura in modo difforme dal d.lgs. n. 163 del 2006, come
successivamente modificato. La disposizione sarebbe incostituzionale
perché interviene in un ambito materiale che rientra nella
tutela della concorrenza.
L’art. 33 della
legge n. 10 del 2008 modifica l’art. 30 della legge prov. n. 26
del 1993. Il comma 1, lettera a), nell’inserire il comma
1-bis, nel citato art. 30, sarebbe incostituzionale in quanto
disciplina il dialogo competitivo, incidendo così sulle
procedure di affidamento, che sono riservate allo Stato in quanto
rientrano nella tutela della concorrenza.
L’art. 34 della
legge n. 10 del 2008 sostituisce l’art. 31 della legge prov. n.
26 del 1993 e disciplina la licitazione, «e dunque una
procedura di affidamento, che è riservata allo Stato, quale
istituto rientrante nella tutela della concorrenza». Espone la
difesa dello Stato, in proposito, «che l’espressione
“licitazione” non appartiene più al linguaggio
comunitario e nazionale (essendo sostituita dalla denominazione
“procedura ristretta”), e che il diritto nazionale a
maggior tutela della concorrenza impone che nella procedura ristretta
siano invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta, e non solo
quelle scelte dalla stazione appaltante, come dispone, invece, la
legge provinciale, che dunque garantisce una minore soglia di tutela
della concorrenza».
L’art. 35 della
legge n. 10 del 2008 sostituisce l’art. 33 della legge prov. n.
26 del 1993 e disciplina la procedura negoziata, consentendola in un
maggiore numero di casi rispetto alla legislazione statale. L’intera
disposizione, riguardando una procedura di affidamento, invaderebbe
la materia tutela della concorrenza, oltretutto dando a quest’ultima
una minore tutela, e sarebbe, perciò, incostituzionale.
L’art. 36 della
legge n. 10 del 2008 introduce l’art. 33-bis, della legge prov.
n. 26 del 1993. La norma sarebbe incostituzionale in quanto
disciplina il dialogo competitivo, che costituisce una procedura di
affidamento, come tale rientrante nella tutela della concorrenza
riservata allo Stato.
L’art. 37 introduce
l’art. 33-ter della legge prov. n. 26 del 1993 e disciplina
l’accordo quadro, che costituisce, anch’esso, una
procedura di affidamento, come tale rientrante nella tutela della
concorrenza riservata allo Stato. Inoltre, ad avviso del ricorrente,
«la legge provinciale consente l’accordo quadro in un
numero indefinito di casi, lasciati, con norma in bianco, al futuro
regolamento provinciale, laddove l’art. 59 del d.lgs. n. 163
del 2006 limita l’accordo quadro, nel campo dei lavori, ai soli
lavori di manutenzione, a maggior tutela della concorrenza».
L’intero articolo, pertanto, sarebbe incostituzionale.
L’art. 38 introduce
l’art. 33-quater della legge prov. n. 26 del 1993 e disciplina
l’asta elettronica, che costituisce una procedura di
affidamento, come tale rientrante nella materia tutela della
concorrenza riservata alla potestà legislativa dello Stato.
L’intera disposizione sarebbe, quindi, incostituzionale.
Inoltre, deduce la difesa erariale, l’asta viene disciplinata
anche con riferimento ai servizi, oltre che ai lavori, laddove lo
statuto non attribuisce alla legge provinciale competenza in ordine
agli appalti di servizi.
Gli articoli da 39 a 44,
nel sostituire gli artt. 34, 35, 36 e 37 e nell’introdurre gli
artt. 34-bis e 34-ter nella legge prov. n. 26 del 1993, disciplinano
i soggetti ammessi alle gare e i requisiti di partecipazione. Tali
istituti, secondo la giurisprudenza costituzionale, rientrerebbero
nella tutela della concorrenza e sarebbero perciò riservati
allo Stato. Le disposizioni in esame, pertanto, sarebbero
incostituzionali.
Lo stesso, secondo il
ricorrente, dovrebbe valere in ordine all’art. 47 della legge
prov. n. 10 del 2008, che modifica l’art. 41, commi 2, 3 e 5
della legge prov. n. 26 del 1993.
Detta norma sarebbe
incostituzionale in quanto disciplina i controlli sui soggetti
ammessi alle gare e i requisiti di partecipazione, istituti che,
secondo la giurisprudenza costituzionale rientrano nella materia
tutela della concorrenza, riservata alla potestà legislativa
statale.
L’art. 45, nel
modificare l’art. 39 della legge prov. n. 23 del 1993,
disciplina i criteri di aggiudicazione, così incidendo su
profili rientranti nella tutela della concorrenza, in quanto tali
riservati alla potestà legislativa statale. In particolare,
per le suddette ragioni, sarebbe da ritenere illegittimo l’art.
45, comma 1, lettera a), della legge prov. n. 10 del 2008, che
sostituisce l’art. 39, comma 1, lettera b), della legge prov.
n. 26 del 1993, quanto alle parole: «determinata in base a una
pluralità di elementi, variabili secondo la natura, le
caratteristiche e l’oggetto del contratto, definiti dal
regolamento di attuazione; l’amministrazione committente indica
nel bando di gara o nell’invito gli elementi di valutazione e i
rispettivi pesi oppure, se questo è impossibile per ragioni
debitamente motivate, l’ordine decrescente d’importanza
loro attribuita».
L’art. 46 inserisce
l’art. 40-bis nella legge prov. n. 26 del 1993 e «disciplina
le fasi dell’aggiudicazione e stipulazione, e riguarda la
sequenza “procedura di evidenza pubblica” che rientra
nella tutela della concorrenza». Disciplinando la forma del
contratto, lo stesso articolo invaderebbe anche la materia
dell’ordinamento civile.
L’art. 48
sostituisce l’art. 42 della legge prov. n. 26 del 1993, e
disciplina il subappalto. La diposizione sarebbe incostituzionale in
quanto invaderebbe le materie ordinamento civile e ordine pubblico,
riservate allo Stato.
L’art. 53
sostituisce l’art. 46-ter della legge prov. n. 26 del 1993, e
reca la disciplina economica del rapporto contrattuale. Lo stesso,
perciò, inerisce alla fase di esecuzione del contratto e
dunque sarebbe incostituzionale poiché invade la materia
ordinamento civile.
L’art. 55
sostituisce l’art. 49 della legge prov. n. 26 del 1993, e reca
la disciplina della concessione di lavori pubblici. Secondo il
ricorrente «si tratta della definizione e descrizione di uno
dei tipi contrattuali in materia di lavori pubblici, si ricade
pertanto nella materia della tutela della concorrenza riservata allo
Stato». L’intera norma sarebbe, quindi, incostituzionale.
L’art. 56
sostituisce l’art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993, e
disciplina la pubblicità delle procedure di affidamento delle
concessioni. Si ricadrebbe nell’istituto delle procedure di
affidamento che rientra nella materia della tutela della concorrenza,
riservata allo Stato. Verrebbe inoltre «consentita per
l’affidamento delle concessioni la procedura negoziata, che
invece il legislatore nazionale non ammette, a maggior tutela della
concorrenza. Sicché la legge provinciale si traduce in una
diminuzione della concorrenza effettiva nel delicato settore delle
concessioni di lavori pubblici». Per le suddette
argomentazioni, l’intero articolo sarebbe incostituzionale.
L’art. 57 introduce
l’art. 50-bis nella legge prov. n. 26 del 1993, e disciplina
l’affidamento diretto al concessionario dei lavori
complementari che attiene alla materia tutela della concorrenza,
riservata allo Stato.
L’art. 58 introduce
l’art. 50-ter nella legge prov. n. 26 del 1993, e disciplina
gli appalti del concessionario. La norma, in quanto attiene
all’istituto delle procedure di affidamento e, segnatamente,
alle condizioni di affidamento esterno, sarebbe lesiva della potestà
legislativa dello Stato nella materia tutela della concorrenza.
L’art. 59 introduce
il capo VII-bis e l’art. 50-quater nella legge prov. n. 26 del
1993, «riscrivendo ex novo la finanza di progetto».
Quest’ultima «costituisce un tipo contrattuale per la
realizzazione dei lavori pubblici, e delle relative procedure di
affidamento, con i connessi temi dei requisiti soggettivi, della
società di progetto, delle garanzie, della risoluzione e del
recesso. Tutti istituti che rientrano nella materia tutela della
concorrenza». La società di progetto, l’emissione
di obbligazioni, le garanzie, la risoluzione e il recesso rientrano
anche nella materia ordinamento civile. «L’intero capo
VII-bis, e dunque gli artt. da 59 a 72 compresi, della legge prov. n.
10 del 2008, sono pertanto incostituzionali».
L’art. 73 della
legge prov. n. 10 del 2008 sostituisce l’art. 51 della legge
prov. n. 26 del 1993, relativo alle varianti in corso di esecuzione
del contratto.
L’art. 74 della
legge prov. n. 10 del 2008, introduce l’art. 51-bis della legge
prov. n. 26 del 1993, relativo alle varianti migliorative.
Entrambe le disposizioni
sarebbero incostituzionali, in quanto attengono alla fase di
esecuzione del contratto, che rientra nella materia ordinamento
civile, riservata allo Stato.
L’art. 79 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce nella legge prov. n. 26 del 1993
il capo X-bis dedicato al contratto. L’intero capo disciplina
la fase di esecuzione del contratto relativo ai lavori pubblici, che
è un contratto di diritto privato, che ricade nella materia
ordinamento civile riservata al legislatore statale.
«L’intero
capo X-bis, e pertanto gli articoli da 79 a 90 compresi, della legge
prov. n. 10 del 2008, sono incostituzionali».
In particolare, l’art.
86 della legge prov. n. 10 del 2008, che introduce l’art. 58.8,
nella legge prov. n. 26 del 1993, relativo alle procedure di
affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, viola
altresì la materia tutela della concorrenza, in quanto
disciplinando una procedura di affidamento, contrasta con l’art.
140 del Codice degli appalti, come novellato.
A sua volta, l’art.
90 della legge prov. n. 10 del 2008, che introduce l’art. 58.12
nella legge prov. n. 26 del 1993, relativo alle riserve
dell’appaltatore e alle contestazioni tra quest’ultimo e
l’amministrazione aggiudicatrice, nella misura in cui
disciplina l’accordo bonario e il ricorso amministrativo alla
Giunta provinciale, entrambi strumenti alternativi di risoluzione
delle liti, invaderebbe la materia «giustizia amministrativa»
che rientra nella legislazione statale esclusiva.
L’art. 91 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce il capo X-ter e l’art.
