Corte dei Conti
SEZIONI RIUNITE
Sent. n. 7/2009/QM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI A
SEZIONI RIUNITE
In sede giurisdizionale, composta dai
seguenti magistrati:
Lucio Todaro Marescotti
Presidente
Salvatore Cilia
Consigliere
Stefano Imperiali
Consigliere
Tommaso Miele
Consigliere
Maria Fratocchi
Consigliere
Fulvio Maria Longavita
Consigliere relatore
Rita Loreto
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla questione di
massima iscritta al n°259/SR/QM del registro di Segreteria,
rimessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, con
ordinanza n°99/2009, del 21-29/4/2009, sul ricorso n°18964,
proposto dalla sig.ra xx xxxx, rappresentata e difesa dall’avv.
Paola Giovanna Lai, presso lo studio della quale è elett.te
domiciliata in Perugia, contro l’INPDAP.
Uditi, alla pubblica
udienza del 4/11/2009, con l’assistenza del Segretario, dr.ssa
Adele Mei; il relatore, dr. Fulvio Maria Longavita; il rappresentante
dell’INPDAP, nella persona della dr.ssa Maria Laura Carcascio;
il P.M., nella persona del Vice Procuratore Generale, dr. Fiorenzo
Santoro;
Esaminati gli atti e la
documentazione tutta di causa
Svolgimento del processo
1) – La questione
di massima sottoposta all’esame del Collegio origina
dall’ordinanza della Sezione Giurisdizionale per la Regione
Sardegna n°099/2009, in data 21-29/4/2009, iscritta al
n°259/SR/QM, emessa sul ricorso n°18964, proposto dalla
sig.ra xxxx xx, nei confronti dell’INPDAP, per la mancata
corresponsione degli aumenti perequativi di cui all’art. 11,
comma 1, del d.l.vo n°503/1992.
2) – Precisa la
cennata ordinanza che la predetta ricorrente è titolare di
pensione di riversibilità dal 1983, quale vedova del sig.
Mario Lai, deceduto il 20/7/1983, per un importo superiore a quello a
lei spettante, in relazione alle disposizioni dell’art. 1,
comma 41, della l. n°335/199, e perciò da “riassorbire”
con i “futuri miglioramenti”, secondo le disposizioni del
medesimo art. 1, comma 41, appena citato.
L’INPDAP ha
computato, ai fini del menzionato “riassorbimento”, gli
aumenti perequativi dell’art. 11, comma 1, d.l.vo n°503/1992,
ma la ricorrente ha escluso che simili “aumenti”
costituiscano “miglioramenti”, ai sensi del ripetuto art.
1, comma 41, da assoggettare a “riassorbimento”.
Di qui, dopo infruttuosa
istanza all’INPDAP di corresponsione degli aumenti in discorso,
l’atto introduttivo del presente giudizio, con il quale è
stato chiesto, puntualizza l’ordinanza di remissione, di : a)
“accertare il diritto della ricorrente a percepire gli
adeguamenti di cui all’art. 11, comma 1, del d.l.vo
n°503/1992”; b) “ordinare all’INPDAP di
corrispondere tali adeguamenti”; c) condannare l’INPDAP a
“restituire gli adeguamenti illegittimamente trattenuti o
riassorbiti”.
In via subordinata,
precisa ulteriormente la cennata ordinanza, è stata eccepita
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma
41, ultimo capoverso, della l. n°335/1995, per contrasto con gli
artt. 38 e 36 Cost., in quanto “detta norma concreterebbe una
lesione della pensione con particolare riferimento alla sua
adeguatezza al mutato costo della vita”.
L’ordinanza di
remissione, dopo aver dato atto della inammissibilità della
costituzione in giudizio dell’INPDAP (per irritualità
della stessa), ha evidenziato la sussistenza di un contrasto
giurisprudenziale tra le Sezioni Territoriali in ordine alla
delimitazione concettuale del termine “miglioramenti” che
figura nel più volte citato art. 1, comma 41, della l.
n°35/1995.
