SENTENZA N. 333
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di
procedura penale, promosso dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento
penale a carico di C. N. ed altra con ordinanza del 18 settembre
2008, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2009 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell’anno 2009.
Udito nella camera di
consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il
18 settembre 2008, il Tribunale di Pinerolo, in composizione
monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale,
«nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato
di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato
relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato
in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che
già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio
dell’azione penale».
Il giudice a quo premette
di essere investito del processo nei confronti di due persone
imputate di un reato urbanistico, per avere realizzato lavori edili
senza permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesistico.
A seguito delle dichiarazioni rese da un teste nel corso
dell’istruzione dibattimentale, il pubblico ministero aveva
contestato in via suppletiva agli imputati, ai sensi dell’art.
517 cod. proc. pen., anche un reato paesaggistico connesso.
Concesso il richiesto
termine a difesa, alla nuova udienza dibattimentale i difensori degli
imputati avevano prodotto permesso di costruire in sanatoria,
chiedendo l’immediato proscioglimento dei loro assistiti, ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in ordine alla
contravvenzione urbanistica; mentre gli imputati personalmente
avevano proposto istanza di definizione del procedimento relativo al
reato paesaggistico mediante giudizio abbreviato, condizionata
all’acquisizione di documenti contestualmente esibiti.
Disposta la separazione
dei procedimenti, il giudice a quo aveva quindi pronunciato, con
riguardo all’illecito urbanistico, sentenza di non doversi
procedere per essere il reato estinto per intervenuta sanatoria.
Ciò premesso, il
rimettente osserva, in punto di rilevanza della questione, che
l’istanza di definizione con giudizio abbreviato del processo
relativo al reato paesaggistico, contestato in dibattimento –
costituente, ormai, l’unico oggetto del giudizio –
andrebbe accolta, se non vi ostasse la preclusione derivante dalla
disposizione combinata dell’art. 555, comma 2, cod. proc. pen.
(secondo cui, nei procedimenti a citazione diretta, la facoltà
di chiedere il rito alternativo deve essere esercitata, a pena di
decadenza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) e
dell’art. 517 cod. proc. pen. (che non prevede una rimessione
in termini per poter effettuare la richiesta, nell’ipotesi in
cui intervenga in dibattimento la contestazione di un reato
concorrente).
Nella specie, inoltre, i
fatti su cui si fonda la contestazione suppletiva risultavano
completamente accertati sin dalla fase delle indagini preliminari,
giacché il sovrintendente del Corpo forestale dello Stato, a
seguito della cui deposizione è stata effettuata detta
contestazione, si è limitato a riferire degli accertamenti
svolti nel corso delle indagini.
Quanto, poi, alla non
manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ricorda come
la Corte costituzionale abbia inizialmente affermato che
l’impossibilità di beneficiare dei vantaggi connessi ai
riti alternativi, nel caso di modifica dell’imputazione nel
corso del dibattimento, rientra nelle «regole del gioco»,
note alle parti processuali: sicché l’imputato, il quale
non abbia optato nei termini per detti riti, «non ha che da
addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta».
Successivamente,
tuttavia, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 516 e 517 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà
dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento
l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod.
proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente
contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un
fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento
dell’esercizio dell’azione penale (sentenza n. 265 del
1994). In tale ipotesi, non può parlarsi «di una libera
assunzione del rischio del dibattimento da parte dell’imputato»:
infatti, «le valutazioni dell’imputato circa la
convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla
concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero»,
sicché, quando, «in presenza di una evenienza patologica
del procedimento, quale è quella derivante dall’errore
sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è
incorso il pubblico ministero, l’imputazione subisce una
variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa
precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali».
Un ulteriore, e più
ampio, profilo di irragionevolezza – ricorda ancora il
rimettente – è stato ravvisato dalla sentenza n. 530 del
1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dei medesimi artt. 516 e 517 cod. proc. pen., per violazione degli
artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la facoltà
dell’imputato di proporre domanda di oblazione in relazione al
fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento.
