SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
Sentenza 22 gennaio -
20 aprile 2010, n. 15111
Svolgimento del processo
Con sentenza del
26.2.2008 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa
dal GUP del Tribunale di S. Maria C.V. in data 4.6.2006 di condanna
del ricorrente per il reato di estorsione alla pena di anni due, mesi
due di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
L'imputato avrebbe
costretto la moglie alla quale prima in sede di separazione poi in
sede di divorzio era stato affidata l'abitazione coniugale di
proprietà dei familiari del ricorrente con ingiurie e minacce
di morte ad abbandonare la detta abitazione e trasferirsi altrove.
Ricorre l'imputato che
con un primo motivo allega che manca l'elemento dell'ingiusto
profitto perchè l'abitazione non era di proprietà della
parte offesa e questa aveva già manifestato l'intenzione di
trasferirsi altrove.
Inoltre le dichiarazioni
della donna erano prive di sostanziali conferme.
Infine, al più,
era ravvisabile il reato di cui all'art. 393 c.p. in quanto il
ricorrente poteva adire il giudice per ottenere l'immobile che era di
sua proprietà.
Motivi della decisione
Il ricorso, stante la sua
manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.
Circa il primo motivo i
giudici di merito hanno accertato che in seguito alle minacce,
insulti ed atti di violenza posti in essere dall'imputato la moglie
fu indotta a lasciare l'abitazione che le era stato affidato sia in
sede di separazione che di divorzio. Tali episodi emergono dalle
precise ed univoche dichiarazioni erse dalla p.o. e il giudice di
primo grado ha indicato i riscontri derivanti dalle dichiarazioni
rese dai testi I., G.S., S.A., M.G..
Il motivo è
assolutamente generico perchè ignora le dette dichiarazioni e
non sottopone neppure a specifiche censure le dichiarazioni della
moglie. L'ipotesi che la stessa abbia volontariamente abbandonato
l'appartamento perchè desiderava spostarsi altrove è
smentita dalle sentenze di merito e non vengono indicati gli elementi
dai quali questa ipotesi sarebbe confermata.
Pur essendo
l'appartamento di proprietà dei familiari del ricorrente
l'ingiusto profitto è evidente, posto che l'imputato, essendo
stato l'immobile affidato alla moglie sia in sede di separazione che
di divorzio, non ne aveva la disponibilità.
Quanto all'ultima
doglianza circa l'applicabilità dell'art. 393 c.p., il motivo
è generico. Certamente l'imputato poteva in astratto adire il
giudice ma facendo valere ragioni di diritto che non vengono nemmeno
indicate.
Ai sensi dell'art. 616
cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in
Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria
il 20 aprile 2010.