Tanto, in relazione anche
alla sentenza n°13-QM/2000, con le quali queste Sezioni Riunite
hanno ritenuto che : “i benefici attribuiti in funzione
perequativa, in applicazione delle disposizioni della l. n°177/1976
e della l. n°730/1983, così come modificate dal d.l.vo
n°503/1992 all’art. 11, comma 1, non sono riassorbibili in
applicazione dell’art. 4, comma 5, della l. n°498/1992, in
quanto non costituiscono miglioramenti in senso tecnico, ma semplici
adeguamenti al costo della vita”, a differenza degli aumenti di
cui al secondo comma del medesimo art. 11 del d.l.vo n°503/1992.
In realtà, ha
chiarito l’ordinanza di remissione, mentre alcune Sezioni (v.
Sezione Giur. Lazio sent. n°711/2007) hanno ritenuto che i
ricordati aumenti perequativi dell’art. 11, comma 1, “non
costituiscono miglioramenti in senso tecnico (e) come tali non (sono)
riassorbibili”, altre Sezioni (v. Sez. Giur. Sicilia sent.
n°3339/2007 e sent. Sez. Giur. Reg. Marche n°4/2007),
all’opposto, hanno ritenuto che gli aumenti in questione sono
da considerare “miglioramenti”, ex art. 1, comma 41,
della l. n°335/1995, tenuto anche conto delle finalità di
contenimento della spesa, perseguite con tale legge.
Dopo aver
illustrato i termini del cennato contrasto ed i punti differenziali
tra le disposizioni normative per le quali è stata resa la
menzionata sentenza n°13-QM/2000 (art. 4, comma 5, della l.
n°498/1992) e quelle per le quali il contrasto stesso è
insorto (art. 1, comma 41, della l. n°335/1995), e dopo aver
rilevato che “la questione appare comunque di notevole
rilevanza generale”, oltre che per la definizione della
specifica controversia, l’ordinanza di remissione ha
sintetizzato i termini della prospettata questione di massima nel
seguente quesito: “se gli aumenti previsti dall’art. 11,
comma 1, del d. lgs.vo n°503/1992 costituiscano o meno
miglioramenti dei trattamenti pensionistici, ai sensi e per gli
effetti dell’art.1, comma 41, ultimo periodo, della l.
n°335/1995”.
3) – Con memoria
depositata il 22/10/2009, la Procura Generale ha anzitutto
argomentato per l’ammissibilità della questione di
massima, in relazione:
a) all’effettiva
sussistenza del delineato contrasto, precisando trattarsi di un
contrasto di tipo “orizzontale”, ossia “tra
pronunce di primo grado”, e non “verticale”, data
la mancanza di pronunce delle Sezioni di appello in proposito ;
b) alla diversità
della normativa riguardata dalla questione rimessa (art.1, comma 41,
l. n°335/1995), rispetto a quella su cui è stata resa la
sent. n°13-QM/2000 (art. 4, comma 5, l. n°498/1992), così
che –ha precisato la Procura – la questione medesima non
si configura “come mera richiesta di riesame” della
predetta sentenza;
c) alla rilevanza in
concreto della soluzione della questione deferita, ai fini della
decisione della controversia.
In secondo luogo, la
Procura ha ritenuto di dover esaminare le sopravvenute (rispetto
all’ordinanza di remissione) disposizioni dell’art. 42,
comma 2, della l. n°69/2009, che hanno aggiunto due ulteriori
periodi all’art. 1, comma 7, della l. n°19/1994, “per
la (loro) possibile incidenza anche nel presente giudizio”.
A tal fine ha illustrato
varie opzioni interpretative sulla portata di tali disposizioni, in
sé e nel reciproco combinarsi tra loro, oltre che con le
disposizioni dell’art. 1, comma 7 primo periodo, rimasto
sostanzialmente immutato.
Tanto, nel dichiarato
auspicio di “una pronuncia dell’organo nomofilattico
anche oltre i termini dell’effettiva rilevanza e incidenza
nello specifico giudizio”, atteso “il valore e l’effetto
tendenzialmente confermativi che potranno essere attribuiti a questa
prima decisione al riguardo”.
Nel presupposto che “la
novella in esame (si inserisce) nel quadro normativo già
esistente”, la Procura ha aderito alla seguente opzione
interpretativa:
a) “la competenza
decisoria anche nel merito delle Sezioni Riunite (è) riservata
ai soli giudizi riferiti dal Presidente” della Corte dei conti;
b) per gli “altri
deferimenti”, resta ferma la natura del giudizio delle Sezioni
Riunite come “giustizio incidentale”;
c) la regola “dettata
per il caso di non condivisione (è) limitata solo ai giudizi
diversi da quello deferito, (atteso che) per il giudizio a quo, come
nel presente giudizio, il giudice di merito resta vincolato
all’enunciazione del punto di diritto” delle Sezioni
Riunite;
d) il predetto vincolo “è
rimovibile solo per la sopravvenienza di fatti in grado di elidere il
principio di diritto contenuto nella sentenza, come una norma
interpretativa o una pronuncia della Corte Costituzionale”,
laddove nel “giudizio a cognizione piena da deferimento
presidenziale la decisione, anche nel merito, spetta alle Sezioni
Riunite, che definiscono il giudizio”.
Da ultimo,
nel merito, la Procura ha sostenuto che “per miglioramento”,
ex art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, deve intendersi “ogni
incremento del trattamento pensionistico”, ivi compresi quelli
perequativi, che “allo stato” sono anche gli unici.
Secondo la Procura,
perciò, la deferita questione va risolta nel senso che “gli
aumenti perequativi previsti dall’art. 11, comma 1, del d.l.vo
n°503/1992 costituiscono miglioramenti dei trattamenti
pensionistici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 41
della l. n°335/1995”.
4) – Costituitosi
con memoria depositata il 29/10/2009, l’INPDAP ha anzitutto
criticato la decisione del giudice remittente di non consentire la
sua costituzione nel giudizio a a quo, eccependo in proposito una
“palese violazione del diritto di difesa”, in relazione
anche ai principi affermati da queste Sezioni Riunite con la sent.
n°2-QM/2008.
In secondo luogo, ha
lamentato l’irregolare notificazione dell’ ordinanza di
rimessione della presente questione (alla sede INPDAP di Cagliari e
non alla sede centrale di Roma) e del decreto di fissazione
dell’odierna, pubblica udienza (all’Avvocatura dello
Stato e non all’INPDAP), senza tuttavia formulare eccezioni in
proposito e/o richieste di rinvio della discussione della causa.
Nel merito, ha concluso
in senso sostanzialmente analogo alla Procura, chiedendo alla Sezioni
Riunite di dichiarare che “gli aumenti perequativi previsti
dall’art. 11, comma 1, del d.l.vo n°503/1992 costituiscono
miglioramenti dei trattamenti pensionistici, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, comma 41 della l. n°335/1995”.
5) – All’odierna
pubblica udienza, il rappresentante dell’INPDAP, si è
riportato alla ricordata memoria del 29/10/2009, concludendo in
conformità
Il P.M., dal canto suo,
nel rilevare il palese contrasto della denegata costituzione nel
giudizio a quo dell’INPDAP con i principi di cui alla sent.
n°2-QM/2008 (ed, in particolare, con quanto affermato alle pagg.
21 e 23 di detta sentenza), ha argomentato per l’ammissibilità
della costituzione del medesimo INPDAP nel (presente) giudizio ad
quem e, nel merito, si è riportato alla memoria depositata il
22/10/2009.
