Corte costituzionale
Sentenza 6 giugno 2008, n. 191
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), modificato dall'art. 23 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)»,
promosso con ordinanza del 13 aprile 2007 dal Tribunale
amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Sartori
Leonardo ed altri nei confronti dell'Università degli Studi di
Padova ed altro, iscritta al n. 739 del registro ordinanze del 2007 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 2007.Visti l'atto di costituzione
di Sartori Leonardo ed altri nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;udito nell'udienza
pubblica del 15 aprile 2008 il Giudice relatore Sabino
Cassese;udito l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del
Veneto ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 33, 36, 76 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), modificato dall'art. 23 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)»,
nella parte in cui non consente ai ricercatori universitari, all'atto
della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, il
riconoscimento, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, dell'attivitÃ
effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici
laureati.La disposizione impugnata stabilisce che ai
ricercatori universitari, all'atto della loro immissione nella fascia
dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero, ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza, e per i due terzi, ai fini
della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle universitÃ
in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio
1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza
universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica), nonché, a domanda, il
periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca, ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con
onere a carico del richiedente.Il Collegio rimettente
riferisce che dinanzi a esso pende il giudizio per l'accertamento del
diritto di alcuni ricercatori universitari al riconoscimento del
servizio prestato presso l'Università di Padova, in qualità di
tecnici laureati, ai fini della ricostruzione della carriera.In
ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale,
innanzitutto, dubita della legittimità costituzionale della scelta
del legislatore di attribuire rilievo al servizio pregresso nella
qualifica di tecnico laureato per i professori ordinari e associati e
non per i ricercatori, ritenendo che, nella disciplina della
ricostruzione delle carriere, debbano essere comunque rispettati
criteri di individuazione coerentemente unitari dei servizi
pregressi, stante la sostanziale appartenenza delle tre figure
indicate a un unico sviluppo della medesima carriera.Richiamata
la giurisprudenza costituzionale che, ai fini del riconoscimento dei
servizi prestati, richiede un collegamento tra la posizione
precedente e la nuova (sentenza n. 305 del 1995), il rimettente
osserva che la mancata previsione, per i ricercatori, del
riconoscimento del servizio prestato come tecnico laureato, prima
della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il
settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il
servizio di mensa nelle scuole), era originariamente giustificata
perché la disciplina del 1980 non consentiva il transito tra tali
due figure, essendo previsto solo il passaggio dalla figura di
tecnico laureato a quella di professore associato. La legge n. 4 del
1999, tuttavia, prevedendo la possibilità per i tecnici laureati di
accedere al ruolo dei ricercatori attraverso concorsi riservati,
avrebbe mutato l'assetto ordinamentale, facendo sì che quella
mancata previsione determinasse una disparità di trattamento, con
conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost.In secondo
luogo, ad avviso del rimettente, dopo la sopravvenienza della legge
n. 4 del 1999, la norma censurata violerebbe anche l'art. 76 Cost.,
in quanto tra i criteri di delega indicati dalla legge n. 28 del 1980
per il riordino della docenza universitaria, vi era il riconoscimento
dei periodi di servizio effettivamente prestato presso le universitÃ
«ai sensi delle leggi vigenti»: quest'ultimo riferimento avrebbe
una «valenza dinamicamente finalizzata ad impedire situazioni di
disparità ».Il rimettente denuncia, in terzo luogo, la
violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., sotto il profilo della
proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualitÃ
del lavoro prestato.Sarebbe violato, infine, l'art. 33 Cost.,
in quanto sarebbero inficiate la peculiarità dell'autonomia
universitaria e la correlativa libertà della funzione docente, anche
considerando che l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prefigura, per le
categorie di personale pubblico non contrattualizzato da esso
menzionate, un assetto di carriera sostanzialmente unitario, non
diversificabile nei suoi presupposti se non per coerenti e
giustificate scelte del legislatore, che nel caso di specie non
sarebbe dato rinvenire.In ordine alla rilevanza della
questione, il Collegio rimettente riferisce che nel giudizio a quo è
impugnato l'atto con cui l'amministrazione universitaria ha negato ai
ricorrenti il riconoscimento del servizio prestato in qualità di
tecnici laureati e rileva che l'accoglimento del ricorso è precluso
dall'attuale formulazione della disposizione impugnata.2. - È
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.La
difesa statale afferma l'infondatezza della censura relativa agli
artt. 3 e 97 Cost., in quanto basata sul presupposto della
sostanziale appartenenza delle figure del professore ordinario, del
professore associato e del ricercatore ad un unico sviluppo della
stessa carriera. Al riguardo, si indicano i diversi compiti e
responsabilità che la legge riserva alle rispettive figure e si
osserva che la giurisprudenza costituzionale si è più volte
espressa nel senso di una precisa distinzione di ruoli tra le figure
indicate (si citano le sentenze n. 94 del 2002 e n. 990 del
1988).Né, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la
violazione dell'art. 3 Cost. può derivare dalla novella del 1999,
che ha consentito il transito dei tecnici laureati nel ruolo dei
ricercatori, invece che in quello degli associati, come previsto
dalla disciplina del 1980. Entrambe le norme, infatti, sarebbero di
carattere congiunturale, finalizzate alla sistemazione del personale
tecnico delle università in modi diversi: mentre in base alla
disciplina del 1980 il passaggio dalla figura di tecnico laureato a
quella di professore associato poteva avvenire attraverso un giudizio
idoneativo, che implica una certa continuità con l'attivitÃ
precedentemente svolta, quella del 1999 richiedeva, per il passaggio
alla figura di ricercatore, la partecipazione a un concorso, che
implica una netta cesura rispetto al servizio pregresso. Con la
diversità di questi meccanismi è coerente, secondo la difesa
statale, la diversità di trattamento in ordine alla ricostruzione
della carriera.Per quanto riguarda la lamentata violazione
dell'art. 97 Cost., la difesa statale ricorda la giurisprudenza
costituzionale che esclude che il principio di buon andamento
dell'amministrazione possa essere richiamato per conseguire
automaticamente miglioramenti economici e retributivi di categoria
(sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995, n. 146 del 1994 e
ordinanza n. 94 del 2002).In ordine alla prospettata
violazione dell'art. 76 Cost., rilevata la peculiarità della
relativa censura, che sembra profilare un eccesso di delega
sopravvenuto, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che il
riferimento alle leggi vigenti allude solo alle leggi relative ai
trattamenti pensionistici, come osservato dalla Corte costituzionale,
la quale avrebbe anche implicitamente affermato che il richiamo alle
leggi vigenti non è pertinente con riferimento al riconoscimento del
servizio ai fini della carriera, la cui regolamentazione, in base al
disposto della legge delega, doveva essere operato in analogia con le
norme generali sul pubblico impiego (sentenza n. 305 del 1995).Per
quanto riguarda la censura relativa all'art. 36 Cost., la difesa
statale osserva che il principio generale della proporzionalitÃ
della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato è
rispettato, in quanto il pregresso servizio di tecnico laureato è
stato a suo tempo regolarmente retribuito.Infine,
l'Avvocatura generale dello Stato deduce l'inammissibilità della
censura relativa all'art. 33 Cost., in quanto il parametro sarebbe
inconferente rispetto alla relativa motivazione, volta piuttosto a
denunciare una ulteriore violazione dell'art. 3 Cost.3. - Si
sono costituiti anche i ricorrenti nel giudizio a quo, i quali hanno
concluso per l'accoglimento della questione di legittimitÃ
costituzionale, richiamando le argomentazioni svolte nel ricorso
introduttivo dinanzi al giudice rimettente e aderendo a quelle
esposte nell'ordinanza di rimessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del
Veneto ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 33, 36, 76 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), modificato dall'art. 23 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)»,
nella parte in cui non consente ai ricercatori universitari, all'atto
della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, il
riconoscimento, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, dell'attivitÃ
effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici
laureati.Secondo il Collegio rimettente, la disposizione
impugnata viola: gli artt. 3 e 97 Cost., operando una disparità di
trattamento tra situazioni di identica professionalità maturata
nella pregressa carriera; l'art. 76 Cost., derogando al criterio,
indicato dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per
il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica),
relativo al riconoscimento dei periodi di servizio effettivamente
prestato presso le università ai sensi delle leggi vigenti; l'art.
36, primo comma, Cost., sotto il profilo della proporzionalità della
retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
l'art. 33 Cost., in quanto sarebbero inficiate la peculiaritÃ
dell'autonomia universitaria e la correlativa libertà della funzione
docente.2. - La questione è fondata con riferimento agli
articoli 3 e 97 Cost.Questa Corte ha già riconosciuto la
possibilità che il legislatore preveda, a favore dei dipendenti
pubblici all'atto dell'assunzione, il riconoscimento dei servizi giÃ
prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo «ai casi di
passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza però
di un'identità ordinamentale che consenta di ravvisare una
corrispondenza di qualifiche, ovvero addirittura all'ipotesi di
omogeneità di carriera per il servizio prestato anteriormente alla
nomina» (sentenza n. 305 del 1995). In presenza di un simile
presupposto, peraltro, il riconoscimento deve essere operato in modo
da evitare irragionevoli disparità di trattamento.Il
presupposto dell'identità ordinamentale sussiste per i tecnici
laureati che, in base alle previsioni della legge 14 gennaio 1999, n.
4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca
scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), siano stati
inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati a seguito di concorsi
riservati. Questa Corte è consapevole del fatto che le funzioni dei
tecnici laureati - di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori
- sono diverse da quelle dei ricercatori e ha più volte affermato,
anche in epoca recente, che, nonostante una certa assimilazione dei
rispettivi compiti, rimane l'«essenziale differenziazione» tra le
due categorie (ordinanze n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002). La
Corte è consapevole anche del fatto che la previsione di un
meccanismo di transito agevolato da un ruolo all'altro, come il
concorso riservato, non è di per sé sufficiente a colmare queste
differenze. Occorre tuttavia osservare che di questo meccanismo,
previsto dalla citata legge n. 4 del 1999, i tecnici laureati
potevano beneficiare solo se, alla data di entrata in vigore della
legge stessa, avessero svolto almeno tre anni di attività di
ricerca. Ciò dimostra che - pur non rendendo omogenee le due
categorie - il legislatore del 1999 ha voluto dare riconoscimento a
una situazione di fatto, data dall'utilizzazione della figura del
tecnico laureato come canale di accesso alla carriera universitaria e
dal conseguente svolgimento di attività di ricerca da parte dei
tecnici laureati.In questo quadro, la differenza tra il
trattamento che la disposizione impugnata riserva ai tecnici laureati
che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici
laureati che diventino professori, è manifestamente irragionevole.
Non si può fare a meno di notare, al riguardo, che, per il transito
dei tecnici laureati al ruolo dei professori associati, l'art. 50 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevedeva un
meccanismo molto simile a quello previsto nel 1999 per il transito al
ruolo dei ricercatori confermati, con un giudizio di idoneità al
quale potevano accedere i tecnici laureati che avessero svolto tre
anni di attività didattica e scientifica.Deve quindi essere
dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli
articoli 3 e 97 Cost., della disposizione impugnata, nella parte in
cui non riconosce ai ricercatori il servizio prestato come tecnici
laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.3. -
Restano assorbite le censure relative agli altri parametri
costituzionali evocati.
P.Q.M.LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica), modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», nella parte in
cui non riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro
immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai
fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai
fini della carriera, l'attività effettivamente prestata nelle
università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di
attività di ricerca.