58.13 nella legge prov. n. 26 del 1993, disciplinando i lavori
relativi a beni culturali e il relativo ambito. Il ricorrente
sostiene che «se è vero che rientra nella competenza
legislativa esclusiva provinciale la tutela dei beni culturali, ai
sensi dell’art. 11» (recte: 8) «dello statuto,
tuttavia tale materia legislativa provinciale va definita tenendo
conto della competenza esclusiva statale nelle materie tutela della
concorrenza, ordinamento civile, giurisdizione, norme processuali,
giustizia amministrativa». Pertanto, deve ritenersi preclusa
alla legge provinciale la disciplina dei lavori su beni culturali,
quanto ai tipi contrattuali, alle procedure di affidamento, ai
requisiti soggettivi, alle garanzie, alla fase di esecuzione, con la
conseguente illegittimità costituzionale delle norme in esame.
L’art. 92 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce l’art. 58.14 nella legge
prov. n. 26 del 1993 relativo agli appalti misti per i beni
culturali: si tratta di disciplina del tipo contrattuale riservata,
in quanto tale, al legislatore statale.
L’art. 93 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce l’art. 58.15 nella legge
prov. n. 26 del 1993 relativo all’affidamento separato o
congiunto dei lavori su beni culturali. Pertanto, si inciderebbe
sulle procedure di affidamento.
L’art. 94 della
legge prov. n. 10 del 2008, introduce l’art. 58.16 nella legge
prov. n. 26 del 1993 «relativo ai requisiti di qualificazione,
istituto che rientra nella tutela della concorrenza».
L’art. 95 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce l’art. 58.17 nella legge
prov. n. 26 del 1993 relativo alle attività di progettazione,
direzione e accessorie. Tale ambito, inerendo ad appalti di servizi,
esulerebbe dalla competenza legislativa provinciale.
L’art. 97 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce l’art. 58.19 nella legge
prov. n. 26 del 1993 relativo alla progettazione, «materia
preclusa alla legislazione provinciale».
L’art. 98 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce l’art. 58.20 nella legge
prov. n. 26 del 1993 relativo alle varianti, ambito che rientra nella
fase di esecuzione del contratto, e dunque nella materia ordinamento
civile riservata alla potestà legislativa dello Stato.
L’art. 99 della
legge prov. n. 10 del 2008 introduce il capo X-quater e l’art.
58.21 nella legge prov. n. 26 del 1993, dettando una disciplina per i
lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Il riferimento
all’importo superiore alla soglia comunitaria si porrebbe in
contrasto con gli obblighi internazionali. Ed infatti, le direttive
comunitarie sui pubblici appalti, e conseguentemente il diritto
nazionale che le recepisce, si applicano ai contratti di importo pari
o superiore alla soglia comunitaria, e non solo a quelli di importo
superiore.
Gli articoli da 100 a 108
della legge prov. n. 10 del 2008, che introducono gli articoli da
58.22 a 58.30 nella legge prov. n. 26 del 1993, disciplinano le
procedure di affidamento e di selezione delle offerte, e sarebbero,
pertanto, incostituzionali perché invadono la materia tutela
della concorrenza riservata allo Stato.
In particolare, l’art.
100, nell’introdurre l’art. 58.22 nella legge prov. n. 26
del 1993, relativo alle procedure di affidamento degli incarichi di
progettazione sopra soglia comunitaria, inciderebbe sulla materia
tutela della concorrenza riservata allo Stato. Inoltre, la Provincia
autonoma di Trento non avrebbe statutariamente la competenza a
disciplinare gli appalti di servizi, nel cui ambito rientrano gli
incarichi di progettazione.
L’art. 101
introduce l’art. 58.23 relativo alle procedure aperte o
ristrette: si verterebbe in materia tutela della concorrenza,
riservata allo Stato.
L’art. 102
introduce l’art. 58.24 relativo all’asta pubblica, che
costituisce procedura di affidamento, come tale rientrante nella
tutela della concorrenza.
L’art. 103
introduce l’art. 58.25 relativo alla procedura ristretta, come
tale rientrante, anch’esso, nella tutela della concorrenza.
L’art. 104
introduce l’art. 58.26 relativo all’appalto-concorso, che
rientra tra le procedure di affidamento e dunque nella materia tutela
della concorrenza.
L’art. 105
introduce l’art. 58.27 relativo all’avvalimento, istituto
che attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione alle gare e,
come tale, rientra nella tutela della concorrenza.
L’art. 106
introduce l’art. 58.28, relativo agli avvisi di
preinformazione, che attengono alle procedure di affidamento e dunque
alla tutela della concorrenza.
L’art. 107
introduce l’art. 58.29 relativo alle offerte anomale, che
attengono ai criteri di selezione delle offerte, istituto rientrante
nella materia tutela della concorrenza.
L’art. 108
introduce l’art. 58.30 relativo a progettazione e direzione dei
lavori, istituti preclusi, per le ragioni sopra esposte, alla
legislazione provinciale.
L’art. 110
sostituisce l’art. 64 della più volte citata legge
provinciale, stabilendo che per quanto da essa non disposto, si
applica la normativa comunitaria in materia, che può essere
specificata con i regolamenti provinciali di attuazione della
suddetta legge provinciale.
La disposizione da ultimo
richiamata sarebbe incostituzionale nella parte in cui rinvia solo al
diritto comunitario e non anche al diritto statale; quest’ultimo,
infatti, «si pone come necessaria fonte interposta tra il
diritto comunitario e il diritto regionale o provinciale, nelle
materie che sono di competenza legislativa esclusiva statale».
L’art. 111, commi 1
e 2, sarebbe incostituzionale nella misura in cui demanda ad un
regolamento provinciale le norme attuative in materie riservate alla
competenza legislativa statale esclusiva. In tali materie, infatti,
la competenza regolamentare spetta allo Stato, secondo quanto
disposto dall’art. 5 del d.lgs. n. 163 del 2006.
L’art. 112, comma
2, consentendo un’ultrattività della disposizione
abrogata dal precedente comma – art. 9 della legge della
Provincia autonoma di Trento 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della
Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e
della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti
territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4
e disposizioni in materia di commercio) che disponeva una
maggiorazione del 10 per cento dell’aiuto all’investimento
rispetto ai livelli di intensità previsti dalla normativa
comunitaria, limitatamente alle domande di agevolazione pendenti non
ancora definite – determinerebbe una violazione del rispetto
del vincolo comunitario, di cui all’art. 8, primo comma, dello
statuto di autonomia, in combinato disposto con l’art. 117,
primo comma, Cost.
5.— In data 28
ottobre 2008, si è costituita la Provincia autonoma di Trento
che ha chiesto dichiararsi inammissibili o non fondate le questioni
di costituzionalità in esame.
6.— Con un
ulteriore ricorso (reg. ric. n. 92 del 2008), notificato il 21
novembre 2008 e depositato il successivo giorno 25, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 29, commi 2 e 3,
della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n.
16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del
bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del
bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia
autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2009).
Con il citato comma 2
sono stati inseriti nell’art. 111 della legge prov. n. 10 del
2008 i commi 1-bis e 1-ter.
Il citato comma 1-bis
dispone: «in deroga a quanto previsto dal comma 1, la
disciplina del capo VII-bis della legge provinciale n. 26 del 1993,
ad eccezione dell’articolo 50 sexies, ivi compresi gli articoli
da essa richiamati, introdotta da questa legge, può essere
applicata dalle amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dalla data
di entrata in vigore di questo comma, anche per gli interventi per i
quali gli strumenti di programmazione di tali amministrazioni già
prevedono, a tale data, il ricorso alla finanza di progetto. In tal
caso le disposizioni attuative eventualmente necessarie sono
stabilite con gli atti di gara».
Il successivo comma 1-ter
stabilisce: «in deroga a quanto previsto dal comma 1 sono
inoltre immediatamente applicabili i commi 4 e 5 dell’articolo
46-ter della legge provinciale n. 26 del 1993, come sostituito da
questa legge».
A sua volta il comma 3
del suddetto art. 29 ha modificato il comma 2 dell’art. 112
della legge prov. n. 10 del 2008, sostituendo le parole «alla
data di entrata in vigore di questa legge» con le seguenti
«alla data del 20 dicembre 2008».
Ad avviso del ricorrente
l’art. 29, comma 2, sarebbe incostituzionale per illegittimità
derivata dall’illegittimità degli artt. 2, 4, 29, 36,
42, 53, 55 e da 59 a 72 della legge prov. n. 10 del 2008, per
violazione degli artt. 11, 117, primo e secondo comma, lettere e),
l), ed m), della Costituzione, nonché degli artt. 4 e 8 del
d.P.R. n. 670 del 1972. La disposizione in esame, infatti, renderebbe
immediatamente applicabili le disposizioni del capo VII-bis della
legge prov. n. 26 del 1993, ad eccezione dell’articolo 50-
sexies, ivi compresi gli articoli da essa richiamati, nonché
l’art. 46-ter, commi 4 e 5, della stessa legge provinciale,
tutti introdotti dalle disposizioni della legge prov. n. 10 del 2008,
sopra citate.
Le disposizioni in
questione, sarebbero altresì viziate per «autonoma
violazione delle suddette norme della Costituzione e dello statuto di
autonomia».
Il comma 1-bis, inserito
dal suddetto comma 2 dell’art. 29, a propria volta, eccederebbe
la competenza statutaria di cui all’art. 8, primo comma, del
d.P.R. n. 670 del 1972, in quanto attiene ad ambiti, quali
l’ordinamento civile e la tutela della concorrenza, rimessi
alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Analoghe considerazioni
sono svolte rispetto al comma 1-ter, il quale dispone l’immediata
applicabilità dei commi 4 e 5 dell’art. 46-ter della
legge n. 26 del 1993, come sostituito dall’art. 53 della legge
prov. n. 10 del 2008, già censurato in quanto lesivo della
potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile,
poiché detterebbe una disciplina economica del rapporto
contrattuale.
L’art. 29, comma 3,
sarebbe incostituzionale in ragione dell’illegittimità
dell’art. 112 della legge prov. n. 10 del 2008 (per violazione
degli artt. 11, 117, primo e secondo comma, lettere e, l, ed m, della
Costituzione, nonché degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670 del
1972). Lo stesso sarebbe, altresì, lesivo, autonomamente
«delle suddette norme della Costituzione e dello statuto di
autonomia».
In particolare, la
modifica introdotta dall’art. 29, comma 3, consentendo
un’ultrattività dell’abrogato art. 9 della legge
prov. n. 6 del 1999, risulterebbe autonomamente lesiva della
normativa comunitaria di riferimento e, di conseguenza, violerebbe
l’art. 8 dello statuto, che impone al legislatore provinciale
il rispetto del diritto comunitario, in combinato disposto con l’art.
117, primo comma, della Costituzione.
7.— In data 11
dicembre 2008, si è costituita la Provincia autonoma di Trento
che ha chiesto dichiararsi inammissibili o non fondate le questioni
in esame.
8.— In data 6
ottobre 2009 la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria,
in ordine al ric. n. 62 del 2008, con la quale ha articolato una
pluralità di tesi difensive.
