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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE LAZIO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Luigi IMPECIATI
nella pubblica udienza del 27 novembre 2007, con
l'assistenza del segretario d'udienza sig. Antonio FUCCI,
esaminati gli atti ed i documenti di causa,
udite l'avv. Marina MILLI per la parte
ricorrente e la dott.ssa Annamaria ALIMANDI per il Ministero
dell'Economia,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 458/2008)
nel giudizio pensionistico iscritto
al n. 063006/PG del registro di Segreteria promosso dal sig.
Manlio P., rappresentato e difeso dall'avv. Marina MILLI ed
elettivamente domiciliato presso il patronato ACLI in Roma, via G.
Marcora n. 18/20
AVVERSO
La determinazione n. 3877 del Ministero
dell'Economia, datata 23.7.2004
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il
15.12.2004, il sig. P. ha impugnato il provvedimento in epigrafe,
reiettivo della sua istanza pensionistica di reversibilità
quale figlio orfano maggiorenne di Vito P., in quanto non
riconosciuto inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Nell'atto introduttivo, la difesa
del ricorrente dubita della legittimità della decisione del
Ministero resistente poiché il sig. P. ebbe a manifestare
problemi psichici già all'età di 17anni, epoca a
partire dalla quale subì numerosi ricoveri per
sindrome dissociativa.
Risulta, in atti, che la Commissione
medica di verifica, all'esito della visita collegiale dell'8
ottobre 2003, ha posto diagnosi di “Psicosi maniaco
depressiva ben compensata in trattamento farmacologico”,
ritenendolo non inabile a qualsiasi proficuo lavoro.
Al riguardo, però, il
ricorrente ha depositato una relazione psichiatrica della ASL Roma
“E” , datata 6.11.2001, nella quale si attesta un
grave disturbo bipolare con ripercussione negative sulla sua vita
sociale.
Stante i divergenti giudizi
medico-legali, all'udienza del 2 febbraio 2006 questo Giudice
Unico ha disposto, con ordinanza n. 412/06, l'acquisizione di un
ulteriore parere - previa visita diretta - da parte del Collegio
Medico Legale del Ministero della Difesa, in ordine alla sua
inidoneità a proficuo lavoro alla data della visita della
Commissione Medica di verifica del Ministero.
L'organo di consulenza, con nota del
14.12.2006, premesse alcune informazioni anamnestiche, ha assunto
che il disturbo bipolare costituisce il più grave disturbo
dell'umore, con rilevanti ripercussioni sul piano affettivo e
sociale; la malattia comporta un'invalidità tendenzialmente
completa.
Rileva però il Collegio
medico che all'epoca di riferimento essa appariva ben compensata
farmalogicamente, per cui conclude per un giudizio di non
inidoneità a proficuo lavoro.
L'avv. MILLI, in data 18.5.2007, ha
depositato una relazione del dott. Carlo BRACCI nella quale
contesta le conclusioni del CML perché l'uso prolungato dei
farmaci provocherebbe un progressivo impoverimento delle capacità
intellettive.
All'odierna udienza l'avv. MILLI ha
insistito per l'accoglimento del ricorso, stante la riconosciuta
instabilità psichica del ricorrente mentre la dott.ssa
ALIMANDI, nel rammentare la peculiarità dei parametri
relativi ad infermità dipendenti da causa di guerra, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso stante la correttezza
del giudizio medico legale da ultimo acquisito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. P. ha proposto ricorso avverso il
provvedimento col quale gli è stato negato trattamento
pensionistico di reversibilità, quale orfano maggiorenne di
Vito, contestando la fondatezza del giudizio di non inidoneità
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Al riguardo questo Giudice deve osservare come la
giurisprudenza più avveduta di questa Corte- ed ormai
assolutamente prevalente - ritiene integrarsi tale requisito
non solo in presenza di una incapacità lavorativa assoluta
ma anche quando l'interessato, in relazione alle sue attitudini,
grado di scolarità, cognizioni di base, sesso ed età,
non possa proficuamente dedicarsi ad alcuna occupazione in grado
di assicurargli, in condizioni di dignità personale e
professionale, mezzi sufficienti per una vita decorosa (cfr, per
tutte, Corte conti, sez. Campania sent. n. 2007/06).
