SENTENZA N. 44
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Francesco
AMIRANTE Presidente
- Ugo
DE SIERVO Giudice
- Paolo
MADDALENA ''
- Alfio
FINOCCHIARO ''
- Alfonso
QUARANTA ''
- Franco
GALLO ''
- Luigi
MAZZELLA ''
- Gaetano
SILVESTRI ''
- Sabino
CASSESE ''
- Maria
Rita SAULLE ''
- Giuseppe
TESAURO ''
- Paolo
Maria NAPOLITANO ''
- Giuseppe
FRIGO ''
- Alessandro
CRISCUOLO ''
- Paolo
GROSSI ''
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 1, lettera
a), della legge della Regione Puglia 28
dicembre 2006 n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2007), promossi dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia con sei ordinanze del 22 gennaio 2009 rispettivamente
iscritte ai nn. da 121 a 126 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di
costituzione della Janssen Cilag s.p.a., della Bracco s.p.a. ed altra e della
Regione Puglia;
udito nell’udienza
pubblica del 12 gennaio 2010 e nella camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il
Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati
Antonio Romei per la Janssen Cilag s.p.a, Giuseppe Franco Ferrari per la Bracco s.p.a. ed altra e Maria Petrocelli per la Regione Puglia.
Ritenuto
in fatto
1. – Con sei
ordinanze di analogo tenore (r.o. da 121 a 126 del 2009) il Tribunale amministrativo per la Regione Puglia ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, (recte:
art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28
dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), in
riferimento agli artt. 24, 113 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo
comma, della Costituzione.
2. – Il
rimettente premette di essere stato investito dei ricorsi proposti da imprese
farmaceutiche avverso atti della Giunta regionale e dell’Assessorato alle
politiche della salute, concernenti le “modalità prescrittive” dei farmaci
inibitori della pompa protonica.
Tali atti, in
quanto meramente applicativi di misure “già compiutamente individuate”
dall’impugnato art. 12, comma 1, della legge regionale n. 39 del 2006,
renderebbero rilevanti i dubbi di costituzionalità prospettati dalla parte
privata, che investono tale disciplina normativa. Infatti, l’impugnato art. 12,
comma 1, stabilisce che “ai fini della
razionalizzazione dell’assistenza farmaceutica, sia territoriale che ospedaliera,
sono adottate” molteplici iniziative relative alla “prescrizione dei farmaci
compresi nella categoria ATC AO2BC – inibitori della pompa protonica”.
In particolare, i medici di medicina generale e
i pediatri di libera scelta, nella loro normale pratica assistenziale, possono
effettuare prescrizioni di farmaci di questo tipo a costi superiori al prezzo
minimo di riferimento per la dose giornaliera (calcolato in euro 0,90) senza
che il paziente sia tenuto a pagare la differenza di prezzo, solo in caso di
intolleranza, insufficiente risposta clinica o possibili interazioni
farmacologiche, e dovendo dare giustificazione di tale diversa scelta
terapeutica nella scheda sanitaria individuale del paziente (punti 1, 2, 5).
Al tempo stesso, i medici ospedalieri e i
medici specialisti ambulatoriali esterni e interni sono tenuti, nella proposta
di prescrizione, a indicare i farmaci il cui prezzo al pubblico non sia
superiore al prezzo minimo di riferimento per la dose giornaliera. In caso
contrario, devono predisporre un opportuno piano terapeutico, sul modello
predisposto dalla Regione. Tale piano terapeutico deve comunque essere
condiviso dal medico di medicina generale. Altrimenti il paziente deve pagare
la differenza di prezzo (punto 3).
Invece, i “medici della continuità
assistenziale” non possono che prescrivere i farmaci al prezzo minimo di
riferimento (punto 7).
Inoltre i farmacisti devono richiedere la
differenza tra il prezzo di riferimento e quello del farmaco dispensato per la
prescrizione di questi farmaci, il cui prezzo supera quello di riferimento e
per la quale sulla ricetta non è contrassegnata la specifica nota regionale di
eventuale deroga (punti 4 e 6).
Nella disposizione impugnata vengono infine
previste diverse forme di controlli amministrativi sulla fornitura e sulle
prescrizioni di questi particolari farmaci (punti 8, 9.1 e 9.2).
