SENTENZA N. 179
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 12 e 54, commi 1 e 2
della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009 n. 19
[Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8], promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 17-20 agosto 2009, depositato in cancelleria il 25
agosto 2009 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di
costituzione della Regione Calabria;
udito nell’udienza
pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato
dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 81,
quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54,
commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19
[Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8].
1.1. – Circa l’art.
12, il ricorrente afferma che tale norma autorizza la spesa di 37
milioni di euro al fine di sostenere e garantire interventi di avvio
e completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o
religiosa atte a migliorarne e adeguarne dal punto di vista
infrastrutturale la ricettività e la fruibilità per
sostenerne gli scopi, con allocazione all’unità
previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di
previsione del bilancio 2009.
Questa unità
previsionale di base si riferisce agli interventi di edilizia
pubblica residenziale nell’àmbito della funzione
obiettivo volta a potenziare le politiche abitative; in essa sono
presenti anche i fondi ex GESCAL, cioè i contributi prelevati
ai lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica
a loro destinata.
Il ricorrente deduce che
l’art. 12, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19
del 2009 contiene un elenco tassativo degli interventi che verranno
realizzati, nessuno dei quali attiene ad edilizia pubblica
residenziale.
Il ricorrente richiama le
pronunce con le quali questa Corte ha affermato che non è
ammissibile lo storno dalle finalità proprie dei contributi
GESCAL e la loro destinazione alla realizzazione di interventi
diversi (sentenze n. 241 del 1989 e n. 424 del 1995).
Pertanto l’impugnato
art. 12, disponendo interventi di avvio e completamento di opere di
attrattiva regionale di natura sociale o religiosa con allocazione
delle spese all’unità di previsione di base 3.2.02.01,
violerebbe sia l’art. 117, terzo comma, Cost., contrastando con
i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci
delle Regioni contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76
(Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di
bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208),
sia l’art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l’obbligo
del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese.
1.2. – Il
Presidente del Consiglio dei ministri censura anche l’art. 54,
comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale,
nel sostituire l’art. 43, comma 2, della legge della Regione
Calabria 13 giugno 2008, n. 15 [Provvedimento generale di tipo
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza
regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4,
della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)], dispone che: a) il
piano di stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato
dalla Regione (di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 43)
riguardi i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il 31
dicembre 2009; b) il rimanente personale che maturi i requisiti di
legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà
progressivamente stabilizzato; c) il piano deve tenere conto anche
del personale contrattualizzato a seguito dell’attuazione di
progetti ministeriali.
Ad avviso del ricorrente,
tale norma violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., perché
dispone in maniera difforme dalla legislazione statale in tema di
stabilizzazione – rappresentata dall’art. 3, commi 90 e
94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008) – la quale, essendo diretta al contenimento
della spesa, detta principi in materia di coordinamento della finanza
pubblica e introduce una disciplina molto rigida e scadenzata.
In particolare, la
menzionata disciplina statale stabilisce, in primo luogo, che, ferma
restando la subordinazione dell’accesso ai ruoli della pubblica
amministrazione all’espletamento di procedure selettive di
natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le
procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007), per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni regionali e locali
possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’art.
1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 anche il personale che
consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in
virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28
settembre 2007 (art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007).
In secondo luogo, la
stessa disciplina statale dispone che, fatte salve le intese
stipulate, ai sensi dell’art. 1, commi 558 e 560, della legge
n. 296 del 2006, le amministrazioni pubbliche predispongono, entro il
30 aprile 2008, nell’ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva
stabilizzazione del personale non dirigenziale già utilizzato
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere
alla data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 e che alla
stessa data abbia già espletato attività lavorativa per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente
al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo
restando quanto previsto dall’art. 1, commi 529 e 560, della
legge n. 296 del 2006 (art. 3, comma 94, della legge n. 244 del
2007).
L’art. 54, comma 1,
della legge calabrese, invece, nel prevedere termini completamente
differenti, di fatto allargherebbe a dismisura la forbice prevista
dalla legge statale per la stabilizzazione del personale precario.
