SENTENZA N. 207
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23,
lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nella parte in cui aggiunge all’art. 71 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e
5-ter, promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 2
ottobre 2009, depositato in cancelleria l’8 ottobre 2009 ed
iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Maria
Napolitano;
uditi l’avvocato
Lucia Bora per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato
Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso
notificato il 2 ottobre 2009 e depositato il successivo 8 ottobre, la
Regione Toscana ha promosso, tra le altre, la questione di
legittimità costituzionale – in riferimento agli artt.
117 e 119 della Costituzione – dell’art. 17, comma 23,
lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nella parte in cui aggiunge all’art. 71 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i seguente commi:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti
dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali
su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano
nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali», e «5-ter. A decorrere
dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata
una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma
5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei
dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli
accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei
limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo».
2.– Osserva la
ricorrente che le disposizioni impugnate, cosi come formulate,
obbligano le Regioni a sostenere, per il tramite del fondo sanitario,
l’onere delle visite fiscali ai dipendenti assenti dal servizio
per malattia. Infatti, se è vero che gli accertamenti
medico-legali effettuati dalle Aziende sanitarie rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio Sanitario, ciò non comporta
la conseguenza che le relative prestazioni siano effettuate a titolo
gratuito.
La Regione Toscana
ricorda che, nell’esercizio delle proprie competenze in materia
di tutela della salute ed organizzazione del servizio sanitario
regionale, nel 2005 ha emanato una delibera di Giunta (n. 622 del 6
giugno 2005) in base alla quale le visite fiscali richieste dai
datori di lavoro pubblici per i propri dipendenti assenti per
malattia venivano poste a carico dell’amministrazione
richiedente, trattandosi di certificazioni mediche da effettuare non
nell’interesse del lavoratore, ma del datore di lavoro per
accertare la legittimità dell’assenza del dipendente.
Tale delibera, prosegue
la ricorrente, è stata oggetto di impugnazione
dall’Amministrazione statale sulla base del presupposto che per
il datore di lavoro «pubblica amministrazione» il
servizio di visita fiscale fosse gratuito in quanto prestazione
rientrante nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dovuti al
lavoratore. Il Tribunale amministrativo della Regione Toscana
(sentenze n. 43531 del 2004 e n. 60381 del 2006) e il Consiglio di
Stato poi (Sez. V, n. 5690 del 2008) hanno riconosciuto la
legittimità dell’operato della Regione, rilevando che le
suddette visite «si sostanziano in un momento procedimentale
tecnico volto a tutelare un interesse specifico dell’Amministrazione
istante ed il loro espletamento non risponde, quindi, all’interesse
diffuso della salute collettiva. Pertanto la visita fiscale disposta
nell’interesse dell’Amministrazione non integra un
L.E.A.». Lo stesso principio, peraltro, è stato
affermato anche dalla Corte di cassazione con la sentenza della Sez.
I, n. 13992, del 28 maggio 2008.
A parere della
ricorrente, la norma impugnata vanificherebbe la legittima scelta
organizzativa regionale: imponendo la gratuità delle visite
fiscali, il relativo onere verrebbe a ricadere sulle aziende
sanitarie e, quindi, sul fondo sanitario regionale.
Le norme impugnate,
dunque, sarebbero lesive delle attribuzioni regionali di cui all’art.
117 Cost, in materia di tutela della salute e di organizzazione del
servizio sanitario. Infatti, l’attività di controllo
medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori dipendenti,
al fine di accertare, su richiesta del datore di lavoro, la
legittimità dell’assenza dal lavoro, pur rientrando
nelle competenze delle ASL, non costituisce prestazione di cura e
prevenzione e, pertanto, non risponde ai fini di tutela della salute
collettiva garantiti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale). Non sarebbe, quindi,
precluso alle Regioni richiedere il pagamento delle prestazioni
secondo una tariffa determinata.
Il finanziamento
sanitario, prosegue la ricorrente, è, infatti, finalizzato al
soddisfacimento dei LEA, determinati sulla base di accordi
Stato-Regioni e deve essere utilizzato per far fronte alle
prestazioni dirette alla tutela della salute. Ciò sarebbe
ulteriormente dimostrato, secondo la Regione Toscana, dal d.P.C.m. 29
novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e
dalle sue successive modificazioni (d.P.C.m. 28 novembre 2003 e
d.P.C.m. 21 aprile 2008) che escludono totalmente dai LEA le
prestazioni rappresentate da «certificazioni mediche, comprese
le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non
rispondenti ai fini della tutela della salute collettiva, anche
quando richieste da disposizioni di legge».
