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Corte dei Conti

SEZIONI RIUNITE

Sent. n. 7/2009/QM

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

In sede giurisdizionale, composta dai seguenti magistrati:

Lucio Todaro Marescotti Presidente

Salvatore Cilia Consigliere

Stefano Imperiali Consigliere

Tommaso Miele Consigliere

Maria Fratocchi Consigliere

Fulvio Maria Longavita Consigliere relatore

Rita Loreto Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sulla questione di massima iscritta al n°259/SR/QM del registro di Segreteria, rimessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, con ordinanza n°99/2009, del 21-29/4/2009, sul ricorso n°18964, proposto dalla sig.ra xx xxxx, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Giovanna Lai, presso lo studio della quale è elett.te domiciliata in Perugia, contro l’INPDAP.

Uditi, alla pubblica udienza del 4/11/2009, con l’assistenza del Segretario, dr.ssa Adele Mei; il relatore, dr. Fulvio Maria Longavita; il rappresentante dell’INPDAP, nella persona della dr.ssa Maria Laura Carcascio; il P.M., nella persona del Vice Procuratore Generale, dr. Fiorenzo Santoro;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta di causa

Svolgimento del processo

1) – La questione di massima sottoposta all’esame del Collegio origina dall’ordinanza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna n°099/2009, in data 21-29/4/2009, iscritta al n°259/SR/QM, emessa sul ricorso n°18964, proposto dalla sig.ra xxxx xx, nei confronti dell’INPDAP, per la mancata corresponsione degli aumenti perequativi di cui all’art. 11, comma 1, del d.l.vo n°503/1992.

2) – Precisa la cennata ordinanza che la predetta ricorrente è titolare di pensione di riversibilità dal 1983, quale vedova del sig. Mario Lai, deceduto il 20/7/1983, per un importo superiore a quello a lei spettante, in relazione alle disposizioni dell’art. 1, comma 41, della l. n°335/199, e perciò da “riassorbire” con i “futuri miglioramenti”, secondo le disposizioni del medesimo art. 1, comma 41, appena citato.

L’INPDAP ha computato, ai fini del menzionato “riassorbimento”, gli aumenti perequativi dell’art. 11, comma 1, d.l.vo n°503/1992, ma la ricorrente ha escluso che simili “aumenti” costituiscano “miglioramenti”, ai sensi del ripetuto art. 1, comma 41, da assoggettare a “riassorbimento”.

Di qui, dopo infruttuosa istanza all’INPDAP di corresponsione degli aumenti in discorso, l’atto introduttivo del presente giudizio, con il quale è stato chiesto, puntualizza l’ordinanza di remissione, di : a) “accertare il diritto della ricorrente a percepire gli adeguamenti di cui all’art. 11, comma 1, del d.l.vo n°503/1992”; b) “ordinare all’INPDAP di corrispondere tali adeguamenti”; c) condannare l’INPDAP a “restituire gli adeguamenti illegittimamente trattenuti o riassorbiti”.

In via subordinata, precisa ulteriormente la cennata ordinanza, è stata eccepita l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, ultimo capoverso, della l. n°335/1995, per contrasto con gli artt. 38 e 36 Cost., in quanto “detta norma concreterebbe una lesione della pensione con particolare riferimento alla sua adeguatezza al mutato costo della vita”.

L’ordinanza di remissione, dopo aver dato atto della inammissibilità della costituzione in giudizio dell’INPDAP (per irritualità della stessa), ha evidenziato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni Territoriali in ordine alla delimitazione concettuale del termine “miglioramenti” che figura nel più volte citato art. 1, comma 41, della l. n°35/1995.

Tanto, in relazione anche alla sentenza n°13-QM/2000, con le quali queste Sezioni Riunite hanno ritenuto che : “i benefici attribuiti in funzione perequativa, in applicazione delle disposizioni della l. n°177/1976 e della l. n°730/1983, così come modificate dal d.l.vo n°503/1992 all’art. 11, comma 1, non sono riassorbibili in applicazione dell’art. 4, comma 5, della l. n°498/1992, in quanto non costituiscono miglioramenti in senso tecnico, ma semplici adeguamenti al costo della vita”, a differenza degli aumenti di cui al secondo comma del medesimo art. 11 del d.l.vo n°503/1992.