1.3. – Quanto al
successivo comma 2 dello stesso art. 54, la difesa erariale espone
che esso stabilisce che, anche ai fini dell’attuazione
dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008,
la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione in
contratti a tempo determinato dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore
della legge in esame ovvero a quella di entrata in vigore della legge
n. 244 del 2007, e che abbiano maturato o che maturino nel corso del
periodo contrattuale almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente alla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 19 del 2009 o nell’arco del
periodo contrattuale in corso, ed abbiano superato una selezione
pubblica finalizzata all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Ad avviso del ricorrente
tale norma, oltre ad essere suscettibile di censure analoghe a quelle
svolte in riferimento al comma 1, sarebbe illegittima perché
prevede una generalizzata trasformazione a domanda dei suddetti
contratti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo
determinato, senza indicare limiti e presupposti. Sussisterebbe
dunque una lesione degli artt. 3 e 97 Cost., mancando sia il
riferimento a specifiche esigenze organizzative, sia l’individuazione
e la programmazione del fabbisogno di personale, in contrasto con i
principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri aggiunge che il legislatore statale, all’art.
17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini),
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che nel triennio 2010-2012
le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari stabiliti dalla
normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, possono bandire concorsi per le
assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non
superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il
personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’art.
1, commi 519 e 558, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 3,
comma 90, della legge n. 244 del 2007. A norma dell’art. 17,
comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2009, poi, nello stesso
triennio 2010-2012, le amministrazioni possono altresì bandire
concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con
apposito punteggio l’esperienza professionale maturata dal
personale di cui al precedente comma 10 e dal personale di cui
all’art. 3, comma 94, lettera b), della legge n. 244 del 2007.
Anche queste disposizioni statali si inseriscono nell’ambito
del coordinamento della finanza pubblica in quanto disposizioni volte
al contenimento della spesa e quindi la legge regionale,
disciplinando in modo difforme da esse, violerebbe l’art. 117,
terzo comma, della Costituzione.
2. – La Regione
Calabria si è costituita ed ha chiesto che la Corte dichiari
irricevibile il ricorso o comunque inammissibili o non fondate le
questioni di legittimità costituzionale con esso sollevate.
2.1. – Ad avviso
della difesa regionale, il ricorso sarebbe irricevibile o
inammissibile, perché notificato oltre il termine di sessanta
giorni decorrente dalla data di pubblicazione della legge regionale
n. 19 del 2009.
2.2. – Circa la
questione sollevata in riferimento all’art. 12 della stessa
legge regionale, la resistente deduce che essa sarebbe inammissibile
per inconferenza dei parametri evocati.
Nel merito la questione
sarebbe non fondata, non essendovi prova della distrazione dei fondi
ex GESCAL dalla loro destinazione istituzionale, poiché
nell’unità di previsione di base 3.2.02.01 sono allocati
anche fondi di altra provenienza e non risulta che questi ultimi
sarebbero incapienti rispetto agli stanziamenti disposti dalla norma
impugnata.
Inoltre, non sarebbe
possibile sostenere che la norma stessa vìoli i principi
fondamentali in materia di bilancio o che essa sia priva di copertura
finanziaria, poiché la legge regionale non ha omesso di
quantificare la spesa pluriennale da essa introdotta.
2.3. – La Regione
Calabria afferma che sono infondate anche le censure svolte contro
l’art. 54, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19 del 2009,
disposizioni che rispettano i limiti imposti dalla legislazione
statale in tema di stabilizzazione. Infatti le Regioni sarebbero
vincolate solamente dai principi dettati dalla normativa statale in
riferimento ai soggetti che hanno la possibilità di vedere
stabilizzato il relativo rapporto. Non rientrerebbe tra i principi
vincolanti per le Regioni, invece, l’àmbito temporale
previsto dalla legislazione statale.
3. – Con successivo
atto depositato il 12 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha rinunciato all’impugnazione contenuta nel ricorso
limitatamente all’art. 12, commi 1 e 2, della legge della
Regione Calabria n. 19 del 2009.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 81,
quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54,
commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19
[Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8].
1.1. – L’art.
12 autorizza la spesa di complessivi euro 37 milioni per interventi
di avvio o completamento di opere di attrattiva regionale di natura
sociale o religiosa, con allocazione all’unità
previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di
previsione del bilancio 2009.