Con riguardo, invece, al
rito abbreviato – aggiunge il giudice a quo – la
giurisprudenza costituzionale consta, sinora, solo di pronunce di
inammissibilità: e ciò sebbene già nella
sentenza n. 129 del 1993 la Corte avesse auspicato un intervento del
legislatore, al fine di correggere una disciplina «evidentemente
ritenuta non conforme ai precetti costituzionali».
Nella perdurante assenza
di tale intervento legislativo, e tenuto conto anche delle
innovazioni intervenute medio tempore nella disciplina del giudizio
abbreviato, il Tribunale rimettente reputa che la questione debba
essere nuovamente sollevata.
La preclusione alla
fruizione dei vantaggi connessi al rito abbreviato, nell’ipotesi
in cui la contestazione dibattimentale di un reato concorrente
concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine,
implicherebbe, anzitutto, una indebita compressione del diritto di
difesa (art. 24, secondo comma, Cost.). All’imputato non
potrebbe essere, difatti, addebitata alcuna colpevole inerzia né
potrebbero essergli addossate le conseguenze negative di un
«prevedibile» sviluppo dibattimentale il cui rischio sia
stato liberamente assunto.
La norma censurata si
porrebbe altresì in contrasto con l’art. 3 Cost.,
determinando una disparità di trattamento tra imputati che si
trovino in situazioni eguali, a seconda che il pubblico ministero
valorizzi integralmente – come dovrebbe – i risultati
delle indagini sin dal momento dell’esercizio dell’azione
penale, con la contestazione di tutti i reati ipotizzabili
(consentendo così all’imputato di esercitare la facoltà
di accesso al rito abbreviato); ovvero contesti inizialmente solo
alcuni di tali reati, per poi ampliare l’accusa in
dibattimento.
L’art. 3 Cost.
sarebbe leso anche per un ulteriore profilo: quello, cioè,
dell’irragionevolezza di una disciplina processuale che,
nell’ipotesi di mutamento dell’imputazione ora indicata,
consente all’imputato di recuperare i vantaggi connessi ad
alcuni riti speciali – il patteggiamento e l’oblazione,
sulla base della normativa risultante dalle citate sentenze
«additive» n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 –
impedendo viceversa l’accesso al rito abbreviato.
Ad avviso del rimettente,
d’altronde, per rimuovere i denunciati profili di illegittimità
costituzionale basterebbe dichiarare l’incostituzionalità
dell’art. 517 cod. proc. pen. nei termini del petitum, senza
che occorra alcuna ulteriore previsione intesa a comporre le
interferenze tra giudizio abbreviato e dibattimento. Il giudizio
abbreviato riguarderebbe, difatti, soltanto il processo relativo al
reato oggetto della nuova contestazione, con possibile separazione
dei procedimenti, secondo quanto già «suggerito»
nella sentenza n. 265 del 1994 in rapporto al patteggiamento: il che,
peraltro, nel caso di specie è già accaduto, essendosi
addivenuti addirittura alla definizione del procedimento relativo al
reato urbanistico originariamente contestato. La soluzione non
contrasterebbe, dunque, con il costante orientamento della Corte di
cassazione, secondo cui sarebbero inammissibili richieste di giudizio
abbreviato «parziali», effettuate, cioè, con
riguardo ad alcune soltanto delle imputazioni cumulativamente
formulate nei confronti dell’imputato: orientamento, questo,
che, elaborato con riguardo a richieste di giudizio abbreviato
«tempestive», ben potrebbe, peraltro – secondo il
Tribunale rimettente – essere modificato in relazione alla
diversa ipotesi in esame, stante la specificità della
situazione.
Il giudice a quo rimarca,
infine, come l’ordinamento processuale abbia già
conosciuto, sia pure solo a livello di disciplina transitoria,
fattispecie nelle quali la facoltà di richiedere il giudizio
abbreviato può essere esercitata in corso di dibattimento e
davanti al giudice di questo (art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado»; art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile
2000, n. 82, recante «Modificazioni alla disciplina dei termini
di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144).
Ciò dimostrerebbe, da un lato, che la definizione del
procedimento con il rito abbreviato conserva, anche a dibattimento
iniziato, una apprezzabile finalità di economia processuale;
e, dall’altro, che l’innesto del giudizio speciale in
quello ordinario non crea interferenze che non possano essere risolte
per via di interpretazione.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale
di Pinerolo dubita della legittimità costituzionale dell’art.
517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non
prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al
giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al
processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento,
quando la nuova contestazione concerne un fatto che già
risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio
dell’azione penale».
Ad avviso del giudice a
quo, la norma censurata violerebbe l’art. 24, secondo comma,
della Costituzione, in quanto la preclusione alla fruizione dei
vantaggi connessi al giudizio abbreviato, nell’ipotesi
considerata, implicherebbe una lesione del diritto di difesa
dell’imputato, al quale non potrebbe essere addebitata alcuna
colpevole inerzia, né potrebbero essere addossate le
conseguenze negative di un prevedibile sviluppo dibattimentale il cui
rischio sia stato liberamente assunto.
Risulterebbe leso,
altresì, l’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo. Da un
lato, la disposizione denunciata determinerebbe una disparità
di trattamento tra imputati in situazioni eguali, a seconda che il
pubblico ministero valorizzi integralmente – come dovrebbe –
i risultati delle indagini sin dal momento dell’esercizio
dell’azione penale, con la contestazione di tutti i reati
ipotizzabili (consentendo così all’imputato di
esercitare la facoltà di accesso al rito abbreviato); ovvero
ne contesti inizialmente solo alcuni, per poi ampliare l’accusa
in dibattimento.
Dall’altro lato,
apparirebbe irragionevole che, a fronte della contestazione
suppletiva ora indicata, l’imputato possa recuperare i vantaggi
connessi ad alcuni riti speciali – il patteggiamento e
l’oblazione, sulla base della normativa risultante dalle
sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 della Corte costituzionale
– e si veda invece inibito l’accesso al rito abbreviato.
2. – In via
preliminare, va rilevato che, nel sollevare la questione, il giudice
a quo tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, in forza del quale non è ammessa la
richiesta di giudizio abbreviato «parziale» (riferita,
cioè, ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente
formulate contro la stessa persona): orientamento basato sul rilievo
che, nel caso di richiesta parziale, il processo non verrebbe
definito nella sua interezza, onde rimarrebbe – in tesi –
ingiustificato l’effetto premiale, voluto dal legislatore al
fine di ridurre il ricorso alla fase dibattimentale, secondo quanto
previsto dall’art. 438 cod. proc. pen., per ciascun «processo»,
ancorché cumulativo, relativo al singolo imputato, e non per
ciascun reato.
Il rimettente osserva,
difatti, per un verso, come tale indirizzo giurisprudenziale non
abbia rilievo nel processo a quo, nel quale – a seguito
dell’avvenuta separazione dei processi e della definizione con
sentenza di non doversi procedere di quello relativo all’imputazione
originaria – la regiudicanda si esaurisce ormai nel solo reato
concorrente contestato in dibattimento. Adombrando, inoltre, una
prospettiva ermeneutica non implausibile, il giudice a quo rileva
che, in ogni caso, l’orientamento in discorso, «elaborato
con riguardo a richieste di giudizio abbreviato “tempestive”»,
ben potrebbe non valere per la peculiare fattispecie che dà
adito al problema di costituzionalità. Si tratta, invero –
come meglio si osserverà poco oltre – di ipotesi nella
quale la contestazione suppletiva assume connotati di “anomalia”,
essendo diretta, non già ad adeguare l’imputazione a
nuove risultanze dibattimentali, ma a rimediare ad un’incompletezza
già apprezzabile sulla base degli stessi atti di indagine. In
simile frangente, emerge, in effetti, l’esigenza di garantire
all’imputato la facoltà di accesso al giudizio
abbreviato limitatamente al reato contestato in dibattimento –
reato che, a causa di quella incompletezza, non avrebbe potuto
formare oggetto di una richiesta tempestiva del rito alternativo –
senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà
stessa (esteso, cioè, anche al reato originariamente
contestato, rispetto al quale l’imputato ha consapevolmente
lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta).
Si deve dunque escludere
che ricorra, nel caso in esame, il motivo di inammissibilità
precedentemente rilevato da questa Corte con riguardo ad analoga
questione, legato alla circostanza che il giudice a quo non avesse
preso in considerazione, «anche solo per contestarne,
eventualmente, la riferibilità all’ipotesi di specie»,
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità
dianzi ricordato (ordinanza n. 67 del 2008).
