Corte di Cassazione
Sezione lavoro
Presidente Sciarelli – Relatore De Matteis Pm Fedeli – conforme
Ricorrente G. – Controricorrente T. Srl
Sentenza 2
ottobre – 5 novembre 2007, n. 23071
Svolgimento del processo
Con ricorso del 26 gennaio 2000 la T. s.r.l. conveniva in
giudizio la propria dipendente sig.ra G. Gabriella per sentir dichiarare la
legittimità del licenziamento disciplinare intimatole il 13 gennaio precedente.
Il giudice adito, in accoglimento della domanda
riconvenzionale della G. , con sentenza 12 luglio 2001 ha dichiarato il licenziamento illegittimo, per violazione dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto nella lettera di licenziamento sarebbero stati posti a giustificazione fatti diversi
dall'originaria contestazione, come l'uso da parte dell'appellata di fax,
fotocopiatrice e del telefono aziendale e per aver esposto l'azienda a
possibili azioni giudiziarie di altri soggetti; annullava il licenziamento ed
ordinava la reintegrazione della stessa nel posto di lavoro, con condanna al
risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma, decidendo con sentenza non definitiva
5 giugno 2003/19 marzo 2004 n. 2511/2003 solo la questione della tempestività
della contestazione, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che il
datore di lavoro ha rispettato la procedura di previa contestazione di cui
all'art. 7; ha disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per
l'esame della legittimità nel merito dell’atto di recesso.
Il giudice d'appello ha disatteso la decisione del primo
giudice per due ragioni: 1. perché la dipendente ha avuto i termini a difesa
sulla seconda contestazione; 2. perché il licenziamento è comunque motivato
essenzialmente in relazione ai fatti della prima contestazione.
Sul primo punto ha rilevato: dopo l'originaria contestazione
la appellata veniva sentita il 4 gennaio 2000 alla presenza di un
rappresentante sindacale. La società contestava alla G. anche di avere usato
indebitamente fax, telefono e fotocopiatrice aziendale e di avere esposto la
società al pericolo di danni di onorabilità e di immagine. Il rappresentante
del sindacato chiese di poter controdedurre a questa nuova contestazione e
successivamente fece sapere con lettera di non aver niente da aggiungere.
Il giudice d'appello ha concluso sul punto che l'appellata è
stata idoneamente informata, alla presenza anche di rappresentanti sindacali di
sua fiducia, di questi nuovi addebiti e le è stato concesso un termine per
potersi discolpare, che non ha inteso utilizzare.
Sul secondo punto: nella lettera di licenziamento le ragioni
poste a fondamento del recesso sono i comportamenti originariamente contestati
e cioè la raccolta di fondi per prodotti natalizi vari nell’orario di lavoro,
la presenza in portineria in un giorno non di lavoro per incassarli ecc.; il
riferimento all'uso del telefono, fax e fotocopiatrice aziendale è puramente
aggiuntivo in quanto si deduce solo l'irrilevanza del valore del materiale
utilizzato. Il giudice d'appello ha esaminato la lettera di recesso e l’ha interpretata
nel senso che le ragioni del recesso sono individuate nella raccolta abusiva di
fondi presso i colleghi e non nell'uso del materiale aziendale, tanto che nella
citata lettera si deduce una sorta di "incompatibilità ambientale".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la
G. , con due motivi.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo.
Motivi della decisione
Si deve preliminarmente delibare il valore processuale della
comunicazione depositata nella cancelleria di questa Corte il 18 luglio 2007
dall'avv. Giovanni Marrapese, difensore della T. s.r.l., secondo cui la società
è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sent. 3 maggio 2006 n.
389.
In passato, la giurisprudenza di questa Corte era consolidata
nel senso che le diverse cause di interruzione del processo previste dagli
artt. 299 e 300 c.p.c. non trovano applicazione nel giudizio di Cassazione,
caratterizzato dall’impulso di ufficio. Questo principio è stato applicato
anche all'ipotesi di dichiarazione di fallimento di una delle parti (Cass. sez.
un. 14 novembre 2003 n. 17295; Cass. 20 maggio 1997 n. 4480). Successivamente
Cass. Sez. Un. 13 gennaio 2006 n. 477, in fattispecie di morte del procuratore, ha innovato sul punto, rilevando che il principio del giusto processo,
ribadito dall'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed il ruolo del difensore anche nel
giudizio di cassazione, che ne impone la possibilità di presenza anche in
questa sede, richiede di rinviare il processo a nuovo ruolo, per dare
comunicazione dell'evento alla parte e consentirle di nominare un nuovo
difensore.
Il Collegio ritiene che il principio sopra enunciato non
debba essere necessariamente applicato al caso di specie, considerata anche la
mancanza di interesse della parte, e la mancanza di lesione del diritto di
difesa, in relazione all'esito del giudizio, di cui in seguito, ed in
considerazione del principio del giusto processo, di cui è parte essenziale la
sua ragionevole durata, ribadito dallo stesso art. 111 Cost., posto a base
della sentenza delle Sezioni Unite 477/2006 cit. Con il primo motivo la
ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma due,
legge Legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn.
3 e 5 c.p.c.).
Assume che dal confronto tra la lettera di contestazione e
la successiva lettera di intimazione del licenziamento risulta la violazione
del canone di immutabilità dei fatti contestati. Il motivo è infondato, perché
involge una valutazione dei fatti da parte del giudice del merito il quale, con
motivazione adeguata e priva di contraddizioni, ha dato sufficiente ragione
della propria valutazione.
La correttezza della motivazione risiede nel rilievo che la
lavoratrice ha avuto, come dispone l'art. 7 in esame, i termini a difesa sulla contestazione effettuata in sede di audizione, e tale rilievo è assorbente di
ogni altra considerazione circa il contenuto della lettera di licenziamento,
una volta che anche la seconda contestazione sia stata ritenuta legittima. Con
il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
dell'articolo 7, commi 2, 3, 5, legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché
dell'articolo 1375 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c).
Assume che solo nell'atto di appello la T. S.r.l. ha sviluppato gli argomenti posti a base della sentenza impugnata.
Il motivo è infondato.
Il potere di rilevazione del giudice è vincolato solo dai
fatti ritualmente dedotti (Cass. Sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099).
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali vengono compensate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente
giudizio.