Ad avviso del ricorrente,
la norma violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché
nella predetta unità previsionale di base sono presenti anche
i fondi ex GESCAL, cioè i contributi prelevati ai lavoratori
per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a loro
destinata, con inammissibile storno dei predetti fondi dalle finalità
loro proprie e conseguente contrasto con i principi fondamentali in
materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni contenuti nel
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di
contabilità delle Regioni, in attuazione dell’art. 1,
comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208). Sussisterebbe, inoltre,
contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., che dispone
l’obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a
nuove spese.
1.2. – E’
impugnato anche l’art. 54, comma 1, della legge calabrese n. 19
del 2009, il quale, nel sostituire l’art. 43, comma 2, della
legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 [Provvedimento
generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra
di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art.
3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)], dispone
che il piano di stabilizzazione del personale non dirigenziale
utilizzato dalla Regione (di cui al precedente comma 1 dello stesso
art. 43) riguardi i dipendenti che maturino i requisiti di legge
entro il 31 dicembre 2009 e che il rimanente personale che maturi i
requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà
progressivamente stabilizzato.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri sostiene che la disposizione viola l’art.
117, terzo comma, Cost., perché dispone in maniera difforme
dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione [art. 3, commi
90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008)], la quale, in quanto diretta al contenimento della
spesa, detta prìncipi in materia di coordinamento della
finanza pubblica e stabilisce una disciplina molto rigida e
scadenzata, mentre la norma regionale, nel prevedere termini diversi,
allargherebbe a dismisura la forbice prevista dalla legislazione
statale per la stabilizzazione del personale precario.
1.3. – Il
ricorrente censura, infine, l’art. 54, comma 2, della legge
della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale prevede che la Giunta
regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a
tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della
medesima legge regionale ovvero in essere alla data di entrata in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che abbiano maturato o
che maturino nel corso del periodo contrattuale almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi nel quinquennio precedente alla data
di entrata in vigore della legge o nell’arco del periodo
contrattuale in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica
finalizzata all’instaurazione del rapporto di lavoro.
La norma lederebbe l’art.
117, terzo comma, Cost., per gli stessi motivi indicati a proposito
dell’analoga censura svolta rispetto al comma 1 dello stesso
art. 54 e perché contrastante con l’art. 17, commi 10 e
11, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n.
102, che detta norme in materia di coordinamento della finanza
pubblica, in quanto dirette al contenimento della spesa.
Contrasterebbe, poi, con gli artt. 3 e 97 Cost., essendo priva del
necessario riferimento a specifiche esigenze organizzative, mancando
l’individuazione e la programmazione del fabbisogno di
personale, in contrasto con i principi di buon andamento della
pubblica amministrazione.
2. – La Regione
Calabria ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità
del ricorso perché tardivo.
L’eccezione non è
fondata.
Come ripetutamente
affermato da questa Corte, al fine della tempestività
dell’impugnazione proposta in via principale, rileva non già
la data in cui il ricorso sia stato ricevuto dalla parte alla quale
esso deve essere notificato, bensì la data in cui il
notificante ha consegnato l’atto all’ufficiale
giudiziario incaricato della notificazione.
Nella fattispecie, il
ricorso è stato consegnato all’ufficio notifiche presso
la Corte d’appello di Roma il 17 agosto 2009 e, dunque, entro
il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge sul
Bollettino ufficiale della Regione Calabria (pubblicazione avvenuta
il 19 giugno 2009).
3. – Deve essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione
alla questione sollevata avverso l’art. 12 della legge della
Regione Calabria n. 19 del 2009.
Successivamente alla
proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata
integralmente sostituita dall’art. 1 della legge della Regione
Calabria 19 ottobre 2009, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 12 giugno 2009, n. 19). Nella sua nuova formulazione, essa
prevede che le risorse di cui all’unità previsionale di
base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del
bilancio 2009 sono utilizzate per la copertura finanziaria di
«Interventi per la soluzione di problemi abitativi di
particolari categorie sociali».
A seguito di tale
modificazione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato
al proprio ricorso limitatamente alla parte in cui esso si riferisce
appunto all’art. 12 della legge regionale n. 19 del 2009.
Questa Corte ha
costantemente affermato che la rinuncia non accettata dalla
controparte può fondare, unitamente ad altri elementi, la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Ed in effetti, dopo circa
quattro mesi dalla sua entrata in vigore, la norma censurata è
stata modificata in conformità ai rilievi sollevati dallo
Stato e non risulta che essa abbia avuto attuazione.