In realtà, ha chiarito l’ordinanza di remissione, mentre alcune Sezioni (v. Sezione Giur. Lazio sent. n°711/2007) hanno ritenuto che i ricordati aumenti perequativi dell’art. 11, comma 1, “non costituiscono miglioramenti in senso tecnico (e) come tali non (sono) riassorbibili”, altre Sezioni (v. Sez. Giur. Sicilia sent. n°3339/2007 e sent. Sez. Giur. Reg. Marche n°4/2007), all’opposto, hanno ritenuto che gli aumenti in questione sono da considerare “miglioramenti”, ex art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, tenuto anche conto delle finalità di contenimento della spesa, perseguite con tale legge.

Dopo aver illustrato i termini del cennato contrasto ed i punti differenziali tra le disposizioni normative per le quali è stata resa la menzionata sentenza n°13-QM/2000 (art. 4, comma 5, della l. n°498/1992) e quelle per le quali il contrasto stesso è insorto (art. 1, comma 41, della l. n°335/1995), e dopo aver rilevato che “la questione appare comunque di notevole rilevanza generale”, oltre che per la definizione della specifica controversia, l’ordinanza di remissione ha sintetizzato i termini della prospettata questione di massima nel seguente quesito: “se gli aumenti previsti dall’art. 11, comma 1, del d. lgs.vo n°503/1992 costituiscano o meno miglioramenti dei trattamenti pensionistici, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 41, ultimo periodo, della l. n°335/1995”.

3) – Con memoria depositata il 22/10/2009, la Procura Generale ha anzitutto argomentato per l’ammissibilità della questione di massima, in relazione:

a) all’effettiva sussistenza del delineato contrasto, precisando trattarsi di un contrasto di tipo “orizzontale”, ossia “tra pronunce di primo grado”, e non “verticale”, data la mancanza di pronunce delle Sezioni di appello in proposito ;

b) alla diversità della normativa riguardata dalla questione rimessa (art.1, comma 41, l. n°335/1995), rispetto a quella su cui è stata resa la sent. n°13-QM/2000 (art. 4, comma 5, l. n°498/1992), così che –ha precisato la Procura – la questione medesima non si configura “come mera richiesta di riesame” della predetta sentenza;

c) alla rilevanza in concreto della soluzione della questione deferita, ai fini della decisione della controversia.

In secondo luogo, la Procura ha ritenuto di dover esaminare le sopravvenute (rispetto all’ordinanza di remissione) disposizioni dell’art. 42, comma 2, della l. n°69/2009, che hanno aggiunto due ulteriori periodi all’art. 1, comma 7, della l. n°19/1994, “per la (loro) possibile incidenza anche nel presente giudizio”.

A tal fine ha illustrato varie opzioni interpretative sulla portata di tali disposizioni, in sé e nel reciproco combinarsi tra loro, oltre che con le disposizioni dell’art. 1, comma 7 primo periodo, rimasto sostanzialmente immutato.

Tanto, nel dichiarato auspicio di “una pronuncia dell’organo nomofilattico anche oltre i termini dell’effettiva rilevanza e incidenza nello specifico giudizio”, atteso “il valore e l’effetto tendenzialmente confermativi che potranno essere attribuiti a questa prima decisione al riguardo”.

Nel presupposto che “la novella in esame (si inserisce) nel quadro normativo già esistente”, la Procura ha aderito alla seguente opzione interpretativa:

a) “la competenza decisoria anche nel merito delle Sezioni Riunite (è) riservata ai soli giudizi riferiti dal Presidente” della Corte dei conti;

b) per gli “altri deferimenti”, resta ferma la natura del giudizio delle Sezioni Riunite come “giustizio incidentale”;

c) la regola “dettata per il caso di non condivisione (è) limitata solo ai giudizi diversi da quello deferito, (atteso che) per il giudizio a quo, come nel presente giudizio, il giudice di merito resta vincolato all’enunciazione del punto di diritto” delle Sezioni Riunite;

d) il predetto vincolo “è rimovibile solo per la sopravvenienza di fatti in grado di elidere il principio di diritto contenuto nella sentenza, come una norma interpretativa o una pronuncia della Corte Costituzionale”, laddove nel “giudizio a cognizione piena da deferimento presidenziale la decisione, anche nel merito, spetta alle Sezioni Riunite, che definiscono il giudizio”.