In premessa, la Provincia
ha esposto di aver adottato la legge nella quale sono contenute le
disposizioni impugnate nell’esercizio della potestà
legislativa di cui all’art. 8, primo comma, n. 17, dello
statuto di autonomia ed in adempimento dello specifico obbligo di
adeguamento dell’ordinamento provinciale ai principi di riforma
e di rispetto degli obblighi comunitari contenuti nel d.lgs. n. 163
del 2006, compito riconosciuto come «incombente» dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007.
Tanto osservato la
resistente ha dedotto, in particolare, quanto segue.
8.1.— In primo
luogo, è prospettato che la competenza legislativa esercitata
da essa Provincia nella fattispecie in esame è stata affermata
dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 401 del 2007.
Ed infatti, in detta sede
veniva dichiarata inammissibile per difetto di interesse
l’impugnazione dell’art. 4, comma 3, del decreto
legislativo n. 163 del 2006.
Ad avviso della
Provincia, la citata sentenza ha stabilito che, in ragione dell’art.
2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonché della clausola di
salvaguardia contenuta nell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163
del 2006, le norme del Codice degli appalti non hanno determinato
un’abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo un
obbligo di adeguamento.
8.2.— In secondo
luogo, si rileva che l’identificazione della materia lavori
pubblici provinciali e dei suoi confini va effettuata con riferimento
alla situazione anteriore alla riforma costituzionale del 2001, in
quanto più favorevole rispetto al riparto delle competenze
legislative operato in base al nuovo Titolo V della parte II della
Costituzione.
All’entrata in
vigore della novella dettata dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) la competenza di cui all’art. 8, primo comma, n.
17, dello statuto comprendeva, pacificamente, oltre alla
programmazione e al finanziamento dell’opera pubblica, anche la
fase amministrativa di scelta dell’altro contraente, nonché
la disciplina del contenuto della volontà della pubblica
amministrazione, anche quando essa si fosse manifestata con o negli
strumenti di diritto privato.
A sostegno delle proprie
argomentazioni, la Provincia ha richiamato le disposizioni
legislative che si sono succedute nel tempo (art. 4, comma 4, della
legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1973, n. 40,
che reca “Interventi straordinari per opere pubbliche e norme
in materia di lavori pubblici”; legge della Provincia autonoma
di Trento 29 luglio 1976, n. 20, che reca “Norme per
l’acceleramento delle procedure in materia di opere pubbliche”;
artt. 9-11 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 gennaio
1978, n. 3, che reca “Integrazioni di programmi di opere
pubbliche e nuove procedure amministrative”). La resistente ha
ricordato, altresì, che con la legge provinciale 3 gennaio
1983, n. 2 (Norme per l’esecuzione di lavori pubblici di
interesse provinciale) è stata adottata una disciplina
organica sulla esecuzione dei lavori pubblici.
A detta legge si è
aggiunta la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina
dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
dei beni della Provincia autonoma di Trento).
Quindi alla disciplina
della citata legge n. 2 del 1983 è subentrata quella dettata
dalla legge prov. n. 26 del 1993, modificata dalle disposizioni
impugnate.
Prima della legge
impugnata ha osservato la Provincia, l’esercizio di detta
potestà legislativa, intesa come relativa all’intero
ciclo della esecuzione dell’opera pubblica, non aveva
costituito oggetto di contestazioni. Ciò sarebbe giustificato
dalla circostanza che non avrebbe senso l’attribuzione della
suddetta competenza se la Provincia non potesse disciplinare la
realizzazione dell’opera pubblica dalla prima progettazione
alla finale esistenza.
A conferma di ciò
è richiamato l’art. 19-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
urbanistica ed opere pubbliche), contenente le disposizioni di
attuazione delle previsioni statutarie (è citata la sentenza
n. 230 del 2001).
Tale ricostruzione del
contenuto della materia lavori pubblici provinciali sarebbe, altresì,
avallata dalla giurisprudenza costituzionale.
La Provincia in proposito
richiama le sentenze n. 86 del 1979, n. 214 del 1985 e n. 482 del
1995, ed afferma che dell’ampiezza e della complessità
della suddetta materia si ha ulteriore conferma con la sentenza n.
302 del 2003, secondo la quale le norme sulla qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici ricadono nel settore delle opere
pubbliche di interesse provinciale, ma non necessariamente devono
essere uniformi, ed è incostituzionale un regolamento dello
Stato che pretenda di dettarle.
8.3.— In terzo
luogo, la Provincia sottolinea come l’art. 10 della legge cost.
n. 3 del 2001 tenda a far sì che le Regioni ad autonomia
speciale usufruiscano dell’incremento di autonomia contenuto
nella novella in quanto sia rispettata l’autonomia di cui
godevano in base allo statuto.
In tal senso è
richiamata la sentenza n. 48 del 2003, con la quale si riconosce che
la competenza sull’ordinamento degli enti locali attribuita
alle Regioni ad autonomia speciale non è intaccata dalla
riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, ma
sopravvive, quanto meno, negli stessi ambiti e negli stessi limiti
definiti dagli statuti.
La persistenza della
potestà legislativa provinciale, con riguardo all’ambito
in questione, emergerebbe, comunque, dalla stessa sentenza n. 401 del
2007, laddove quest’ultima ha ritenuto sussistente il difetto
d’interesse all’impugnazione del citato art. 4, comma 3,
del Codice degli appalti, anche in ragione della clausola di
adeguamento di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 4.
La stessa prassi
legislativa è in tal senso, tenuto conto, ad esempio. che la
statuizione normativa sulla rilevazione in ambito provinciale
dell’aumento dei costi dei materiali (art. 13, comma 6-ter,
della legge n. 26 del 1999, ora sostituito dall’impugnato art.
16 della legge prov. n. 10 del 2008) risultava già dall’art.
23 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in
materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque pubbliche,
trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia) e dall’art.
47 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della
Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria).
8.4.— In ragione di
tali premesse, nonché della circostanza che i lavori pubblici
provinciali costituiscono una vera materia, ad avviso della
resistente lo scrutinio di costituzionalità va condotto alla
luce dei limiti stabiliti dallo statuto, come specificati, in
particolare, in quelli delle riforme economico-sociali e degli
obblighi comunitari.
Le disposizioni statali
dettate a tutela della concorrenza, pertanto, non possono imporsi
tout court alla Provincia, in quanto adottate nell’esercizio di
una potestà legislativa statale, ma solo nel caso in cui le
stesse corrispondano a principi di riforma economico-sociale e agli
obblighi internazionali della Repubblica (sono richiamate le sentenze
n. 65 del 2005 e n. 230 del 2001).
Analoghe considerazioni
valgono per la resistente in ordine alle disposizioni espressione
della potestà legislativa statale in materia di ordinamento
civile.
Diversamente,
quest’ultimo si estenderebbe fino a ricomprendere tutta la fase
preliminare alla stipulazione, di formazione della volontà
della stazione appaltante e tutta la fase successiva, in cui
l’amministrazione si determina ad utilizzare questo o quello
strumento privatistico (sono richiamate le sentenze n. 159 del 2008 e
n. 35 del 1992).
8.5.— La Provincia
dà atto, tuttavia, che la Corte costituzionale con la sentenza
n. 411 del 2008 è sembrata discostarsi dalla clausola
dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, ed ammettere che
le competenze enunciate dall’art. 117, secondo comma, Cost.
possono avere un effetto limitativo delle competenze statutarie.
Tuttavia, ciò
rappresenta una ingiustificata differenziazione rispetto alla
costante linea giurisprudenziale del Giudice delle leggi.
Né sarebbe
giustificata l’applicazione del criterio della prevalenza,
utilizzato con riguardo alle Regioni a statuto ordinario. Detto
criterio, ad avviso della resistente, sarebbe stato utilizzato dalla
sentenza n. 401 del 2007 per «riedificare (…) le materie
“tutela della concorrenza” e “ordinamento civile”
che la giurisprudenza costituzionale precedente aveva
“smaterializzato” inquadrandole in materie “trasversali”,
e che (…) nella sentenza n. 411 del 2008 essa ha assunto come
perno della sua motivazione».
8.6.— Resta fermo,
pertanto, ad avviso della Provincia autonoma, che il vaglio di
costituzionalità deve tener conto delle disposizioni
statutarie. In tal senso, sono richiamate le sentenze n. 1 del 2008 e
n. 14 del 2004, le quali mettono in evidenza tale metodologia di
giudizio.
8.7.— Poiché
ad avviso della Provincia il ricorso dello Stato muove
dall’asserzione della incompetenza della Provincia medesima a
dettare le disposizioni censurate, le questioni sottoposte all’esame
della Corte sarebbero infondate.
Nel caso in cui, invece,
si ritenesse che lo Stato ha contestato il superamento dei limiti
statutari, le questioni sarebbero inammissibili per genericità
delle censure, in quanto il ricorrente deduce la contrarietà
alle disposizioni del Codice degli appalti, ma non argomenta sulla
natura di norme di riforma economico-sociale delle stesse, dal
momento che tale qualifica non può attribuirsi ad un intero
complesso normativo statale. Né può affermarsi che la
tutela della concorrenza, per sua stessa natura, debba essere
necessariamente uniforme.
Proprio l’esame
dell’ordinamento comunitario pone in luce come siano lasciati
spazi di discrezionalità. Così, la stessa Commissione
europea esemplifica diverse forme di pubblicità che possono
essere seguite dalle amministrazioni per i contratti sotto soglia di
interesse trasfrontaliero certo (Corte di giustizia delle Comunità
europee, sentenza 15 maggio 2008, resa nelle cause C-147/06 e
C-148/06, paragrafi 31 e 33).
8.8.— Infine,
rileva la Provincia che nell’affermare la propria potestà
legislativa, essa non intende difendere «normative opache, con
le quali si innalzino barriere protezionistiche, a tutela di
interessi localistici».
Ad impedire ciò
sussiste il limite del rispetto della Costituzione (in particolare,
gli artt. 3, 41 e 120 Cost.).
8.9.— Passando
all’esame delle singole censure la Provincia contesta le
violazioni prospettate dallo Stato e mette in evidenza la genericità
delle censure stesse.
9.— In data 7
ottobre 2009, la Provincia ha depositato memoria anche in ordine al
ricorso n. 92 del 2008.
9.1.— Innanzi
tutto, nel dedurre l’infondatezza e l’inammissibilità
delle censure prospettate in ordine all’art. 29, comma 2, della
legge prov. n. 16 del 2008, sono richiamate le difese prospettate con
la memoria relativa al ricorso n. 62 del 2008.
In ordine alle ragioni
che hanno determinato la disposta anticipazione del termine di
entrata in vigore della disciplina dell’istituto della finanza
di progetto, si osserva che risponde all’interesse pubblico
mettere subito in campo la normativa in esame.
