LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 8830/2010
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo
- Primo Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino
- Presidente di Sezione-
Dott. FIORETTI
Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale
- rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto
- Consigliere-
Dott. SALME' Giuseppe
- Consigliere-
Dott. NAPPI Aniello
- Consigliere-
Dott. CURCURUTO Filippo
- Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano
- est. Consigliere-
ha pronunciato la
seguente:sentenza
sul ricorso 19519-2006
proposto da:
C.G., - ricorrente -
contro
BANCA.. -
controricorrente -
avverso la sentenza n.
795/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il
08/09/2005;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2010 dal
Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;
uditi gli avvocati
Giuseppe BIANCO, Claudio SCOGNAMIGLIO per delega dell'avvocato
Renato Scognamiglio;
udito il P.M. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA
VINCENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
in subordine rimessione
alla Corte costituzionale.
Fatto
1. Con sentenza dell' 8
settembre 2005 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la
decisione in data 24 novembre 2003 del Tribunale di Termini Imerese,
con cui era stata rigettata la domanda proposta da C.G. intesa
all'annullamento del licenziamento disciplinare comunicatogli dalla
datrice di lavoro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con lettera
del 20 luglio 1998, ricevuta il 22 luglio successivo, con le
conseguenze di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, come
modificato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1.
2. Al rigetto del gravame
proposto dal C. la Corte di appello di Palermo e' pervenuta sul
rilievo che il lavoratore era decaduto dal diritto di impugnare il
licenziamento, in quanto la lettera raccomandata che aveva preceduto
il ricorso ex art. 414 c.p.c., e con la quale era stata manifestata
la volontà' di contestare la legittimità' del
licenziamento, sebbene fosse stata spedita il 18 settembre 1998, era
pervenuta alla società' destinataria sette giorni dopo, quindi
successivamente alla scadenza del termine perentorio stabilito dalla
L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6.
3. Di tale decisione il
C. domanda la cassazione con ricorso che si articola in due motivi;
resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378
c.p.c. per l'udienza di discussione del 24 marzo 2009; quindi,
assegnata la causa alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 c.p.c.,
comma 2, a seguito di ordinanza della Sezione lavoro della Corte, la
società' resistente ha depositato ulteriore memoria in
relazione all'udienza odierna.
Diritto
1. Con il primo motivo di
ricorso si deduce l'omessa o contraddittoria motivazione della
sentenza impugnata su di un punto decisivo della controversia.
In particolare, il
ricorrente denuncia il carattere meramente apparente, e quindi
insufficiente, della motivazione della sentenza, la' dove la Corte
d'appello ha escluso l'applicabilità' agli atti unilaterali di
natura non processuale spediti a mezzo del servizio postale della
regola stabilita dalla Corte costituzionale (nel dichiarare la
parziale illegittimità' costituzionale del combinato disposto
dell'art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3) con
la sentenza 26 novembre 2002, n. 477, secondo cui gli effetti della
notificazione di atti a mezzo posta vanno ricollegati per il
notificante al momento della consegna dell'atto da notificare
all'ufficiale giudiziario onde evitare che gravino su tale soggetto i
rischi conseguenti ad attività', ritardi e disfunzioni
sottratte al suo controllo e alla sua sfera di disponibilità'.
Secondo il ricorrente, l'identica esigenza di tutela posta a base
della decisione costituzionale ricorrerebbe anche nel caso di
comunicazione a mezzo del servizio postale di atti non processuali,
il cui esito resta anche in tal caso al di fuori delle possibilità'
di controllo da parte del dichiarante; l'argomentazione con cui la
Corte territoriale ha escluso la possibilità' di estendere a
questi ultimi il medesimo principio, fondata esclusivamente sulla
diversa natura, non processuale, degli atti presi in considerazione,
concreterebbe una motivazione meramente apparente.
2. Con il secondo motivo
viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 6 e art. 1334 c.c. in relazione agli artt. 3 e 24
Cost..
L'interpretazione accolta
dal giudice d'appello in ordine alle norme di legge citate
contrasterebbe infatti, secondo il ricorrente, con i principi
enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza citata,
conducendo ad una ingiustificata diversificazione quoad effectum
della tutela del lavoratore espulso, a seconda che reagisca
impugnando giudizialmente o stragiudizialmente il licenziamento e in
quest'ultimo caso a seconda che affidi l'impugnazione alla
notificazione mediante ufficiale giudiziario che vi provveda
avvalendosi del servizio postale, oppure alla comunicazione mediante
lettera raccomandata affidata al medesimo servizio postale.
Altrettanto erroneamente
il giudice dell'appello non avrebbe accolto l'eccezione, sollevata in
via subordinata, di non manifesta infondatezza della questione di
legittimità' costituzionale delle due norme di legge citate
ove interpretate nel modo indicato, questione che il ricorrente
dichiara di proporre anche in questa sede in termini di contrasto con
gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'impugnazione del licenziamento
verrebbe ad essere oggetto di una disciplina differenziata in maniera
irragionevole. Ed infatti l'indicata differenziazione sarebbe fondata
unicamente sul tipo di atto e di modalità' di comunicazione
dello stesso adottati, con conseguente compromissione o comunque
aggravio ingiustificato di rischi per il lavoratore in ordine alla
possibilità' di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti, nel caso di impugnazione del licenziamento in via
stragiudiziale, mediante comunicazione affidata al servizio postale.
3. Si osserva,
preliminarmente, che il ricorso riguarda sostanzialmente, in ambedue
i motivi in cui e' articolato, l'interpretazione della L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 6, alla luce della disciplina relativa
all'efficacia degli atti unilaterali recettizi di cui all'art. 1334 e
seg. c.c.. Infatti, la diversa qualificazione del primo motivo di
ricorso resta irrilevante ai fini dell'individuazione della questione
sottoposta allo scrutinio della Corte, atteso che il vizio di
motivazione nell'interpretazione della legge si risolve per intero in
quello di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (vedi, da ultimo,
Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054).
3.1. E' in relazione a
tale questione che la causa e' stata assegnata alle Sezioni unite
della Corte, a seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione
lavoro n. 10230 del 4 maggio 2009, quale questione di massima di
particolare importanza; nella medesima ordinanza si rilevano peraltro
anche indirizzi difformi della giurisprudenza della Corte in ordine
all'applicazione dei principi generali implicati dai motivi di
ricorso.
4. La L. 15 luglio 1966,
n. 604, art. 6 dispone, ai primi due commi, che "il
licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, con
qualsiasi scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la
volontà' del lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento
stesso" (comma 1); "il termine di cui al comma precedente
decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla
comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del
licenziamento" (comma 2).
Sulla norma e sulla sua
interpretazione non riveste incidenza l'assetto legislativo previsto
dall'art. 34, comma 1, del disegno di legge n. 1441 quater - "B",
approvato dal Parlamento e, al momento, in attesa di promulgazione,
considerata la riproduzione integrale della disciplina di cui alla L.
n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2, e l'aggiunta di un secondo
comma recante l'onere, a pena di inefficacia dell'impugnazione, di
proporre azione giudiziaria o di comunicare alla controparte la
richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato entro il
termine di centottanta giorni dall'impugnazione del licenziamento, e
ancora, in termini di decadenza, di depositare il ricorso giudiziale
nei sessanta giorni successivi al rifiuto della richiesta di
conciliazione o arbitrato, o comunque dal mancato accordo.
5. Sulla forma dell'
"impugnazione" del licenziamento la Corte costituzionale,
con ordinanza 6 maggio 1987, n. 161 ha reputato che il citato art, 6
ha inteso, piu' che imporre una forma vincolata per l'atto in
questione, semplicemente assicurare, attraverso la forma richiesta,
il controllo sull'osservanza del termine stabilito, come e' reso
palese anche dalla prevista equivalenza dell'intervento
dell'organizzazione sindacale. Sicché', proprio la genericità'
della previsione tende ad assicurare idoneità' all'impugnativa
posta in essere non solo con documenti sottoscritti dalla parte
interessata ma anche con ogni altro scritto a questa riferibile, con
la condizione, esplicitamente posta, dell'idoneità' a rendere
nota la volontà' del lavoratore di impugnare il licenziamento.
La giurisprudenza di
legittimità' ha, quindi, ritenuto che l'assunto sulla natura,
negoziale o meno, dell'impugnativa del recesso non e' stato
influenzato dalle evidenziate argomentazioni del giudice delle leggi,
il quale non ha preso posizione alcuna in ordine alla forma
necessaria per il valido esercizio del potere d'impugnativa da parte
del lavoratore o dell'associazione sindacale, prima ed in vista
dell'instaurazione del giudizio, finendo semplicemente col rimettersi
al sistema civilistico degli atti privati, quanto al regime dei
requisiti formali e delle modalità' di adempimento degli
stessi, per impedire la decadenza, visto che la norma chiaramente
stabilisce le modalità' e la funzione dell'atto d'impugnazione
del licenziamento.