Da ultimo, nel merito, la Procura ha sostenuto che “per miglioramento”, ex art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, deve intendersi “ogni incremento del trattamento pensionistico”, ivi compresi quelli perequativi, che “allo stato” sono anche gli unici.

Secondo la Procura, perciò, la deferita questione va risolta nel senso che “gli aumenti perequativi previsti dall’art. 11, comma 1, del d.l.vo n°503/1992 costituiscono miglioramenti dei trattamenti pensionistici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 41 della l. n°335/1995”.

4) – Costituitosi con memoria depositata il 29/10/2009, l’INPDAP ha anzitutto criticato la decisione del giudice remittente di non consentire la sua costituzione nel giudizio a a quo, eccependo in proposito una “palese violazione del diritto di difesa”, in relazione anche ai principi affermati da queste Sezioni Riunite con la sent. n°2-QM/2008.

In secondo luogo, ha lamentato l’irregolare notificazione dell’ ordinanza di rimessione della presente questione (alla sede INPDAP di Cagliari e non alla sede centrale di Roma) e del decreto di fissazione dell’odierna, pubblica udienza (all’Avvocatura dello Stato e non all’INPDAP), senza tuttavia formulare eccezioni in proposito e/o richieste di rinvio della discussione della causa.

Nel merito, ha concluso in senso sostanzialmente analogo alla Procura, chiedendo alla Sezioni Riunite di dichiarare che “gli aumenti perequativi previsti dall’art. 11, comma 1, del d.l.vo n°503/1992 costituiscono miglioramenti dei trattamenti pensionistici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 41 della l. n°335/1995”.

5) – All’odierna pubblica udienza, il rappresentante dell’INPDAP, si è riportato alla ricordata memoria del 29/10/2009, concludendo in conformità

Il P.M., dal canto suo, nel rilevare il palese contrasto della denegata costituzione nel giudizio a quo dell’INPDAP con i principi di cui alla sent. n°2-QM/2008 (ed, in particolare, con quanto affermato alle pagg. 21 e 23 di detta sentenza), ha argomentato per l’ammissibilità della costituzione del medesimo INPDAP nel (presente) giudizio ad quem e, nel merito, si è riportato alla memoria depositata il 22/10/2009.

Motivi della decisione

1) – Il Collegio ritiene, anzitutto, ammissibile la costituzione nel presente giudizio innanzi a queste Sezioni Riunite dell’INPDAP., sebbene all’Istituto medesimo sia stata negata la possibilità di costituirsi nel giudizio dal quale promana la deferita questione di massima .

1.1) – Il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio (ex art. 101 cpc), invero, si impone anche nel giudizio per la risoluzione di questioni di massima innanzi a queste Sezioni Riunite (v. sent. n°19-QM/1998 e sent. n°5-QM/2008) e richiede una valutazione delle disposizioni che ne regolano il procedimento il più aderente possibile alle norme sul diritto di difesa, ex art. 24 Cost. .

In questa ottica, è da escludere che la denegata costituzione nel giudizio a quo, dal quale promana la deferita questione di massima, precluda la possibilità di costituirsi nel giudizio ad quem, ossia nel giudizio per la risoluzione della questione medesima, almeno nei casi – come in quello di specie – in cui il giudizio a quo sia un giudizio di primo grado.

Tanto, tenuto conto delle caratteristiche proprie del giudizio per la risoluzione di questioni di massima, quale giudizio che: da un lato, “comporta esclusivamente pronunce in punto di diritto” (v. sent. n°16-QM/1995) e, dall’altro, ha attitudine alla formazione del “giudicato interno” (v. sent. n°5-QM/2008 già citata e sent. n°2-QM/2009).

Trattasi, è evidente, di “giudicato" difficilmente ipotizzabile se venisse negato al titolare del rapporto controverso, la cui costituzione non sia stata ammessa dal giudice remittente e che potrebbe perciò appellare una simile decisione, di costituirsi nel giudizio ad quem.

1.2) – Né, d’altro canto, è da ritenere che una siffatta costituzione comporti la “revoca” (implicita) della denegata costituzione nel giudizio a quo, o comunque crei vincoli di sorta al giudice remittente, in ordine all’ulteriore presenza della parte nel prosieguo del giudizio, dopo la definizione della deferita questione di massima.

Giova in proposito ricordare che, come chiarito da queste Sezioni Riunite, “il giudizio in sede di soluzione di questione di massima (non solo) ha per oggetto la risoluzione di un punto di diritto, (ma) prescinde e si distacca dalle altre questioni legate alla causa (per) la quale è sorta la questione di massima”, così che è da escludere “la proposizione (e ancor più la definizione) di questioni ed eccezioni proprie del giudizio di merito, che vanno (invece) esaminate e decise dal giudice naturale”, ossia dal giudice remittente, ivi compresa “la valutazione di una situazione processuale concreta” (v. sent. n°14-QM/1998).

1.3) – In siffatto contesto, è evidente che l’assentita costituzione dell’INPDAP innanzi a queste Sezioni Riunite ha un valore limitato al solo giudizio parentetico per la definizione della deferita questione di massima, così che il giudice remittente resta del tutto libero per ogni ulteriore, autonoma valutazione sulla necessità di assicurare o meno la presenza nel giudizio a quo del predetto Istituto, ed è quindi libero anche di revocare, se ritiene, (o di confermare) la denegata costituzione in giudizio, disposta con l’ordinanza di remissione.

2) – Passando, ora, ai profili dell’ammissibilità della deferita questione di massima, il Collegio ritiene che la questione stessa sia ammissibile, in piena adesione alle positive valutazioni espresse in proposito dalla Procura con la memoria del 22/10/2009 .

2.1) – In primo luogo, infatti, la questione è intrinsecamente rilevante per la risoluzione della controversia, in relazione al quesito che essa pone, strettamente correlato al petitum sostanziale della causa.

2.2.) – In secondo luogo, effettivamente, sussiste un contrasto “orizzontale”, e cioè tra le sole Sezioni Territoriali, sulla corretta interpretazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, in rapporto agli aumenti perequativi previsti dall’art. 11 del d.l.vo n°503/1992 (v. pag. 4 della memoria della Procura Generale in data 22/10/2009).

Alcune Sezioni Territoriali, infatti, hanno ritenuto che i cennati aumenti perequativi “non costituiscono miglioramenti in senso tecnico (e) come tali non (sono) riassorbibili”, ex precitato art. 1, comma 41 (v. Sez. Giur. Reg. Lazio n°711/2007), laddove altre si sono attestate su posizioni diametralmente opposte (v. Sez. Giur. Sicilia sent. n°3339/2007 e Sez. Giur. Reg. Marche sent. n°4/2007).

Trattasi, è appena il caso di evidenziarlo, di “contrasto” di per sé idoneo ad incardinare l’intervento nomofilattico delle Sezioni Riunite, ex art. 1, comma 7, primo periodo della l. n°19/1994.

2.3) – In terzo luogo, la deferita questione di massima “non si configura – ha osservato giustamente la Procura Generale – come una mera richiesta di riesame” della sent. n°13-QM/2000 (v. pag. 7 della memoria del 22/10/2009), e la questione stessa è perciò da ritenere ammissibile anche sotto questo ulteriore profilo, ex precitato art. 1, comma 7, primo periodo della l. n°19/1994 (v., tra le tante, sent. n°12-QM/1998, n°12-QM/1999 e n°6-QM/2003, tutte citate dalla Procura Generale).

In realtà, mentre la sentenza n°13-QM/2000 ha riguardato il “riassorbimento” previsto e disciplinato dall’art. 4, comma 5, della l. n°498/1992, l’odierna questione di massima verte sul “riassorbimento” previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 41, della l. 335/1995.