Sussistono dunque
pienamente le condizioni per dichiarare cessata la materia del
contendere.
4. – La questione
di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 1,
della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009 non è
fondata nei sensi indicati di seguito.
Tale norma sostituisce il
comma 2 dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15
del 2008. Questo articolo, al comma 1, autorizza la Giunta regionale
a predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del
personale utilizzato dalla Regione «nei limiti dei posti
disponibili in organico, determinati dalla programmazione triennale
del fabbisogno di personale ed in coerenza con la normativa statale
di principio»; esso, dunque, non individua autonomamente i
requisiti che deve possedere il personale da stabilizzare, facendo
rinvio, in proposito, alla «normativa statale di principio».
Quindi i lavoratori interessati alla stabilizzazione sono unicamente
quelli in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione statale
e, precisamente, dall’art. 1, comma 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e
dall’art. 1, comma 90, lettera b), della legge n. 244 del 2007.
Il comma 2 dell’art.
43 della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, nel testo
introdotto dalla norma oggetto della presente questione, non tocca
minimamente i requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter
aspirare alla stabilizzazione. Esso, invece, stabilisce, nel primo
periodo, che il piano di stabilizzazione di cui al precedente comma
1, «riguarderà i dipendenti che matureranno i requisiti
di legge entro il 31 dicembre 2009» e, nel secondo periodo, che
«Il rimanente personale che maturerà i requisiti di
legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà
progressivamente stabilizzato».
La norma, quindi, indica
tale data per individuare i soggetti interessati in via immediata
dalla stabilizzazione.
Il riferimento alla
maturazione dei requisiti in epoca successiva alla suddetta data,
contenuto nel secondo periodo della norma, non può certamente
implicare alcuna modifica in senso estensivo dei requisiti che i
lavoratori debbono possedere per poter aspirare alla stabilizzazione.
Il richiamo resta sempre quello ai requisiti «di legge»,
onde la norma censurata finisce con il prefigurare un’ulteriore
stabilizzazione solamente a condizione che ricorrano i presupposti
stabiliti dalla legislazione dello Stato. Conseguentemente, nessuna
stabilizzazione è possibile, neppure in virtù dell’art.
54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, non
solo a favore di lavoratori sforniti dei requisiti richiesti dalla
disciplina statale, ma neppure in periodi di tempo per i quali tale
disciplina non consente alcuna stabilizzazione.
Così ricostruito
il significato della norma impugnata, essa non contrasta con l’art.
117, terzo comma, Cost., appunto perché rispetta i principi
fondamentali enunciati dalla legislazione statale in tema di
stabilizzazione e, in particolare, non amplia il novero dei
potenziali interessati alla stabilizzazione così come definito
dalla suddetta normativa dello Stato.
4. – La questione
di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2,
della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, sollevata in
riferimento all’art. 97 Cost., è fondata.
Tale norma dispone che
«Anche ai fini dell’attuazione dell’art. 43 della
legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» (e, cioè, ai fini
della successiva stabilizzazione del personale interessato) la Giunta
regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a
tempo determinato.
In sostanza, l’art.
54, comma 2, della legge calabrese non prevede l’assunzione
come lavoratori subordinati a tempo indeterminato dei titolari dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Essa, invece,
stabilisce l’indiscriminata trasformazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a
tempo determinato.
La norma censurata non
richiede che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di
personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti da
trasformare, né infine, prevede alcuna forma di selezione.
Indicazioni, queste, che sarebbero state necessarie a cagione della
differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in
regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
(aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di
contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata). Tutto ciò
induce ad avere dubbi sulla corrispondenza ad effettive esigenze
dell’amministrazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati in
applicazione della norma ed a ritenere che è stato violato il
principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito
dall’art. 97 della Costituzione.
4.1. – Restano
assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale
della norma censurata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 54, comma 2, della legge della Regione
Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8];
dichiara cessata la
materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge della
Regione Calabria n. 19 del 2009, promosse, in riferimento agli artt.
81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara non fondata, nei
termini indicati in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 54, comma 1, della legge della Regione
Calabria n. 19 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117,
terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 maggio 2010
F.to:
Francesco AMIRANTE,
Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata in Cancelleria
il 20 maggio 2010.
Il Direttore della
Cancelleria
F.to: DI PAOLA