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In nome del Popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice delle pensioni consigliere Roberto Leoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Numero 467/2008

nel giudizio in materia di pensione militare iscritto al n. 11010 (già 4300M) del registro di Segreteria, instaurato con il ricorso proposto dal signor S.M., nato il 20 novembre 1925 a Mirabella Eclano (AV), ivi residente, alla data del ricorso, in contrada Colle del Ceraso, elettivamente domiciliato a Napoli, Pieve Nicola Amore, 6, presso lo studio legale dell'avvocato Mauro Matteis, patrocinato dall'avvocato Anna Lepore per mandato in calce ad istanza di prosecuzione, avverso il decreto del Ministero della difesa - direzione generale delle Pensioni n. 376, in data 21 aprile 1977;

udita, alla pubblica udienza del giorno 10 ottobre 2007, l'avvocato Lepore, per il ricorrente, non rappresentata l'Amministrazione convenuta;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto in

FATTO

Con il decreto n. 376, in data 21 aprile 1977, menzionato in epigrafe, notificato all'interessato il 25 maggio 1977, il Ministero della difesa ha respinto la domanda di pensione privilegiata tabellare, inoltrata da S.M. in data 23 ottobre 1975, indicando nella motivazione del provvedimento che le infermità: “perdita organi masticazione ed articolazione media; disturbi cerebrali“, per gli esiti delle quali l'ex militare aveva chiesto il risarcimento, non fossero state constatate durante il servizio con la prescritta procedura medico legale, né entro cinque anni dalla cessazione (avvenuta il 23 aprile 1949) e che, pertanto, il richiedente stesso fosse decaduto dal diritto ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato, ai sensi dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Avverso siffatto provvedimento negativo l'interessato ha proposto ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in data 10 giugno 1977, introduttivo del giudizio iscritto al n. 109418 del registro della Segreteria della Sezione IV giurisdizionale per le pensioni militari, nel quale ha lamentato l'illegittimità del diniego oppostogli, in quanto le infermità sulle quali ha fondato la domanda pensionistica sono state riportate in servizio, ad Udine, in quanto egli è stato investito da un automezzo militare e, in seguito, ricoverato presso il locale ospedale militare ed inviato in licenza di convalescenza. Dunque, sarebbe stato compito del Comando di Battaglione effettuare i dovuti accertamenti circa la dipendenza. Inoltre, il provvedimento impugnato è fondato su una norma non applicabile. Ha concluso, pertanto, chiedendo alla Corte di “annullare” il provvedimento medesimo e di richiedere la documentazione amministrativa al fine di statuire il suo diritto alla richiesta pensione privilegiata tabellare richiesta.

Intervenuto il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, che ha completato il decentramento regionale della giurisdizione della Corte dei conti, anche in materia pensionistica, il fascicolo di causa è stato trasmesso a questa Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, competente per territorio, ed il giudizio, iscritto al n. 4300M (poi 11010) del registro di Segreteria, è stato proseguito dal ricorrente con istanza depositata in data 15 giugno 2006.

In data 28 settembre 2007 il ricorrente ha depositato alla Sezione una memoria nella quale ha richiamato i fatti, ha affermato che essi sono stati accertati dall'Amministrazione, ha richiamato giurisprudenza della Corte dei conti orientata nel senso di escludere ogni decadenza per fatti avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ha affermato di non aver potuto acquisire tutta la documentazione amministrativa pertinente alla sua vicenda ed ha concluso chiedendo alla Corte di ordinare - preliminarmente - all'Amministrazione di depositare tutta la documentazione che lo riguarda, e poi, nel merito, pronunciare la sussistenza del suo diritto alla pensione privilegiata tabellare, con conseguente condanna dell'Amministrazione medesima al relativo pagamento dalla data della maturazione del diritto, con debita rivalutazione dei ratei di pregressa spettanza. Oltre che al pagamento di spese ed onorari di giudizio.

All'udienza pubblica odierna per la discussione, non rappresentata l'Amministrazione convenuta, la patrona del ricorrente s'è riportata alle argomentazioni già formulate negli atti scritti, confermandone le conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

La questione all'esame del Giudice delle pensioni concerne la doglianza dell'ex militare di leva S.M., circa il diniego, oppostogli dal Ministero della difesa con il provvedimento impugnato, d'attribuzione di trattamento pensionistico privilegiato tabellare, per decadenza determinata dall'intempestività della domanda (23 ottobre 1975) di risarcimento di esiti di lesione riportata in corso di servizio, dal quale il ricorrente è cessato il 23 aprile 1949.

Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

Preliminarmente il Giudice osserva che la documentazione amministrativa pertinente al ricorrente è stata depositata dall'Amministrazione. Agli atti vi è, tra l'altro, la nota del distretto militare di Avellino prot. 5S/383/1925, in data 23 luglio 1976, indirizzata alla direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa, nella quale si dà conto che dalle ricerche effettuate non risultano domande pensionistiche, o di mera constatazione della dipendenza da causa di servizio, proposte dall'interessato nei cinque anni dal congedo e che il ricovero presso l'O.M. di Udine risulta effettuato per “cisti dermoide coda sopracciglio” e “non per l'infermità richiesta col foglio a riferimento”.

Tanto premesso, il Giudice osserva, altresì, che il provvedimento impugnato costituisce l'esito di un procedimento avviato con domanda amministrativa dell'ottobre 1975, già nel vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed è stato emesso dall'Amministrazione in data 21 aprile 1977, cioè nella vigenza di detto testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Quindi, nessun accoglimento può trovare la censura, sottoposta dal ricorrente, circa l'illegittima applicazione, nel caso oggetto della controversia, della decadenza comminata dall'articolo 169 del detto decreto legislativo.

Dunque, il Giudice stesso deve far riferimento, per dirimere la soggetta controversia, a quanto da esso previsto, ed il diniego di pensione privilegiata tabellare opposto dal Ministero della difesa al S.M. in ragione del decorso termine di decadenza per la proposizione della domanda e la constatazione della dipendenza dal servizio delle infermità posta a base della domanda stessa deve esser confermato.

Il Giudice osserva, infatti, che l'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone che “la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte”.

Il contesto normativo così delineato contiene, dunque, il principio in base al quale il procedimento volto ad ottenere la pensione privilegiata sia attivabile esclusivamente a domanda dell'interessato e soggiaccia al termine di decadenza quinquennale del ridetto articolo 169.

Nelle norme richiamate non vi è alcun riferimento, né alcuno spazio interpretativo, che possa indurre a ritenere sussistente un obbligo d'avvio d'ufficio, incombente sull'Amministrazione militare, come pure il S.M. ha sotteso nel ricorso e ribadito nella memoria depositata il 28 settembre 2007. La sola deroga al principio dell'avvio a domanda deve essere individuata - nel caso della pensione privilegiata di riversibilità - dalla previsione del comma quarto dell'articolo 184, il quale si riferisce esclusivamente ad ipotesi di morte violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio, che è evenienza non verificata nel caso che ha riguardato l'ex militare S.M., il quale - peraltro - ha chiesto la pensione privilegiata tabellare diretta.

Pertanto, sotto questo profilo, la domanda amministrativa da lui inviata al Ministero della difesa nell'ottobre 1975 è effettivamente intempestiva, in ragione del sopravvenuto spirare del termine di decadenza dalla data del congedo per fine ferma, avvenuto il 21 aprile 1949.

Infine, rispetto alle ulteriori argomentazioni dedotte dal ricorrente nella memoria del 28 settembre 2007, il Giudice ritiene di dover formulare le seguenti, ulteriori, considerazioni.

In primo luogo va rilevato che la giurisprudenza della Corte dei conti in materia (tra le altre: Sez. giur. reg. Basilicata, 6 giugno 2005, n. 141; Sez. giur. reg. Veneto, 5 settembre 2003, n. 987), totalmente condivisa dal Giudice delle pensioni, ha stabilito che l'esistenza di un principio generale di avvio a domanda del procedimento relativo all'attribuzione della pensione privilegiata implica che le norme in deroga al regime decadenziale siano intese unicamente a disciplinare l'azione dell'Amministrazione, senza costituire posizioni di diritto in capo agli interessati, così che le eventuali omissioni da parte dell'Amministrazione in relazione ad infermità che richiedano l'iniziativa d'ufficio assumono rilievo unicamente sul piano della responsabilità risarcitoria, da attivarsi, nella sussistenza delle condizioni di legge, innanzi al Giudice competente.

In secondo luogo deve pure rilevarsi che, con riguardo alla soggetta questione, le SS.RR. della Corte dei conti, con decisione n. 83/C del 1 giugno 1989, si sono pronunciate nel senso che incorrono nella decadenza comminata dall'articolo 169 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 coloro che abbiano lasciato decorrere il termine dei cinque anni senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità contratte, ancorché queste risultino clinicamente diagnosticate nel corso del servizio, ma non abbiano formato oggetto, entro lo stesso termine, di dichiarazione circa la dipendenza.

In definitiva, in presenza di infermità o lesioni riportate per certa o presunta causa di servizio, è sempre necessario, per non incorrere nella citata decadenza, che, oltre all'accertamento sanitario delle infermità durante il servizio (come nel caso sarebbe avvenuto presso l'Ospedale Militare di Udine), sia acquisita la pronuncia dell'Amministrazione in ordine alla loro dipendenza da causa di servizio; pronuncia con la quale viene a concludersi correttamente il procedimento di “constatazione” delle infermità richiesto dalla normativa vigente in materia di pensioni privilegiate. Tale pronuncia sulla dipendenza, ancorché negativa, determina poi - nei confronti della richiesta di trattamento pensionistico privilegiato - i presupposti per l'imprescrittibilità del diritto a pensione, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti in applicazione dell'articolo 5 del ridetto decreto presidenziale del 1973.

Nella fattispecie in esame, come riportato in fatto, la procedura di “constatazione” della dipendenza delle infermità in corso di servizio non è avvenuta, né il S.M. s'è tempestivamente attivato perché avvenisse nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio (21 aprile 1949), risolvendosi a formulare l'istanza all'Amministrazione solamente nell'ottobre 1975, dunque ben oltre lo spirare del termine di legge sopra menzionato.

Ritiene, dunque, il Giudice che il diniego di attribuzione di trattamento pensionistico privilegiato tabellare diretto opposto dall'Amministrazione al ricorrente con il provvedimento impugnato non sia meritevole di censura e debba esser confermato anche in questa sede giudiziale.

La natura della controversia induce, altresì, il Giudice a pronunciarsi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

il Giudice delle pensioni della

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

DELLA CORTE DEI CONTI

visto l'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

definitivamente pronunciando

RESPINGE

il ricorso in epigrafe, con il quale è stato instaurato il giudizio iscritto al n. 11010 (già 4300M) del registro di Segreteria, proposto dal signor S.M. avverso il decreto del Ministero della difesa - direzione generale delle Pensioni n. 376, in data 21 aprile 1977.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso a Napoli, il giorno 10 ottobre 2007.

                                IL GIUDICE DELLE PENSIONI

                                      (Roberto LEONI)

 

Depositata in Segreteria il giorno

                                      IL DIRIGENTE

 

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