In
nome del Popolo italiano
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
Il
Giudice delle pensioni consigliere Roberto Leoni ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Numero
467/2008
nel
giudizio in materia di pensione militare iscritto al n. 11010 (già
4300M) del registro di Segreteria, instaurato con il ricorso proposto
dal signor S.M., nato il 20 novembre 1925 a Mirabella Eclano (AV),
ivi residente, alla data del ricorso, in contrada Colle del Ceraso,
elettivamente domiciliato a Napoli, Pieve Nicola Amore, 6, presso lo
studio legale dell'avvocato Mauro Matteis, patrocinato dall'avvocato
Anna Lepore per mandato in calce ad istanza di prosecuzione, avverso
il decreto del Ministero della difesa - direzione generale delle
Pensioni n. 376, in data 21 aprile 1977;
udita,
alla pubblica udienza del giorno 10 ottobre 2007, l'avvocato Lepore,
per il ricorrente, non rappresentata l'Amministrazione convenuta;
esaminati
gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in
FATTO
Con
il decreto n. 376, in data 21 aprile 1977, menzionato in epigrafe,
notificato all'interessato il 25 maggio 1977, il Ministero della
difesa ha respinto la domanda di pensione privilegiata tabellare,
inoltrata da S.M. in data 23 ottobre 1975, indicando nella
motivazione del provvedimento che le infermità: “perdita
organi masticazione ed articolazione media; disturbi cerebrali“,
per gli esiti delle quali l'ex militare aveva chiesto il
risarcimento, non fossero state constatate durante il servizio con la
prescritta procedura medico legale, né entro cinque anni dalla
cessazione (avvenuta il 23 aprile 1949) e che, pertanto, il
richiedente stesso fosse decaduto dal diritto ad ottenere il
trattamento pensionistico privilegiato, ai sensi dell'articolo 169
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
Avverso
siffatto provvedimento negativo l'interessato ha proposto ricorso
giurisdizionale alla Corte dei conti in data 10 giugno 1977,
introduttivo del giudizio iscritto al n. 109418 del registro della
Segreteria della Sezione IV giurisdizionale per le pensioni militari,
nel quale ha lamentato l'illegittimità del diniego oppostogli,
in quanto le infermità sulle quali ha fondato la domanda
pensionistica sono state riportate in servizio, ad Udine, in quanto
egli è stato investito da un automezzo militare e, in seguito,
ricoverato presso il locale ospedale militare ed inviato in licenza
di convalescenza. Dunque, sarebbe stato compito del Comando di
Battaglione effettuare i dovuti accertamenti circa la dipendenza.
Inoltre, il provvedimento impugnato è fondato su una norma non
applicabile. Ha concluso, pertanto, chiedendo alla Corte di
“annullare” il provvedimento medesimo e di richiedere la
documentazione amministrativa al fine di statuire il suo diritto alla
richiesta pensione privilegiata tabellare richiesta.
Intervenuto
il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, che ha completato
il decentramento regionale della giurisdizione della Corte dei conti,
anche in materia pensionistica, il fascicolo di causa è stato
trasmesso a questa Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,
competente per territorio, ed il giudizio, iscritto al n. 4300M (poi
11010) del registro di Segreteria, è stato proseguito dal
ricorrente con istanza depositata in data 15 giugno 2006.
In
data 28 settembre 2007 il ricorrente ha depositato alla Sezione una
memoria nella quale ha richiamato i fatti, ha affermato che essi sono
stati accertati dall'Amministrazione, ha richiamato giurisprudenza
della Corte dei conti orientata nel senso di escludere ogni decadenza
per fatti avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ha
affermato di non aver potuto acquisire tutta la documentazione
amministrativa pertinente alla sua vicenda ed ha concluso chiedendo
alla Corte di ordinare - preliminarmente - all'Amministrazione di
depositare tutta la documentazione che lo riguarda, e poi, nel
merito, pronunciare la sussistenza del suo diritto alla pensione
privilegiata tabellare, con conseguente condanna dell'Amministrazione
medesima al relativo pagamento dalla data della maturazione del
diritto, con debita rivalutazione dei ratei di pregressa spettanza.