In particolare, si era
già' puntualizzato da parte di Cass. 30 maggio 1991, n, 6102
che il termine "impugnazione" di cui alla L. n. 604 del
1966, art. 6 e' utilizzato in senso generico ed improprio, siccome
riferibile anche a dichiarazioni scritte extragiudiziali del
prestatore di lavoro o della organizzazione sindacale, non
accompagnate dal contemporaneo ed effettivo esercizio dell'azione
giudiziaria; con la conseguenza che e' sufficiente che il lavoratore,
anche mediante la sua organizzazione sindacale, manifesti al datore
di lavoro con qualsiasi atto scritto, indipendentemente dalla
terminologia usata e senza necessita' di formule sacramentali, la
volontà' di contestare la validità' e l'efficacia del
licenziamento, essendo in questa manifestazione di volontà'
implicita la riserva di voler tutelare i propri diritti davanti alla
competente autorità' giudiziaria. Ha trovato, quindi,
emersione una prospettiva eminentemente funzionale, come chiaramente
posto in luce da Cass. 13 luglio 2001, n. 9554, secondo cui, salvo i
casi in cui una forma determinata venga imposta dalla legge o dalla
volontà' delle parti, può' risultare idoneo allo scopo
qualunque mezzo di comunicazione, purché' esso sia congruo in
concreto a farne apprendere compiutamente e nel suo giusto
significato il contenuto. Ne consegue, quindi, che non e' richiesta
la consegna personale dell'impugnazione, ma il lavoratore (o il suo
rappresentante) può' avvalersi dei processi di trasmissione
materiali e giuridici, che implichino l'opera di uno o più'
terzi, ed in tal caso si applicano al processo trasmissivo le norme
giuridiche, sostanziali e processuali, che disciplinano
specificamente l'impiego del processo o mezzo usato. Più'
specificamente, la trasmissione dell'atto dal mittente al
destinatario può' avvenire in via diretta, oppure triangolare,
nel senso che il terzo, invece di avere una funzione di mero supporto
materiale, come di consueto, ha il potere ufficioso di ricevere egli
stesso la comunicazione, di esaminarla, di integrarla, e di disporne
l'ulteriore corso al destinatario finale, tramite propri ufficiali.
In definitiva, ciò'
che effettivamente rileva e' la provenienza dell'atto dal lavoratore,
la forma scritta, e la sua iniziativa nel portarlo a conoscenza del
datore di lavoro, o di altre persone cui compete di portarlo a
conoscenza del datore. I mezzi, dunque, sono plurimi una semplice
lettera, della quale il datore di lavoro non contesti il ricevimento;
oppure una lettera raccomandata, in tal caso avvalendosi delle norme
del codice postale relative alla prova del ricevimento; o un
telegramma, sottoscritto dall'interessato (Cass. 10 luglio 1991, n.
7610; 26 luglio 1996, n. 6749; 16 settembre 2000, n. 12256), ovvero
dettato per telefono (Cass. 30 ottobre 2000, n. 14297); ed ancora
può' presentare il ricorso giudiziario, o notificare atto
stragiudiziale.
6. Non si dubita, in base
alla formulazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1
(idoneità' dell'atto a rendere nota la volontà' del
lavoratore, evidentemente al datore di lavoro), che l'impugnazione
del licenziamento debba essere ascritta alla categoria degli atti
recettizi, per i quali opera la regola generale dettata dal codice
civile all'art. 1334 (produzione degli effetti tipici dal momento in
cui gli atti unilaterali pervengono a conoscenza della persona alla
quale sono destinati) e art. 1335 (tali atti si reputano conosciuti
nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi
non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di
averne notizia).
6.1. La natura di atto
recettizio e' alla base della decisione delle Sezioni unite 18
ottobre 1982, n. 5395, che, intervenendo a composizione di contrasto
di giurisprudenza, enunciarono il principio di diritto secondo il
quale, entro il termine di decadenza di sessanta giorni, il
lavoratore deve non solo manifestare la volontà' di impugnare,
ma anche renderla nota al datore di lavoro, cosicché' egli
incorre nella decadenza quando si limiti a depositare in cancelleria
il ricorso introduttivo della causa di impugnazione del licenziamento
entro il detto termine, provvedendo poi alla notificazione solo
successivamente alla scadenza di esso, in quanto il mero deposito non
e' idoneo a realizzare la conoscenza da parte del convenuto della
volontà' espressa con l'atto depositato, salvo che
dell'esistenza di questo non venga tempestivamente avvertito con
comunicazione stragiudiziale, ma pur sempre per iscritto e
anteriormente alla scadenza di cui sopra. Le considerazioni
principali che giustificano la decisione sono costituiti dal rilievo
che la complessiva regolamentazione della materia dei licenziamenti,
con la prescrizione di oneri di forma e di termini di decadenza,
persegue finalità' di certezza dei rapporti tra le parti; che
la decadenza dal potere di impugnare il licenziamento e' compensata
per il lavoratore dalla libertà' di scegliere le modalità'
con le quali comunicare per iscritto la sua volontà'; che la
norma tutela l'interesse del datore di lavoro ad essere reso edotto
dell'avvenuta impugnazione nel termine fissato ai fini dell'esercizio
dei poteri organizzativi; che gli effetti processuali collegati al
mero deposito del ricorso sono indipendenti da quelli sostanziali.
All'interpretazione delle
Sezioni unite si e' conformata la Sezione lavoro nelle decisioni
successive (vedi, tra le numerose sentenze, Cass. 2 marzo 1987, n.
2179; 29 gennaio 1994, n. 899; 13 dicembre 2000, n. 15696; 13 luglio
2001, n. 9554; 21 aprile 2004, n. 7625), puntualizzando ulteriormente
che le sanatorie operanti nell'ambito del processo (art. 184-bis
c.p.c.) non possono applicarsi ad istituti che operano sul piano del
diritto sostanziale, quali la decadenza comminata per il mancato
esercizio di un potere entro un termine perentorio (vedi Cass. 21
settembre 2000, n. 12507).
7, Alcuni profili
problematici della questione posta con il ricorso scaturiscono
dall'intervento del giudice delle leggi in materia di notificazione
degli atti processuali.
Già a partire
dalle sentenze risalenti tra il 1978 ed il 1994, la Corte
costituzionale, pronunciandosi in tema di notifiche degli atti
processuali all'estero (Corte cost. 13 luglio 1978, n. 10; 10
febbraio 1994, n. 69), evidenziava come gli artt. 3 e 24 Cost.
imponessero il
coordinamento tra "la garanzia di conoscibilità'
dell'atto da parte del destinatario" e "l'interesse del
notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un
procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri
d'impulso", da risolversi in base al principio della
"sufficienza del compimento delle sole formalità' che non
sfuggono alla disponibilità' del notificante".
Sulla scorta di tali
considerazioni la Consulta e' pervenuta alla sentenza n. 477 del
2002, con cui e' stata dichiarata l'illegittimità'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e della L.
n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedeva che la
notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di
ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché' a
quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
In tale prospettiva, stante l'asimmetria sotto il profilo
cronologico, ai fini del perfezionamento della notifica per il
soggetto istante vale il giorno della consegna del plico
all'ufficiale incaricato, mentre, per il destinatario della notifica,
rileva la data del ritiro o della compiuta giacenza. Lo stesso
principio e' stato confermato dalla sentenza 23 gennaio 2004, n. 28,
nonché' dall'ordinanza 12 marzo 2004, n. 97. Specificamente,
la sentenza n. 28/2004 e' stata pronunciata in accoglimento della
questione di legittimità' costituzionale del combinato
disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che le notificazioni
si perfezionino per il notificante alla data di perfezionamento delle
formalità' di notifica poste in essere dall'ufficiale
giudiziario e da questo attestate nella relata di notifica, anziché'
alla data antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario: la Consulta ha affermato che il principio della
distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni
degli atti processuali e' ormai decisivo per l'interpretazione delle
altre norme del c.p.c. sulle notificazioni e che, al riguardo, gli
artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 c.p.c., adoperando a
proposito dell'attività' di notificazione i verbi "eseguire",
"fare", "consegnare", ed altri di portata
equivalente, di certo non enunciano espressamente una regola
contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e
neppure mostrano di accogliere per implicito il momento del
perfezionamento unico.
