REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 27/2010)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma
6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, promosso dalla Regione
Liguria con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il
22 ottobre 2008 ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2008.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Liguria e l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato
il successivo 22 ottobre, la Regione Liguria ha promosso questione di
legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 113, e, tra queste, in riferimento agli artt. 117, comma
quarto, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione,
dell’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui
prevede che: «Sono ridotti dell’importo di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità
montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità
che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri
sopra il livello del mare. All’attuazione del presente comma si provvede con
decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze».
2.– La ricorrente formula tre distinte censure tutte aventi
ad oggetto il comma 6-bis dell’art. 76 del decreto-legge citato.
2.1.– La prima censura riguarda la riduzione dell’importo
di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei
trasferimenti erariali a favore delle comunità montane, la quale, secondo la Regione Liguria, si pone in contrasto, sia pure indirettamente, con l’autonomia finanziaria
delle Regioni. Le comunità montane, infatti, rientrano nella sfera di
competenza legislativa regionale (va citata la sentenza della Corte
costituzionale n. 465 del 2005) e costituiscono strumenti a disposizione della
Regione e degli enti locali per la riorganizzazione delle proprie funzioni.
Pertanto, il loro finanziamento, nonostante allo stato attuale della
legislazione sia costituito da trasferimenti diretti alle singole comunità
montane, deve essere considerato parte della complessiva finanza regionale,
come del resto dimostrerebbe «il fatto che il “Fondo Montagna”, destinato ai
finanziamenti in conto capitale, è regionalizzato da moltissimi anni».
Una riduzione dei trasferimenti settoriali in termini
significativi come quella in esame – con il possibile azzeramento del
contributo ordinario, e la riduzione anche di quello detto “consolidato” –
sarebbe suscettibile di produrre il tracollo economico e la scomparsa di
numerose comunità montane, le quali, oltretutto, sono state appena
riorganizzate dalle leggi regionali in attuazione dell’art. 2, comma 17, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008).
La Regione evidenzia che la riduzione
di 30 milioni di euro per l’anno in corso va a sommarsi alle riduzioni anche
maggiori previste dalla finanziaria 2008, pari a 66,4 milioni di euro, tanto
che il taglio complessivo è di quasi 97 milioni di euro pari ad un decimo del
contributo ordinario.
Secondo la ricorrente, l’art. 119 della Costituzione
presuppone un equilibrio tra funzioni ed entrate, ed obbliga lo Stato a dotare
le Regioni dei mezzi per fare fronte ai propri compiti, sia mediante
trasferimenti di tributi erariali, sia mediante entrate proprie. Pertanto,
sarebbe costituzionalmente illegittima una riduzione dei trasferimenti statali
al sistema regionale in termini tali da compromettere l’esercizio delle
funzioni e senza prevedere strumenti con i quali le Regioni possano rimediare
alle riduzioni stesse.
La seconda censura formulata dalla Regione Liguria ha ad
oggetto il comma 6-bis dell’art. 76 del d.l. n. 112 del 2008, nella parte in
cui prevede che le comunità destinatarie della riduzione devono essere
individuate, prioritariamente, tra quelle che si trovano ad una altitudine
media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. La
disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima, perché invasiva della
sfera di competenza legislativa regionale relativa alla politica della montagna
(art. 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali).
L’adozione di un criterio altimetrico sarebbe del tutto
irragionevole, in quanto non dipendono dalla mera altimetria le condizioni di
maggiore o minore isolamento, di maggiore o minore difficoltà di comunicazione
ed ogni altra condizione che possa suggerire di sostenere determinate comunità
invece di altre. L’irragionevolezza del criterio si riverberebbe sull’esercizio
dei poteri spettanti alla Regione in materia di comunità montane ex artt. 117,
quarto comma, Cost. e 27 del d.lgs. n. 267 del 2000, quali: 1) la disciplina
dei piani zonali e dei programmi annuali; 2) la determinazione dei criteri di
ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli
dell’Unione europea; 3) la disciplina dei rapporti con gli altri enti operanti
nel territorio.
La soglia di 750 metri sopra il livello del mare quale limite da superare per non incorrere nella riduzione della contribuzione
risulterebbe ulteriormente irragionevole «in quanto diversa e lontana da quella
dei 500 metri sopra il livello del mare prevista all’art. 2, comma 20, della
legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ed assunta, insieme agli altri criteri
ivi stabiliti, a riferimento dalle regioni nella redazione delle loro leggi di
riordino. Si sarebbe introdotto, in tal modo, un elemento di contraddizione
proprio nella fase di attuazione delle leggi regionali di riordino, richieste
ed imposte dalla stessa legge statale.
La disposizione violerebbe, dunque, «ad un tempo
l’autonomia finanziaria regionale, nel senso sopra indicato, e l’autonomia
legislativa».
Infine, la terza censura riguarda il comma 6-bis dell’art.
76 del d.l. n. 112 del 2008 nella parte in cui demanda la sua attuazione ad un
decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, senza la partecipazione delle Regioni, in
violazione del principio di leale collaborazione.
La difesa regionale ritiene che la politica di
finanziamento delle comunità montane debba essere necessariamente coordinata
con le politiche regionali, esistendo una connessione indissolubile tra i
problemi del finanziamento e i problemi della stessa esistenza ed articolazione
delle comunità montane (oltre che della complessiva funzionalità e possibilità
di assumere funzioni).
3.– In data 10 novembre 2008 si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato,
concludendo per la declaratoria di infondatezza del ricorso.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, la riduzione dei
trasferimenti disposta dalla norma censurata concerne somme che, attraverso un
apposito fondo previsto dall’art. 34, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell’articolo HYPERLINK
"http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100804ART4"
4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), lo Stato destina al
finanziamento delle comunità montane, nella misura annualmente determinata
dalla legge finanziaria. Si tratterebbe, come riconosce la stessa Regione
ricorrente, di somme a carico dello Stato, che non rientrano nell’ambito della finanza
regionale, perché destinate direttamente alle comunità montane.
Inoltre, a parere della parte resistente, la norma sarebbe
espressione della politica economica del Governo finalizzata al contenimento
della spesa pubblica. Pertanto, rientrerebbe nella potestà legislativa dello
Stato disporre una simile riduzione attinenente esclusivamente alla gestione
della propria finanza.
I riflessi indiretti che tale determinazione avrebbe sulla
attività delle Regioni costituirebbero un’eventualità che, oltre a non essere
dimostrata, non potrebbe certamente comportare un limite costituzionale per lo
Stato nella determinazione annuale delle risorse da trasferire, in ragione
delle proprie disponibilità finanziarie. Occorre considerare, a tale riguardo,
che la politica di bilancio dello Stato deve tener conto della molteplicità
degli interessi pubblici rimessi alla propria competenza, e che i vincoli
prospettati dalla Regione comporterebbero un inammissibile condizionamento
della potestà dello Stato di determinare le linee e gli obiettivi della propria
politica economica.
Secondo la difesa del Presidente del Consiglio, non
sarebbero violati i principi contenuti negli artt. 117, quarto comma, e 119
Cost., ovvero il principio di leale collaborazione. Infatti, in base all’art.
119 Cost., lo Stato è tenuto a destinare risorse per il finanziamento delle
Regioni e degli Enti locali nei limiti necessari ad assicurare «lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni».
La fattispecie in esame non rientrerebbe in queste
previsioni né sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo, non
potendosi ravvisare un obbligo costituzionale dello Stato ad operare il
finanziamento delle comunità montane. Neppure potrebbero ipotizzarsi vizi di
manifesta irragionevolezza delle disposizioni in esame, che – prevedendo la
riduzione prioritaria dei trasferimenti alle comunità poste al di sotto
dell’altitudine media di 750 metri sul livello del mare – intendono garantire
l’uso efficiente delle risorse disponibili, assicurando che esse siano
utilizzate in conformità con la loro destinazione, e perciò a favore di
territori effettivamente disagiati, per la loro localizzazione in zone
montuose.