Oltre che al pagamento di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza
pubblica odierna per la discussione, non rappresentata
l'Amministrazione convenuta, la patrona del ricorrente s'è
riportata alle argomentazioni già formulate negli atti
scritti, confermandone le conclusioni.
Considerato
in
DIRITTO
La
questione all'esame del Giudice delle pensioni concerne la doglianza
dell'ex militare di leva S.M., circa il diniego, oppostogli dal
Ministero della difesa con il provvedimento impugnato, d'attribuzione
di trattamento pensionistico privilegiato tabellare, per decadenza
determinata dall'intempestività della domanda (23 ottobre
1975) di risarcimento di esiti di lesione riportata in corso di
servizio, dal quale il ricorrente è cessato il 23 aprile 1949.
Il
ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Preliminarmente
il Giudice osserva che la documentazione amministrativa pertinente al
ricorrente è stata depositata dall'Amministrazione. Agli atti
vi è, tra l'altro, la nota del distretto militare di Avellino
prot. 5S/383/1925, in data 23 luglio 1976, indirizzata alla direzione
generale delle pensioni del Ministero della difesa, nella quale si dà
conto che dalle ricerche effettuate non risultano domande
pensionistiche, o di mera constatazione della dipendenza da causa di
servizio, proposte dall'interessato nei cinque anni dal congedo e che
il ricovero presso l'O.M. di Udine risulta effettuato per “cisti
dermoide coda sopracciglio” e “non per l'infermità
richiesta col foglio a riferimento”.
Tanto
premesso, il Giudice osserva, altresì, che il provvedimento
impugnato costituisce l'esito di un procedimento avviato con domanda
amministrativa dell'ottobre 1975, già nel vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed è
stato emesso dall'Amministrazione in data 21 aprile 1977, cioè
nella vigenza di detto testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Quindi,
nessun accoglimento può trovare la censura, sottoposta dal
ricorrente, circa l'illegittima applicazione, nel caso oggetto della
controversia, della decadenza comminata dall'articolo 169 del detto
decreto legislativo.
Dunque,
il Giudice stesso deve far riferimento, per dirimere la soggetta
controversia, a quanto da esso previsto, ed il diniego di pensione
privilegiata tabellare opposto dal Ministero della difesa al S.M. in
ragione del decorso termine di decadenza per la proposizione della
domanda e la constatazione della dipendenza dal servizio delle
infermità posta a base della domanda stessa deve esser
confermato.
Il
Giudice osserva, infatti, che l'articolo 169 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone che
“la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se
il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione
dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle
infermità o delle lesioni contratte”.
Il
contesto normativo così delineato contiene, dunque, il
principio in base al quale il procedimento volto ad ottenere la
pensione privilegiata sia attivabile esclusivamente a domanda
dell'interessato e soggiaccia al termine di decadenza quinquennale
del ridetto articolo 169.
Nelle
norme richiamate non vi è alcun riferimento, né alcuno
spazio interpretativo, che possa indurre a ritenere sussistente un
obbligo d'avvio d'ufficio, incombente sull'Amministrazione militare,
come pure il S.M. ha sotteso nel ricorso e ribadito nella memoria
depositata il 28 settembre 2007. La sola deroga al principio
dell'avvio a domanda deve essere individuata - nel caso della
pensione privilegiata di riversibilità - dalla previsione del
comma quarto dell'articolo 184, il quale si riferisce esclusivamente
ad ipotesi di morte violenta nell'adempimento degli obblighi di
servizio, che è evenienza non verificata nel caso che ha
riguardato l'ex militare S.M., il quale - peraltro - ha chiesto la
pensione privilegiata tabellare diretta.
Pertanto,
sotto questo profilo, la domanda amministrativa da lui inviata al
Ministero della difesa nell'ottobre 1975 è effettivamente
intempestiva, in ragione del sopravvenuto spirare del termine di
decadenza dalla data del congedo per fine ferma, avvenuto il 21
aprile 1949.
Infine,
rispetto alle ulteriori argomentazioni dedotte dal ricorrente nella
memoria del 28 settembre 2007, il Giudice ritiene di dover formulare
le seguenti, ulteriori, considerazioni.