Le due, cennate, forme di “riassorbimento” sono alquanto diverse tra loro, come meglio si dirà in seguito (v. successivo paragrafo 4.1), sia perché ispirate da esigenze diverse e sia perché teleologicamente rivolte al perseguimento di finalità diverse, così da poter essere accostate tra loro quasi esclusivamente per la comune problematica interpretativa sulla riassorbibilità degli aumenti perequativi previsti dall’art. 11 del d.l.vo. n°503/1992.

3) – Così definiti i profili che attengono all’ammissibilità della deferita questione di massima, il Collegio ritiene di dover declinare l’invito della Procura di pervenire ad una pronuncia che, con riferimento alle sopravvenute (rispetto all’ordinanza di deferimento) disposizioni dell’art. 42, comma 2, della l. n°69/2009, vada “anche oltre i termini dell’effettiva rilevanza e incidenza nello specifico giudizio” (v. pag. 9 della memoria della Procura Generale del 22/10/2009) . Tanto, in linea con il principio della rilevanza in concreto delle decisioni di queste Sezioni Riunite, di cui al precedente paragrafo 2.1).

3.1) – In realtà, la rilevanza in concreto della questione di diritto da risolvere, per la quale le Sezione Riunite esercitano la loro fondamentale funzione nomofilattica, da sempre affermata e ribadita dalle Sezioni medesime (v. sentenze n°74-C/1988, n°1-QM/1994, n55-QM/1997, 5-QM/1998, 6-QM/2003, 8-QM/2006, n°9-QM/2007 e 17-QM/1998) esprime, ancor prima che una trasposizione in chiave – appunto – nomofilattica dell’ interesse alla pronuncia (ex art. 100 cpc), un canone etico dell’attività nomofilattica stessa, in rapporto al principio cardine della giurisdizione del libero convincimento del giudice, ed al correlato dovere di motivazione dei “provvedimenti giurisdizionali” (ex art. 111 cost.) .

In questa ottica, il Collegio doverosamente ritiene di non potersi pronunciare su nessuna delle disposizioni introdotte dal precitato art. 42, comma 2, atteso che il deferimento della questione di massima sottoposta al suo esame è avvenuta proprio – e solo – ai sensi del “primo (ed unico, fino all’entrata in vigore della l. n°69/2009) periodo” dell’art. 1, comma 7, della l. n°19/1994.

3.2) – Le disposizioni del “periodo” in questione, in realtà, non sono state modificate dall’art. 42, comma 2, della l. n°69/2009, che ha solo “aggiunto” due ulteriori “periodi” all’art. 1, comma 7, della precitata legge, come puntualizzato dal medesimo art. 42.

Il giudizio innanzi alle Sezioni Riunite di questa Corte, ex art. 1, comma 7, primo periodo della l. n°19/1994, pertanto, continua a configurarsi come un giudizio incidentale, la cui pronuncia ha valore vincolante (sub specie di “giudicato interno”) per il solo giudizio a quo.

3.3) – Il Collegio è ben consapevole che una sua eventuale pronuncia sulle problematiche applicative del ripetuto art. 42, comma 2, quali ipotizzate dalla Procura Generale nella sua memoria, potrebbe anche sortire quel “valore e (quell’) effetto tendenzialmente conformativi” che la Procura stessa ha indicato nella ripetuta memoria.

E’, però, da domandarsi se un intervento del genere, non richiesto dalle problematiche specifiche della questione rimessa, non finisca per “condizionare”, più che “orientare”, le soluzioni che i giudici contabili potranno autonomamente dare alla materia, con intuibili ricadute sul loro libero sviluppo valutativo, funzionale ad una prima, ragionata remissione, nelle nuove forme previste dal menzionato art. 42, comma 2, dalla quale desumere le concrete, reali ed effettive difficoltà ermeneutico-interpretative incontrate.

4) – Tutto ciò premesso, nel merito, la soluzione del quesito nel quale si compendia la deferita questione di massima pone la necessità di chiarire, anzitutto, che essa non ha nulla a che vedere con la questione di massima definita con la sentenza n°13-QM/2000, al quale pure ha fatto riferimento il giudice remittente nell’illustrare i termini dell’insorto contrasto tra le Sezioni Territoriali.