3. – Nel merito, la
questione è fondata.
3.1. – La
fattispecie che dà origine al dubbio di costituzionalità
è quella della cosiddetta contestazione suppletiva “tardiva”.
La disciplina delle nuove
contestazioni dibattimentali – tanto del fatto diverso (art.
516 cod. proc. pen.), che del reato concorrente o delle circostanze
aggravanti (art. 517 cod. proc. pen.: non rileva, ai presenti fini,
la contestazione del fatto nuovo, di cui all’art. 518, che
presuppone il consenso dell’imputato) – è
coerente, in linea di principio, con l’impostazione accusatoria
del vigente codice di rito. In un sistema nel quale la prova si forma
ordinariamente in dibattimento, detta disciplina mira, infatti, a
conferire un ragionevole grado di flessibilità
all’imputazione, consentendone l’adattamento agli
sviluppi e agli esiti dell’istruzione dibattimentale, quando
alcuni profili di fatto, pur pertinenti o strettamente collegati
all’oggetto dell’imputazione, risultino nuovi o diversi
rispetto a quelli emersi dagli elementi a suo tempo acquisiti nelle
indagini e valutati dal pubblico ministero per l’esercizio
dell’azione penale. La formula dei citati artt. 516 e 517 –
alla luce della quale la diversità del fatto, il reato
concorrente e le circostanze aggravanti debbono emergere «nel
corso dell’istruzione dibattimentale» – riflette
tale finalità dell’istituto, evocando, primo visu, i
soli mutamenti dell’imputazione imposti dall’evoluzione
istruttoria e consente di qualificarlo come speciale e derogatorio
con riguardo alle ordinarie cadenze processuali relative
all’esercizio dell’azione penale e al suo controllo
giudiziale.
Malgrado tale dato
letterale e tale ratio, la giurisprudenza predominante – con
l’avallo delle sezioni unite della Corte di cassazione
(sentenza 28 ottobre 1998-11 marzo 1999, n. 4) – è
dell’avviso che le nuove contestazioni previste dagli artt. 516
e 517 cod. proc. pen. possano essere basate anche sui soli atti già
acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari. Tale soluzione ermeneutica si fonda – oltre che su
argomenti ritenuti desumibili dalla direttiva n. 78 della legge
delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale
(legge 16 febbraio 1987, n. 81) – precipuamente sul rilievo
che, impedendo la nuova contestazione dibattimentale nell’ipotesi
considerata, si produrrebbero risultati incongrui. Da un lato,
infatti, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe
retrocedere alla fase delle indagini preliminari, con conseguente
vulnus ai principi di immediatezza e concentrazione del dibattimento;
dall’altro lato, nel caso di circostanza aggravante, la mancata
contestazione nell’imputazione originaria risulterebbe
irreparabile, non potendo l’aggravante formare oggetto di un
autonomo giudizio penale, con correlata contrazione dell’ambito
di esercizio dell’azione penale, in asserita frizione con
l’art. 112 Cost.
Sennonché, in tale
lettura estensiva, anche a prescindere da ogni giudizio sugli
argomenti che la sorreggono, l’istituto delle nuove
contestazioni viene a proporsi, non più soltanto come uno
strumento – come detto, speciale e derogatorio – di
risposta ad una evenienza pur “fisiologica” al processo
accusatorio (quale l’emersione di nuovi elementi nel corso
dell’istruzione dibattimentale), ma anche come possibile
correttivo rispetto ad una evenienza “patologica”:
potendo essere utilizzato pure per porre rimedio, tramite una
rivisitazione degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, ad
eventuali incompletezze od errori commessi dall’organo
dell’accusa nella formulazione dell’imputazione.
Secondo la giurisprudenza
di legittimità che adotta l’indirizzo interpretativo in
questione, esso non comporterebbe comunque una lesione del diritto di
difesa, tenuto conto, da un lato, della generale facoltà,
accordata all’imputato dall’art. 519 cod. proc. pen., di
chiedere un termine a difesa di misura non inferiore a quello a
comparire previsto dall’art. 429 cod. proc. pen., e,
dall’altro, dell’ampliamento delle garanzie in tema di
ammissione di nuove prove, operato da questa Corte con la sentenza n.
