SENTENZA N. 271
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Francesco AMIRANTE - Presidente
-
Ugo DE SIERVO - Giudice
-
Paolo MADDALENA - Giudice
-
Alfio FINOCCHIARO - Giudice
-
Alfonso QUARANTA - Giudice
-
Franco GALLO - Giudice
-
Luigi MAZZELLA - Giudice
-
Gaetano SILVESTRI - Giudice
-
Maria Rita SAULLE - Giudice
-
Giuseppe TESAURO - Giudice
-
Paolo Maria NAPOLITANO - Giudice
-
Giuseppe FRIGO - Giudice
-
Alessandro CRISCUOLO - Giudice
-
Paolo GROSSI - Giudice
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008,
n. 7 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento
turistico) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 16-22 luglio 2008, depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 ed
iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2008.
Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il
Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la
Regione Emilia-Romagna.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ricorso depositato il 23 luglio 2008, e
notificato alla Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta regionale, in data 16 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato più questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni
della legge regionale dell'Emilia Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante «Norme
per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico».
Secondo il ricorrente, nonostante la competenza
legislativa residuale delle Regioni in materia di «turismo», come stabilito
dall'art. 117, quarto comma, Cost., il settore delle professioni turistiche
rientra nella materia delle «professioni», nella quale Stato e Regioni
esercitano una competenza legislativa concorrente, ex art. 117, terzo comma,
Cost., con la conseguenza che, per garantirne l'uniformità normativa su tutto
il territorio nazionale, rientrano nella competenza esclusiva statale la
disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni
turistiche, tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale,
nonché i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio delle medesime.
Aggiunge il ricorrente che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi
dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) prevede, da un lato, che «la
potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e
definite dalla normativa statale» (art. 1, comma 3), e, dall'altro, che «la
legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli
professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che
richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali
la cui tutela compete allo Stato» (art. 4, comma 2).
Pertanto, in base all'ampia configurazione che della
suddetta materia è stata data dalla Corte costituzionale, a giudizio del
ricorrente, è inevitabile l'attrazione in essa anche del settore delle
professioni turistiche che è, pertanto, sottratto dalla competenza residuale
regionale in materia di turismo.
Ne consegue che la Regione è tenuta a legiferare in
materia nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore
nazionale, al quale spettano l'individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi, come
confermato da una consolidata giurisprudenza di questa Corte.
2. - In particolare, il Presidente del Consiglio di
ministri censura le seguenti disposizioni della indicata legge regionale n. 7
del 2008:
a) l'art. 3, comma 2 - che, modificando l'art. 2 della
legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività
turistiche di accompagnamento), ha aggiunto il comma 7 con il quale viene
ricompresa tra le professioni turistiche, quella di animatore turistico - e
l'art. 4 che ha sostituito l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000,
includendovi il comma 7, ove vengono stabiliti i requisiti dell'esercizio della
suddetta professione. Tali disposizioni non trovano alcun riscontro nella
legislazione nazionale, di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della
legislazione nazionale del turismo), che all'art. 7, comma 5, definisce
«professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di
promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza,
accompagnamento e guida dei turisti».
Ne consegue che le citate disposizioni regionali
contrastano con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violano il principio
fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili, è riservata allo Stato;
b) l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come
novellato dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, relativo alle
condizioni per l'esercizio delle professioni turistiche, che ai commi 1,
lettera b), e 10, prevedendo che la Giunta regionale definisca le modalità
attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle previste
professioni, eccede anch'esso dalla competenza regionale concorrente in materia
di professioni e viola il principio fondamentale che riserva allo Stato non
solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la
disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle medesime
professioni.
Rileva, al riguardo, il ricorrente che la Corte ha in
più occasioni affermato che «l'indicazione di specifici requisiti per
l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già
stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato,
risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina
dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio
fondamentale della materia e quindi di competenza statale, ai sensi anche
dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei
principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della
legge 5 giugno 2003, n. 131);
c) gli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 2000 -
come sostituiti dagli artt. 5 e 7, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008
- che attribuiscono alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed
autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche ed
alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle medesime
professioni.
In proposito il ricorrente sottolinea che rientrano
nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi,
mentre esulano dalla competenza regionale la disciplina dell'organizzazione di
corsi abilitanti di aggiornamento e riqualificazione delle professioni. Per di
più le autorizzazioni devono avere validità sull'intero territorio nazionale e
non possono essere circoscritte al solo territorio regionale, come previsto
invece dall'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, nel testo
novellato dalla legge regionale n. 7 del 2008. Tale limitazione comporta anche
una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art.
49 del Trattato CEE, e dunque la violazione del rispetto del vincolo
comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., nonché della libera
concorrenza, la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
3. - Si è costituita la Regione Emilia-Romagna
osservando che il Presidente del Consiglio ha impugnato norme solo in parte
nuove, non ricomprese nella legge regionale n. 4 del 2000.
Già la legge regionale Emilia-Romagna 16 giugno 1981, n.