La Regione non può dolersi della
necessità di operare interventi per assicurare il funzionamento delle comunità
montane, in conseguenza della riduzione delle risorse derivanti dal fondo
statale. In primo luogo non è dimostrato il pregiudizio concreto che la misura
adottata potrebbe arrecare alla Regione ricorrente. Sotto altro profilo,
occorre ribadire che le misure di riequilibrio della finanza pubblica, di cui
le disposizioni censurate costituiscono espressione, rientrano nell’ambito di
una complessiva politica di coordinamento della finanza pubblica che lo Stato è
tenuto ad adottare e che le Regioni sono chiamate ad osservare, nel rispetto
dell’interesse nazionale, nonché del patto di stabilità previsto dagli artt. 73
e seguenti dello stesso d.1. in esame, secondo quanto precisato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 169 del 2007.
Da ciò consegue che ogni eventuale intervento regionale,
che si rendesse necessario per effetto della disposta riduzione di spesa, non
dovrebbe essere considerato come una lesione dell’autonomia legislativa ed
organizzativa della Regione, ma costituirebbe espressione dei predetti principi
costituzionali. Dalle considerazioni sopra svolte, si desumerebbe anche la
manifesta infondatezza dell’ultimo profilo di censura, che riguarda la
remissione delle norme attuative ad un successivo decreto ministeriale. È
evidente che tale decreto non comporta l’adozione di misure di dettaglio in
materia di competenza regionale, ma investe esclusivamente l’esecuzione di una
disposizione relativa alla gestione di un fondo statale.
3.1.– Con memoria depositata in data 1° ottobre 2009, la
difesa del Presidente del Consiglio ha ribadito le proprie difese richiamando
la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009 con la quale si è
riconosciuta la perfetta legittimità di disposizioni, concernenti la riduzione
della spesa per il funzionamento delle comunità montane e la determinazione di
alcuni “indicatori” di efficienza, analoghe a quelle che formano oggetto del
presente giudizio.
La Corte costituzionale, in tale
occasione, ha affermato che le disposizioni in quella sede censurate
rientravano nella materia prevalente del coordinamento della finanza pubblica,
ponendosi obiettivi di contenimento complessivo della spesa corrente ed
individuando in modo non esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di
tali obiettivi. Questi principi – sempre secondo la difesa erariale – sono
certamente riferibili anche alla norma impugnata dalla Regione Liguria nella
presente causa, che si inserisce nel programma strategico di politica economica
e che concerne la medesima materia del coordinamento della finanza pubblica.
4.– Con memoria illustrativa depositata in prossimità
dell’udienza, la Regione Liguria ha ribadito le argomentazioni esposte
nell’atto introduttivo del giudizio, insistendo nella richiesta di accoglimento
del ricorso.
Considerato in diritto
1.– La Regione Liguria ha promosso questioni di legittimità
costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.
Riservata a separate pronunce la decisione
sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel d.l. n. 112 del 2008,
viene in esame in questa sede la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione e al
principio di leale collaborazione, dell’art. 76, comma 6-bis, del d.l. n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008, nella
parte in cui prevede che: «Sono ridotti dell’importo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle
comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle
comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta
metri sopra il livello del mare. All’attuazione del presente comma si provvede
con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze».
2.– La ricorrente formula tre distinte questioni, la prima
delle quali riguardante la decurtazione dei trasferimenti erariali a favore
delle comunità montane che si porrebbe in contrasto con l’art. 119 della
Costituzione in quanto, sommata alla precedente riduzione di cui all’art. 2,
comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008),
«riduce i trasferimenti statali al sistema regionale in termini tali da
compromettere l’esercizio delle funzioni regionali e senza prevedere strumenti
con i quali queste ultime possano rimediare alle riduzioni stesse».
La questione non è fondata.