4.1) – In realtà, come anticipato sub precedente paragrafo 2.3), la sentenza appena citata ha avuto ad oggetto il riassorbimento previsto e disciplinato dall’art. 4, comma 5, della l. n°498/1992.

E’ bene ricordare che le disposizioni dell’art. 4, comma 5, ora menzionato, nel dare l’interpretazione autentica dell’art. 1 della l. n°336/1970 (sui c.d. “benefici combattentistici”), hanno stabilito che “gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difforme, conservati ad personam, (dovessero essere) riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza”.

Ora, l’espresso riferimento alla “normale progressione economica di carriera”, alla quale rapportare il “riassorbimento” per il personale in servizio, ha indotto ad escludere gli aumenti perequativi previsti dall’art. 11, comma 1, del d.l.vo n°503/1992 dall’ambito dei “futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di pensione”, su cui operare il “riassorbimento” per il personale in quiescenza, per evidenti ragioni di simmetria e nell’allora ancora radicata concezione della pensione come “retribuzione differita”.

In questa ottica, le Sezioni Riunite hanno evidenziato che “la legge n°498/1992 intendeva chiaramente (riferirsi ad ) un’evoluzione quantitativa del trattamento (pensionistico), in termini non semplicemente nominali, ma di valore” (v. pag. 9 della sent. n°13-QM/2000).

In relazione a ciò, coerentemente, hanno affermato il principio che: “i benefici attribuiti in funzione perequativa, in applicazione delle disposizioni della l. n°177/1976 e della l. n°730/1983, così come modificate dal d.l.vo n°503/1992 all’art. 11, comma 1, non sono riassorbibili in applicazione dell’art. 4, comma 5, della l. n°498/1992, in quanto non costituiscono miglioramenti in senso tecnico (ovvero incrementi reali della pensione), ma semplici adeguamenti al costo della vita”, a differenza degli aumenti di cui al secondo comma del medesimo art. 11 del d.l.vo n°503/1992.

4.2) – Ben diversamente il contesto normativo nel quale si cala il “riassorbimento” previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, oggetto della questione di massima all’esame del Collegio, non autorizza l’affermazione di un omologo principio di diritto.

Il riassorbimento in parola, infatti, è funzionale al processo di omogeneizzazione del “trattamento pensionistico a favore dei supersiti” del pensionato INPDAP, rispetto all’analogo trattamento previsto “a favore dei supersiti” del pensionato INPS (v. art. 1, comma 41, primo periodo) e costituisce lo strumento tecnico per ricondurre gli importi eccedenti i limiti di cumulo del trattamento di riversibilità con i “redditi (propri) del beneficiario”, quali fissati dalla tabella F allegata alla l. n°335/1995, entro tali limiti (v. art. 1, comma 41, terzo ed ultimo periodo).

Coerentemente, quindi, le disposizioni dell’art. 1, comma 41, nel prevedere la salvezza dei “trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della Legge (n°335/1995), ne dispone tuttavia il “riassorbimento sui futuri miglioramenti”, senza nulla precisare quanto alla natura dei miglioramenti stessi.

Il generico riferimento ai “futuri miglioramenti”, in realtà, lascia ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia considerato tutti i miglioramenti pensionistici, siano essi volti ad un incremento reale o semplicemente nominale del trattamento di quiescenza, assumendo a valore prevalente solo il superamento dei predetti limiti di cumulabilità della pensione con i redditi propri del “beneficiario”.

Tutto ciò, in linea con gli obbiettivi perseguiti dalla l. n°335/1995, le cui “disposizioni – è bene ricordarlo – costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica” (v. art. 1, comma 2), ed in particolare, con gli obiettivi di “stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il P.I.L. e (con) lo sviluppo previdenziale”, al dichiarato fine – ultimo – di “garantire la tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione” (v. art. 1, comma 1).

4.3) – Il delineato, diverso contesto normativo delle questioni di massime messe a confronto, dunque, impone anche una diversa ratio decidendi, senza neanche soffermarsi troppo sulle ulteriori considerazioni della Procura Generale, comunque fondate, in ordine alla pratica impossibilità di assicurare il riassorbimento previsto dall’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995 mediante i soli aumenti dell’art. 1, comma 2, del d.l.vo 503/1992, aventi comunque anch’essi natura perequativa.