17, (Norme per la disciplina della professione di guida turistica, interprete
ed accompagnatore turistico) definiva, all'art. 1, ciascuna di dette
professioni, e all'art. 2 stabiliva che «non può essere esercitata la
professione di guida turistica, interprete o accompagnatore turistico senza la
licenza del Comune del richiedente». L'art. 3 della medesima legge regionale n.
17 del 1981 regolava i presupposti per il rilascio della licenza di guida
turistica, interprete e accompagnatore turistico. L'art. 4 regolava
«composizione e funzionamento della Commissione giudicatrice d'esame»; gli
artt. 5, 6, 7 e 8 disciplinavano l'esame e l'attestato di idoneità. L'art. 9
istituiva, infine, presso la Regione «il ruolo organico regionale di guida
turistica, interprete o accompagnatore turistico» al quale vanno iscritti tutti
i soggetti in possesso della licenza.
Interveniva poi la legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge
quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica) - in seguito abrogata dalla legge n. 135 del 2001 - il
cui art. 11 affidava alle Regioni il compito di accertare i requisiti «per
l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico,
animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo».
Successivamente la legge regionale n. 4 del 2000
richiedeva - per lo svolgimento di dette professioni - un'abilitazione
«conseguita mediante frequenza di corsi di abilitazione professionale ed il
superamento dei relativi esami»; regolava la competenza territoriale delle
guide turistiche con una norma uguale a quella ora vigente, prevedeva elenchi
delle diverse professioni istituiti dalle Province (art. 6), in modo del tutto
simile a quanto disposto dalla legge regionale n. 7 del 2008.
La legislazione statale sul turismo veniva poi riformata
dalla legge n. 135 del 2001 senza ridurre la competenza legislativa regionale
in materia di professioni turistiche.
Quanto all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000
(nel testo novellato), la Regione resistente ritiene la censura inammissibile
per genericità circa i motivi per i quali le Regioni, dotate di potestà
primaria in materia di formazione professionale, non potrebbero regolare corsi
relativi alle professioni.
Altrettanto inammissibile, per genericità, deve
ritenersi la censura riguardante l'art. 6 della legge regionale n. 4 del 2000 -
come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008 - per la parte
relativa alla istituzione degli «elenchi provinciali» già presenti nel testo
precedente.
Secondo la Regione Emilia-Romagna, il ricorrente ritiene
che rientrino «nella competenza statale sia l'individuazione delle figure
professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici, sia l'istituzione
di nuovi albi», ma non individua la norma statale da cui risulterebbe il
principio violato.
A giudizio della Regione resistente, infine, infondata è
l'ultima censura, con la quale si contesta la limitazione al territorio
regionale delle autorizzazioni previste dall'art. 6, comma 4, della legge
regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7
del 2008: la limitazione territoriale dell'attività delle professioni
turistiche (tra cui le guide) costituisce una regola da sempre presente anche
nella legislazione statale e rispondente ad un'ovvia esigenza di corrispondenza
tra l'ambito di conoscenza della guida e l'ambito della sua attività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale di più
norme della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante
«Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento
turistico».
In particolare, sono impugnati:
a) l'art. 2, comma 7, della legge della Regione
Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività
turistiche di accompagnamento), come introdotto dall'art. 3, comma 2, della
legge regionale 27 maggio 2008, n. 7, secondo cui «È animatore turistico chi,
per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti
attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento». E' altresì
impugnato l'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come
introdotto dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, che stabilisce
specifici requisiti per l'esercizio della nuova professione di animatore
turistico «quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo»;
b) l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale
n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7
del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta
Regionale di cui all'art. 3, comma 10»;
c) l'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del
2000, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del
2008, secondo cui «la Giunta Regionale con proprio atto definirà le modalità
attuative per il conseguimento dell'idoneità dell'esercizio per le attività di
cui alla presente legge»;
d) gli artt. 5 e 6, commi 1 e 2, quest'ultimo
limitatamente al primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000 - come
sostituiti dagli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 7 del 2008 - che
attribuiscono alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed
autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche ed
alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni stesse;
e) l'art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge
regionale n. 4 del 2000, come sostituiti dall'art. 7 della legge regionale n. 7
del 2008, nella parte in cui introducono limitazioni riguardanti
rispettivamente gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione
professionale e gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.
Ad avviso del ricorrente le norme censurate contrastano
con l'art. 117, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto superano i limiti
della competenza concorrente regionale nella materia delle professioni, così
violando i princìpi fondamentali previsti dalla normativa statale.
2. - Le questioni sono fondate nei limiti di seguito
precisati.
2.1. - Quanto alla prima censura, va premesso che, in
materia di professioni, la giurisprudenza della Corte è ferma nel senso che
compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti
necessari per il relativo esercizio.
Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni
turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n. 222 del 2008
ha statuito che «l'attribuzione della materia delle "professioni” alla
competenza dello Stato [...] prescinde dal settore nel quale l'attività
professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme
sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento
comunitario».
Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali
censurate, nel descriverne i connotati distintivi, istituisce una nuova
professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata,
che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, né in
particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione
nazionale del turismo), la quale, all'art. 7, comma 5, definisce «professioni
turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione
dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza,
accompagnamento e guida dei turisti».