Ciò vale anche per
l’immediata applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 46-ter
della legge n. 26 del 1996, come sostituito dalla legge n. 10 del
2008, che riguardano alcuni meccanismi di regolazione delle
condizioni economiche del contratto.
Ad avviso della
Provincia, pur venendo enunciato, non sarebbe in effetti prospettato
alcun vizio autonomo della norma in questione, ragione per la quale
la relativa censura sarebbe inammissibile per genericità.
9.2.— Analoghe
considerazioni sono svolte con riguardo all’impugnazione
dell’art. 29, comma 3, della legge prov. n. 16 del 2008.
Mancano, infatti, le
motivazioni che facciano comprendere per quale ragione sarebbe
costituzionalmente illegittima la reviviscenza parziale, e limitata
ad un periodo, con tutta evidenza transitorio, della norma di cui è
stata disposta l’abrogazione.
Sarebbe palese, quindi,
l’inammissibilità delle censure per genericità.
La questione, comunque,
non sarebbe fondata in quanto la norma impugnata, nel prevedere aiuti
finanziari di sostegno economico alle imprese, è estranea alla
materia dei lavori pubblici di interesse provinciale.
Tale ultrattività,
inoltre, troverebbe giustificazione nell’esigenza di garantire
parità di trattamento e mantenere l’azione
amministrativa nei canoni di imparzialità e buon andamento.
Considerato in diritto
1.— Con un primo
ricorso (n. 62 del 2008) il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato numerose disposizioni della legge della Provincia autonoma
di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici,
della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di
sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008,
n. 1, in materia di urbanistica), ed in particolare quelle contenute
negli articoli 1, nella parte in cui sostituisce l’art. 1,
commi 1, 2, 4, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento
10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); 2; 3; 4,
nella parte in cui sostituisce l’art. 2, comma 2, della legge
prov. n. 26 del 1993; 5; 6; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17,
nella parte in cui introduce l’art. 13-bis, commi 1, 2, lettere
b), c), e), f), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), e 3,
della medesima legge prov. n. 26 del 1993; 18, comma 1, lettera a);
20; 22, nella parte in cui, nel modificare l’art. 20 della
legge prov. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i
commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in
cui sostituisce l’art. 22, comma 3, della medesima legge prov.
n. 26 del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera
a); 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45, comma 1, lettera
a); 46; 47; 48; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66;
67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87;
88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104;
105; 106; 107; 108; 110; 111, commi 1 e 2; 112, comma 2, in
riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e),
l), ed m), della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Le disposizioni
impugnate, secondo il ricorrente, esorbiterebbero dalla competenza
legislativa primaria che l’art. 8 dello statuto speciale
attribuisce, nei limiti predeterminati dal precedente art. 4, alla
Provincia, in materia soprattutto di «lavori pubblici di
interesse provinciale» (art. 8, primo comma, n. 17).
Tali disposizioni,
infatti, inciderebbero su ambiti materiali di competenza legislativa
statale esclusiva, quali la tutela della concorrenza, l’ordinamento
civile e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
nell’esercizio di tali competenze lo Stato ha emanato il
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Inoltre, le disposizioni
impugnate, sotto alcuni profili, lederebbero anche la potestà
legislativa statale in materia di giurisdizione, norme processuali,
giustizia amministrativa e tutela dell’ambiente.
1.1.— Con un
ulteriore ricorso (n. 92 del 2008) il Presidente del Consiglio dei
ministri ha anche impugnato l’art. 29, commi 2 e 3, della legge
provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione
dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale
2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2009-2011 della Provincia autonoma di Trento – legge
finanziaria provinciale 2009).
Secondo il ricorrente,
l’art. 29, comma 2, sarebbe viziato da illegittimità
derivata dall’illegittimità degli artt. 2, 4, 29, 36,
42, 53, 55 e da 59 a 72 della legge prov. n. 10 del 2008, per
violazione degli artt. 11, 117, primo e secondo comma, lettere e),
l), ed m), Cost., nonché degli artt. 4 e 8, primo comma, del
d.P.R. n. 670 del 1972, in quanto renderebbe immediatamente
applicabili le disposizioni del capo VII-bis della legge prov. n. 26
del 1993, ad eccezione dell’articolo 50-sexies, ivi compresi
gli articoli da essa richiamati, nonché l’art. 46-ter,
commi 4 e 5, della stessa legge provinciale, tutti introdotti dalle
disposizioni della legge prov. n. 10 del 2008, sopra citate.
Le disposizioni in
questione sarebbero, altresì, lesive direttamente dei suddetti
parametri costituzionali.
2.— I due giudizi,
per la loro connessione, devono essere riuniti ai fini di un’unica
decisione.
3.— In via
preliminare, deve essere esaminata l’eccezione della Provincia
autonoma di Trento, secondo cui le questioni proposte dallo Stato
sarebbero tutte inammissibili o comunque non fondate, essendosi
formato «un vero e proprio giudicato vincolante tanto per lo
Stato quanto per la Provincia» a seguito della sentenza di
questa Corte n. 401 del 2007 (punto 6.1 del Considerato in diritto),
là dove si è dichiarato il difetto di interesse della
Provincia ad impugnare il Codice degli appalti.
L’eccezione non è
fondata.
Con la citata decisione è
stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse la questione
proposta dall’odierna resistente nei confronti, tra l’altro,
del comma 3 dell’art. 4 del d.lgs. n. 163 del 2006. Tale norma
disciplina le procedure di gara e la fase di esecuzione del contratto
in relazione alle quali le Regioni non possono prevedere una
disciplina diversa da quella stabilita nel medesimo Codice degli
appalti.
Per giungere a tale
conclusione questa Corte ha richiamato la clausola di salvaguardia
contenuta nel comma 5 dell’art. 4 del suddetto Codice, secondo
cui «le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le
disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di
attuazione». A questo fine opera, pertanto, il meccanismo
prefigurato dall’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà
statale di indirizzo e coordinamento), secondo il quale l’emanazione
di nuove norme statali non determina una diretta abrogazione di leggi
provinciali preesistenti, ma solo l’obbligo di adeguamento «ai
principi e norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello
statuto speciale», che siano stati determinati dalla
legislazione dello Stato, entro i sei mesi successivi alla
pubblicazione dell’atto legislativo statale nella Gazzetta
Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Nella
sentenza citata si afferma, inoltre, come il mancato adempimento di
siffatto obbligo può essere fatto valere dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso contro leggi provinciali che non
si sono «adeguate».
Da queste affermazioni
non può, pertanto, desumersi, come sostiene la difesa della
Provincia, che la legge impugnata, costituendo esecuzione del dovere
di adeguamento, non possa essere oggetto della impugnazione
principale ora in esame.
Appare evidente che
l’eccezione di giudicato si basa su un equivoco. La resistente
ritiene che l’impugnazione proposta dallo Stato, involgente la
quasi totalità delle norme contenute nella legge provinciale,
postuli la negazione della competenza della Provincia autonoma
relativa alla adozione della stessa legge. In realtà
l’impugnazione è rivolta nei confronti di specifiche
disposizioni della legge stessa, senza però che sia stata
dedotta la negazione della competenza della Provincia ad adottare una
normativa in materia; normativa adottata in attuazione di quanto
previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Non viene,
pertanto, in rilievo nella specie alcun giudicato costituzionale
comportante preclusione per lo Stato ad impugnare le leggi
provinciali de quibus.
4.— Prima di
esaminare le singole censure proposte con i due ricorsi dello Stato,
occorre stabilire, avuto riguardo ai rilievi contenuti nelle memorie
della difesa provinciale, se trovino applicazione, o comunque
rilevino, le norme contenute nel Titolo V della parte II della
Costituzione ovvero debbano essere applicate soltanto quelle
contemplate nello statuto speciale.
In particolare, la
resistente assume che, avendole il predetto statuto attribuito la
materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, troverebbero
applicazione esclusivamente le disposizioni statutarie perché
più favorevoli rispetto al sistema di competenza delineato,
nel settore in esame, dal Titolo V della parte II della Costituzione.
Pertanto, a giudizio della difesa provinciale, «l’identificazione
della materia e dei suoi confini va svolta con riferimento alla
situazione normativa anteriore alla riforma costituzionale del 2001,
in quanto essa risulta – per lo specifico ambito dei lavori
pubblici di interesse provinciale – più favorevole del
riparto condotto in base al Titolo V come riformato nel 2001».
Come è noto,
secondo l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)
«sino all’adeguamento dei rispettivi statuti», le
disposizioni della stessa legge costituzionale «si applicano
anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite».
Questa Corte ha chiarito
che la funzione espletata dal citato art. 10 è quella «di
garantire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome –
attraverso un procedimento di adeguamento automatico e all’esito
di una valutazione complessiva dei due sistemi in comparazione –
quegli spazi di maggiore autonomia previsti dalle norme contemplate
dal nuovo Titolo V, in attesa della revisione dei singoli statuti
speciali attraverso il procedimento introdotto dalla legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti
l’elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)»
(sentenza n. 370 del 2006). Con la norma in esame, la legge
costituzionale n. 3 del 2001 ha, pertanto, perseguito «l’obbiettivo
di evitare che il rafforzamento del sistema delle autonomie delle
Regioni ordinarie, attuato dalla riforma del Titolo V, potesse
determinare un divario rispetto a quelle Regioni che godono di forme
e condizioni particolari di autonomia» (citata sentenza n. 370
del 2006).
Occorre, pertanto,
accertare, in applicazione dei predetti principi, il rapporto che
intercorre tra le disposizioni contenute nel novellato Titolo V e
quelle contenute nello statuto speciale della Regione Trentino
Alto-Adige/Südtirol.
Va premesso che, con
riferimento al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le
Regioni a statuto ordinario, questa Corte ha più volte
affermato che, in mancanza di espressa indicazione costituzionale,
nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubblici «non integrano una
vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto
al quale afferiscono» (sentenza n. 303 del 2003) e pertanto
possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà
legislative statali o regionali. Ne deriva che non è
«configurabile né una materia relativa ai lavori
pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente
al settore dei lavori pubblici di interesse regionale»
(sentenza n. 401 del 2007, punto 3 del Considerato in diritto). Si è,
inoltre, puntualizzato che «tali affermazioni non valgono
soltanto per i contratti di appalti pubblici, ma sono estensibili
all’intera attività contrattuale della pubblica
amministrazione che non può identificarsi in una materia a sé,
ma rappresenta, appunto, un’attività che inerisce alle
singole materie sulle quali essa si esplica» (citata sentenza
n. 401 del 2007). In questa prospettiva, avendo riguardo alle
competenze delle singole Regioni, deve ritenersi che esse sono
legittimate a regolare soltanto quelle fasi procedimentali che
afferiscono a materie di propria competenza, nonché gli
oggetti della procedura rientranti anch’essi in ambiti
materiali di pertinenza regionale (sentenza n. 160 del 2009). Questa
Corte ha poi affermato che, «al fine di evitare che siano
vanificate le competenze delle Regioni» a statuto ordinario, è
consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze
possano produrre «effetti proconcorrenziali», purché
tali effetti «siano indiretti e marginali e non si pongano in
contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e
promuovono la concorrenza» (citata sentenza n. 160 del 2009,
che riprende, testualmente, le affermazioni della sentenza n. 431 del
2007).