Il rimettente,
riproducendo letteralmente i primi sei numeri della lettera a) del comma
1 dell’impugnato art.12, incentra il proprio dubbio di costituzionalità sulla
disciplina di rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica, che
sarebbe stata adottata dalla Regione Puglia con la censurata “legge
provvedimento”, anziché con “provvedimento amministrativo”, come prescrive
invece l’art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria),
convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
Il TAR
ricorda, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe già
affermato l’esclusiva competenza statale in materia: in particolare, con la sentenza n. 271 del
2008 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della
legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge
finanziaria 2007), poiché con essa si era esclusa la piena rimborsabilità dei
farmaci inibitori della pompa protonica direttamente ad opera della legge,
anziché per mezzo di un provvedimento amministrativo.
Tale
provvedimento sarebbe stato invece richiesto dall’art. 6, comma 2, del
decreto-legge n. 347 del 2001 nell’esercizio della competenza esclusiva dello
Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., anche per
assicurare la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela
giurisdizionale, con immediatezza di risposta da parte del giudice competente a
conoscere della legittimità dell’atto amministrativo.
Allo stesso
modo, secondo il giudice a quo, la norma impugnata violerebbe gli artt.
24, 113, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma Cost. “nella
parte in cui l’adozione di una legge-provvedimento comporta una restrizione
della tutela ordinariamente assicurata dal giudice competente a valutare la
legittimità del provvedimento amministrativo, imposto dall’art. 6 del
decreto-legge n. 347 del 2001”.
3. – La
società Janssen Cilag s.p.a., già parte ricorrente nel giudizio principale di
cui alla ordinanza n. 121 del 2009, si è costituita nel presente giudizio
incidentale, chiedendo l’accoglimento della questione.
La parte
privata osserva che il “fine ultimo” della disposizione impugnata consisterebbe
nel “limitare la prescrizione” dei farmaci inibitori della pompa protonica ed
il conseguente rimborso da parte del S.S.N. ai soli tra essi il cui costo non
superi il limite indicato dalla norma stessa, nonostante detti farmaci abbiano
carattere essenziale e siano perciò da ritenersi interamente rimborsabili.
Tale
previsione violerebbe gli artt. 2, 3, 5, 16, 53, 97 e 120 Cost. “in connessione
con gli artt. 32 e 117 Cost.”, per le ragioni esposte dal rimettente.
In
particolare, la Regione Puglia non avrebbe potuto con legge derogare al regime
di piena rimborsabilità dei farmaci, “in assenza di autorizzazione o
valutazione preventiva da parte dell’AIFA”. Tale valutazione preventiva,
secondo la parte, avrebbe peraltro potuto sopraggiungere solo entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 347 del 2001, posto che, in
seguito, un siffatto potere sarebbe divenuto incompatibile con la normativa
vigente in punto di rimborsabilità dei farmaci da parte del S.S.N.
Né sarebbe
possibile ravvisare gli estremi della “valutazione preventiva” nel parere della
Commissione consultiva tecnico scientifica dell’AIFA reso il 20 febbraio 2007,
giacché esso sarebbe “atto endoprocedimentale, privo di rilevanza esterna”.
Infine, l’art.
6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 347 del 2001, confermerebbe
ulteriormente che non vi è alcuna competenza regionale “a decidere in ordine
alla rimborsabilità dei farmaci”.
4. – Le
società Bracco s.p.a. e AstraZeneca s.p.a., già parti ricorrenti
rispettivamente nei giudizi principali di cui alle ordinanze n. 125 del 2009 e
n. 126 del 2009, si sono a loro volta costituite nel presente giudizio
incidentale, con memorie di analogo tenore, chiedendo l’accoglimento della
questione.
Nel merito, le
parti private contestano, quanto ai presupposti sui quali riposa la
disposizione oggetto di censura, la competenza della Regione Puglia ad
escludere, sia pure parzialmente, dal regime di rimborsabilità assicurato a
livello nazionale alcuni farmaci classificati dall’Agenzia italiana del farmaco
in fascia A e che, come tali, rientrano tra i livelli essenziali di assistenza,
con conseguente violazione dell’art. 117 Cost. Infatti, secondo la difesa delle
parti private, l’art. 117 Cost. non ammetterebbe alcuna regolazione regionale
differenziata quanto ai livelli essenziali di assistenza, giacché la
discrezionalità di cui dispongono le Regioni potrebbe esprimersi sul piano
meramente organizzativo.