Motivi della decisione
1) – Il Collegio
ritiene, anzitutto, ammissibile la costituzione nel presente giudizio
innanzi a queste Sezioni Riunite dell’INPDAP., sebbene
all’Istituto medesimo sia stata negata la possibilità di
costituirsi nel giudizio dal quale promana la deferita questione di
massima .
1.1) – Il rispetto
del fondamentale principio del contraddittorio (ex art. 101 cpc),
invero, si impone anche nel giudizio per la risoluzione di questioni
di massima innanzi a queste Sezioni Riunite (v. sent. n°19-QM/1998
e sent. n°5-QM/2008) e richiede una valutazione delle
disposizioni che ne regolano il procedimento il più aderente
possibile alle norme sul diritto di difesa, ex art. 24 Cost. .
In questa ottica, è
da escludere che la denegata costituzione nel giudizio a quo, dal
quale promana la deferita questione di massima, precluda la
possibilità di costituirsi nel giudizio ad quem, ossia nel
giudizio per la risoluzione della questione medesima, almeno nei casi
– come in quello di specie – in cui il giudizio a quo sia
un giudizio di primo grado.
Tanto, tenuto conto delle
caratteristiche proprie del giudizio per la risoluzione di questioni
di massima, quale giudizio che: da un lato, “comporta
esclusivamente pronunce in punto di diritto” (v. sent.
n°16-QM/1995) e, dall’altro, ha attitudine alla formazione
del “giudicato interno” (v. sent. n°5-QM/2008 già
citata e sent. n°2-QM/2009).
Trattasi, è
evidente, di “giudicato" difficilmente ipotizzabile se
venisse negato al titolare del rapporto controverso, la cui
costituzione non sia stata ammessa dal giudice remittente e che
potrebbe perciò appellare una simile decisione, di costituirsi
nel giudizio ad quem.
1.2) – Né,
d’altro canto, è da ritenere che una siffatta
costituzione comporti la “revoca” (implicita) della
denegata costituzione nel giudizio a quo, o comunque crei vincoli di
sorta al giudice remittente, in ordine all’ulteriore presenza
della parte nel prosieguo del giudizio, dopo la definizione della
deferita questione di massima.
Giova in proposito
ricordare che, come chiarito da queste Sezioni Riunite, “il
giudizio in sede di soluzione di questione di massima (non solo) ha
per oggetto la risoluzione di un punto di diritto, (ma) prescinde e
si distacca dalle altre questioni legate alla causa (per) la quale è
sorta la questione di massima”, così che è da
escludere “la proposizione (e ancor più la definizione)
di questioni ed eccezioni proprie del giudizio di merito, che vanno
(invece) esaminate e decise dal giudice naturale”, ossia dal
giudice remittente, ivi compresa “la valutazione di una
situazione processuale concreta” (v. sent. n°14-QM/1998).
1.3) – In siffatto
contesto, è evidente che l’assentita costituzione
dell’INPDAP innanzi a queste Sezioni Riunite ha un valore
limitato al solo giudizio parentetico per la definizione della
deferita questione di massima, così che il giudice remittente
resta del tutto libero per ogni ulteriore, autonoma valutazione sulla
necessità di assicurare o meno la presenza nel giudizio a quo
del predetto Istituto, ed è quindi libero anche di revocare,
se ritiene, (o di confermare) la denegata costituzione in giudizio,
disposta con l’ordinanza di remissione.
2) – Passando, ora,
ai profili dell’ammissibilità della deferita questione
di massima, il Collegio ritiene che la questione stessa sia
ammissibile, in piena adesione alle positive valutazioni espresse in
proposito dalla Procura con la memoria del 22/10/2009 .
2.1) – In primo
luogo, infatti, la questione è intrinsecamente rilevante per
la risoluzione della controversia, in relazione al quesito che essa
pone, strettamente correlato al petitum sostanziale della causa.
2.2.) – In secondo
luogo, effettivamente, sussiste un contrasto “orizzontale”,
e cioè tra le sole Sezioni Territoriali, sulla corretta
interpretazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 41, della
l. n°335/1995, in rapporto agli aumenti perequativi previsti
dall’art. 11 del d.l.vo n°503/1992 (v. pag. 4 della memoria
della Procura Generale in data 22/10/2009).
Alcune Sezioni
Territoriali, infatti, hanno ritenuto che i cennati aumenti
perequativi “non costituiscono miglioramenti in senso tecnico
(e) come tali non (sono) riassorbibili”, ex precitato art. 1,
comma 41 (v. Sez. Giur. Reg. Lazio n°711/2007), laddove altre si
sono attestate su posizioni diametralmente opposte (v. Sez. Giur.
Sicilia sent. n°3339/2007 e Sez. Giur. Reg. Marche sent.
n°4/2007).
Trattasi, è appena
il caso di evidenziarlo, di “contrasto” di per sé
idoneo ad incardinare l’intervento nomofilattico delle Sezioni
Riunite, ex art. 1, comma 7, primo periodo della l. n°19/1994.
2.3) – In terzo
luogo, la deferita questione di massima “non si configura –
ha osservato giustamente la Procura Generale – come una mera
richiesta di riesame” della sent. n°13-QM/2000 (v. pag. 7
della memoria del 22/10/2009), e la questione stessa è perciò
da ritenere ammissibile anche sotto questo ulteriore profilo, ex
precitato art. 1, comma 7, primo periodo della l. n°19/1994 (v.,
tra le tante, sent. n°12-QM/1998, n°12-QM/1999 e n°6-QM/2003,
tutte citate dalla Procura Generale).
In realtà, mentre
la sentenza n°13-QM/2000 ha riguardato il “riassorbimento”
previsto e disciplinato dall’art. 4, comma 5, della l.
n°498/1992, l’odierna questione di massima verte sul
“riassorbimento” previsto e disciplinato dall’art.
1, comma 41, della l. 335/1995.
Le due, cennate, forme di
“riassorbimento” sono alquanto diverse tra loro, come
meglio si dirà in seguito (v. successivo paragrafo 4.1), sia
perché ispirate da esigenze diverse e sia perché
teleologicamente rivolte al perseguimento di finalità diverse,
così da poter essere accostate tra loro quasi esclusivamente
per la comune problematica interpretativa sulla riassorbibilità
degli aumenti perequativi previsti dall’art. 11 del d.l.vo.
n°503/1992.
3) – Così
definiti i profili che attengono all’ammissibilità della
deferita questione di massima, il Collegio ritiene di dover declinare
l’invito della Procura di pervenire ad una pronuncia che, con
riferimento alle sopravvenute (rispetto all’ordinanza di
deferimento) disposizioni dell’art. 42, comma 2, della l.
n°69/2009, vada “anche oltre i termini dell’effettiva
rilevanza e incidenza nello specifico giudizio” (v. pag. 9
della memoria della Procura Generale del 22/10/2009) . Tanto, in
linea con il principio della rilevanza in concreto delle decisioni di
queste Sezioni Riunite, di cui al precedente paragrafo 2.1).
3.1) – In realtà,
la rilevanza in concreto della questione di diritto da risolvere, per
la quale le Sezione Riunite esercitano la loro fondamentale funzione
nomofilattica, da sempre affermata e ribadita dalle Sezioni medesime
(v. sentenze n°74-C/1988, n°1-QM/1994, n55-QM/1997,
5-QM/1998, 6-QM/2003, 8-QM/2006, n°9-QM/2007 e 17-QM/1998)
esprime, ancor prima che una trasposizione in chiave – appunto
– nomofilattica dell’ interesse alla pronuncia (ex art.
100 cpc), un canone etico dell’attività nomofilattica
stessa, in rapporto al principio cardine della giurisdizione del
libero convincimento del giudice, ed al correlato dovere di
motivazione dei “provvedimenti giurisdizionali” (ex art.
111 cost.) .
In questa ottica, il
Collegio doverosamente ritiene di non potersi pronunciare su nessuna
delle disposizioni introdotte dal precitato art. 42, comma 2, atteso
che il deferimento della questione di massima sottoposta al suo esame
è avvenuta proprio – e solo – ai sensi del “primo
(ed unico, fino all’entrata in vigore della l. n°69/2009)
periodo” dell’art. 1, comma 7, della l. n°19/1994.
3.2) – Le
disposizioni del “periodo” in questione, in realtà,
non sono state modificate dall’art. 42, comma 2, della l.
n°69/2009, che ha solo “aggiunto” due ulteriori
“periodi” all’art. 1, comma 7, della precitata
legge, come puntualizzato dal medesimo art. 42.
Il giudizio innanzi alle
Sezioni Riunite di questa Corte, ex art. 1, comma 7, primo periodo
della l. n°19/1994, pertanto, continua a configurarsi come un
giudizio incidentale, la cui pronuncia ha valore vincolante (sub
specie di “giudicato interno”) per il solo giudizio a
quo.
3.3) – Il Collegio
è ben consapevole che una sua eventuale pronuncia sulle
problematiche applicative del ripetuto art. 42, comma 2, quali
ipotizzate dalla Procura Generale nella sua memoria, potrebbe anche
sortire quel “valore e (quell’) effetto tendenzialmente
conformativi” che la Procura stessa ha indicato nella ripetuta
memoria.
E’, però, da
domandarsi se un intervento del genere, non richiesto dalle
problematiche specifiche della questione rimessa, non finisca per
“condizionare”, più che “orientare”,
le soluzioni che i giudici contabili potranno autonomamente dare alla
materia, con intuibili ricadute sul loro libero sviluppo valutativo,
funzionale ad una prima, ragionata remissione, nelle nuove forme
previste dal menzionato art. 42, comma 2, dalla quale desumere le
concrete, reali ed effettive difficoltà
ermeneutico-interpretative incontrate.
4) – Tutto ciò
premesso, nel merito, la soluzione del quesito nel quale si compendia
la deferita questione di massima pone la necessità di
chiarire, anzitutto, che essa non ha nulla a che vedere con la
questione di massima definita con la sentenza n°13-QM/2000, al
quale pure ha fatto riferimento il giudice remittente nell’illustrare
i termini dell’insorto contrasto tra le Sezioni Territoriali.
4.1) – In realtà,
come anticipato sub precedente paragrafo 2.3), la sentenza appena
citata ha avuto ad oggetto il riassorbimento previsto e disciplinato
dall’art. 4, comma 5, della l. n°498/1992.
E’ bene ricordare
che le disposizioni dell’art. 4, comma 5, ora menzionato, nel
dare l’interpretazione autentica dell’art. 1 della l.
n°336/1970 (sui c.d. “benefici combattentistici”),
hanno stabilito che “gli eventuali maggiori trattamenti
spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difforme,
conservati ad personam, (dovessero essere) riassorbiti con la normale
progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti
dovuti sul trattamento di quiescenza”.
Ora, l’espresso
riferimento alla “normale progressione economica di carriera”,
alla quale rapportare il “riassorbimento” per il
personale in servizio, ha indotto ad escludere gli aumenti
perequativi previsti dall’art. 11, comma 1, del d.l.vo
n°503/1992 dall’ambito dei “futuri miglioramenti
dovuti sul trattamento di pensione”, su cui operare il
“riassorbimento” per il personale in quiescenza, per
evidenti ragioni di simmetria e nell’allora ancora radicata
concezione della pensione come “retribuzione differita”.
In questa ottica, le
Sezioni Riunite hanno evidenziato che “la legge n°498/1992
intendeva chiaramente (riferirsi ad ) un’evoluzione
quantitativa del trattamento (pensionistico), in termini non
semplicemente nominali, ma di valore” (v. pag. 9 della sent.
n°13-QM/2000).
In relazione a ciò,
coerentemente, hanno affermato il principio che: “i benefici
attribuiti in funzione perequativa, in applicazione delle
disposizioni della l. n°177/1976 e della l. n°730/1983, così
come modificate dal d.l.vo n°503/1992 all’art. 11, comma 1,
non sono riassorbibili in applicazione dell’art. 4, comma 5,
della l. n°498/1992, in quanto non costituiscono miglioramenti in
senso tecnico (ovvero incrementi reali della pensione), ma semplici
adeguamenti al costo della vita”, a differenza degli aumenti di
cui al secondo comma del medesimo art. 11 del d.l.vo n°503/1992.
4.2) – Ben
diversamente il contesto normativo nel quale si cala il
“riassorbimento” previsto e disciplinato dall’art.
1, comma 41, della l. n°335/1995, oggetto della questione di
massima all’esame del Collegio, non autorizza l’affermazione
di un omologo principio di diritto.
Il riassorbimento in
parola, infatti, è funzionale al processo di omogeneizzazione
del “trattamento pensionistico a favore dei supersiti”
del pensionato INPDAP, rispetto all’analogo trattamento
previsto “a favore dei supersiti” del pensionato INPS (v.
art. 1, comma 41, primo periodo) e costituisce lo strumento tecnico
per ricondurre gli importi eccedenti i limiti di cumulo del
trattamento di riversibilità con i “redditi (propri) del
beneficiario”, quali fissati dalla tabella F allegata alla l.
n°335/1995, entro tali limiti (v. art. 1, comma 41, terzo ed
ultimo periodo).
Coerentemente, quindi, le
disposizioni dell’art. 1, comma 41, nel prevedere la salvezza
dei “trattamenti previdenziali più favorevoli in
godimento alla data di entrata in vigore della Legge (n°335/1995),
ne dispone tuttavia il “riassorbimento sui futuri
miglioramenti”, senza nulla precisare quanto alla natura dei
miglioramenti stessi.
Il generico riferimento
ai “futuri miglioramenti”, in realtà, lascia
ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia considerato tutti i
miglioramenti pensionistici, siano essi volti ad un incremento reale
o semplicemente nominale del trattamento di quiescenza, assumendo a
valore prevalente solo il superamento dei predetti limiti di
cumulabilità della pensione con i redditi propri del
“beneficiario”.
Tutto ciò, in
linea con gli obbiettivi perseguiti dalla l. n°335/1995, le cui
“disposizioni – è bene ricordarlo –
costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica” (v. art. 1, comma 2), ed in particolare, con
gli obiettivi di “stabilizzazione della spesa pensionistica nel
rapporto con il P.I.L. e (con) lo sviluppo previdenziale”, al
dichiarato fine – ultimo – di “garantire la tutela
prevista dall’art. 38 della Costituzione” (v. art. 1,
comma 1).
4.3) – Il
delineato, diverso contesto normativo delle questioni di massime
messe a confronto, dunque, impone anche una diversa ratio decidendi,
senza neanche soffermarsi troppo sulle ulteriori considerazioni della
Procura Generale, comunque fondate, in ordine alla pratica
impossibilità di assicurare il riassorbimento previsto
dall’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995 mediante i soli
aumenti dell’art. 1, comma 2, del d.l.vo 503/1992, aventi
comunque anch’essi natura perequativa.
In disparte, infatti, i
meccanismi di percetualizzazione dell’indice di perequazione
previsti dall’art. 59, comma 13, della l. n°449/1997 e
dall’art. 69 della l. n°388/2000, ed in disparte altresì
l’applicazione del “meccanismo di rivalutazione delle
pensioni (sull’) importo complessivo” dei trattamenti
attribuiti ad un medesimo soggetto, previsto dall’art. 34 della
l. n°48/1998, e sui quali pure si è soffermata la Procura
Generale, i dati normativi che suffragano l’assunto della
Procura medesima sono sostanzialmente due:
a) l’art. 59, comma
4, della l. n°449/1997, che ha individuato negli aumenti
dell’art. 11 del d.l.vo 503/1992 la forma esclusiva di
perequazione pensionistica, “a decorrere dall’1/1/1998”;
b) l’art. 1, comma
33, della l. n°335/1995, con cui è stato modificato l’art.
11, comma 2, del d.l.vo 503/1992, nel senso di prevedere che, “con
effetto dall’1/1/2009”, gli aumenti indicati dal medesimo
art. 11, comma 2, “saranno stabiliti nel limite di un punto
percentuale della base imponibile, a valere sulle fasce di pensioni
fino a lire 10 milioni annui”.
E’, infatti,
evidente che : (a) l’esclusione di forme diverse di
perequazione, rispetto a quelle proprie del più volte
menzionato art. 11 (ex precitato art. 59, comma 4), e (b)
l’applicazione degli aumenti previsti dal secondo comma del
menzionato art. 11 alle sole “fasce di pensioni fino a lire 10
milioni annui”, comporta l’inutilizzabilità di
tali ultimi aumenti per il “riassorbimento” che ne
occupa, in quanto spettanti – ha puntualizzato la Procura–
“solo alle fasce più deboli di pensionati”, nelle
quali non rientrano quelle interessate al riassorbimento stesso (v.
pag. 27 della relativa memoria depositata il 22/10/2009).
5) – Le finalità
perseguite dalla riforma pensionistica del 1995, quale indicate nel
precedente paragrafo 4.2, e segnatamente l’obiettivo di
“garantire (a tutti) la tutela prevista dall’art. 38
della Costituzione” (v. art. 1, comma 1 della l. n°335/1995),
inducono anche a ritenere manifestamente infondata l’eccezione
di costituzionalità dedotta dalla ricorrente, nell’atto
introduttivo del giudizio a quo, per contrasto – secondo la
ricorrente medesima – del più volte citato art. 1, comma
41, con il menzionato art. 38, oltre che con l’art. 36 Cost. .
Le sospettate
disposizioni, invero, sono espressione coerenti dell’obbiettivo
al quale tende la predetta riforma e ne costituiscono modalità
concrete di perseguimento, così che esse, lungi dal porsi in
contrasto con i valori dell’art. 38 Cost., contribuiscono –al
contrario – alla loro migliore e più diffusa attuazione,
in conformità anche ai “principi fondamentali” di
solidarietà, ex art. 2 Cost., e di parità di
trattamento, ex art. 3 Cost. .
6) – Per quanto
finora esposto e considerato, dunque, il Collegio ritiene che il
quesito nel quale si compendia la deferita questione di massima debba
essere risolto nel senso che gli aumenti perequativi previsti
dall’art. 11, comma 1, del d.l.vo n° 503/1992 rientrano
tra i “miglioramenti” da considerare ai fini del
“riassorbimento” disposto dall’art. 1, comma 41,
ultimo periodo della l. n°335/1995.
P. Q. M.
La Corte dei conti a
Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale
pronunciando sulla
questioni di massima proposta dalla Sezione Giurisdizionale per la
Regione Sardegna con ordinanza n°99/2009 del 21-29/4/2008,
(rubricata al n°259/SR/QM) afferma il seguente principio di
diritto :
“Gli aumenti
perequativi previsti dall’art. 11, comma 1, del d. l.vo
n°503/1992 costituiscono miglioramenti da considerare ai fini del
riassorbimento disposto dall’art. 1, comma 41, ultimo periodo
della l. n°335/1995”.
Dispone la restituzione
degli atti alla Sezione Remittente, a cura della Segreteria delle
Sezioni Riunite.
Così deciso in
Roma, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2009.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(Fulvio Maria Longavita)
(Lucio Todaro Marescotti)
Depositata in Segreteria
il 19 novembre 2009
Il Dirigente
della Segreteria
F.to D’Amaro