L’art. 8, primo
comma, n. 17), del d.P.R. n. 670 del 1972, recante lo statuto
speciale, attribuisce, invece, alle Province autonome di Trento e di
Bolzano competenza legislativa primaria in materie specificamente
enumerate, tra le quali rientra anche quella dei «lavori
pubblici di interesse provinciale». Tale espressa previsione di
una competenza propria nella materia in questione e l’ampiezza
della stessa sono tali da comportare una maggiore autonomia delle
Province autonome così come delle Regioni a statuto speciale
rispetto a quella assicurata alle Regioni a statuto ordinario dal
novellato Titolo V, che, come già sottolineato, non contempla
un ambito materiale, nel settore dei lavori pubblici, che possa
considerarsi di competenza regionale.
Quanto sin qui esposto
non significa, però, che – in relazione alla disciplina
dei contratti di appalto che incidono nell’ambito territoriale
della Provincia – la legislazione provinciale sia libera di
esplicarsi senza alcun vincolo e che non possano trovare applicazione
le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006.
Lo stesso art. 8, sopra
citato, prevede che la potestà legislativa primaria della
Provincia deve osservare i limiti previsti dall’art. 4 dello
statuto, il quale stabilisce che la potestà legislativa
regionale, ma anche quella provinciale, deve esplicarsi «in
armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento
giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi
internazionali e degli interessi nazionali (…) nonché
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica». Ne consegue che la potestà legislativa
provinciale in questa specifica materia deve essere esercitata, come
questa Corte ha già avuto modo di affermare con riguardo ad
altri ambiti ex art. 8 dello statuto di autonomia, nel rispetto dei
suddetti limiti (sentenze n. 226 del 2009, n. 378 del 2007).
4.1.— Orbene, deve
rilevarsi come tra gli obblighi internazionali sia da annoverarsi il
rispetto dei principi generali del diritto comunitario e delle
disposizioni contenute nel Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo
della Comunità europea, ora ridenominato, dopo l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e, in particolare, per quanto interessa in
questa sede, di quelle che tutelano la libera concorrenza.
Questa Corte ha già
avuto modo di precisare che la nozione di concorrenza di cui al
secondo comma, lettera e), dell’art. 117 della Costituzione
«non può che riflettere quella operante in ambito
comunitario» (sentenza n. 401 del 2007).
Avendo riguardo al
diritto europeo, devono, pertanto, essere ricomprese in tale nozione:
a) «le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno
ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono
negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne
disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di
sanzione» (sentenza n. 430 del 2007): si tratta, in sintesi, di
misure antitrust; b) le disposizioni legislative «di
promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne
l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o
eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità
imprenditoriale e della competizione tra imprese» (citata
sentenza n. 430 del 2007): si tratta, in sintesi, di misure volte ad
assicurare la concorrenza “nel mercato”; c) le
disposizioni legislative che perseguono il fine di assicurare
procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali
procedure in modo da assicurare «la più ampia apertura
del mercato a tutti gli operatori economici» (sentenza n. 401
del 2007): si tratta, in sintesi, di interventi mirati a garantire la
concorrenza “per il mercato” (da ultimo, sentenza n. 160
del 2009).
Nello specifico settore
degli appalti vengono in rilievo tutte le disposizioni che perseguono
fini riconducibili all’esigenza sia di evitare comportamenti
delle imprese idonei ad alterare le regole concorrenziali sia di
garantire la progressiva liberalizzazione dei mercati in cui sono
ancora presenti barriere all’entrata o altri impedimenti
all’ingresso di nuovi operatori economici.
In questa sede assumono,
poi, rilevanza particolare le norme che, disciplinando la fase
procedimentale prodromica alla stipulazione del contratto, si
qualificano per la finalità perseguita di assicurare la
concorrenza “per” il mercato. Si tratta di disposizioni
che, sul piano comunitario, e dunque anche sul piano dell’ordinamento
dello Stato, tendono a tutelare essenzialmente i principi della
libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento
e della libera prestazione di servizi (artt. da 28 a 32; da 34 a 37;
da 45 a 54; da 56 a 66 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, già artt. da 23 a 31 e da 39 a 59 del Trattato che
istituisce la Comunità europea).
La previsione, infatti,
di norme che si discostino, eventualmente, dal modello definito in
ambito comunitario viola tanto i valori tutelati dal diritto europeo
impedendo o restringendo l’esercizio delle fondamentali libertà
comunitarie, quanto le corrispondenti normative statali adottate
nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva prevista
dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
In conclusione sul punto,
la Provincia autonoma di Trento, nel dettare norme in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale, pur esercitando una
competenza primaria specificamente attribuita dallo statuto di
autonomia, deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto
alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di
evidenza pubblica, i principi della tutela della concorrenza
strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e dunque le
disposizioni contenute nel Codice degli appalti che costituiscono
diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo.
4.2.— Altro limite
alla suddetta competenza legislativa provinciale è rinvenibile
nei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, tra i
quali sono ricompresi anche quelli afferenti alla disciplina di
istituti e rapporti privatistici, che non può che essere
uniforme sull’intero territorio nazionale, in ragione della
esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.
In relazione a questo
aspetto viene in rilievo, in linea generale, la fase di conclusione
ed esecuzione del contratto di appalto. Con riferimento a tale fase
questa Corte, infatti, ha avuto modo di rilevare come
l’amministrazione si ponga in una posizione di tendenziale
parità con la controparte ed agisca non nell’esercizio
di poteri amministrativi, bensì nell’esercizio della
propria autonomia negoziale (sentenza n. 401 del 2007).
A ciò è da
aggiungere che nella suindicata fase di conclusione ed esecuzione del
rapporto contrattuale si collocano anche istituti che rispondono ad
interessi unitari e che, implicando valutazioni e riflessi
finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio
dello Stato, possono ritenersi espressione del limite rappresentato
dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali (sia pure
con riferimento ad un singolo istituto afferente alla fase esecutiva,
si vedano la sentenza n. 447 del 2006 e, prima della riforma del
Titolo V, la sentenza n. 482 del 1995).
In definitiva, la
Provincia autonoma è tenuta, tra l’altro, a rispettare,
con riguardo, in particolare, alla disciplina della suddetta fase,
anche quelle norme statali, contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006, che
sono espressione dei principi dell’ordinamento giuridico della
Repubblica e delle norme di riforma economico-sociale.
A questo ultimo
proposito, va ricordato che con la citata sentenza n. 482 del 1995
questa Corte ha avuto modo di chiarire che la legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), poi
sostanzialmente trasfusa nel Codice degli appalti pubblici, ha
innovato profondamente il quadro legislativo dei lavori pubblici.
Tale pronuncia, con riferimento alla legge citata, ha così
osservato: «essa è diretta a riordinare complessivamente
la materia, modificando tratti essenziali della precedente
disciplina, considerata inadeguata per un’efficace
amministrazione del settore, che richiede la programmazione e
l’effettiva esecuzione delle opere pubbliche in tempi ed a
costi certi e prefissati, secondo procedure trasparenti ed idonee a
garantire la correttezza e la libera concorrenza, con una netta
separazione, anche per gli aspetti tecnici che vanno dalla
progettazione al collaudo, dei compiti propri dell’amministrazione
committente rispetto all’attività di chi esegue le
opere. La complessiva e profonda innovazione normativa tocca un
settore che, negli aspetti disciplinati dalla riforma, assume
importanza nazionale e richiede l’attuazione di principi
uniformi su tutto il territorio del Paese. Tali principi comportano,
tra l’altro, l’omogeneità e la trasparenza delle
procedure, l’uniforme qualificazione dei soggetti, la libera
concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni
regionali. Inoltre si afferma l’esigenza di costituire un
organismo indipendente, al quale affidare la vigilanza e la garanzia
del rispetto dei principi fissati dalla legge. Nel caso in esame
ricorrono, dunque, gli elementi richiesti dalla Corte perché
una disciplina legislativa veda riconosciuti i caratteri sostanziali
delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze
numeri 406, 153, 29 del 1995, 356 del 1994, 359 e 355 del 1993)».
Alla luce delle
considerazioni, già allora svolte da questa Corte, ancora oggi
valide, deve essere riconosciuto ai principi desumibili dalle
disposizioni del Codice degli appalti la natura di norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica, come tali costituenti
legittimamente limite alla potestà legislativa primaria della
resistente Provincia autonoma di Trento; e ciò segnatamente
per quelle norme del predetto Codice che attengono, da un lato, alla
scelta del contraente (alle procedure di affidamento) e, dall’altro,
al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua
esecuzione.
Ad analoghe conclusioni
deve pervenirsi per quanto attiene alla materia del contenzioso
giurisdizionale, rispetto alla quale operano i medesimi limiti
derivanti dai principi dell’ordinamento giuridico, che
riconducono tale materia alla esclusiva competenza legislativa dello
Stato per evidenti motivi di unitarietà e uniformità
sull’intero territorio nazionale delle relative disposizioni.
La disciplina statale in
materia pone, nel suo complesso, i requisiti validi per garantire, su
tutto il territorio nazionale, la tutela giurisdizionale; come tale,
costituisce principio dell’ordinamento giuridico che funge,
anch’esso, da limite alla potestà legislativa primaria
della Provincia autonoma di Trento ex art. 8, primo comma, n. 17),
dello statuto (sentenza n. 73 del 2008).
5.— In conclusione,
dunque, nel settore degli appalti pubblici il riparto di competenze
si atteggia in modo diverso a seconda che trovino applicazione il
Titolo V della parte II della Costituzione ovvero norme statutarie
speciali che prevedano, in via autonoma, la materia dei lavori
pubblici, di interesse regionale o, come nel caso qui in esame, di
interesse provinciale.
Nel primo caso, in
mancanza della previsione di un ambito materiale nel quale ricondurre
gli appalti pubblici, le Regioni a statuto autonomo possono,
nell’esercizio di una loro specifica competenza, emanare norme
che producano «effetti proconcorrenziali», nei limiti
innanzi indicati.
In presenza, invece, di
una previsione statutaria, quale quella in esame, che contempli,
quale materia a sé, i lavori pubblici di interesse
provinciale, l’ente ad autonomia speciale è legittimato
a disciplinare il settore, ma, nell’esercizio di tale specifica
competenza legislativa, deve rispettare i limiti fissati dallo
statuto speciale (art. 4).
Ciò comporta, per
quanto attiene in particolare alla tutela della concorrenza, che la
disciplina provinciale non possa avere un contenuto difforme da
quella assicurata in ambito europeo e nazionale e, quindi, non possa
alterare negativamente il livello di tutela assicurato da
quest’ultimo.