È preliminarmente opportuno chiarire che, secondo la
giurisprudenza costante di questa Corte, spetta alle Regioni – onere che, se
non assolto, determina la infondatezza della questione sollevata – dimostrare,
allorché rivendichino l’illegittimità di norme che prevedono la riduzione dei
trasferimenti erariali, che tale riduzione determini l’insufficienza dei mezzi
finanziari per l’adempimento dei propri compiti, anche perché non è consentita
una analisi atomistica di manovre finanziarie complesse mediante le quali
spesso si verifica che alla riduzione di alcune risorse finanziarie si
accompagni l’aumento di altre (sentenze n. 298 del 2009; n. 381 del 2004; n.
437 del 2001 e n. 507 del 2000).
La ricorrente non motiva in alcun modo nè, tantomeno,
fornisce elementi tali da dimostrare che le comunità montane, a causa della
riduzione del fondo loro destinato dallo Stato, non potranno più funzionare.
A ciò si aggiunga che, come questa Corte ha da tempo
chiarito, la disciplina delle comunità montane rientra nella competenza
residuale delle Regioni (sentenze n. 237 del 2009 e nn. 456 e 244 del 2005).
Sono dunque le Regioni che, in base all’art. 119 Cost., devono provvedere al
loro finanziamento insieme ai Comuni di cui costituiscono la «proiezione». Ne
consegue che la progressiva riduzione del finanziamento statale relativo alle
suddette comunità montane non contrasta con la giurisprudenza di questa Corte
in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.
Al riguardo, va considerato che una sua costante
giurisprudenza, formatasi prima della revisione costituzionale del Titolo V
della parte seconda della Costituzione, con riferimento ad una Regione a
statuto speciale, e recentemente ribadita con la sentenza n. 237 del 2009, ha affermato che «Dato il carattere strumentale e non essenziale delle comunità montane, non
può ricavarsi dagli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 (ora artt. 27 e
28 del d.lgs. n. 267 del 2000) un principio generale dell’ordinamento o una
norma fondamentale di riforma economico-sociale in ordine alla loro istituzione
e alla loro natura di enti necessari, che precluderebbe alla regione il potere
rivolto alla loro soppressione; né il divieto di soppressione si potrebbe far
derivare dalla indefettibilità delle funzioni necessarie all’attuazione dei
programmi e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane
stabiliti da atti dell’Unione europea e da leggi dello Stato; funzioni, queste
ultime, che ben possono essere allocate altrimenti, in base alle particolarità
delle situazioni locali, apprezzate dal legislatore regionale nell’esercizio
discrezionale del suo potere legislativo in tema di “ordinamento degli enti
locali”» (sentenza n. 229 del 2001).
Conclusivamente, con riferimento a questa specifica
doglianza, non può che ribadirsi quanto precisato nella più volte citata
sentenza n. 237 del 2009, vale a dire che la disposizione in esame costituisce
«effettivamente espressione di princípi fondamentali della materia del
coordinamento della finanza pubblica. […]. Ciò in quanto il [suo] scopo è
quello di contribuire, su un piano generale, al contenimento della spesa pubblica
corrente nella finanza pubblica allargata e nell’ambito di misure congiunturali
dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria».
3.– La seconda questione sollevata dalla Regione Liguria è
relativa alla previsione di un criterio altimetrico come unico riferimento per
stabilire le modalità e i destinatari della riduzione dei trasferimenti. Detto
criterio, a parere della ricorrente, sarebbe del tutto irragionevole poiché non
dipenderebbero dalla mera altimetria «le condizioni di maggiore o minore
isolamento, di maggiore o minore difficoltà di comunicazione ed ogni altra
condizione che possa suggerire di sostenere determinate comunità». Tale
irragionevolezza si riverberebbe sull’esercizio dei poteri spettanti alla
Regione in materia di comunità montane ex art. 117, quarto comma, Cost. e art.
27 decreto legislativo n. 267 del 2000.
La questione è fondata.