La Regione Toscana
evidenzia anche che «le norme impugnate individuano la quota
necessaria a finanziare gli accertamenti medico-legali in riferimento
all’espletamento delle visite fiscali, quale parte del Fondo
Sanitario e non come fondo aggiuntivo da destinare agli scopi di cui
sopra, pertanto la prestazione richiesta si configura come un L.E.A.,
per la cui definizione risulta necessario l’accordo in
conferenza Stato-Regione (secondo quanto la Corte Costituzionale, con
le sentenze n. 134 del 2006 e n. 88 del 2003, ha ritenuto
costituzionalmente necessitato)».
Le disposizioni impugnate
oltre a ledere la competenza legislativa regionale in materia di
tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. si
porrebbero in contrasto anche con l’art. 119 Cost. in quanto la
Regione, per garantire invariato il livello di assistenza sanitaria,
si troverebbe nella condizione di dover integrare il fondo sanitario
regionale con proprie risorse finanziarie.
In altri termini, il
legislatore statale, con le disposizioni oggetto di impugnativa,
impone di utilizzare il finanziamento sanitario per prestazioni del
tutto estranee alla finalità del finanziamento stesso,
riducendo le risorse per i LEA, che restano così a carico
delle Regioni.
3.– In data 10
novembre 2009 si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri concludendo per la declaratoria di infondatezza del ricorso.
La parte resistente
precisa che fin dall’anno 1988 i fondi per gli accertamenti
medico-legali sono stati trasferiti dagli stati di previsione dei
singoli Ministeri al Fondo Sanitario Nazionale, come evidenziato
nella relazione del 16 maggio 2004 del Tavolo di monitoraggio dei
livelli essenziali di assistenza sanitaria istituito presso la
Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome.
Pertanto, le norme
oggetto di impugnazione, nel prevedere che gli accertamenti
medico-legali rientrano nei compiti istituzionali del servizio
sanitario nazionale, non dispongono un incremento del livello del
finanziamento del servizio sanitario nazionale stesso, in quanto il
fondo sanitario nazionale già ingloba le risorse destinate a
tale scopo.
La disposizione impugnata
si limita a prevedere che sia individuata, all’interno del
Fondo Sanitario Nazionale, la quota complessiva di risorse che
consente la copertura degli oneri connessi all’espletamento
delle visite fiscali e che sia ripartita tra le Regioni sulla base
del numero di dipendenti pubblici presenti nelle Regioni medesime.
Qualora la spesa
effettiva per gli accertamenti medico-legali risulti inferiore alla
quota individuata in sede di riparto, le Regioni potranno utilizzare
le restanti risorse per altre finalità sanitarie.
L’individuazione di tale quota, pertanto, non si configurerebbe
come un vincolo di bilancio, ma come un’indicazione per la
programmazione regionale.
L’Avvocatura dello
Stato sottolinea, infine, che l’ammontare delle predette
risorse sarà definito congiuntamente con le Regioni, perché
sul riparto del fondo sanitario nazionale è prevista
l’adozione dell’intesa nella Conferenza Stato-Regioni.
4.– Con memoria
illustrativa depositata in data 7 aprile 2010 la difesa del
Presidente del Consiglio ha ribadito le argomentazioni esposte
nell’atto di costituzione, insistendo nella richiesta di
rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1.– La Regione
Toscana ha promosso, tra le altre, la questione di legittimità
costituzionale – per violazione degli artt. 117 e 119 della
Costituzione – dell’art. 17, comma 23, lettera e), del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge
all’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, i seguenti commi: «5-bis. Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle
Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti
istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie
locali», e «5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in
sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni
tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei
rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis
sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale
scopo».
2.– In particolare,
secondo la ricorrente, sarebbe violata la competenza legislativa
concorrente della Regione in materia di tutela della salute e di
organizzazione del servizio sanitario di cui all’art. 117,
terzo comma, Cost., in quanto le norme impugnate, imponendo la
gratuità delle visite fiscali, gravano del relativo onere le
aziende sanitarie e, quindi, il fondo sanitario regionale, così
vanificando la scelta organizzativa regionale di richiedere il
pagamento delle prestazioni secondo una tariffa determinata.