6.— Esaurita
l’analisi delle questioni preliminari prospettate dalla
resistente, prima di passare a valutare le singole censure proposte
dallo Stato, è opportuno sottolineare come in una fattispecie
per molti aspetti analoga, relativa all’impugnazione statale
della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,
in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo
2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo
dell’appalto), l’Avvocatura generale dello Stato, pure
impugnando numerose disposizioni di tale legge per violazione della
competenza statale in materia di tutela della concorrenza e di
ordinamento civile, ha formulato specifiche ed argomentate censure
nei confronti di ciascuna delle disposizioni della legge regionale
impugnata. Tanto che, con la sentenza n. 411 del 2008, questa Corte
si è pronunciata nel merito di queste impugnazioni.
Nella fattispecie ora in
esame, invece, il ricorso proposto dallo Stato nei confronti della
legge della Provincia autonoma di Trento è, in larghissima
parte, apodittico e carente di motivazioni specifiche nei confronti
delle singole norme della citata legge, dal momento che esso, in
generale, si limita a dedurre che varie norme oggetto di gravame sono
invasive della competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela
della concorrenza e di ordinamento civile. È mancato, pure in
presenza del descritto quadro articolato delle competenze dello Stato
e della Provincia autonoma e di un contenuto talora anche molto
complesso delle norme impugnate, uno specifico riferimento alle
ragioni che determinerebbero un insanabile contrasto con la
disciplina comunitaria o con quella contenuta nel Codice degli
appalti.
In particolare, dalle
indicazioni sintetiche contenute nel ricorso dello Stato non è
dato comprendere neppure se le norme impugnate vengano censurate per
il solo fatto di invadere la competenza esclusiva dello Stato in tema
di tutela della concorrenza o di ordinamento civile oppure vengano
censurate per il loro asserito contrasto con i parametri interposti
contenuti nella disciplina comunitaria o in quella nazionale di cui
al citato Codice. A tale ultimo proposito, deve, inoltre,
sottolinearsi come il ricorrente avrebbe dovuto indicare le
disposizioni del predetto Codice, o almeno il loro contenuto,
eventualmente recanti prescrizioni difformi rispetto a quelle oggetto
di impugnazione (sentenze n. 411 del 2008 e n. 51 del 2008).
In tale situazione, non
può che dichiararsi la inammissibilità delle censure
formulate in modo generico ed indeterminato.
Le suindicate carenze
argomentative determinano, innanzitutto, la inammissibilità
dell’impugnazione dell’art. 1, nella parte in cui
sostituisce il comma 1 dell’art. 1 della legge prov. n. 26 del
1993, in quanto, malgrado esso sia stato indicato nell’epigrafe
del ricorso, non risultano formulate nei suoi confronti censure di
alcun genere.
Deve essere, poi,
dichiarata la inammissibilità per genericità di un
primo e ampio gruppo di censure, che sono appena adombrate nel
ricorso. Tale inammissibilità, in particolare, concerne le
doglianze proposte nei confronti dei seguenti articoli della legge
prov. n. 10 del 2008: 5 (in tema di determinazione del valore degli
affidamenti); 10 (in tema di divieti di divulgazione; in relazione a
tale norma è evocato, inoltre, un parametro costituzionale
inconferente rappresentato dalla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni); 15 (sulle prescrizioni tecniche); 16,
comma 1, lettera c), in tema di adeguamento prezzi; 17, che introduce
l’art. 13-bis della legge prov. n. 26 del 1993 (nella parte in
cui il suddetto art. 13-bis, comma 2, lettera c, e comma 3,
disciplina i capitolati); 18, comma 1, lettera a), (in tema di
progettazioni; anche in questo caso è richiamato, ancora una
volta in maniera inconferente, il parametro costituzionale dei
livelli essenziali delle prestazioni); 22, nella parte in cui, nel
modificare l’art. 20 della legge prov. n. 26 del 1993,
sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del
medesimo art. 20 (in tema di affidamento di incarichi di
progettazione); 23 (sul concorso di progettazione); 24, nella parte
in cui sostituisce l’art. 22, comma 3, della legge prov. n. 26
del 1993 (sulle procedure di affidamento degli incarichi di direzione
dei lavori); 25 (sulle garanzie dell’offerta); 26 (sulle
coperture assicurative); 27 (in tema di affidamento di incarichi
esterni ai collaudatori); 28 (sui bandi di gara); 29 (sulla
pubblicità dei bandi di gara); 30 (sulla pubblicità
degli avvisi di aggiudicazione); 31 (sulle informazioni circa i
mancati inviti, le esclusioni e aggiudicazioni); 32 (sui contratti a
corpo e a misura; in relazione a tale disposizione, a fondamento
dell’impugnazione, il ricorrente aggiunge, ma sempre
genericamente, la diversità rispetto al «terzo
correttivo», che, però, è un decreto successivo
al ricorso); 33, comma 1, lettera a), (sul dialogo competitivo); 34,
che sostituisce l’art. 31 della legge prov. n. 26 del 1993
(sulla licitazione), limitatamente ai commi 2 e 3 del suddetto art.
31; 36 (sul dialogo competitivo); 38 (sull’asta elettronica);
da 39 a 44 (sui soggetti ammessi alla gara e sui requisiti di
partecipazione); 45, comma 1, lettera a (sui criteri di
aggiudicazione dell’offerta economica); 46 (sulle fasi
dell’aggiudicazione); 47 (sulla verifica dei requisiti
dell’aggiudicatario); 48 (sulle disposizioni organizzative per
il ricorso al subappalto); 53 (sulla disciplina economica
dell’esecuzione dei lavori pubblici); 55 (sulla concessione di
lavori pubblici); 56, ad eccezione di quanto si dirà tra breve
con riferimento alla parte dello stesso art. 56 che, nel sostituire
l’art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993, modifica il comma 4
del medesimo art. 50; 57 (in tema di affidamenti diretti al
concessionario); 58 (in tema di appalti del concessionario); da 59 a
72 (sulla finanza di progetto); 73 e 74 (sulle varianti progettuali);
da 79 a 85, e da 87 a 89 (sulla fase di esecuzione del rapporto
contrattuale); da 91 a 95, 97 e 98 (su lavori relativi a beni
culturali); da 100 a 108 (sulle procedure di affidamento e di
selezione delle offerte); 112, comma 2 (sulla applicabilità
dell’abrogato comma 4 dell’art. 9 della legge provinciale
13 dicembre 1999, n. 6, recante «Interventi della Provincia
autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova
imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in
modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni
in materia di commercio»). In particolare, in relazione a tale
ultima disposizione, attesa la sua incidenza su ambiti specifici
diversi da quello degli appalti, non si adduce alcuna argomentazione
idonea a sorreggere la censura formulata.
7.— Un secondo
gruppo di censure deve, invece, ritenersi ammissibile e fondato.
In particolare, esse sono
dirette contro talune disposizioni afferenti, prevalentemente, alla
fase della procedura di affidamento dell’appalto e contenenti
norme, per molti aspetti, differenti rispetto a quelle dettate dal
legislatore statale e da quello comunitario. Tale diversità
altera il livello di tutela della concorrenza assicurato dallo Stato
su tutto il territorio nazionale, incidendo negativamente anche sulle
libertà comunitarie di circolazione delle persone e delle
merci.
In particolare, sono
fondate, in quanto sorrette da adeguate, sia pure sintetiche,
argomentazioni, le censure relative alle disposizioni che vengono di
seguito indicate.
7.1.— L’art.
1 della legge prov. n. 10 del 2008 sostituisce l’art. 1 della
legge prov. n. 26 del 1993.
Il comma 6 del novellato
art. 1 stabilisce che – per gli interventi eseguiti
direttamente da privati a scomputo di contributi connessi ad atti
abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli
obblighi derivanti da convezioni di lottizzazione – non si
applicano le norme di garanzia che disciplinano le procedure di gara.
Tale previsione è
illegittima, in quanto viola i limiti statutari poiché reca
una disciplina in contrasto con i principi contenuti nell’art.
32, comma 1, lettera g), del Codice degli appalti, dettati dal
legislatore statale in attuazione della normativa comunitaria a
tutela della concorrenza.
La disposizione statale,
infatti, prevede che – ricorrendo l’ipotesi suddetta –
l’avente diritto deve presentare all’amministrazione, in
sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare
delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in
cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo
contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del
progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste
dall’articolo 55 del medesimo Codice degli appalti.
La necessità
dell’espletamento di tale gara non è invece contemplata
dall’impugnata disposizione provinciale, donde la sua
illegittimità costituzionale, atteso che essa incide
negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurata
dalle disposizioni statali.
7.2.— Il comma 7
del novellato art. 1 della suddetta legge prov. n. 26 del 1993
prevede l’applicazione delle regole a tutela della concorrenza
soltanto per i contratti di sponsorizzazione relativi ad opere o
lavori pubblici di cui all’allegato I della direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004
(corrispondente all’allegato I del Codice degli Appalti),
nonché per quelli aventi ad oggetto i beni culturali, non
menzionando, invece, né i servizi di cui all’allegato II
del Codice degli appalti, né le forniture disciplinate dal
medesimo (gli uni come le altre, invece, espressamente menzionati
dall’art. 26 del Codice).
La norma in esame è
illegittima in quanto lede i principi affermati dal legislatore
statale nel citato art. 26 del Codice degli appalti, il quale, da un
lato, contiene una disposizione di portata applicativa più
ampia, per dare effettività nel settore alla tutela della
concorrenza, ricomprendendo tutte le tipologie di contratti di
sponsorizzazione; dall’altro, puntualizza che si applicano
soltanto i principi del Trattato quando «i lavori, i servizi,
le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello
sponsor», con la conseguenza che trovano applicazione le norme
del Codice qualora il contratto abbia natura onerosa per
l’amministrazione.
7.3.— L’art.
4, nella parte in cui sostituisce l’art. 2, comma 2, della
legge prov. n. 26 del 1993, estende l’applicazione del
contenuto dell’intera legge provinciale anche ai lavori
eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici,
che ricevono finanziamenti dalla Provincia. La norma è
illegittima, in quanto pone, quale condizione per la sua
applicazione, l’esistenza di progetti di importo complessivo
pari a tre milioni di euro, mentre l’art. 32 del d.lgs. n. 163
del 2006 prevede il diverso limite di un milione di euro, così
assicurando una maggiore tutela della concorrenza.
7.4.— L’art.
34 disciplina la licitazione privata, stabilendo, al comma 1, che con
tale procedura «si fa luogo a una gara pubblica esperita sulla
base di un progetto esecutivo, o definitivo nei casi previsti dalla
legge, fra più soggetti invitati a questo scopo e selezionati
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione».
Ad avviso del ricorrente,
detta disposizione sarebbe incostituzionale, in quanto «il
diritto nazionale a maggior tutela della concorrenza impone che nella
procedura ristretta siano invitate tutte le imprese che ne fanno
richiesta, e non solo quelle scelte dalla stazione appaltante, come
dispone, invece, la legge provinciale, che dunque garantisce una
minore soglia di tutela della concorrenza».
La questione relativa al
predetto comma è fondata.
L’art. 55 del
Codice degli appalti prevede, in particolare al comma 6, che «nelle
procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta
di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati
dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto
delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne
abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal bando».
È evidente,
pertanto, che, nella prospettiva nazionale di attuazione dei principi
di libera concorrenza, è consentita la partecipazione alla
procedura ristretta di «tutti i soggetti che ne abbiano fatto
richiesta» e non solo, come, invece, previsto dal legislatore
provinciale, di quelli prescelti dalla stazione appaltante. Tale
diversità di regolazione incide negativamente sul livello di
concorrenzialità che deve essere assicurato, atteso che si
riduce la platea degli operatori economici che possono partecipare
alla procedura di scelta del contraente con consequenziale
pregiudizio, tra l’altro, delle libertà comunitarie
specificamente tutelate nel settore in esame.
Pertanto, deve essere
dichiarata la illegittimità costituzionale del dell’art.
34, comma 1, ferma restando la declaratoria di inammissibilità
per genericità della censura riferita alle altre disposizioni
del medesimo articolo (v. supra, il punto 6).
7.5.— L’art.
35 disciplina la procedura negoziata in maniera difforme rispetto ai
principi enunciati negli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 163 del 2006,
che danno attuazione alle disposizioni contenute negli artt. 30 e 31
della direttiva comunitaria n. 18 del 2004.
Esso prevede, da un lato,
la possibilità del ricorso alla procedura negoziata, previa
pubblicazione del bando, per fattispecie non contemplate dal
legislatore statale (e segnatamente – sia pure in casi
eccezionali – nel caso di lavori la cui natura o
imprevedibilità non consentono una fissazione preliminare e
globale dei prezzi); dall’altro, subordina il ricorso alla
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, a
condizioni meno stringenti di quelle previste dal legislatore statale
nel citato art. 57 del Codice.
La norma impugnata,
infatti, stabilisce modalità procedimentali in vari punti
differenti rispetto al modello prefigurato dal predetto decreto; né
assume rilievo che alcuni casi di ammissione coincidano con quelli
contemplati a livello nazionale e comunitario.
La disposizione,
pertanto, è illegittima, in quanto le diversità, per
alcune ipotesi, delle fattispecie per le quali è consentito il
ricorso alla procedura negoziata, nonché relativamente ad
alcuni profili di rilevanza procedimentale, sono comunque idonee ad
incidere negativamente sulle libertà di circolazione delle
persone e delle merci alterando le regole che presiedono al
funzionamento del sistema di disciplina degli appalti.
7.6.— Con
riferimento all’impugnazione dell’art. 37, che disciplina
l’accordo quadro, il ricorrente, dopo avere rilevato che tale
accordo, costituendo «una procedura di affidamento»,
invaderebbe l’ambito materiale della tutela della concorrenza,
aggiunge che la legge provinciale consentirebbe la stipulazione di
tale accordo «in un numero indefinito di casi, lasciati, con
norma in bianco, al futuro regolamento provinciale, laddove l’art.
59 del d.lgs. n. 163 del 2006 limita l’accordo quadro, nel
campo dei lavori, ai soli lavori di manutenzione, a maggior tutela
della concorrenza».
La censura è
fondata.
Nella prospettiva
comunitaria e nazionale l’accordo quadro «è un
accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici
e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante
un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se
del caso, le quantità previste» (art. 1, paragrafo 5,
della direttiva n. 18 del 2004; la definizione è stata
recepita, sul piano nazionale, dall’art. 3, comma 13, del
d.lgs. n. 163 del 2006).
Nella specie, il
legislatore provinciale, demandando al regolamento provinciale la
definizione dei casi in cui è possibile stipulare l’accordo
quadro, ha introdotto una normativa differente da quella prevista dal
citato art. 59 del Codice degli appalti, il quale, come sottolineato,
limita la possibilità per le amministrazione aggiudicatrici di
stipulare accordi quadro soltanto nel settore dei lavori pubblici di
manutenzione.
Tale diversità di
ambito di applicazione è idonea ad incidere negativamente sul
livello di tutela dei mercati concorrenziali assicurata in ambito
statale. Infatti, la legge provinciale attribuisce al regolamento il
compito di individuare i casi in relazione ai quali le stazioni
appaltanti possono limitarsi a determinare il contenuto quadro
dell’accordo, rinviando ad un momento successivo la concreta
stipulazione dei contratti di appalto attuativi del predetto accordo.
7.7.— L’art.
56, nel sostituire l’art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993,
sostituisce anche il comma 4 del medesimo art. 50 e prevede che, per
affidare la concessione di lavori pubblici, «le amministrazioni
aggiudicatrici sono libere di scegliere tra le procedure aperta,
ristretta o negoziata, purché sia garantito un adeguato
confronto concorrenziale, volto a individuare le offerte più
vantaggiose dal punto di vista tecnico, economico e gestionale, anche
secondo il profilo della redditività, previa definizione dei
criteri di valutazione o della loro ponderazione, con le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione».
Sul piano nazionale, il
legislatore statale ha previsto, invece, che le stazioni appaltanti
«affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura
aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa» (art. 144 del d.lgs. n.
163 del 2006). Non viene consentito, pertanto, nell’ambito di
questa tipologia di contratto di partenariato pubblico privato, di
ricorrere alla procedura negoziata. È evidente come la
disciplina provinciale si discosti dalla normativa statale, incidendo
negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dal
legislatore nazionale.
Deve conseguentemente
essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art.
56, nella parte in cui sostituisce il comma 4 dell’art. 50
della legge prov. n. 26 del 1993.
7.8.— L’art.
86, disciplinando la procedura di affidamento in caso di fallimento
dell’esecutore o di risoluzione del contratto per suo grave
inadempimento, prevede che l’affidamento avviene alle
condizioni fatte in sede di originaria offerta da parte
dell’interpellata e non da parte dell’originario
aggiudicatario, come invece previsto dall’art. 140 del d.lgs.
n. 163 del 2006. Anche la suddetta disposizione, quindi, è
illegittima, in quanto viola i limiti dettati dall’art. 4 dello
statuto.
8.— Infine, un
terzo gruppo di censure deve ritenersi non fondato.
8.1.— In
particolare, non può trovare accoglimento la censura con la
quale il ricorrente impugna l’art. 1 della legge prov. n. 10
del 2008, che sostituisce l’art. 1 della legge prov. n. 26 del
1993, lamentando come al comma 2 il legislatore provinciale abbia
previsto che la legge impugnata si applichi soltanto ai contratti di
importo “inferiore” o “superiore” alla soglia
comunitaria e non anche, come stabilito in ambito europeo, a quelli
di importo “pari” alla soglia medesima.
Al riguardo, va
innanzitutto osservato che l’art. 3 della legge censurata in
esame, introducendo l’art. 1-ter nella legge provinciale n. 26
del 1993, ha espressamente sancito, contrariamente a quanto asserito
dal ricorrente, che i contratti sopra la soglia comunitaria sono
quelli il cui valore stimato, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto, è pari o superiore alle soglie fissate dalla
direttiva comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici di lavori.
Chiarito ciò, deve
rilevarsi come la disposizione censurata si limiti a definire
l’ambito di applicazione della normativa e in quanto tale abbia
un contenuto non idoneo a recare alcun vulnus alle competenze
costituzionali dello Stato.
8.2.— Per le
medesime ragioni non è fondata l’analoga censura avente
ad oggetto l’art. 99, relativo agli appalti di importo
superiore alla soglia comunitaria.
8.3.— Non può
trovare accoglimento neanche la doglianza relativa al comma 4
dell’art. 1 della legge prov. n. 26 del 1993, sostituito
dall’art. 1 della legge prov. n. 10 del 2008, il quale prevede
che nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei
contratti di forniture e servizi quando comprendono lavori, si
applica la legge provinciale n. 10 del 2008 «se i lavori
assumono rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le
caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori abbiano
carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e
purché queste costituiscano l’oggetto principale del
contratto». Come emerge dalla lettura della riportata
disposizione, essa, limitandosi a fornire una definizione di
contratto misto, ai fini dell’applicazione della normativa
provinciale sostanzialmente equivalente a quella contenuta nel comma
3 dell’art. 14 del Codice degli appalti, non è
suscettibile di recare alcun vulnus alle competenze statali.
8.4.— Altresì
non fondata, sempre per inidoneità della norma censurata ad
incidere sulle competenze statali, è la doglianza avente ad
oggetto l’art. 2, il quale si limita a stabilire l’obbligo
di rispettare taluni principi generali nella fase di affidamento e
esecuzione di opere e lavori pubblici, quali i principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
È bene aggiungere che la circostanza che non siano richiamati
altri principi contenuti nei commi 2, 3, e 4 dell’art. 4 del
Codice degli appalti non implica, d’altro canto, contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, la loro inapplicabilità.
8.5.— Non è
fondata neanche la censura relativa all’art. 3 della legge
provinciale impugnata, atteso che la norma in questione si limita a
fornire talune definizioni che, per la mancanza di un effettivo
contenuto precettivo, non sono idonee ad invadere ambiti
costituzionalmente riservati alla competenza legislativa statale.
8.6.— Non può
essere accolta neanche la censura relativa all’art 6, che
introduce l’art. 3-bis nella legge n. 26 del 1993. Tale
articolo, la cui rubrica reca “lavori sequenziali”,
prevede, al primo comma, che «i lavori possono essere
motivatamente suddivisi dalle amministrazioni aggiudicatrici in più
contratti d’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art.
3. La motivazione dà conto, in particolare, della convenienza
della scelta dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario.
Il regolamento di attuazione definisce i criteri distintivi tra lotti
funzionali e lavori sequenziali»; il secondo comma stabilisce
che «per la predisposizione del documento preliminare di
progettazione previsto dall’art. 14 e per il coordinamento dei
lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto».
Il ricorrente assume che
tale norma «reca una definizione sconosciuta al diritto
comunitario e nazionale di “lavori sequenziali”, tenuti
distinti dai lavori in lotti, e che costituisce la giustificazione
per affidamenti a trattativa privata fuori dai casi previsti dal
diritto comunitario» e dal d.lgs. n. 163 del 2006, con
violazione della tutela della concorrenza.
La censura non è
fondata.
In via preliminare, si
deve chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
non è sufficiente la mancata disciplina dell’istituto in
ambito comunitario per inferirne la sua illegittimità
costituzionale. Avendo la Provincia autonoma una competenza specifica
in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, essa può
regolamentare il settore purché, come si è prima
precisato, vengano osservati i limiti contemplati dallo statuto.