Del tutto ininfluente, ai fini della risoluzione della
questione, è la circostanza che la figura di «animatore turistico» fosse
prevista - in termini, peraltro, non identici a quelli della legge regionale
impugnata - espressamente dall'art. 11, comma 11, della legge 17 maggio 1983,
n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica), trattandosi di norma abrogata dalla
legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). In ogni caso, il limite sopra
enunciato, funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente perché alla
legge regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge
statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonché n. 57 del 2007).
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto
dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008.
Consegue alla illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione dell'art. 3, comma
7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge
regionale n. 7 del 2008, contenente l'indicazione dei requisiti specifici
prescritti per l'esercizio delle attività di animatore turistico.
2.2. - Fondata è altresì la censura relativa all'art. 3
della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge
regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1, lettera b), e
10 - tra le condizioni essenziali per l'esercizio delle professioni turistiche
di cui all'art. 2 (animazione e accompagnamento turistico) - l'idoneità
all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei
requisiti non solo di quelli indicati dall'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela del
consumatore, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale, e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40, ma anche di quelli contenuti nella
deliberazione della Giunta regionale che definisce le modalità attuative per il
conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente
legge (art. 3, comma 10, citato).
In sostanza, l'art. 3, commi 1, lettera b), e 10 della
legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge
regionale n. 7 del 2008, riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con
propria deliberazione, requisiti ulteriori per l'esercizio delle professioni in
questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Il compito di definire «le
modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle
attività di cui alla presente legge», di per sé non contrario alla
Costituzione, risulta ampliato, con il disposto dei commi citati, sino a
comprendervi la previsione di requisiti per l'esercizio della professione, il
che lo pone, perciò, in conflitto con i principi che prevedono la competenza
dello Stato.
Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza
regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.,
violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo
l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la
disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle
professioni stesse. Questa Corte ha più volte sottolineato che «l'indicazione
di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte
coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la
competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore
(quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio di una
professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di
competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del
2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come
sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle
parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma
10», nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10, della legge
regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7
del 2008.
2.3. - Non è fondata, invece, la censura relativa
all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 5
della legge regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le funzioni
concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attività formative
relative alle professioni turistiche.
Se, infatti, rientrano certamente nella competenza
statale l'individuazione delle figure professionali, e i relativi profili ed
ordinamenti didattici, non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di
potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare
corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato.
In base alla giurisprudenza costituzionale, «in materia
di formazione professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione
dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di
possibili forme di coordinamento e controllo centrale» (sentenza n. 372 del
1989, nonché sentenza n. 50 del 2005).
Del resto, già il vecchio testo dell'art. 5 della legge
regionale n. 4 del 2000 - non modificato sostanzialmente dal corrispondente
articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non ha formato oggetto di
censure, regolava negli stessi termini la formazione professionale relativa
alle professioni turistiche.
2.4. - In merito alla istituzione degli elenchi riferiti
alle diverse professioni turistiche, e affidati alla cura della Provincia, ai
sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del
2000, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, la
questione non è fondata.
Come sottolineato da questa Corte (sentenza n. 355 del
2005) esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni
in materia di professioni soltanto l'istituzione di nuovi e diversi albi
rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali, per l'esercizio di
attività professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice
delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Quando
però gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di
comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell'ambito delle
competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni già
riconosciute dalla legge statale.
2.5. - Quanto alla censura relativa all'art. 6, commi 2,
secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito
dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti in cui prevede
l'indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste
l'abilitazione, nonché l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la
professione può essere esercitata, va precisato che dette limitazioni
comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di
cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la
violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma,
Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella
esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost.
In tale ottica, infatti, l'art. 10, comma 4, del
decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007,
introducendo misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività
economiche, stabilisce che le attività di «guida turistica e accompagnatore
turistico [....] non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni
preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo
restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti
dalle normative regionali» e che «[....] I soggetti abilitati allo svolgimento
dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del
Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di
servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa
generale o specifica».
Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono
dunque le restrizioni previste dalle norme regionali impugnate circa l'ambito
di validità territoriale delle autorizzazioni.
Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000,
come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008.
Parimenti va dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto
dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e,
per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere
esercitata».
P. Q. M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme
per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), come
introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge della medesima Regione, 27 maggio
2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di
accompagnamento turistico);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della
legge regionale n. 7 del 2008;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito
dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e
alla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 3, comma 10»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 4
della legge regionale n. 7 del 2008;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6,
comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art.
7 della legge regionale n. 7 del 2008;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6,
comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della
legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e, per le guide turistiche
gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata»;
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 5 e 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge
regionale n. 4 del 2000, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 5 e 7
della legge regionale n. 7 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 117,
primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.
Francesco
AMIRANTE - Presidente
Luigi
MAZZELLA - Redattore
Giuseppe
DI PAOLA - Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 29 ottobre 2009.