Né l’art. 6,
comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2001 potrebbe giustificare il contestato
intervento legislativo regionale, dal momento che la possibilità di escludere,
in tutto o in parte, la rimborsabilità è circoscritta «ai farmaci di cui al
comma 1», vale a dire a quelli aventi un ruolo non essenziale o sovrapponibili,
di ciò si avrebbe conferma dal comma 2-bis della medesima disposizione
normativa.
Nel caso di
specie, l’AIFA non avrebbe ratificato le misure limitative disposte dalla
Regione Puglia, giacché la legge impugnata è antecedente al parere reso il 20
febbraio 2007 dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica, e giacché la stessa Commissione avrebbe in questa sede riconosciuto la necessità di un provvedimento del
direttore generale dell’Agenzia (all’epoca ancora mancante), allo scopo di
garantire l’indefettibile uniformità a livello nazionale del regime di
rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica.
In definitiva,
nel settore farmaceutico la legislazione nazionale, come si evincerebbe dalla
stessa giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, rifletterebbe
l’esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, potendo le Regioni
semmai “implementare i livelli essenziali con la previsione di ulteriori
prestazioni e servizi”, ma giammai ridurli.
Né varrebbe a
legittimare la contestata determinazione legislativa la circostanza che la Regione Puglia abbia inteso incidere sul regime della rimborsabilità per ragioni di
contenimento della spesa pubblica, poiché il legislatore regionale non sarebbe
legittimato a modificare il contenuto e l’estensione di tali livelli a seconda
del disavanzo registrato e delle esigenze di ripiano dello stesso. Spetterebbe,
al contrario, all’AIFA il compito di monitorare il consumo e la spesa
farmaceutica e di intervenire su quest’ultima in caso di superamento del tetto
di spesa.
In definitiva,
secondo le parti private, la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente
illegittima, poiché assunta con legge, anziché con provvedimento
amministrativo, in assenza della previa valutazione spettante all’AIFA, ovvero
di una successiva ratifica, e poiché connotata da un contenuto “restrittivo”.
Quanto alla
violazione degli artt. 24 e 113 Cost., le parti, premesso che la disposizione
impugnata avrebbe carattere provvedimentale, lamentano che essa avrebbe la
finalità di “restringere e limitare la tutela giurisdizionale garantita al
cittadino”, poiché il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non
offrirebbe le medesime forme di tutela che può assicurare, invece, il sindacato
del giudice sul provvedimento amministrativo.
Il ricorso ad una
disposizione di legge, anziché all’atto amministrativo, sarebbe perciò lesivo
del diritto di difesa.
5. – Nel
procedimento di cui alla ordinanza n. 126 del 2009 si è costituita altresì la Regione Puglia, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, ovvero, in
subordine, infondata.
La Regione affronta direttamente il merito della censura proposta dal rimettente, osservando che
la disposizione impugnata ha lo scopo di contenere la spesa farmaceutica nei
limiti del 13% della spesa sanitaria complessiva, in linea con quanto previsto
dall’art. 5 del decreto-legge n. 347 del 2001.
Tale misura
rientrerebbe a pieno titolo nella sfera di competenza regionale, giacché non si
sovrapporrebbe all’azione dell’AIFA, ma anzi vi darebbe “conferma”: infatti,
con parere del 20 febbraio 2007 della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e con successiva delibera del Consiglio di amministrazione
n. 13 del 2007, l’AIFA avrebbe consentito deroghe alla piena rimborsabilità dei
farmaci inibitori di pompa protonica. Né “rileva il fatto che la Regione Puglia abbia esercitato i propri poteri a mezzo di legge regionale, anziché operare
in via amministrativa” poiché l’art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 347 del
2001 “non esclude, anzi, al contrario, presuppone che l’intervento medesimo
possa darsi anche con atto legislativo”.
6. –
Nell’imminenza dell’udienza pubblica, la società AstraZeneca s.p.a. ha
depositato memoria, insistendo sulle conclusioni già formulate.
La parte privata
contesta, anzitutto, il rilievo della difesa regionale, secondo cui la norma
impugnata sarebbe stata adottata in attuazione della vigente normativa statale.
Infatti, la Regione avrebbe legiferato “senza attendere la previa eventuale attivazione del potere
previsto dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 del 2001 da parte
dell’AIFA”.
Né sarebbe
invocabile il parere reso in data 20 febbraio 2007, poiché esso non sarebbe
stato recepito “in un provvedimento AIFA regolarmente registrato dalla corte
dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”.