Orbene, nel caso di specie il sig. P., fin da giovane
età è stato affetto da sindrome dissociativa, crisi
allucinogene, disturbi maniacali che hanno richiesto, negli anni,
non solo ricoveri ospedalieri ripetuti ma anche trattamenti
farmacologici continuativi e terapia psicoterapeutica di sostegno
(vedi relazione ASL Roma “E” del 6.11.2001).
La gravità della patologia psichica del
ricorrente è peraltro riconosciuta dallo stesso Collegio
Medico da ultimo interpellato il quale, nel suo parere, assume che
il disturbo bipolare è un'infermità che ha gravi
ripercussioni sul piano esistenziale, della vita di relazione,
sociale e lavorativa, soggetta a riacutizzazioni e, anche se
talvolta ben compensata con psicofarmaci, non esclude ricadute
depressive.
Talché lo stesso organo collegiale, pur
ritenendo il sig. P. non inabile a proficuo lavoro, evidenzia
l'alto rischio di ricaduta con relativa precarietà
dell'attività lavorativa (peraltro occasionale) fin qui
svolta.
Il parere, ad avviso di questo Giudice, appare
insoddisfacente e contraddittorio perché se da un lato
evidenzia l'estrema gravità della patologia e la sua
incidenza sulla vita del soggetto che ne è affetto in ogni
sua espressione, dall'altro - pur evidenziando un alto rischio -
ne afferma una ancorché limitata capacità
lavorativa, visto che il soggetto aveva svolto saltuariamente il
lavoro di venditore di tappeti.
Ora, l'aver svolto saltuariamente un lavoro di bassa
qualifica, pur in presenza di sintomatologia ricorrente capace di
pregiudicarne le relazioni interpersonali non è, ad avviso
di questo Giudice, sintomatico di una capacità lavorativa
seppur ridotta ma solo dimostrazione della necessità di
assicurarsi, in ogni modo, quel reddito minimo vitale per
sopravvivere.
La ratio del presupposto voluto dalla norma non
appare essere certamente quello di negare trattamento
pensionistico in virtù di occasionali lavori svolti in quei
rari momenti di sufficiente stabilità psichica, ma quello
di evitare che la pensione di guerra divenga una comoda rendita
parassita, concessa a colui che, pur potendo, decide di non
lavorare.
Il sig. P., durante la sua vita, è stato
documentalmente sempre soggetto a crisi psichiche che ne hanno,
con altrettanta certezza, significativamente pregiudicato un
proficuo inserimento nel mondo lavorativo: non può
parlarsi, pertanto, di abilità lavorativa con quella
costanza di rendimento richiesta per condurre un'attività
occupazionale stabile e dignitosa.
Ne consegue il convincimento che all'epoca della
visita collegiale dell'8.10.2003 il ricorrente, seppur ben
compensato farmacologicamente, non potesse essere ritenuto non
inabile a qualsiasi proficuo lavoro per cui, per le motivazioni
che precedono , il ricorso deve essere accolto.
Gli atti vanno, pertanto, restituiti al Ministero
dell'Economia perché, preso atto della presente decisione
ed in esecuzione di essa, compia gli ulteriori atti amministrativi
di accertamento delle condizioni economiche previste dal D.P.R. n.
915/78, necessari ai fini della concessione del richiesto
trattamento pensionistico.
Stante la materia non vi è luogo a pronuncia
sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico delle Pensioni
della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione
Lazio, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso n. 063006/PG del
registro di Segreteria proposto dal sig. Manlio P. e, per
l'effetto, dichiara il ricorrente inabile a qualsiasi proficuo
lavoro alla data dell'8.10.2003.
Dispone la restituzione degli atti
al Ministero dell'Economia per l'accertamento della sussistenza
del requisito economico di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/78 e
successive modificazioni.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma
nell'udienza del 27 novembre 2007, nella quale è stata data
lettura del dispositivo.
IL
GIUDICE
dott. Luigi IMPECIATI
Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
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