Con l'ordinanza n.
97/2004 e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione
di legittimità' costituzionale dell'art. 140 c.p.c. sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. atteso che, essendo ormai
presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali
sulle notificazioni degli atti, il principio della scissione
temporale, tutte le norme in tema di notificazioni di atti
processuali devono essere interpretate senza ulteriori interventi da
parte del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si
perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Da ultimo, con la
sentenza 14 gennaio 2010, n. 3, la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità' costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella
parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il
destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa,
anziché' con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi
dieci giorni dalla relativa spedizione - e' stato ravvisato il
contrasto della norma censurata, come interpretata dal diritto
vivente - e cioè' nel far decorrere i termini per la tutela in
giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta
conoscibilità' dell'atto a lui notificato - con gli artt. 3 e
24 Cost., "per il non ragionevole bilanciamento tra gli
interessi del notificante, su cui ormai non gravano più' i
rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del
destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di
difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a
canoni di effettività' e di parità', e per
l'ingiustificata disparità' di trattamento rispetto alla
fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti
giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art.
8".
Il principio della
scissione soggettiva del momento di perfezionamento della
notificazione e' attualmente sancito dall'art. 149 c.p.c., comma 3,
cosi' come introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263.
8. Con riguardo ai
rapporti di lavoro, nel periodo successivo al ricordato intervento
del giudice delle leggi si deve menzionare, in primo luogo, il
contrasto tra due decisioni della Corte in tema di disciplina recata
dagli artt. 410 e 410 bis c.p.c..
La prima sentenza (Cass.
15 maggio 2006, n. 11116) si fonda sulla distinzione tra effetti
processuali ed effetti sostanziali del ricorso introduttivo nel rito
del lavoro e sulla riconosciuta natura di atto recettizio
dell'impugnazione del licenziamento al fine di escludere che al mero
deposito presso la commissione di conciliazione dell'istanza di
espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione,
contenente l'impugnazione scritta del licenziamento, possa collegarsi
l'effetto impeditivo della decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966,
art. 6, risultando invece necessario, come comprovato dalla
distinzione operata dalla norma tra "presentazione"
dell'istanza, produttiva degli effetti processuali in senso ampio, e
"comunicazione", produttiva degli effetti sostanziali
dell'interruzione della prescrizione e della sospensione della
decadenza, la conoscenza del datore di lavoro entro il termine
perentorio, conoscenza che il lavoratore può' provocare anche
con altri strumenti.
La seconda sentenza
(Cass. 19 giugno 2006, n. 14087) sostiene l'estensione del principio
di scissione enunciato dalla giurisprudenza costituzionale alle
comunicazioni stragiudiziali, applicandolo alla presentazione, da
parte del lavoratore, della richiesta di espletamento del tentativo
obbligatorio di conciliazione dinanzi all'ufficio provinciale del
lavoro. Ha, quindi, deciso nel senso che, per il realizzarsi
dell'effetto sospensivo della decadenza contemplato dall'art. 410
c.p.c., comma 2, e' sufficiente la presentazione della richiesta di
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso
l'ufficio del lavoro, non rilevando, invece, il momento della
successiva comunicazione a cura dell'ufficio al datore di lavoro.
8.1. Investe direttamente
la questione posta dal ricorso la sentenza 4 settembre 2008, n.
22287, con la quale la Sezione lavoro della Corte ha enunciato il
principio di diritto secondo cui l'impugnazione del licenziamento
individuale e' tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui alla
L. n. 604 del 1966, art. 6, qualora la lettera raccomandata sia,
entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata
all'ufficio postale, ancorché' essa venga recapitata dopo la
scadenza di quel termine. L'iter argomentativo della decisione prende
le mosse da una critica della motivazione della sentenza delle
Sezioni unite n. 5395 del 1982 (le ivi richiamate esigenze di
certezza sono salvaguardate dalla brevità' del termine di
decadenza, non dal carattere recettizio dell'atto di impugnazione),
per poi richiamare l'esigenza, avvertita già' da una parte
della dottrina, di attribuire rilevanza nella materia della decadenza
agli ostacoli non imputabili al soggetto onerato, esigenza consacrata
dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alla decadenza
processuale, ma mediante l'espressione di un principio generale,
fondato sulla ragionevolezza e sul diritto di difesa (artt. 3 e 24
Cost.), che deve operare non solo nel campo processuale ma anche in
quello del diritto sostanziale, e soprattutto nel diritto del lavoro,
quando si tratti della tutela contro il licenziamento illegittimo,
ossia contro un mezzo che può' privare il lavoratore dei mezzi
necessari ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa (art. 36 Cost., comma 1). Viene altresì
invocato, quale precedente in linea con il principio di diritto
affermato, Cass. n. 14087/2006 (sopra richiamata).
8.2. A tale conclusione
presta piena adesione Cass. 16 marzo 2009, n. 6335, nella risoluzione
del problema se, al fine di valutare la tempestività' della
richiesta dell'indennità' sostitutiva della reintegrazione nel
posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, ai sensi
della L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, u.c., debba farsi
riferimento alla data del ricevimento della lettera raccomandata
inviata al datore di lavoro, ovvero a quella della consegna
all'ufficio postale attestata dalla ricevuta di spedizione.
La sentenza, nell'optare
per la seconda soluzione, richiama esplicitamente il disposto
dell'art. 1334 c.c. e ritiene che debba applicarsi, per la sua
valenza generale, il principio generale di ordine costituzionale,
soprattutto nella materia del lavoro, secondo cui l'effetto
impeditivo della decadenza si verifica al momento in cui si da
impulso al procedimento di comunicazione mediante il servizio
postale, non a quello del ricevimento della raccomandata da parte del
destinatario.
8.3. Il principio
generale desumibile dalla sentenza n. 22287 del 2008 aveva già'
trovato applicazione in una controversia in cui si discuteva della
facoltà' del datore di lavoro, ai sensi dell' art. 7 della L.
n. 300 del 1970, di adire l'autorità' giudiziaria, esercitata
con la presentazione, nei dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'Ufficio del lavoro, della richiesta ex artt. 410 c.p.c., comma
1, e 410-bis c.p.c., diretta a promuovere il tentativo di
conciliazione presso la Commissione di conciliazione, cosi' da
determinare, di per se', il mantenimento dell'efficacia della
sanzione disciplinare irrogata. In tale occasione, la sentenza 11
ottobre 2006, n. 21760 ha affermato che il principio per cui il
momento di perfezionamento della notificazione per il notificante,
scisso da quello del perfezionamento per il destinatario, e' da
individuare nel momento in cui, con la consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario, l'attività' incombente sul
notificante e' completata, e' da applicare anche nell'ipotesi di mera
comunicazione di un atto a mezzo dell'ufficio postale, ipotesi nella
quale l'attività' incombente sul notificante e' completata con
l'attestata consegna dell'atto all'ufficio postale. In siffatta
prospettiva si sostiene, dunque, che, ai fini della sospensione
dell'efficacia della sanzione, il citato art. 7, comma 7, nel
richiedere che si "promuova l'azione giudiziaria",
contempla come necessaria unicamente la manifestazione della volontà'
del datore: "non che questi comunichi il relativo atto al
lavoratore". In precedenza, la sentenza 5 agosto 2003, n. 11833,
in relazione all'interpretazione di disposizione della contrattazione
collettiva (art. 52 del c.c.n.l. per gli addetti alle industrie
chimico-farmaceutiche, che prevede un termine massimo di cinque
giorni entro il quale, dopo l'instaurazione del contraddittorio
disciplinare ed il ricevimento delle giustificazioni del lavoratore,
la sanzione deve essere comminata, attribuendo all'inutile decorso
del termine il significato predeterminato di accoglimento delle
giustificazioni dell'incolpato, con conseguente decadenza del datore
di lavoro dalla facoltà' di esercitare il potere
disciplinare), ha escluso la violazione di alcun canone ermeneutico
da parte del giudice del merito "che, distinguendo il momento
perfezionativo dell'atto da quello di efficacia, riferisca detto
termine al perfezionamento dell'atto, fatto coincidere con la
spedizione della lettera contenente l'irrogazione della sanzione,
essendo irragionevole - anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 477 del 2002 - che un effetto di decadenza possa
discendere dal compimento di un'attività' non riferibile
direttamente alla parte ma a terzi (nel caso di specie ufficio
postale)". A tal riguardo, si e' puntualizzato che le
affermazioni rese dalla anzidetta pronuncia della Corte
costituzionale, "possono .... essere generalizzate, nel senso
che e' del tutto irragionevole che un effetto di decadenza (nel caso
di specie, del potere di esercitare il potere disciplinare) possa
discendere dal compimento di una attività' non riferibile
direttamente alla parte, ma a soggetti estranei".
9. Esaurita la
ricognizione dei dati normativi e giurisprudenziali rilevanti ai fini
della decisione della controversia, risulta evidente la necessita' di
fornire risposta al quesito di diritto posto nell'ordinanza di
rimessione della Sezione lavoro. Al riguardo, le Sezioni unite
condividono il principio affermato dalla sentenza 4 settembre 2008,
n. 22287, che costituisce, peraltro, espressione di esigenze di
tutela considerate anche nelle altre pronunce di questa Corte sopra
richiamate (vedi, in particolare, Cass. 19 giugno 2006, n. 14087; 16
marzo 2009, n. 6335), dovendosi ritenere che, nella fattispecie,
l'emissione della dichiarazione impugnatoria costituisce l'atto cui
si riconnette l'effetto di impedire la decadenza del prestatore di
lavoro dal diritto di conseguire l'annullamento del recesso
datoriale, non rilevando, a tale fine, il momento della ricezione
della dichiarazione da parte del datore di lavoro.
9.1. Nella questione
assume rilievo la considerazione delle ripercussioni che l'inutile
decorso del termine, di decadenza, produce sul diritto tutelato:
sotto questo profilo, la decadenza costituisce l'effetto del mancato
assolvimento, da parte del titolare dell'interesse giuridicamente
tutelato, dell'onere di tenere un determinato comportamento, la cui
materiale esecuzione costituisce l'indice della concreta
meritevolezza della tutela prevista in astratto dall'ordinamento, si'
che l'inerzia dell'avente diritto, protratta per l'intero periodo di
tempo individuato ex lege, inibisce la successiva attivazione della
tutela giurisdizionale connessa alla titolarità' del diritto
medesimo per contro, il compimento dell'attività'
dell'interessato, volta a dare concreto corso alla tutela prevista in
abstracto, costituisce adempimento dell'onere, cui gli effetti di
tutela sono subordinati. In ciò', la ratio sottesa alla
disposizione che preveda il verificarsi di una decadenza si sostanzia
nella necessita' di una verifica in ordine all'effettiva sussistenza
di un interesse meritevole dell'attivazione della tutela
ordinamentale, interesse che e' da reputarsi non effettivamente
sussistente le volte in cui il titolare non ponga tempestivamente in
essere il comportamento di cui la norma lo onera.
Tuttavia, come s'è'
visto la dichiarazione di "impugnazione", come può'
identificarsi con la proposizione dell'azione in giudizio, può'
anche prescinderne, e, in tal caso, essa non si pone, tecnicamente,
ne' come presupposto processuale, ne' come requisito di
procedibilità' della domanda; ciò' comporta che
l'efficacia della impugnativa va individuata in relazione alla
funzione dell'atto nel rapporto giuridico cui esso inerisce, mentre,
sul piano sistematico, la sua incidenza ai fini dell'impedimento
della decadenza riguarda, direttamente, la tutela sostanziale del
diritto del lavoratore, se pure indirettamente essa si riflette sulla
effettività' della tutela giurisdizionale.
9.2. Il riferimento
imprescindibile alla disciplina della decadenza comporta la
necessaria individuazione dei contenuti e delle modalità' di
assolvimento dell'onere - imposto al soggetto interessato - di
esercizio di un potere entro un dato termine; operazione, questa, che
comporta la rilevanza delle condotte imputabili al soggetto onerato e
che richiede la configurazione sistematica delle modalità' con
cui il soggetto può' esercitare il potere entro la scadenza
del termine.
Come la sentenza n. 22287
del 2008 ha esattamente rilevato, la considerazione dei comportamenti
connessi all'esercizio di un potere giuridico, ai fini della
decadenza, si pone indistintamente nel campo processuale e in quello
sostanziale, secondo l'ambito e le modalità' previsti per i
singoli istituti cui la decadenza si riferisce, siccome il
comportamento richiesto, come si ricava dall'art. 2966 c.c., si
concreta nel compimento di un atto, di regola ben definito dalla
legge (ovvero dal contratto, o anche dal giudice, o dall'atto
amministrativo). Con la fissazione di un termine si prevede il
momento oltre il quale l'interesse del titolare ad esercitare il
potere nel tempo voluto non può' prevalere sull'interesse
della controparte, o anche su un interesse pubblico, a non lasciare
sine die la possibilità' di modificazione giuridica, e dunque
il compimento di un atto entro un dato termine e' l'onere posto a
carico del titolare, ma, beninteso, l'effetto che si produce,
funzionalmente, con la decadenza e' un effetto pregiudizievole che
opera, direttamente, nella sfera giuridica del titolare e, solo in
via indiretta, in quella dell'altra parte.
Proprio in base a questa
diretta incidenza degli effetti della decadenza sul titolare - e
all'efficacia solo riflessa per l'altra parte - la dottrina e la
giurisprudenza, ancor prima degli interventi della Corte
costituzionale in materia di notificazione degli atti processuali,
hanno rilevato che, ove l'atto tipico richiesto per l'esercizio del
potere sia un atto recettizio, ciò' non implica ex se che sia
necessaria la ricezione per la produzione di ogni effetto impeditivo
della decadenza, che, al contrario, di regola l'atto esiste già'
nella sua compiutezza e assume una propria rilevanza giuridica ai
fini dell'impedimento della decadenza, mentre la condizione di
efficacia della ricezione costituisce, a tali fini, un elemento
estrinseco alla fattispecie decadenziale. Questa regola, si e'
precisato, ammette previsioni contrarie, nel senso della necessita'
della ricezione a qualunque effetto o a determinati effetti, a
seconda del contesto in cui la decadenza sia prevista e delle
finalità' specifiche della recettizieta' (e nello stesso
ambito processuale, la ricezione dell'atto proveniente dalla
controparte assicura, funzionalmente, la garanzia del
contraddittorio; mentre l'effetto della litispendenza si realizza,
ora, con il solo deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 39 c.p.c.,
comma 3, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45,
comma 3, lett. c), ove sia prevista la editio actionis).
9.3. La considerazione di
una separazione degli effetti in capo al titolare del potere e in
capo al destinatario della dichiarazione in certam personam (cd.
principio di scissione) e' stata ben presente nella dottrina dacché'
si e' affermata l'esigenza sistematica di una elaborazione della
nozione di decadenza collegata al comportamento soggettivo del
titolare, nel senso che la mancata produzione dell'effetto
conseguente al mancato compimento dell'atto entro il termine e' un
tipico fattore di autoresponsabilita'. Si e' osservato, in
particolare, che: a) la rilevanza diretta del comportamento, ai fini
dell'impedimento della decadenza, costituisce la regola ordinaria
anche se tale comportamento deve consistere in una dichiarazione
recettizia, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335
c.c., poiche' la dichiarazione e' gia' perfetta con la sua emissione
e la sua conoscenza costituisce un elemento costitutivo, non della
dichiarazione, bensi' della fattispecie in cui essa si inserisce, si
che al predetto momento dell'emissione possono dirsi verificati, di
regola, gli effetti quoad auctorem; b) la comunicazione dell'atto
puo' anche rilevare diversamente, nelle varie fattispecie (legali, o
contrattuali, o provvedimentali), a seconda del contenuto dell'onere
imposto al soggetto titolare del potere, come avviene per esempio per
la particolare disciplina della proposta e dell'accettazione
contrattuale ove la esplicitata necessita' della ricezione entro il
termine l'art. 1326 c.p.c., comma 2) - e l'esclusione quindi di
effetti interinali o preliminari conseguenti alla manifestazione di
volonta' - non dipende di per se' dal carattere recettizio di queste
dichiarazioni, ma costituisce lo sviluppo di un diverso criterio che
considera essenziale all'in idem placitum consensus la persistenza
delle due volonta' sino al momento in cui l'accettazione "giunge"
al proponente. Si e' anche precisato, al riguardo, che
l'individuazione del momento di efficacia dell'atto presuppone, per
il caso della dichiarazione recettizia, un generale canone legale,
derivante dalla presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335
c.c. (cd. principio di cognizione), il quale, pero', riguarda il
comportamento del destinatario, non gia' del titolare, ai fini della
produzione degli effetti della dichiarazione (conoscibile) e percio',
in relazione alla decadenza, assume rilievo per le sole ipotesi in
cui la conoscenza del destinatario sia prevista come essenziale per
l'effetto impeditivo. Cio' spiega perche' la previsione codicistica -
sebbene variamente rielaborata e valorizzata per un'esigenza di
temperamento della tradizionale concezione "oggettiva" e
"fenomenica" della decadenza - non ha inciso sulla
ricostruzione dottrinaria e giurisprudenziale relativa al contenuto
intrinseco dell'onere, alla cui definizione ha concorso, invece, la
configurazione della vicenda decadenziale come conseguenza del
mancato esercizio di poteri giuridici, che ammette, dogmaticamente,
la rilevanza del comportamento soggettivo e della buona fede, si' che
il manifestarsi, in concreto, della conseguenza pregiudizievole in
capo al soggetto rimasto inattivo - genericamente delineata come
"impossibilita'" di produrre la modificazione giuridica
riferita dalla norma all'esercizio del potere - dipende dalla piu'
complessa relazione giuridica in cui il potere e' inserito. In questo
ambito hanno via via assunto rilevanza - soprattutto in riferimento
alle decadenze processuali e ai molteplici termini di decadenza
sostanziale previsti nella legislazione speciale - anche gli
"ostacoli di fatto" all'esercizio del potere giuridico da
parte del titolare, con riguardo a quelle ipotesi in cui la
comunicazione dell'atto opera ai fini dell'impedimento della
decadenza, essendosi rimarcata in particolare la non imputabilita' di
ostacoli derivanti dall'attivita' affidata a terzi.
9.4. Proprio questi
profili hanno interessato l'intervento della Corte costituzionale con
riferimento sia alle decadenze che comportano l'estinzione di
diritti, sia alle decadenze previste nel processo. Con riguardo alla
previsione di termini riferiti alla cd.
decadenza sostanziale, il
giudice delle leggi e' intervenuto, in particolare, al fine di
valutare la congruita' della loro durata e del dies a quo per la loro
decorrenza, secondo la tendenza di escludere il decorso del termine a
carico del soggetto non in grado di conoscere il fatto che ne
determina l'inizio (vedi Corte cost. 5 luglio 1968, n. 85, che ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del R.D. 17 agosto 1935,
n. 1765, art. 28 in quanto attribuiva agli eredi del lavoratore
deceduto a seguito di infortunio sul lavoro un termine eccessivamente
breve, di trenta giorni, e con decorrenza dall'evento della morte, ai
fini della proposizione della domanda per la riscossione della
rendita dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali; Id., 11 febbraio 1988, n. 156, in
materia di opzione per la prosecuzione del rapporto per i lavoratori
che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento Id., 3 febbraio
1994, n. 14, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 122 nella parte in cui non
prevedeva che l'INAIL nel caso di decesso dell'assicurato debba
avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre domanda per la
rendita nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di
comunicazione).
9.5. Per tali termini,
d'altra parte, si rinviene l'affermazione costante, nella
giurisprudenza della Corte di cassazione, che le norme che dispongono
decadenze debbono essere interpretate in senso favorevole al soggetto
onerato, secondo un principio generale enunciato anche con
riferimento alla scadenza del termine e, in particolare, in relazione
alle ipotesi in cui la volonta' di esercitare il diritto si manifesta
mediante lettera raccomandata.
Gia' la sentenza 6 agosto
1979, n. 4559 aveva ritenuto che, in tema di decadenza dal diniego di
proroga tacita del contratto di assicurazione, la clausola che
assegna all'assicurato un termine di decadenza entro il quale la
volonta' deve essere manifestata per lettera raccomandata va
interpretata, ove non si sia precisato se entro il termine la
dichiarazione di diniego debba essere soltanto spedita o anche
ricevuta dal destinatario, nel primo di tali significati, in ragione
della premessa generale che la fissazione di un termine di decadenza
non riguarda il momento in cui la dichiarazione avra' efficacia,
bensi' il termine entro il quale l'atto deve essere compiuto e
tenendo conto del principio di buona fede secondo il quale con il
riferimento alla data di ricezione la posizione dell'onerato invece
di essere agevolata sarebbe aggravata per l'assunzione a suo carico
dei rischi del ritardo postale e quindi dell'incertezza del termine
entro cui poter validamente esercitare il suo diritto.
Successivamente, nella stessa ipotesi, la sentenza 15 maggio 1980, n.
3200 ha ribadito che la riconduzione dell'impedimento della decadenza
al momento della spedizione della lettera raccomandata discende dal
principio generale di non aggravamento della posizione dell'onerato
considerato che "si verte in tema di ostacoli frapposti
all'esercizio di un diritto" (nello stesso senso, cfr. Cass. 15
maggio 1980, n. 3193; 15 maggio 1980, n. 3195; 5 giugno 1985, n.
3353). Analoghe considerazioni generali si individuano nella
giurisprudenza che ha ricondotto alla spedizione, e non alla
ricezione, l'effetto di impedire la decadenza prevista per la
denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1495 c.c.
(cfr. Cass. 18 aprile 1975, n. 1470; 27 gennaio 1986, n. 539).
Il principio ha poi
trovato applicazione in diverse materie, anche con riguardo a
comunicazioni indirizzate da privati alla Pubblica Amministrazione,
essendosi specificato che il principio di "rilevanza della
spedizione" costituisce applicazione del piu' generale principio
di rilevanza dell'attivita' dell'onerato ai fini dell'impedimento
della decadenza, atteso che la disciplina generale dell'istituto non
assolve funzioni di tutela del destinatario dell'atto (Cass. 11
giugno 2003, n. 9311; 3 luglio 2003, n. 10476; 7 luglio 2004, n.
12447; 5 maggio 2008 n. 11028). A questi principi, infine, si e'
ispirata la piu' recente giurisprudenza, sopra richiamata, in materia
di rapporto di lavoro.
Emerge, in conclusione, a
prescindere dallo specifico ambito di applicazione, la esistenza di
una regola generale secondo cui l'impedimento della decadenza non
richiede la conoscenza dell'atto da parte del destinatario (cfr., in
particolare, Cass. 7 luglio 2004, n. 12447, ove l'espresso
riconoscimento di tale regola e l'affermazione che gli atti
impeditivi - "per definizione" - non richiedono la
conoscenza del destinatario).
L'enunciazione di tale
principio - anche nella giurisprudenza - non e' poi disgiunta
dall'esigenza sistematica di definirne l'operativita' in relazione
alle diverse fattispecie, specialmente nella materia contrattuale. Si
e' dunque precisato che la stessa legge, come anche la singola
clausola contrattuale, talvolta riconduce tutti gli effetti della
dichiarazione recettizia al momento in cui essa perviene al
destinatario, cosi' escludendo effetti interinali, o preliminari, per
l'impedimento della decadenza, in ragione della coincidenza della
conoscenza del destinatario con il momento della formazione del
consenso. Specificamente, la necessita' della ricezione e' stata
ritenuta in relazione al termine per l'accettazione della proposta
contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c., comma 2, come anche per la
revoca della proposta contrattuale (cfr. Cass. 17 marzo 1995, n.
3099; 16 maggio 2000, n. 6323), nonche' per la prelazione e il
riscatto agrario da parte dell'affittuario, ai sensi della L. 26
maggio 1965, n. 590, art. 8 (cfr. Cass. 13 febbraio 1997, n. 1331), e
il riscatto di alloggio di edilizia residenziale pubblica (cfr. Cass.
8 novembre 2007, n. 23301). La medesima necessita' di ricezione e'
stata ravvisata per ipotesi di disdetta del contratto in cui la
legge, o specifiche clausole contrattuali, attribuiscono alla
comunicazione dell'atto una funzione di preavviso (cfr. Cass. 28
settembre 1998, n. 9696 e Cass. 2 aprile 2009, n. 8006, in materia di
locazione; Cass. 14 gennaio 2005, n. 689, in materia di appalto).
In generale, pero',
occorre precisare, l'esclusione degli effetti impeditivi della
decadenza, nelle richiamate ipotesi, avviene sul piano della
particolarita' della fattispecie, ossia della espressa previsione -
nella disposizione normativa o nella clausola contrattuale - della
necessaria cognizione dell'atto da parte del destinatario, in
relazione all'esigenza di tutela dell'affidamento di questo sulla
permanenza di una situazione giuridica legittimamente acquisita,
senza che ne risulti inficiata, percio', la regola generale della
rilevanza della dichiarazione ai fini dell'impedimento della
decadenza.
Neppure sono
incompatibili con tale regola previsioni afferenti a vicende in cui
sorge l'esigenza di tutelare l'affidamento del destinatario della
dichiarazione in ordine alla permanenza di uno stato di fatto
consolidatosi in un prolungato ambito temporale, in tal caso dandosi
luogo, mediante la disciplina della prescrizione estintiva,
all'adeguamento dello status iuris allo status facti in ragione del
contemperamento tra l'interesse del titolare inerte e quello del
controinteressato all'esercizio del diritto. In questo senso, la
giurisprudenza di legittimita' ha assimilato l'effetto della
prescrizione ad una species adquirendi, ossia all'acquisto da parte
del soggetto passivo del diritto sottoposto a prescrizione di una
situazione di vantaggio, derivandone la necessita' che tale soggetto
venga a conoscenza dell'"acquisto", conseguente al mancato
impedimento dell'atto interruttivo nel termine di legge, ovvero del
"mancato acquisto", la cui conoscenza deriva invece
necessariamente dalla ricezione dell'atto (cfr. Cass., sez, un., 3
febbraio 1996, n. 916; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20736). In tale
prospettiva, la circostanza che l'atto interruttivo pervenga alla
conoscenza del destinatario costituisce l'unico eventum iuris idoneo
ad impedire che si consolidi l'affidamento di questo sulla concreta e
protratta inoperativita' delle conseguenze svantaggiose che gli
deriverebbero dall'altrui esercizio di un diritto, la' dove invece
l'effetto vantaggioso, che l'intervenuta decadenza comporta per la
controparte dell'onerato, costituisce un riflesso meramente indiretto
della limitazione che la tutela del diritto di quest'ultimo soffre
per effetto dell'imposizione dell'onere.
Sotto il profilo
sistematico, dunque, nelle ipotesi di ricezione prevista come
necessaria, l'impedimento dell'effetto estintivo, o preclusivo,
dipende, non dalla mera attivita' del titolare del diritto, ma dal
prodursi degli effetti dell'esercizio del diritto nella sfera
giuridica del controinteressato.
9.6. Esigenze analoghe
hanno riguardato, come s'e' visto, gli interventi della Corte
costituzionale in materia di decadenza processuale, particolarmente
in relazione all'onere di notificazione degli atti mediante il
servizio postale, la' dove la decadenza riguarda il potere di azione
o l'esercizio di facolta' processuali, essendone scaturito il
principio generale, infine recepito normativamente, di distinzione
dei momenti di perfezionamento della notificazione.
9.7. Alla luce
dell'evidenziata esistenza di un principio generale, ben presente
nella giurisprudenza di legittimita', in materia di impedimento della
decadenza dal diritto, sarebbe improprio, concettualmente, "isolare"
le esigenze recepite dal giudice delle leggi con riguardo alle
ipotesi in cui la decadenza riguardi un potere processuale e il
ricorso alla tutela giurisdizionale (la quale, d'altra parte, ha
funzione strumentale rispetto alla tutela dei diritti), nel senso che
tutte le questioni di decadenza debbano ridursi ad un problema di
estensibilita', o meno, di un principio costituzionale sancito,
positivamente, per le decadenze processuali.
Quest'ultima
considerazione appare opportuna, sul piano sistematico, per
individuare i limiti della questione ora in esame e per definire gli
effetti concreti dei principi enunciati dalla Corte costituzionale.
Vero e' che - come la
dottrina non ha mancato di osservare - il potere di modificazione
giuridica esercitabile in via di azione in giudizio e', per natura e
definizione, uguale a quello che viene esercitato stragiudizialmente
(secondo un'identita' che e' dato cogliere anche con riguardo alla
legislazione comunitaria, che l'art. 9 del regolamento 13 novembre
2007, n. 1393/2007/CE in tema di notificazioni di atti giudiziali e
stragiudiziali in materia civile e commerciale nell'ambito
dell'Unione europea, nel disciplinare l'individuazione del momento di
perfezionamento della notifica ai fini del rispetto di termini e nel
disporre l'applicazione della legge dello Stato membro ove si intende
instaurare il procedimento, non distingue in alcun modo secondo il
carattere processuale o sostanziale dei termini da osservare). A ben
vedere, l'affermazione del principio di scissione degli effetti con
riguardo alla notificazione degli atti processuali costituisce la
soluzione, nell'ambito del processo, di uno specifico problema che si
pone, in generale, per la tutela di posizioni giuridiche da far
valere entro un termine di decadenza, ossia il problema della
rilevanza di ostacoli "esterni" - non imputabili al
titolare - ai fini della comunicazione dell'atto impeditivo della
decadenza, allorche' tale comunicazione sia prescritta per
l'impedimento di un effetto decadenziale - nell'ambito delle
decadenze dal potere di azione, in cui l'impedimento della decadenza
dipende in via esclusiva dalla notificazione dell'atto tipico
richiesto dall'ordinamento, la regola - ora sancita in via generale -
e' quella della produzione degli effetti dell'atto, ai fini della
decadenza, al momento della consegna all'ufficiale giudiziario,
secondo la ratio che la collocazione del comportamento impeditivo
della decadenza in un momento anteriore a quello del perfezionamento
della fattispecie dichiarativa vale ad escludere che il soggetto
onerato di dare corso al procedimento notificatorio sia pure onerato
di soggiacere al rischio che tale procedimento si perfezioni in un
momento successivo al decorso del termine decadenziale.
E' innegabile, sul piano
sistematico, che un'esigenza siffatta, che trova ragione
nell'esclusione della responsabilita' dell'onerato per fatti non
imputabili alla sua condotta, si pone in ogni ipotesi in cui
l'impedimento della decadenza e' connesso al compimento di
un'attivita' dichiarativa, a prescindere dalla circostanza che il
comportamento dell'onerato rilevi al fine di impedire la decadenza in
relazione ad una posizione sostanziale o processuale, sebbene il
prodursi di detto effetto nell'uno o nell'altro ambito rilevi per
l'individuazione delle conseguenze deteriori che ne derivano in capo
all'onerato - in termini di inibizione alla fruizione di una tutela
ovvero di preclusione rispetto ad un'attivita' propria dell'iter
processus - in base alle specifiche discipline che individuano il
contenuto dell'onere nelle diverse fattispecie, potendosi cosi'
giustificare le peculiarita' relative alla disciplina della decadenza
processuale rispetto a quella della decadenza da situazioni
giuridiche sostanziali.
Dunque, la fattispecie
caratterizzata dalla consecutio tra attribuzione dell'onere e
decadenza, pure ponendosi in modo analogo nell'ambito dei rapporti
sostanziali e di quelli processuali, ammette una diversa disciplina
degli effetti decadenziali in relazione alle peculiarita' del
rapporto, sostanziale o processuale, nell'ambito del quale l'onere
assume giuridica rilevanza. Cio' esclude, evidentemente, che il
meccanismo previsto per la notificazione degli atti processuali possa
valere, automaticamente, per ogni ipotesi di decadenza e, in
particolare, per le ipotesi in cui la produzione di effetti
interinali connessi alla dichiarazione sia incompatibile con la
funzione tipica dell'atto, in relazione alla singola previsione
normativa, o negoziale (dovendosi altresi' escludere che tale
produzione possa conseguire automaticamente all'inserimento della
dichiarazione in un atto processuale e al compimento di attivita'
propriamente finalizzate ad effetti processuali, quale il
contraddittorio, ovvero la litispendenza ex art. 39 c.p.c.: cfr.
Cass. 8 novembre 2007, n.
23301; mentre l'effetto interinale si verifica - al momento del
deposito del ricorso, ovvero a quello di avvio del procedimento di
notifica dell'atto di citazione - allorche' la ricezione non e'
prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva: cfr.
L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, comma 2, come modificato dalla L.
9 dicembre 1998, n. 431, art. 14, comma 4; D.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, art. 47, commi 2 e 3, come sostituiti dal D.L. 19 settembre
1992, n. 384, art. 4, convertito con modificazioni nella L. 14
novembre 1992, n. 438).
Nondimeno il medesimo
meccanismo e' espressione di una esigenza generale, presente nel
diritto vivente e confermata dalla Corte costituzionale, che
attribuisce rilevanza al comportamento e alla responsabilita' del
soggetto onerato e che, tuttavia, puo' rilevare, non gia' ai fini di
un riconoscimento automatico e indiscriminato, in qualunque ambito,
di effetti impeditivi della decadenza connessi alla semplice
esternazione della dichiarazione, bensi' come criterio di massima per
individuare nelle diverse fattispecie decadenziali il contenuto
ragionevole - dell'onere specificamente imposto al soggetto e, in
particolare, per cogliere, in determinati casi, le ragioni
sistematiche della configurazione della conoscenza (o conoscibilita')
dell'atto come costitutiva della fattispecie impeditiva della
decadenza; in generale, infatti, la decadenza e' impedita dal
compimento di un atto tipico entro un termine determinato: se l'atto
ha carattere recettizio, la sua conoscenza (o conoscibilita') da
parte del destinatario rileva, esclusivamente, ai fini della
produzione degli effetti tipici dell'atto, a meno che essa non sia
prevista, nella fonte che contempla la decadenza (legale, o
negoziale, o provvedimentale), come elemento costitutivo della
fattispecie impeditiva.
9.7. I principi dianzi
ricostruiti ed evidenziati con riguardo alla disciplina generale
della decadenza trovano specifico riscontro ed applicazione
nell'ipotesi prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, la' dove, per
l'appunto, l'effetto impeditivo della decadenza si riconnette
puramente alla formulazione di una dichiarazione impugnatoria e
pertanto la decadenza deve intendersi impedita nel momento in cui
detta dichiarazione sia emessa dal soggetto legittimato e non,
invece, nel successivo momento in cui il destinatario la abbia
ricevuta.
Non rileva dunque, a tali
fini, che la comunicazione dell'impugnazione giunga all'indirizzo del
datore di lavoro: la natura recettizia dell'impugnazione, quale atto
unilaterale destinato in certam personam, implica che gli effetti
tipici e propri di quell'atto, connessi al tenore ed al contenuto
della dichiarazione, si producano nel momento in cui il destinatario
abbia legale conoscenza dello stesso, ma non comporta invece
l'irrilevanza del comportamento del dichiarante e degli effetti che
eventualmente vi si riconnettono con riferimento al periodo anteriore
alla receptio.
Cosi', al momento della
ricezione della dichiarazione si produce l'effetto tipico della
stessa, consistente nella contestazione al datore di lavoro
dell'illegittimita' del recesso, mentre il comportamento del
lavoratore interessato, utile ad impedire la decadenza dal diritto di
conseguire la pronuncia di annullamento del recesso datoriale, viene
a compiersi nel momento in cui la dichiarazione impugnatola e' emessa
e, dunque, nel momento in cui detta dichiarazione e' esternata dal
dichiarante e posta al di fuori della personale sfera di
disponibilita' di questo, in particolare una volta che sia avvenuta
la consegna all'ufficiale postale della missiva raccomandata
destinata ad essere recapitata al datore di lavoro. Sussiste cioe',
sul piano logico, una scissione tra il comportamento interruttivo
della decadenza ed il perfezionamento della fattispecie impugnatoria;
detta scissione viene a riprodursi sul piano cronologico allorche'
l'emissione e la ricezione della dichiarazione impugnatoria abbiano
luogo in momenti temporalmente distinti, il che accade quando, come
nel caso in esame, la dichiarazione di impugnazione del licenziamento
sia comunicata al datore di lavoro a mezzo del servizio postale.
9.8. Non puo'
plausibilmente ritenersi che l'applicazione degli enucleati principi
generali alla fattispecie de qua resti esclusa in ragione del
bilanciamento tra l'interesse del lavoratore-dichiarante e quello del
datore di lavoro, destinatario della dichiarazione impugnatoria.
E' ben vero che
l'imposizione al lavoratore del breve termine di decadenza entro cui
l'impugnazione del licenziamento deve essere formulata esprime
l'esigenza di contemperare il diritto del prestatore all'eliminazione
delle conseguenze dell'illegittimo recesso datoriale con l'interesse
del datore di lavoro alla continuita' e stabilita' della gestione
dell'impresa ma e' da notare che siffatta esigenza e' soddisfatta
subordinando la tutela del lavoratore alla circostanza che questi
tempestivamente si attivi, si' che in mancanza di pronta iniziativa
del prestatore il diritto di questo alla legittimita' degli atti
datoriali di gestione recede a fronte della stabilizzazione delle
conseguenze del licenziamento.
Tale eventuale
conseguenza non discende tuttavia dal consolidarsi degli effetti del
licenziamento illegittimo in ragione della tutela dell'affidamento
del datore di lavoro sul protrarsi dello stato di fatto che trae
origine dal licenziamento, bensi' deriva dall'esito negativo del
vaglio di concreta meritevolezza dell'interesse del lavoratore, che
non abbia tempestivamente dato impulso agli strumenti che
l'ordinamento gli appresta al fine di impugnare e caducare un atto di
gestione dell'impresa, quale il licenziamento, che sia stato posto in
essere in carenza dei relativi presupposti di legittimita'.
Orbene, ai fini della
valutazione di concreta meritevolezza dell'interesse del lavoratore
rileva il solo fatto che questi si sia tempestivamente attivato
emettendo la dichiarazione impugnatoria, restando all'uopo
irrilevante il momento in cui il datore di lavoro abbia ricevuto
detta dichiarazione.
9.9. In effetti, la norma
relativa all'imposizione del termine decadenziale in questione si
pone nell'ambito di un piu' ampio e complesso novero di regole
improntate al bilanciamento degli interessi del prestatore e del
datore di lavoro, in cui la previsione del termine suddetto si
aggiunge ad altre e diverse forme di tutela, che sono invece
direttamente destinate a garantire l'affidamento del datore di lavoro
in ordine alla stabilita' degli effetti del licenziamento, a
prescindere dalla tempestivita' della relativa impugnazione, ed a cui
l'imposizione del termine decadenziale si aggiunge come ulteriore
complemento.
In particolare, la
funzione di tutela dell'affidamento datoriale e' direttamente
soddisfatta dall'ordinario assoggettamento del licenziamento
illegittimo alla disciplina del negozio annullabile, fatta eccezione
per le ipotesi patologiche di nullita' o inefficacia (con riferimento
a talune delle quali comunque la giurisprudenza di questa Corte
ritiene pure operante il termine di decadenza di sessanta giorni): il
recesso datoriale illegittimo, dunque, pur costituendo un atto di
autonomia privata difforme dallo schema legale tipico in quanto posto
in essere in difetto dei requisiti legittimanti, non viene
ordinariamente qualificato in termini di nullita' e inefficacia, come
e' proprio degli atti privati illegittimi (rectius: illeciti), bensi'
in termini di invalidita' relativa, conseguendone la necessita'
dell'impugnativa e la temporanea efficacia, destinata peraltro a
consolidarsi ove l'azione di annullamento non sia esercitata nel
termine di prescrizione quinquennale (termine che, ben s'intende,
coesiste e concorre con quello decadenziale in esame e decorre a
prescindere dall'avvenuto impedimento della decadenza: cfr. Cass. 24
febbraio 2003, n. 2787).
Ne risulta che
l'interesse del lavoratore, quale parte contrattuale, alla
legittimita' degli atti della controparte datoriale incidenti sul
contenuto del rapporto trova una duplice limitazione nell'ambito
della particolare disciplina in esame: in primis il recesso
illegittimo e', ordinariamente e fatte salve particolari ipotesi
gravemente patologiche, annullabile, cioe' efficace seppure invalido,
e non invece nullo o comunque inefficace, come si converrebbe, in
ragione dei principi generali, con riguardo ad un atto difforme
rispetto ai connotati dello schema normativo tipico, derivandone tra
l'altro, con riferimento alla tutela dell'affidamento datoriale in
ordine alla stabilita' degli effetti dell'atto, l'applicabilita' del
termine quinquennale di prescrizione del diritto di conseguire
l'annullamento; inoltre, e per di piu', la tutela caducatoria e'
inibita - di modo che il principio di legittimita' degli atti
giuridicamente rilevanti recede a fronte del principio di continuita'
gestionale dell'attivita' di impresa o comunque produttiva - ove non
sia il prestatore interessato ad attivarsi tempestivamente affinche'
la tutela caducatoria abbia impulso. Sotto il primo degli evidenziati
profili, la disciplina ordinamentale si pone a tutela
dell'affidamento del datore di lavoro in merito alla stabilita' di un
proprio atto dispositivo; sotto l'ulteriore rimarcato profilo, si
individua un parametro obiettivo di giudizio in ordine alla concreta
necessita' di tutelare l'interesse del lavoratore sulla base
dell'attivita' o dell'inerzia di questo.
Ora, se la disciplina del
termine decadenziale in questione si ritenesse assimilabile alla
disciplina che e' propria principalmente dei termini prescrizionali,
con riferimento alla necessita' che la dichiarazione impugnatoria
pervenga alla conoscenza del datore di lavoro nel termine di legge,
ne risulterebbe un'ulteriore e non necessaria duplicazione della
tutela dell'affidamento datoriale e, parallelamente,
un'ingiustificata ulteriore compressione del diritto del lavoratore
alla caducazione del recesso datoriale illegittimo, in evidente
difformita' rispetto al principio di tutela dell'attivita' lavorativa
di cui all'art. 4 Cost.. Ne conseguirebbe, in altri termini, una
ingiustificata sperequazione tra la tutela dell'interesse datoriale e
quella del prestatore, suscettibile di indurre non infondati dubbi in
ordine alla legittimita' della norma qui interpretata ed applicata.
Detta disposizione non
pone invece dubbi di conformita' al dettato costituzionale se
interpretata nel senso piu' sopra evidenziato e, in particolare, ove
si ravvisi l'applicabilita' della generale disciplina della
decadenza, come dianzi ricostruita, alla fattispecie normativa in
esame, la quale risulta invero conforme ai generali principi di
tutela dell'interesse costituzionalmente rilevante alla legittimita'
degli atti gestionali incidenti sulla sfera giuridica altrui, pur con
le peculiarita' derivanti dal bilanciamento tra detto interesse,
proprio del lavoratore, e quello, proprio e tipico del datore di
lavoro, alla continuita' e stabilita' gestionale.
9.10. Elemento essenziale
della prospettata disciplina, improntata al bilanciamento
dell'interesse del prestatore con quello datoriale, e' costituito dal
riconoscimento in favore del lavoratore della facolta' di valersi, ai
fini della formulazione della dichiarazione impugnatoria, di
qualsiasi mezzo idoneo alla manifestazione dell'intento di impugnare
il licenziamento (vedi supra, n. 5). La previsione della pluralita'
di forme della dichiarazione si pone invero, da un lato, come
espressione del generale principio di liberta' delle forme degli atti
di autonomia privata e, dall'altro lato, come necessario
bilanciamento della brevita' del termine decadenziale, che risulta
congruo e ragionevole nella misura in cui e' fornita al lavoratore la
possibilita' di attivare la tutela del proprio interesse con il mezzo
che risulti, di volta in volta, come piu' immediatamente fruibile. In
definitiva, dunque, la disciplina normativa pone un principio di
equivalenza degli effetti tra le diverse forme della dichiarazione
impugnatoria del licenziamento ai fini dell'impedimento della
decadenza.
Non puo' ritenersi,
percio', che soltanto in alcuni casi, e non in altri, la
dichiarazione impugnatoria sia idonea, una volta emessa, ad inibire
l'effetto decadenziale. Se pure e' attribuita al prestatore la
facolta' di consegnare brevi manu la dichiarazione di impugnazione
del licenziamento, ovvero di sopperire all'onere di impugnazione
mediante il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 414 e ss.
c.p.c., tuttavia
l'attribuzione di detta facolta' non vale ex se, in assenza di una
specifica disposizione normativa, a limitare la possibilita' del
lavoratore di dare corso alla comunicazione a mezzo del servizio
postale ed a far gravare sul dichiarante il rischio del ritardo della
consegna del plico postale al destinatario: ad argomentare
diversamente, la previsione di forme alternative di comunicazione,
anziche' atteggiarsi quale necessaria modalita' di attenuazione del
gravoso onere di tempestiva impugnazione entro il breve termine
decadenziale, finirebbe per ridondare a detrimento del lavoratore,
comportando una limitazione dell'efficacia di alcune forme
dell'impugnazione e determinando una eccessiva ed ingiustificata
compressione dell'interesse del prestatore.
Va specificamente
affermato che la prospettata scissione tra il comportamento
impeditivo della decadenza e l'efficacia dell'atto dichiarativo di
impugnazione del licenziamento non resta esclusa, con riguardo alle
dichiarazioni extra-processuali, sol perche' al lavoratore
interessato sia dato optare tra l'emissione di una dichiarazione
extraprocessuale e la notificazione di atto introduttivo del giudizio
nelle forme previste dalle norme di rito.
In primo luogo, infatti,
appare evidente che il principio di liberta' ed equivalenza delle
forme della comunicazione impugnatoria non puo' trovare ragionevole
limitazione in considerazione del dato puramente accidentale per cui
l'impugnazione del licenziamento sia compiuta con atto idoneo
all'instaurazione del giudizio, piuttosto conseguendo in tal caso che
gli effetti processuali dell'atto si aggiungeranno a quelli
sostanziali, tipici e propri della dichiarazione impugnatoria a
prescindere dalla relativa forma, si' che, essendo destinato l'atto
introduttivo del giudizio ad essere notificato alla controparte
datoriale, il solo deposito del ricorso varra' quale impulso della
comunicazione dell'impugnazione del licenziamento, idoneo ad impedire
la decadenza del lavoratore; la medesima conclusione deve valere con
riguardo all'istanza di conciliazione obbligatoria ante causam ai
sensi dell'art. 410 c.p.c., destinata ad essere comunicata a cura
dell'amministrazione procedente al datore di lavoro, di guisa che
l'onere del prestatore deve intendersi assolto con il solo deposito
della menzionata istanza.
In secondo luogo, giova
osservare che l'individuazione di una pluralita' di forme equivalenti
ai fini della realizzazione del fine di comunicazione e' pure propria
della disciplina della notificazione degli atti processuali, nella
parte in cui si attribuisce al notificante il potere di richiedere
che la notificazione venga effettuata nelle mani del destinatario, il
che, come pure si sottolinea in dottrina, non ha impedito la
formulazione, prima nella giurisprudenza costituzionale e poi in
quella di legittimita', del principio, successivamente recepito in
via normativa, della scissione tra l'impedimento della decadenza del
notificante ed il momento perfezionativo del procedimento
notificatorio con specifico riferimento all'ipotesi in cui la
notificazione abbia luogo a mezzo del servizio postale.
Mette poi conto rilevare,
con riferimento all'impugnazione del licenziamento, che la scelta di
una determinata forma di comunicazione della dichiarazione
impugnatoria, interamente rimessa alla discrezione del dichiarante,
ben puo' dipendere da difficolta' concrete di consegnare direttamente
l'atto (per esempio, per lo stato di malattia in cui versa il
prestatore licenziato, ovvero per la complessita' della struttura
imprenditoriale del datore di lavoro) e, in generale, puo' rispondere
ad esigenze probatorie o di certezza documentale, garantite
dall'affidamento dell'atto al servizio pubblico e dalla relativa
certificazione, che la spedizione a mezzo del servizio postale puo'
essere preferita proprio al fine di documentare in modo certo la data
dell'emissione, ovvero di ricevere conferma documentale dell'avvenuta
ricezione della dichiarazione impugnatoria.
Dalla considerazione di
esigenze siffatte emerge con chiarezza che non e' dato interferire
nella discrezionale determinazione dell'interessato imponendo allo
stesso oneri non espressamente previsti dalla disciplina normativa,
atteso che ogni limitazione in tal senso finirebbe per tradursi in un
arbitrario vulnus dei mezzi di tutela riconosciuti al
prestatore-dichiarante, in relazione al suo diritto di conservare il
posto di lavoro e di mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt.
4 e 36 Cost.).
9.11. L'indicata
ricostruzione interpretativa rende evidente la conformita' della
disposizione di cui all'art. 6 cit., quanto ai profili qui in
questione, con i richiamati principi costituzionali e con il piu'
generale parametro di ragionevolezza ed eguaglianza formale e
sostanziale tra i soggetti coinvolti, sui cui diritti incide
l'esaminata disciplina, discendendone l'esclusione di ogni dubbio
circa la legittimita' costituzionale della predetta disposizione,
cosi' intesa, in relazione al comportamento impeditivo della
decadenza ivi prevista.
10. Tanto considerato, in
ragione dell'esito ermeneutico qui in definitiva accolto come
conforme ai principi generali dell'ordinamento ed al dettato
costituzionale, deve enunciarsi il seguente principio di diritto:
"L'impugnazione del licenziamento ai sensi della L. n. 604 del
1966, art. 6, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di
lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve
intendersi tempestivamente effettuata allorche' la spedizione avvenga
entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei
relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal
datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che - in base ai
principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla
giurisprudenza di legittimita' e affermati, con riferimento alla
notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale -
l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al
compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attivita' necessaria
ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio
- idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua
ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del
predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra piu' forme
di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un
termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a
conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e
dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e
ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti".
11. L'applicazione di
tale principio di diritto comporta l'accoglimento del ricorso e la
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa Corte
d'appello di Palermo, in diversa composizione, che si pronuncera'
sulla controversia uniformandosi al medesimo principio.
12. Al giudice di rinvio
e' rimessa altresi' la pronuncia sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni
unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in
Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria
il 14 aprile 2010