In ogni caso, si
ribadisce che il “provvedimento” non avrebbe potuto essere adottato con atto
legislativo.
A propria volta
la società Janssen Cilag s.p.a. ha depositato memoria, con la quale ha
riproposto in forma sintetizzata i rilievi di incostituzionalità già svolti,
concludendo nuovamente per l’accoglimento della questione.
Considerato
in diritto
1. – Con sei
ordinanze di analogo tenore (r.o. da 121 a 126 del 2009) il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1 (recte:
art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28
dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), in
riferimento agli artt. 24, 113 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo
comma, della Costituzione.
Il giudice a
quo è investito di ricorsi promossi avverso gli atti amministrativi con cui
la Regione ha dato attuazione alla disposizione impugnata; con quest’ultima si
impartiscono direttive ai medici, ove essi intendano prescrivere al paziente
farmaci inibitori della pompa protonica, tali da rendere, di regola e salvo
particolari eccezioni, rimborsabile da parte del Servizio sanitario nazionale
il solo “prezzo minimo di riferimento calcolato in euro 0,90” per dose giornaliera.
Il giudice
rimettente incentra appunto il proprio dubbio di costituzionalità sulla
disciplina di rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica
adottata dalla Regione Puglia con la censurata “legge provvedimento”, anziché
tramite il “provvedimento amministrativo”, di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto-legge n. 347 del 2001.
Tale ultima
disposizione, infatti, consente “con provvedimento amministrativo della
regione” di escludere totalmente o parzialmente la rimborsabilità dei farmaci
che siano stati preventivamente selezionati, a tale scopo, dalla Commissione
unica del farmaco, cui è oggi subentrata, per tale competenza, la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA, ai sensi del precedente comma 1.
Il TAR
ricorda, a tale proposito, che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe già
affermato in un caso analogo (sentenza n. 271 del
2008) l’illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale
con la quale si era esclusa la piena rimborsabilità dei farmaci inibitori della
pompa protonica, anziché per mezzo di un provvedimento amministrativo, con
conseguente lesione della competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost.
Analogamente,
secondo il giudice a quo, la norma ora impugnata violerebbe gli artt.
24, 113, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma Cost.
2. – In
considerazione della identità della materia e dei profili di illegittimità
costituzionale prospettati, le questioni possono essere riunite per essere
decise con un’unica pronuncia.
3. – In via
preliminare va rilevato che tutte le ordinanze sollevano questione di
legittimità costituzionale “dell’art. 12, comma 1, della legge regionale Puglia
28 dicembre 2006, n. 39”, disposizione che si compone di numerose previsioni
normative, prive di omogeneità. Tuttavia, le motivazioni addotte dal rimettente
si riferiscono esclusivamente a quanto disciplinato nella sola lettera a)
del comma 1, in relazione al regime di rimborsabilità dei farmaci c.d. IPP
(inibitori della pompa protonica).
Ciò permette
di delimitare l’oggetto del presente giudizio alla sola lettera a) del
comma 1 dell’impugnato art. 12, con riguardo a tutti i punti (da 1 a 9.2) di cui esso si compone, in ragione dell’intima connessione che li lega reciprocamente.
4. – L’oggetto
del giudizio incidentale è determinato dalla sola ordinanza di rimessione,
sicché sono inammissibili le censure proposte esclusivamente dalla parte
privata Janssen Cilag s.p.a., con riguardo agli artt. 2, 3, 5, 16, 53, 32, 97 e
120 Cost. (sentenza
n. 94 del 2009 e sentenza n. 362 del
2008).
Inammissibile è
altresì la doglianza formulata dal rimettente con riguardo all’art. 117, terzo
comma, Cost., posto che essa è del tutto priva di motivazione (da ultimo, ord. n. 122 del
2009).
5. – Questa Corte
con la recente sentenza
n. 271 del 2008 ha proceduto ad una sistematica ricostruzione del quadro
normativo esistente nel medesimo settore sul quale incide il presente giudizio.
I fondamentali
punti di arrivo di quella sentenza, tuttora pienamente validi, possono essere
individuati in quattro passaggi argomentativi: in primo luogo, “l’erogazione di
farmaci rientra nei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) il cui godimento
è assicurato a tutti in condizioni di eguaglianza sul territorio nazionale”. Si
opera pertanto in un ambito di esclusiva competenza statale.
