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Cassazione
– Sezione lavoro –
sentenza
16 gennaio – 18 maggio 2007, n. 11622
Presidente
– Relatore Senese Pm Patrone – conforme –
Ricorrente P. ed altro
Svolgimento del
processo
Ariano P.,
apprendista marmista alle dipendenze di Alfredo I., subiva il 30
aprile 1999 un infortunio sul lavoro mentre tentava di aiutare due
esperti operai a collocare una lastra di marmo sul banco di
lavoro. il P. assumendo che l'infortunio era addebitabile
all'omessa adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure
necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori -
chiedeva la condanna dell'I. a risarcirgli il danno morale e il
danno biologico conseguiti all'infortunio, quantificandoli nella
complessiva somma di L. 90 milioni. La
domanda era rigettata sia in primo grado che in appello. In
particolare, la corte d'appello di Lecce dopo aver disposto una
Ctu al fine di accertare quale fosse " il reale assetto
organizzativo dell'impresa I." riteneva:
che non fossero
ravvisabili violazioni delle specifiche norme antinfortunistiche
indicate dal P. (e cioè gli artt. 47 e 48 del DPR n.
626/1994 e dell'allegato VI a tale decreto);
-che la
verificazione del sinistro non è sufficiente, di per sé,
a " far scattare a carico dell'imprenditore l'onere
probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare
l'evento, atteso che la prova liberatoria presuppone sempre la
dimostrazione, da parte del lavoratore, che vi è stata
omissione nel predisporre le misure di sicurezza. necessarie ad
evitare il danno, e non può essere estesa ad ogni ipotetica
misura di prevenzione ”; che, infine, sulla scorta delle
deposizioni testimoniali e della stessa Ctu, l'infortunio
risultava addebitabile ad una condotta maldestra eseguita dal P.,
che di propria iniziativa aveva inteso aiutare gli operai che
stavano sollevando la lastra di marmo. Avverso la sentenza della
corte d'appello di Lecce il P. ricorre in cassazione con un unico
articolato motivo che sostanzialmente sviluppa tre ordini di
censura. L'I. resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale.
Motivi della
decisione
1. 1 due
ricorsi devono essere riuniti a norma dell'art. 335 cpc.
2. Con l'unico
motivo del ricorso principale il P. denuncia violazione e falsa
applicazione dell'art. 2087 c.c. e del DPR n. 626/1994, delle
disposizioni relative all'onere della prova nonché vizio di
motivazione.
In particolare
addebita alla sentenza impugnata: A) di non aver tenuto alcun
conto delle numerose violazioni, da parte dell'I., del D.P.R. n.
626/1994, al di là di quelle specifiche indicate
dall'infortunato, violazioni risultanti dall'esperita consulenza
tecnica, con riferimento in particolare agli adempimenti imposti
al datore di lavoro per prevenire i rischi dell'attività
lavorativa, essendosi invece limitata a registrare che non
risultavano provate le specifiche violazioni allegate dal
lavoratore. B) Di aver inoltre ritenuto che l'onere del datore di
lavoro di provare di aver adottato tutte le misure necessarie ad
impedire l'evento dannoso presupponga la previa dimostrazione, da
parte dell'infortunato, di un’omissione nel predisporre le
misure di sicurezza. C) Infine, di aver ritenuto esaustiva, ai
fini dell'esonero di responsabilità dell'I., la circostanza
che l'infortunio si fosse verificato a seguito di una condotta
maldestra del lavoratore.
I tre profili
di censura, sopra evocati, tra loro strettamente connessi, sono
fondati.
Costituisce,
infatti, principio consolidato della giurisprudenza di questa
corte l'affermazione che la responsabilità del datore di
lavoro, per l'infortunio occorso ad un dipendente, non è
esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore , se non nei casi
in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità ed
imprevedibilità (v., e plurimis , cass. nn. 4782/1997,
5024/2002, 8365/2004, 12445/2006). Per altro verso, il lavoratore
che assuma la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore
di lavoro, in relazione ad un infortunio occorsogli, non ha
l'onere di provare specifiche omissioni del datore in relazione
alle norme antinfortunistiche, essendo soltanto tenuto a provare
l'infortunio, il danno derivatone, il nesso causale tra l'uno e
l'altro e la nocività dell'ambiente di lavoro, gravando sul
datore una volta provate tali circostanze - l'onere di dimostrare
di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il
verificarsi dell'evento dannoso (e plurimis, cass. nn. 9856/2002,
7629/2004, 11932/2004, 4840/2006, 16881/2006). Tra tali cautele,
poi, non rientra soltanto l'osservanza di puntuali precetti
relativi alle macchine impiegate o a specifiche lavorazioni, ma
anche l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro
tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in
lavorazioni pericolose, ed all'informazione dei dipendenti sui
rischi e la pericolosità di macchine o lavorazioni. E tale
dovere si atteggia in maniera particolarmente intensa nei
confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente
inesperti ( cfr. e plurimis cass. nn. 9805/1998, 326/2002) e si
esalta in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone
a carico del datore di lavoro precisi obblighi di formazione e
addestramento, tra i quali non può che primeggiare
l'educazione alla sicurezza del lavoro (cfr. art 11 L. n.
25/1955). Nella specie, risultando accertato che il lavoratore
infortunato era un apprendista, che l'ambiente di lavoro ove si
movimentavano grossi blocchi di marmo era pericoloso, che
l'infortunio ha avuto luogo mentre l'apprendista tentava di
aiutare due operai a collocare una lastra di marmo sul banco di
lavoro e, quindi, a seguito di una condotta non certo
imprevedibile e abnorme, la corte territoriale non ha fatto
corretto governo dei principi sopra richiamati, ritenendo
esonerato il datore di lavoro dall'onere di aver adottato tutte le
cautele, anche quelle relative all'assetto del lavoro e/o
all'informazione e formazione del dipendente, sol perché
risultavano escluse alcune specifiche violazioni di nonne
antinfortunistiche e l'evento si era prodotto per un ritenuto
eccesso di zelo dell'apprendista.
3. La sentenza
impugnata dev'esser dunque cassata e la causa rimessa ad altra
corte, che si designa nella corte d'appello di Bari, perché
riesamini l'appello del P. attenendosi al seguente
principio di
diritto: “Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro occorso ad
un apprendista marmista mentre aiutava degli operai a sollevare
una lastra di marmo, l'accertato rispetto da parte del datore di
lavoro delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48
DPR n. 626/1994 e dell'allegato VI a tale decreto, non esonera lo
stesso datore dall'onere di provare di aver adottato tutte le
cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento con
particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro, specie
per quanto riguarda i compiti dell'apprendista e le istruzioni
impartitegli, ed all'informazione e formazione di quest'ultimo sui
rischi insiti nelle lavorazioni. Conseguendo al mancato o
incompleto assolvimento di tale onere, la responsabilità
dello stesso datore ai sensi dell'art. 2087 c.c., senza che in
contrario possa assumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato
nell'assumere l'iniziativa di collaborazione nel cui ambito
l'infortunio si e verificato".
4. In
conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale, resta
assorbito il ricorso incidentale dell'I. avente ad oggetto il
regolamento delle spese operato nella sentenza impugnata.
5. Il giudice
di rinvio provvederà sulle spese anche di questo giudizio
di cassazione.
PQM
La corte
riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara
assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.
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