In disparte, infatti, i meccanismi di percetualizzazione dell’indice di perequazione previsti dall’art. 59, comma 13, della l. n°449/1997 e dall’art. 69 della l. n°388/2000, ed in disparte altresì l’applicazione del “meccanismo di rivalutazione delle pensioni (sull’) importo complessivo” dei trattamenti attribuiti ad un medesimo soggetto, previsto dall’art. 34 della l. n°48/1998, e sui quali pure si è soffermata la Procura Generale, i dati normativi che suffragano l’assunto della Procura medesima sono sostanzialmente due:

a) l’art. 59, comma 4, della l. n°449/1997, che ha individuato negli aumenti dell’art. 11 del d.l.vo 503/1992 la forma esclusiva di perequazione pensionistica, “a decorrere dall’1/1/1998”;

b) l’art. 1, comma 33, della l. n°335/1995, con cui è stato modificato l’art. 11, comma 2, del d.l.vo 503/1992, nel senso di prevedere che, “con effetto dall’1/1/2009”, gli aumenti indicati dal medesimo art. 11, comma 2, “saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile, a valere sulle fasce di pensioni fino a lire 10 milioni annui”.

E’, infatti, evidente che : (a) l’esclusione di forme diverse di perequazione, rispetto a quelle proprie del più volte menzionato art. 11 (ex precitato art. 59, comma 4), e (b) l’applicazione degli aumenti previsti dal secondo comma del menzionato art. 11 alle sole “fasce di pensioni fino a lire 10 milioni annui”, comporta l’inutilizzabilità di tali ultimi aumenti per il “riassorbimento” che ne occupa, in quanto spettanti – ha puntualizzato la Procura– “solo alle fasce più deboli di pensionati”, nelle quali non rientrano quelle interessate al riassorbimento stesso (v. pag. 27 della relativa memoria depositata il 22/10/2009).

5) – Le finalità perseguite dalla riforma pensionistica del 1995, quale indicate nel precedente paragrafo 4.2, e segnatamente l’obiettivo di “garantire (a tutti) la tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione” (v. art. 1, comma 1 della l. n°335/1995), inducono anche a ritenere manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità dedotta dalla ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio a quo, per contrasto – secondo la ricorrente medesima – del più volte citato art. 1, comma 41, con il menzionato art. 38, oltre che con l’art. 36 Cost. .

Le sospettate disposizioni, invero, sono espressione coerenti dell’obbiettivo al quale tende la predetta riforma e ne costituiscono modalità concrete di perseguimento, così che esse, lungi dal porsi in contrasto con i valori dell’art. 38 Cost., contribuiscono –al contrario – alla loro migliore e più diffusa attuazione, in conformità anche ai “principi fondamentali” di solidarietà, ex art. 2 Cost., e di parità di trattamento, ex art. 3 Cost. .

6) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il Collegio ritiene che il quesito nel quale si compendia la deferita questione di massima debba essere risolto nel senso che gli aumenti perequativi previsti dall’art. 11, comma 1, del d.l.vo n° 503/1992 rientrano tra i “miglioramenti” da considerare ai fini del “riassorbimento” disposto dall’art. 1, comma 41, ultimo periodo della l. n°335/1995.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale

pronunciando sulla questioni di massima proposta dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna con ordinanza n°99/2009 del 21-29/4/2008, (rubricata al n°259/SR/QM) afferma il seguente principio di diritto :

“Gli aumenti perequativi previsti dall’art. 11, comma 1, del d. l.vo n°503/1992 costituiscono miglioramenti da considerare ai fini del riassorbimento disposto dall’art. 1, comma 41, ultimo periodo della l. n°335/1995”.

Dispone la restituzione degli atti alla Sezione Remittente, a cura della Segreteria delle Sezioni Riunite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2009.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Fulvio Maria Longavita) (Lucio Todaro Marescotti)

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2009

Il Dirigente della Segreteria

F.to D’Amaro

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