La censura svolta dalla Regione è strettamente connessa con
quella relativa ai commi da 17 a 22 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 (legge
finanziaria per l’anno 2008) in tema di comunità montane. Nella precedente
legge finanziaria il legislatore statale aveva disposto che le Regioni, con
proprie leggi, procedessero ad un riordino della disciplina delle comunità
montane ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 27 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in modo da ridurre, a regime,
la spesa corrente per il loro funzionamento (art. 2, comma 17, della legge
finanziaria per l’anno 2008). Le Regioni, nelle leggi di riordino, dovevano
tener conto di alcuni criteri, indicati nel comma 18 dell’art. 2 della medesima
legge finanziaria 2008, che venivano definiti «principi fondamentali».
Tali norme sono state oggetto del giudizio di
costituzionalità conclusosi con la sentenza n. 237 del 2009 e sono state
ritenute immuni dai vizi denunciati in quanto riconducibili alla materia del
coordinamento della finanza pubblica e rispondenti ai requisiti che la
giurisprudenza costituzionale richiede alle norme statali che fissano i
relativi principi.
In particolare la Corte, affrontando la questione relativa
al citato comma 18 dell’art. 2 della legge finanziaria per l’anno 2008, ha affermato che «il legislatore statale, con il predetto comma, in funzione dell’obiettivo di
riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane, e
senza incidere in modo particolare sull’autonomia delle Regioni nell’attuazione
del previsto riordino, si limita a fornire al legislatore regionale alcuni
“indicatori” che si presentano non vincolanti, né dettagliati, né
autoapplicativi e che tendono soltanto a dare un orientamento di massima alle
modalità con le quali deve essere attuato tale riordino».
Tra i suddetti “indicatori” vi era anche quello altimetrico
che, dunque, è stato ritenuto non costituzionalmente illegittimo solo in quanto
espresso in modo generico, non vincolante e tendente a dare un orientamento di
massima al riordino.
La previsione, viceversa, di un criterio altimetrico
rigido, quale quello individuato dall’art. 76, comma 6-bis, come strumento per
attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane
esorbita dai limiti della competenza statale e viola l’art. 117 Cost. Si
impone, pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale della citata
disposizione nella parte in cui prevede che le comunità destinatarie della
riduzione devono prioritariamente essere individuate tra quelle che si trovano
ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello
del mare.
4.– La Regione Liguria, infine, solleva una terza questione
avente ad oggetto l’attuazione delle prescrizioni contenute nel comma 6-bis
dell’art. 76 tramite un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza la
compartecipazione delle Regioni, lamentando la violazione del principio di
leale collaborazione.
La questione è fondata.
Come si è detto, alle comunità montane è stata attribuita
la natura giuridica di ente autonomo, quale «proiezione dei comuni che ad essa
fanno capo» o di «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani»
(sentenza n. 244 del 2005) e si è stabilito che spetta alle Regioni in via
residuale, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., la competenza
legislativa in ordine alla loro disciplina, salva la possibilità di ricondurre
ai principi di coordinamento della finanza pubblica quelle norme dettate per il
contenimento della spesa pubblica.
Pertanto, pur riconoscendosi come adeguato il livello di
governo scelto dal legislatore, è necessario il pieno coinvolgimento delle
Regioni nella individuazione dei criteri da adottare per la realizzazione della
riduzione del fondo da destinare alle comunità montane, esistendo, come
sostiene la Regione, una connessione indissolubile tra i problemi del
finanziamento e i problemi della stessa esistenza ed articolazione delle
comunità montane.
La disposizione deve essere pertanto dichiarata illegittima
nella parte in cui non prevede per l’emanazione del decreto non regolamentare di
attuazione, finalizzato all’attuazione della riduzione dei trasferimenti
erariali alle comunità montane, lo strumento dell’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione
sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 113, proposte dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113,
nella parte in cui prevede che «i destinatari della riduzione,
prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad
una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del
mare»;
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui
non prevede che all’attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del
Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze «d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)»;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge
n. 112 del 2008 avente ad oggetto la riduzione dell’importo di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a
favore delle comunità montane promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto
comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA