SENTENZA N. 187
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco
AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte
d’appello di Torino nel procedimento vertente tra O.M. E il
Ministero dell’economia e delle finanze ed altri con ordinanza
del 27 febbraio 2009, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2009
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell’anno 2009.
Visti l’atto di costituzione dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010
il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi l’avvocato Nicola Valente per l’INPS
e l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con
ordinanza del 27 febbraio 2009, la Corte di appello di Torino ha
sollevato, in riferimento all’art. 117, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui,
«condizionando il diritto dello straniero legalmente
soggiornante sul territorio nazionale alla fruizione dell’assegno
sociale e delle altre provvidenze economiche che costituiscono
diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di
servizi sociali» – fra i quali il giudice a quo ritiene
debba essere «certamente» annoverato quello all’assegno
di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) –
«al requisito della titolarità della carta di soggiorno
e, quindi, alla legale presenza sul territorio dello Stato da almeno
cinque anni, pone una discriminazione nei confronti dello straniero
rispetto al cittadino», in violazione dell’art. 14 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, e dell’art. 1 del Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20 marzo
1952 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, così
come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Corte rimettente ha premesso, in fatto, che una
cittadina romena dimorante in Italia e munita del permesso di
soggiorno, ha proposto ricorso il 15 novembre 2007 davanti al
Tribunale di Torino, lamentando che, pur essendo stata riconosciuta
invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in
misura superiore ai 2/3, in base ad una percentuale accertata
dell’80%, poi aggravatasi fino al 90%, ed essendo iscritta alle
liste speciali di collocamento obbligatorio dal 4 marzo 2005, le era
stato negato l’assegno di invalidità civile di cui
all’art. 13 della legge n. 118 del 1971, per non essere
titolare della carta di soggiorno, come prescritto dall’art.
80, comma 19, della legge n. 388 del 2000. Il Tribunale adìto,
con sentenza del 16-18 aprile 2008, aveva accolto il ricorso soltanto
a decorrere dal 1° gennaio 2007, data dell’ingresso della
Romania nella Unione Europea, respingendolo, invece, per il periodo
antecedente, reputando legittima la previsione normativa che
subordinava la concessione dell’assegno ai soli titolari della
carta di soggiorno. Avverso la detta sentenza ha proposto appello la
ricorrente, deducendo il contrasto della normativa in questione con
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il giudice rimettente, dopo aver richiamato il
contenuto dell’art. 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000
nonché la disciplina della carta di soggiorno, e sottolineata
la sicura riconducibilità dell’assegno per cui è
controversia al novero delle “provvidenze economiche che
costituiscono diritti soggettivi”, comprese nella disposizione
che ne limita la fruibilità da parte degli stranieri al
requisito del possesso della carta di soggiorno, ha ricordato come la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo abbia
puntualizzato che anche per le prestazioni sociali vale la tutela dei
diritti patrimoniali che devono essere riconosciuti a tutti; pena,
altrimenti, la violazione dell’art. 14 della Convenzione, che
vieta la previsione di trattamenti discriminatori.
Da tutto ciò deriverebbe – al lume
delle sentenze di questa Corte n. 348 e n. 349 del 2007 – la
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento
alle citate previsioni della CEDU e del Protocollo addizionale,
sottolineandosi, d’altra parte, la circostanza che questa Corte
ha già avuto modo di dichiarare la illegittimità della
norma denunciata con la sentenza n. 306 del 2008, in riferimento alla
indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della
legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento
agli invalidi civili totalmente inabili), e con la sentenza n. 11 del
2009, in riferimento alla pensione di inabilità di cui
all’art. 12 della legge n. 118 del 1971.
2. – Nel
giudizio di costituzionalità si è costituito l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale ha chiesto
dichiararsi infondata la proposta questione. Richiamato il quadro
normativo di riferimento e la giurisprudenza costituzionale
specifica, l’Istituto previdenziale ha sottolineato, infatti,
come l’intervento restrittivo oggetto di censura non possa
ritenersi incostituzionale, avendo questa Corte affermato la
legittimità di interventi legislativi tesi a modificare in
senso limitativo, nei rapporti di durata, le prestazioni da erogare,
sia nell’an che nel quantum. Inoltre, non potrebbe sindacarsi
la scelta del legislatore di differenziare le prestazioni in favore
degli stranieri accordandole soltanto a quelli che risiedano in
Italia da più tempo e con maggiore stabilità: come
d’altra parte è previsto, in tema di assegno sociale,
dall’art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone
che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno
sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione
che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno
cinque anni [recte: dieci anni, come modificato in sede di
conversione] nel territorio nazionale».
Non sussisterebbe, poi, violazione dell’ordinamento
comunitario, in quanto i regolamenti comunitari (numeri 1408/71;
574/72; 859/03) non sono applicabili ai cittadini di paesi terzi,
mentre la pretesa violazione della CEDU non potrebbe essere
ricondotta né all’art. 10 Cost. Né all’art.
11 della stessa Carta. Quanto al dedotto parametro dell’art.
117, primo comma, Cost., alla luce dei princípi enunciati
dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, l’Istituto rileva che
le norme CEDU, per come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non
si sottraggono alla verifica di compatibilità con
l’ordinamento costituzionale italiano. Dunque, nell’ambito
delle norme – peraltro di tipo politico-programmatico –
dettate dalla CEDU e dal Protocollo addizionale, non sarebbero
«individuabili norme di rango costituzionale che impongano al
legislatore di equiparare gli stranieri ai cittadini dell’Unione
ai fini della concessione di provvidenze economiche di mera
assistenza sociale». Va d’altra parte osservato –
rileva conclusivamente l’Istituto – che la norma
censurata è stata inserita nella legge finanziaria per il
2001, sicché i limiti di accesso alle prestazioni, sono stati
posti tenendo conto delle esigenze finanziarie disponibili per i fini
di assistenza sociale: limitazioni, dunque, giustificate dalle
esigenze di contenimento della spesa pubblica, in più
occasioni evocate dalla giurisprudenza costituzionale (vengono
richiamate le sentenze di questa Corte n. 99 del 1995, n. 240 del
1994, e n. 822 del 1988).
3. – Nel
giudizio è intervenuto, infine, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o
infondata la questione. Dopo aver analizzato la disciplina coinvolta
dal dubbio di legittimità costituzionale ed aver diffusamente
richiamato la giurisprudenza costituzionale pertinente alla questione
proposta, l’Avvocatura – sottolineando alcuni passaggi
della sentenza n. 308 del 2008 – ritiene che il quesito debba
essere esaminato in funzione della natura del beneficio cui la
questione si riferisce: se cioè lo stesso sia o meno
qualificabile come mezzo diretto a “rimediare a gravi
situazioni di urgenza”. Al riguardo, l’Avvocatura ritiene
che la natura e la ratio dell’assegno di assistenza sia del
tutto diversa da quella della pensione di inabilità o
dell’indennità di accompagnamento (già scrutinati
da questa Corte), giacché, postulando questi ultimi
l’inabilità totale dell’istante, «tendono
sicuramente a fronteggiare situazioni di gravità e urgenza».
L’assegno di assistenza mira, invece, ad integrare l’eventuale
minor reddito percepito dalla parte che, malgrado la inabilità
parziale, è comunque avviata al lavoro, posto che la
erogazione dell’assegno presuppone che l’istante sia
iscritto obbligatoriamente nelle liste di collocamento, al precipuo
scopo, appunto, «di consentire all’invalido di trovare
una condizione lavorativa confacente al suo stato». In tale
quadro di riferimento, pertanto, non può ritenersi illogico
che lo Stato, in ragione delle limitate risorse finanziarie,
subordini la erogazione della prestazione in discorso alla titolarità
della carta di soggiorno, che attesta «l’effettivo e
stabile inserimento del soggetto extracomunitario nella compagine
sociale italiana», mentre la circostanza che si tratti nella
specie di un «beneficio di natura non vitale ma accessoria»,
esclude il contrasto con l’art. 14 della CEDU, potendo lo Stato
subordinare la provvidenza per gli stranieri agli stessi requisiti
previsti per il cittadino italiano, «primo fra tutti
l’inserimento nella compagine sociale italiana, attestato dalla
presenza continua nel territorio nazionale […]».
Considerato in diritto
1. – La Corte di
appello di Torino solleva questione di legittimità
costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 28 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte
in cui tale norma, nello stabilire che «ai sensi dell’art.
41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno
sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi
sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione
medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno»,
subordina al requisito della titolarità della carta di
soggiorno la concessione, agli stranieri legalmente soggiornanti nel
territorio dello Stato, dell’assegno mensile di invalidità,
previsto dall’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
A parere della Corte rimettente, infatti, la
disposizione censurata, nel subordinare il diritto alle prestazioni
previdenziali che costituiscono diritti soggettivi, fra i quali deve
certamente annoverarsi l’assegno di invalidità previsto
dall’art. 13 della legge n. 118 del 1971, alla titolarità
della carta di soggiorno, e dunque al requisito della presenza nel
territorio dello Stato da almeno cinque anni, introdurrebbe un
ulteriore requisito atto a generare una discriminazione dello
straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i princípi
enunciati dall’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e
dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
adottato a Parigi il 20 marzo 1952, secondo l’interpretazione
che di essi è stata offerta dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo. Da qui la violazione dell’art. 117, primo
comma, della Costituzione, alla stregua dei princípi affermati
da questa Corte nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007.
2. – La
questione è fondata.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo ha, in varie occasioni, avuto modo di sottolineare
come la Convenzione non sancisca un obbligo per gli Stati membri di
realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un
determinato livello delle prestazioni assistenziali; tuttavia, una
volta che tali prestazioni siano state istituite e concesse, la
relativa disciplina non potrà sottrarsi al giudizio di
compatibilità con le norme della Convenzione e, in
particolare, con l’art. 14 che vieta la previsione di
trattamenti discriminatori (in tal senso, Stec ed altri contro Regno
Unito, decisione sulla ricevibilità del 6 luglio 2005; Koua
Poirrez contro Francia, sentenza del 30 settembre 2003; Gaygusuz
contro Austria, sentenza del 16 settembre 1996; Salesi contro Italia,
sentenza del 26 febbraio 1993). Al tempo stesso, la Corte di
Strasburgo ha anche sottolineato l’ampio margine di
apprezzamento di cui i singoli Stati godono in materia di prestazioni
sociali, in particolare rilevando come le singole autorità
nazionali, in ragione della conoscenza diretta delle peculiarità
che caratterizzano le rispettive società ed i correlativi
bisogni, si trovino, in linea di principio, in una posizione
privilegiata rispetto a quella del giudice internazionale per
determinare quanto risulti di pubblica utilità in materia
economica e sociale. Da qui l’assunto secondo il quale la Corte
rispetta, in linea di massima, le scelte a tal proposito operate dal
legislatore nazionale, salvo che la relativa valutazione si riveli
manifestamente irragionevole (Carson ed altri contro Regno Unito,
sentenza del 16 marzo 2010; Luczak contro Polonia, sentenza del 27
novembre 2007). A proposito, poi, dei limiti entro i quali opera il
divieto di trattamenti discriminatori stabilito dall’art. 14
della Convenzione, la stessa Corte non ha mancato di segnalare il
carattere relazionale che contraddistingue il principio, nel senso
che lo stesso non assume un risalto autonomo, «ma gioca un
importante ruolo di complemento rispetto alle altre disposizioni
della Convenzione e dei suoi protocolli, perché protegge
coloro che si trovano in situazioni analoghe da discriminazioni nel
godimento dei diritti garantiti da altre disposizioni» (da
ultimo, Oršuš ed altri contro Croazia, sentenza del 16
marzo 2010). Il trattamento diviene dunque discriminatorio – ha
puntualizzato la giurisprudenza della Corte – ove esso non
trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole; non realizzi,
cioè, un rapporto di proporzionalità tra i mezzi
impiegati e l’obiettivo perseguito (ad es., Niedzwiecki contro
Germania, sentenza del 25 ottobre 2005). Non senza l’ulteriore
puntualizzazione secondo la quale soltanto «considerazioni
molto forti potranno indurre a far ritenere compatibile con la
Convenzione una differenza di trattamento fondata esclusivamente
sulla nazionalità» (da ultimo, Si Amer contro Francia,
sentenza del 29 ottobre 2009, ed i precedenti ivi citati).
Lo scrutinio di legittimità costituzionale
andrà dunque condotto alla luce dei segnalati approdi
ermeneutici, cui la Corte di Strasburgo è pervenuta nel
ricostruire la portata del principio di non discriminazione sancito
dall’art. 14 della Convenzione, assunto dall’odierno
rimettente a parametro interposto, unitamente all’art. 1 del
Primo Protocollo addizionale, che la stessa giurisprudenza europea ha
ritenuto raccordato, in tema di prestazioni previdenziali, al
principio innanzi indicato (in particolare, sul punto, la citata
decisione di ricevibilità nella causa Stec ed altri contro
Regno Unito).
A tal proposito, occorre preliminarmente rilevare
come la disposizione oggetto di impugnativa abbia senz’altro
perseguito una finalità restrittiva in tema di prestazioni
sociali da riconoscere in favore dei cittadini extracomunitari.
L’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, stabilisce,
infatti, per quanto qui interessa, che «l’assegno sociale
e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in
base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono
concessi, alle condizioni previste dalla normativa medesima, agli
stranieri che siano titolari di carta di soggiorno» (ora
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). La
norma, dunque, è intervenuta direttamente sui presupposti di
legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali,
circoscrivendo la platea dei fruitori, quanto ai cittadini
extracomunitari, a coloro che siano in possesso della carta di
soggiorno, il cui rilascio presuppone, fra l’altro, il regolare
soggiorno nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, secondo
l’originaria previsione dell’art. 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero). Periodo elevato a sei anni, a seguito
delle modifiche apportate al citato art. 9 dalla legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo), e nuovamente determinato in cinque anni, con la nuova
disciplina dello stesso articolo 9, introdotta ad opera del decreto
legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo). In sostanza, dopo l’entrata in
vigore della normativa censurata, è venuta meno, con
riferimento ai soggetti legittimati a fruire di trattamenti
previdenziali costituenti diritti soggettivi, la equiparazione,
precedentemente esistente, fra i cittadini italiani e gli stranieri
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Ebbene, proprio con riferimento alla normativa in
questione, questa Corte non ha mancato di sottolineare come al
legislatore italiano sia senz’altro consentito di dettare
norme, non palesemente irragionevoli e non in contrasto con gli
obblighi internazionali, intese a regolare l’ingresso e la
permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia. Ed ha altresì
soggiunto che «è possibile, inoltre, subordinare, non
irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni –
non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla
circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al
soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non
episodico e di non breve durata; una volta, però – ha
soggiunto questa Corte – che il diritto a soggiornare alle
condizioni predette non sia in discussione, non si possono
discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti,
particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali
della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenza n.
306 del 2008).
Ciò che dunque assume valore dirimente, ai
fini dell’odierno scrutinio, non è tanto la
configurazione “nominalistica” dello specifico strumento
previdenziale che può venire in discorso, quanto, piuttosto,
il suo concreto atteggiarsi nel panorama degli istituti di
previdenza, così da verificarne la relativa “essenzialità”
agli effetti della tutela dei valori coinvolti. Occorre, in altri
termini, accertare se, alla luce della configurazione normativa e
della funzione sociale che è chiamato a svolgere nel sistema,
lo specifico “assegno” che viene qui in discorso integri
o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento
dei “bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di
tutela della persona umana, che è compito della Repubblica
promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto
fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del
soggetto. D’altra parte, la giurisprudenza della Corte di
Strasburgo ha sottolineato come, «in uno Stato democratico
moderno, molti individui, per tutta o parte della loro vita, non
possono assicurare il loro sostentamento che grazie a delle
prestazioni di sicurezza o di previdenza sociale». Sicché,
«da parte di numerosi ordinamenti giuridici nazionali viene
riconosciuto che tali individui sono bisognosi di una certa sicurezza
e prevedono, dunque, il versamento automatico di prestazioni, a
condizione che siano soddisfatti i presupposti stabiliti per il
riconoscimento dei diritti in questione» (la già citata
decisione sulla ricevibilità del 6 luglio 2005, Staic ed altri
contro Regno Unito). Ove, pertanto, si versi in tema di provvidenza
destinata a far fronte al “sostentamento” della persona,
qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi
dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con
il principio sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, avuto riguardo alla relativa lettura che,
come si è detto, è stata in più circostanze
offerta dalla Corte di Strasburgo.
A tale riguardo può rilevarsi che l’art.
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, prevedeva, nel suo testo
originario, la corresponsione di un assegno mensile per tredici
mensilità «ai mutilati ed invalidi civili di età
compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui
confronti sia accertata una riduzione della capacità
lavorativa, nella misura superiore a due terzi, incollocati al lavoro
e per il tempo in cui tale condizione sussiste», con le stesse
condizioni e modalità previste per l’assegnazione della
pensione di invalidità di cui all’art. 12 della stessa
legge. Stabiliva, poi, il secondo comma dello stesso art. 13, che
l’assegno di invalidità potesse «essere revocato,
su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti
di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche».
Il medesimo art. 13 è stato poi sostituito ad
opera dell’art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n.
247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità
e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia
di lavoro e previdenza sociale). Stabilisce il nuovo testo della
norma che «agli invalidi civili di età compresa fra il
diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia
accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella
misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività
lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è
concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno
mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse
condizioni e modalità previste per l’assegnazione della
pensione di cui all’art. 12». Prevede, poi, il comma 2
del medesimo articolo che il fruitore del beneficio provvede ad
autocertificare all’INPS di non svolgere attività
lavorativa e l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al
medesimo Istituto ove tale condizione venga meno.
Dalla disciplina innanzi richiamata emerge, dunque,
che l’assegno in questione può essere riconosciuto
soltanto in favore di soggetti invalidi civili, nei confronti dei
quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa
di misura elevata; che la provvidenza stessa, in tanto può
essere erogata, in quanto il soggetto invalido non presti alcuna
attività lavorativa; che l’interessato versi, infine,
nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dall’art. 12
della stessa legge n. 118 del 1971, per il riconoscimento della
pensione di inabilità.
Si tratta, dunque, all’evidenza, di una
erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito
dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un
minimo di “sostentamento”, atto ad assicurarne la
sopravvivenza; un istituto, dunque, che si iscrive nei limiti e per
le finalità essenziali che questa Corte – anche alla
luce degli enunciati della Corte di Strasburgo – ha additato
come parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra
cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato.
La norma impugnata deve pertanto essere dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte in cui subordina al
requisito della titolarità della carta di soggiorno la
concessione, agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio
dello Stato, dell’assegno mensile di invalidità di cui
all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui
subordina al requisito della titolarità della carta di
soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel
territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità
di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA