REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella
persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco
D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 648/2009)
sul ricorso, iscritto al n. 57346 P.C.
del registro di Segreteria, promosso da B. A. M. – nata il
“omissis” e residente in “omissis” –
avverso la decisione n. 53, datata 24.05.2006, del Comitato di
verifica per le cause di servizio.
Nella pubblica udienza del
03.12.2009, non presente né rappresentate la parte attorea.
Presente, per
l’Amministrazione, il dott. Oreste Cacurri.
Visti gli atti ed i
documenti della causa;
Visto il D.L. 15.11.1993,
n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L. 23.10.1996 n.
543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge 27.7.2000,
n. 205
FATTO
1. La signora B., già in
servizio presso la Polizia Penitenziaria, con ricorso qui pervenuto
l’1.02.2008, impugnava la predetta determinazione n. 53, datata
25.05.2006, con cui veniva respinta, per non riconosciuta dipendenza
da fatti di servizio, la sua istanza finalizzata ad ottenere la
p.p.o. per le infermità sofferte e riscontrate dalla C.M.O. di
Firenze con verbale n. 3270 del 12.12.2003.
2. L’Amministrazione,
costituitasi con nota del 18.11.2009, rappresenta che la trattazione
è oggetto di riesame da parte del predetto Comitato.
3. A conclusione dell’odierna
udienza di discussione, nel corso della quale il dott. Cacurri si
riporta agli atti, questo Giudice ha deciso la causa come da
dispositivo in calce, del quale è stata data lettura, ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 205/2000.
DIRITTO
Il ricorso è
infondato e va, pertanto, respinto.
Secondo consolidata
giurisprudenza (SS.RR. n. 2/2002), i ricorsi in materia pensionistica
non sono ammessi in mancanza del provvedimento dell’Amministrazione,
atto la cui definitiva formazione, nel caso in esame, è ancora
“in itinere”, come rappresentato con la recente
comunicazione.
Peraltro, la ricorrente non
ha presentato alcuna documentazione atta ad inficiare il parere a suo
tempo emesso dal Comitato di verifica delle cause di servizio ed
oggetto di attuale riconsiderazione.
In relazione a quanto sopra
ed atteso che la norma cui fa riferimento la citata giurisprudenza
(l’art. 71 b del R.D. n. 1038/1933) contiene un’espressa
sanzione di inammissibilità, mirata a salvaguardare le
attribuzioni dell’Amministrazione, che non può vedersi
portata in giudizio senza avere emesso definitiva pronuncia sulla
questione dedotta in controversia, requisito che costituisce
presupposto processuale e la cui mancanza preclude al Giudice di
procedere all’esame del merito del ricorso, l’autorità
giudicante deve affermare l’inammissibilità della
domanda.
Attesa la complessità
della materia, e la verosimile incompleta conoscenza della stessa da
parte della ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare le
spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica –
definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 57346 P.C.) proposto da
B. A. M., nei confronti del Comitato di verifica per le cause di
servizio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara
inammissibile il ricorso stesso.
Spese compensate.
Così deciso, in
Firenze, nella Camera di Consiglio del 03.12.2009.
IL GIUDICE UNICO
F.TO Cons. Francesco D’ISANTO
Depositata in Segreteria il 15/12/2009