In secondo luogo,
la vigente legislazione statale “assicura a tutti la totale rimborsabilità dei
farmaci collocati in classe A del prontuario farmaceutico, ma aggiunge (art. 6,
comma 1, del decreto-legge n. 347 del 2001) che, entro tale categoria, la
comprovata equivalenza terapeutica dei farmaci consente, nelle forme ivi
previste, che possa essere esclusa in modo totale o parziale la rimborsabilità
dei medicinali più onerosi per le finanze pubbliche alle condizioni fissate
dallo stesso legislatore statale”. In quest’ambito, si prevede che la Commissione unica del farmaco, ora sostituita dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica
dell’AIFA, possa individuare “i farmaci che, in relazione al loro ruolo non
essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi
attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie
terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla
rimborsabilità”.
In terzo luogo,
il comma 2 dell’art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001 prevede espressamente
che in questo caso “la totale o parziale esclusione della rimborsabilità dei
farmaci di cui al comma 1 è disposta anche con provvedimento amministrativo della
Regione, tenuto conto dell’andamento della propria spesa farmaceutica rispetto
al tetto di spesa programmato”. Pertanto il legislatore nazionale “non esclude
che, nell’ambito dei LEA, che pure hanno una generale finalizzazione di tipo
egualitario, una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello
di rimborsabilità dei farmaci, purché la eventuale determinazione
amministrativa regionale sia preceduta dal procedimento individuato nel primo
comma dell’art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001 e la Regione operi al fine del contenimento della propria spesa farmaceutica”.
In quarto luogo,
infine, operandosi in una materia riservata in via esclusiva al legislatore
statale, la Regione non può derogare né alle procedure, né alle forme
prescritte dal legislatore nazionale.
6. –
L’applicazione di questi principi al caso posto dalle odierne ordinanze di
rimessione rende evidente la fondatezza della censura di costituzionalità
dell’impugnato art. 12, comma 1, lettera a), per lesione dell’art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost.
Questo a
prescindere dalla errata qualificazione da parte del giudice rimettente della
norma impugnata come legge-provvedimento, che urta palesemente con il contenuto
normativo e non provvedimentale della disposizione. Ad essere direttamente
censurato in questa sede, infatti, non è il contenuto della disposizione
impugnata, ma la forma di legge che essa riveste, in un ambito espressamente
riservato dal legislatore nazionale ai soli provvedimenti amministrativi della
Regione. In altri termini, è costituzionalmente illegittimo l’esercizio del
potere legislativo da parte di una Regione in una materia di esclusiva
competenza del legislatore statale, in presenza di una disposizione posta da
quest’ultimo che permette un intervento regionale solo a certe condizioni e per
mezzo di un provvedimento amministrativo.
Una volta
soddisfatte tali forme e condizioni, invece, questa Corte non può che ribadire
che deve ritenersi consentito, alla stregua della vigente legislazione, un
intervento regionale che riduca totalmente o parzialmente la rimborsabilità.
Nel caso di
specie, invece, la disposizione censurata è illegittima sotto un duplice
profilo.
In primo luogo, e
con valore assorbente di ogni altra censura, la Regione ha esercitato i propri poteri in materia mediante una disposizione legislativa, in
palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore statale,
titolare in materia di un esclusivo potere legislativo, la quale impone che
l’intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento
amministrativo.
In secondo luogo,
si può altresì rilevare, nonostante il silenzio sul punto del rimettente e per
mera completezza, che la Regione è intervenuta, adottando la norma censurata
prima che l’AIFA, con parere del 20 febbraio 2007 e successivamente con
delibera del 19 aprile 2007, optasse per la parziale rimborsabilità dei farmaci
inibitori della pompa protonica, legittimando anche le Regioni ad intervenire
in materia. Ciò nonostante che l’art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge
n. 347 del 2001, aggiunto ad opera del comma 5-bis dell’art. 5 del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1 legge 29 novembre 2007, n. 222, dichiari
“nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da
quanto deliberato, ai sensi del comma 1 dalla Commissione unica del farmaco o,
successivamente alla costituzione dell’AIFA, dalla Commissione tecnico
scientifica di tale Agenzia”.
7. – Resta
assorbita ogni ulteriore censura dedotta dal giudice a quo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera a), della
legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme
relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2007).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria l'11 febbraio 2010.