In
primo luogo va rilevato che la giurisprudenza della Corte dei conti
in materia (tra le altre: Sez. giur. reg. Basilicata, 6 giugno 2005,
n. 141; Sez. giur. reg. Veneto, 5 settembre 2003, n. 987), totalmente
condivisa dal Giudice delle pensioni, ha stabilito che l'esistenza di
un principio generale di avvio a domanda del procedimento relativo
all'attribuzione della pensione privilegiata implica che le norme in
deroga al regime decadenziale siano intese unicamente a disciplinare
l'azione dell'Amministrazione, senza costituire posizioni di diritto
in capo agli interessati, così che le eventuali omissioni da
parte dell'Amministrazione in relazione ad infermità che
richiedano l'iniziativa d'ufficio assumono rilievo unicamente sul
piano della responsabilità risarcitoria, da attivarsi, nella
sussistenza delle condizioni di legge, innanzi al Giudice competente.
In
secondo luogo deve pure rilevarsi che, con riguardo alla soggetta
questione, le SS.RR. della Corte dei conti, con decisione n. 83/C del
1 giugno 1989, si sono pronunciate nel senso che incorrono nella
decadenza comminata dall'articolo 169 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 coloro che abbiano
lasciato decorrere il termine dei cinque anni senza chiedere
l'accertamento della dipendenza delle infermità contratte,
ancorché queste risultino clinicamente diagnosticate nel corso
del servizio, ma non abbiano formato oggetto, entro lo stesso
termine, di dichiarazione circa la dipendenza.
In
definitiva, in presenza di infermità o lesioni riportate per
certa o presunta causa di servizio, è sempre necessario, per
non incorrere nella citata decadenza, che, oltre all'accertamento
sanitario delle infermità durante il servizio (come nel caso
sarebbe avvenuto presso l'Ospedale Militare di Udine), sia acquisita
la pronuncia dell'Amministrazione in ordine alla loro dipendenza da
causa di servizio; pronuncia con la quale viene a concludersi
correttamente il procedimento di “constatazione” delle
infermità richiesto dalla normativa vigente in materia di
pensioni privilegiate. Tale pronuncia sulla dipendenza, ancorché
negativa, determina poi - nei confronti della richiesta di
trattamento pensionistico privilegiato - i presupposti per
l'imprescrittibilità del diritto a pensione, secondo quanto
più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti
in applicazione dell'articolo 5 del ridetto decreto presidenziale del
1973.
Nella
fattispecie in esame, come riportato in fatto, la procedura di
“constatazione” della dipendenza delle infermità
in corso di servizio non è avvenuta, né il S.M. s'è
tempestivamente attivato perché avvenisse nel quinquennio
successivo alla cessazione dal servizio (21 aprile 1949),
risolvendosi a formulare l'istanza all'Amministrazione solamente
nell'ottobre 1975, dunque ben oltre lo spirare del termine di legge
sopra menzionato.
Ritiene,
dunque, il Giudice che il diniego di attribuzione di trattamento
pensionistico privilegiato tabellare diretto opposto
dall'Amministrazione al ricorrente con il provvedimento impugnato non
sia meritevole di censura e debba esser confermato anche in questa
sede giudiziale.
La
natura della controversia induce, altresì, il Giudice a
pronunciarsi per la compensazione tra le parti delle spese di
giudizio.
PER
QUESTI MOTIVI
il
Giudice delle pensioni della
SEZIONE
GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
DELLA
CORTE DEI CONTI
visto
l'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
definitivamente
pronunciando
RESPINGE
il
ricorso in epigrafe, con il quale è stato instaurato il
giudizio iscritto al n. 11010 (già 4300M) del registro di
Segreteria, proposto dal signor S.M. avverso il decreto del Ministero
della difesa - direzione generale delle Pensioni n. 376, in data 21
aprile 1977.
Spese
di giudizio compensate.
Così
deciso a Napoli, il giorno 10 ottobre 2007.
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
(Roberto LEONI)
Depositata
in Segreteria il giorno
IL DIRIGENTE