241 del 1992.
Diverse valutazioni si
impongono, tuttavia, con riguardo al tema oggetto dell’odierno
scrutinio: vale a dire alla perdita, da parte dell’imputato,
della facoltà di accesso ai riti alternativi, conseguente al
fatto che la nuova contestazione interviene quando il termine ultimo
di proposizione della relativa richiesta (si vedano attualmente gli
artt. 438, comma 2, 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen.)
risulta ormai decorso.
3.2. – Come ricorda
il giudice rimettente, nei primi anni successivi all’entrata in
vigore del nuovo codice di rito, questa Corte – avendo riguardo
alle nuove contestazioni “fisiologiche” – ritenne
che la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al giudizio
abbreviato e all’applicazione della pena su richiesta, che si
determina nei confronti dell’imputato nelle ipotesi previste
dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., non fosse censurabile sul
piano della legittimità costituzionale (sentenze n. 129 del
1993, n. 316 del 1992 e n. 593 del 1990; ordinanze n. 107 del 1993 e
n. 213 del 1992).
Si osservò,
infatti, che l’interesse dell’imputato ai riti
alternativi trova tutela solo in quanto la sua condotta consenta
l’effettiva adozione di una sequenza procedimentale che,
evitando il dibattimento, permetta di raggiungere l’obiettivo
di una rapida definizione del processo. La modifica dell’imputazione
o la contestazione suppletiva, d’altronde, è una
eventualità non infrequente, in un sistema processuale
imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, e non
imprevedibile, anche quando si tratti di contestazione suppletiva di
reato concorrente, dato lo stretto rapporto che intercorre tra
imputazione originaria e reato connesso, tanto più che, ai
fini della contestazione suppletiva, concorrente è solo il
reato connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del
codice di procedura penale, vale a dire in concorso formale o in
continuazione con quello oggetto dell’imputazione. Il relativo
«rischio» rientra, perciò, nel «calcolo»
che l’imputato effettua allorché si determina a chiedere
o meno i riti semplificati: «onde egli non ha che da addebitare
a sé medesimo le conseguenze della propria scelta»
(sentenza n. 129 del 1993).
3.3. – Con la
successiva sentenza n. 265 del 1994, questa Corte ha escluso,
tuttavia, che le considerazioni ora ricordate possano valere anche
nell’ipotesi della contestazione dibattimentale “tardiva”.
Le valutazioni
dell’imputato in ordine alla convenienza dei riti alternativi
al dibattimento – si è rilevato – vengono,
infatti, a dipendere «anzitutto dalla concreta impostazione
data al processo dal pubblico ministero»: sicché,
quando, in conseguenza «di una evenienza patologica del
procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla
individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è
incorso il pubblico ministero», l’imputazione subisce
«una variazione sostanziale», risulta «lesivo del
diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai
riti speciali». In tale ipotesi, la libera scelta dell’imputato
verso il rito alternativo – scelta che rappresenta una delle
modalità di espressione del diritto di difesa (ex plurimis,
sentenze n. 219 e n. 148 del 2004) – risulta «sviata da
aspetti di “anomalia” caratterizzanti la condotta
processuale del pubblico ministero», collegati all’erroneità
dell’imputazione (il fatto è diverso) o alla sua
incompletezza (manca l’imputazione relativa a un reato
connesso), riscontrabili già sulla base degli elementi
acquisiti dall’organo dell’accusa nel corso delle
indagini.
La preclusione dei riti
alternativi nella situazione considerata è stata ritenuta
contrastante anche con l’art. 3 Cost., «venendo
l’imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso
ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore
esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle
risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero
nell’esercitare l’azione penale alla chiusura delle
indagini stesse».
Con riguardo
all’applicazione della pena su richiesta delle parti, tali
considerazioni hanno quindi determinato la dichiarazione di
illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà
dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento detta
applicazione, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente
contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un
fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento
dell’esercizio dell’azione penale.
3.4. – Diverso
esito ha avuto lo scrutinio, operato dalla medesima sentenza,
dell’omologa questione di legittimità costituzionale
relativa al giudizio abbreviato: essendosi ritenuto che, rispetto a
tale rito, la scelta tra le varie alternative ipotizzabili per porre
rimedio al vulnus costituzionale – egualmente ravvisabile –
restasse affidata in via esclusiva al legislatore, con conseguente
declaratoria di inammissibilità della questione stessa.
La Corte ha osservato, in
specie, che, a differenza del “patteggiamento” – il
quale si traduce in un semplice accordo sulla pena, con effetti di
immediata definizione del processo, donde l’assenza di ostacoli
ad una sua collocazione in corso di dibattimento – il rito
abbreviato «si realizza attraverso una vera e propria
“procedura”, inconciliabile con quella dibattimentale».
In quest’ottica, l’adozione di un meccanismo di
trasformazione del rito non poteva dunque «ritenersi scelta
costituzionalmente obbligata». Al di là, infatti,
dell’«opinabilità di tale soluzione da un punto di
vista tecnico-sistematico», essa si sarebbe posta «in
termini alternativi rispetto ad altre possibili opzioni, rientranti
nella discrezionalità legislativa»: quali, ad esempio,
l’applicabilità della riduzione della pena di un terzo
da parte del giudice all’esito del dibattimento, ovvero la
preclusione, nei casi considerati, della nuova contestazione, con
conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero
relativamente ad essa.
La decisione si è
posta, sul punto, in linea di continuità con la precedente
sentenza n. 129 del 1993, che aveva dichiarato parimenti
inammissibile, per assenza di una soluzione costituzionalmente
obbligata (oltre che per il carattere ancipite della formulazione del
quesito), una questione di costituzionalità finalizzata a
restituire all’imputato la facoltà di accesso al
giudizio abbreviato in una diversa ipotesi di perdita “incolpevole”
della stessa (quella, cioè, in cui la relativa richiesta,
ritualmente proposta dall’imputato, fosse stata rigettata dal
giudice per le indagini preliminari con decisione ritenuta
ingiustificata dal giudice dibattimentale). In tale occasione –
come rimarca l’odierno rimettente – la Corte aveva
specificamente invitato il legislatore a realizzare «un
appropriato congegno normativo che compon[esse]», per
fattispecie quali quella considerata, «le interferenze tra
giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale»; «sempreché»,
peraltro – si era precisato – «la disciplina del
giudizio abbreviato non [fosse stata] modificata secondo le
indicazioni della sentenza n. 92 del 1992»: ossia tramite
l’introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria,
inteso ad evitare che l’accesso al rito abbreviato venisse a
dipendere – in rapporto all’originario presupposto della
definibilità del processo allo stato degli atti – dalla
completezza o meno delle indagini preliminari condotte dal pubblico
ministero.
3.5. – Le
considerazioni poste a base delle declaratorie di inammissibilità
di cui alle citate sentenze n. 265 del 1994 e n. 129 del 2003 –
le quali avevano come termine di riferimento l’originaria
disciplina del giudizio abbreviato – vanno, peraltro,
necessariamente riviste alla luce delle rilevanti modifiche
successivamente introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479. Tale
novella, infatti, da un lato ha svincolato il rito alternativo dai
presupposti della definibilità del processo allo stato degli
atti e del consenso del pubblico ministero; dall’altro, ha
introdotto quel meccanismo di integrazione probatoria la cui mancanza
aveva indotto questa Corte (sentenza n. 129 del 1993) a ritenere
necessario – allo scopo di restituire all’imputato la
facoltà di accesso al rito semplificato, nel caso di perdita
“incolpevole” della stessa – un intervento
legislativo volto a comporre le interferenze tra giudizio abbreviato
e giudizio dibattimentale.
A fronte dell’attuale
assetto dell’istituto, il giudizio abbreviato non può
più considerarsi incompatibile con l’innesto nella fase
del dibattimento.
In questo senso la Corte
si è, del resto, già espressa, allorché ha
dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 438, comma 6,
458, comma 2, e 464, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di
giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria,
l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il
giudice di quest’ultimo – ove ritenga ingiustificato il
rigetto – possa disporre il giudizio abbreviato (sentenza n.
169 del 2003). Nell’occasione, si è infatti rilevato
come, a fronte del nuovo assetto conseguente alla citata legge n. 479
del 1999, una soluzione che ricalchi pedissequamente quella già
adottata, nel vigore dell’originaria disciplina, dalla sentenza
n. 23 del 1992, risulterebbe incongrua, non dovendo l’eventuale
riesame del provvedimento che nega l’accesso al rito abbreviato
essere necessariamente collocato in esito al dibattimento (in questo
senso, anche la sentenza n. 54 del 2002). Alla luce dell’odierno
quadro normativo, «non vi è d’altro canto alcun
ostacolo a che […] sia lo stesso giudice del dibattimento […]
a disporre e celebrare il giudizio abbreviato. Anzi, tale soluzione è
conforme alle finalità di economia processuale che connotano
il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento».
E, «del resto, l’ordinamento già prevede che sia
lo stesso giudice del dibattimento a celebrare il rito abbreviato
nelle ipotesi di cui agli artt. 452, comma 2, e 555, comma 2, cod.
proc. pen. (giudizio direttissimo e citazione diretta a giudizio)».
Tali rilievi risultano
estensibili, mutatis mutandis, anche alla fattispecie che qui
interessa. L’accesso al rito alternativo per il reato oggetto
della contestazione suppletiva “tardiva”, difatti, anche
quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a
produrre un effetto di economia processuale, giacché consente
– quantomeno – al giudice del dibattimento di decidere
sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando il possibile
supplemento di istruzione previsto dall’art. 519 cod. proc.
pen. (quale risultante a seguito della sentenza n. 241 del 1992 di
questa Corte).
Pronunciando, inoltre,
proprio sul tema oggetto dell’odierno scrutinio, la Corte ha
avuto modo di affermare che anche la soluzione della restituzione
degli atti al pubblico ministero – già indicata dalla
sentenza n. 265 del 1994 quale possibile alternativa alla
trasformazione del rito, per evitare la perdita della facoltà
di accesso al giudizio abbreviato in rapporto al reato “tardivamente”
contestato – va ritenuta «eccentrica e incongrua rispetto
all’attuale sistema», improntato «all’opposto
principio di non regressione del procedimento» (ordinanza n.
236 del 2005; in senso analogo, ordinanza n. 486 del 2002). Con ciò
sostanzialmente individuando, quale unico rimedio percorribile,
quello della rimessione nei termini.
Si deve dunque concludere
che l’ostacolo, precedentemente ravvisato da questa Corte,
all’intervento additivo invocato dal rimettente è venuto
meno. Tale intervento si impone, oltre che per rimuovere i profili di
contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. già
rilevati dalla sentenza n. 265 del 1994 e dianzi ricordati, anche per
eliminare la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà
di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione
suppletiva “tardiva”, a seconda che si discuta di
“patteggiamento” o di giudizio abbreviato: differenza
che, nell’attuale panorama normativo, si rivela essa stessa
fonte d’una discrasia rilevante sul piano del rispetto
dell’art. 3 Cost. (e ciò anche a prescindere dalla
disciplina valevole per l’oblazione, oggetto della sentenza n.
530 del 1995, in rapporto alla quale il tema presenta aspetti
peculiari).
4. – Va dichiarata,
pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art.
517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà
dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il
giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente oggetto di
contestazione dibattimentale, quando la nuova contestazione concerne
un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento
di esercizio dell’azione penale.
Come rilevato dalla
sentenza n. 265 del 1994, i profili di violazione degli artt. 3 e 24,
secondo comma, Cost., riscontrabili con riferimento all’ipotesi
di contestazione nel corso del dibattimento di un reato concorrente,
sussistono, allo stesso modo, anche in rapporto alla parallela
ipotesi in cui la nuova contestazione dibattimentale consista, ai
sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., nella modifica
dell’imputazione originaria per diversità del fatto
(negli stessi termini, con riguardo alla facoltà di proporre
domanda di oblazione, la sentenza n. 530 del 1995).
Ai sensi dell’art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va, dunque, dichiarata
l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 516
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà
dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il
giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in
dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già
risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione
penale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato
di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato
relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando
la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava
dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione
penale;
dichiara, in applicazione
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità
costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato
di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato
relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la
nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli
atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 14 dicembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE,
Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria
il 18 dicembre 2009.
Il Direttore della
Cancelleria
F.to: DI PAOLA