Infatti, l’attività
di controllo medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori
dipendenti, al fine di accertare, su richiesta del datore di lavoro,
la legittimità dell’assenza del lavoratore, pur
rientrando nelle competenze delle ASL, non costituisce un livello
essenziale di assistenza, non essendo una prestazione di cura e
prevenzione e, tanto meno, avendo la finalità di tutelare la
salute collettiva.
Inoltre, secondo la
Regione Toscana, sarebbe lesa anche l’autonomia finanziaria
regionale di cui all’art. 119 Cost. perché la Regione,
per garantire invariato il livello di assistenza sanitaria, si
troverebbe costretta ad integrare il fondo sanitario regionale con
proprie risorse finanziarie.
2.1.– È
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori
questioni di legittimità costituzionale del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, proposte dalla Regione Toscana con il presente ricorso.
3.– La questione
innanzi indicata è fondata.
3.1.– Il
legislatore statale nell’ultimo biennio è intervenuto
ripetutamente in tema di assenze per malattia dei dipendenti
pubblici. In un primo momento, l’art. 71, comma 3, del d.l. n.
112 del 2008, ha previsto che l’Amministrazione «dispone
il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente
anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle
esigenze funzionali e organizzative». Successivamente, l’art.
17, comma 23, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2009, oggetto
del presente giudizio, ha modificato l’art. 71 del d.l. n. 112
del 2008, da un lato aggiungendovi i commi 5-bis e 5-ter, e,
dall’altro, abrogando il citato comma 3.
Tale ultima disposizione
è stata poi trasfusa, ad opera dell’art. 69 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), senza alcuna modifica, nell’art. 55-septies,
comma 5, primo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche).
A sua volta, l’art.
74, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 afferma che numerosi articoli
del medesimo decreto legislativo, tra i quali l’art. 69, che
come si è visto, contiene il nuovo art. 55-septies ora citato,
sono espressione della potestà legislativa esclusiva
attribuita allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettere l)
ed m), della Costituzione
3.2.– Così
delineato il quadro normativo di riferimento, è necessario, ai
fini del presente giudizio, individuare l’ambito materiale al
quale ricondurre la disciplina oggetto dell’impugnazione della
Regione Toscana. Tale materia è quella della «tutela
della salute» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
Infatti, nonostante
l’autoqualificazione compiuta dal legislatore statale con il
citato art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, la disciplina in
esame non è riconducibile alla materia della «determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale», attribuita dall’articolo 117, secondo comma,
lettera m), Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Nella giurisprudenza di
questa Corte si è costantemente affermato che «ai fini
del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione
legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da
quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza»
(ex plurimis, sentenze n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995).
In altri termini, per
individuare la materia alla quale devono essere ascritte le
disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione
che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento
all’oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto
della loro ratio e tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti
riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente
anche l’interesse tutelato (sentenze n. 430, n. 169 e n. 165
del 2007).
La fissazione dei livelli
essenziali di assistenza si identifica, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, nella «determinazione degli standard strutturali
e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su
tutto il territorio nazionale», non essendo «pertanto
inquadrabili in tale categoria le norme volte ad altri fini, quali,
ad esempio, l’individuazione del fondamento costituzionale
della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali o
la regolamentazione dell’assetto organizzativo e gestorio degli
enti preposti all’erogazione delle prestazioni» (sentenza
n. 371 del 2008).
Si è già
avuto modo di affermare che, in tema di tutela della salute, la
disciplina statale che determina i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale comporta una forte
compressione della sfera di autonomia regionale. Pertanto, con
riferimento alle prestazioni richieste alle aziende sanitarie, la
deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella
dello Stato, è ammessa solo nei limiti necessari ad evitare
che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano
assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per
quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo
Stato (sentenza n. 387 del 2007).
Così delineata la
nozione di prestazione sanitaria che possieda le caratteristiche per
rientrare nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza,
deve ritenersi condivisibile la ricostruzione operata dalla
giurisprudenza ordinaria e amministrativa, secondo cui l’accertamento
medico-legale sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per
malattia è un’attività strumentale al controllo
della regolarità dell’assenza del dipendente, volta
principalmente alla tutela di un interesse del datore di lavoro, la
quale trova solo indirettamente un collegamento con prestazioni poste
a tutela della salute del lavoratore (Cass. Sez. 1, sentenza n. 13992
del 28 maggio 2008 e Cons. di Stato Sez. V, sentenza n. 5690 del 29
gennaio 2008).
Inoltre, sarebbe del
tutto irragionevole, qualora si volesse riconoscere agli accertamenti
medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia il
carattere di livello essenziale di assistenza, limitare tale
qualificazione alla sola ipotesi delle visite fiscali richieste dalle
amministrazioni pubbliche e non anche riconoscere pari natura a
quelle richieste dai datori di lavoro privati, dato che si
attribuirebbe a questo tipo di verifiche il carattere di prestazione
diretta a realizzare uno standard strutturale e qualitativo tale da
dover essere garantito in modo uniforme a tutti gli aventi diritto
sul territorio nazionale.
3.4.– Le norme in
esame, dunque, devono essere correttamente ricondotte alla materia di
competenza legislativa concorrente della «tutela della salute»
(art. 117, terzo comma, della Costituzione) che, come la Corte ha più
volte ribadito, è «assai più ampia»
rispetto a quella precedente dell’«assistenza
ospedaliera» (sentenze n. 134 del 2006 e n. 270 del 2005), ed
esprime «l’intento di una più netta distinzione
fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la
competenza statale, limitata alla determinazione dei principi
fondamentali della disciplina» (sentenza n. 162 del 2007).
Infatti, la disciplina
degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia,
anche se viene attivata per soddisfare l’interesse del datore
di lavoro volto a controllare e verificare la regolarità e
legittimità dell’assenza per malattia del lavoratore,
viene altresì a configurare una prestazione di tipo sanitario
che si sostanzia, quanto meno, in una diagnosi sulla salute del
lavoratore conforme o difforme rispetto a quella effettuata dal
medico curante o alla condizione denunciata dal lavoratore e che può
anche determinare l’adozione di misure che eccedono la persona
del dipendente, qualora l’accertamento evidenzi patologie che
presentino rischi di contagio.
Inoltre, questa Corte ha
più volte affermato che le norme che disciplinano gli aspetti
organizzativi dell’attività sanitaria vanno anch’esse
ricondotte alla materia della tutela della salute, quando sono idonee
ad incidere sulla salute dei cittadini, costituendo le modalità
di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed
operativa che garantisce la qualità e l’adeguatezza
delle prestazioni erogate (sentenza n. 181 del 2006).
Nel caso in questione,
risulta evidente la stretta inerenza che tutte le norme de quibus
presentano con l’organizzazione del servizio sanitario e con il
relativo finanziamento, tenendo, tra l’altro, conto che è
stato legislativamente previsto che tale tipo di prestazioni possa
essere effettuato solo mediante le aziende sanitarie locali.
3.5.– Una volta
stabilito che le norme impugnate dalla Regione Toscana rientrano
nella materia «tutela della salute», occorre verificare,
trattandosi di una materia rimessa alla competenza legislativa
concorrente, se alle stesse possa essere riconosciuta la natura di
normativa di principio.
La risposta deve essere
negativa, in quanto la disciplina introdotta dai commi 5-bis e 5-ter
non lascia alcuno spazio di intervento alla Regione non solo per
un’ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una
normazione secondaria di mera esecuzione, con l’effetto,
peraltro, di vincolare risorse per l’effettuazione di una
prestazione che non rientra nella materia di competenza esclusiva
dello Stato di cui al già citato art. 117, secondo comma,
lettera m), Cost., incidendo, in tal modo, anche sull’autonomia
finanziaria della Regione, tutelata dall’art. 119 Cost.
In conclusione, il comma
5-bis dell’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, il quale
dispone che le visite fiscali sul personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del
servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico
delle aziende sanitarie, non è ascrivibile ad alcun titolo di
competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di
normativa di dettaglio in materia di «tutela della salute»,
si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., mentre
il comma 5-ter, che vincola una quota delle risorse per il
finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandole a
sostenere il costo di una prestazione che non può essere
qualificata come livello essenziale di assistenza, si pone in
contrasto con l’art. 119 Cost., ledendo l’autonomia
finanziaria delle Regioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate
pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità
costituzionale del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
proposte dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 17, comma 23, lettera e), del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge
all’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 7 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE,
Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria
il 10 giugno 2010.
Il Direttore della
Cancelleria
F.to: DI PAOLA