Nella specie tali limiti
non risultano violati.
Il legislatore
provinciale ha disciplinato, infatti, una modalità afferente
alla individuazione dell’oggetto del contratto di appalto,
stabilendo che i lavori possono essere suddivisi mediante la
stipulazione di più contratti di appalto. Orbene, tale
suddivisione in sé non è idonea a pregiudicare la
tutela della concorrenza.
In primo luogo, perché
la norma non prevede che l’amministrazione possa fare ricorso
alla procedura negoziata. L’eventuale frazionamento
dell’oggetto del contratto impone, comunque, che, in relazione
a ciascun contratto, l’amministrazione rispetti sempre le
regole di scelta del contraente poste a tutela della concorrenza. A
tale proposito, non è senza rilievo che la stessa disposizione
impugnata puntualizzi che debba essere comunque rispettato quanto
statuito dall’art. 3 della legge provinciale n. 26 del 1993,
come modificata dalla legge n. 10 del 2008, sulla determinazione del
valore degli affidamenti ai fini della individuazione della
disciplina applicabile. E ciò assicura che l’eventuale
suddivisione dei lavori in più contratti non possa, appunto,
rappresentare uno strumento per eludere le regole imperative di
regolamentazione della procedura di evidenza pubblica.
In secondo luogo, la
legge provinciale impone che l’amministrazione aggiudicatrice
dia conto delle ragioni della scelta e della sua convenienza dal
punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario.
In altri termini, il
legislatore provinciale ha posto condizioni e limiti all’esercizio
del potere di valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice,
idonei ad evitare che si incida negativamente sul livello di tutela
della concorrenza assicurato dalla legislazione statale.
La questione deve,
pertanto, essere dichiarata non fondata.
8.7.— Non è
fondata neanche la censura formulata nei confronti dell’art.
17, che introduce l’art. 13-bis della legge provinciale n. 26
del 1993, articolo ritenuto incostituzionale nella parte in cui, al
comma 1, ed al comma 2, lettere b); e); f); i); j); k); 1); m); n);
o); p); q); r); s), rinvia ad un regolamento provinciale la
disciplina di materie che, a giudizio del ricorrente, rientrerebbero
nell’ordinamento civile e nella tutela della concorrenza.
La norma impugnata –
fermo quanto affermato al punto 6, in relazione ai capitolati –
si sottrae a tale censura, in quanto essa deve essere intesa nel
senso che il regolamento può essere emanato per disciplinare,
anche quando ha ad oggetto capitolati generali, ambiti materiali
rientranti esclusivamente nella competenza provinciale. Qualora
l’atto regolamentare esorbiti dai predetti ambiti restano
comunque esperibili i previsti rimedi giurisdizionali, compreso,
eventualmente, anche il ricorso per conflitto di attribuzione innanzi
a questa Corte.
8.8.— Per le
medesime ragioni da ultimo indicate, non è fondata la censura
relativa all’art. 111, che demanda ad un regolamento
provinciale l’adozione delle norme di attuazione della legge
provinciale in esame.
8.9.— È
oggetto di impugnazione anche l’art. 20 della legge provinciale
n. 10 del 2008, il quale disciplina il documento tecnico di cantiere
che può essere richiesto all’appaltatore dal direttore
dei lavori per lavorazioni nelle quali l’organizzazione
dell’appaltatore e le tecnologie operative di cui esso dispone
richiedono di dettagliare le fasi esecutive.
Secondo il ricorrente
tale norma, attenendo alla progettazione e alla esecuzione dei
lavori, violerebbe le competenze statali in materia di determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni e di ordinamento civile.
La questione non è
fondata, in quanto la disposizione impugnata si limita a disciplinare
fasi afferenti alla organizzazione del momento esecutivo del rapporto
contrattuale senza incidere sui principi generali che impongono il
rispetto di regole comuni finalizzate ad assicurare un pari
trattamento tra gli operatori economici del settore. Questa Corte,
sia pure con riferimento al riparto di competenza tra Stato e Regioni
a statuto ordinario, dopo avere affermato che la fase di conclusione
ed esecuzione del contratto rientra prevalentemente nella materia
dell’ordinamento civile, ha aggiunto che ciò non
significa che «in relazione a peculiari esigenze di interesse
pubblico, non possano residuare in capo alla pubblica amministrazione
poteri pubblici riferibili, tra l’altro, a specifici aspetti
organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva» (sentenza
n. 401 del 2007, punto 6.8. del Considerato in diritto).
8.10.— Destituita
di fondamento è anche la doglianza relativa all’art. 90,
il quale disciplina le riserve e le contestazioni tra
l’amministrazione aggiudicatrice e l’appaltatore. Tale
disposizione, infatti, contempla l’istituto dell’accordo
bonario per la risoluzione delle riserve che non rientra, come
ritenuto dal ricorrente, nella materia della giustizia
amministrativa, attenendo alla fase dell’organizzazione
amministrativa dell’ente provinciale.
8.11.— Infine, non
è fondata la censura che ha investito l’art. 110, il
quale stabilisce che «per gli istituti non previsti»
dalla legge provinciale «trova applicazione la normativa
comunitaria in materia, che può essere specificata mediante i
regolamenti di attuazione». Secondo il ricorrente, tale norma
sarebbe incostituzionale nella parte in cui opererebbe un rinvio
soltanto al diritto comunitario e non anche a quello statale.
È agevole rilevare
come le disposizioni di principio contenute nel Codice degli appalti,
che, nella specie, costituiscono attuazione delle prescrizioni
comunitarie, non necessitano di un richiamo da parte delle norme
impugnate ai fini della loro applicabilità nel territorio
provinciale. Ne consegue l’assenza di qualsiasi lesività
di prerogative statali da parte della norma censurata.
9.— Con il secondo
ricorso n. 92 del 2008 sono stati impugnati, come già
sottolineato, i commi 2 e 3 dell’art. 29 della legge
provinciale n. 16 del 2008.
9.1.— In
particolare, il comma 2 rende immediatamente applicabili le
disposizioni del capo VII-bis, la cui rubrica reca «Disposizioni
in materia di finanza di progetto» della legge provinciale n.
26 del 1993, ad eccezione dell’art. 50-sexies, ivi compresi gli
articoli da essa richiamati, nonché quelle contenute nell’art.
46-ter, commi 4 e 5 della predetta legge, relativo alle condizioni
economiche del contratto. Tale norma sarebbe incostituzionale,
secondo il ricorrente, da un lato, per illegittimità derivata
da quella delle norme di cui si dispone la immediata applicazione,
dall’altro, per vizi autonomi, avendo il legislatore
provinciale leso la competenza statale in materia di tutela della
concorrenza e di ordinamento civile.
La prima censura non è
fondata.
La dichiarazione di
inammissibilità delle censure riferite a tutte le disposizioni
richiamate dalla norma in esame, rende la doglianza prospettata priva
del “presupposto” su cui la stessa è stata
proposta, con conseguente declaratoria di non fondatezza della
questione prospettata.
La seconda censura, con
cui si prospettano vizi autonomi è, invece, inammissibile per
genericità, risultando persino incerta l’indicazione dei
parametri costituzionali che sarebbero stati violati.
9.2.— Il comma 3
dello stesso art. 29 prevede che «al comma 2 dell’articolo
112 della legge provinciale n. 10 del 2008 le parole “alla data
di entrata in vigore di questa legge” sono sostituite dalle
seguenti “alla data del 20 dicembre 2008”». Tale
norma sarebbe incostituzionale, secondo il ricorrente, per
illegittimità derivata della norma di cui si dispone la
protrazione di efficacia e per vizi autonomi, avendo il legislatore
provinciale violato l’art. 8, comma 1, dello statuto che
imporrebbe il rispetto del diritto comunitario «in combinato
disposto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione».
La declaratoria di
inammissibilità della censura relativa al richiamato art. 112
comporta la infondatezza della censura in esame. Inoltre, deve
ritenersi inammissibile anche la autonoma doglianza prospettata, non
essendo la stessa sorretta da alcuna idonea argomentazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità
costituzionale degli articoli 1, nella parte in cui sostituisce
l’art. 1, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di
Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici
di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti); 4,
nella parte in cui sostituisce l’art. 2, comma 2, della legge
provinciale n. 26 del 1993; 34, nella parte in cui sostituisce l’art.
31, comma 1, della legge prov. n. 26 del 1993; 35; 37; 56, nella
parte in cui sostituisce l’art. 50, comma 4, della legge prov.
n. 26 del 1993, e 86 della legge della Provincia autonoma di Trento
24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno
dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in
materia di urbanistica);
dichiara inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1,
nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 1, della legge
prov. n. 26 del 1993; 5; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella
parte in cui introduce l’art. 13-bis, comma 2, lettera c), e
comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993; 18, comma 1, lettera a), ;
22, nella parte in cui nel modificare l’art. 20 della legge
prov. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi
12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui
sostituisce l’art. 22, comma 3, della legge prov. n. 26 del
1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1, lettera a); 34,
nella parte in cui sostituisce l’art. 31, commi 2 e 3 della
legge prov. n. 26 del 1993, 36; 38; da 39 a 44; 45, comma 1, lettera
a); 46; 47; 48; 53; 55; 56, nella parte in cui sostituisce l’art.
50 della legge prov. n. 26 del 1993, ad eccezione di quanto statuito
in ordine al comma 4 di quest’ultimo; 57; 58; da 59 a 72; 73 e
74; da 79 a 85; da 87 a 89; da 91 a 95; 97 e 98; da 100 a 108; 112,
comma 2, della suddetta legge prov. n. 10 del 2008, proposte dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli
11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della
Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso n. 62
del 2008 indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili,
nella parte in cui si prospettano vizi autonomi, le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 2 e 3,
della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n.
16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del
bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del
bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia
autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2009), proposte
dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli
articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della
Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del
d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008 indicato in
epigrafe;
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, che
sostituisce l’art. 1, commi 2 e 4, della legge prov. n. 26 del
1993; 2; 3; 6; 17, nella parte in cui introduce l’art. 13-bis,
commi 1 e 2, lettere b); e); f); i); j); k); 1); m); n); o); p); q);
r); s), della legge prov. n. 26 del 1993; 20; 90; 99; 110 e 111 della
suddetta legge prov. n. 10 del 2008, proposte dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 11, 117, primo e
secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, nonché
agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il
ricorso n. 62 del 2008 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate,
nella parte in cui si prospettano vizi di illegittimità
derivata, le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
29, commi 2 e 3, della suddetta legge prov. n. 16 del 2008, proposte
dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli
articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), della
Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8, primo comma, del
d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso n. 92 del 2008 indicato in
epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta
l'8 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE,
Presidente
Alfonso QUARANTA ,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria
il 12 febbraio 2010.
Il Direttore della
Cancelleria
F.to: DI PAOLA