REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella
persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 244/2010)
sul ricorso, iscritto al
n.57887/PC del registro di Segreteria, promosso da G. S. nato il
“OMISSIS” a “OMISSIS” e residente a
“OMISSIS”, per ottenere i benefici di cui
all'art.13-8°comma della legge 257/92 e successive modificazioni.
Alla pubblica udienza del
7 luglio 2010, con l'assistenza del segretario Armando GRECO, udito
il funzionario delegato dell’Istituto previdenziale e non
rappresentata la parte ricorrente;
Esaminati gli atti e
i documenti tutti della causa;
Visto il decreto legge 15
novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;
Visto il decreto
legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996
n.639;
Vista la legge 21
luglio 2000 n.205;
Ritenuto in
FATTO
Con il ricorso in
epigrafe parte attrice ha convenuto in giudizio l’INPDAP in
qualità di proprio Ente previdenziale onde ottenere la
supervalutazione dei periodi di servizio connessi alla esposizione
all'amianto.
In particolare
l'interessato con istanza pervenuta all’INAIL di Lucca il 17
gennaio 2005, ha richiesto la dichiarazione attestante l'esposizione,
durante l'attività lavorativa, alle fibre di amianto, istanza
accolta con attestazione datata 3 giugno 2008.
Al riguardo l’INPDAP
di Lucca con nota del 16 dicembre 2008 ha ritenuto di respingere la
domanda in quanto la procedura è stata attivata il 17 gennaio
2005, dopo il collocamento a riposo del ricorrente avvenuto il 31
dicembre 1995.
Attivata la presente
azione giurisdizionale l’INPDAP ha confermato il diniego,
circostanza ribadita in udienza dal rappresentante l’Istituto
previdenziale.
Considerato in
DIRITTO
Nel merito della pretesa
questo Giudice, valuta la stessa meritevole di accoglimento.
Premesso che non si
discute dei periodi di esposizione (accertata dall’INAIL) che,
per inciso, hanno già formato oggetto di ricongiunzione ex
legge 29/79 per anni 14, mesi 7 e giorni 28, la tesi di parte
resistente si fonda solo ed esclusivamente sulla preclusione che
sarebbe posta dal pensionamento avvenuto (nel nuovo status di
dipendente di Ente locale) prima dalle attivazione della procedura di
supervalutazione.
Al riguardo l’attuale
pacifica giurisprudenza di questa Corte (evidentemente ignota
all’INPDAP) ha individuato come condizione il mero status di
dipendente all’atto della entrata in vigore della legge
istitutiva del beneficio avvenuta il 28 aprile 1992 (cfr. Sez.I n.14
del 12 gennaio 2010 – Sez.II n.91 del 17 febbraio 2009 –
Sez.III n.216 del 19 febbraio 2010).
Per le
considerazioni che precedono, con ampio riferimento alle
argomentazioni di cui sopra, considerato altresì che le
Amministrazioni nulla hanno opposto all’esito della istruttoria
espletata dall’INAIL, il ricorso si appalesa fondato e, come
tale, va accolto ordinando all’INPDAP competente per territorio
la supervalutazione di legge dei servizi resi con esposizione
all’amianto.
Va precisato che la
fattispecie in esame è regolata dall’art. 13, comma 8,
della L.257/1992 s.m.i. e non già dal regime introdotto
dall’art. 47 del D.L. 269/2003, conv. nella L.326/2003,
trovando applicazione nel caso di specie, poiché il ricorrente
è in quiescenza dal 1°gennaio 1996, il comma 6 bis del
medesimo articolo 47, il quale dispone che “sono comunque fatte
salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già
maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
diritto al trattamento pensionistico ...” (v. altresì, a
conferma, art.3, comma 132, della L. 24 dicembre 2003 n.350) ed é
quindi da applicarsi a detti periodi il coefficiente rivalutativo del
1,5.
Sussistono motivi
apprezzabili per dichiarare compensate le spese di giustizia attesa
l’assenza di chiare previsioni legislative di diritto
transitorio.
*******
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti -
Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente
pronunciando accoglie il ricorso proposto da G. S. e, per l'effetto,
riconosce il diritto del medesimo alla rivalutazione del periodo di
attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto,
secondo le risultanze delle certificazioni I.N.A.I.L. in atti, con i
benefici previsti dall'art. 13, comma 7, della legge n.257/92
(coefficiente 1,5) per il periodo già ricongiunto di anni 14,
mesi 7 e giorni 28.
Sulle somme dovute a
titolo di differenze per ratei arretrati, spettano interessi legali e
rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.,
da calcolarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo e sino al
pagamento della sorte capitale, accessori da liquidarsi
cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli
interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la
misura degli stessi.
Dispone la
trasmissione degli atti all’Istituto previdenziale per gli
ulteriori adempimenti di competenza.
Spese compensate.
Così deciso
in Firenze, previa lettura del dispositivo nella pubblica udienza del
7 luglio 2010.
IL GIUDICE UNICO
F.TO(Carlo Greco)
Depositata in Segreteria
il 27 luglio 2010
IL DIRIGENTE
F.TO F. PERLO